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Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/09/2025, n. 8419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8419 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
VIII SEZIONE CIVILE il Giudice, dott.ssa Barbara DI TONTO, considerato che la causa è stata chiamata all'udienza dell'11.09.2025 per la decisione ex art. 281-sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.; dato atto della regolare comunicazione del menzionato provvedimento alle parti costituite;
considerato che le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta e hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti e ai verbali di causa;
pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies, ult. co. cpc in combinato disposto con l'art.127 ter cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – VIII Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott.ssa Barbara Di Tonto, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°10243 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 avente ad
OGGETTO: Risarcimento danni
TRA
(c.f.: , elett.te dom.to in Napoli Parte_1 C.F._1 alla via Ugo Niutta n. 36 presso lo studio dell'Avv. BUONFANTINO ENRICO MARIA (c.f.: , dal quale è rappr.to e difeso in virtù di C.F._2 procura allegata all'atto di citazione
- ATTORE
E
(c.f.: , Controparte_1 P.IVA_1 elett.te dom.to in Napoli alla Via Salita Scudillo n. 20 presso lo studio dell'Avv. MARSILIA ROBERTO (c.f.: ) , dal quale è rappr.to e difeso C.F._3 in virtù di procura allegata comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTO
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Pasquale Pi- rone, Magistrato ordinario in tirocinio mirato presso l'intestato Ufficio
NONCHÉ
(c.f.: ) e Controparte_2 C.F._4 Parte_2
), e li al C.F._5 n. 31 presso lo studio dell'Avv. ROMANO ANTONELLO (c.f.:
), dal quale sono rappr.ti e difesi in virtù di procura alle- C.F._6 gata all'atto di intervento volontario
- INTERVENTORI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa nonché da memorie conclusive in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giu- gno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante cioè la concisa esposizione delle ra- gioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
I fatti di causa traggono le mosse dai danni da infiltrazione meteorica che parte attrice lamenta interessano da tempo il proprio immobile sito in Napoli al settimo piano, int. 28, del condominio di via Bonito n. 32, asseritamente riconducibili al pessimo stato delle coperture del fabbri- cato e dei cornicioni con annessi canali di gronda.
In particolare, l'attore evidenzia che la situazione di degrado era a tal punto generalizzata da avere indotto il a commissionare, CP_1 già nel 2021, al geometra , una consulenza tecnica descritti- CP_3 va, la quale avrebbe sostanzialmente confermato la necessità di inter- venti di manutenzione atti ad arginare i denunciati fenomeni infiltrativi.
Ciò nonostante, come significato dall'attore nell'atto di citazione, il Con- dominio non aveva mai dato seguito al ripristino dell'impermeabilizzazione delle coperture del fabbricato e dei canali di gronda, tanto da costringere altri condomini all'instaurazione di conten- ziosi volti ad obbligare il Condominio alla conservazione delle parti co- muni.
In data 12.01.2023, inoltre, l'assemblea condominiale deliberava di affi- dare le opere di manutenzione, la cui necessità era divenuta evidente, alla sotto la direzione dell'ing. incaricato . Parte_3 CP_4
Sennonché, senza nessun motivo apparente, in seguito a tale assemblea alcuni condomini opponevano una serie di contestazioni al solo scopo, secondo la prospettazione attorea, di procrastinare ulteriormente e sen- za un termine l'esecuzione dei lavori.
Peggiorato sensibilmente lo stato dei luoghi in seguito ai mesi invernali del 2023, l'attore sollecitava nuovamente l'amministrazione e, in assen- za di un effettivo riscontro, si decideva a proporre istanza di mediazione. Avuta la stessa esito negativo, parte attrice incardinava allora il presen-
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Pasquale Pi- rone, Magistrato ordinario in tirocinio mirato presso l'intestato Ufficio
te giudizio nei confronti del Condominio, sul presupposto che, rimasta priva di attuazione la citata delibera del 12.01.2023, il suo immobile era rimasto parzialmente inagibile a causa delle copiose infiltrazioni che avevano danneggiato in parte l'impianto elettrico a soffitta e reso fradice le controsoffittature da cui percolerebbe continuamente acqua piovana, il tutto con consequenziale ammaloramento del solaio di copertura.
In definitiva, l'attore chiedeva in citazione al Giudice di condannare il convenuto: i) all'esecuzione delle opere di ripristino CP_1 dell'impermeabilizzazione dei terrazzi di copertura soprastanti al suo appartamento, oltre al ripristino funzionale dei cornicioni e dei canali di gronda perimetrali al fabbricato stesso;
ii) all'esecuzione di ogni opera volta al consolidamento strutturale dei solai di copertura del suo appar- tamento, ammalorati dalle infiltrazioni meteoriche;
iii) al ripristino dello stato dei luoghi danneggiati dalle infiltrazioni e/o al risarcimento dei danni materiali, oltre ai danni da mancata fruibilità parziale dell'immobile; iv) alla refusione delle spese di lite.
Il convenuto si costituiva in giudizio eccependo: i) la non CP_1 integrità del contraddittorio per avere l'attore omesso di agire nei con- fronti dei proprietari esclusivi dei terrazzi di copertura;
ii) l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della proce- dura di negoziazione assistita di cui al decreto-legge n. 132/2014, conv. nella legge n. 162/2014 e, comunque, per essersi la mediazione svolta nei confronti del solo Condominio, senza la partecipazione degli altri contraddittori asseritamente necessari;
iii) nel merito, l'infondatezza del- la domanda per carenza di prova sull'an e sul quantum debeatur.
Con atto di intervento volontario ex art. 105 c.p.c. del 21.11.2023, in- tervenivano in giudizio e , proprietari Controparte_2 Parte_2 di una delle due porzioni di terrazzo sovrastante l'appartamento di parte attrice (l'altra porzione appartenendo ai sig.ri , deducendo che Pt_4
i danni lamentati dall'attore, ove effettivamente riscontrati, sarebbero da ricondurre immediatamente e direttamente all'inerzia del CP_1 nel risanare parti di proprietà comune, ossia cornicione e canalina di raccolta delle acque piovane in corrispondenza del cornicione perimetra- le, la cui carente manutenzione avrebbe poi danneggiato anche la guai- na impermeabilizzante a rivestimento del terrazzo.
Ebbene, così sintetizzati i termini della controversia, la domanda attorea risulta fondata e va, pertanto, accolta per le ragioni che si espongono.
***
In primo luogo, vanno rigettate le eccezioni preliminari formulate dal convenuto. CP_1
Quanto all'eccezione concernente il mancato avveramento della condi- zione di procedibilità, per non essere stato esperito il procedimento di negoziazione assistita di cui al d.l. n. 132/2014 ovvero per non essersi la mediazione svolta anche nei confronti dei proprietari dei terrazzi a copertura dell'immobile di parte attrice, va anzitutto evidenziato che, ai
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sensi dell'art. 3 del citato decreto-legge, l'invito, da rivolgere alla
contro
- parte, a stipulare una convenzione di negoziazione assistita risulta con- dizione di procedibilità della domanda giudiziale nei soli casi in cui la domanda di pagamento di somme di denaro sia contenuta entro la so- glia dei 50.000 euro. Ebbene, limitando di fatto le norme sulle condizio- ni di procedibilità l'accesso alla tutela giurisdizionale, esse non possono che considerarsi di stretta interpretazione, per cui la giurisprudenza, del tutto condivisibilmente, ha già in passato escluso l'applicazione in via obbligatoria della negoziazione assistita allorquando, come nel caso di specie, sia stata avanzata una domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali da determinarsi in corso di causa (cfr. Trib. Verona, ord. 25.06.2015).
