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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 14/02/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3545/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di REGGIO CALABRIA, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello, iscritta al n. 3545/2017 R.G., avverso la sentenza n.
32/2017 del giudice di pace di Reggio Calabria, depositata il 28/02/2017, promossa
da
, nato a [...], C.F. Parte_1 C.F._1
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Giuffrè;
[...]
(appellante) contro
(cod. fisc. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. dall'avv. Maria Grazia Calipari.;
(appellato)
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
23.09.2024.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 29.03.2012 - odierno Parte_1
appellante – proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n° 28/12 emesso dal Giudice di
Pace di Gallina con il quale gli era stato ingiunto il pagamento dell'importo di €
pagina 1 di 7 1.473,50, oltre gli interessi legali sino al soddisfo, nonché le spese e le competenze della procedura, liquidate in complessivi € 303,00.
Con sentenza n° 32/17, depositata in data 28.02.2017, il Giudice di Pace accoglieva parzialmente l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opponente, al pagamento in favore di , Parte_1 Controparte_1
della somma di euro 1.073,50, oltre interessi dalla data della domanda (29.09.2011), decurtando dalla maggiore somma ingiunta l'importo di € 400,00 e compensando integralmente tra le parti le spese di giudizio in conseguenza della parziale soccombenza reciproca.
Avverso tale sentenza, proponeva appello chiedendo la riforma Parte_1
della pronuncia di primo grado.
A tal fine deduceva:
- la mancanza di motivazione in ordine all'esistenza di un accordo tra le parti sull'ammontare del compenso, pattuito in € 400,00;
- l'inidoneità della parcella, corredata dal parere dell'ordine professionale, ad assurgere a prova del credito, per come contestato dall'opponente, in primo grado, in risposta alla costituzione dell'opposto;
- erronea valutazione della prova testimoniale dalla quale emergeva l'avvenuto pagamento di € 400,00 (mediante assegno di € 800,00, importo corrisposto per la redazione di due perizie, per ciascuna delle quali era stato pattuito il compenso di €
400,00);
- l'erroneità del richiamo ai limiti di ammissibilità della prova testimoniale, di cui all'art. 2721 c.c., quando l'oggetto della prova testimoniale riguarda i fatti storici connessi alla stipulazione di un contratto e quando riguarda, unicamente, l'ammontare del compenso.
pagina 2 di 7 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 11.01.2018, si costituiva in giudizio l'appellato, resistendo al gravame avversario e chiedendone il rigetto. Eccepiva che l'appello proposto era inammissibile non avendo, tra l'altro, l'opponente contestato, nell'atto di citazione in opposizione, la parcella ed il parere dell'ordine professionale, prodotti in fase monitoria, che la prova testimoniale non poteva essere ammessa stante i limiti posti dagli artt. 2721 e 2726 c.c., avendo ad oggetto la stipulazione di un accordo di valore superiore ad € 2,58 e il pagamento del compenso e che non poteva riconoscersi valore di “principio di prova scritta” alla matrice di assegno, non riferibile all'appellante e con indicazione di un importo differente rispetto a quello oggetto del preteso accordo.
Regolarmente acquisito il fascicolo di primo grado, con le note in sostituzione dell'udienza del 18.09.2024, le parti costituite precisavano le conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello in esame è infondato per quanto di seguito esposto.
In punto di diritto, giova premettere che, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, in applicazione dei principi generali, spetta al creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione.
Con specifico riferimento al pagamento di prestazioni professionali, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che la parcella corredata dal parere del competente Consiglio
dell'Ordine di appartenenza del professionista, mentre ha valore di prova privilegiata e carattere vincolante per il giudice ai fini della pronuncia dell'ingiunzione, non ha -
costituendo semplice dichiarazione unilaterale del professionista - valore probatorio nel successivo giudizio di opposizione, nel quale il creditore opposto assume la veste sostanziale di attore e su di lui incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 c.c., ove vi sia contestazione da parte dell'opponente in ordine all'effettività ed alla consistenza pagina 3 di 7 delle prestazioni eseguite o all'applicazione della tariffa pertinente ed alla rispondenza ad essa delle somme richieste (v. Cass. Civ., Ordinanza n. 712 del 2018; Cass. civ. Sez. 2,
Sentenza del 31/03/2014, n. 7510; Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 9254 del 20/04/2006).
