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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/11/2025, n. 6071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6071 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Dott.ssa Maria Teresa Onorato Presidente
Dott.ssa Maria Luisa Arienzo Consigliere
Avv. Chiara Memoli Giudice Ausiliario estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di appello iscritto al n. 2911/2022 R.G., riservato in decisione a seguito dell'udienza a trattazione scritta in data 26 novembre 2025 e vertente:
TRA
( ), in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giuliano Buccino Grimaldi e con questo elett.te domiciliata presso lo studio in Napoli alla via Mariano D'Ayala n. 18, giusta procura in atti
PARTE APPELLANTE
CONTRO
) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luca Migliore e con questo elett.te domiciliata presso lo studio in Napoli alla Via Duomo n. 133, giusta procura in atti
PARTE APPELLATA
1 CP_ Corte di Appello di Napoli 2^ sezione civile Controparte_2 Controparte_1 OGGETTO: appello contro la sentenza n. 5194/2022 del 23.5.2022, depositata il
25.5.2022, nella controversia civile iscritta al n. 35116/2016 R. G., emessa dal
Tribunale di Napoli, notificata a mezzo pec in data 26.5.2022 al procuratore dell'appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza fissata in data 8 ottobre 2025, tenuta con la trattazione scritta, le parti non hanno depositato note e la causa è stata rinviata ex art. 127 ter comma 4 c.p.c. all'udienza con trattazione scritta fissata per l'udienza in data 26 novembre 2025.
Anche all'indicata udienza in data 26 novembre 2025 le parti costituite, che hanno ricevuto regolare avviso del rinvio ai sensi dell'art. 127 ter comma 4 c.p.c., non hanno depositato note.
Va quindi rilevato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., disposizione introdotta dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), è previsto che, se nessuna delle parti provvede al deposito di note scritte nel termine fissato dal
Giudice, viene fissato un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte ovvero viene fissata udienza in presenza. Se nessuna delle parti deposita le note anche in tale circostanza (o nessuno compare in udienza) la causa viene cancellata dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
In considerazione della persistente inattività delle parti per l'indicata udienza in data
26 novembre 2025, risultano appunto maturati i presupposti previsti dalla norma in esame per ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararne la conseguente estinzione.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo ed a determinare altresì il passaggio in giudicato, ove l'estinzione divenga definitiva, della sentenza di primo grado, si ritiene che debba essere quella della sentenza, che è appunto quella che permette alla parte anche di potere, se lo ritenga necessario, impugnarla, facendone valere gli eventuali vizi.
2 Corte di Appello di Napoli 2^ sezione civile Soc. Controparte_3 Pertanto, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e ne dichiara l'estinzione, disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, definitivamente pronunziando, tra le parti indicate in epigrafe, sull'appello proposto contro la sentenza n. n. 5194/2022 del 23.5.2022, depositata il 25.5.2022, del Tribunale di Napoli, R.G. n. 35116/2016, così provvede:
a) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
b) Dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli il 26 novembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Avv. Chiara Memoli Dott.ssa Maria Teresa Onorato
3 Corte di Appello di Napoli 2^ sezione civile Soc. Controparte_2 CP_1 Controparte_1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Dott.ssa Maria Teresa Onorato Presidente
Dott.ssa Maria Luisa Arienzo Consigliere
Avv. Chiara Memoli Giudice Ausiliario estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di appello iscritto al n. 2911/2022 R.G., riservato in decisione a seguito dell'udienza a trattazione scritta in data 26 novembre 2025 e vertente:
TRA
( ), in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giuliano Buccino Grimaldi e con questo elett.te domiciliata presso lo studio in Napoli alla via Mariano D'Ayala n. 18, giusta procura in atti
PARTE APPELLANTE
CONTRO
) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luca Migliore e con questo elett.te domiciliata presso lo studio in Napoli alla Via Duomo n. 133, giusta procura in atti
PARTE APPELLATA
1 CP_ Corte di Appello di Napoli 2^ sezione civile Controparte_2 Controparte_1 OGGETTO: appello contro la sentenza n. 5194/2022 del 23.5.2022, depositata il
25.5.2022, nella controversia civile iscritta al n. 35116/2016 R. G., emessa dal
Tribunale di Napoli, notificata a mezzo pec in data 26.5.2022 al procuratore dell'appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza fissata in data 8 ottobre 2025, tenuta con la trattazione scritta, le parti non hanno depositato note e la causa è stata rinviata ex art. 127 ter comma 4 c.p.c. all'udienza con trattazione scritta fissata per l'udienza in data 26 novembre 2025.
Anche all'indicata udienza in data 26 novembre 2025 le parti costituite, che hanno ricevuto regolare avviso del rinvio ai sensi dell'art. 127 ter comma 4 c.p.c., non hanno depositato note.
Va quindi rilevato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., disposizione introdotta dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), è previsto che, se nessuna delle parti provvede al deposito di note scritte nel termine fissato dal
Giudice, viene fissato un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte ovvero viene fissata udienza in presenza. Se nessuna delle parti deposita le note anche in tale circostanza (o nessuno compare in udienza) la causa viene cancellata dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
In considerazione della persistente inattività delle parti per l'indicata udienza in data
26 novembre 2025, risultano appunto maturati i presupposti previsti dalla norma in esame per ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararne la conseguente estinzione.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo ed a determinare altresì il passaggio in giudicato, ove l'estinzione divenga definitiva, della sentenza di primo grado, si ritiene che debba essere quella della sentenza, che è appunto quella che permette alla parte anche di potere, se lo ritenga necessario, impugnarla, facendone valere gli eventuali vizi.
2 Corte di Appello di Napoli 2^ sezione civile Soc. Controparte_3 Pertanto, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e ne dichiara l'estinzione, disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, definitivamente pronunziando, tra le parti indicate in epigrafe, sull'appello proposto contro la sentenza n. n. 5194/2022 del 23.5.2022, depositata il 25.5.2022, del Tribunale di Napoli, R.G. n. 35116/2016, così provvede:
a) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
b) Dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli il 26 novembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Avv. Chiara Memoli Dott.ssa Maria Teresa Onorato
3 Corte di Appello di Napoli 2^ sezione civile Soc. Controparte_2 CP_1 Controparte_1