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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 11/11/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
n. 507 /2024 R.G.
Il Tribunale di Belluno, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati: dott. Umberto GIACOMELLI Presidente dott. AR SANDINI Giudice dott.ssa Gersa GERBI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile, iscritta al n. 507 /2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data
29/07/2024 da
nato a [...] il [...], c.f.: Parte_1
con il ministero e l'assistenza dell'avv. MARIO RAFFAELLA , presso C.F._1 il cui studio ha eletto anche domicilio come da procura in atti
RICORRENTE nei confronti di
, nata a [...] il [...], c.f.: con il Controparte_1 C.F._2 ministero e l'assistenza dell'avv. AGNOLI DOROTEA , presso il cui studio ha eletto anche domicilio come da procura in atti
RESISTENTE con l'intervento del P.M. in sede
OGGETTO: ricorso per Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio
Sulle seguenti conclusioni condivise dalle parti all'udienza del 24.9.2025:
“con riguardo agli unici due profili controversi, relativi alle settimane di permanenza della minore presso ciascun genitore nel periodo estivo e dell'assegno unico:
- Per l'assegno unico, le parti dichiarano la volontà di versarlo direttamente su conto/libretto di risparmio intestato alla minore , a firma congiunta di Persona_1 entrambi i genitori, anche mediante aggiunta della firma del padre sul conto già aperto in favore di AR;
- con riguardo alle settimane del periodo estivo, le parti concordano alla concessione ad una settimana in più presso il padre (per un to-tale di cinque settimane dal padre e quattro dalla madre) non consecutive laddove il medesimo possa usufruire di ferie nel medesimo periodo, fermo l'obbligo per i genitori di accordarsi sui singoli pe-riodi nel seguente modo: due settimane entro il 30 aprile di ogni anno e le altre entro il 30 maggio di ogni anno.
Con riferimento alle altre domande concludono come da nota di precisazione delle conclusioni di cui alla memoria per l'udienza del 21.5.2025 della ricorrente ai numeri 1),
2), 3), 4) con la precisazione che il primo ponte deve essere riferito all'anno scolastico
2025/2026; 6) precisando che il giorno di Pasqua 2026 starà con il papà; 8) aggiungendo però concordemente la mensa scolastica fra le spese straordinarie oggetto di ripartizione;
9) e 10) . Concordano sulle spese compensate”.
Conclusioni del P.M.:
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.7.2024, la sig.ra , infermiera presso Parte_1
l'Ospedale di Pieve di Cadore di anni 40, ha introdotto il presente giudizio per ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il sig.
[...]
, appuntato della Guardia di Finanza di anni 47, oltre alla regolamentazione dei CP_1 rapporti genitoriali in relazione alla figlia minore della coppia, , di anni undici. Persona_1
Con il ricorso, la sig.ra ha anche chiesto provvedimento urgente e inaudita altera Pt_1 parte ai sensi dell'art. 473bis.38 c.p.c. lamentando il mancato rispetto da parte del sig.
delle condizioni di separazione in relazione alla frequentazione della minore con i CP_1 genitori nel periodo estivo.
In particolare, la ricorrente, ha rappresentato che le parti si sono separate consensualmente con accordi omologati da questo Tribunale in data 17.12.2021 con decreto n. 4038 prevedendo l'affido condiviso della minore con collocamento paritario a settimane alterne presso ciascuno dei due genitori e la previsione di un contributo al mantenimento ordinario della minore da parte della madre per € 100,00 al mese da versarsi in apposito conto corrente intestato alla figlia, fino al successivo avvicinamento della madre – che all'epoca era in servizio a Vittorio Veneto – al luogo di residenza della minore.
Con il ricorso la sig.ra ha chiesto sostanzialmente la conferma degli accordi di Pt_1 separazione, salvo una più rigida e paritaria ripartizione delle vacanze estive della figlia fra entrambi i genitori, stante il collocamento paritario, la revoca dell'assegno di mantenimento essendosi ormai la ricorrente da tempo trasferita a lavorare a Pieve di Cadore e l'attribuzione al 100% dell'assegno unico universale in favore della madre.
