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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 23/01/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del
Presidente della Sezione Civile, dott.ssa Antonella Stilo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2743/2022 del Registro Generale Contenzioso, introitata per la decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 28 ottobre
2024, previa assegnazione di termine di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivo termine di venti giorni per il deposito di memorie di replica, vertente
TRA
nato il [...] a [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Villa, C.F._1
attore
E
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Stefania
Morgante, convenuto avente per oggetto: Responsabilità ex artt. 2049-2051-2052 c.c.
Conclusioni delle parti
1 Si dà atto nell'ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 28.10.2024 che:
-il procuratore dell'attore ha precisato le conclusioni nei termini che seguono: “Voglia l'On.le Tribunale di Reggio Calabria: - accogliere la domanda attrice e per l'effetto, accertare che il comportamento negligente del , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore che ha omesso la manutenzione della sede stradale, delle griglie e delle pompe di sollevamento per il deflusso delle acque piovane ha determinato l'evento dannoso del 03.12.2020 che ha determinato le lesioni personali del Sig. ed i danni al veicolo Nissan Patrol tg Parte_1
RC 336584; - accogliere la domanda attrice e per l'effetto, accertare che il
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, è responsabile delle lesioni cagionate al Sig. e Parte_1
dei danni al veicolo Nissan Patrol tg RC 336584; - condannare il
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
risarcimento del danno, accertando il diritto di parte attrice, ad una somma, come sopra indicata e specificamente in complessivi €90.000,00 da corrispondersi in favore del Sig. come risarcimento per Parte_1
le lesioni subite e per il danno biologico, o, in via subordinata nella somma che verrà ritenuta di giustizia, per tutte le ragioni meglio specificate in parte motiva, con condanna del , in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della citata somma e delle relative somme maturande sino alla data di effettivo soddisfo oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. - condannare il
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al risarcimento del danno, accertando il diritto di parte attrice, ad una somma, come sopra indicata e specificamente in complessivi
€5.400,00 da corrispondersi in favore del Sig. come Parte_1
2 risarcimento per i danni al veicolo Nissan Patrol tg RC 336584, o, in via subordinata nella somma che verrà ritenuta di giustizia, per tutte le ragioni meglio specificate in parte motiva, con condanna del Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento
[...]
della citata somma e delle relative somme maturande sino alla data di effettivo soddisfo oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- con la conseguenziale condanna al risarcimento dei danni e/o della relativa indennità nella misura riconosciuta dal Tribunale, nonché al pagamento delle spese e competenze del giudizio. In via istruttoria si chiede: - Si chiede prova testimoniale sui capi da A a J, sulle seguenti circostanze: A) Vero che in data 03.12.2020 intorno alle ore 13.00 circa il
Sig. si trovava a bordo del veicolo Nissan Patrol tg RC Parte_1
336584 e percorreva il sottopasso stradale della S.S. 106 svincoli AN EO
- MO ( )? B) Vero che in data 03.12.2020 intorno alle Controparte_1
ore 13.00 circa il livello dell'acqua presente nel sottopasso stradale della
S.S. 106 svincoli AN EO - MO ( aumentava, Controparte_1
sommergendo il veicolo Nissan Patrol tg RC 336584 a bordo del quale vi era il Sig. ? C) Vero che in data 03.12.2020 intorno alle Parte_1
ore 13.00 circa il Sig. si trovava lungo il sottopasso Parte_1
stradale della S.S. 106 svincoli AN EO - MO ( ) a Controparte_1
bordo del veicolo Nissan Patrol tg RC 336584 che risultava sommerso dall'acqua e dopo alcuni minuti riusciva a uscire dall'abitacolo? D) Vero che in data 03.12.2020 intorno alle ore 13.00 circa il Sig. Parte_1
dopo essere uscito dal proprio veicolo sommerso dall'acqua, si
[...]
prodigava per prestare soccorso agli altri automobilisti intrappolati nelle auto nel sottopasso stradale della S.S. 106 svincoli AN EO - MO
( )? E) Vero che nell'immediatezza del sinistro, in data Controparte_1
3 03.12.2020 alle ore 13.40 circa il Sig. veniva colto da Parte_1
malore e sul posto, all'altezza del sottopasso stradale della S.S. 106 svincoli AN EO - MO ( interveniva personale Controparte_1
medico del locale ospedale Melacrino Morelli? F) Vero che in Pt_2
data 03.12.2020, il Sig. in prossimità del sottopasso Parte_1
stradale della S.S. 106 svincoli AN EO - MO ( ) Controparte_1
riceveva le prime cure mediche e successivamente veniva trasportato in ospedale? G) Vero che in data 03.12.2020, alle ore 13.30 circa il sottopasso stradale della S.S. 106 svincoli AN EO - MO (Reggio
Calabria) risultava allagato con tre veicoli intrappolati nell'acqua tra i quali vi era il Nissan Patrol tg RC 336584 condotto dal Sig. Parte_1
? H) Vero che in data 03.12.2020, alle ore 13.30 circa il sottopasso
[...]
