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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/11/2025, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1911-1/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIV- CIVILE riunito in Camera di Consiglio e così composto: dott. Giorgio Jachia Presidente dott.ssa Angela Coluccio Giudice dott.ssa Barbara Perna Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA dichiarativa dell'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA del sovraindebitato visto il ricorso proposto da Parte_1
, in data 19 dicembre 2024 per
[...]
l'apertura della liquidazione controllata di (C.F. CP_1
, nato a [...], il [...], residente in [...], C.F._1
Via Decio Filipponi n. 6; ritenuta la competenza del Tribunale adito, in quanto il debitore ha la propria residenza nel Comune di Roma;
rilevato che sussiste il requisito di procedibilità di cui al comma 2 dell'art 268 CCII
a mente del quale “non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se
l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore a euro cinquantamila”; rilevato che il credito del ricorrente, di importo complessivo pari ad euro
257.987,78, è portato dai seguenti titoli giudiziali: 2
- Euro 177.165,41 in forza di sentenza n.1755/2019 del Tribunale di Roma del 24 gennaio 2019, munita di formula esecutiva il 22 febbraio 2019 e passata in giudicato, di cui Euro 143.360,00 dovuti da in linea CP_1
capitale a titolo di ripetizione di indebito oltre interessi legali dal
25.02.2016 al 16 dicembre 2024 (Euro 14.456,59), spese di lite liquidate in
Euro 10.744,00 per compenso oltre rimborso forfettario 15% (Euro
1.611,60), spese (Euro 607,00), Cpa (Euro 494,22), oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo (Euro 1.545,00), tassa di registro
(Euro 4.347,00);
- Euro 9.568,00 in forza di ordinanza resa dal Tribunale di Roma il 22-23 giugno 2017 nel procedimento RG.n.58330/2014, munita di formula esecutiva il 15 dicembre 2017 che ha condannato al pagamento CP_1
in favore della Procedura di Faro delle spese di lite liquidate in euro
8.000,00 per compensi oltre rimborso forfettario 15% (euro 1.200,00) e Cpa
(euro 368,00);
- euro 5.982,66 in forza di sentenza n.15121/2017 resa dal Tribunale di Roma in data 25 luglio 2017 nel giudizio RG.n.15066/2017, munita di formula esecutiva il 23 novembre 2017 che ha condannato al CP_1 pagamento in favore della Procedura di Faro delle spese di lite liquidate in euro 4.835,00 per compensi oltre rimborso forfettario 15% (euro 725,25) e
Cpa (euro 222,41) e rimborso tassa di registro (euro 200,00);
- euro 10.883,60 in forza di sentenza n.26925/2017 resa dalla Corte di
Cassazione – Sez.I in data 3 ottobre-14 novembre 2017 nel giudizio
RG.n.21144/2016, munita di formula esecutiva il 15 novembre 2017 che ha condannato al pagamento in favore della Procedura di Faro CP_1 delle spese di lite liquidate euro 9.000,00 per compensi oltre euro 100,00 per spese, rimborso forfettario 15% (euro 1.365,00) e Cpa (euro 418,60);
- euro 6.959,24 in forza di sentenza n. 6536 resa dal Tribunale di Roma in data16-27 marzo 2019 nel giudizio RG n.65460/2016, munita di formula esecutiva il 28 maggio 2019 che ha dichiarato l'inefficacia nei confronti della Procedura di Faro dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale 3
stipulato da e per atto a rogito del notaio CP_1 Parte_2 del 6 ottobre 2011, rep.n.92316-racc.n.19503, e per Persona_1
l'effetto condannato i convenuti, nella misura del 50% ciascuno, al rimborso, in favore di , delle spese legali liquidate in euro 10.500,00 a Pt_1 titolo di compensi ed euro 1.138,00 per spese, oltre al rimborso spese generali 15%, Cpa come per legge e così, per il 50%, a carico di
[...]