Tanto premesso, nel caso di specie, la conclusione del contratto e l'esecuzione della prestazione professionale possono dirsi pacifiche, né risultano specificatamente contestate le voci del tariffario indicate nella parcella redatta dal geologo e/o la loro congruità rispetto all'attività svolta.
Le parti controvertono, esclusivamente, sull'ammontare del compenso dovuto e sulla estinzione della pretesa azionata in sede monitoria.
Nell'atto di citazione introduttivo del giudizio a cognizione piena, innanzi al Giudice di Pace, il ha eccepito che il compenso pattuito ammontava ad € 400,00 ed era Pt_1
stato pagato con assegno di conto corrente n. 1008177251_03 l'1.02.2009“unitamente ad altra pratica ( , oggetto del d.i. n. 29/12, la cui relazione tecnica porta la Persona_1
stessa data di quella redatta per )”. Persona_2
Il primo giudice ha ammesso la prova testimoniale, richiesta dall'opponente, in ordine all'ammontare del corrispettivo pattuito e del pagamento della somma di € 400,00.
Occorre, dapprima, vagliare l'ammissibilità della prova testimoniale.
Non vi è dubbio che, nel caso in esame, il contratto sia evocato in giudizio quale fonte di diritti ed obblighi tra le parti contraenti e non quale semplice fatto storico;
tant'è che la prova testimoniale è chiesta al fine di dimostrarne il contenuto e, quindi, l'obbligazione di cui è fonte, oltre che al fine di dimostrare il pagamento.
Cionondimeno, deve richiamarsi il principio in base al può ammettersi la prova testimoniale di un contratto, oltre i limiti di valore di cui all'art. 2721 c.c., comma 1, allorché si ritiene verosimile “la conclusione orale del contratto, avuto riguardo alla sua
pagina 4 di 7 natura ed alla qualità delle parti” (cfr. Cass., Sez. 2 -, Sentenza n. 1751 del 24/01/2018 e
Ordinanza n. 21411 del 06/07/2022).
Nel caso di specie, dalle difese delle parti si desume che, verosimilmente, l'incarico professionale – si ribadisce non contestato e, comunque, di non elevato valore – è stato conferito oralmente e, pertanto, la prova testimoniale sul suo contenuto si ritiene ammissibile.
È necessario, a questo punto, valutare la suddetta prova testimoniale avendo presente l'effetto devolutivo del gravame che, pur nei limiti del devolutum, conferisce al giudice d'appello il medesimo potere di interpretazione delle domande e delle eccezioni, nonché di valutazione delle prove che è già stato compiuto dal precedente giudice.
Il teste – all'udienza del 21.12.2016 - ha dichiarato di essere stato Testimone_1
collaboratore del “anche per la pratica di cui è causa” e di essere stato Pt_1
presente al momento della pattuizione verbale tra le parti del compenso di € 400,00, nonché al momento del pagamento “avvenuto con assegno di € 400,00”, circa sette anni addietro;
ha, inoltre, aggiunto che “La pratica è stata pagata unitamente ad altra pratica
( con altro assegno di € 400,00. Il compenso per ogni partita era stato pattuito Per_2
per l'importo di € 400,00”, senza null'altro specificare circa le circostanze in cui è avvenuto il pagamento.
Orbene, in mancanza di qualunque elemento di riscontro, la testimonianza in esame,
estremamente generica e proveniente da soggetto legato da rapporti di lavoro con il
, non pare sufficiente a dimostrare l'assunto dell'opponente. Pt_1
Non risultando adeguatamente dimostrato il contenuto della convenzione intervenuta fra le parti, il compenso per prestazioni professionali va, dunque, determinato in base alla tariffa.
pagina 5 di 7 Com'è noto, i criteri di determinazione del compenso spettante ai prestatori d'opera intellettuale sono dettati dall'art. 2233 cod. civ. secondo una scala preferenziale che indica al primo posto l'accordo delle parti, in subordine le tariffe professionali ovvero gli usi ed, infine, la decisione del giudice, previo parere obbligatorio, ma non vincolante,
delle associazioni professionali.
