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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/02/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3485/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3485/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 SANTONICOLA CIRO e dell'avv. ESPOSITO ALDO ( ) VIA SALVATORE C.F._2
DI GIACOMO 15 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA;
, elettivamente domiciliato in VIA
SALVATOREDI GIACOMO 15 80053 CASTELLAMMARE DI STABIApresso il difensore avv. SANTONICOLA CIRO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. BURGELLO FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZEpresso il difensore avv. BURGELLO FRANCESCO
Parte resistente
. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso ex art 414 cpc depositato in data 25 ottobre 2024 citava a Parte_1 giudizio il chiedendo la declaratoria di illegittimità e il Controparte_2
conseguente annullamento/disapplicazione, dei provvedimenti del convenuto con i CP_1 quali era stata disposta l'esclusione della ricorrente dalla terza fascia delle graduatorie ATA triennio 2018-2021, dalle graduatorie permanenti ATA e la risoluzione del rapporto a tempo indeterminato a far data dal 5 agosto 2024, con conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta alla reintegra della ricorrente nel posto di lavoro e alla corresponsione delle retribuzioni maturate dalla data della cessazione del rapporto all'effettiva reintegra, oltre interessi e rivalutazione.
La ricorrente allegava in fatto che:
- in data 27 ottobre 2017 aveva presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e istituto di terza fascia ATA, triennio 2018//2021 della provincia di EN per i profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico,
1 indicando tra i titoli posseduti il servizio prestato presso l'istituto paritario La Fenice di Nocera inferiore dal 23 novembre 2016 a 31 agosto 2017;
- Il Dirigente Scolastico dell' Parte_2 di Borgo San Lorenzo eseguiti i controlli previsti dall'art. 7 del DM 640/2017, con
[...]
decreto n. 3005 del 09.01.2019 aveva convalidato il punteggio di 12,50 per il profilo CS;
- sulla base di tale punteggio la veniva individuata quale titolare dei seguenti Parte_1
rapporti di lavoro a tempo determinato: - a.s. 2018/2019 dal 11.10.2018 al 02.11.2018 presso l' di Borgo San Lorenzo;
- a.s. 2018/2019 dal 19.10.2018 al 31.08.2019 Pt_2 Parte_2 presso l'Istituto “G. Peano” di EN;
- a.s. 2019/2020 dal 11.09.2019 al 31.08.2020 presso l'Educandato “S.S. Annunziata” di EN;
- a.s. 2020/2021 dal 10.09.2020 al 30.06.2021 presso l'Istituto “Aurelio Saffi” di EN;
- maturati i 24 mesi di servizio statale come Collaboratore Scolastico, in data 05.05.2021, la ricorrente inoltrava domanda di inserimento nella graduatoria permanente per l'anno scolastico
2021/22 e in data 01.09.2021, veniva assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- in data 31.01.2024 l'Istituto di Borgo San Lorenzo (FI), comunicava l'avvio di Parte_2
un procedimento di esclusione dalla graduatoria ATA terza fascia, triennio 2018/2021 e disconoscimento del servizio prestato, sulla base dell'annullamento effettuato dall' del CP_3
rapporto di lavoro dichiarato presso l'istituto paritario La Fenice di Nocera inferiore dal 23 novembre 2016 a 31 agosto 2017 ;
- in data 17 maggio veniva disposta l'esclusione dalle graduatorie di terza fascia nel triennio
2018-2021 e la invalidità ai fini giuridici del servizio prestato;
- in data 26 luglio 2024 aveva ricevuto la comunicazione di esclusione dalla graduatoria permanente e quindi in data 6 agosto 2024, di risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato il 01.09.2021
Ciò premesso in fatto la contestava la legittimità dei provvedimenti di esclusione Parte_1
dalle graduatorie e di risoluzione del rapporto sostenendo che:
a) il disconoscimento del punteggio derivante dal rapporto con l'Istituto Paritario la Fenice era tardivo b) il rapporto di lavoro disconosciuto dal Ministero era genuino;
c) il titolo disconosciuto non aveva avuto efficacia determinante per l'inserimento nella graduatoria di istituto e di circolo di terza fascia in quanto, la rettifica del punteggio non avrebbe ostacolato l'accesso della ricorrente alle nomine scolastiche e, quindi non le avrebbe impedito di maturare il punteggio necessario per l'immissione in ruolo.