In relazione, invece, al secondo profilo – non essersi la mediazione svol- ta nei confronti di tutti coloro che, nella ricostruzione del CP_1 convenuto, figuravano quali contraddittori necessari –, in primo luogo va rilevato che la controversia pendente dinanzi a questo Giudice non pare agevolmente riconducibile a quelle «in materia di condominio», che l'art. 5, co. 1 d.lgs. n. 28/2010 assoggetta a tentativo obbligatorio di mediazione, vieppiù alla luce della ricordata interpretazione restrittiva che dovrebbe prediligersi delle norme prevedenti condizioni che limitano l'accesso al Giudice;
ma, quand'anche il previo tentativo di mediazione nel caso di specie andasse considerato effettivamente condizione di pro- cedibilità della domanda giudiziale, non risulta condivisibile, per le ra- gioni che saranno appresso illustrate con riferimento alla seconda ecce- zione preliminare, l'assunto del Condominio in base al quale l'attore avrebbe dovuto citare in giudizio altresì i proprietari delle due porzioni di lastrico di copertura. Alcun tentativo di mediazione nei confronti dei sig.ri e avrebbe dovuto, dunque, precedere CP_2 Pt_4
l'introduzione del presente giudizio ai fini del suo valido incardinamen- to.
Venendo alla seconda eccezione preliminare sollevata dal convenuto – non integrità del contraddittorio per non avere l'attore citato anche i proprietari delle due porzioni di terrazzo di copertura del suo immobile – va rilevata la totale infondatezza della stessa. Sul punto, infatti, occorre osservare che, nella sua più autorevole composizione, il giudice della nomofilachia, superando un proprio precedente orientamento consacra- to nella sentenza a Sez. Un. n. 2672/1997, ha definitivamente escluso che, in capo al e al proprietario del lastrico solare, in caso CP_1 di danni da infiltrazioni d'acqua provenienti dal solaio di copertura, sia configurabile una responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. da ina- dempimento di obbligazioni propter rem aventi ad oggetto gli obblighi conservativi di cui agli artt. 1123, co. 1 e 1126 c.c. (cfr. Cass., Sez. Un. n. 9449/2016). In quell'occasione, la S.C. ha piuttosto ricondotto la re- sponsabilità dei proprietari/usuari esclusivi del lastrico e del Condomi- nio a quella del custode ex art. 2051 c.c. Ebbene, l'attrazione del danno da infiltrazioni nell'alveo della responsabilità civile consente di ritenere applicabile in materia l'art. 2055 c.c., il quale, ricostruendo in termini di solidarietà passiva la responsabilità per un fatto dannoso imputabile a Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Pasquale Pi- rone, Magistrato ordinario in tirocinio mirato presso l'intestato Ufficio
più soggetti, attribuisce al danneggiato una libera electio nella scelta di chi convenire in giudizio. In sintesi, il criterio di imputazione previsto dall'art. 1126 c.c., che il invoca a sostegno della propria ec- CP_1 cezione concernente il difetto di contraddittorio, rappresenta un mero criterio di ripartizione interna delle responsabilità tra e CP_1 proprietario/usuario esclusivo del lastrico solare, fermo restando il di- ritto del danneggiato, nei rapporti esterni, di agire ex art. 2055 c.c. nei confronti anche soltanto del primo, con esclusione dunque del litiscon- sorzio necessario tra tutti i presunti autori dell'illecito (così anche Cass. n. 516/2022).
Nel merito, la domanda attorea risulta fondata e va, pertanto, accolta per quanto di seguito esplicitato.
In materia di infiltrazioni, è stato affermato che allorquando l'uso del la- strico solare non sia comune a tutti i condomini, dei danni che derivino da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprie- tario o l'usuario esclusivo del lastrico solare (o della terrazza a livello), in quanto custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il in CP_1 quanto la funzione di copertura dell'intero edificio, o di parte di esso, propria del lastrico solare (o della terrazza a livello), ancorché di proprie- tà esclusiva o in uso esclusivo, impone all'amministrazione l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni (art. 1130, co. 1, n. 4) c.c.) e all'assemblea dei condomini di provvedere alle opere di manutenzione straordinaria (art. 1135, co. 1, n. 4) c.c.) (cfr. la citata Cass., Sez. Un. 9449/2016).
Ciò posto, la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da co- se in custodia, secondo costante giurisprudenza, avrebbe carattere og- gettivo e per la sua configurabilità sarebbe sufficiente che l'attore dimo- stri il verificarsi dell'evento dannoso e il rapporto di causalità con la co- sa, salva la prova del caso fortuito incombente sul custode (cfr. Cass. n. 10860/2012 e n. 5741/2009).
Ebbene, la sussistenza del nesso di causalità rispetto a un'omessa ma- nutenzione addebitabile tanto al Condominio quanto agli risul- CP_2 ta per tabulas dalle conclusioni cui giunge l'arch. nella Controparte_5 sua C.T.U. (in buona parte sovrapponibili a quelle rassegnate dal geo- metra A. nella propria relazione e qualitativamente coerenti con CP_3 il computo metrico estimativo elaborato dall'ing. : relazio- CP_4 ne e computo metrico entrambi allegati dall'attore all'atto di citazione). Orbene, ritiene questo Giudice di condividere pienamente le argomenta- zioni tecniche svolte dal nominato C.T.U. arch. , la quale, del re- CP_5 sto, ha dimostrato di aver condotto le proprie indagini con rigoroso me- todo scientifico: metodo che, infatti, non è stato messo in discussione nemmeno dai CC.TT.PP. nelle proprie osservazioni.
Nel caso in esame, dunque, va ravvisata una responsabilità tanto del quanto degli interventori (ferma restando la do- CP_1 CP_2 manda di condanna formulata dall'attore nei confronti del solo Condo- minio), proprietari dell'immobile cui buona parte è sottoposto
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Pasquale Pi- rone, Magistrato ordinario in tirocinio mirato presso l'intestato Ufficio
l'appartamento di proprietà dell'attore. È appena il caso di evidenziare che, stando alla relazione di consulenza tecnica, il risulta CP_1 responsabile sia della scarsa manutenzione di parti di proprietà comune (i.e. dei cornicioni e del canale delle acque incorporato) che di quella del terrazzo di proprietà esclusiva , in virtù della spiegata configu- CP_2 rabilità, in materia, di una concorrente responsabilità dell'ente di ge- stione e del proprietario/usuario esclusivo.
