Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 09/01/2026, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00151/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04744/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4744 del 2022, proposto da
IR NA e LL IA NC, rappresentati e difesi dall'avvocato Pasquale Fornaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Somma Vesuviana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Delle Cave, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della Ordinanza del Dirigente U.T.C. del Comune di Somma Vesuviana, n.60 del 28 giugno 2022, successivamente notificata in data 4 luglio 2022, con cui si è ordinata la demolizione dei manufatti realizzati sul fondo sito alla Via Santa Teresa snc in Somma Vesuviana, p.lle 1745, 1746 , 467, 1321 del poglio 14;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Somma Vesuviana;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, co. 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 novembre 2025 il dott. LA IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto l’ordinanza, emarginata in oggetto, con la quale il Comune di Somma Vesuviana ha ordinato ai ricorrenti la demolizione dei manufatti realizzati sul fondo di loro proprietà.
2. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
2.1. “ Violazione art.7 legge n.241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii. – Violazione del giusto procedimento – Simulazione del procedimento – Eccesso di potere – Inesistenza dei presupposti ”;
2.2. “ Violazione art.36 del d.P.R. 6 giugno 2011, n.380 – Eccesso di potere – Difetto di istruttoria ”;
2.3. “ Violazione art.3 L. 241/1990 – Difetto di motivazione – Violazione L. n.1150/42, L. 10/77 nonché artt. 9 e 10 L. n. 47/1985 e art.4 L. 4.12.93, n.493 come sostituito dall’art.2 co.60 L. n. 662/96 – Violazione L.R.C. 19/2001 – Eccesso di potere – Travisamento ”.
3. L’Ente locale, ritualmente intimato, si è costituito in giudizio, instando per il rigetto del ricorso.
4. All’udienza in camera di consiglio del 7 novembre 2023, i ricorrenti hanno rinunciato alla domanda di tutela interinale.
5. All’udienza di merito straordinaria del 25 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Tanto premesso, il ricorso è infondato.
7. Con il primo motivo, i ricorrenti hanno contestato l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e, quindi, la violazione delle garanzie partecipative.
7.1. La censura è infondata.
Nel caso di specie, il potere esercitato dal Comune resistente è di natura vincolata, sicché trova applicazione il primo periodo dell’art.21 -octies , co. 1, della legge 7 agosto 1990, n.241, secondo cui “ Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ”.
8. Con il secondo motivo, i ricorrenti hanno riferito di aver presentato, per il contestato abuso, una istanza di concessione in sanatoria ex art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sulla quale l’amministrazione non si sarebbe ancora pronunciata, sostenendo quindi la illegittimità dell’ordinanza di demolizione in quanto emessa “ senza prima pronunciarsi sulla domanda di sanatoria edilizia presentata dagli interessati ”.
8.1. Anche tale motivo si rivela infondato.
Il Comune, costituitosi in giudizio, ha contestato l’esistenza di una domanda di sanatoria per l’immobile oggetto dell’ordinanza.
A fronte di ciò, i ricorrenti, che, in giudizio, si sono limitati a depositare il solo provvedimento impugnato, nulla hanno allegato e provato.
Sicché, manca la prova della presentazione della riferita domanda.
9. Con l’ultimo motivo, i ricorrenti hanno contestato la mancanza di motivazione in ordine alla scelta di adottare la sanzione demolitoria, in luogo di quella pecuniaria.
9.1. La doglianza è infondata.
Come pure rilevato dalla difesa del Comune resistente, gli abusi contestati con il provvedimento impugnato, quali opere di nuova costruzione realizzate senza titolo abilitativo, rientrano nella disciplina dettata dall’art.31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n.380, “ Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali ”, che non prevede la possibilità di irrogare una sanzione pecuniaria ma solo quella ripristinatoria.
10. Per le esposte ragioni, il ricorso deve essere respinto.
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore del Comune resistente, nella misura di €3.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AO IN, Presidente
Donatella Testini, Consigliere
LA IC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA IC | AO IN |
IL SEGRETARIO