; CP_1
- euro 15.867,60 in forza di sentenza n.754/2020 resa dal Tribunale di Roma in data 30 dicembre 2019 - 14 gennaio 2020 nel giudizio RG. n.50387/2016, munita di formula esecutiva il 2 settembre 2020 che ha condannato
[...]
al pagamento in favore della Procedura di Faro s.p.a. delle spese CP_1 liquidate in euro 13.000,00 per compenso, euro 100,00 per spese oltre rimborso forfettario 15% (euro 1.965,00) e Cpa (euro 602,60) e tassa di registro liquidata in euro 200,00;
- euro 16.983,20 in forza di sentenza n.36545/2021 resa dalla Corte di
Cassazione Sez.I, in data 16-24 novembre 2021 (nel giudizio
Rg.n.21327/2015), munita di formula esecutiva il 20 giugno 2022 che ha condannato al pagamento in favore della Procedura di Faro CP_1 delle spese di lite liquidate euro 14.000,00 per compensi oltre euro 200,00 per spese, rimborso forfettario 15% (euro 2.130,00) e c.p.a. (euro 653,20);
- euro 14.578,07 in forza di sentenza n.2604/2024 resa dalla Corte di Appello di Roma l'11 aprile 2024 nel giudizio RG.n.3581/2019 che ha condannato al pagamento in favore della Procedura di Faro delle spese di CP_1 lite liquidate in euro 9.991,00 per compensi oltre rimborso forfettario 15%
(euro 1.498,65), c.p.a. (euro 459,59), Iva (2.628,83); constatato più in particolare che con riferimento ai crediti in menzione, risultano sussistere molteplici procedure esecutive nei confronti dello , attivate CP_1 dall'istante ovvero nelle quali quest'ultima è intervenuta:
- Procedura esecutiva immobiliare avanti Tribunale di Roma - RE
n.1911/2016 cui sono state riunite le procedure esecutive RE.n.432/2019,
n.1518/2019, n.651/2020 (prossima udienza 14 gennaio 2025); 4
- Procedura esecutiva immobiliare Tribunale di Rieti - RE n.31/2019 (sospesa in attesa del giudizio di divisione endoesecutivo);
- Pignoramento presso terzi (Cassa Nazionale Forense) - Tribunale di Roma
RE n.6784/2018 (ordinanza di assegnazione al momento non adempiuta per pregressi pignoramenti); rilevato che a seguito alle richieste formulate ai pubblici registri ex art. 42 CCII risultano ulteriori esposizioni debitorie presso enti (quali AdE) a carico di
[...]
pari ad euro 3.161,49; CP_1 valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del Sig.
[...]
, ai sensi dell'art 2 comma 1 lett c) CCII, evincibile dell'entità del credito;
CP_1
rilevato che il debitore, regolarmente convocato, si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda non sussistendo, nella specie, i requisiti di legge per farsi luogo all'apertura della liquidazione controllata.
Quanto al proprio patrimonio immobiliare ha dedotto di essere proprietario dei soli beni immobili di seguito elencati:
- quota del 5% di comproprietà delle porzioni immobiliari site in Roma, Via
Decio Filipponi nn. 6/ 12 /14: appartamento con annessa mansarda, cantina e box auto;
- intera proprietà del box moto sito in Roma, Viale Carso n. 32 (indirizzo di accesso dell'autorimessa sita nell'edificio condominiale avente accesso da
Via Achille Papa n. 7);
- quota del 50% dell'appartamento sito in Rieti (località Terminillo), Via dei
Villini, e del posto auto situato nell'autorimessa condominiale)
Il resistente ha altresì precisato che tutte le proprietà immobiliari in menzione, sono gravate da procedure esecutive, nonché la circostanza che i medesimi cespiti sono conferiti in un fondo patrimoniale, con convenzione matrimoniale, costituito con atto del a rogito del notaio di Roma, in data 06 ottobre 2011; Persona_1
Quanto invece al patrimonio mobiliare, ha rappresentato che lo stesso è costituito dalla sola pensione erogata dalla Parte_3
già oggetto di espropriazione forzata, all'esito del processo esecutivo per pignoramento presso terzi n. R.E. 6784/2018, del Tribunale di Roma;
5
rilevato inoltre che, nonostante il termine concesso, con decreto di questo
Tribunale del 30 giugno 2025, il debitore non ha allegato la relazione dell'OCC, nella quale ai sensi dell'art. 268 CCII co. 3, l'OCC avrebbe dovuto essere attestato, su richiesta del debitore, che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. All'attestazioni sono allegati i documenti di cui all'art. 283 co. 3, tra cui a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si citano: le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (lett.c)
e l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le entrate del debitore e del suo nucleo familiare (lett.d); rilevato altresì che con sentenza n. 6536/2019 del 27 marzo 2019, il Tribunale di
Roma ha dichiarato l'inefficacia del fondo in menzione nei confronti della
[...]