2 Il convenuto contestava la fondatezza della domanda di cui chiedeva l'integrale CP_1
rigetto.
Il ricorso non può essere accolto per le ragioni che si vanno sinteticamente ad indicare.
E' pacifico in atti che nella domanda di inserimento nelle graduatorie III fascia personale ATA per il triennio 2018- 2021 l'odierna ricorrente abbia dichiarato tra i titoli posseduti il rapporto di lavoro subordinato intrattenuto con l'istituto paritario La Fenice di Nocera inferiore dal 23 novembre 2016 a 31 agosto 2017 e che in virtù di tale titolo le sia stato riconosciuto un punteggio aggiuntivo.
Il rapporto di lavoro dichiarato risulta essere stato disconosciuto dall' ( cfr nota doc 4 CP_3
) in base ai convergenti esiti delle indagini condotte dagli Ispettori , da quelli di CP_1 CP_3
Agenzia delle Entrate e dalla PG, che hanno messo alla luce il truffaldino modus operandi della scuola La Fenice ( e di altre che qui non interessano) puntualmente descritto nella ordinanza del giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore alla cui integrale lettura si rimanda ( cfr doc 3 in particolare pagg da 261 a 277, nonché riferimento alla CP_1
ricorrente pag 386).
A fronte degli esiti di tali accertamenti la ricorrente non ha provato né è offerta di provare la genuinità del rapporto di lavoro, documentando l'avvenuto pagamento delle retribuzioni mensili o, comunque, l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa.
Né per superare i dati probatori acquisiti dall' e posti alla base del disconoscimento della CP_3
effettività del rapporto appare sufficiente la documentazione versata dalla ricorrente posto che, secondo la ricostruzione sulla base della quale è stato effettuato il disconoscimento, i rapporti di lavoro fittizi venivano denunciati tramite modello unilav ( di qui l'irrilevanza delle buste paga, del modello unilav e della certificazione del centro per l'impiego prodotti ) e davano origine a flussi unimens anomali ed irregolari, da cui derivavano ingenti debiti nei confronti di , compensati con controcrediti inesistenti. CP_3
Né gli accertamenti posti alla base dell'ordinanza del Gip di Nocera Inferiore di cui si è detto possono essere superati dall'attestazione proveniente dal Liceo “Mons B. Mangino” di Pagani , circa la presenza della nel registro del personale del cessato istituto Parte_1 Parte_3
che il suddetto registro - al pari di tutta la documentazione fittiziamente predisposta dai
[...] responsabili de “La Fenice” secondo le modalità descritte in ordinanza, nulla prova sull'effettiva esistenza del rapporto .
3 Ciò chiarito, i provvedimenti del , di cui si duole la ricorrente, appaiono CP_1
legittimamente emessi ai sensi degli artt 7 e 8 DM 640 del 2017 , sussistendo il nesso di causalità tra il mendacio e il beneficio ottenuto , beneficio costituito dal punteggio Parte_1 registrato nella graduatoria permanente che ha consentito l'assunzione a tempo indeterminato.
E' infatti pacifico in atti che i singoli contratti a tempo determinato stipulati dalla Parte_1
nel triennio 2018-2021 sono stati ottenuti grazie al punteggio derivante dal titolo inesistente ( cfr ricostruzione contenuta in ricorso dalla quale si desume che , senza tale punteggio, la avrebbe avuto accesso ad altri contratti, diversi da quelli per cui ha maturato il Parte_1
punteggio).