In particolare, nella relazione di consulenza tecnica in atti si legge te- stualmente: «Le attuali condizioni di scarsa manutenzione sia del terraz- zo di proprietà che dei cornicioni e delle canaline di coronamento CP_2 lato erminato le infiltrazioni nei locali salone e studio CP_2 del sottostante appartamento ivi comprese quelle Parte_1 all'intradosso del balcone (sotto bal ini), mentre le infiltrazioni nel vano ripostiglio sono dovute alla scarsa manutenzione dei cornicioni e delle canaline di coronamento lato » (v. pag. 28 e, più nel detta- Pt_4 glio in relazione ai singoli ambie ati dai fenomeni infiltrativi, le pagine successive dell'elaborato). In tal senso, la C.T.U. aggiunge che «Il terrazzo di copertura proprietà , è a copertura di parte CP_2 dell'appartamento sottostante di proprietà . Dalla sovrapposi- Parte_1 zione delle due piante si evince che le infil fessurazioni sono proprio corrispondenti al terrazzo di proprietà e delle canaline CP_2 delle acque».
Il va dunque condannato, quale forma di risarcimento in CP_1 forma specifica (non eccessivamente oneroso ex art. 2058 c.c. per il de- bitore, atteso che, come dichiarato dall'attore stesso, alcune di quelle opere sono già state materialmente intraprese alla data in cui si scrive), a tutte le opere ancora da eseguirsi allo scopo di rimuovere le cause del fenomeno infiltrativo e fessurativo presenti nella proprietà , Parte_1 per come analiticamente individuate nel computo metrico-estimativo della C.T.U. arch. (pag. 36 ss. relazione peritale in atti e allegati CP_5 di volta in volta citati), nella specie consistenti in: lavori di rifacimento del terrazzo sovrastante di proprietà e del cornicione di coro- CP_2 namento lato;
per quanto riguarda le infiltrazioni presenti nel CP_2 vano ripostiglio, spicconamento dell'intonaco ammalorato, rifacimento dello stesso e relativa tinteggiatura della facciata, rimozione dei marmi dalla guaina e posa in opera di nuova guaina bituminosa e nuovi mar- mi.
Quanto alle opere da eseguire nell'appartamento dell'attore, il CP_6
va condannato, con riferimento ai vani soggiorno, studio e ripo-
[...] stiglio, all'esecuzione di lavori che consistono nello spicconare l'intonaco ammalorato, trasportarlo a rifiuto, nonché provvedere al suo rifacimen- to, al risanamento del solaio, alla preparazione e alla tinteggiatura delle pareti e dei soffitti. Proprio in rapporto alle opere da eseguirsi all'interno dell'appartamento del , convenuto e interventori lamentano Parte_1 che il Condominio, sulla scorta del computo stilato dal CTU per il ripri- stino dell'immobile, al fine di appaltare gli interventi di ripristino avreb- be offerto l'esecuzione in forma specifica all'attore, il quale, tuttavia,
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avrebbe rifiutato l'offerta come da pec in atti del 06.11.2024; alla luce di tale evenienza, e interventori chiedono ora al Giudice di te- CP_1 nere conto della circostanza ai fini del governo delle spese di lite. Ebbe- ne, detto motivo di doglianza appare privo di pregio, atteso che è rimes- sa unicamente al danneggiato la scelta tra tipo di risarcimento (in forma specifica o per equivalente) da chiedere (cfr. Cass. n. 9709/2004 e n. 5398/1984) e che, nel caso di specie, visto l'approssimarsi ormai della definizione del giudizio alla data del 06.11.2024, il diniego opposto dall'attore all'esecuzione nel suo appartamento di ulteriori sopralluoghi e lavorazioni di ripristino non può reputarsi ingiustificato o comunque contrario a buona fede.
Per quanto concerne le opere da realizzare per riparare danni rispetto ai quali e interventori sono risultati ambo responsabili, in as- CP_1 senza di una rigorosa prova della riferibilità di quei danni all'uno o all'altro, trova applicazione, esclusivamente nei rapporti interni tra gli autori dell'illecito, il criterio di imputazione previsto dall'art. 1126 c.c. (cfr. Cass., Sez. Un. n. 9449/2016): pertanto, le spese di riparazione graveranno per un terzo a carico degli interventori e per i restanti due terzi a carico del fermo restando il diritto dell'attore di esi- CP_1 gere per intero il risarcimento in forma specifica nei confronti del Con- dominio convenuto.
Meritevole di accoglimento è, inoltre, l'ulteriore domanda attorea volta a ottenere il risarcimento dei danni da mancata fruibilità parziale dell'immobile, quantomeno dal luglio 2021 (perizia geom. ). Sul CP_3 punto, è noto l'insegnamento della S.C., secondo cui la compressione o la limitazione del diritto di proprietà o di usufrutto di un immobile sono suscettibili di valutazione economica non soltanto se ne derivi la neces- sità di una spesa ripristinatoria o la perdita dei frutti della cosa, ma an- che se tale compressione e limitazione siano sopportate dal titolare con suo personale disagio o sacrificio. In ordine alla sussistenza e quantifi- cazione del relativo danno, mentre resta a carico del danneggiato l'onere della prova circa la sua esistenza, onere «che può essere assolto altresì mediante presunzioni semplici», ai fini della sua liquidazione il giudice può fare ricorso anche ai parametri del c.d. “danno figurativo”, trattan- dosi di casa di abitazione, come quello del valore locativo della parte dell'immobile del cui godimento il proprietario è stato privato (cfr. Cass. n. 33439/2019).
Ebbene, in tema è stato di recente affermato che il principio elaborato da Cass., Sez. Un. n. 33645/2022 relativamente al risarcimento del danno da occupazione sine titulo debba trovare applicazione anche nel caso – come quello oggetto del presente giudizio – in cui la perdita del godimento sia dovuto all'inagibilità dell'immobile causata da un'attività colposa di terzi. Nella specie, il danno-conseguenza risarcibile sarebbe rappresentato dalla perdita della concreta possibilità di godimento – di- retto o indiretto – del bene, quale conseguenza immediata e diretta della violazione del diritto di godimento;
il danneggiato, a tal fine, ha l'onere di allegare la concreta possibilità di godimento – diretto o indiretto –
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perduta e, a fronte della specifica contestazione del convenuto, ha l'onere di fornirne la prova, anche mediante nozioni di fatto che rientra- no nella comune esperienza o mediante presunzioni semplici (cfr. Cass. n. 30791/2024).
Nella specie, sebbene manchi la prova ad opera dell'attore dell'esistenza di concrete richieste di locazione dell'immobile pregiudicate dalle sue condizioni degradate (in definitiva: la prova della frustrazione della pos- sibilità di godere indirettamente del bene), l'emersione, nel corso dell'intera vicenda sub iudice, della sicura necessità di realizzare opere di messa in sicurezza (richieste dalla stessa consulente durante l'accesso del 14.12.2023), in uno agli interventi già effettuati e constata- ti, in relazione a più episodi, dalla C.T.U. arch. (come da elabo- CP_5 rato peritale in atti), dà certamente atto, ancorché presuntivamente, della frustrazione della possibilità per l'attore di godere del bene quan- tomeno in via diretta. Ai fini della sua liquidazione, la C.T.U. dichiara di condividere i criteri di calcolo adoperati dal C.T.P. dell'attore (v. pag. 8 ss. della consulenza del , in atti), i quali restituiscono un im- Parte_1 porto, anche ad avviso di questo Giudice congruo, pari a € 4.900,00, Contro risultante dal ricorso alle quotazioni immobiliari rilasciate dall' er il primo semestre dell'anno 2023 e, in particolare, dall'utilizzo del prezzo medio di locazione riferito alla tipologia “Abitazioni civili” dell'area dove è situato l'immobile in questione.
Considerato, poi, che tale risarcimento è espresso all'attualità, appare necessario procedere alla liquidazione del c.d. danno da ritardato con- seguimento delle somme dovute a ristoro. Essa deve essere operata, se- condo l'autorevole insegnamento delle Sez. Un. della S.C. (cfr. Cass., Sez. Un. n. 1712/1995), con la tecnica degli interessi legali compensati- vi da lucro cessante che vanno riconosciuti inizialmente sulla somma di
€ 4.324,80 (indice aprile 2023: 118,4 – indice settembre 2021: 104,5 – raccordo indici: 1 – indice di devalutazione: 0,883), corrispondente all'importo liquidato dal C.T.P. con riferimento alla data dell'atto di cita- zione (aprile 2023) devalutato al momento della prima constatazione delle infiltrazioni ad opera del geometra (settembre 2021) del- CP_3 la somma liquidata all'attualità (€ 4.900) e, successivamente, sulla somma di anno in anno rivalutata sino alla data della presente senten- za.
Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulle somme sopra liquidate all'attualità (sorta capitale + in- teressi compensativi) gli ulteriori interessi al tasso legale fino all'effettivo soddisfo.
Il deve dunque essere condannato al pagamento, in favore CP_1 dell'attore, del danno da mancata fruibilità parziale dell'immobile, come sopra complessivamente liquidato. Nei rapporti interni tra Condominio e interventori, poi, stante l'impossibilità di quantificare l'incidenza “mone- taria” sulla produzione del danno delle omesse manutenzioni di beni di proprietà comune e di beni proprietà esclusiva degli interventori, troverà
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Pasquale Pi- rone, Magistrato ordinario in tirocinio mirato presso l'intestato Ufficio
anche questa volta piena applicazione il criterio di riparto di cui all'art. 1226 c.c.
In definitiva: a) il deve essere condannato a eseguire, per la CP_1 parte non ancora eseguita – e sostenere le correlate spese, con imputa- zione interna tra e interventori secondo il criterio dettato CP_1 dall'art. 1226 c.c. – i lavori, analiticamente descritti nella C.T.U., per la rimozione delle cause dei fenomeni infiltrativi legati alla scarsa manu- tenzione del terrazzo di proprietà e per l'eliminazione delle CP_2 tracce di questi ultimi nei locali salone e studio dell'appartamento del
[...]
, oltre che nell'intradosso del balcone;
b) nonché alla rimozione Pt_1 delle cause dei fenomeni infiltrativi legati alla scarsa manutenzione dei cornicioni e delle canaline di coronamento lato e per CP_2
l'eliminazione delle tracce di questi ultimi nei locali salone e studio dell'appartamento del , oltre che nell'intradosso del balcone Parte_1
(in particolare: infiltrazioni presenti in prossimità della finestra lato
[...]
del soggiorno); c) ancora, per la parte non effettivamente eseguita CP_1
– e sostenere le relative spese –per la rimozione delle cause dei fenomeni infiltrativi e per l'eliminazione delle tracce di questi ultimi legati alla scarsa manutenzione dei cornicioni e delle canaline di coronamento lato fenomeni osservabili nel locale ripostiglio;
d) il Pt_4 CP_1 deve, infine, essere condannato in solido a pagare, a titolo di risarci- mento danno da mancata fruibilità parziale dell'immobile, a favore dell'attore della somma di euro 4.900, oltre interessi come sopra, con imputazione interna tra e interventori secondo il criterio CP_1 dettato dall'art. 1226 c.c.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in assenza di nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi del d.m. Giustizia 10.03.2014 n. 55, come modificato dal d.m. 147/2022, in relazione al valore della controversia rapportata al decisum (scaglione da euro 26.0001 a euro 52.000) e alle attività concretamente esercitate dai di- fensori costituiti.
I compensi del C.T.U., liquidati con separato decreto del 27.03.2024, sono posti definitivamente a carico del soccombente. CP_1
Si stima equo, infine, compensare integralmente le spese di lite tra convenuto e interventori, avendo entrambi dato causa alla CP_1 lite ed essendo stati entrambi ritenuti, sebbene ai soli fini del riparto in- terno delle relative responsabilità, autori dell'illecito accertato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda formulata dall'attore e, per Parte_1
l'effetto, condanna il convenuto: - a) a eseguire, per la par- CP_1 te non ancora eseguita – e sostenere le pertinenti spese – i lavori, anali- ticamente descritti nella C.T.U., per la rimozione delle cause dei feno-
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meni infiltrativi legati alla scarsa manutenzione del terrazzo di proprietà
e per l'eliminazione delle tracce di tali fenomeni nei locali salo- CP_2 ne e studio dell'appartamento del , oltre che nell'intradosso Parte_1 del balcone (ossia tutti i fenomeni infiltrativi osservabili in quei locali, ad eccezione delle infiltrazioni presenti in prossimità della finestra lato del soggiorno); - b) a eseguire, per la parte non ancora ese- CP_1 guita – e sostenere le relative spese – i lavori, analiticamente descritti nella C.T.U., per la rimozione delle cause dei fenomeni infiltrativi legati alla scarsa manutenzione dei cornicioni e delle canaline di coronamento lato e per l'eliminazione delle tracce di tali fenomeni nei locali CP_2 salone e studio dell'appartamento del oltre che Parte_1 nell'intradosso del balcone (in particolare: infiltrazioni presenti in pros- simità della finestra lato del soggiorno); - c) a eseguire, per la CP_1 parte non ancora eseguita – e sostenere le relative spese – i lavori, anali- ticamente descritti nella C.T.U., per la rimozione delle cause dei feno- meni infiltrativi e per l'eliminazione delle tracce di tali fenomeni legati alla scarsa manutenzione dei cornicioni e delle canaline di coronamento lato fenomeni osservabili nel locale ripostiglio;
- d) a pagare, Pt_4
a titolo di risarcimento del danno da mancata fruibilità parziale dell'immobile, a favore dell'attore della somma di € 4.900, oltre interessi come in parte motiva;
- condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore CP_1
delle spese di lite, che liquida in € 546,95 per spe- Parte_1 se, € 7.616,00 per compensi, oltre IVA, CPA e accessori come per legge;
- pone definitivamente le spese di C.T.U., come liquidate con separato decreto in atti, a carico del convenuto;
CP_1
- compensa integralmente le spese di lite tra il convenuto e CP_1 gli interventori e;
Parte_2 Controparte_2
Così deciso in Napoli l'11.09.2025
IL GIUDICE Dott.ssa Barbara Di Tonto
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Pasquale Pi- rone, Magistrato ordinario in tirocinio mirato presso l'intestato Ufficio
VIII SEZIONE CIVILE il Giudice, dott.ssa Barbara DI TONTO, considerato che la causa è stata chiamata all'udienza dell'11.09.2025 per la decisione ex art. 281-sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.; dato atto della regolare comunicazione del menzionato provvedimento alle parti costituite;
considerato che le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta e hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti e ai verbali di causa;
pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies, ult. co. cpc in combinato disposto con l'art.127 ter cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – VIII Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott.ssa Barbara Di Tonto, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°10243 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 avente ad
OGGETTO: Risarcimento danni
TRA
(c.f.: , elett.te dom.to in Napoli Parte_1 C.F._1 alla via Ugo Niutta n. 36 presso lo studio dell'Avv. BUONFANTINO ENRICO MARIA (c.f.: , dal quale è rappr.to e difeso in virtù di C.F._2 procura allegata all'atto di citazione
- ATTORE
E
(c.f.: , Controparte_1 P.IVA_1 elett.te dom.to in Napoli alla Via Salita Scudillo n. 20 presso lo studio dell'Avv. MARSILIA ROBERTO (c.f.: ) , dal quale è rappr.to e difeso C.F._3 in virtù di procura allegata comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTO
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Pasquale Pi- rone, Magistrato ordinario in tirocinio mirato presso l'intestato Ufficio
NONCHÉ
(c.f.: ) e Controparte_2 C.F._4 Parte_2
), e li al C.F._5 n. 31 presso lo studio dell'Avv. ROMANO ANTONELLO (c.f.:
), dal quale sono rappr.ti e difesi in virtù di procura alle- C.F._6 gata all'atto di intervento volontario
- INTERVENTORI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa nonché da memorie conclusive in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giu- gno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante cioè la concisa esposizione delle ra- gioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
I fatti di causa traggono le mosse dai danni da infiltrazione meteorica che parte attrice lamenta interessano da tempo il proprio immobile sito in Napoli al settimo piano, int. 28, del condominio di via Bonito n. 32, asseritamente riconducibili al pessimo stato delle coperture del fabbri- cato e dei cornicioni con annessi canali di gronda.
In particolare, l'attore evidenzia che la situazione di degrado era a tal punto generalizzata da avere indotto il a commissionare, CP_1 già nel 2021, al geometra , una consulenza tecnica descritti- CP_3 va, la quale avrebbe sostanzialmente confermato la necessità di inter- venti di manutenzione atti ad arginare i denunciati fenomeni infiltrativi.
Ciò nonostante, come significato dall'attore nell'atto di citazione, il Con- dominio non aveva mai dato seguito al ripristino dell'impermeabilizzazione delle coperture del fabbricato e dei canali di gronda, tanto da costringere altri condomini all'instaurazione di conten- ziosi volti ad obbligare il Condominio alla conservazione delle parti co- muni.
In data 12.01.2023, inoltre, l'assemblea condominiale deliberava di affi- dare le opere di manutenzione, la cui necessità era divenuta evidente, alla sotto la direzione dell'ing. incaricato . Parte_3 CP_4
Sennonché, senza nessun motivo apparente, in seguito a tale assemblea alcuni condomini opponevano una serie di contestazioni al solo scopo, secondo la prospettazione attorea, di procrastinare ulteriormente e sen- za un termine l'esecuzione dei lavori.
Peggiorato sensibilmente lo stato dei luoghi in seguito ai mesi invernali del 2023, l'attore sollecitava nuovamente l'amministrazione e, in assen- za di un effettivo riscontro, si decideva a proporre istanza di mediazione. Avuta la stessa esito negativo, parte attrice incardinava allora il presen-
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te giudizio nei confronti del Condominio, sul presupposto che, rimasta priva di attuazione la citata delibera del 12.01.2023, il suo immobile era rimasto parzialmente inagibile a causa delle copiose infiltrazioni che avevano danneggiato in parte l'impianto elettrico a soffitta e reso fradice le controsoffittature da cui percolerebbe continuamente acqua piovana, il tutto con consequenziale ammaloramento del solaio di copertura.
In definitiva, l'attore chiedeva in citazione al Giudice di condannare il convenuto: i) all'esecuzione delle opere di ripristino CP_1 dell'impermeabilizzazione dei terrazzi di copertura soprastanti al suo appartamento, oltre al ripristino funzionale dei cornicioni e dei canali di gronda perimetrali al fabbricato stesso;
ii) all'esecuzione di ogni opera volta al consolidamento strutturale dei solai di copertura del suo appar- tamento, ammalorati dalle infiltrazioni meteoriche;
iii) al ripristino dello stato dei luoghi danneggiati dalle infiltrazioni e/o al risarcimento dei danni materiali, oltre ai danni da mancata fruibilità parziale dell'immobile; iv) alla refusione delle spese di lite.
Il convenuto si costituiva in giudizio eccependo: i) la non CP_1 integrità del contraddittorio per avere l'attore omesso di agire nei con- fronti dei proprietari esclusivi dei terrazzi di copertura;
ii) l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della proce- dura di negoziazione assistita di cui al decreto-legge n. 132/2014, conv. nella legge n. 162/2014 e, comunque, per essersi la mediazione svolta nei confronti del solo Condominio, senza la partecipazione degli altri contraddittori asseritamente necessari;
iii) nel merito, l'infondatezza del- la domanda per carenza di prova sull'an e sul quantum debeatur.
Con atto di intervento volontario ex art. 105 c.p.c. del 21.11.2023, in- tervenivano in giudizio e , proprietari Controparte_2 Parte_2 di una delle due porzioni di terrazzo sovrastante l'appartamento di parte attrice (l'altra porzione appartenendo ai sig.ri , deducendo che Pt_4
i danni lamentati dall'attore, ove effettivamente riscontrati, sarebbero da ricondurre immediatamente e direttamente all'inerzia del CP_1 nel risanare parti di proprietà comune, ossia cornicione e canalina di raccolta delle acque piovane in corrispondenza del cornicione perimetra- le, la cui carente manutenzione avrebbe poi danneggiato anche la guai- na impermeabilizzante a rivestimento del terrazzo.
Ebbene, così sintetizzati i termini della controversia, la domanda attorea risulta fondata e va, pertanto, accolta per le ragioni che si espongono.
***
In primo luogo, vanno rigettate le eccezioni preliminari formulate dal convenuto. CP_1
Quanto all'eccezione concernente il mancato avveramento della condi- zione di procedibilità, per non essere stato esperito il procedimento di negoziazione assistita di cui al d.l. n. 132/2014 ovvero per non essersi la mediazione svolta anche nei confronti dei proprietari dei terrazzi a copertura dell'immobile di parte attrice, va anzitutto evidenziato che, ai
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sensi dell'art. 3 del citato decreto-legge, l'invito, da rivolgere alla
contro
- parte, a stipulare una convenzione di negoziazione assistita risulta con- dizione di procedibilità della domanda giudiziale nei soli casi in cui la domanda di pagamento di somme di denaro sia contenuta entro la so- glia dei 50.000 euro. Ebbene, limitando di fatto le norme sulle condizio- ni di procedibilità l'accesso alla tutela giurisdizionale, esse non possono che considerarsi di stretta interpretazione, per cui la giurisprudenza, del tutto condivisibilmente, ha già in passato escluso l'applicazione in via obbligatoria della negoziazione assistita allorquando, come nel caso di specie, sia stata avanzata una domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali da determinarsi in corso di causa (cfr. Trib. Verona, ord. 25.06.2015).
In relazione, invece, al secondo profilo – non essersi la mediazione svol- ta nei confronti di tutti coloro che, nella ricostruzione del CP_1 convenuto, figuravano quali contraddittori necessari –, in primo luogo va rilevato che la controversia pendente dinanzi a questo Giudice non pare agevolmente riconducibile a quelle «in materia di condominio», che l'art. 5, co. 1 d.lgs. n. 28/2010 assoggetta a tentativo obbligatorio di mediazione, vieppiù alla luce della ricordata interpretazione restrittiva che dovrebbe prediligersi delle norme prevedenti condizioni che limitano l'accesso al Giudice;
ma, quand'anche il previo tentativo di mediazione nel caso di specie andasse considerato effettivamente condizione di pro- cedibilità della domanda giudiziale, non risulta condivisibile, per le ra- gioni che saranno appresso illustrate con riferimento alla seconda ecce- zione preliminare, l'assunto del Condominio in base al quale l'attore avrebbe dovuto citare in giudizio altresì i proprietari delle due porzioni di lastrico di copertura. Alcun tentativo di mediazione nei confronti dei sig.ri e avrebbe dovuto, dunque, precedere CP_2 Pt_4
l'introduzione del presente giudizio ai fini del suo valido incardinamen- to.
Venendo alla seconda eccezione preliminare sollevata dal convenuto – non integrità del contraddittorio per non avere l'attore citato anche i proprietari delle due porzioni di terrazzo di copertura del suo immobile – va rilevata la totale infondatezza della stessa. Sul punto, infatti, occorre osservare che, nella sua più autorevole composizione, il giudice della nomofilachia, superando un proprio precedente orientamento consacra- to nella sentenza a Sez. Un. n. 2672/1997, ha definitivamente escluso che, in capo al e al proprietario del lastrico solare, in caso CP_1 di danni da infiltrazioni d'acqua provenienti dal solaio di copertura, sia configurabile una responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. da ina- dempimento di obbligazioni propter rem aventi ad oggetto gli obblighi conservativi di cui agli artt. 1123, co. 1 e 1126 c.c. (cfr. Cass., Sez. Un. n. 9449/2016). In quell'occasione, la S.C. ha piuttosto ricondotto la re- sponsabilità dei proprietari/usuari esclusivi del lastrico e del Condomi- nio a quella del custode ex art. 2051 c.c. Ebbene, l'attrazione del danno da infiltrazioni nell'alveo della responsabilità civile consente di ritenere applicabile in materia l'art. 2055 c.c., il quale, ricostruendo in termini di solidarietà passiva la responsabilità per un fatto dannoso imputabile a Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Pasquale Pi- rone, Magistrato ordinario in tirocinio mirato presso l'intestato Ufficio
più soggetti, attribuisce al danneggiato una libera electio nella scelta di chi convenire in giudizio. In sintesi, il criterio di imputazione previsto dall'art. 1126 c.c., che il invoca a sostegno della propria ec- CP_1 cezione concernente il difetto di contraddittorio, rappresenta un mero criterio di ripartizione interna delle responsabilità tra e CP_1 proprietario/usuario esclusivo del lastrico solare, fermo restando il di- ritto del danneggiato, nei rapporti esterni, di agire ex art. 2055 c.c. nei confronti anche soltanto del primo, con esclusione dunque del litiscon- sorzio necessario tra tutti i presunti autori dell'illecito (così anche Cass. n. 516/2022).
Nel merito, la domanda attorea risulta fondata e va, pertanto, accolta per quanto di seguito esplicitato.
In materia di infiltrazioni, è stato affermato che allorquando l'uso del la- strico solare non sia comune a tutti i condomini, dei danni che derivino da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprie- tario o l'usuario esclusivo del lastrico solare (o della terrazza a livello), in quanto custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il in CP_1 quanto la funzione di copertura dell'intero edificio, o di parte di esso, propria del lastrico solare (o della terrazza a livello), ancorché di proprie- tà esclusiva o in uso esclusivo, impone all'amministrazione l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni (art. 1130, co. 1, n. 4) c.c.) e all'assemblea dei condomini di provvedere alle opere di manutenzione straordinaria (art. 1135, co. 1, n. 4) c.c.) (cfr. la citata Cass., Sez. Un. 9449/2016).
Ciò posto, la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da co- se in custodia, secondo costante giurisprudenza, avrebbe carattere og- gettivo e per la sua configurabilità sarebbe sufficiente che l'attore dimo- stri il verificarsi dell'evento dannoso e il rapporto di causalità con la co- sa, salva la prova del caso fortuito incombente sul custode (cfr. Cass. n. 10860/2012 e n. 5741/2009).
Ebbene, la sussistenza del nesso di causalità rispetto a un'omessa ma- nutenzione addebitabile tanto al Condominio quanto agli risul- CP_2 ta per tabulas dalle conclusioni cui giunge l'arch. nella Controparte_5 sua C.T.U. (in buona parte sovrapponibili a quelle rassegnate dal geo- metra A. nella propria relazione e qualitativamente coerenti con CP_3 il computo metrico estimativo elaborato dall'ing. : relazio- CP_4 ne e computo metrico entrambi allegati dall'attore all'atto di citazione). Orbene, ritiene questo Giudice di condividere pienamente le argomenta- zioni tecniche svolte dal nominato C.T.U. arch. , la quale, del re- CP_5 sto, ha dimostrato di aver condotto le proprie indagini con rigoroso me- todo scientifico: metodo che, infatti, non è stato messo in discussione nemmeno dai CC.TT.PP. nelle proprie osservazioni.
Nel caso in esame, dunque, va ravvisata una responsabilità tanto del quanto degli interventori (ferma restando la do- CP_1 CP_2 manda di condanna formulata dall'attore nei confronti del solo Condo- minio), proprietari dell'immobile cui buona parte è sottoposto
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l'appartamento di proprietà dell'attore. È appena il caso di evidenziare che, stando alla relazione di consulenza tecnica, il risulta CP_1 responsabile sia della scarsa manutenzione di parti di proprietà comune (i.e. dei cornicioni e del canale delle acque incorporato) che di quella del terrazzo di proprietà esclusiva , in virtù della spiegata configu- CP_2 rabilità, in materia, di una concorrente responsabilità dell'ente di ge- stione e del proprietario/usuario esclusivo.
In particolare, nella relazione di consulenza tecnica in atti si legge te- stualmente: «Le attuali condizioni di scarsa manutenzione sia del terraz- zo di proprietà che dei cornicioni e delle canaline di coronamento CP_2 lato erminato le infiltrazioni nei locali salone e studio CP_2 del sottostante appartamento ivi comprese quelle Parte_1 all'intradosso del balcone (sotto bal ini), mentre le infiltrazioni nel vano ripostiglio sono dovute alla scarsa manutenzione dei cornicioni e delle canaline di coronamento lato » (v. pag. 28 e, più nel detta- Pt_4 glio in relazione ai singoli ambie ati dai fenomeni infiltrativi, le pagine successive dell'elaborato). In tal senso, la C.T.U. aggiunge che «Il terrazzo di copertura proprietà , è a copertura di parte CP_2 dell'appartamento sottostante di proprietà . Dalla sovrapposi- Parte_1 zione delle due piante si evince che le infil fessurazioni sono proprio corrispondenti al terrazzo di proprietà e delle canaline CP_2 delle acque».
Il va dunque condannato, quale forma di risarcimento in CP_1 forma specifica (non eccessivamente oneroso ex art. 2058 c.c. per il de- bitore, atteso che, come dichiarato dall'attore stesso, alcune di quelle opere sono già state materialmente intraprese alla data in cui si scrive), a tutte le opere ancora da eseguirsi allo scopo di rimuovere le cause del fenomeno infiltrativo e fessurativo presenti nella proprietà , Parte_1 per come analiticamente individuate nel computo metrico-estimativo della C.T.U. arch. (pag. 36 ss. relazione peritale in atti e allegati CP_5 di volta in volta citati), nella specie consistenti in: lavori di rifacimento del terrazzo sovrastante di proprietà e del cornicione di coro- CP_2 namento lato;
per quanto riguarda le infiltrazioni presenti nel CP_2 vano ripostiglio, spicconamento dell'intonaco ammalorato, rifacimento dello stesso e relativa tinteggiatura della facciata, rimozione dei marmi dalla guaina e posa in opera di nuova guaina bituminosa e nuovi mar- mi.
Quanto alle opere da eseguire nell'appartamento dell'attore, il CP_6
va condannato, con riferimento ai vani soggiorno, studio e ripo-
[...] stiglio, all'esecuzione di lavori che consistono nello spicconare l'intonaco ammalorato, trasportarlo a rifiuto, nonché provvedere al suo rifacimen- to, al risanamento del solaio, alla preparazione e alla tinteggiatura delle pareti e dei soffitti. Proprio in rapporto alle opere da eseguirsi all'interno dell'appartamento del , convenuto e interventori lamentano Parte_1 che il Condominio, sulla scorta del computo stilato dal CTU per il ripri- stino dell'immobile, al fine di appaltare gli interventi di ripristino avreb- be offerto l'esecuzione in forma specifica all'attore, il quale, tuttavia,
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avrebbe rifiutato l'offerta come da pec in atti del 06.11.2024; alla luce di tale evenienza, e interventori chiedono ora al Giudice di te- CP_1 nere conto della circostanza ai fini del governo delle spese di lite. Ebbe- ne, detto motivo di doglianza appare privo di pregio, atteso che è rimes- sa unicamente al danneggiato la scelta tra tipo di risarcimento (in forma specifica o per equivalente) da chiedere (cfr. Cass. n. 9709/2004 e n. 5398/1984) e che, nel caso di specie, visto l'approssimarsi ormai della definizione del giudizio alla data del 06.11.2024, il diniego opposto dall'attore all'esecuzione nel suo appartamento di ulteriori sopralluoghi e lavorazioni di ripristino non può reputarsi ingiustificato o comunque contrario a buona fede.
Per quanto concerne le opere da realizzare per riparare danni rispetto ai quali e interventori sono risultati ambo responsabili, in as- CP_1 senza di una rigorosa prova della riferibilità di quei danni all'uno o all'altro, trova applicazione, esclusivamente nei rapporti interni tra gli autori dell'illecito, il criterio di imputazione previsto dall'art. 1126 c.c. (cfr. Cass., Sez. Un. n. 9449/2016): pertanto, le spese di riparazione graveranno per un terzo a carico degli interventori e per i restanti due terzi a carico del fermo restando il diritto dell'attore di esi- CP_1 gere per intero il risarcimento in forma specifica nei confronti del Con- dominio convenuto.
Meritevole di accoglimento è, inoltre, l'ulteriore domanda attorea volta a ottenere il risarcimento dei danni da mancata fruibilità parziale dell'immobile, quantomeno dal luglio 2021 (perizia geom. ). Sul CP_3 punto, è noto l'insegnamento della S.C., secondo cui la compressione o la limitazione del diritto di proprietà o di usufrutto di un immobile sono suscettibili di valutazione economica non soltanto se ne derivi la neces- sità di una spesa ripristinatoria o la perdita dei frutti della cosa, ma an- che se tale compressione e limitazione siano sopportate dal titolare con suo personale disagio o sacrificio. In ordine alla sussistenza e quantifi- cazione del relativo danno, mentre resta a carico del danneggiato l'onere della prova circa la sua esistenza, onere «che può essere assolto altresì mediante presunzioni semplici», ai fini della sua liquidazione il giudice può fare ricorso anche ai parametri del c.d. “danno figurativo”, trattan- dosi di casa di abitazione, come quello del valore locativo della parte dell'immobile del cui godimento il proprietario è stato privato (cfr. Cass. n. 33439/2019).
Ebbene, in tema è stato di recente affermato che il principio elaborato da Cass., Sez. Un. n. 33645/2022 relativamente al risarcimento del danno da occupazione sine titulo debba trovare applicazione anche nel caso – come quello oggetto del presente giudizio – in cui la perdita del godimento sia dovuto all'inagibilità dell'immobile causata da un'attività colposa di terzi. Nella specie, il danno-conseguenza risarcibile sarebbe rappresentato dalla perdita della concreta possibilità di godimento – di- retto o indiretto – del bene, quale conseguenza immediata e diretta della violazione del diritto di godimento;
il danneggiato, a tal fine, ha l'onere di allegare la concreta possibilità di godimento – diretto o indiretto –
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perduta e, a fronte della specifica contestazione del convenuto, ha l'onere di fornirne la prova, anche mediante nozioni di fatto che rientra- no nella comune esperienza o mediante presunzioni semplici (cfr. Cass. n. 30791/2024).
Nella specie, sebbene manchi la prova ad opera dell'attore dell'esistenza di concrete richieste di locazione dell'immobile pregiudicate dalle sue condizioni degradate (in definitiva: la prova della frustrazione della pos- sibilità di godere indirettamente del bene), l'emersione, nel corso dell'intera vicenda sub iudice, della sicura necessità di realizzare opere di messa in sicurezza (richieste dalla stessa consulente durante l'accesso del 14.12.2023), in uno agli interventi già effettuati e constata- ti, in relazione a più episodi, dalla C.T.U. arch. (come da elabo- CP_5 rato peritale in atti), dà certamente atto, ancorché presuntivamente, della frustrazione della possibilità per l'attore di godere del bene quan- tomeno in via diretta. Ai fini della sua liquidazione, la C.T.U. dichiara di condividere i criteri di calcolo adoperati dal C.T.P. dell'attore (v. pag. 8 ss. della consulenza del , in atti), i quali restituiscono un im- Parte_1 porto, anche ad avviso di questo Giudice congruo, pari a € 4.900,00, Contro risultante dal ricorso alle quotazioni immobiliari rilasciate dall' er il primo semestre dell'anno 2023 e, in particolare, dall'utilizzo del prezzo medio di locazione riferito alla tipologia “Abitazioni civili” dell'area dove è situato l'immobile in questione.
Considerato, poi, che tale risarcimento è espresso all'attualità, appare necessario procedere alla liquidazione del c.d. danno da ritardato con- seguimento delle somme dovute a ristoro. Essa deve essere operata, se- condo l'autorevole insegnamento delle Sez. Un. della S.C. (cfr. Cass., Sez. Un. n. 1712/1995), con la tecnica degli interessi legali compensati- vi da lucro cessante che vanno riconosciuti inizialmente sulla somma di
€ 4.324,80 (indice aprile 2023: 118,4 – indice settembre 2021: 104,5 – raccordo indici: 1 – indice di devalutazione: 0,883), corrispondente all'importo liquidato dal C.T.P. con riferimento alla data dell'atto di cita- zione (aprile 2023) devalutato al momento della prima constatazione delle infiltrazioni ad opera del geometra (settembre 2021) del- CP_3 la somma liquidata all'attualità (€ 4.900) e, successivamente, sulla somma di anno in anno rivalutata sino alla data della presente senten- za.
Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulle somme sopra liquidate all'attualità (sorta capitale + in- teressi compensativi) gli ulteriori interessi al tasso legale fino all'effettivo soddisfo.
Il deve dunque essere condannato al pagamento, in favore CP_1 dell'attore, del danno da mancata fruibilità parziale dell'immobile, come sopra complessivamente liquidato. Nei rapporti interni tra Condominio e interventori, poi, stante l'impossibilità di quantificare l'incidenza “mone- taria” sulla produzione del danno delle omesse manutenzioni di beni di proprietà comune e di beni proprietà esclusiva degli interventori, troverà
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anche questa volta piena applicazione il criterio di riparto di cui all'art. 1226 c.c.
In definitiva: a) il deve essere condannato a eseguire, per la CP_1 parte non ancora eseguita – e sostenere le correlate spese, con imputa- zione interna tra e interventori secondo il criterio dettato CP_1 dall'art. 1226 c.c. – i lavori, analiticamente descritti nella C.T.U., per la rimozione delle cause dei fenomeni infiltrativi legati alla scarsa manu- tenzione del terrazzo di proprietà e per l'eliminazione delle CP_2 tracce di questi ultimi nei locali salone e studio dell'appartamento del
[...]
, oltre che nell'intradosso del balcone;
b) nonché alla rimozione Pt_1 delle cause dei fenomeni infiltrativi legati alla scarsa manutenzione dei cornicioni e delle canaline di coronamento lato e per CP_2
l'eliminazione delle tracce di questi ultimi nei locali salone e studio dell'appartamento del , oltre che nell'intradosso del balcone Parte_1
(in particolare: infiltrazioni presenti in prossimità della finestra lato
[...]
del soggiorno); c) ancora, per la parte non effettivamente eseguita CP_1
– e sostenere le relative spese –per la rimozione delle cause dei fenomeni infiltrativi e per l'eliminazione delle tracce di questi ultimi legati alla scarsa manutenzione dei cornicioni e delle canaline di coronamento lato fenomeni osservabili nel locale ripostiglio;
d) il Pt_4 CP_1 deve, infine, essere condannato in solido a pagare, a titolo di risarci- mento danno da mancata fruibilità parziale dell'immobile, a favore dell'attore della somma di euro 4.900, oltre interessi come sopra, con imputazione interna tra e interventori secondo il criterio CP_1 dettato dall'art. 1226 c.c.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in assenza di nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi del d.m. Giustizia 10.03.2014 n. 55, come modificato dal d.m. 147/2022, in relazione al valore della controversia rapportata al decisum (scaglione da euro 26.0001 a euro 52.000) e alle attività concretamente esercitate dai di- fensori costituiti.
I compensi del C.T.U., liquidati con separato decreto del 27.03.2024, sono posti definitivamente a carico del soccombente. CP_1
Si stima equo, infine, compensare integralmente le spese di lite tra convenuto e interventori, avendo entrambi dato causa alla CP_1 lite ed essendo stati entrambi ritenuti, sebbene ai soli fini del riparto in- terno delle relative responsabilità, autori dell'illecito accertato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda formulata dall'attore e, per Parte_1
l'effetto, condanna il convenuto: - a) a eseguire, per la par- CP_1 te non ancora eseguita – e sostenere le pertinenti spese – i lavori, anali- ticamente descritti nella C.T.U., per la rimozione delle cause dei feno-
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meni infiltrativi legati alla scarsa manutenzione del terrazzo di proprietà
e per l'eliminazione delle tracce di tali fenomeni nei locali salo- CP_2 ne e studio dell'appartamento del , oltre che nell'intradosso Parte_1 del balcone (ossia tutti i fenomeni infiltrativi osservabili in quei locali, ad eccezione delle infiltrazioni presenti in prossimità della finestra lato del soggiorno); - b) a eseguire, per la parte non ancora ese- CP_1 guita – e sostenere le relative spese – i lavori, analiticamente descritti nella C.T.U., per la rimozione delle cause dei fenomeni infiltrativi legati alla scarsa manutenzione dei cornicioni e delle canaline di coronamento lato e per l'eliminazione delle tracce di tali fenomeni nei locali CP_2 salone e studio dell'appartamento del oltre che Parte_1 nell'intradosso del balcone (in particolare: infiltrazioni presenti in pros- simità della finestra lato del soggiorno); - c) a eseguire, per la CP_1 parte non ancora eseguita – e sostenere le relative spese – i lavori, anali- ticamente descritti nella C.T.U., per la rimozione delle cause dei feno- meni infiltrativi e per l'eliminazione delle tracce di tali fenomeni legati alla scarsa manutenzione dei cornicioni e delle canaline di coronamento lato fenomeni osservabili nel locale ripostiglio;
- d) a pagare, Pt_4
a titolo di risarcimento del danno da mancata fruibilità parziale dell'immobile, a favore dell'attore della somma di € 4.900, oltre interessi come in parte motiva;
- condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore CP_1
delle spese di lite, che liquida in € 546,95 per spe- Parte_1 se, € 7.616,00 per compensi, oltre IVA, CPA e accessori come per legge;
- pone definitivamente le spese di C.T.U., come liquidate con separato decreto in atti, a carico del convenuto;
CP_1
- compensa integralmente le spese di lite tra il convenuto e CP_1 gli interventori e;
Parte_2 Controparte_2
Così deciso in Napoli l'11.09.2025
IL GIUDICE Dott.ssa Barbara Di Tonto
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