Nel procedimento monitorio, il ha prodotto la parcella, vidimata dal Consiglio CP_1
dell'Ordine professionale, d'importo pari ad € 1.245,69; a tale somma si perviene applicando l'onorario a percentuale previsto dal tariffario vigente per un importo d'opera pari ad € 40.000,0, oltre compensi accessori ex art. 20.
Nell'atto di citazione in opposizione le percentuali applicate non sono contestate, così come non è contestata l'applicazione del tariffario e la stima dell'opera con riferimento alla quale la relazione geologica è stata redatta (fondandosi l'opposizione – come si è detto –, esclusivamente, sulla pattuizione dell'ammontare del compenso e sull'estinzione dell'obbligazione assunta).
In conclusione, l'appello non può trovare accoglimento e la sentenza appellata va confermata (conformemente, peraltro, al precedente specifico costituito dalla sentenza n.
182/2020 del Tribunale di Reggio Calabria).
2. Considerato che la sentenza appellata contiene un'evidente lacuna motivazionale in ordine all'esistenza di un accordo sull'ammontare del compenso che, pur, aveva costituito chiaro motivo di opposizione, nonché in ragione dei plurimi procedimenti monitori avviati dal creditore, si reputano sussistenti eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
Occorre, in ultimo, dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.
pagina 6 di 7 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, II Sezione Civile, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando sulla causa d'appello, avverso la sentenza n. 32/2017 del giudice di pace di Reggio Calabria, come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'appello proposto da Parte_1
b) compensa integralmente le spese del giudizio d'appello;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115.
Reggio Calabria, 14 febbraio 2025
Il Giudice
(dott.ssa Lucia Delfino)
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
30 maggio 2002, n. 115 - dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di REGGIO CALABRIA, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello, iscritta al n. 3545/2017 R.G., avverso la sentenza n.
32/2017 del giudice di pace di Reggio Calabria, depositata il 28/02/2017, promossa
da
, nato a [...], C.F. Parte_1 C.F._1
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Giuffrè;
[...]
(appellante) contro
(cod. fisc. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. dall'avv. Maria Grazia Calipari.;
(appellato)
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
23.09.2024.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 29.03.2012 - odierno Parte_1
appellante – proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n° 28/12 emesso dal Giudice di
Pace di Gallina con il quale gli era stato ingiunto il pagamento dell'importo di €
pagina 1 di 7 1.473,50, oltre gli interessi legali sino al soddisfo, nonché le spese e le competenze della procedura, liquidate in complessivi € 303,00.
Con sentenza n° 32/17, depositata in data 28.02.2017, il Giudice di Pace accoglieva parzialmente l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opponente, al pagamento in favore di , Parte_1 Controparte_1
della somma di euro 1.073,50, oltre interessi dalla data della domanda (29.09.2011), decurtando dalla maggiore somma ingiunta l'importo di € 400,00 e compensando integralmente tra le parti le spese di giudizio in conseguenza della parziale soccombenza reciproca.
Avverso tale sentenza, proponeva appello chiedendo la riforma Parte_1
della pronuncia di primo grado.
A tal fine deduceva:
- la mancanza di motivazione in ordine all'esistenza di un accordo tra le parti sull'ammontare del compenso, pattuito in € 400,00;
- l'inidoneità della parcella, corredata dal parere dell'ordine professionale, ad assurgere a prova del credito, per come contestato dall'opponente, in primo grado, in risposta alla costituzione dell'opposto;
- erronea valutazione della prova testimoniale dalla quale emergeva l'avvenuto pagamento di € 400,00 (mediante assegno di € 800,00, importo corrisposto per la redazione di due perizie, per ciascuna delle quali era stato pattuito il compenso di €
400,00);
- l'erroneità del richiamo ai limiti di ammissibilità della prova testimoniale, di cui all'art. 2721 c.c., quando l'oggetto della prova testimoniale riguarda i fatti storici connessi alla stipulazione di un contratto e quando riguarda, unicamente, l'ammontare del compenso.
pagina 2 di 7 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 11.01.2018, si costituiva in giudizio l'appellato, resistendo al gravame avversario e chiedendone il rigetto. Eccepiva che l'appello proposto era inammissibile non avendo, tra l'altro, l'opponente contestato, nell'atto di citazione in opposizione, la parcella ed il parere dell'ordine professionale, prodotti in fase monitoria, che la prova testimoniale non poteva essere ammessa stante i limiti posti dagli artt. 2721 e 2726 c.c., avendo ad oggetto la stipulazione di un accordo di valore superiore ad € 2,58 e il pagamento del compenso e che non poteva riconoscersi valore di “principio di prova scritta” alla matrice di assegno, non riferibile all'appellante e con indicazione di un importo differente rispetto a quello oggetto del preteso accordo.
Regolarmente acquisito il fascicolo di primo grado, con le note in sostituzione dell'udienza del 18.09.2024, le parti costituite precisavano le conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello in esame è infondato per quanto di seguito esposto.
In punto di diritto, giova premettere che, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, in applicazione dei principi generali, spetta al creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione.
Con specifico riferimento al pagamento di prestazioni professionali, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che la parcella corredata dal parere del competente Consiglio
dell'Ordine di appartenenza del professionista, mentre ha valore di prova privilegiata e carattere vincolante per il giudice ai fini della pronuncia dell'ingiunzione, non ha -
costituendo semplice dichiarazione unilaterale del professionista - valore probatorio nel successivo giudizio di opposizione, nel quale il creditore opposto assume la veste sostanziale di attore e su di lui incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 c.c., ove vi sia contestazione da parte dell'opponente in ordine all'effettività ed alla consistenza pagina 3 di 7 delle prestazioni eseguite o all'applicazione della tariffa pertinente ed alla rispondenza ad essa delle somme richieste (v. Cass. Civ., Ordinanza n. 712 del 2018; Cass. civ. Sez. 2,
Sentenza del 31/03/2014, n. 7510; Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 9254 del 20/04/2006).
Tanto premesso, nel caso di specie, la conclusione del contratto e l'esecuzione della prestazione professionale possono dirsi pacifiche, né risultano specificatamente contestate le voci del tariffario indicate nella parcella redatta dal geologo e/o la loro congruità rispetto all'attività svolta.
Le parti controvertono, esclusivamente, sull'ammontare del compenso dovuto e sulla estinzione della pretesa azionata in sede monitoria.
Nell'atto di citazione introduttivo del giudizio a cognizione piena, innanzi al Giudice di Pace, il ha eccepito che il compenso pattuito ammontava ad € 400,00 ed era Pt_1
stato pagato con assegno di conto corrente n. 1008177251_03 l'1.02.2009“unitamente ad altra pratica ( , oggetto del d.i. n. 29/12, la cui relazione tecnica porta la Persona_1
stessa data di quella redatta per )”. Persona_2
Il primo giudice ha ammesso la prova testimoniale, richiesta dall'opponente, in ordine all'ammontare del corrispettivo pattuito e del pagamento della somma di € 400,00.
Occorre, dapprima, vagliare l'ammissibilità della prova testimoniale.
Non vi è dubbio che, nel caso in esame, il contratto sia evocato in giudizio quale fonte di diritti ed obblighi tra le parti contraenti e non quale semplice fatto storico;
tant'è che la prova testimoniale è chiesta al fine di dimostrarne il contenuto e, quindi, l'obbligazione di cui è fonte, oltre che al fine di dimostrare il pagamento.
Cionondimeno, deve richiamarsi il principio in base al può ammettersi la prova testimoniale di un contratto, oltre i limiti di valore di cui all'art. 2721 c.c., comma 1, allorché si ritiene verosimile “la conclusione orale del contratto, avuto riguardo alla sua
pagina 4 di 7 natura ed alla qualità delle parti” (cfr. Cass., Sez. 2 -, Sentenza n. 1751 del 24/01/2018 e
Ordinanza n. 21411 del 06/07/2022).
