Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 23/05/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 16/2024 R.G., vertente TRA (CF ) – in persona del procuratore speciale Dott. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, giusta procura rilasciata in data 30.05.2022 (autentica del dott.
[...] Persona_1 notaio in Roma Rep. 120 – Racc. 76), con sede legale in Roma alla via Francesco Tensi 116, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Travaglini (CF - pec C.F._1
- n. fax 06/39740534), elettivamente Email_1 domiciliata presso lo Studio del menzionato procuratore in Roma, via Eleonora Duse 53, come da procura in calce all'atto introduttivo del presente giudizio appellante CONTRO
, CF , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2 05.05.1960, elettivamente domiciliato a Reggio Calabria, Via Santa Lucia al Parco n. 25 presso lo studio dell'avv. Domenico Ruggiero (CF che lo C.F._3 rappresenta e difende, pec Email_2 appellato CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado Con ricorso depositato il 07.01.2020, conveniva in giudizio la società Controparte_1 presso cui prestava servizio nella sede operativa di Reggio Calabria, con Parte_1 contratto a tempo indeterminato a far data dal 20.03.2014, inquadrato economicamente e giuridicamente – a decorrere dal 01.04.2014 – nel livello 4, profilo professionale impiegato, NL , al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e Controparte_2 dichiarare il diritto del signor all'inquadramento nel livello 5 b del NL Controparte_1 SE , a far tempo dal 31/12/2016, P. IVA n. , in CP_2 Parte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in Via Francesco Tensi, 116, 00133 Roma; 2) condannare la medesima società P. IVA n. Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica P.IVA_2 in Via Francesco Tensi, 116, 00133 Roma, al pagamento nei confronti dell'odierna ricorrente di quanto spettantele a titolo di differenze retributive per lavoro ordinario, straordinario, 13° mensilità, 14° mensilità, ricalcolo del T.F.R. e ogni altro emolumento retributivo, anche indiretto e che si indica, salvo errori e/o omissioni, nella misura di € 5.683,47 oltre rivalutazione monetaria ed interessi o in quell'altra somma maggiore o minore che potrà risultare nel corso del giudizio, condannando, altresì, la ditta convenuta in persona del legale
rappresentante pro tempore, alla regolarizzazione previdenziale come dovuta per legge;
3) con vittoria di spese e competenze del presente procedimento da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto avvocato antistatario”. Esponeva di aver svolto dal gennaio 2016 attività riconducibili al livello di inquadramento V, nell'ambito dei servizi complementari, cui era demandata l'attività di completamento dei servizi di igiene urbana (pulizia spiagge, spostamento e sostituzione cassonetti e gestione dei relativi mezzi meccanici), quale “addetto all'organizzazione ed al coordinamento delle risorse e dei mezzi impiegati nell'esecuzione dei predetti servizi complementari, curando l'effettivo avvio del servizio all'inizio del turno di lavoro, conferendo le specifiche istruzioni operative al personale e vigilando sul corretto adempimento di ciascuna operazione”. Nel 2017 aveva subìto un licenziamento poi dichiarato illegittimo e nel 2018 era stato reintegrato e trasferito al settore spazzamento, in turno meridiano, dirigendo e coordinando n. 25 lavoratori in attività di diserbo meccanico, spazzamento manuale e meccanizzato, dedicandosi a tale attività in totale autonomia. Tali mansioni dovevano essere di fatto ricondotte al superiore livello V del NL di categoria e,, poiché erano state svolte in maniera costante, continuativa e prevalente negli anni, considerato anche il possesso in capo al di adeguato percorso formativo ad hoc, queste dovevano essergli CP_1 riconosciute ex artt. 15 NL SE Assoambiente e 2103 c.c., unitamente alle differenze retributive ed alle altre voci reddituali. Si costituiva in giudizio la eccependo preliminarmente il difetto di Parte_1 allegazione del ricorrente che, pur avendo richiesto il riconoscimento di una mansione superiore, non aveva specificato, così come invece richiesto dall'art. 2103 c.c., né la differenza dettagliata tra le mansioni di originaria appartenenza e quelle svolte e poste a fondamento della domanda, né sotto quale profilo tali mansioni coincidevano con la qualifica di cui chiedeva il riconoscimento. Si era limitato a riferire una serie di attività genericamente svolte nei periodi