Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 24/04/2026, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00951/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00388/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 388 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Casetta e Roberto Guarino, con domicilio eletto presso lo studio Roberto Guarino in Torino, via XX Settembre 51;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino e domiciliato ex lege presso la stessa in Torino, via dell'Arsenale, 21;
Avverso
sl silenzio serbato dall'Amministrazione intimata sull'istanza/diffida del -OMISSIS-, volta ad ottenere la quantificazione dell'indennizzo ex legge 25 febbraio 1992 n. 210 e la conseguente liquidazione e pagamento delle somme spettanti alla ricorrente, in esecuzione del giudicato civile, nonché per l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità del silenzio-inadempimento ex art. 31 c.p.a. e per l'ordine all'Amministrazione di provvedere ex art. 117 c.p.a., con eventuale nomina di Commissario ad acta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 il dott. NL BE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che la ricorrente, con memoria del 7.4.2026, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna della controparte alle spese di giudizio;
Atteso che il Ministero, con richiesta inviata via pec in data 5.2.2026, ha chiesto alla ricorrente la documentazione necessaria ai fini del pagamento a lei dovuto (documentazione che è stata poi inoltrata il giorno stesso e il 6.2.2026);
Rilevato che il ricorso è stato notificato in data 17.2.2026 e che il pagamento è stato disposto con decreto del 11.2.2026, comunicato alla parte istante in data 20.2.2026;
Ritenuto che effettivamente sia cessata la materia del contendere, in quanto la pretesa della ricorrente ha trovato soddisfacimento;
Considerato, ai fini della decisione sulle spese di lite, che già la pec del 5.2.2026 lasciava presagire un prossimo pagamento di quanto richiesto, infatti eseguito pochi giorni dopo e poi comunicato;
Ritenuto pertanto, alla luce della dinamica degli atti adottati dall’amministrazione già prima del ricorso (si vedano i documenti depositati in giudizio dall’Avvocatura dello Stato), che sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NL BE, Presidente, Estensore
Savio Picone, Consigliere
Marco Costa, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NL BE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.