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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/05/2025, n. 11877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11877 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 57988/2023
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott. RA CR -Presidente dott. RA Frettoni - Giudice dott. MA AS - Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al NRG. 57988 /2023 promossa da:
n. il 02/01/1988 in BANGLADESH, CUI C.F. Parte_1
CUI rappresentata e difesa dall'Avv. FORGITTONI C.F._1
SAVINA ed elettivamente domiciliato in Piazza della Rocca 01100 Viterbo come da procura in atti
RICORRENTE/ATTORE contro
, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura dello stato come in atti
RESISTENTE/CONVENUTO
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso presentato al Tribunale Civile di Roma, Sezione Specializzata Diritti della Persona e Immigrazione, ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., Parte_1
nato nel Distretto di Lakshmipur – Bangladesh il 02/01/1988 e identificato
[...] con il codice fiscale ha chiesto il riconoscimento della C.F._1 protezione speciale, previo l'annullamento del Decreto Cat. A12/ Imm. (n.192/2023) emesso dal Questore della Provincia di Viterbo in data 17/11/2023 e notificato il
22/11/2023.
L'Amministrazione si è costituita e, deducendo l'infondatezza, del ricorso ne ha chiesto il rigetto.
In fatto
Il presente giudizio trae origine dalla richiesta di protezione speciale avanzata dal signor cittadino del Bangladesh, nato a [...] il Parte_1
02/01/1988. Il signor è giunto in Italia nel 2014, avendo lasciato il Parte_1 suo paese nel 2013.
[... Precedentemente alla richiesta oggetto del presente contenzioso, il signor aveva esperito invano le procedure per il riconoscimento della Parte_1 protezione internazionale, presentando anche una domanda reiterata. Nel corso di tali procedure, in data 23 febbraio 2015, presso i locali della Commissione
Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Caserta, si è svolta un'audizione personale alla presenza dell'istante e di un interprete. In tale occasione, il signor ha dichiarato di provenire dal villaggio di Parte_1
AN nel Distretto di Lakshmipur, regione di Chittagong. Ha riferito della sua famiglia, composta da genitori anziani e malati, moglie e una bambina che ha spesso avuto bisogno di cure mediche. Ha descritto la povertà nel suo paese e la mancanza di lavoro, affermando che la sua famiglia vive grazie alle sue rimesse dall'Italia.
In data 07 dicembre 2022, il signor ha inoltrato direttamente al Parte_1
Questore di Viterbo una richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 286/98, come previsto anche nel Modello di allegato
Integrativo di Protezione speciale esaminato dalla Commissione.
A seguito di tale istanza, il Questore di Viterbo, con provvedimento del 17 novembre
2023, notificato in data 22 novembre 2023, ha rigettato la richiesta.
La motivazione posta a base del rigetto da parte del Questore si fondava sulla mancanza del "necessario presupposto del parere positivo della summenzionata
Commissione (la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione
Internazionale)".
La Commissione Territoriale, cui la richiesta era stata trasmessa, nel suo parere negativo del 14 luglio 2023, espresso dalla Sezione III di Roma, ha ritenuto che non sussistessero fondati motivi per ritenere che il richiedente potesse essere oggetto di persecuzione per i motivi elencati all'art. 19, comma 1, né che potesse rischiare tortura o trattamenti inumani o degradanti, né che ricorressero gli obblighi costituzionali e internazionali di cui all'articolo 5, comma 6. A sostegno di tale conclusione, la Commissione ha dichiarato di aver esaminato le dichiarazioni rese dall'istante, la documentazione allegata e le informazioni sul Paese di origine, ma che nessun elemento era emerso in tal senso.
In particolare, riguardo alla possibile violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, terzo e quarto periodo, e dell'art. 8
CEDU, la Commissione ha ritenuto che l'allontanamento del signor Parte_1 dal territorio nazionale non comportasse tale violazione. La Commissione ha motivato questa parte del parere evidenziando che l'istante aveva prodotto documentazione relativa a rapporti di lavoro passati ma non attuali e che nulla aveva documentato riguardo alla sua conoscenza della lingua italiana.
Conseguentemente, la Commissione ha ritenuto assenti i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Avverso il provvedimento di rigetto del Questore, il signor ha Parte_1 proposto ricorso al Tribunale Civile di Roma, Sezione Specializzata Diritti della
Persona e Immigrazione. Il ricorso è stato iscritto al Ruolo Generale con il numero
57988/2023. Il e la Questura di Viterbo si sono costituiti in Controparte_1 giudizio tramite l'Avvocatura Generale dello Stato.
Nei motivi di ricorso e nelle successive memorie difensive, la difesa del ricorrente ha sostenuto l'illegittimità del provvedimento di rigetto, argomentando che la valutazione della domanda dovesse avvenire sulla base della legge in vigore al momento della sua presentazione (07/12/2022), ovvero il D.L. 130/2020, che ha
Pag. 2 di 7 ampliato i motivi per la protezione speciale includendo la violazione del diritto alla vita privata e familiare in caso di allontanamento.
Il ricorrente ha posto a fondamento della sua richiesta di protezione speciale, e in particolare del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, la sua avvenuta integrazione in Italia. È stato evidenziato come il signor si sia Parte_1 stabilizzato a Viterbo sin dal 2018, dove ha mantenuto un alloggio dignitoso con amici, contribuendo alle relative spese. Ha costruito rapporti sociali e affettivi, guadagnandosi fiducia e stima nella comunità locale per il rispetto delle regole, la volontà di lavorare e l'attitudine all'integrazione.
È stata ampiamente documentata la sua storia lavorativa e la sua situazione economica in Italia. Dalle fonti prodotte, risulta che ha lavorato quasi ininterrottamente dal 2017 e che dal dicembre 2022 lavora per lo stesso datore di lavoro, TE IN. Il suo contratto di lavoro è stato trasformato a tempo indeterminato a far data dal 1° dicembre 2023. I suoi redditi sono progressivamente aumentati: nel 2023 ha guadagnato €9.556,80, nel 2024 il suo reddito annuo ha raggiunto €15.935, e nel primo quadrimestre del 2025 gli stipendi mensili si attestano intorno ai €1.500. Viene sostenuto che tale capacità reddituale gli consente non solo il mantenimento autonomo ma anche la possibilità di cercare una propria abitazione in affitto per rendersi completamente autonomo. La difesa ha argomentato che l'integrazione lavorativa e la capacità reddituale dimostrano la serietà, l'affidabilità e la piena integrazione socio-economica del ricorrente in Italia.
Il ricorso ha contrapposto la situazione del signor in Italia con le Parte_1 condizioni di vita nel suo paese d'origine. Il Bangladesh è stato descritto come un paese estremamente vulnerabile a eventi climatici disastrosi, con una gran parte del territorio costituita da pianura alluvionale e soggetta a inondazioni e piene. Il cambiamento climatico è stato indicato come fattore di aumento della vulnerabilità, con previsioni di innalzamento del livello del mare e intrusioni di acqua salata che riducono la disponibilità di acqua potabile e compromettono agricoltura e pesca, aumentando migrazioni e povertà. La mancanza di acqua potabile sicura, anche a causa della contaminazione da arsenico, è stata associata a malattie e morti. È stato sostenuto che non esista un meccanismo governativo adeguato per supportare le persone che hanno perso casa o proprietà a causa del cambiamento climatico e che la distribuzione di terreni pubblici sia inefficiente e afflitta da illegalità.
La famiglia del ricorrente, residente nel Distretto di Lakshmipur, situato nel delta dei fiumi, è stata presentata come particolarmente colpita da alluvioni. La casa di famiglia è stata più volte alluvionata, ricostruita e spostata, riducendosi a una baracca. La povertà originaria si sarebbe aggravata in "miseria indescrivibile", senza supporto istituzionale. In Bangladesh, non esisterebbe sanità pubblica accessibile ai più poveri, né medici di famiglia, e l'accesso alle cure sarebbe a carico del malato.
È stato sostenuto che il rientro forzato esporrebbe il signor a un Parte_1 danno grave, mettendone a repentaglio l'esistenza, a causa di condizioni di vita inumane, degradanti e intollerabili derivanti dall'estrema povertà e dalla mancanza di supporto statale. La sua famiglia in Bangladesh dipenderebbe esclusivamente dalle sue rimesse per il sostentamento e le cure mediche. Le rimesse documentate
Pag. 3 di 7 ammontano a oltre €3.000 nel 2022, oltre €2.000 nel 2023, oltre €1.800 nel 2024, e oltre €700 nel primo trimestre del 2025. È stato argomentato che il legame con la famiglia, dopo oltre 10 anni di assenza, sia prevalentemente economico, e il rimpatrio forzato farebbe venir meno questo sostegno vitale, sgretolando il legame familiare.
La difesa ha invocato gli obblighi costituzionali e internazionali dell'Italia, quali l'Art. 2
e 32 Cost., l'Art. 25 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e l'Art. 11 dei
Patti Internazionali del 1966, che imporrebbero di garantire un livello di vita adeguato e tutelare il diritto alla salute e alla vita, riconoscendo aiuti umanitari a coloro che non possono tornare in patria per condizioni di vita inadeguate. La protezione speciale è stata presentata come la misura idonea ad attuare tali diritti.
È stato sostenuto che la lunga permanenza del ricorrente in Italia (oltre 10 anni), la stabilità lavorativa (contratto a tempo indeterminato, reddito significativo),
l'integrazione sociale e la capacità di supportare la famiglia in Bangladesh costituiscano elementi fondamentali del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il rientro forzato è stato qualificato come crudele, comportando l'abbandono del lavoro, delle relazioni in Italia, e lo condannerebbe alla miseria in
Bangladesh, violando i suoi diritti fondamentali. Il concetto di "vita privata" è stato richiamato nel senso ampio riconosciuto dalla giurisprudenza CEDU, includente relazioni sociali e attività professionali.
A corredo del ricorso ha depositato i seguenti allegati: il provvedimento di rigetto del
Questore con notifica e parere della Commissione Territoriale;
il verbale di audizione della Commissione Territoriale del 23/02/2015; un permesso di soggiorno provvisorio rilasciato a fronte di domanda reiterata;
l'avvio del procedimento per l'iscrizione anagrafica nel Comune di Viterbo del 21/08/2018; la comunicazione di cessione di fabbricato a Viterbo, Piazzale Gramsci n. 20; l'estratto conto previdenziale;
le comunicazioni Unilav relative al rapporto di lavoro con TE CP_2
IN, inclusa la trasformazione a tempo indeterminato;
12 buste paga da dicembre 2022 a novembre 2023; una carta geografica del distretto di Lakshmipur;
4 ricevute di rimesse in patria;
un articolo di Asia News relativo alla medicina in
Bangladesh; e la domanda di ammissione al gratuito patrocinio inoltrata al COA di
Roma il 20/12/2023. Successivamente, sono state depositate ulteriori buste paga da dicembre 2023 a dicembre 2024, la Certificazione Unica 2024 relativa ai redditi
2023, 13 ricevute di rimesse in patria dal 2021, la Certificazione Unica 2025 relativa ai redditi 2024, le buste paga per gennaio, febbraio, marzo e aprile 2025, e un'ulteriore rimessa in patria di marzo 2025.
Inizialmente ammesso al gratuito patrocinio dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma con delibera del 28 dicembre 2023, il ricorrente ha dichiarato di essere decaduto da tale beneficio a seguito dell'aumento dei suoi redditi nel 2024 (oltre
€15.935). Di conseguenza, la difesa ha richiesto che le spese e i compensi di lite siano liquidati a carico della Pubblica Amministrazione senza la riduzione prevista per il gratuito patrocinio.
In esito all'udienza cartolare del 28-5-25 il giudice ha riservato la causa al Collegio.
Pag. 4 di 7 In diritto va riconosciuta la protezione speciale.
Risulta che la domanda è stata presentata prima dell'11 marzo 2023: non rientra, quindi. nell'ambito di applicazione del D.L. 20/2023, convertito in L. 5 maggio 2023,
n. 50, ma nella disciplina previgente. In particolare, si applicano l'art. 19, comma 1 e 1.1, D. Lgs. 286/1998, come modificato dalla L. 173/2020, e l'art. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008, i quali impediscono l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale quando possa esporlo a trattamenti inumani e degradanti e quando sia una violazione degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano tra cui quello che impone il rispetto del diritto alla vita individuale e familiare previsto dall'art. 8 CEDU.
Ai fini del riconoscimento di questa forma di protezione la valutazione deve, pertanto, tener conto della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU). Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è
l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e dunque tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. (Corte europea diritti dell'uomo Sez.
I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n.
46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Come noto, la Corte EDU non ha fornito una definizione specifica del concetto di
“vita privata” ma, mediante la sua giurisprudenza, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di vita privata ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU. Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è: “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva c. Per_1
Germania, § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può Per_2
“abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito [GC]). ( e AM c. Italia [GC], § 159). La Per_3 CP_3 nozione di vita privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani c. Germania Persona_4 Per_ (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e comprendere le Per_1 attività professionali ( c. Spagna [GC], § 110; RB c. Persona_6
Romania [GC], § 71; e c. , § 42) o commerciali Per_7 Per_8 Per_9
( e Satamedia Oy c. Finlandia GC). Parte_2
Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'ampissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie
(talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona”. (https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf).