antecedenti al licenziamento e successivi alla reintegra, fino al momento della richiesta. Tale carenza non poteva essere colmata dai richiesti mezzi istruttori non idonei a compensare l'inziale difetto di allegazione e quindi irrilevanti sotto il profilo processuale. Il ricorrente non aveva mai svolto mansioni eccedenti sotto il profilo quantitativo e/o qualitativo quelle riconducibili al livello di inquadramento contrattuale formalmente rivestito. Vi era, infatti, una perfetta coincidenza tra “le mansioni svolte dal ricorrente (ed oggi dedotte a fondamento della richiesta di inquadramento superiore) e quelle delineate dalla declaratoria contrattuale del Caposquadra / Coordinatore (4 livello professionale – Area Spazzamento, raccolta e attività ambientali complementari)” ove lo stesso era inquadrato. A tale conclusione doveva giungersi attraverso la lettura delle due declaratorie contrattuali dalla quale emergeva, tra l'altro, che, per la categoria di appartenenza del ricorrente, questi aveva già raggiunto il massimo livello professionale per l'Area Spazzamento, raccolta e attività complementari, coincidente con il quarto livello (Caposquadra o Coordinatore). L'inquadramento nell'area 5 non era in alcun modo prospettabile, difettando qualsiasi prova dell'effettivo svolgimento della mansione ex art. 16, c. 11, NL di categoria e 2967 c.c.. Tale prova non poteva sussistere, poiché il ricorrente non aveva mai diretto e coordinato alcuna attività, limitandosi verificare ed attuare le attività programmate e dirette dai suoi superiori senza avere alcun margine di autonomia ulteriore.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 1335/2023 pubblicata il 13.07.203, il Tribunale di Reggio Calabria così provvedeva: “Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente _ad essere inquadrato nel livello professionale 5 Area tecnico amministrativa NL FISE 3
, a decorrere dal 31.12.2016 ed a percepire le conseguenti differenze CP_2 retributive, condanna la parte resistente a procedere al superiore inquadramento a decorrere dalla data indicata al precedente capo e a corrispondere le relative differenze retributive nella misura di € 5.683,47 con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo . Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 5000,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 %, nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario. accoglieva la domanda e condannava la resistente alla rifusione delle spese di lite”. Basava tale decisione su tre presupposti:
1. le risultanze della prova testimoniale assunta;
2. l'inquadramento contrattuale del ricorrente nell'area tecnico amministrativa, nella quale era consentita la progressione di livello invocata dal ricorrente;
3. la coincidenza tra le mansioni descritte dal ricorrente e la declaratoria contrattuale del profilo superiore all'interno del quale aveva chiesto di essere inquadrato. Richiamando la documentazione versata in atti nel giudizio avverso il licenziamento che aveva viste coinvolte le medesime parti concludeva che: “era stato ammesso che il ricorrente dall'anno 2016 avesse prestato attività lavorativa nell'ambito dei servizi complementari, in particolare come addetto all'organizzazione del coordinamento delle risorse e dei mezzi impiegati nell'esecuzione dei servizi complementari curando l'effettivo avvio del servizio all'inizio di ogni turno di lavoro conferendo le specifiche istruzioni operative al personale e vigilando sul corretto adempimento di ciascuna operazione, . E' stata in questo giudizio assunta la prova testimoniale dalla quale è emerso chiaramente lo svolgimento stabile e continuativo del ricorrente di mansioni di coordinamento di 13-15 unità per turno, indicando alle predette le zone di intervento e stabilendo il personale addetto, indicando i servizi da svolgere e i mezzi;
controllava poi l'operato del personale coordinato e poteva modificare secondo le esigenze;
si avvaleva di un telefonino che passava ai capi squadra nel turno;
poteva spostare le unità senza chiedere autorizzazione al capo servizio In definitiva sussistono perché riscontrati in atti le condizioni il riconoscimento del livello 5 sin dal 2016, perché vi era anche autonomia non solo esecutiva ma assumendo decisioni discrezionali sul perseguimento degli obiettivi giornalieri modulando il tipo di intervento e le risorse da impiegare e il coordinamento Parte ricorrente però chiede il diritto all''inquadramento dal 31.12.2016, anche in ragione dell'esercizio di sei mesi . Tale essendo la domanda, non vi sono ragioni per disattenderla e va dunque accolta”. Riconosceva, quindi, le differenze retributive dal 01.01.2016 al 30.04.2020, quantificate in € 5.319,04 e del trattamento di fine rapporto, quantificato in € 364,43, per un ammontare complessivo di € 5.683,47.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto da che ne invocava la Parte_1 riforma. Il Tribunale aveva errato sotto due profili principali:
