Sentenza 23 aprile 1969
Massime • 4
La mancata valutazione di elementi presuntivi ed indiziari non e configurabile come omesso esame di punto decisivo.*
Formulata domanda originaria di restituzione delle merci affidate al commissionario per asserita inesistenza del mandato a vendere le merci stesse o, in difetto della restituzione, di pagamento del loro controvalore e di risarcimento del danno e cassata la sentenza del giudice di appello perche si accertasse se, trattandosi di mandato in rem propriam, e, come tale, irrevocabile, fosse comunque intervenuta una revoca pattizia del mandato a vendere, il giudice di rinvio - una volta esclusa in fatto tale revoca - puo esaminare, nell'ambito dell'originaria domanda di risarcimento dei danni, la piu ristretta e subordinata richiesta di risarcimento dei danni per cattiva esecuzione del mandato a vendere, effettuata, secondo la precisazione introdotta in Sede di rinvio, a prezzi inferiori a quelli correnti per manifesta negligenza del commissionario.*
In Sede di rinvio possono essere formulate conclusioni diverse quando, a seguito dell'accoglimento del ricorso per Cassazione, i termini della controversia, che il giudice di rinvio e chiamato a decidere, si configurano in modo diverso da quello delle precedenti fasi di merito del giudizio. ( Conf. 1346-68 V. 3695-68, massima n. 337002 3400-68, massima n. 336462, ed altre).*
Poiche le camere di commercio non hanno alcun potere in materia di certificazione di prezzi per le merci di libero mercato, ai certificati rilasciati da tali enti puo riconoscersi soltanto il valore di un documento presuntivo, che ben puo essere superato dalle risultanze delle ricerche eseguite da un consulente tecnico d'ufficio in ordine ai prezzi di mercato correnti in un determinato momento.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/04/1969, n. 1301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1301 |
| Data del deposito : | 23 aprile 1969 |
Testo completo
Formulata domanda originaria di restituzione delle merci affidate al commissionario per asserita inesistenza del mandato a vendere le merci stesse o, in difetto della restituzione, di pagamento del loro controvalore e di risarcimento del danno e cassata la sentenza del giudice di appello perche si accertasse se, trattandosi di mandato in rem propriam, e, come tale, irrevocabile, fosse comunque intervenuta una revoca pattizia del mandato a vendere, il giudice di rinvio - una volta esclusa in fatto tale revoca - puo esaminare, nell'ambito dell'originaria domanda di risarcimento dei danni, la piu ristretta e subordinata richiesta di risarcimento dei danni per cattiva esecuzione del mandato a vendere, effettuata, secondo la precisazione introdotta in Sede di rinvio, a prezzi inferiori a quelli correnti per manifesta negligenza del commissionario.*