Pag. 5 di 7 emerge dalla documentazione in atti un quadro di significativa e stabile integrazione del ricorrente nel tessuto sociale ed economico italiano. Sotto il profilo lavorativo, il sig. risulta stabilmente impiegato alle dipendenze dello stesso Parte_1 datore di lavoro, TE IN, almeno a partire da dicembre 2022. Dalle comunicazioni prodotte, emerge una trasformazione del rapporto di lavoro Pt_3 da tempo determinato a tempo indeterminato a far data dal 01/12/2023. La
Certificazione Unica 2024 relativa ai redditi 2023 attesta un reddito complessivo di €
9.556,80, mentre la Certificazione Unica 2025 sui redditi 2024 documenta un reddito superiore ai € 15.000, precisamente € 15.935,32. Le buste paga relative ai mesi successivi (gennaio-aprile 2025) confermano stipendi mensili di circa € 1.500,00. Questi dati dimostrano una capacità reddituale consolidata e in crescita, che consente al ricorrente non solo di mantenersi autonomamente ma anche di inviare un aiuto consistente alla sua famiglia in Bangladesh. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e il livello di reddito raggiunto superano nettamente la valutazione di
"lavori passati" espressa dalla Commissione Territoriale, dimostrando una piena e attuale integrazione lavorativa ed economico-sociale. Il ricorrente ha inoltre dichiarato e documentato di essere alla ricerca di un immobile da condurre in locazione per rendersi completamente autonomo, ulteriore indice di un progetto di vita stabile e integrato in Italia.
Sotto il profilo abitativo, il ricorrente risulta stabilizzato a Viterbo almeno dal 2018, dove risiede in un alloggio condiviso, contribuendo alle spese. La sua permanenza in Italia dura ormai da oltre 10 anni, periodo durante il quale non ha mai fatto ritorno in patria.
Sotto il profilo sociale e affettivo, sebbene non risultino legami familiari in Italia
(moglie e figlia sono in Bangladesh), il ricorrente ha costruito rapporti di amicizia e relazioni che la difesa definisce "affettivi" con persone del luogo. Ha guadagnato fiducia e stima nella comunità locale grazie alla sua dedizione, capacità di lavorare, buona educazione e attitudine all'integrazione. Questi elementi testimoniano un inserimento significativo nel tessuto sociale italiano, che costituisce la base per lo sviluppo della sua personalità umana e sociale.
Il raffronto tra la solida e documentata integrazione raggiunta dal ricorrente in Italia, con un lavoro stabile e una crescente autonomia economica e abitativa, e la desolante situazione di miseria, precarietà ambientale e assenza di un sistema sanitario pubblico nel suo distretto di origine, ove la sua famiglia vulnerabile dipende interamente dal suo sostegno, rende evidente che il suo allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una grave e sproporzionata lesione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, tutelato dall'art. 8 CEDU e richiamato dall'art. 19 D.Lgs. 286/98 nella versione applicabile ratione temporis. La giurisprudenza della Corte EDU, come ricordato dal ricorrente, interpreta ampiamente il concetto di
"vita privata" includendovi le relazioni sociali e le attività professionali. La perdita del lavoro, dell'abitazione, delle relazioni costruite in Italia e, soprattutto, l'impossibilità di continuare a sostenere la sua famiglia in Bangladesh, la cui stessa sopravvivenza e salute sono a rischio data la mancanza di sanità pubblica e l'estrema povertà del contesto, integrano una violazione dei diritti fondamentali che impone la protezione.
Pag. 6 di 7 Il rimpatrio forzato, riportando il ricorrente in una condizione di miseria tale da compromettere la sua esistenza e quella della sua famiglia, costituirebbe una violazione di tali obblighi.
Per tutti i motivi esposti, si ritiene che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per il riconoscimento della protezione speciale.
In considerazione di quanto esposto e tenuto conto che non sono stati allegati e/o rilevati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del già menzionato titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/08 Il ricorso va, pertanto, accolto.