1. Aveva ritenuto l'inquadramento impiegatizio del non riconducibile ad un mero errore materiale, ma rappresentativo CP_1 di una situazione giuridicamente rilevante;
2. Aveva valutato erroneamente i requisiti previsti dal testo contrattuale per il riconoscimento dell'inquadramento invocato. In particolare, il Tribunale non aveva coerentemente svolto il c.d. “giudizio trifasico” cui era tenuto ad attenersi nel caso di riconoscimento di mansione superiore al lavoratore. Il era stato assunto già nell'anno 2013 con la qualifica di operaio qualificato 3° CP_1 livello professionale, posizione parametrale A e, nel 2014, aveva beneficiato di una progressione di carriera che lo aveva visto evolvere verso il 4° livello professionale, 4
divenendo operaio specializzato, nell'ambito della medesima area contrattuale, senza che mutassero le sue mansioni. Tuttavia, a causa di un mero errore materiale di cui il era a conoscenza, questi CP_1 veniva inquadrato nella categoria dell'impiegato d'ordine (4 livello posizione parametrale A) in luogo di quella corretta nella categoria dell'operaio (4 livello posizione parametrale A). Tale svista, trattandosi di medesimo livello professionale e di medesima posizione parametrale, non produceva alcuna incidenza sul trattamento retributivo, ma si trasferiva nelle relative “voci” esposte in busta paga. La circostanza emergeva chiaramente anche da quanto affermato dal ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio, ove aveva riferito di aver svolto la propria attività nell'ambito dell'organizzazione e del coordinamento dei servizi complementari al servizio di igiene urbana come, ad esempio, la rimozione dei rifiuti abbandonati, la pulizia delle spiagge, lo spostamento e la sostituzione dei cassonetti, la gestione dei mezzi speciali. Da tali circostanze il Tribunale avrebbe dovuto desumere che, delle 5 Aree operativo
– funzionali nelle quali veniva inquadrato il personale, il riferimento ad attività
“complementari” era riferita allo spazzamento, raccolta e attività ambientali complementari e, all'interno della relativa declaratoria contrattuale erano dettagliatamente elencate proprio tali attività. Peraltro, l'Area di appartenenza del ricorrente non contemplava livelli ulteriori rispetto a quello già rivestito dal e coincidente con i profili del Caposquadra e del CP_1 Coordinatore, che, in ragione delle risultanze fattuali e processuali, era quella da lui svolta in via esclusiva. Il , inoltre, non aveva attivato correttamente la procedura per il riconoscimento CP_1 del superiore inquadramento contrattuale costituita dalla preliminare richiesta di cambio di Area (da Area Spazzamento raccolta e attività ambientali complementari ad Area Tecnico Amministrativa). Con il secondo motivo, contestava la decisione del Tribunale nella parte in cui non aveva adeguatamente valutato le risultanze istruttorie che deponevano nel senso del corretto inquadramento contrattuale del nel ruolo apicale (livello 4) dell'Area CP_1 Spazzamento Raccolta ed attività Ambientali Complementari. Proprio dalle testimonianze dei lavoratori emergeva la dinamica dell'intero servizio e la distribuzione dei ruoli – di vertice – dei soggetti addetti al già menzionato servizio. Risultava chiaramente come il lavoratore avesse svolto il ruolo di caposquadra, fungendo da anello di congiunzione tra gli operari ed i capi servizio, che erano coloro ai quali veniva riconosciuta maggiore autonomia decisionale e gestionale. Il , invece, pure se CP_1 posto a capo dagli operai, fungeva da mero tramite senza disporre né di potere decisionale, né di potere discrezionale, né di completa autonomia nella gestione della propria prestazione professionale. Tali circostanze dimostravano, di fatto, la concreta coincidenza tra l'attività prestata dal e la declaratoria contrattuale di appartenenza (4 livello professionale Area CP_1 spazzamento, raccolta e attività ambientali complementari) e, di riflesso, l'infondatezza della decisione di primo grado. Costituitosi, chiedeva il rigetto dell'appello. Controparte_1