Rispetto alla costituzione di tali rapporti, quindi, il titolo falso è stato determinante e, dunque, correttamente l'amministrazione li ha dichiarati prestati di fatto e non di diritto e come tali inidonei ad attribuire alcun punteggio ( art 7.7 DM 640/2017) .
Cancellato l'intero punteggio maturato nel triennio 2017/2020 la ha perso il Parte_1 requisito necessario per l' accesso alla nomina a tempo indeterminato e quindi correttamente il rapporto instaurato nel 2021 è stato dichiarato nullo. “In tema di impiego pubblico contrattualizzato, poiché alla stipula del contratto si può pervenire solo a seguito del corretto espletamento delle procedure concorsuali previste dall'art. 35, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 165 del 2001, o per le qualifiche meno elevate nel rispetto delle modalità di avviamento di cui al combinato disposto di cui al richiamato art. 35, comma 1, lett. b, e dell'art. 23 del d.P.R. n. 487 del 1994, la mancanza o la illegittimità delle richiamate procedure si traduce in un vizio genetico del contratto, affetto pertanto da nullità, che l'amministrazione, in quanto tenuta a conformare il proprio operato alle norme inderogabili di legge, può unilateralmente far valere perché anche nei rapporti di diritto privato il contraente può rifiutare l'esecuzione del contratto nei caso in cui il vizio renda il negozio assolutamente improduttivo di effetti giuridici” (così tra le altre Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 11951 del 07/05/2019 ).
Alla luce di tale ricostruzione irrilevante appare accertare se e quali contratti la Parte_1
avrebbe potuto concludere in assenza del mendacio, atteso che il punteggio rilevante ai fini dell'accesso alle graduatorie permanenti e all'assunzione nei ruoli è solo quello derivante da contratti effettivamente conclusi e non da contratti cui l'aspirante avrebbe potuto accedere con maggiore o minore probabilità.
In altre parole il mendacio- per come di fatto si sono succeduti gli eventi- è risultato determinante rispetto all'assunzione in ruolo.
4 Ciò chiarito si osserva che il disconoscimento del titolo non può dirsi tardivo ai sensi dell'art
7, comma 5, D.M. 640/2017 che non fissa alcun termine ma si limita a stabilire che i controlli devono essere “tempestivamente” effettuati
. Anche l'art. 72 D.P.R. 445/2001 non prevede un termine perentorio di trenta giorni per le verifiche, ma dispone unicamente che: “
3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione” (v. Tribunale di EN, sent. n. 646/2021).
In ogni caso l'art. 8 D.M. 640/2017 stabilisce al punto 5 che: “.Tutti gli aspiranti sono inclusi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.
L'Amministrazione, in qualsiasi momento, può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione degli aspiranti non in possesso dei citati requisiti di ammissione”.
Né può ritenersi che l'amministrazione abbia agito con ritardo atteso che risulta che la comunicazione della sede di Nocera Inferiore di annullamento del rapporto di lavoro CP_3
intercorso tra la ricorrente e la scuola paritaria La fenice, è pervenuta al resistente in CP_1
data 8.01.2024 ( cfr allegazioni contenute in memoria non contestate) e che quest'ultimo si sia tempestivamente attivato, provvedendo all'adozione dei provvedimenti di esclusione dei reclamanti dalle graduatorie ATA di III fascia per il triennio 2017/2020, nonché dalle graduatorie
ATA c.d. 24 mesi e di risoluzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato stipulati nell'a/s
2023/2024.