Il sig. si è costituito in data 30.10.2024 di fatto insistendo solo per ottenere una CP_1 settimana di frequentazione con la minore in più rispetto alla madre durante il periodo estivo, valorizzando la maggiore disponibilità di ferie in ragione della sua professione.
La causa è stata istruita solo documentalmente e, dopo molteplici inviti alle parti di trovare una soluzione conciliata della questione, esse hanno pregevolmente precisato conclusioni conformi all'udienza del 24.9.2024, concedendosi reciproci riconoscimenti che il Tribunale ritiene siano tutti conformi al superiore interesse del minore.
Vanno quindi accolte le domande formulate dalle parti, ivi inclusa quella di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, sussistendone i presupposti di legge.
Le parti invero, separate dal 2021, non si sono più riconciliate e non hanno più ricostituito il legame di comunione matrimoniale, tanto che vivono in abitazioni separate, entrambi hanno nuovi partner e la sig.ra ha costituito un nuovo nucleo familiare con Pt_1
l'attuale compagno dal quale ha avuto una seconda figlia.
Alla luce delle considerazioni sin qui concisamente esposte, vanno quindi accolte tutte le domande congiunte delle parti, con compensazione delle spese di lite così come richiesto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, definitivamente pronunciando nella causa proposta da Pt_1
nei confronti di così provvede:
[...] Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai sigg.
e in data 8.6.2013 in Auronzo di Cadore (BL), come da Parte_1 Controparte_1 atto trascritto nei registri di matrimonio del Comune di Auronzo di Cadore al n. 5, parte II, sez. A, anno 2013;
ORDINA all'ufficiale di stato civile di detto Comune di eseguire le prescritte annotazioni della presente sentenza, una volta che sia passata in giudicato;
ASSEGNA la casa ex coniugale, sita in Lozzo di Cadore, viale Dei Missionari 24 int. 2, al sig. , che ne è l'esclusivo proprietario, con tutti gli arredi ivi contenuti;
Controparte_1
DISPONE l'affido condiviso della figlia minore a entrambi i genitori, ferma Persona_1 la residenza nel Comune di Lozzo di Cadore, con collocamento paritario tra i genitori, a settimane alternate (nel periodo scolastico dal lunedi, dal termine della scuola, sino alla mattina del lunedi successivo, quando sarà riaccompagnata a scuola, nel periodo non scolastico (da intendersi anche durante le vacanze scolatische), dalle ore 14.00 del lunedi pomeriggio alle ore 14,00 del lunedi successivo); laddove entrambi i genitori, per ragioni di lavoro o di salute, fossero impossibilitati a tenere la figlia minore AR nei termini anzi detti, tempestivamente comunicarsi l'impedimento a mezzo messaggio telefonico o mail, così da consentire ogni diversa miglior reciproca organizzazione nella gestione della figlia
AR, fermo il diritto di ciascuno di recuperare i giorni persi, la settimana immediatamente successiva;
sia stabilita la possibilità per ciascun genitore di telefonare alla figlia minore, a giorni alterni, in un arco temporale da concordarsi, con messaggio o mail, in rapporto alle esigenze lavorative di ciascuno ed alle abitudini di vita della figlia minore;
PRENDE ATTO che i ponti scolastici, come da calendario messo a disposizione dalla scuola, saranno divisi equamente fra i genitori: in difetto di diverso accordo fra le parti, il primo ponte scolastico previsto per l'anno 2025-2026 sarà di competenza della madre, il secondo del padre e così di seguito;
PRENDE ATTO che i genitori concordano, per le vacanze estive, che la figlia minore possa trascorrere quattro settimane anche non consecutive con la madre e cinque settimane anche non consecutive con il padre, laddove il medesimo possa usufruire di ferie nel medesimo periodo, fermo l'obbligo per i genitori di accordarsi sui singoli periodi nel seguente modo: due settimane entro il 30 aprile di ogni anno e le altre entro il 30 maggio di ogni anno. I genitori si riconoscono il diritto di essere informati dall'altro genitore dove la figlia trascorrerà le vacanze e di poterla contattare telefonicamente a giorni alterni nei periodi in cui la minore si trova presso l'altro genitore;
PRENDE ATTO che durante le vacanze scolastiche natalizie, AR starà ad anni alterni dal
23/12 al 30/12 con la madre e dal 31/12 al 06/01 con il padre e viceversa, con la precisazione che per Natale 2025 AR starà con il padre dal 23.12 al 30.12.2025 (avendo trascorso Natale 2024 con la madre); durante le vacanze scolastiche pasquali, ferma l'alternanza ordinaria del collocamento fra i genitori, AR passerà ad anni alterni il giorno di Pasqua con la madre e il giorno di Pasquetta con il padre (per Pasqua 2026 AR starà con il padre);
PRENDE ATTO che le parti concordano di versare l'assegno unico per la famiglia, rispettivamente percepito per la genitorialità di AR, direttamente su conto/libretto di risparmio intestato alla minore stessa, a firma congiunta di entrambi i genitori, anche mediante aggiunta della firma del padre sul conto già aperto in favore della figlia;
DISPONE che i genitori provvedano direttamente al mantenimento ordinario della minore nelle settimane di loro spettanza, con suddivisione al 50% le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia minore AR, cosi come disciplinate dal protocollo adottato dal Tribunale di Belluno, con l'aggiunta – fra le spese straordinarie – anche della spesa per la mensa scolastica su concorde richiesta delle parti;
DA ATTO che i coniugi sono economicamente autosufficienti, avendo entrambi una attività lavorativa che consente loro di mantenersi in via autonoma;
DISPONE che, laddove vi fosse la necessità di rinnovare la carta di identità o richiedere/rinnovare il passaporto della figlia minore AR, entrambi i genitori sottoscrivano ogni documento necessario e di collaborare per quanto di necessità;
COMPENSA le spese di lite;
Così deciso in Belluno, nella camera di consiglio del 30/10/2025
Il Presidente dott. Umberto Giacomelli
Il Giudice est. dott.ssa Gersa Gerbi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
n. 507 /2024 R.G.
Il Tribunale di Belluno, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati: dott. Umberto GIACOMELLI Presidente dott. AR SANDINI Giudice dott.ssa Gersa GERBI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile, iscritta al n. 507 /2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data
29/07/2024 da
nato a [...] il [...], c.f.: Parte_1
con il ministero e l'assistenza dell'avv. MARIO RAFFAELLA , presso C.F._1 il cui studio ha eletto anche domicilio come da procura in atti
RICORRENTE nei confronti di
, nata a [...] il [...], c.f.: con il Controparte_1 C.F._2 ministero e l'assistenza dell'avv. AGNOLI DOROTEA , presso il cui studio ha eletto anche domicilio come da procura in atti
RESISTENTE con l'intervento del P.M. in sede
OGGETTO: ricorso per Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio
Sulle seguenti conclusioni condivise dalle parti all'udienza del 24.9.2025:
“con riguardo agli unici due profili controversi, relativi alle settimane di permanenza della minore presso ciascun genitore nel periodo estivo e dell'assegno unico:
- Per l'assegno unico, le parti dichiarano la volontà di versarlo direttamente su conto/libretto di risparmio intestato alla minore , a firma congiunta di Persona_1 entrambi i genitori, anche mediante aggiunta della firma del padre sul conto già aperto in favore di AR;
- con riguardo alle settimane del periodo estivo, le parti concordano alla concessione ad una settimana in più presso il padre (per un to-tale di cinque settimane dal padre e quattro dalla madre) non consecutive laddove il medesimo possa usufruire di ferie nel medesimo periodo, fermo l'obbligo per i genitori di accordarsi sui singoli pe-riodi nel seguente modo: due settimane entro il 30 aprile di ogni anno e le altre entro il 30 maggio di ogni anno.
Con riferimento alle altre domande concludono come da nota di precisazione delle conclusioni di cui alla memoria per l'udienza del 21.5.2025 della ricorrente ai numeri 1),
2), 3), 4) con la precisazione che il primo ponte deve essere riferito all'anno scolastico
2025/2026; 6) precisando che il giorno di Pasqua 2026 starà con il papà; 8) aggiungendo però concordemente la mensa scolastica fra le spese straordinarie oggetto di ripartizione;
9) e 10) . Concordano sulle spese compensate”.
Conclusioni del P.M.:
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.7.2024, la sig.ra , infermiera presso Parte_1
l'Ospedale di Pieve di Cadore di anni 40, ha introdotto il presente giudizio per ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il sig.
[...]
, appuntato della Guardia di Finanza di anni 47, oltre alla regolamentazione dei CP_1 rapporti genitoriali in relazione alla figlia minore della coppia, , di anni undici. Persona_1
Con il ricorso, la sig.ra ha anche chiesto provvedimento urgente e inaudita altera Pt_1 parte ai sensi dell'art. 473bis.38 c.p.c. lamentando il mancato rispetto da parte del sig.
delle condizioni di separazione in relazione alla frequentazione della minore con i CP_1 genitori nel periodo estivo.
In particolare, la ricorrente, ha rappresentato che le parti si sono separate consensualmente con accordi omologati da questo Tribunale in data 17.12.2021 con decreto n. 4038 prevedendo l'affido condiviso della minore con collocamento paritario a settimane alterne presso ciascuno dei due genitori e la previsione di un contributo al mantenimento ordinario della minore da parte della madre per € 100,00 al mese da versarsi in apposito conto corrente intestato alla figlia, fino al successivo avvicinamento della madre – che all'epoca era in servizio a Vittorio Veneto – al luogo di residenza della minore.
Con il ricorso la sig.ra ha chiesto sostanzialmente la conferma degli accordi di Pt_1 separazione, salvo una più rigida e paritaria ripartizione delle vacanze estive della figlia fra entrambi i genitori, stante il collocamento paritario, la revoca dell'assegno di mantenimento essendosi ormai la ricorrente da tempo trasferita a lavorare a Pieve di Cadore e l'attribuzione al 100% dell'assegno unico universale in favore della madre.
Il sig. si è costituito in data 30.10.2024 di fatto insistendo solo per ottenere una CP_1 settimana di frequentazione con la minore in più rispetto alla madre durante il periodo estivo, valorizzando la maggiore disponibilità di ferie in ragione della sua professione.
La causa è stata istruita solo documentalmente e, dopo molteplici inviti alle parti di trovare una soluzione conciliata della questione, esse hanno pregevolmente precisato conclusioni conformi all'udienza del 24.9.2024, concedendosi reciproci riconoscimenti che il Tribunale ritiene siano tutti conformi al superiore interesse del minore.
Vanno quindi accolte le domande formulate dalle parti, ivi inclusa quella di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, sussistendone i presupposti di legge.
Le parti invero, separate dal 2021, non si sono più riconciliate e non hanno più ricostituito il legame di comunione matrimoniale, tanto che vivono in abitazioni separate, entrambi hanno nuovi partner e la sig.ra ha costituito un nuovo nucleo familiare con Pt_1
l'attuale compagno dal quale ha avuto una seconda figlia.
Alla luce delle considerazioni sin qui concisamente esposte, vanno quindi accolte tutte le domande congiunte delle parti, con compensazione delle spese di lite così come richiesto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, definitivamente pronunciando nella causa proposta da Pt_1
nei confronti di così provvede:
[...] Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai sigg.
e in data 8.6.2013 in Auronzo di Cadore (BL), come da Parte_1 Controparte_1 atto trascritto nei registri di matrimonio del Comune di Auronzo di Cadore al n. 5, parte II, sez. A, anno 2013;
ORDINA all'ufficiale di stato civile di detto Comune di eseguire le prescritte annotazioni della presente sentenza, una volta che sia passata in giudicato;
ASSEGNA la casa ex coniugale, sita in Lozzo di Cadore, viale Dei Missionari 24 int. 2, al sig. , che ne è l'esclusivo proprietario, con tutti gli arredi ivi contenuti;
Controparte_1
DISPONE l'affido condiviso della figlia minore a entrambi i genitori, ferma Persona_1 la residenza nel Comune di Lozzo di Cadore, con collocamento paritario tra i genitori, a settimane alternate (nel periodo scolastico dal lunedi, dal termine della scuola, sino alla mattina del lunedi successivo, quando sarà riaccompagnata a scuola, nel periodo non scolastico (da intendersi anche durante le vacanze scolatische), dalle ore 14.00 del lunedi pomeriggio alle ore 14,00 del lunedi successivo); laddove entrambi i genitori, per ragioni di lavoro o di salute, fossero impossibilitati a tenere la figlia minore AR nei termini anzi detti, tempestivamente comunicarsi l'impedimento a mezzo messaggio telefonico o mail, così da consentire ogni diversa miglior reciproca organizzazione nella gestione della figlia
AR, fermo il diritto di ciascuno di recuperare i giorni persi, la settimana immediatamente successiva;
sia stabilita la possibilità per ciascun genitore di telefonare alla figlia minore, a giorni alterni, in un arco temporale da concordarsi, con messaggio o mail, in rapporto alle esigenze lavorative di ciascuno ed alle abitudini di vita della figlia minore;
PRENDE ATTO che i ponti scolastici, come da calendario messo a disposizione dalla scuola, saranno divisi equamente fra i genitori: in difetto di diverso accordo fra le parti, il primo ponte scolastico previsto per l'anno 2025-2026 sarà di competenza della madre, il secondo del padre e così di seguito;
PRENDE ATTO che i genitori concordano, per le vacanze estive, che la figlia minore possa trascorrere quattro settimane anche non consecutive con la madre e cinque settimane anche non consecutive con il padre, laddove il medesimo possa usufruire di ferie nel medesimo periodo, fermo l'obbligo per i genitori di accordarsi sui singoli periodi nel seguente modo: due settimane entro il 30 aprile di ogni anno e le altre entro il 30 maggio di ogni anno. I genitori si riconoscono il diritto di essere informati dall'altro genitore dove la figlia trascorrerà le vacanze e di poterla contattare telefonicamente a giorni alterni nei periodi in cui la minore si trova presso l'altro genitore;
PRENDE ATTO che durante le vacanze scolastiche natalizie, AR starà ad anni alterni dal
23/12 al 30/12 con la madre e dal 31/12 al 06/01 con il padre e viceversa, con la precisazione che per Natale 2025 AR starà con il padre dal 23.12 al 30.12.2025 (avendo trascorso Natale 2024 con la madre); durante le vacanze scolastiche pasquali, ferma l'alternanza ordinaria del collocamento fra i genitori, AR passerà ad anni alterni il giorno di Pasqua con la madre e il giorno di Pasquetta con il padre (per Pasqua 2026 AR starà con il padre);
PRENDE ATTO che le parti concordano di versare l'assegno unico per la famiglia, rispettivamente percepito per la genitorialità di AR, direttamente su conto/libretto di risparmio intestato alla minore stessa, a firma congiunta di entrambi i genitori, anche mediante aggiunta della firma del padre sul conto già aperto in favore della figlia;
DISPONE che i genitori provvedano direttamente al mantenimento ordinario della minore nelle settimane di loro spettanza, con suddivisione al 50% le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia minore AR, cosi come disciplinate dal protocollo adottato dal Tribunale di Belluno, con l'aggiunta – fra le spese straordinarie – anche della spesa per la mensa scolastica su concorde richiesta delle parti;
DA ATTO che i coniugi sono economicamente autosufficienti, avendo entrambi una attività lavorativa che consente loro di mantenersi in via autonoma;
DISPONE che, laddove vi fosse la necessità di rinnovare la carta di identità o richiedere/rinnovare il passaporto della figlia minore AR, entrambi i genitori sottoscrivano ogni documento necessario e di collaborare per quanto di necessità;
COMPENSA le spese di lite;
Così deciso in Belluno, nella camera di consiglio del 30/10/2025
Il Presidente dott. Umberto Giacomelli
Il Giudice est. dott.ssa Gersa Gerbi