Nel caso di specie, dalle difese delle parti si desume che, verosimilmente, l'incarico professionale – si ribadisce non contestato e, comunque, di non elevato valore – è stato conferito oralmente e, pertanto, la prova testimoniale sul suo contenuto si ritiene ammissibile.
È necessario, a questo punto, valutare la suddetta prova testimoniale avendo presente l'effetto devolutivo del gravame che, pur nei limiti del devolutum, conferisce al giudice d'appello il medesimo potere di interpretazione delle domande e delle eccezioni, nonché di valutazione delle prove che è già stato compiuto dal precedente giudice.
Il teste – all'udienza del 21.12.2016 - ha dichiarato di essere stato Testimone_1
collaboratore del “anche per la pratica di cui è causa” e di essere stato Pt_1
presente al momento della pattuizione verbale tra le parti del compenso di € 400,00, nonché al momento del pagamento “avvenuto con assegno di € 400,00”, circa sette anni addietro;
ha, inoltre, aggiunto che “La pratica è stata pagata unitamente ad altra pratica
( con altro assegno di € 400,00. Il compenso per ogni partita era stato pattuito Per_2
per l'importo di € 400,00”, senza null'altro specificare circa le circostanze in cui è avvenuto il pagamento.
Orbene, in mancanza di qualunque elemento di riscontro, la testimonianza in esame,
estremamente generica e proveniente da soggetto legato da rapporti di lavoro con il
, non pare sufficiente a dimostrare l'assunto dell'opponente. Pt_1
Non risultando adeguatamente dimostrato il contenuto della convenzione intervenuta fra le parti, il compenso per prestazioni professionali va, dunque, determinato in base alla tariffa.
pagina 5 di 7 Com'è noto, i criteri di determinazione del compenso spettante ai prestatori d'opera intellettuale sono dettati dall'art. 2233 cod. civ. secondo una scala preferenziale che indica al primo posto l'accordo delle parti, in subordine le tariffe professionali ovvero gli usi ed, infine, la decisione del giudice, previo parere obbligatorio, ma non vincolante,
delle associazioni professionali.
Nel procedimento monitorio, il ha prodotto la parcella, vidimata dal Consiglio CP_1
dell'Ordine professionale, d'importo pari ad € 1.245,69; a tale somma si perviene applicando l'onorario a percentuale previsto dal tariffario vigente per un importo d'opera pari ad € 40.000,0, oltre compensi accessori ex art. 20.
Nell'atto di citazione in opposizione le percentuali applicate non sono contestate, così come non è contestata l'applicazione del tariffario e la stima dell'opera con riferimento alla quale la relazione geologica è stata redatta (fondandosi l'opposizione – come si è detto –, esclusivamente, sulla pattuizione dell'ammontare del compenso e sull'estinzione dell'obbligazione assunta).
In conclusione, l'appello non può trovare accoglimento e la sentenza appellata va confermata (conformemente, peraltro, al precedente specifico costituito dalla sentenza n.
182/2020 del Tribunale di Reggio Calabria).
2. Considerato che la sentenza appellata contiene un'evidente lacuna motivazionale in ordine all'esistenza di un accordo sull'ammontare del compenso che, pur, aveva costituito chiaro motivo di opposizione, nonché in ragione dei plurimi procedimenti monitori avviati dal creditore, si reputano sussistenti eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
Occorre, in ultimo, dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.
pagina 6 di 7 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, II Sezione Civile, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando sulla causa d'appello, avverso la sentenza n. 32/2017 del giudice di pace di Reggio Calabria, come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'appello proposto da Parte_1
b) compensa integralmente le spese del giudizio d'appello;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115.
Reggio Calabria, 14 febbraio 2025
Il Giudice
(dott.ssa Lucia Delfino)
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
30 maggio 2002, n. 115 - dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante,