Decreto cautelare 2 novembre 2024
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 11/05/2026, n. 8669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8669 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08669/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05270/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5270 del 2024, proposto da
“ Estrela ” S.r.l. e “ Fincesar ” S.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Gianluca Caporossi e Pier Paolo Fiorini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Valentina Antonelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione
1) del provvedimento del Dipartimento P.A.U. - Direzione Edilizia di Roma Capitale prot. QI20240028233 del 09.02.2024 che ha dichiarato l'improcedibilità e l'archiviazione della Scia di agibilità presentata da “ Estrela ” s.r.l. prot. QI/124887 del 14.07.2023
2) di ogni atto presupposto e connesso, conosciuto o non, anteriore o successivo, ed in particolare ove occorrer possa:
2.1) la nota del S.U.A.R. di Roma Capitale del 28.11.2023 Prot. n.: QA/ 2023/73137 avente ad oggetto la “ Richiesta Conformità per pratica ALBERGHI - S.C.I.A. - Segnalazione Certificata di Inizio Attività del 06.10.2023 Prot. n. QA/2023/52760 ” notificato alla sola “ Estrela ” s.r.l.;
2.2) la nota del Dip. P.A.U. - Risorse per Roma del 28.11.2023 prot. 211345 notificata al S.U.A.R. e per conoscenza alla “ Estrela ” s.r.l. con la quale è stato dichiarato che le pratiche di condono non sarebbero state definite per carenza di interesse della proprietà;
2.3) le richieste di documentazione integrative prot. N. QI 2023 / 219239 per la pratica n. 0/76922/0 e prot. QI 2023 / 219336 per la pratica n. 0/76817/0 entrambe del 07.12.2023 da parte dell’U.O. Condoni Dipartimento P.A.U. - Direzione Edilizia di Roma Capitale.
3) Comunicazione U.O. SUAR - Direzione Turismo del Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale Prot. QA/ 2024/0093919 del 29 ottobre 2024 a firma del dirigente Eric Sanna, avente ad oggetto “ ALBERGO - S.C.I.A. - SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA '' prot. QA/2023/52760del 06/10/2023 - Titolare: “ ESTRELA ” S.R.L.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2026 il dott. IU CH e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con gravame ritualmente proposto, parte ricorrente avversava il provvedimento con cui veniva dichiarata l’inefficacia della SCIA di agibilità presentata per l’immobile sito in Roma, via della Pisana n. 374, sulla scorta dell’asserita assenza dei titoli edilizi in sanatoria legittimanti l’edificio de quo , chiedendone la sospensione cautelare anche inaudita altera parte ;
- con decreto n. 4936 del 2 novembre 2024, la domanda ex art. 56 c.p.a. veniva respinta;
- si costituiva in giudizio Roma Capitale eccependo l’infondatezza delle domande avversarie;
- alla camera di consiglio del 25 novembre 2024, parte ricorrente chiedeva, con dichiarazione acquisita a verbale, di cancellare la causa dal ruolo degli affari cautelari, senza incontrare opposizione da parte dell’amministrazione resistente, di talché il Collegio disponeva in conformità alla richiesta ricevuta;
- in vista della discussione nel merito del gravame parte ricorrente, con dichiarazione del 17 marzo 2026, informava dell’intervenuto rilascio di due provvedimenti di concessione edilizia in sanatoria per l’immobile in questione e, infine, del riconoscimento dell’agibilità del medesimo e, di conseguenza, dichiarava la propria sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso;
- infine, all’udienza pubblica del 28 aprile 2026, la causa passava in decisione.
Ritenuto che:
- diversamente da quanto opinato da parte ricorrente in sede di discussione orale (la quale, venendo contra factum proprium , dopo aver sollecitato una pronuncia di improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse mutava intendimento richiedendo una declaratoria di cessazione della materia del contendere), vada affermato il sopravvenuto difetto di interesse ad una decisione nel merito del ricorso;
- infatti, l’atto impugnato – con il quale Roma Capitale aveva dichiarato inefficace una segnalazione certificata di agibilità sulla scorta dell’assenza dei titoli edilizi in sanatoria che la segnalante aveva, invece, indicato come rilasciati – ha cessato di produrre i propri effetti non perché revocato od annullato d’ufficio dall’amministrazione resistente, ma perché superato dal sopravvenuto rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria in effetti insussistenti all’atto dell’emanazione del provvedimento avversato;
- in altre parole, si è determinata una sopravvenienza provvedimentale che ha condotto ad un assetto del rapporto amministrativo del tutto differente da quello delineato dall’atto gravato, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente ad ottenere l’annullamento di un provvedimento ormai divenuto inefficace, mentre nessun riconoscimento della fondatezza della pretesa è pervenuto, a posteriori , da parte dell’amministrazione, di talché manca il presupposto per poter dichiarare cessata la materia del contendere (sulla differenza tra le due figure, T.A.R. Lombardia – Milano, sez. II, n. 3979/2025: “ La cessazione della materia del contendere si verifica quando il ricorrente ottiene piena soddisfazione dell'interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell'azione giudiziaria, rendendo inutile la prosecuzione del processo. Per contro, l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse emerge quando, nonostante sopraggiunga un assetto che ostacola la realizzazione dell'interesse sostanziale del ricorrente, si rende comunque inutile la prosecuzione del giudizio ”);
- pertanto, va dichiarata l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c ), c.p.a.;
- sussistono giuste ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo VI, Presidente
IU CH, Primo Referendario, Estensore
Vincenza Caldarola, Referendario
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| IU CH | Michelangelo VI |
IL SEGRETARIO