Il Tribunale aveva correttamente assunto la decisione tenendo conto delle allegazioni documentali e delle risultanze della prova testimoniale, dalle quali era emerso il ruolo di comando, posto che impartiva direttive ai lavoratori, organizzava il piano di lavoro secondo quanto disposto dal Comune di Reggio Calabria, usava, a rotazione, il cellulare in sola dotazione ai capi servizio, spesso decideva su cambi turno ed allocazione dei mezzi ed era il più alto in grado durante lo svolgimento dei servizi, non essendo presente alcun sovraordinato. 5
In particolare, decideva tempi, personale e mezzi meccanici da impiegare su ogni singolo intervento, verificando il buon esito degli interventi, nonché l'eventuale sostituzione dei mezzi in caso di guasti o avarie;
il tutto in totale autonomia. Tali attività erano state indicate come di competenza del ricorrente dalla stessa AVR nel giudizio che il aveva promosso avverso il licenziamento avvenuto nel 2017, CP_1 conseguendo un esito vittorioso, tanto da essere reintegrato nel 2018. Proprio a seguito della reintegra, le responsabilità professionali del erano CP_1 divenute maggiori, unitamente alle attribuzioni professionali allo stesso riconosciute: “dal maggio 2018 il lavoratore veniva trasferito al settore spazzamento sempre in turno pomeridiano, dirigendo e coordinando l'attività di circa 25 lavoratori addetti alle seguenti attività: diserbo meccanico e spazzamento sia manuale che meccanizzato”. Aveva svolto mansioni riservate ad un livello di inquadramento più elevato rispetto a quello conferitogli e precisamente attività di competenza del livello 5 NL, inquadramento per il quale l'appellato possedeva adeguato titolo e formazione professionale (diploma di istruzione secondaria ed attestato di formazione). L'appellante si era limitato ad una interpretazione rigidamente formalistica della vicenda lavorativa del ricorrente, in conflitto con la sostanza della situazione giuridica del lavoratore e con i fatti dimostrati in giudizio.
Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate ritualmente note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. L'esame della questione, in punto di diritto, necessita di una preliminare precisazione con riguardo ai poteri del giudice nel giudizio di accertamento dello svolgimento di mansioni superiori prospettate dal lavoratore. La Suprema Corte ha individuato i confini dell'attività giudiziale sotto tale profilo. In particolare, è stato ritenuto che sia “dovere del giudice porre a raffronto tali dati con la contrattazione applicabile tempo per tempo, al fine di verificare la fondatezza della domanda. Pertanto, al fine di verificare se vi sia stato o meno, in concreto, lo svolgimento di mansioni superiori, l'operazione di sussunzione nell'inquadramento di riferimento o superiore, dovrà essere effettuata dal giudice, previo accertamento in fatto di quali siano state le mansioni in concreto svolte, in termini di abitualità e prevalenza, con un giudizio quantitativo, qualitativo e temporale e che tenga altresì conto della pienezza o meno dei poteri e delle connesse responsabilità (Cassazione civile sez. lav., 26/09/2024, n.25772, vedi anche Cassazione civile sez. lav., 25/09/2024, n. 25650). A fronte della rivendicazione, da parte del lavoratore, del diritto all'inquadramento in un livello superiore, è compito del giudice verificare che le mansioni svolte in concreto corrispondano a quelle proprie del livello di inquadramento preteso con riferimento alle declaratorie stabilite nel contratto collettivo. E' questo il giudizio o criterio “trifasico”: “Nel giudizio relativo all'attribuzione di una qualifica superiore, l'osservanza del c.d. criterio "trifasico", da cui non si può prescindere nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni” (Cassazione civile sez. lav., 31/07/2020, n.16572).
Dal riconoscimento dell'esercizio della mansione superiore discende il correlato diritto alla corresponsione delle differenze retributive rispetto al quale è stato chiarito che: “Il diritto al pagamento delle differenze retributive da svolgimento di mansioni superiori consegue 6
solo all'effettuazione del cd. giudizio trifasico e alla verifica dell'espletamento, in concreto e con la necessaria prevalenza quantitativa, di mansioni superiori rispetto alla qualifica di inquadramento” laddove “a ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione” sia consentito, in concreto, “ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni” (Cass. Civ. – Sez. Lav. 05/06/2024, n.15677).
Parte 5. La società ha avversato la sentenza sia per aver ritenuto probante la dicitura contrattuale errata, sia per non aver correttamente assolto all'indagine richiesta dalle fasi del giudizio trifasico. Ha affermato che il Tribunale non aveva correttamente inquadrato l'attività svolta dal nella relativa declaratoria contrattuale di appartenenza: essa era costituita dal livello CP_1 4° dell'Area operativo – funzionale denominata: “Spazzamento, raccolta rifiuti ed attività complementari, nell'ambito della quale svolgeva il ruolo di Caposquadra e/o Coordinatore Osserva la Corte che il ricorrente, nel chiedere l'inquadramento nel livello professionale 5 invece del 4, ha posto a fondamento della domanda, tra l'altro, anche la variazione contrattuale sottoscritta il 20.03.2014, rubricata “Cambio di livello del contratto di lavoro a tempo indeterminato, passaggio dalla qualifica di operario alla qualifica di impiegato” che, facendo seguito alle intese intercorse tra le parti, aveva riconosciuto al ricorrente il livello 4 a decorrere dal primo aprile 2024, la posizione parametrale A, del NL Servizi ambientali SE Assoambiente, con la qualifica di impiegato d'ordine. Fino a quella data, a partire dal 18 novembre 2013 (data di prima assunzione) il CP_1 aveva svolto la funzione di operaio, livello 3, con le relative mansioni previste dal contratto e legate alla gestione integrata dei rifiuti urbani (all. 1 fasc. primo grado). Dal 2016 al 2017 (data in cui era stato licenziato) e dal 2018 (data della reintegra) in poi aveva svolto attività riconducibili al livello 5, nell'ambito dei Servizi Complementari al Servizio di Gestione dell'igiene urbana e tale circostanza trovava conferma nella memoria di costituzione della società nel giudizio di licenziamento. Il aveva svolto, dal 2016 al 2017 le seguenti mansioni: “addetto CP_1 all'organizzazione ed al coordinamento delle risorse e dei mezzi impiegati nell'esecuzione dei suddetti servizi complementari (rimozione dei rifiuti abbandonati, pulizia spiagge, spostamento e sostituzione cassonetti e gestione dei messi speciali, quali gru, mini pale, trattori lava spiaggia, trattori tosa erba etc., utilizzati per tali attività), curava l'effettivo avvio del servizio all'inizio di ogni turno di lavoro, conferendo le specifiche istruzioni operative al personale e vigilando sul corretto adempimento di ciascuna operazione” (attività descritte Parte alle pagg. 6 e 7 della memoria difensiva del licenziamento prodotta in primo grado dal ricorrente ed a cui lo stesso si riporta per la descrizione delle attività svolte). A seguito della reintegra nel giugno del 2018 era stato trasferito “al settore spazzamento sempre in turno pomeridiano, dirigendo e coordinando l'attività di circa 25 lavoratori addetti alle seguenti attività: diserbo meccanico e spazzamento sia manuale che meccanizzato dove decideva tempi, personale e mezzi meccanici da impiegare su ogni singolo intervento, verificando il buon esito degli interventi, nonché l'eventuale sostituzione dei mezzi in caso di guasti o avarie;
il tutto in totale autonomia. Tali mansioni appartenevano al superiore livello contrattuale di cui il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento.
6. La descrizione delle attività svolte dal è stata confermata dalla prova CP_1 testimoniale assunta all'udienza del 31.03.2021. Il ST , operatore ecologico, assunto nel 2013 e collaboratore del Testimone_1 CP_1 dall'anno 2018, in turno pomeridiano, ha riferito che quest'ultimo, ad inizio servizio, indicava le zone di intervento ed il relativo personale addetto, assegnava i mezzi a ciascuno e a fine turno esitava l'attività svolta dalle 13/14 unità che facevano parte del gruppo di lavoro. In 7
caso di emergenza, il veniva contattato dai lavoratori direttamente sul cellulare
CP_1 aziendale. In caso di assenza od indisponibilità del , venivano contattati gli altri
CP_1 capisquadra ed era capitato che proprio questi si occupassero, in determinate circostanze, dell'attività svolta dal .
CP_1 Il ST , anch'egli operatore ecologico, in servizio dal 2013 ed in turno Tes_2 pomeridiano, descriveva l'attività di gestione del servizio raccolta e coordinamento svolta dal , il quale veniva talvolta sostituito da altri capisquadra.
CP_1 Il ST , impiegato tecnico con il ruolo di Caposervizio, specificava Testimone_3 che, settimanalmente, in ragione del piano operativo predisposto di concerto con il
[...]
, predisponeva le direttive operative ai capisquadra assegnando loro Parte_3 strumenti, mezzi e personale che questi gestivano dell'ambito dei dettami contenuti negli atti organizzativi. Parte Il ST , responsabile tecnico dell' fin dal 2013, confermava Testimone_4
l'esistenza di direttive contenute nel capitolato d'appalto e nei provvedimenti dei responsabili del servizio, specificando le attività di coordinamento e gestione del servizio svolte dal : gestione dei lavoratori in turno, gestione dei mezzi, controllo sulla corretta CP_1 esecuzione del servizio. Dalle prove testimoniali emerge che il ruolo principale del fosse quello del CP_1
Caposquadra e/o coordinatore del servizio nell'ambito di una organizzazione gerarchica finalizzata alla esecuzione dell'appalto pubblico di gestione del servizio di igiene urbana del
. Parte_3 Emerge che il non disponesse, al di fuori delle direttive impartite dai superiori, CP_1 di margini di discrezionalità ed autonomia decisionale, operando questi come anello di congiunzione tra gli operai ed i capi servizio. Il giudizio trifasico, acclarate le mansioni svolte in concreto, impone ora di verificare l'appartenenza di queste alla declaratoria contrattuale presso la quale il lavoratore chiede di essere inserito. Riepilogando, il aveva richiesto al Tribunale di essere inquadrato nel livello 5 b CP_1 del NL SE , dell'area tecnico amministrativa, anche in ragione della CP_2 variazione contrattuale del 2014 che lo aveva qualificato quale impiegato d'ordine. Tale declaratoria contrattuale include: “Lavoratori di concetto che svolgono attività di elevato contenuto professionale tecniche/amministrative. In possesso di conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore o conseguite con approfondita esperienza e formazione, nonché di capacità pratiche di elevata, specializzazione professionale relative a tecniche, tecnologie e processi operativi, operano con autonomia nell'esecuzione delle attività assegnate e con discrezionalità definita nell'adattamento delle procedure e dei processi relativi alla propria attività. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento” evidenziando i seguenti profili esemplificativi: - lavoratore che opera in area amministrativo-contabile-finanziaria, anche coordinando altri lavoratori. Predispone la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati per la redazione di documenti quali bilanci, situazioni contabili e/o finanziarie, ecc.; - lavoratore che, operando in area gestionale e/o amministrativa del personale, cura le attività che garantiscono il rispetto delle procedure e delle normative di legge e contrattuali, gli adempimenti contributivi e fiscali e la gestione e/o amministrazione del personale, anche coordinando l'attività di altri lavoratori;
- segretario assistente: lavoratore che esamina e svolge pratiche amministrative complesse che richiedono specifiche procedure non standard. Svolge attività complementari a quelle del superiore, che implicano contatti con enti esterni. Gestisce l'attività di segreteria anche attraverso il coordinamento e il controllo di altro personale;
- capo turno EDP: lavoratore che predispone l'assetto del sistema secondo priorità e classi assegnate alle varie procedure e ne gestisce le risorse. Cura il rispetto delle norme operative attuando, ove necessario, le procedure di emergenza 8
previste; analizza e individua condizioni di errore sia hardware che software, verifica la completezza degli output. Coordina e controlla le attività del personale in turno e l'addestramento dei neo-inseriti; - programmatore: lavoratore che definisce i mezzi e realizza l'analisi informatica di una procedura, sulla base dell'analisi funzionale, e programma secondo il linguaggio e gli standard definiti. Conduce le prove pratiche di funzionamento del programma eliminando eventuali errori ed effettuando la messa a punto finale. Mantiene e aggiorna i programmi già funzionanti;
- capo responsabile di circoscrizioni/coordinatore di più quartieri o settori cittadini: lavoratore che esplica mansioni relative al coordinamento funzionale di uni organizzative operanti su zone territoriali o su aree comprendenti più quartieri, per la realizzazione degli obiettivi di intervento aziendale e di sviluppo dei servizi;