Parte_1
, circostanza pacificamente riconosciuta dallo stesso resistente nelle
[...] note autorizzate del 02 maggio 2025 (cfr. pagina 5); rilevato altresì che il Tribunale di Roma, con ordinanza resa nella procedura esecutiva n. R.G.E. 1911/2016, ha ritenuto il fondo patrimoniale inopponibile anche a creditori diversi da (cfr. doc. 31 memorie del 22 aprile Parte_4 Pt_1
2025); constatato che dall'esame dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, a rogito del Notaio , rep. n. 92316-raccolta n. 19503, non risulta esservi Persona_1 ricompresa “l'intera proprietà del box moto sito in Roma, Viale Carso n. 32
(indirizzo di accesso dell'autorimessa sita nell'edificio condominiale avente accesso da Via Achille Papa n. 7)” (cfr. pagine 2 e 3 atto di costituzione fondo); constatato che l'immobile sito in Roma, alla Via Decio Filipponi n. nn. 12-14
(oggetto di procedura esecutiva pendente dinanzi il Tribunale di Roma, iscritta al n. R.G.E. 432/2019, promossa da e riunita alla procedura n. R.G.E. Pt_1
1911/2016) è gravato da iscrizioni pregiudizievoli anteriori alla costituzione del fondo (Banca Popolare di Sondrio ha iscritto ipoteca in data 24 gennaio 2011) (cfr. doc. 26 memoria del 22 aprile 2025); Pt_1 6
considerato che l'iniziativa da parte del creditore e l'opposizione del debitore non consente di valutare se vi sia un patrimonio liquidabile e che non vi sia attivo da distribuire ai creditori;
ritenuto in ogni caso che spetterà al liquidatore all'uopo designato ogni conseguente verifica e accertamento in merito all'effettiva consistenza del patrimonio immobiliare e mobiliare dello;
CP_1 ritenuto pertanto che sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di sovraindebitamento;
tutto ciò premesso verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
rilevato che, quanto alla durata della procedura di liquidazione, questa può essere chiusa una volta terminata la fase liquidatoria e dopo il compimento del riparto finale, nonché nei casi espressamente previsti dall'art. 233 CCII, letto in combinato disposto con quanto previsto dall'art. 276 CCII;
osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso vada individuato dal
Tribunale in quanto la domanda non è stata presentata dal debitore;
visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII
P.Q.M.
dichiara aperta la liquidazione controllata di (C.F. CP_1
), nato a [...] il [...], residente in [...], C.F._1
Via Decio Filipponi n. 6
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa Barbara Perna;
NOMINA
Liquidatore la dott.ssa Persona_2 7
ORDINA al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo
Tribunale.
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII
ORDINA la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore
AVVERTE che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.; che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4,
CCII come di seguito indicati:
a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;
b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni,
i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;
d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;
che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150
e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno 8
della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;
AVVERTE
Il debitore che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi quattro anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;
DISPONE CHE IL OR
- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura, mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il 9
mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell'esdebitazione
AVVERTE IL OR
che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;
che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;
che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII
ORDINA che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.
DISPONE che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del
Tribunale e che sia pubblicata presso il Registro delle Imprese. 10
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 12 novembre 2025
Il giudice estensore
Il Presidente
Dott. Giorgio Jachia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIV- CIVILE riunito in Camera di Consiglio e così composto: dott. Giorgio Jachia Presidente dott.ssa Angela Coluccio Giudice dott.ssa Barbara Perna Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA dichiarativa dell'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA del sovraindebitato visto il ricorso proposto da Parte_1
, in data 19 dicembre 2024 per
[...]
l'apertura della liquidazione controllata di (C.F. CP_1
, nato a [...], il [...], residente in [...], C.F._1
Via Decio Filipponi n. 6; ritenuta la competenza del Tribunale adito, in quanto il debitore ha la propria residenza nel Comune di Roma;
rilevato che sussiste il requisito di procedibilità di cui al comma 2 dell'art 268 CCII
a mente del quale “non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se
l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore a euro cinquantamila”; rilevato che il credito del ricorrente, di importo complessivo pari ad euro
257.987,78, è portato dai seguenti titoli giudiziali: 2
- Euro 177.165,41 in forza di sentenza n.1755/2019 del Tribunale di Roma del 24 gennaio 2019, munita di formula esecutiva il 22 febbraio 2019 e passata in giudicato, di cui Euro 143.360,00 dovuti da in linea CP_1
capitale a titolo di ripetizione di indebito oltre interessi legali dal
25.02.2016 al 16 dicembre 2024 (Euro 14.456,59), spese di lite liquidate in
Euro 10.744,00 per compenso oltre rimborso forfettario 15% (Euro
1.611,60), spese (Euro 607,00), Cpa (Euro 494,22), oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo (Euro 1.545,00), tassa di registro
(Euro 4.347,00);
- Euro 9.568,00 in forza di ordinanza resa dal Tribunale di Roma il 22-23 giugno 2017 nel procedimento RG.n.58330/2014, munita di formula esecutiva il 15 dicembre 2017 che ha condannato al pagamento CP_1
in favore della Procedura di Faro delle spese di lite liquidate in euro
8.000,00 per compensi oltre rimborso forfettario 15% (euro 1.200,00) e Cpa
(euro 368,00);
- euro 5.982,66 in forza di sentenza n.15121/2017 resa dal Tribunale di Roma in data 25 luglio 2017 nel giudizio RG.n.15066/2017, munita di formula esecutiva il 23 novembre 2017 che ha condannato al CP_1 pagamento in favore della Procedura di Faro delle spese di lite liquidate in euro 4.835,00 per compensi oltre rimborso forfettario 15% (euro 725,25) e
Cpa (euro 222,41) e rimborso tassa di registro (euro 200,00);
- euro 10.883,60 in forza di sentenza n.26925/2017 resa dalla Corte di
Cassazione – Sez.I in data 3 ottobre-14 novembre 2017 nel giudizio
RG.n.21144/2016, munita di formula esecutiva il 15 novembre 2017 che ha condannato al pagamento in favore della Procedura di Faro CP_1 delle spese di lite liquidate euro 9.000,00 per compensi oltre euro 100,00 per spese, rimborso forfettario 15% (euro 1.365,00) e Cpa (euro 418,60);
- euro 6.959,24 in forza di sentenza n. 6536 resa dal Tribunale di Roma in data16-27 marzo 2019 nel giudizio RG n.65460/2016, munita di formula esecutiva il 28 maggio 2019 che ha dichiarato l'inefficacia nei confronti della Procedura di Faro dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale 3
stipulato da e per atto a rogito del notaio CP_1 Parte_2 del 6 ottobre 2011, rep.n.92316-racc.n.19503, e per Persona_1
l'effetto condannato i convenuti, nella misura del 50% ciascuno, al rimborso, in favore di , delle spese legali liquidate in euro 10.500,00 a Pt_1 titolo di compensi ed euro 1.138,00 per spese, oltre al rimborso spese generali 15%, Cpa come per legge e così, per il 50%, a carico di
[...]
; CP_1
- euro 15.867,60 in forza di sentenza n.754/2020 resa dal Tribunale di Roma in data 30 dicembre 2019 - 14 gennaio 2020 nel giudizio RG. n.50387/2016, munita di formula esecutiva il 2 settembre 2020 che ha condannato
[...]
al pagamento in favore della Procedura di Faro s.p.a. delle spese CP_1 liquidate in euro 13.000,00 per compenso, euro 100,00 per spese oltre rimborso forfettario 15% (euro 1.965,00) e Cpa (euro 602,60) e tassa di registro liquidata in euro 200,00;
- euro 16.983,20 in forza di sentenza n.36545/2021 resa dalla Corte di
Cassazione Sez.I, in data 16-24 novembre 2021 (nel giudizio
Rg.n.21327/2015), munita di formula esecutiva il 20 giugno 2022 che ha condannato al pagamento in favore della Procedura di Faro CP_1 delle spese di lite liquidate euro 14.000,00 per compensi oltre euro 200,00 per spese, rimborso forfettario 15% (euro 2.130,00) e c.p.a. (euro 653,20);
- euro 14.578,07 in forza di sentenza n.2604/2024 resa dalla Corte di Appello di Roma l'11 aprile 2024 nel giudizio RG.n.3581/2019 che ha condannato al pagamento in favore della Procedura di Faro delle spese di CP_1 lite liquidate in euro 9.991,00 per compensi oltre rimborso forfettario 15%
(euro 1.498,65), c.p.a. (euro 459,59), Iva (2.628,83); constatato più in particolare che con riferimento ai crediti in menzione, risultano sussistere molteplici procedure esecutive nei confronti dello , attivate CP_1 dall'istante ovvero nelle quali quest'ultima è intervenuta:
- Procedura esecutiva immobiliare avanti Tribunale di Roma - RE
n.1911/2016 cui sono state riunite le procedure esecutive RE.n.432/2019,
n.1518/2019, n.651/2020 (prossima udienza 14 gennaio 2025); 4
- Procedura esecutiva immobiliare Tribunale di Rieti - RE n.31/2019 (sospesa in attesa del giudizio di divisione endoesecutivo);
- Pignoramento presso terzi (Cassa Nazionale Forense) - Tribunale di Roma
RE n.6784/2018 (ordinanza di assegnazione al momento non adempiuta per pregressi pignoramenti); rilevato che a seguito alle richieste formulate ai pubblici registri ex art. 42 CCII risultano ulteriori esposizioni debitorie presso enti (quali AdE) a carico di
[...]
pari ad euro 3.161,49; CP_1 valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del Sig.
[...]
, ai sensi dell'art 2 comma 1 lett c) CCII, evincibile dell'entità del credito;
CP_1
rilevato che il debitore, regolarmente convocato, si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda non sussistendo, nella specie, i requisiti di legge per farsi luogo all'apertura della liquidazione controllata.
Quanto al proprio patrimonio immobiliare ha dedotto di essere proprietario dei soli beni immobili di seguito elencati:
- quota del 5% di comproprietà delle porzioni immobiliari site in Roma, Via
Decio Filipponi nn. 6/ 12 /14: appartamento con annessa mansarda, cantina e box auto;
- intera proprietà del box moto sito in Roma, Viale Carso n. 32 (indirizzo di accesso dell'autorimessa sita nell'edificio condominiale avente accesso da
Via Achille Papa n. 7);
- quota del 50% dell'appartamento sito in Rieti (località Terminillo), Via dei
Villini, e del posto auto situato nell'autorimessa condominiale)
Il resistente ha altresì precisato che tutte le proprietà immobiliari in menzione, sono gravate da procedure esecutive, nonché la circostanza che i medesimi cespiti sono conferiti in un fondo patrimoniale, con convenzione matrimoniale, costituito con atto del a rogito del notaio di Roma, in data 06 ottobre 2011; Persona_1
Quanto invece al patrimonio mobiliare, ha rappresentato che lo stesso è costituito dalla sola pensione erogata dalla Parte_3
già oggetto di espropriazione forzata, all'esito del processo esecutivo per pignoramento presso terzi n. R.E. 6784/2018, del Tribunale di Roma;
5
rilevato inoltre che, nonostante il termine concesso, con decreto di questo
Tribunale del 30 giugno 2025, il debitore non ha allegato la relazione dell'OCC, nella quale ai sensi dell'art. 268 CCII co. 3, l'OCC avrebbe dovuto essere attestato, su richiesta del debitore, che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. All'attestazioni sono allegati i documenti di cui all'art. 283 co. 3, tra cui a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si citano: le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (lett.c)
e l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le entrate del debitore e del suo nucleo familiare (lett.d); rilevato altresì che con sentenza n. 6536/2019 del 27 marzo 2019, il Tribunale di
Roma ha dichiarato l'inefficacia del fondo in menzione nei confronti della
[...]
Parte_1
, circostanza pacificamente riconosciuta dallo stesso resistente nelle
[...] note autorizzate del 02 maggio 2025 (cfr. pagina 5); rilevato altresì che il Tribunale di Roma, con ordinanza resa nella procedura esecutiva n. R.G.E. 1911/2016, ha ritenuto il fondo patrimoniale inopponibile anche a creditori diversi da (cfr. doc. 31 memorie del 22 aprile Parte_4 Pt_1
2025); constatato che dall'esame dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, a rogito del Notaio , rep. n. 92316-raccolta n. 19503, non risulta esservi Persona_1 ricompresa “l'intera proprietà del box moto sito in Roma, Viale Carso n. 32
(indirizzo di accesso dell'autorimessa sita nell'edificio condominiale avente accesso da Via Achille Papa n. 7)” (cfr. pagine 2 e 3 atto di costituzione fondo); constatato che l'immobile sito in Roma, alla Via Decio Filipponi n. nn. 12-14
(oggetto di procedura esecutiva pendente dinanzi il Tribunale di Roma, iscritta al n. R.G.E. 432/2019, promossa da e riunita alla procedura n. R.G.E. Pt_1
1911/2016) è gravato da iscrizioni pregiudizievoli anteriori alla costituzione del fondo (Banca Popolare di Sondrio ha iscritto ipoteca in data 24 gennaio 2011) (cfr. doc. 26 memoria del 22 aprile 2025); Pt_1 6
considerato che l'iniziativa da parte del creditore e l'opposizione del debitore non consente di valutare se vi sia un patrimonio liquidabile e che non vi sia attivo da distribuire ai creditori;
ritenuto in ogni caso che spetterà al liquidatore all'uopo designato ogni conseguente verifica e accertamento in merito all'effettiva consistenza del patrimonio immobiliare e mobiliare dello;
CP_1 ritenuto pertanto che sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di sovraindebitamento;
tutto ciò premesso verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
rilevato che, quanto alla durata della procedura di liquidazione, questa può essere chiusa una volta terminata la fase liquidatoria e dopo il compimento del riparto finale, nonché nei casi espressamente previsti dall'art. 233 CCII, letto in combinato disposto con quanto previsto dall'art. 276 CCII;
osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso vada individuato dal
Tribunale in quanto la domanda non è stata presentata dal debitore;
visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII
P.Q.M.
dichiara aperta la liquidazione controllata di (C.F. CP_1
), nato a [...] il [...], residente in [...], C.F._1
Via Decio Filipponi n. 6
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa Barbara Perna;
NOMINA
Liquidatore la dott.ssa Persona_2 7
ORDINA al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo
Tribunale.
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII
ORDINA la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore
AVVERTE che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.; che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4,
CCII come di seguito indicati:
a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;
b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni,
i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;
d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;
che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150
e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno 8
della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;
AVVERTE
Il debitore che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi quattro anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;
DISPONE CHE IL OR
- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura, mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il 9
mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell'esdebitazione
AVVERTE IL OR
che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;
che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;
che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII
ORDINA che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.
DISPONE che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del
Tribunale e che sia pubblicata presso il Registro delle Imprese. 10
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 12 novembre 2025
Il giudice estensore
Il Presidente
Dott. Giorgio Jachia