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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/09/2025, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 2413 DELL'ANNO 2024
FRA
AN NG
E
FRA
INPS
Oggi 17/09/2025 10.43 innanzi al dott. Fabrizio Carletti, sono comparsi:
Per la parte attrice l'avv Thomas Volpi .in sostituzione e Controparte_1
Per parte convenuta: l'avv. Ester Gammieri in sost Controparte_2
-I Procuratori delle parti discutono la causa. Parte attrice aderisce alla richiesta della cessazione della materia del contendere con vittoria delle spese .
-
Il Giudice dà lettura della motivazione e del dispositivo allegati.
Il G.O.P.
Dott. Fabrizio Carletti SENTENZA
N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Monza, dott. Fabrizio Carletti, in funzione di
Giudice del lavoro, ha pronunciato all'udienza del 17.9.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2413 2024 R.G e promossa da
( ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
degli avv Indirizzo Controparte_1 C.F._2
Telematico;Indirizzo Telematico
ATTORE
contro
:
VIA MORANDI, 1 C/O AVVOCATURA INPS CP_3 P.IVA_1
20052 MONZA TOMMASELLI CLARA C.F._3
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2.10.2024 la Sig.ra ha Parte_1
convenuto in giudizio l' innanzi al Tribunale di Monza in funzione di CP_3
giudice del lavoro, chiedendo accertarsi il proprio diritto di accedere alla prestazione “Ape Sociale – Anticipo Pensionistico” come da domanda amministrativa del 04.11.2022 o comunque del 19.01.2023 posto che CP_3
aveva negato l'accesso all'APE Sociale ritenendo che alla data di presentazione della relativa domanda amministrativa di verifica (sia quella del 04.11.2022 sia quella del 19.01.2023), ella non avesse i requisiti contributivi necessari per accedere alla prestazione.
Così concludeva la ricorrente: In via principale accertare e dichiarare che la ricorrente versava e versa nelle condizioni per il riconoscimento dell'ape sociale come da domanda amministrativa con ogni provvedimento conseguenziale;
accertare e dichiarare il diritto della ricorrente di accedere all'Ape sociale a far data dal 01.12.2022 o dalla diversa accertanda data ritenuta di giustizia;
accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla prestazione invocata (Ape sociale) a far data dal 01.12.2022 o dalla diversa accertanda data ritenuta di giustizia condannare , in persona del legale CP_3
rappresentante pro tempore, a corrispondere alla ricorrente l'invocata prestazione (Ape sociale) nella misura e per il periodo previsto ex lege ed accertato in corso di causa, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
In subordine: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla restituzione dei versamenti volontari pari a € 8.617,18 e/o al diverso accertando importo oltre interessi legali o rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo e, per l'effetto, condannare , in persona del legale CP_3
rappresentante pro tempore, a restituire alla ricorrente la somma complessiva di € 8.617,18 e/o al diverso accertando importo, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento del danno pari a € 1.902,00 e/o al diverso accertando importo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo e, per l'effetto, condannare , in persona del legale CP_3
rappresentante pro tempore, a corrispondere alla ricorrente la somma complessiva di € 1.902,00 e/o al diverso accertando importo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Si costituiva con memoria difensiva del 3.6.2025 chiedendo di CP_3
dichiararsi la cessata materia del contendere, posto che l'Istituto con provvedimento del 21.5.2025, ha provveduto a liquidare in favore della ricorrente la prestazione APE Sociale con decorrenza dall'1/12/2022, mese successivo alla presentazione della prima domanda di prestazione
(4/11/2022), come da domanda in via principale della ricorrente;
la suddetta anticipazione pensionistica è stata erogata fino al 31/03/2024 in quanto, a partire dal 01/04/2024, la ricorrente è diventata titolare di Pensione di Vecchiaia in cumulo (VOCUM 49 01 06703328). L'importo netto in pagamento a definizione della causa è pari ad €17.527,20 che discende dal calcolo dell'importo lordo complessivo di € 24.000
- equivalente alle mensilità dal 01/12/2022 al 31/03/2024
assoggettato alla ritenuta IRPEF del 26,97%, pari a euro
6.472,80).
All'udienza del 17.9.2025 parte attrice si conformava alla richiesta dell' , pur insistendo nel pagamento delle spese CP_3
legali.
La causa giungeva in decisione all'udienza del 17.9.2025 nella quale veniva data lettura del dispositivo della sentenza e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Occorre anzitutto dichiarare la cessazione della materia del contendere,
costituta dalla sopravvenuta mancanza dell'interesse ad agire, requisito dell'azione da valutarsi al momento della decisione, richiesta da entrambe le parti in sede di discussione. Quanto alle spese trova applicazione il principio di soccombenza virtuale, avendo l' provveduto a liquidare l'importo CP_3
richiesto come da domanda del novembre 2022 solo in data 21.5.2025,
successiva comunque all'instaurazione del presente giudizio e vengono liquidate nella misura di euro 854,00 in favore della ricorrente con distrazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, eccezione e conclusione rigettata o assorbita, così decide :
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna al pagamento in favore della ricorrente della somma di CP_3
euro 854,00 oltre anticipazioni, rimborso forfettario spese e accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore Avv. Controparte_1
Così deciso in Monza 17.9.2025
Il G.O.P. Fabrizio Carletti.
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 2413 DELL'ANNO 2024
FRA
AN NG
E
FRA
INPS
Oggi 17/09/2025 10.43 innanzi al dott. Fabrizio Carletti, sono comparsi:
Per la parte attrice l'avv Thomas Volpi .in sostituzione e Controparte_1
Per parte convenuta: l'avv. Ester Gammieri in sost Controparte_2
-I Procuratori delle parti discutono la causa. Parte attrice aderisce alla richiesta della cessazione della materia del contendere con vittoria delle spese .
-
Il Giudice dà lettura della motivazione e del dispositivo allegati.
Il G.O.P.
Dott. Fabrizio Carletti SENTENZA
N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Monza, dott. Fabrizio Carletti, in funzione di
Giudice del lavoro, ha pronunciato all'udienza del 17.9.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2413 2024 R.G e promossa da
( ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
degli avv Indirizzo Controparte_1 C.F._2
Telematico;Indirizzo Telematico
ATTORE
contro
:
VIA MORANDI, 1 C/O AVVOCATURA INPS CP_3 P.IVA_1
20052 MONZA TOMMASELLI CLARA C.F._3
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2.10.2024 la Sig.ra ha Parte_1
convenuto in giudizio l' innanzi al Tribunale di Monza in funzione di CP_3
giudice del lavoro, chiedendo accertarsi il proprio diritto di accedere alla prestazione “Ape Sociale – Anticipo Pensionistico” come da domanda amministrativa del 04.11.2022 o comunque del 19.01.2023 posto che CP_3
aveva negato l'accesso all'APE Sociale ritenendo che alla data di presentazione della relativa domanda amministrativa di verifica (sia quella del 04.11.2022 sia quella del 19.01.2023), ella non avesse i requisiti contributivi necessari per accedere alla prestazione.
Così concludeva la ricorrente: In via principale accertare e dichiarare che la ricorrente versava e versa nelle condizioni per il riconoscimento dell'ape sociale come da domanda amministrativa con ogni provvedimento conseguenziale;
accertare e dichiarare il diritto della ricorrente di accedere all'Ape sociale a far data dal 01.12.2022 o dalla diversa accertanda data ritenuta di giustizia;
accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla prestazione invocata (Ape sociale) a far data dal 01.12.2022 o dalla diversa accertanda data ritenuta di giustizia condannare , in persona del legale CP_3
rappresentante pro tempore, a corrispondere alla ricorrente l'invocata prestazione (Ape sociale) nella misura e per il periodo previsto ex lege ed accertato in corso di causa, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
In subordine: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla restituzione dei versamenti volontari pari a € 8.617,18 e/o al diverso accertando importo oltre interessi legali o rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo e, per l'effetto, condannare , in persona del legale CP_3
rappresentante pro tempore, a restituire alla ricorrente la somma complessiva di € 8.617,18 e/o al diverso accertando importo, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento del danno pari a € 1.902,00 e/o al diverso accertando importo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo e, per l'effetto, condannare , in persona del legale CP_3
rappresentante pro tempore, a corrispondere alla ricorrente la somma complessiva di € 1.902,00 e/o al diverso accertando importo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Si costituiva con memoria difensiva del 3.6.2025 chiedendo di CP_3
dichiararsi la cessata materia del contendere, posto che l'Istituto con provvedimento del 21.5.2025, ha provveduto a liquidare in favore della ricorrente la prestazione APE Sociale con decorrenza dall'1/12/2022, mese successivo alla presentazione della prima domanda di prestazione
(4/11/2022), come da domanda in via principale della ricorrente;
la suddetta anticipazione pensionistica è stata erogata fino al 31/03/2024 in quanto, a partire dal 01/04/2024, la ricorrente è diventata titolare di Pensione di Vecchiaia in cumulo (VOCUM 49 01 06703328). L'importo netto in pagamento a definizione della causa è pari ad €17.527,20 che discende dal calcolo dell'importo lordo complessivo di € 24.000
- equivalente alle mensilità dal 01/12/2022 al 31/03/2024
assoggettato alla ritenuta IRPEF del 26,97%, pari a euro
6.472,80).
All'udienza del 17.9.2025 parte attrice si conformava alla richiesta dell' , pur insistendo nel pagamento delle spese CP_3
legali.
La causa giungeva in decisione all'udienza del 17.9.2025 nella quale veniva data lettura del dispositivo della sentenza e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Occorre anzitutto dichiarare la cessazione della materia del contendere,
costituta dalla sopravvenuta mancanza dell'interesse ad agire, requisito dell'azione da valutarsi al momento della decisione, richiesta da entrambe le parti in sede di discussione. Quanto alle spese trova applicazione il principio di soccombenza virtuale, avendo l' provveduto a liquidare l'importo CP_3
richiesto come da domanda del novembre 2022 solo in data 21.5.2025,
successiva comunque all'instaurazione del presente giudizio e vengono liquidate nella misura di euro 854,00 in favore della ricorrente con distrazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, eccezione e conclusione rigettata o assorbita, così decide :
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna al pagamento in favore della ricorrente della somma di CP_3
euro 854,00 oltre anticipazioni, rimborso forfettario spese e accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore Avv. Controparte_1
Così deciso in Monza 17.9.2025
Il G.O.P. Fabrizio Carletti.