Le spese vanno compensate in quanto la prova dell'integrazione è intervenuta nel corso del giudizio.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa
NRG. 57988/2023, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Dichiara il diritto di , n.il 02/01/1988 a BANGLADESH, CUI C.F. Parte_1
alla protezione speciale e dispone la trasmissione degli atti C.F._1 al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art 32. co. 3, D.LGS. n° 25/2008 ;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso alla camera di consiglio del 28/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
MA AS RA CR
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 57988/2023
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott. RA CR -Presidente dott. RA Frettoni - Giudice dott. MA AS - Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al NRG. 57988 /2023 promossa da:
n. il 02/01/1988 in BANGLADESH, CUI C.F. Parte_1
CUI rappresentata e difesa dall'Avv. FORGITTONI C.F._1
SAVINA ed elettivamente domiciliato in Piazza della Rocca 01100 Viterbo come da procura in atti
RICORRENTE/ATTORE contro
, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura dello stato come in atti
RESISTENTE/CONVENUTO
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso presentato al Tribunale Civile di Roma, Sezione Specializzata Diritti della Persona e Immigrazione, ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., Parte_1
nato nel Distretto di Lakshmipur – Bangladesh il 02/01/1988 e identificato
[...] con il codice fiscale ha chiesto il riconoscimento della C.F._1 protezione speciale, previo l'annullamento del Decreto Cat. A12/ Imm. (n.192/2023) emesso dal Questore della Provincia di Viterbo in data 17/11/2023 e notificato il
22/11/2023.
L'Amministrazione si è costituita e, deducendo l'infondatezza, del ricorso ne ha chiesto il rigetto.
In fatto
Il presente giudizio trae origine dalla richiesta di protezione speciale avanzata dal signor cittadino del Bangladesh, nato a [...] il Parte_1
02/01/1988. Il signor è giunto in Italia nel 2014, avendo lasciato il Parte_1 suo paese nel 2013.
[... Precedentemente alla richiesta oggetto del presente contenzioso, il signor aveva esperito invano le procedure per il riconoscimento della Parte_1 protezione internazionale, presentando anche una domanda reiterata. Nel corso di tali procedure, in data 23 febbraio 2015, presso i locali della Commissione
Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Caserta, si è svolta un'audizione personale alla presenza dell'istante e di un interprete. In tale occasione, il signor ha dichiarato di provenire dal villaggio di Parte_1
AN nel Distretto di Lakshmipur, regione di Chittagong. Ha riferito della sua famiglia, composta da genitori anziani e malati, moglie e una bambina che ha spesso avuto bisogno di cure mediche. Ha descritto la povertà nel suo paese e la mancanza di lavoro, affermando che la sua famiglia vive grazie alle sue rimesse dall'Italia.
In data 07 dicembre 2022, il signor ha inoltrato direttamente al Parte_1
Questore di Viterbo una richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 286/98, come previsto anche nel Modello di allegato
Integrativo di Protezione speciale esaminato dalla Commissione.
A seguito di tale istanza, il Questore di Viterbo, con provvedimento del 17 novembre
2023, notificato in data 22 novembre 2023, ha rigettato la richiesta.
La motivazione posta a base del rigetto da parte del Questore si fondava sulla mancanza del "necessario presupposto del parere positivo della summenzionata
Commissione (la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione
Internazionale)".
La Commissione Territoriale, cui la richiesta era stata trasmessa, nel suo parere negativo del 14 luglio 2023, espresso dalla Sezione III di Roma, ha ritenuto che non sussistessero fondati motivi per ritenere che il richiedente potesse essere oggetto di persecuzione per i motivi elencati all'art. 19, comma 1, né che potesse rischiare tortura o trattamenti inumani o degradanti, né che ricorressero gli obblighi costituzionali e internazionali di cui all'articolo 5, comma 6. A sostegno di tale conclusione, la Commissione ha dichiarato di aver esaminato le dichiarazioni rese dall'istante, la documentazione allegata e le informazioni sul Paese di origine, ma che nessun elemento era emerso in tal senso.
In particolare, riguardo alla possibile violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, terzo e quarto periodo, e dell'art. 8
CEDU, la Commissione ha ritenuto che l'allontanamento del signor Parte_1 dal territorio nazionale non comportasse tale violazione. La Commissione ha motivato questa parte del parere evidenziando che l'istante aveva prodotto documentazione relativa a rapporti di lavoro passati ma non attuali e che nulla aveva documentato riguardo alla sua conoscenza della lingua italiana.
Conseguentemente, la Commissione ha ritenuto assenti i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Avverso il provvedimento di rigetto del Questore, il signor ha Parte_1 proposto ricorso al Tribunale Civile di Roma, Sezione Specializzata Diritti della
Persona e Immigrazione. Il ricorso è stato iscritto al Ruolo Generale con il numero
57988/2023. Il e la Questura di Viterbo si sono costituiti in Controparte_1 giudizio tramite l'Avvocatura Generale dello Stato.
