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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/05/2025, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3406/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 3406/2024 promossa da:
e entrambi con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 CP_2
CHIARABELLI CINZIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Albania – Controparte_1 CP_2
Berxulle il 7.09.2009. Controparte_3
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LA LOGGIA (atto n. 16 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 7.6.2011. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino con decreto n. 1333/2023 del 23.1.2023.
Con ricorso depositato il 08.02.2024, i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Controparte_1
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in CP_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LA LOGGIA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affido condiviso della figlia minorenne con mantenimento della residenza Persona_1 presso la madre.
DISPONE che il Sig. versi alla OR un assegno di mantenimento mensile CP_2 CP_1 per la minore di € 400,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario, Per_1 che annualmente verrà adeguato secondo i parametri ISTAT.
DÀ ATTO che la OR continuerà̀ a percepire integralmente l'assegno unico INPS CP_1 relativo alla minore . Per_1
DISPONE che i Signori e dividano al 50% le spese mediche non coperte dal S.S.N., CP_2 CP_1 scolastiche e ricreative verranno sostenute al 50% da ciascun genitore, purché̀ venga previamente concordata la necessità, gli importi e la destinazione. Le spese non concordate, purché́ non indifferibili, rimarranno a carico del genitore che le ha sostenute. In ogni caso dovrà̀ essere fornito idoneo supporto giustificativo, cioè̀ fattura o ricevuta fiscale, ed il rimborso dovrà̀ avvenire entro trenta giorni dalla data della richiesta scritta, corredata dei documenti giustificativi. In caso di disaccordo sulla necessità della spesa da sostenere si farà riferimento al Protocollo d'Intesa Magistrati/avvocati del Tribunale di Torino.
DISPONE che il Signor possa tenere con sé la figlia minore ogni qualvolta le condizioni CP_2 Per_1 di lavoro glielo consentano ed in ogni caso previo accordo con la OR . CP_1
DISPONE che, in caso di disaccordo tra i coniugi, comunque il Sig. possa vedere la minore con CP_2 le seguenti modalità̀: a fine settimana alterni dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera alle ore 20,00, oltreché̀ tre pomeriggi alla settimana dall'uscita da scuola alle ore 20,00 allorquando riconsegnerà̀ la minore presso la casa materna. I coniugi saranno liberi di apportare modifiche al calendario visite padre/figlio in caso di necessità lavorative e/o personali.
Nelle vacanze di Natale e nelle vacanze Pasquali una settimana per ciascun genitore ad anni alterni mentre nelle vacanze estive, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, per almeno due settimane consecutive, comunicando reciprocamente i relativi periodi di frequentazione con un preavviso di almeno
30 giorni.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano che ogni altra questione economica è già stata prima d'ora definita.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 17.04.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 3406/2024 promossa da:
e entrambi con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 CP_2
CHIARABELLI CINZIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Albania – Controparte_1 CP_2
Berxulle il 7.09.2009. Controparte_3
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LA LOGGIA (atto n. 16 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 7.6.2011. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino con decreto n. 1333/2023 del 23.1.2023.
Con ricorso depositato il 08.02.2024, i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Controparte_1
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in CP_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LA LOGGIA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affido condiviso della figlia minorenne con mantenimento della residenza Persona_1 presso la madre.
DISPONE che il Sig. versi alla OR un assegno di mantenimento mensile CP_2 CP_1 per la minore di € 400,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario, Per_1 che annualmente verrà adeguato secondo i parametri ISTAT.
DÀ ATTO che la OR continuerà̀ a percepire integralmente l'assegno unico INPS CP_1 relativo alla minore . Per_1
DISPONE che i Signori e dividano al 50% le spese mediche non coperte dal S.S.N., CP_2 CP_1 scolastiche e ricreative verranno sostenute al 50% da ciascun genitore, purché̀ venga previamente concordata la necessità, gli importi e la destinazione. Le spese non concordate, purché́ non indifferibili, rimarranno a carico del genitore che le ha sostenute. In ogni caso dovrà̀ essere fornito idoneo supporto giustificativo, cioè̀ fattura o ricevuta fiscale, ed il rimborso dovrà̀ avvenire entro trenta giorni dalla data della richiesta scritta, corredata dei documenti giustificativi. In caso di disaccordo sulla necessità della spesa da sostenere si farà riferimento al Protocollo d'Intesa Magistrati/avvocati del Tribunale di Torino.
DISPONE che il Signor possa tenere con sé la figlia minore ogni qualvolta le condizioni CP_2 Per_1 di lavoro glielo consentano ed in ogni caso previo accordo con la OR . CP_1
DISPONE che, in caso di disaccordo tra i coniugi, comunque il Sig. possa vedere la minore con CP_2 le seguenti modalità̀: a fine settimana alterni dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera alle ore 20,00, oltreché̀ tre pomeriggi alla settimana dall'uscita da scuola alle ore 20,00 allorquando riconsegnerà̀ la minore presso la casa materna. I coniugi saranno liberi di apportare modifiche al calendario visite padre/figlio in caso di necessità lavorative e/o personali.
Nelle vacanze di Natale e nelle vacanze Pasquali una settimana per ciascun genitore ad anni alterni mentre nelle vacanze estive, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, per almeno due settimane consecutive, comunicando reciprocamente i relativi periodi di frequentazione con un preavviso di almeno
30 giorni.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano che ogni altra questione economica è già stata prima d'ora definita.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 17.04.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.