Del tutto inconferente appare il richiamo alle norme in tema di procedimento amministrativo effettuato in ricorso, atteso che le attività poste in essere dal inerenti alla formazione e CP_1
all'aggiornamento delle graduatorie del personale docente e del personale ATA vengono assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 (cfr tra le altre Sez. U - , Ordinanza n. 10538 del 19/04/2023)
Tanto basta a motivare il rigetto della domanda
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto, liquidate in complessivi € 2350, oltre accessori di legge.. CP_1
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
5 EN, 21 febbraio 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3485/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 SANTONICOLA CIRO e dell'avv. ESPOSITO ALDO ( ) VIA SALVATORE C.F._2
DI GIACOMO 15 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA;
, elettivamente domiciliato in VIA
SALVATOREDI GIACOMO 15 80053 CASTELLAMMARE DI STABIApresso il difensore avv. SANTONICOLA CIRO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. BURGELLO FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZEpresso il difensore avv. BURGELLO FRANCESCO
Parte resistente
. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso ex art 414 cpc depositato in data 25 ottobre 2024 citava a Parte_1 giudizio il chiedendo la declaratoria di illegittimità e il Controparte_2
conseguente annullamento/disapplicazione, dei provvedimenti del convenuto con i CP_1 quali era stata disposta l'esclusione della ricorrente dalla terza fascia delle graduatorie ATA triennio 2018-2021, dalle graduatorie permanenti ATA e la risoluzione del rapporto a tempo indeterminato a far data dal 5 agosto 2024, con conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta alla reintegra della ricorrente nel posto di lavoro e alla corresponsione delle retribuzioni maturate dalla data della cessazione del rapporto all'effettiva reintegra, oltre interessi e rivalutazione.
La ricorrente allegava in fatto che:
- in data 27 ottobre 2017 aveva presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e istituto di terza fascia ATA, triennio 2018//2021 della provincia di EN per i profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico,
1 indicando tra i titoli posseduti il servizio prestato presso l'istituto paritario La Fenice di Nocera inferiore dal 23 novembre 2016 a 31 agosto 2017;
- Il Dirigente Scolastico dell' Parte_2 di Borgo San Lorenzo eseguiti i controlli previsti dall'art. 7 del DM 640/2017, con
[...]
decreto n. 3005 del 09.01.2019 aveva convalidato il punteggio di 12,50 per il profilo CS;
- sulla base di tale punteggio la veniva individuata quale titolare dei seguenti Parte_1
rapporti di lavoro a tempo determinato: - a.s. 2018/2019 dal 11.10.2018 al 02.11.2018 presso l' di Borgo San Lorenzo;
- a.s. 2018/2019 dal 19.10.2018 al 31.08.2019 Pt_2 Parte_2 presso l'Istituto “G. Peano” di EN;
- a.s. 2019/2020 dal 11.09.2019 al 31.08.2020 presso l'Educandato “S.S. Annunziata” di EN;
- a.s. 2020/2021 dal 10.09.2020 al 30.06.2021 presso l'Istituto “Aurelio Saffi” di EN;
- maturati i 24 mesi di servizio statale come Collaboratore Scolastico, in data 05.05.2021, la ricorrente inoltrava domanda di inserimento nella graduatoria permanente per l'anno scolastico
2021/22 e in data 01.09.2021, veniva assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- in data 31.01.2024 l'Istituto di Borgo San Lorenzo (FI), comunicava l'avvio di Parte_2
un procedimento di esclusione dalla graduatoria ATA terza fascia, triennio 2018/2021 e disconoscimento del servizio prestato, sulla base dell'annullamento effettuato dall' del CP_3
rapporto di lavoro dichiarato presso l'istituto paritario La Fenice di Nocera inferiore dal 23 novembre 2016 a 31 agosto 2017 ;
- in data 17 maggio veniva disposta l'esclusione dalle graduatorie di terza fascia nel triennio
2018-2021 e la invalidità ai fini giuridici del servizio prestato;
- in data 26 luglio 2024 aveva ricevuto la comunicazione di esclusione dalla graduatoria permanente e quindi in data 6 agosto 2024, di risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato il 01.09.2021
Ciò premesso in fatto la contestava la legittimità dei provvedimenti di esclusione Parte_1
dalle graduatorie e di risoluzione del rapporto sostenendo che:
a) il disconoscimento del punteggio derivante dal rapporto con l'Istituto Paritario la Fenice era tardivo b) il rapporto di lavoro disconosciuto dal Ministero era genuino;
c) il titolo disconosciuto non aveva avuto efficacia determinante per l'inserimento nella graduatoria di istituto e di circolo di terza fascia in quanto, la rettifica del punteggio non avrebbe ostacolato l'accesso della ricorrente alle nomine scolastiche e, quindi non le avrebbe impedito di maturare il punteggio necessario per l'immissione in ruolo.
2 Il convenuto contestava la fondatezza della domanda di cui chiedeva l'integrale CP_1
rigetto.
Il ricorso non può essere accolto per le ragioni che si vanno sinteticamente ad indicare.
E' pacifico in atti che nella domanda di inserimento nelle graduatorie III fascia personale ATA per il triennio 2018- 2021 l'odierna ricorrente abbia dichiarato tra i titoli posseduti il rapporto di lavoro subordinato intrattenuto con l'istituto paritario La Fenice di Nocera inferiore dal 23 novembre 2016 a 31 agosto 2017 e che in virtù di tale titolo le sia stato riconosciuto un punteggio aggiuntivo.
Il rapporto di lavoro dichiarato risulta essere stato disconosciuto dall' ( cfr nota doc 4 CP_3
) in base ai convergenti esiti delle indagini condotte dagli Ispettori , da quelli di CP_1 CP_3
Agenzia delle Entrate e dalla PG, che hanno messo alla luce il truffaldino modus operandi della scuola La Fenice ( e di altre che qui non interessano) puntualmente descritto nella ordinanza del giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore alla cui integrale lettura si rimanda ( cfr doc 3 in particolare pagg da 261 a 277, nonché riferimento alla CP_1
ricorrente pag 386).
A fronte degli esiti di tali accertamenti la ricorrente non ha provato né è offerta di provare la genuinità del rapporto di lavoro, documentando l'avvenuto pagamento delle retribuzioni mensili o, comunque, l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa.
Né per superare i dati probatori acquisiti dall' e posti alla base del disconoscimento della CP_3
effettività del rapporto appare sufficiente la documentazione versata dalla ricorrente posto che, secondo la ricostruzione sulla base della quale è stato effettuato il disconoscimento, i rapporti di lavoro fittizi venivano denunciati tramite modello unilav ( di qui l'irrilevanza delle buste paga, del modello unilav e della certificazione del centro per l'impiego prodotti ) e davano origine a flussi unimens anomali ed irregolari, da cui derivavano ingenti debiti nei confronti di , compensati con controcrediti inesistenti. CP_3
Né gli accertamenti posti alla base dell'ordinanza del Gip di Nocera Inferiore di cui si è detto possono essere superati dall'attestazione proveniente dal Liceo “Mons B. Mangino” di Pagani , circa la presenza della nel registro del personale del cessato istituto Parte_1 Parte_3
che il suddetto registro - al pari di tutta la documentazione fittiziamente predisposta dai
[...] responsabili de “La Fenice” secondo le modalità descritte in ordinanza, nulla prova sull'effettiva esistenza del rapporto .
3 Ciò chiarito, i provvedimenti del , di cui si duole la ricorrente, appaiono CP_1
legittimamente emessi ai sensi degli artt 7 e 8 DM 640 del 2017 , sussistendo il nesso di causalità tra il mendacio e il beneficio ottenuto , beneficio costituito dal punteggio Parte_1 registrato nella graduatoria permanente che ha consentito l'assunzione a tempo indeterminato.
E' infatti pacifico in atti che i singoli contratti a tempo determinato stipulati dalla Parte_1
nel triennio 2018-2021 sono stati ottenuti grazie al punteggio derivante dal titolo inesistente ( cfr ricostruzione contenuta in ricorso dalla quale si desume che , senza tale punteggio, la avrebbe avuto accesso ad altri contratti, diversi da quelli per cui ha maturato il Parte_1
punteggio).
Rispetto alla costituzione di tali rapporti, quindi, il titolo falso è stato determinante e, dunque, correttamente l'amministrazione li ha dichiarati prestati di fatto e non di diritto e come tali inidonei ad attribuire alcun punteggio ( art 7.7 DM 640/2017) .
Cancellato l'intero punteggio maturato nel triennio 2017/2020 la ha perso il Parte_1 requisito necessario per l' accesso alla nomina a tempo indeterminato e quindi correttamente il rapporto instaurato nel 2021 è stato dichiarato nullo. “In tema di impiego pubblico contrattualizzato, poiché alla stipula del contratto si può pervenire solo a seguito del corretto espletamento delle procedure concorsuali previste dall'art. 35, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 165 del 2001, o per le qualifiche meno elevate nel rispetto delle modalità di avviamento di cui al combinato disposto di cui al richiamato art. 35, comma 1, lett. b, e dell'art. 23 del d.P.R. n. 487 del 1994, la mancanza o la illegittimità delle richiamate procedure si traduce in un vizio genetico del contratto, affetto pertanto da nullità, che l'amministrazione, in quanto tenuta a conformare il proprio operato alle norme inderogabili di legge, può unilateralmente far valere perché anche nei rapporti di diritto privato il contraente può rifiutare l'esecuzione del contratto nei caso in cui il vizio renda il negozio assolutamente improduttivo di effetti giuridici” (così tra le altre Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 11951 del 07/05/2019 ).
Alla luce di tale ricostruzione irrilevante appare accertare se e quali contratti la Parte_1
avrebbe potuto concludere in assenza del mendacio, atteso che il punteggio rilevante ai fini dell'accesso alle graduatorie permanenti e all'assunzione nei ruoli è solo quello derivante da contratti effettivamente conclusi e non da contratti cui l'aspirante avrebbe potuto accedere con maggiore o minore probabilità.
In altre parole il mendacio- per come di fatto si sono succeduti gli eventi- è risultato determinante rispetto all'assunzione in ruolo.
4 Ciò chiarito si osserva che il disconoscimento del titolo non può dirsi tardivo ai sensi dell'art
7, comma 5, D.M. 640/2017 che non fissa alcun termine ma si limita a stabilire che i controlli devono essere “tempestivamente” effettuati
. Anche l'art. 72 D.P.R. 445/2001 non prevede un termine perentorio di trenta giorni per le verifiche, ma dispone unicamente che: “
3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione” (v. Tribunale di EN, sent. n. 646/2021).
In ogni caso l'art. 8 D.M. 640/2017 stabilisce al punto 5 che: “.Tutti gli aspiranti sono inclusi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.
L'Amministrazione, in qualsiasi momento, può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione degli aspiranti non in possesso dei citati requisiti di ammissione”.
Né può ritenersi che l'amministrazione abbia agito con ritardo atteso che risulta che la comunicazione della sede di Nocera Inferiore di annullamento del rapporto di lavoro CP_3
intercorso tra la ricorrente e la scuola paritaria La fenice, è pervenuta al resistente in CP_1
data 8.01.2024 ( cfr allegazioni contenute in memoria non contestate) e che quest'ultimo si sia tempestivamente attivato, provvedendo all'adozione dei provvedimenti di esclusione dei reclamanti dalle graduatorie ATA di III fascia per il triennio 2017/2020, nonché dalle graduatorie
ATA c.d. 24 mesi e di risoluzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato stipulati nell'a/s
2023/2024.
Del tutto inconferente appare il richiamo alle norme in tema di procedimento amministrativo effettuato in ricorso, atteso che le attività poste in essere dal inerenti alla formazione e CP_1
all'aggiornamento delle graduatorie del personale docente e del personale ATA vengono assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 (cfr tra le altre Sez. U - , Ordinanza n. 10538 del 19/04/2023)
Tanto basta a motivare il rigetto della domanda
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto, liquidate in complessivi € 2350, oltre accessori di legge.. CP_1
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
5 EN, 21 febbraio 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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