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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/03/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 13/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6579/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. TARANTINO PASQUALE Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. ORSINGHER LUCIA e l'avv. GRAZIUSO SALVATORE CP_1
Resistente
Oggetto: Ripetizione di indebito
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La ricorrente – dopo aver premesso in fatto che “
1. La Ricorrente ha prestato servizio presso la ditta Agricola “Alligri Fabio” dal 23.10.2018 al 31.12.2018 e poi dal 21.06.2019 al 18.12.2019 in qualità di bracciante agricola;
2. per tale ragione è stata regolarmente retribuita ed ha percepito per il CP_ periodo di disoccupazione detta indennità dall' ;
3. dal mod. C2 – storico, infatti, si evince quanto detto;
4. il Ricorrente non percepisce altri redditi al di fuori di quelli conosciuti ed erogati dall' non avendo MAI avanzato istanza in tal senso;
5. le giornate agricole venivano CP_1 riconosciute a seguito di pubblicazione di elenchi annuali;
6. con raccomandata del 29.04.2023, CP_ l' ha inoltrato alla Ricorrente comunicazione al fine di comunicare il disconoscimento delle giornate agricole per l'anno 2018 senza alcuna giustificazione in merito;
7. tale situazione, se non paralizzata, è prodromica al successivo recupero di quanto percepito in virtù della disoccupazione CP_ percepita. - ha chiesto: in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dell per aver intrapreso la procedura di recupero indebito entro il 31.12.2018, ex art. 13 co. 2 L. 412/91; CP_ nel merito, accertare e dichiarare illegittimo il comportamento dell' , nonché infondate le richieste che costituiscono un assenza di titolo ed ingiungere allo stesso la restituzione di quanto indebitamente eventualmente percepito fino alla pronuncia oltre interessi dal dì della maturazione sino al soddisfo in subordine, nel qual caso vi siano crediti precedentemente maturati dall CP_1 riconteggiare il debito, concedere al sig. la possibilità di una rateizzazione dello stesso in Pt_2 maniera consona alle esigenze vitali dello Stesso.
L' ha chiesto: Rigettare integralmente il ricorso promosso, in quanto infondato in fatto ed in CP_1 diritto e per mancate allegazioni e prove.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. CP_ In via preliminare, la richiesta di accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dell' per aver intrapreso la procedura di recupero indebito entro il 31.12.2018, ex art. 13 co. 2 L. 412/91 è infondata e non può essere accolta, in quanto la norma invocata si riferisce esclusivamente all'indebito pensionistico, mentre nel caso di specie si tratta di indebito su DS agricola (che, come tale, è un indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. pienamente ripetibile indipendentemente da ogni questione relativa alla buona fede dell'accipiens, che rileva solo per la decorrenza degli interessi).
Nel merito, la prova testimoniale è stata capitolata in modo assolutamente generico (in quanto l'unico capitolo formulato è: vero che la ricorrente ha prestato servizio presso la ditta Agricola
“Alligri Fabio” dal 23.10.2018 al 31.12.2018 e poi dal 21.06.2019 al 18.12.2019 in qualità di bracciante agricola”) ed è quindi inammissibile, non essendo stati indicati, nemmeno in modo generico, quali fossero le mansioni svolte, l'orario di lavoro, la retribuzione percepita (elementi necessari per la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c.).
In ogni caso, la prova orale richiesta non appare comunque rilevante ai fini della decisione, in quanto la ricorrente si è limitata a formulare domanda di accertamento negativo dell'indebito e ad eccepire la irripetibilità delle somme percepite a titolo di DS agricola (o in via subordinata a chiederne la rateizzazione), senza chiedere l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli.
In difetto di una domanda di reiscrizione nel ricorso, la ricorrente è definitivamente decaduta (a norma dell'art. 22 co. 1 D.L. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1970 n. 83) dalla possibilità di proporre azione giudiziaria per l'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni oggetto di cancellazione.
Tale decadenza comporta la piena ripetibilità dell'indebito di € 1024,37 sulla DS agricola relativa all'anno 2018 (comunicato con missiva del 28.11.2020; all. 15 fascicolo ), in quanto difetta in CP_1 radice il requisito contributivo delle 102 giornate nel biennio, necessario per la prestazione.
La domanda subordinata di riconteggio del debito è assolutamente generica, non essendo stati indicati i crediti da porre eventualmente in compensazione (né tantomeno è stata fornita prova della loro esistenza e del loro ammontare), mentre la domanda di rateizzazione si scontra con il fatto che non vi sono trattenute in corso, in quanto l si è limitato a chiedere il pagamento CP_1 del dovuto, allegando il relativo bollettino (e le somme finora recuperate sono pari a zero).
Il ricorso deve essere quindi rigettato.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data
12/06/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 18/03/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
2
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 13/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6579/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. TARANTINO PASQUALE Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. ORSINGHER LUCIA e l'avv. GRAZIUSO SALVATORE CP_1
Resistente
Oggetto: Ripetizione di indebito
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La ricorrente – dopo aver premesso in fatto che “
1. La Ricorrente ha prestato servizio presso la ditta Agricola “Alligri Fabio” dal 23.10.2018 al 31.12.2018 e poi dal 21.06.2019 al 18.12.2019 in qualità di bracciante agricola;
2. per tale ragione è stata regolarmente retribuita ed ha percepito per il CP_ periodo di disoccupazione detta indennità dall' ;
3. dal mod. C2 – storico, infatti, si evince quanto detto;
4. il Ricorrente non percepisce altri redditi al di fuori di quelli conosciuti ed erogati dall' non avendo MAI avanzato istanza in tal senso;
5. le giornate agricole venivano CP_1 riconosciute a seguito di pubblicazione di elenchi annuali;
6. con raccomandata del 29.04.2023, CP_ l' ha inoltrato alla Ricorrente comunicazione al fine di comunicare il disconoscimento delle giornate agricole per l'anno 2018 senza alcuna giustificazione in merito;
7. tale situazione, se non paralizzata, è prodromica al successivo recupero di quanto percepito in virtù della disoccupazione CP_ percepita. - ha chiesto: in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dell per aver intrapreso la procedura di recupero indebito entro il 31.12.2018, ex art. 13 co. 2 L. 412/91; CP_ nel merito, accertare e dichiarare illegittimo il comportamento dell' , nonché infondate le richieste che costituiscono un assenza di titolo ed ingiungere allo stesso la restituzione di quanto indebitamente eventualmente percepito fino alla pronuncia oltre interessi dal dì della maturazione sino al soddisfo in subordine, nel qual caso vi siano crediti precedentemente maturati dall CP_1 riconteggiare il debito, concedere al sig. la possibilità di una rateizzazione dello stesso in Pt_2 maniera consona alle esigenze vitali dello Stesso.
L' ha chiesto: Rigettare integralmente il ricorso promosso, in quanto infondato in fatto ed in CP_1 diritto e per mancate allegazioni e prove.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. CP_ In via preliminare, la richiesta di accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dell' per aver intrapreso la procedura di recupero indebito entro il 31.12.2018, ex art. 13 co. 2 L. 412/91 è infondata e non può essere accolta, in quanto la norma invocata si riferisce esclusivamente all'indebito pensionistico, mentre nel caso di specie si tratta di indebito su DS agricola (che, come tale, è un indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. pienamente ripetibile indipendentemente da ogni questione relativa alla buona fede dell'accipiens, che rileva solo per la decorrenza degli interessi).
Nel merito, la prova testimoniale è stata capitolata in modo assolutamente generico (in quanto l'unico capitolo formulato è: vero che la ricorrente ha prestato servizio presso la ditta Agricola
“Alligri Fabio” dal 23.10.2018 al 31.12.2018 e poi dal 21.06.2019 al 18.12.2019 in qualità di bracciante agricola”) ed è quindi inammissibile, non essendo stati indicati, nemmeno in modo generico, quali fossero le mansioni svolte, l'orario di lavoro, la retribuzione percepita (elementi necessari per la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c.).
In ogni caso, la prova orale richiesta non appare comunque rilevante ai fini della decisione, in quanto la ricorrente si è limitata a formulare domanda di accertamento negativo dell'indebito e ad eccepire la irripetibilità delle somme percepite a titolo di DS agricola (o in via subordinata a chiederne la rateizzazione), senza chiedere l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli.
In difetto di una domanda di reiscrizione nel ricorso, la ricorrente è definitivamente decaduta (a norma dell'art. 22 co. 1 D.L. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1970 n. 83) dalla possibilità di proporre azione giudiziaria per l'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni oggetto di cancellazione.
Tale decadenza comporta la piena ripetibilità dell'indebito di € 1024,37 sulla DS agricola relativa all'anno 2018 (comunicato con missiva del 28.11.2020; all. 15 fascicolo ), in quanto difetta in CP_1 radice il requisito contributivo delle 102 giornate nel biennio, necessario per la prestazione.
La domanda subordinata di riconteggio del debito è assolutamente generica, non essendo stati indicati i crediti da porre eventualmente in compensazione (né tantomeno è stata fornita prova della loro esistenza e del loro ammontare), mentre la domanda di rateizzazione si scontra con il fatto che non vi sono trattenute in corso, in quanto l si è limitato a chiedere il pagamento CP_1 del dovuto, allegando il relativo bollettino (e le somme finora recuperate sono pari a zero).
Il ricorso deve essere quindi rigettato.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data
12/06/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 18/03/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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