Nei motivi di ricorso e nelle successive memorie difensive, la difesa del ricorrente ha sostenuto l'illegittimità del provvedimento di rigetto, argomentando che la valutazione della domanda dovesse avvenire sulla base della legge in vigore al momento della sua presentazione (07/12/2022), ovvero il D.L. 130/2020, che ha
Pag. 2 di 7 ampliato i motivi per la protezione speciale includendo la violazione del diritto alla vita privata e familiare in caso di allontanamento.
Il ricorrente ha posto a fondamento della sua richiesta di protezione speciale, e in particolare del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, la sua avvenuta integrazione in Italia. È stato evidenziato come il signor si sia Parte_1 stabilizzato a Viterbo sin dal 2018, dove ha mantenuto un alloggio dignitoso con amici, contribuendo alle relative spese. Ha costruito rapporti sociali e affettivi, guadagnandosi fiducia e stima nella comunità locale per il rispetto delle regole, la volontà di lavorare e l'attitudine all'integrazione.
È stata ampiamente documentata la sua storia lavorativa e la sua situazione economica in Italia. Dalle fonti prodotte, risulta che ha lavorato quasi ininterrottamente dal 2017 e che dal dicembre 2022 lavora per lo stesso datore di lavoro, TE IN. Il suo contratto di lavoro è stato trasformato a tempo indeterminato a far data dal 1° dicembre 2023. I suoi redditi sono progressivamente aumentati: nel 2023 ha guadagnato €9.556,80, nel 2024 il suo reddito annuo ha raggiunto €15.935, e nel primo quadrimestre del 2025 gli stipendi mensili si attestano intorno ai €1.500. Viene sostenuto che tale capacità reddituale gli consente non solo il mantenimento autonomo ma anche la possibilità di cercare una propria abitazione in affitto per rendersi completamente autonomo. La difesa ha argomentato che l'integrazione lavorativa e la capacità reddituale dimostrano la serietà, l'affidabilità e la piena integrazione socio-economica del ricorrente in Italia.
Il ricorso ha contrapposto la situazione del signor in Italia con le Parte_1 condizioni di vita nel suo paese d'origine. Il Bangladesh è stato descritto come un paese estremamente vulnerabile a eventi climatici disastrosi, con una gran parte del territorio costituita da pianura alluvionale e soggetta a inondazioni e piene. Il cambiamento climatico è stato indicato come fattore di aumento della vulnerabilità, con previsioni di innalzamento del livello del mare e intrusioni di acqua salata che riducono la disponibilità di acqua potabile e compromettono agricoltura e pesca, aumentando migrazioni e povertà. La mancanza di acqua potabile sicura, anche a causa della contaminazione da arsenico, è stata associata a malattie e morti. È stato sostenuto che non esista un meccanismo governativo adeguato per supportare le persone che hanno perso casa o proprietà a causa del cambiamento climatico e che la distribuzione di terreni pubblici sia inefficiente e afflitta da illegalità.
La famiglia del ricorrente, residente nel Distretto di Lakshmipur, situato nel delta dei fiumi, è stata presentata come particolarmente colpita da alluvioni. La casa di famiglia è stata più volte alluvionata, ricostruita e spostata, riducendosi a una baracca. La povertà originaria si sarebbe aggravata in "miseria indescrivibile", senza supporto istituzionale. In Bangladesh, non esisterebbe sanità pubblica accessibile ai più poveri, né medici di famiglia, e l'accesso alle cure sarebbe a carico del malato.
È stato sostenuto che il rientro forzato esporrebbe il signor a un Parte_1 danno grave, mettendone a repentaglio l'esistenza, a causa di condizioni di vita inumane, degradanti e intollerabili derivanti dall'estrema povertà e dalla mancanza di supporto statale. La sua famiglia in Bangladesh dipenderebbe esclusivamente dalle sue rimesse per il sostentamento e le cure mediche. Le rimesse documentate
Pag. 3 di 7 ammontano a oltre €3.000 nel 2022, oltre €2.000 nel 2023, oltre €1.800 nel 2024, e oltre €700 nel primo trimestre del 2025. È stato argomentato che il legame con la famiglia, dopo oltre 10 anni di assenza, sia prevalentemente economico, e il rimpatrio forzato farebbe venir meno questo sostegno vitale, sgretolando il legame familiare.