- responsabile di centro di servizi o gestioni: lavoratore che assicura nelle zone, nei settori, nel comprensorio o nelle gestioni assegnate, il funzionale e corretto svolgimento dei servizi aziendali e la distribuzione del lavoro, compilando i rapporti periodici;
- ispettore ambientale che, in possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative rilasciate dagli enti e/o dalle autorità competenti preposti, svolge compiti di verifica e controllo del rispetto delle disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti, igiene del suolo e tutela ambientale ecc.” A supporto di tale richiesta, il aveva affermato, non solo l'esercizio effettivo CP_1 della mansione, ma anche il possesso di adeguato percorso scolastico e formativo costituito da un diploma di istruzione secondaria e dallo svolgimento di un corso di formazione di 800 ore presso la denominato “Emergenza occupazionale per le gestione dei CP_3 servizi ambientali”. Orbene, dal raffronto tra la declaratoria contrattuale e l'attività svolta dal per CP_1 come risultante dagli atti di causa, non è possibile desumere che questa possa essere ricondotta alla nozione di lavoratore di concetto che svolge attività di elevato contenuto professionale tecniche/amministrative, posto che le attività contemplate nella suddetta declaratoria, sono così esemplificate: attività svolta da lavoratore che opera in area amministrativo-contabile-finanziaria, anche coordinando altri lavoratori. Predispone la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati per la redazione di documenti quali bilanci, situazioni contabili e/o finanziarie, ecc.; - lavoratore che, operando in area gestionale e/o amministrativa del personale, cura le attività che garantiscono il rispetto delle procedure e delle normative di legge e contrattuali, gli adempimenti contributivi e fiscali e la gestione e/o amministrazione del personale, anche coordinando l'attività di altri lavoratori;
segretario assistente: lavoratore che esamina e svolge pratiche amministrative complesse;
gestisce l'attività di segreteria;
lavoratore che predispone l'assetto del sistema secondo priorità e classi assegnate alle varie procedure e ne gestisce le risorse;
ecc.. L'attività in concreto svolta dal non appare riconducibile alle attività CP_1 dell'“impiegato d'ordine”, sopra a titolo semplificativo richiamate, apparendo, , riconducibile alla declaratoria contrattuale del livello professionale 4° dell'Area Operativo funzionale denominata: Spazzamento, raccolta rifiuti ed attività complementari ove rientrano i
“lavoratori che svolgono attività esecutive richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento. Profili esemplificativi: caposquadra, lavoratore che, partecipando o meno manualmente al lavoro, coordina e controlla l'attività di altri lavoratori;
coordinatore di nuclei operativi ai quali fanno capo più lavoratori etc.”. Le mansioni e le funzioni effettivamente svolte, esaminate in concreto per come risultanti dagli atti di causa, sembrano coincidere con l'inquadramento contrattuale da ultimo 9
descritto. Né sono emersi fatti o atti idonei a dimostrare lo svolgimento di mansioni rientranti in altra categoria, neppure in via episodica ed incidentale. La vicenda contrattuale che vede l'appellato erroneamente inquadrato in altra categoria non rileva nel giudizio in esame, non avendo le parti formalizzato alcuna richiesta in tal senso. Sotto il profilo retributivo, coincidendo il trattamento economico previsto dal contratto di lavoro con quello previsto dalla declaratoria contrattuale di appartenenza, non si pongono esigenze di adeguamento. Alla luce delle superiori argomentazioni, l'appello deve essere accolto e la sentenza di deve essere riformata. L'esito finale della lite, che conseguito in questo grado di giudizio, di soccombenza dell'appellante ne impone la condanna alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate – valore € 5.683,47, complessità bassa, applicando i valori minimi, stante l'assenza di complessità delle questioni dedotte in lite - in € 2.695,00 per il primo grado di giudizio ed € 2.906,00 per il giudizio in grado di appello, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1 1335/2023 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata in data 13.07.2023, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. In accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta le domande proposte da . Controparte_1
2. Condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in € 2.695,00 per il primo grado di giudizio ed in € 2.906,00 per il giudizio in grado di appello, oltre accessori come per legge. Così deciso nella camera di consiglio del 23 maggio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti