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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sez. distaccata di ischia, sentenza 15/12/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - sezione distaccata di Ischia - nella persona del
Giudice dott. Ciro Caccaviello;
letto l'art. 127 ter cpc;
visto il decreto del 16.10.25, con il quale il G.I. disponeva decidersi la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc mediante deposito di note scritte in luogo della discussione orale;
lette le note depositate dai procuratori;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 27 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(NA) alla via San G. Giuseppe della Croce n. 12, c.f.
, rappresentato e difeso congiuntamente e C.F._1
disgiuntamente giusta procura conferita in calce all'atto di citazione dall'Avv. Pasquale Cioffi ( ) e dal praticante C.F._2
Avv. (c.f. ) ed elettivamente Controparte_1 C.F._3
sentenza proc. n. / r.g. pag. 1 domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Napoli (NA) alla via Tevere n. 12.
ATTORE
E
(P.I. , in Controparte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentate pro tempore, dott.ssa Controparte_3
n.q. di responsabile sinistri e contenzioso, rappresentata e
[...]
difesa dall'Avv. Fernando Brogna, in virtù di procura ad litem allegata alla comparsa di costituzione e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Capua (CE), alla Via Villa Vella n. 2.
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore, premesso che:
è locatario, nonché legale rappresentante di “ ”, locale Controparte_4
commerciale adibito a negozio di abbigliamento femminile, con sede legale in Ischia (NA) alla via Luigi Mazzella n. 110 (CAP 80077), partita IVA n. ; P.IVA_2
tale attività commerciale è assicurata con la Controparte_5
[...]
in data 01.06.2021 l'istante riscontrava delle infiltrazioni provenienti dalla parete sinistra del negozio, causate dalla rottura di alcune tubature dell'impianto di condizionamento che hanno causato danni;
sentenza proc. n. / r.g. pag. 2 deduceva che la compagnia non ha provveduto ad indennizzare il sinistro;
chiedeva quindi condannarsi la convenuta al pagamento dell'indennizzo, con vittoria di spese.
Il convenuto deduceva che:
il sinistro non è coperto dalla polizza;
chiedeva pertanto il rigetto della domanda, con vittoria di spese ed attribuzione.
Tanto premesso si osserva che i danni lamentati dall'attore sono stati arrecati dalla rottura di una tubazione di scarico del condizionatore del locale ove è ubicata l'azienda.
Tale rottura ha determinato infiltrazioni di acqua, danneggiando sia il locale che le merci ivi contenute.
La polizza prodotta dall'istante, però, prevede la garanzia per il rischio incendio e non anche quella per le infiltrazioni idriche.
L'art. 10.2 delle condizioni di polizza, infatti, denominato “garanzie aggiuntive (opzionali con pagamento di un premio aggiuntivo)”, stabilisce che “Ferme le esclusioni previste al 11.1 “Esclusioni comuni a tutte le Sezioni e 11.2 “soggetti e rischi esclusi: Sezione 1 – incendio e altri eventi materiali”, se non espressamente derogate,
l'Assicurazione è estesa alle seguenti garanzie aggiuntive, solo se richiamate nella Polizza”.
sentenza proc. n. / r.g. pag. 3 Orbene tra tali “garanzie aggiuntive” è indicata anche quella relativa all'opzione “fuoriuscita di liquidi” che, quindi, l'istante avrebbe dovuto provare di aver sottoscritto e pagato.
Tale prova, a fronte di espressa eccezione della compagnia, non è stata fornita e, pertanto, la domanda va rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo con attribuzione.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
con atto di citazione notificato il 15.12.21, così provvede:
[...]
1. rigetta la domanda;
2. condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 3.387 per onorario oltre s.g., IVA e CPA con attribuzione all'Avv. Fernando Brogna.
Così deciso in Napoli il 15.12.25.
IL GIUDICE
(dott. Ciro Caccaviello)
sentenza proc. n. / r.g. pag. 4