La difesa ha invocato gli obblighi costituzionali e internazionali dell'Italia, quali l'Art. 2
e 32 Cost., l'Art. 25 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e l'Art. 11 dei
Patti Internazionali del 1966, che imporrebbero di garantire un livello di vita adeguato e tutelare il diritto alla salute e alla vita, riconoscendo aiuti umanitari a coloro che non possono tornare in patria per condizioni di vita inadeguate. La protezione speciale è stata presentata come la misura idonea ad attuare tali diritti.
È stato sostenuto che la lunga permanenza del ricorrente in Italia (oltre 10 anni), la stabilità lavorativa (contratto a tempo indeterminato, reddito significativo),
l'integrazione sociale e la capacità di supportare la famiglia in Bangladesh costituiscano elementi fondamentali del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il rientro forzato è stato qualificato come crudele, comportando l'abbandono del lavoro, delle relazioni in Italia, e lo condannerebbe alla miseria in
Bangladesh, violando i suoi diritti fondamentali. Il concetto di "vita privata" è stato richiamato nel senso ampio riconosciuto dalla giurisprudenza CEDU, includente relazioni sociali e attività professionali.
A corredo del ricorso ha depositato i seguenti allegati: il provvedimento di rigetto del
Questore con notifica e parere della Commissione Territoriale;
il verbale di audizione della Commissione Territoriale del 23/02/2015; un permesso di soggiorno provvisorio rilasciato a fronte di domanda reiterata;
l'avvio del procedimento per l'iscrizione anagrafica nel Comune di Viterbo del 21/08/2018; la comunicazione di cessione di fabbricato a Viterbo, Piazzale Gramsci n. 20; l'estratto conto previdenziale;
le comunicazioni Unilav relative al rapporto di lavoro con TE CP_2
IN, inclusa la trasformazione a tempo indeterminato;
12 buste paga da dicembre 2022 a novembre 2023; una carta geografica del distretto di Lakshmipur;
4 ricevute di rimesse in patria;
un articolo di Asia News relativo alla medicina in
Bangladesh; e la domanda di ammissione al gratuito patrocinio inoltrata al COA di
Roma il 20/12/2023. Successivamente, sono state depositate ulteriori buste paga da dicembre 2023 a dicembre 2024, la Certificazione Unica 2024 relativa ai redditi
2023, 13 ricevute di rimesse in patria dal 2021, la Certificazione Unica 2025 relativa ai redditi 2024, le buste paga per gennaio, febbraio, marzo e aprile 2025, e un'ulteriore rimessa in patria di marzo 2025.
Inizialmente ammesso al gratuito patrocinio dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma con delibera del 28 dicembre 2023, il ricorrente ha dichiarato di essere decaduto da tale beneficio a seguito dell'aumento dei suoi redditi nel 2024 (oltre
€15.935). Di conseguenza, la difesa ha richiesto che le spese e i compensi di lite siano liquidati a carico della Pubblica Amministrazione senza la riduzione prevista per il gratuito patrocinio.
In esito all'udienza cartolare del 28-5-25 il giudice ha riservato la causa al Collegio.
Pag. 4 di 7 In diritto va riconosciuta la protezione speciale.
Risulta che la domanda è stata presentata prima dell'11 marzo 2023: non rientra, quindi. nell'ambito di applicazione del D.L. 20/2023, convertito in L. 5 maggio 2023,
n. 50, ma nella disciplina previgente. In particolare, si applicano l'art. 19, comma 1 e 1.1, D. Lgs. 286/1998, come modificato dalla L. 173/2020, e l'art. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008, i quali impediscono l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale quando possa esporlo a trattamenti inumani e degradanti e quando sia una violazione degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano tra cui quello che impone il rispetto del diritto alla vita individuale e familiare previsto dall'art. 8 CEDU.
Ai fini del riconoscimento di questa forma di protezione la valutazione deve, pertanto, tener conto della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU). Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è
l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e dunque tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. (Corte europea diritti dell'uomo Sez.
I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n.
46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Come noto, la Corte EDU non ha fornito una definizione specifica del concetto di
“vita privata” ma, mediante la sua giurisprudenza, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di vita privata ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU. Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è: “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva c. Per_1
Germania, § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può Per_2
“abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito [GC]). ( e AM c. Italia [GC], § 159). La Per_3 CP_3 nozione di vita privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani c. Germania Persona_4 Per_ (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e comprendere le Per_1 attività professionali ( c. Spagna [GC], § 110; RB c. Persona_6
Romania [GC], § 71; e c. , § 42) o commerciali Per_7 Per_8 Per_9
( e Satamedia Oy c. Finlandia GC). Parte_2
Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'ampissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie
(talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona”. (https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf).
Pag. 5 di 7 emerge dalla documentazione in atti un quadro di significativa e stabile integrazione del ricorrente nel tessuto sociale ed economico italiano. Sotto il profilo lavorativo, il sig. risulta stabilmente impiegato alle dipendenze dello stesso Parte_1 datore di lavoro, TE IN, almeno a partire da dicembre 2022. Dalle comunicazioni prodotte, emerge una trasformazione del rapporto di lavoro Pt_3 da tempo determinato a tempo indeterminato a far data dal 01/12/2023. La
Certificazione Unica 2024 relativa ai redditi 2023 attesta un reddito complessivo di €
9.556,80, mentre la Certificazione Unica 2025 sui redditi 2024 documenta un reddito superiore ai € 15.000, precisamente € 15.935,32. Le buste paga relative ai mesi successivi (gennaio-aprile 2025) confermano stipendi mensili di circa € 1.500,00. Questi dati dimostrano una capacità reddituale consolidata e in crescita, che consente al ricorrente non solo di mantenersi autonomamente ma anche di inviare un aiuto consistente alla sua famiglia in Bangladesh. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e il livello di reddito raggiunto superano nettamente la valutazione di
"lavori passati" espressa dalla Commissione Territoriale, dimostrando una piena e attuale integrazione lavorativa ed economico-sociale. Il ricorrente ha inoltre dichiarato e documentato di essere alla ricerca di un immobile da condurre in locazione per rendersi completamente autonomo, ulteriore indice di un progetto di vita stabile e integrato in Italia.
Sotto il profilo abitativo, il ricorrente risulta stabilizzato a Viterbo almeno dal 2018, dove risiede in un alloggio condiviso, contribuendo alle spese. La sua permanenza in Italia dura ormai da oltre 10 anni, periodo durante il quale non ha mai fatto ritorno in patria.
Sotto il profilo sociale e affettivo, sebbene non risultino legami familiari in Italia
(moglie e figlia sono in Bangladesh), il ricorrente ha costruito rapporti di amicizia e relazioni che la difesa definisce "affettivi" con persone del luogo. Ha guadagnato fiducia e stima nella comunità locale grazie alla sua dedizione, capacità di lavorare, buona educazione e attitudine all'integrazione. Questi elementi testimoniano un inserimento significativo nel tessuto sociale italiano, che costituisce la base per lo sviluppo della sua personalità umana e sociale.
Il raffronto tra la solida e documentata integrazione raggiunta dal ricorrente in Italia, con un lavoro stabile e una crescente autonomia economica e abitativa, e la desolante situazione di miseria, precarietà ambientale e assenza di un sistema sanitario pubblico nel suo distretto di origine, ove la sua famiglia vulnerabile dipende interamente dal suo sostegno, rende evidente che il suo allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una grave e sproporzionata lesione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, tutelato dall'art. 8 CEDU e richiamato dall'art. 19 D.Lgs. 286/98 nella versione applicabile ratione temporis. La giurisprudenza della Corte EDU, come ricordato dal ricorrente, interpreta ampiamente il concetto di
"vita privata" includendovi le relazioni sociali e le attività professionali. La perdita del lavoro, dell'abitazione, delle relazioni costruite in Italia e, soprattutto, l'impossibilità di continuare a sostenere la sua famiglia in Bangladesh, la cui stessa sopravvivenza e salute sono a rischio data la mancanza di sanità pubblica e l'estrema povertà del contesto, integrano una violazione dei diritti fondamentali che impone la protezione.
Pag. 6 di 7 Il rimpatrio forzato, riportando il ricorrente in una condizione di miseria tale da compromettere la sua esistenza e quella della sua famiglia, costituirebbe una violazione di tali obblighi.
Per tutti i motivi esposti, si ritiene che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per il riconoscimento della protezione speciale.
In considerazione di quanto esposto e tenuto conto che non sono stati allegati e/o rilevati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del già menzionato titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/08 Il ricorso va, pertanto, accolto.
Le spese vanno compensate in quanto la prova dell'integrazione è intervenuta nel corso del giudizio.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa
NRG. 57988/2023, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Dichiara il diritto di , n.il 02/01/1988 a BANGLADESH, CUI C.F. Parte_1
alla protezione speciale e dispone la trasmissione degli atti C.F._1 al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art 32. co. 3, D.LGS. n° 25/2008 ;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso alla camera di consiglio del 28/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
MA AS RA CR
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