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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 20/05/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1956/2024
TRIBUNALE DI PISTOIA
Udienza del 20 maggio 2025
Oggi davanti al Giudice Unico, dott.ssa Elena Piccinni, sono comparsi:
- per parte opponente l'avv. NICCOLAI PAOLO;
Parte_1
- per parte opposta , l'avv. CHIARA OLIVIERI Controparte_1
in sostituzione dell'avv. GUALTIERI FEDERICA;
Il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte opponente conclude come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 15/05/2025.
Il procuratore di parte opposta conclude come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 14/05/2025.
Le parti si richiamano alle proprie istanze, eccezioni ed opposizioni.
A questo punto il Giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza.
1 R.G. 1956/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1956/2024 del R.G.A.C., pendente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Parte_1 C.F._1
Niccolai del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pistoia, Via
Bastione Mediceo n. 80, giusta procura in atti;
- parte opponente - contro
(C.F. ; P.IVA ) in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del suo procuratore speciale dott.ssa rappresentata e difesa dall'avv. CP_2
Federica Gualtieri del Foro di Pisa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pisa, Via San
Martino n. 42, giusta procura in atti;
- parte opposta –
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo del Tribunale di Pistoia n. 616/2024 pubblicato in data
31/07/2024.
* * *
Conclusioni di parte opponente:
- come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 15/05/2025:
“Preliminarmente: disporsi la riunione al presente procedimento di quello connesso oggettivamente e soggettivamente e portante il n. Rg 1964/2024, assegnato al giudice dott. Fontani con prima udienza al 24.07.2025;
In via preliminare ed istruttoria: ammettersi la ctu richiesta nella seconda memoria ex art. 171 ter cpc depositata in atti dalla parte opponente.
Nel merito: come in atto di citazione in opposizione e per la declaratoria di inammissibilità e comunque per il rigetto dell'istanza ex art. 186 ter cpc formulata dalla parte opposta e di ogni sottesa domanda.
2 Con vittoria di spese e del compenso di causa o comunque con loro compensazione.”.
Conclusioni di parte opposta:
- come in note difensive conclusionali autorizzate depositate in data 14/05/2025:
“Per tutto quanto domandato, eccepito e provato, si insiste affinché l'Ill.mo Giudice adito:
a) rigetti l'opposizione e, per l'effetto, confermi il D.I. n. 616/2024, dichiarandolo esecutivo;
b) emetta un nuovo provvedimento di ingiunzione provvisoriamente esecutivo per la somma di euro
13.000.
Con vittoria di spese, diritti e compensi del presente giudizio”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 633 c.p.c. (in seguito anche Controparte_1 CP_1
) chiedeva a questo Tribunale, a carico della società e della sig.ra
[...] Controparte_3
– quest'ultima nei limiti della garanzia prestata pari ad € 32.500,00 - Parte_1
ingiunzione di pagamento della somma di € 51.590,84 oltre interessi e spese di procedura, quale credito maturato in virtù di tre contratti di finanziamento chirografario conclusi dall'istituto bancario con la suddetta società e garantiti da fideiussione rilasciata dalla sig.ra in data Pt_1
15/12/2017; dimetteva documenti ai quali faceva richiamo.
In accoglimento del predetto ricorso, veniva emesso nei confronti di e Controparte_3
il decreto ingiuntivo in questa sede impugnato, con liquidazione di spese della Parte_1 procedura in € 1.370,00 per compensi professionali, € 286,00 per anticipazioni, oltre a spese generali e accessori come per legge.
Contro questo decreto ha proposto opposizione eccependo: a) la carenza di Parte_1
idonea e sufficiente prova del credito ingiunto;
b) la illegittimità degli interessi applicati per anatocismo e superamento del tasso soglia;
c) la inoperatività della fideiussione per violazione della disciplina di cui all'art. 1957 c.c.-; d) la nullità parziale e l'inefficacia della fideiussione rilasciata per violazione della disciplina antitrust di cui alla l. 287/1990, stante la sua conformità allo schema
ABI vietato;
e) la nullità parziale della fideiussione nella parte in cui garantisce il medesimo debito coperto dal Fondo di Garanzia a favore delle piccole e medie imprese ai sensi della L. n. 662/1996.
Pertanto, ha insistito per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20/12/2024 si è costituito in giudizio contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed argomentato, Controparte_1 insistendo per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
3 Celebrata la prima udienza di comparizione delle parti, previa concessione dei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.-, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e preso atto dell'avvio della procedura di mediazione da parte della Banca opposta in data 13/01/2025, la causa
è stata istruita documentalmente.
Con istanza formulata in data 09/04/2025, parte opposta ha richiesto l'emissione di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. per l'ulteriore importo di € 13.000,00 derivante dalla differenza tra il massimale garantito con la fideiussione sottoscritta in data 15/12/2017, pari ad € 32.500,00-, e il nuovo massimale di € 45.500,00 sottoscritto in data 23/04/2018.
A questo punto, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.-.
In rito
In via del tutto preliminare si osserva la non opportunità, nel caso di specie, di disporre la riunione del presente giudizio al giudizio di opposizione r.g. 1964/2024 incardinato innanzi al Tribunale di
Pistoia e vertente tra la società debitrice principale e l'istituto bancario;
difatti, pur essendo i due giudizi caratterizzati da elementi di connessione per parziale identità dei soggetti coinvolti e parziale identità di causa petendi, gli stessi pendono in due fasi processuali distinte, posto che nella causa r.g. 1964/2024 – pendente avanti al Dott. Fontani - l'udienza ex art. 183 c.p.c. è stata fissata per il giorno 24/07/2025; pertanto, la riunione dei due giudizi appare a questo Tribunale eccessivamente gravosa e contrastante con preminenti esigenze di economia processuale.
Nel merito
1. L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Si ricordi, preliminarmente, che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. L'opponente riveste solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, è convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
Pertanto, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
In materia di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto e limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre grava
4 sul convenuto debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.01, n. 13533).
Nel caso di specie, parte opposta ha prodotto sia i contratti di finanziamento chirografario sottoscritti da e la società (cfr. docc. 3, 5, 7 di parte opposta), CP_1 Controparte_3
sia la garanzia rilasciata dalla sig.ra in data 15/12/2017 (cfr. doc. 9 e in originale al doc. 13 Pt_1 di parte opposta); ha allegato, quindi, l'inadempimento della sig.ra la quale in qualità di Pt_1 fideiussore, non avrebbe provveduto alla restituzione dell'importo dalla stessa garantito e pari ad €
32.500,00-.
Assolto, l'onere probatorio gravante su parte opposta, lo stesso non può dirsi per parte opponente e ciò alla luce della infondatezza delle eccezioni dalla stessa sollevate.
Quanto all'eccezione concernente illegittimità degli interessi applicati ai contratti di finanziamento la stessa risulta formulata in modo del tutto generico e indeterminato, limitandosi parte opponente a dedurre “la violazione delle norme sull'anatocismo e l'illegittimo addebito di interessi con superamento del tasso soglia ex L.108/96” (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
Sul punto basti qui richiamare l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità a mente del quale
“il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento” (Cass. Civ. Sez. Un. 18/09/2020 n. 19597).
Nel caso di specie parte opponente non ha fornito prova di alcuno degli elementi sopra indicati;
in particolare, la richiesta di rimessione in termini finalizzata alla produzione di consulenza tecnica è risultata del tutto inammissibile in assenza di un comprovato impedimento oggettivo al deposito di documenti nei termini preclusivi delle memorie istruttorie, considerato che la richiesta di parte opponente appare fondata unicamente su un certificato medico dal quale emerge che la sig.ra
è stata ricoverata in Ospedale per un solo giorno (dal 08/02/2025 al 09/02/2025) (cfr. doc. Pt_1
01allegato alla memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.).
Quanto all'eccezione di inoperatività della fideiussione per vessatorietà della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. la stessa è parimenti infondata, atteso che la sig.ra risulta Parte_1
essere rappresentante della società garantita sin dal 24/03/2015 (cfr. Controparte_3
doc. 1 di parte opposta).
Pertanto, all'epoca della conclusione del contratto di fideiussione (15/12/2017) la stessa non rivestiva la qualità di consumatore, ma la diversa qualità di legale rappresentante della società, con conseguente inapplicabilità della disciplina consumeristica;
in ogni caso poi, la clausola derogatoria
5 di cui si discute risulta essere stata oggetto di specifica sottoscrizione da parte del fideiussore (cfr. doc. 13 di parte opposta).
Ancora, quanto all'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust di cui alla l. 287/1990, la stessa è infondata, in ragione del fatto che, al fine di far valere la dedotta nullità, spetta all'opponente fornire la prova della effettiva sussistenza di un accordo o intesa anticoncorrenziale a cui avrebbe aderito l'Istituto di credito e spetta, altresì, all'opponente provare l'uniformità nell'applicazione delle disposizioni contrattuali oggetto di censura da parte della
Banca, onere probatorio che parte opponente non ha assolto.
Sul punto, infatti, mentre le fideiussioni sottoscritte anteriormente all'accertamento che ha portato all'emanazione del Provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 possono giovarsi della sua massima portata presuntiva, confidando integralmente sulla natura di prova privilegiata, diversa conclusione deve essere tratta per le fideiussioni stipulate in epoca successiva;
dunque, il garante che ha sottoscritto una fideiussione successivamente al 2005 con clausole corrispondenti al modello
ABI e intenda dedurne la nullità derivata non può limitarsi ad esibire in giudizio il testo del
Provvedimento e dello schema ABI, bensì ha l'onere di dimostrare la persistenza della intesa antitrust fino al momento di rilascio della garanzia personale, nel caso di specie anno 2017 (la stessa
Corte di Cassazione, sia nella sentenza n. 2207/2005 che nella più recente sentenza n. 41994/2021, ha utilizzato il concetto di connessione ovvero di “collegamento funzionale” per argomentare la nullità del contratto a valle frutto dell'intesa vietata a monte;
conseguentemente, una volta venuto meno il collegamento automatico tra intesa a monte e contratto a valle, cade la possibilità di costruire una prova presuntiva basata sulla coincidenza delle clausole contrattuali con lo schema
ABI censurato dal Provvedimento).
Inoltre, si ricordi che l'ABI, a seguito del Provvedimento in commento, ha emendato lo schema contrattuale delle fideiussioni omnibus eliminando le clausole di cui agli artt. 2, 6 ed 8; all'esito, alcune Banche hanno provveduto a modificare i propri modelli di fideiussione omnibus eliminando le tre clausole controverse, altre hanno provveduto ad eliminare solo alcune delle clausole controverse, altre Banche ancora hanno ritenuto di non procedere ad alcuna modifica dei rispettivi modelli contrattuali. Il risultato, pertanto, è che il settore bancario è in grado di offrire una pluralità di contratti di fideiussione tra cui il singolo consumatore o impresa può scegliere, rendendo difficile oggi discorrere di uniformità di applicazione delle clausole censurate, condizione essenziale per poter ravvisare una nullità parziale del contratto a valle rispetto all'intesa anticoncorrenziale censurata dal Provvedimento della Banca d'Italia.
A ciò si aggiunga, inoltre, che nessun elemento di prova è stato fornito da parte opponente in relazione al comportamento contrario a buona fede tenuto dall'istituto bancario, il quale avrebbe
6 continuato a far credito alla società pur essendo a conoscenza della situazione di difficoltà economica nella quale la stessa versava;
sul punto, ferma la genericità dell'eccezione sollevata dall'opponente, preme rilevare che la società risulta essere società in Controparte_3
bonis; difatti, dalla visura camerale in atti emerge che la società è Controparte_3
società in attività dal 2015 e risulta aver depositato i bilanci per gli anni 2021-2020-2019-2018-
2017 (cfr. doc. 1 di parte opposta).
Con riferimento all'eccezione di nullità della fideiussione nella parte in cui garantisce il medesimo debito coperto dal Fondo di Garanzia a favore delle piccole e medie imprese ai sensi della L. n.
662/1996, la stessa è parimenti infondata, posto che la normativa citata prevede un divieto di cumulo della garanzia del suddetto Fondo con le sole garanzie “reali, assicurative e bancarie”, tra le quali non può farvi rientrare la garanzia di natura personale costituita dalla fideiussione concessa a vantaggio di un istituto bancario (sul punto, cfr. Trib. Nola 2408/2024; n. Trib. Padova n.
1299/2024; Trib. Varese n. 518/2024; Trib. Perugia n. 1337/2021; Corte d'Appello Perugia n.
241/2024).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, quindi, l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo del Tribunale di Pistoia n. 616/2024 del 31/07/2024.
2. Parte opposta, con istanza depositata in data 09/04/2025 ha richiesto l'emissione di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. per l'ulteriore importo di € 13.000,00-; difatti, deducendo che il massimale della fideiussione era stato elevato da € 32.500,00 ad € 45.500,00 in data 23/04/2018, la stessa ha richiesto emettersi ordinanza di ingiunzione per la somma pari alla differenza tra i summenzionati importi.
Ebbene, si ritiene che l'istanza de quo, in quanto volta ad ottenere una sostanziale modifica dell'importo del credito originariamente ingiunto, costituisca una emendatio libelli tardiva e come tale inammissibile.
Difatti, in disparte il dibattito giurisprudenziale relativo alla ammissibilità o meno dell'istanza di emissione di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. in pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, certo è che detto istituto non può essere utilizzato per aggirare le preclusioni assertive previste dall'art. 171 ter c.p.c-; in particolare, è con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. che le parti sono tenute a precisare la domanda, così cristallizzando il thema decidendum, configurando ogni successivo intervento modificativo una tardiva – e dunque inammissibile – emendatio libelli.
Nel caso di specie, parte opposta in tutti i suoi atti difensivi precedenti l'istanza ha insistito per la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, dunque, ha cristallizzato la propria domanda limitatamente all'importo di € 32.500,00-; la richiesta di emissione di ordinanza ex art. 186 ter
c.p.c. depositata in data 09/04/2025 per l'ulteriore importo di € 13.000,00 (portato dall'aumento del
7 massimale della fideiussione ad € 45.500,00) costituisce un tentativo di addivenire ad una modifica della domanda originariamente proposta ben oltre la scadenza dei termini previsti dal rito.
A ciò si aggiunga, infine, che la possibilità prevista espressamente dall'art. 186 ter c.p.c. di formulare l'istanza di ingiunzione “fino al momento della precisazione delle conclusioni” attiene specificamente al termine entro cui predetta istanza può essere formulata, ma ciò non contrasta e non solleva le parti dal rispetto delle ulteriori preclusioni processuali regolanti il rito, ivi incluse quelle di cui all'art. 171 ter c.p.c.-
Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, l'emendatio libelli operata da parte opposta mediante la richiesta di ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. deve ritenersi inammissibile in quanto tardivamente formulata.
Peraltro, nelle conclusioni rassegnate, parte opposta ha chiesto al Giudice l'emissione di nuovo provvedimento di ingiunzione provvisoriamente esecutivo per la somma di € 13.000-, competenza che è sottratta al Giudice dell'opposizione e come tale va dichiarata inammissibile perché irrituale.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e dunque sono poste integralmente a carico di parte opponente.
Esse vengono liquidate secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM
37/2018 e poi dal DM 142/2022 tenuto conto del valore della causa (€ 32.500,00), ridotta del 50% la fase istruttoria/di trattazione, posto che al deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. non è seguita alcuna attività istruttoria, e ridotto del 30 % il compenso per la fase decisoria, stante la pronuncia della presente sentenza nelle forme del rito semplificato ex art. 281 sexies c.p.c.-
Medesimi parametri per le spese di mediazione, limitatamente alle sole fasi di attivazione e negoziazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, definitivamente pronunziando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: rigetta
l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo del Tribunale di Pistoia n. 616/2024 del 31/07/2024 nei confronti di che dichiara esecutivo;
Parte_1
dichiara inammissibile la domanda proposta dalla Banca opposta di emissione di nuovo decreto ingiuntivo per la somma di
€ 13.000,00-;
8 condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore di parte opposta liquidate in € 6.728,50 per compensi (€ 5.121,50 + 1.607,00 per mediazione), oltre il 15% spese generali, CPA e IVA come per legge.
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Pistoia, il 20 maggio 2025 Il Giudice
Dott.ssa Elena Piccinni
9
TRIBUNALE DI PISTOIA
Udienza del 20 maggio 2025
Oggi davanti al Giudice Unico, dott.ssa Elena Piccinni, sono comparsi:
- per parte opponente l'avv. NICCOLAI PAOLO;
Parte_1
- per parte opposta , l'avv. CHIARA OLIVIERI Controparte_1
in sostituzione dell'avv. GUALTIERI FEDERICA;
Il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte opponente conclude come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 15/05/2025.
Il procuratore di parte opposta conclude come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 14/05/2025.
Le parti si richiamano alle proprie istanze, eccezioni ed opposizioni.
A questo punto il Giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza.
1 R.G. 1956/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1956/2024 del R.G.A.C., pendente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Parte_1 C.F._1
Niccolai del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pistoia, Via
Bastione Mediceo n. 80, giusta procura in atti;
- parte opponente - contro
(C.F. ; P.IVA ) in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del suo procuratore speciale dott.ssa rappresentata e difesa dall'avv. CP_2
Federica Gualtieri del Foro di Pisa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pisa, Via San
Martino n. 42, giusta procura in atti;
- parte opposta –
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo del Tribunale di Pistoia n. 616/2024 pubblicato in data
31/07/2024.
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Conclusioni di parte opponente:
- come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 15/05/2025:
“Preliminarmente: disporsi la riunione al presente procedimento di quello connesso oggettivamente e soggettivamente e portante il n. Rg 1964/2024, assegnato al giudice dott. Fontani con prima udienza al 24.07.2025;
In via preliminare ed istruttoria: ammettersi la ctu richiesta nella seconda memoria ex art. 171 ter cpc depositata in atti dalla parte opponente.
Nel merito: come in atto di citazione in opposizione e per la declaratoria di inammissibilità e comunque per il rigetto dell'istanza ex art. 186 ter cpc formulata dalla parte opposta e di ogni sottesa domanda.
2 Con vittoria di spese e del compenso di causa o comunque con loro compensazione.”.
Conclusioni di parte opposta:
- come in note difensive conclusionali autorizzate depositate in data 14/05/2025:
“Per tutto quanto domandato, eccepito e provato, si insiste affinché l'Ill.mo Giudice adito:
a) rigetti l'opposizione e, per l'effetto, confermi il D.I. n. 616/2024, dichiarandolo esecutivo;
b) emetta un nuovo provvedimento di ingiunzione provvisoriamente esecutivo per la somma di euro
13.000.
Con vittoria di spese, diritti e compensi del presente giudizio”.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 633 c.p.c. (in seguito anche Controparte_1 CP_1
) chiedeva a questo Tribunale, a carico della società e della sig.ra
[...] Controparte_3
– quest'ultima nei limiti della garanzia prestata pari ad € 32.500,00 - Parte_1
ingiunzione di pagamento della somma di € 51.590,84 oltre interessi e spese di procedura, quale credito maturato in virtù di tre contratti di finanziamento chirografario conclusi dall'istituto bancario con la suddetta società e garantiti da fideiussione rilasciata dalla sig.ra in data Pt_1
15/12/2017; dimetteva documenti ai quali faceva richiamo.
In accoglimento del predetto ricorso, veniva emesso nei confronti di e Controparte_3
il decreto ingiuntivo in questa sede impugnato, con liquidazione di spese della Parte_1 procedura in € 1.370,00 per compensi professionali, € 286,00 per anticipazioni, oltre a spese generali e accessori come per legge.
Contro questo decreto ha proposto opposizione eccependo: a) la carenza di Parte_1
idonea e sufficiente prova del credito ingiunto;
b) la illegittimità degli interessi applicati per anatocismo e superamento del tasso soglia;
c) la inoperatività della fideiussione per violazione della disciplina di cui all'art. 1957 c.c.-; d) la nullità parziale e l'inefficacia della fideiussione rilasciata per violazione della disciplina antitrust di cui alla l. 287/1990, stante la sua conformità allo schema
ABI vietato;
e) la nullità parziale della fideiussione nella parte in cui garantisce il medesimo debito coperto dal Fondo di Garanzia a favore delle piccole e medie imprese ai sensi della L. n. 662/1996.
Pertanto, ha insistito per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20/12/2024 si è costituito in giudizio contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed argomentato, Controparte_1 insistendo per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
3 Celebrata la prima udienza di comparizione delle parti, previa concessione dei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.-, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e preso atto dell'avvio della procedura di mediazione da parte della Banca opposta in data 13/01/2025, la causa
è stata istruita documentalmente.
Con istanza formulata in data 09/04/2025, parte opposta ha richiesto l'emissione di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. per l'ulteriore importo di € 13.000,00 derivante dalla differenza tra il massimale garantito con la fideiussione sottoscritta in data 15/12/2017, pari ad € 32.500,00-, e il nuovo massimale di € 45.500,00 sottoscritto in data 23/04/2018.
A questo punto, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.-.
In rito
In via del tutto preliminare si osserva la non opportunità, nel caso di specie, di disporre la riunione del presente giudizio al giudizio di opposizione r.g. 1964/2024 incardinato innanzi al Tribunale di
Pistoia e vertente tra la società debitrice principale e l'istituto bancario;
difatti, pur essendo i due giudizi caratterizzati da elementi di connessione per parziale identità dei soggetti coinvolti e parziale identità di causa petendi, gli stessi pendono in due fasi processuali distinte, posto che nella causa r.g. 1964/2024 – pendente avanti al Dott. Fontani - l'udienza ex art. 183 c.p.c. è stata fissata per il giorno 24/07/2025; pertanto, la riunione dei due giudizi appare a questo Tribunale eccessivamente gravosa e contrastante con preminenti esigenze di economia processuale.
Nel merito
1. L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Si ricordi, preliminarmente, che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. L'opponente riveste solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, è convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
Pertanto, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
In materia di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto e limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre grava
4 sul convenuto debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.01, n. 13533).
Nel caso di specie, parte opposta ha prodotto sia i contratti di finanziamento chirografario sottoscritti da e la società (cfr. docc. 3, 5, 7 di parte opposta), CP_1 Controparte_3
sia la garanzia rilasciata dalla sig.ra in data 15/12/2017 (cfr. doc. 9 e in originale al doc. 13 Pt_1 di parte opposta); ha allegato, quindi, l'inadempimento della sig.ra la quale in qualità di Pt_1 fideiussore, non avrebbe provveduto alla restituzione dell'importo dalla stessa garantito e pari ad €
32.500,00-.
Assolto, l'onere probatorio gravante su parte opposta, lo stesso non può dirsi per parte opponente e ciò alla luce della infondatezza delle eccezioni dalla stessa sollevate.
Quanto all'eccezione concernente illegittimità degli interessi applicati ai contratti di finanziamento la stessa risulta formulata in modo del tutto generico e indeterminato, limitandosi parte opponente a dedurre “la violazione delle norme sull'anatocismo e l'illegittimo addebito di interessi con superamento del tasso soglia ex L.108/96” (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
Sul punto basti qui richiamare l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità a mente del quale
“il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento” (Cass. Civ. Sez. Un. 18/09/2020 n. 19597).
Nel caso di specie parte opponente non ha fornito prova di alcuno degli elementi sopra indicati;
in particolare, la richiesta di rimessione in termini finalizzata alla produzione di consulenza tecnica è risultata del tutto inammissibile in assenza di un comprovato impedimento oggettivo al deposito di documenti nei termini preclusivi delle memorie istruttorie, considerato che la richiesta di parte opponente appare fondata unicamente su un certificato medico dal quale emerge che la sig.ra
è stata ricoverata in Ospedale per un solo giorno (dal 08/02/2025 al 09/02/2025) (cfr. doc. Pt_1
01allegato alla memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.).
Quanto all'eccezione di inoperatività della fideiussione per vessatorietà della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. la stessa è parimenti infondata, atteso che la sig.ra risulta Parte_1
essere rappresentante della società garantita sin dal 24/03/2015 (cfr. Controparte_3
doc. 1 di parte opposta).
Pertanto, all'epoca della conclusione del contratto di fideiussione (15/12/2017) la stessa non rivestiva la qualità di consumatore, ma la diversa qualità di legale rappresentante della società, con conseguente inapplicabilità della disciplina consumeristica;
in ogni caso poi, la clausola derogatoria
5 di cui si discute risulta essere stata oggetto di specifica sottoscrizione da parte del fideiussore (cfr. doc. 13 di parte opposta).
Ancora, quanto all'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust di cui alla l. 287/1990, la stessa è infondata, in ragione del fatto che, al fine di far valere la dedotta nullità, spetta all'opponente fornire la prova della effettiva sussistenza di un accordo o intesa anticoncorrenziale a cui avrebbe aderito l'Istituto di credito e spetta, altresì, all'opponente provare l'uniformità nell'applicazione delle disposizioni contrattuali oggetto di censura da parte della
Banca, onere probatorio che parte opponente non ha assolto.
Sul punto, infatti, mentre le fideiussioni sottoscritte anteriormente all'accertamento che ha portato all'emanazione del Provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 possono giovarsi della sua massima portata presuntiva, confidando integralmente sulla natura di prova privilegiata, diversa conclusione deve essere tratta per le fideiussioni stipulate in epoca successiva;
dunque, il garante che ha sottoscritto una fideiussione successivamente al 2005 con clausole corrispondenti al modello
ABI e intenda dedurne la nullità derivata non può limitarsi ad esibire in giudizio il testo del
Provvedimento e dello schema ABI, bensì ha l'onere di dimostrare la persistenza della intesa antitrust fino al momento di rilascio della garanzia personale, nel caso di specie anno 2017 (la stessa
Corte di Cassazione, sia nella sentenza n. 2207/2005 che nella più recente sentenza n. 41994/2021, ha utilizzato il concetto di connessione ovvero di “collegamento funzionale” per argomentare la nullità del contratto a valle frutto dell'intesa vietata a monte;
conseguentemente, una volta venuto meno il collegamento automatico tra intesa a monte e contratto a valle, cade la possibilità di costruire una prova presuntiva basata sulla coincidenza delle clausole contrattuali con lo schema
ABI censurato dal Provvedimento).
Inoltre, si ricordi che l'ABI, a seguito del Provvedimento in commento, ha emendato lo schema contrattuale delle fideiussioni omnibus eliminando le clausole di cui agli artt. 2, 6 ed 8; all'esito, alcune Banche hanno provveduto a modificare i propri modelli di fideiussione omnibus eliminando le tre clausole controverse, altre hanno provveduto ad eliminare solo alcune delle clausole controverse, altre Banche ancora hanno ritenuto di non procedere ad alcuna modifica dei rispettivi modelli contrattuali. Il risultato, pertanto, è che il settore bancario è in grado di offrire una pluralità di contratti di fideiussione tra cui il singolo consumatore o impresa può scegliere, rendendo difficile oggi discorrere di uniformità di applicazione delle clausole censurate, condizione essenziale per poter ravvisare una nullità parziale del contratto a valle rispetto all'intesa anticoncorrenziale censurata dal Provvedimento della Banca d'Italia.
A ciò si aggiunga, inoltre, che nessun elemento di prova è stato fornito da parte opponente in relazione al comportamento contrario a buona fede tenuto dall'istituto bancario, il quale avrebbe
6 continuato a far credito alla società pur essendo a conoscenza della situazione di difficoltà economica nella quale la stessa versava;
sul punto, ferma la genericità dell'eccezione sollevata dall'opponente, preme rilevare che la società risulta essere società in Controparte_3
bonis; difatti, dalla visura camerale in atti emerge che la società è Controparte_3
società in attività dal 2015 e risulta aver depositato i bilanci per gli anni 2021-2020-2019-2018-
2017 (cfr. doc. 1 di parte opposta).
Con riferimento all'eccezione di nullità della fideiussione nella parte in cui garantisce il medesimo debito coperto dal Fondo di Garanzia a favore delle piccole e medie imprese ai sensi della L. n.
662/1996, la stessa è parimenti infondata, posto che la normativa citata prevede un divieto di cumulo della garanzia del suddetto Fondo con le sole garanzie “reali, assicurative e bancarie”, tra le quali non può farvi rientrare la garanzia di natura personale costituita dalla fideiussione concessa a vantaggio di un istituto bancario (sul punto, cfr. Trib. Nola 2408/2024; n. Trib. Padova n.
1299/2024; Trib. Varese n. 518/2024; Trib. Perugia n. 1337/2021; Corte d'Appello Perugia n.
241/2024).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, quindi, l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo del Tribunale di Pistoia n. 616/2024 del 31/07/2024.
2. Parte opposta, con istanza depositata in data 09/04/2025 ha richiesto l'emissione di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. per l'ulteriore importo di € 13.000,00-; difatti, deducendo che il massimale della fideiussione era stato elevato da € 32.500,00 ad € 45.500,00 in data 23/04/2018, la stessa ha richiesto emettersi ordinanza di ingiunzione per la somma pari alla differenza tra i summenzionati importi.
Ebbene, si ritiene che l'istanza de quo, in quanto volta ad ottenere una sostanziale modifica dell'importo del credito originariamente ingiunto, costituisca una emendatio libelli tardiva e come tale inammissibile.
Difatti, in disparte il dibattito giurisprudenziale relativo alla ammissibilità o meno dell'istanza di emissione di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. in pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, certo è che detto istituto non può essere utilizzato per aggirare le preclusioni assertive previste dall'art. 171 ter c.p.c-; in particolare, è con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. che le parti sono tenute a precisare la domanda, così cristallizzando il thema decidendum, configurando ogni successivo intervento modificativo una tardiva – e dunque inammissibile – emendatio libelli.
Nel caso di specie, parte opposta in tutti i suoi atti difensivi precedenti l'istanza ha insistito per la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, dunque, ha cristallizzato la propria domanda limitatamente all'importo di € 32.500,00-; la richiesta di emissione di ordinanza ex art. 186 ter
c.p.c. depositata in data 09/04/2025 per l'ulteriore importo di € 13.000,00 (portato dall'aumento del
7 massimale della fideiussione ad € 45.500,00) costituisce un tentativo di addivenire ad una modifica della domanda originariamente proposta ben oltre la scadenza dei termini previsti dal rito.
A ciò si aggiunga, infine, che la possibilità prevista espressamente dall'art. 186 ter c.p.c. di formulare l'istanza di ingiunzione “fino al momento della precisazione delle conclusioni” attiene specificamente al termine entro cui predetta istanza può essere formulata, ma ciò non contrasta e non solleva le parti dal rispetto delle ulteriori preclusioni processuali regolanti il rito, ivi incluse quelle di cui all'art. 171 ter c.p.c.-
Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, l'emendatio libelli operata da parte opposta mediante la richiesta di ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. deve ritenersi inammissibile in quanto tardivamente formulata.
Peraltro, nelle conclusioni rassegnate, parte opposta ha chiesto al Giudice l'emissione di nuovo provvedimento di ingiunzione provvisoriamente esecutivo per la somma di € 13.000-, competenza che è sottratta al Giudice dell'opposizione e come tale va dichiarata inammissibile perché irrituale.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e dunque sono poste integralmente a carico di parte opponente.
Esse vengono liquidate secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM
37/2018 e poi dal DM 142/2022 tenuto conto del valore della causa (€ 32.500,00), ridotta del 50% la fase istruttoria/di trattazione, posto che al deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. non è seguita alcuna attività istruttoria, e ridotto del 30 % il compenso per la fase decisoria, stante la pronuncia della presente sentenza nelle forme del rito semplificato ex art. 281 sexies c.p.c.-
Medesimi parametri per le spese di mediazione, limitatamente alle sole fasi di attivazione e negoziazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, definitivamente pronunziando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: rigetta
l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo del Tribunale di Pistoia n. 616/2024 del 31/07/2024 nei confronti di che dichiara esecutivo;
Parte_1
dichiara inammissibile la domanda proposta dalla Banca opposta di emissione di nuovo decreto ingiuntivo per la somma di
€ 13.000,00-;
8 condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore di parte opposta liquidate in € 6.728,50 per compensi (€ 5.121,50 + 1.607,00 per mediazione), oltre il 15% spese generali, CPA e IVA come per legge.
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Pistoia, il 20 maggio 2025 Il Giudice
Dott.ssa Elena Piccinni
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