stradale della S.S. 106 svincoli AN EO - MO (Reggio Calabria) risultava allagato e nell'acqua fluttuavano diversi rifiuti solidi urbani
(plastiche, sacchetti di rifiuti, bottiglie)? I) Vero che in data 02.12.2020 presso il sottopasso stradale della S.S. 106 svincoli AN EO - MO
(Reggio Calabria) vi erano diversi rifiuti solidi urbani (plastiche, sacchetti di rifiuti, bottiglie)? J) Vero che la mattina del 03.12.2020 presso il sottopasso stradale della S.S. 106 svincoli AN EO - MO (Reggio
Calabria) vi erano diversi rifiuti solidi urbani (plastiche, sacchetti di rifiuti, bottiglie)? Si indicano come testimoni sui capi da A a J i Sig.ri
nata il [...] a [...] e residente in [...]
alla Via Enzo Misefari, n. 16, nata il Controparte_1 Testimone_2
25.08.1986 a ed ivi residente a[...]
253/N, nato a [...] il [...] e Testimone_3
residente in [...] e Controparte_1
nato il [...] a [...] ivi residente alla Testimone_4 Controparte_1
4 Via S.S. 106 III Tr. Tv. I, n. 34. Con vittoria di spese e competenze di causa
e con ogni più ampia riserva, anche di carattere istruttorio”;
-il procuratore del convenuto ha così precisato le conclusioni:
“riportandosi a tutti i propri scritti difensivi e verbali di causa, e chiedendo all'On.le Tribunale adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni: - rigettare la domanda di parte attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto, oltre che non provata, con vittoria di spese e competenze di giudizio;
- in subordine dichiarare la responsabilità prevalente dell'odierno attore o comunque il suo concorso di colpa nella causazione del lamentato danno riducendo il quantum richiesto in proporzione alla responsabilità accertata;
- in via ulteriormente subordinata, ridurre il quantum richiesto dall'attore per il risarcimento, riportandolo alla cifra che il Giudice riterrà provata e congrua”.
IN FATTO ED IN DIRITTO
§1. La causa verte sulla domanda di risarcimento danni proposta da nei confronti del in Parte_1 Controparte_1
relazione al sinistro verificatosi in data 3 dicembre 2020 presso il sottopasso stradale della S.S. 106 svincoli AN EO-MO (RC), allorquando il sottopasso si è allagato e l'acqua ha sommerso quasi completamente il veicolo condotto dall e quest'ultimo è Parte_1
rimasto bloccato all'interno della propria autovettura, con conseguenti danni al mezzo e lesioni personali.
Precisamente, in citazione si è chiesto di “accertare che il comportamento negligente del , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore che ha omesso la manutenzione della sede stradale, delle griglie e delle pompe di sollevamento per il deflusso delle acque piovane ha determinato l'evento dannoso del 03.12.2020 che
5 ha determinato le lesioni personali del Sig. ed i danni al Parte_1
veicolo Nissan Patrol tg RC 336584; - accogliere la domanda attrice e per
l'effetto, accertare che il , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, è responsabile delle lesioni cagionate al Sig.
e dei danni al veicolo Nissan Patrol tg RC 336584; - Parte_1
condannare il in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno, accertando il diritto di parte attrice, ad una somma, … indicata … specificamente in complessivi € 90.000,00 da corrispondersi in favore del Sig. Parte_1
come risarcimento per le lesioni subite e per il danno biologico, o, in
[...]
via subordinata nella somma … ritenuta di giustizia, …, con condanna del
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento della citata somma e delle relative somme maturande sino alla data di effettivo soddisfo oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. - condannare il , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno, accertando il diritto di parte attrice, ad una somma, … indicata … specificamente in complessivi € 5.400,00 da corrispondersi in favore del
Sig. come risarcimento per i danni al veicolo Nissan Parte_1
Patrol tg RC 336584, o, in via subordinata nella somma … ritenuta di giustizia, per tutte le ragioni meglio specificate in parte motiva, con condanna del in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento della citata somma e delle relative somme maturande sino alla data di effettivo soddisfo oltre interessi
e rivalutazione monetaria come per legge;
- con la conseguenziale condanna al risarcimento dei danni e/o della relativa indennità nella
6 misura riconosciuta dal Tribunale, nonché al pagamento delle spese e competenze del giudizio”.
§2. Si è costituito in giudizio il , deducendo: Controparte_1
-che l'evento per cui è causa è stato determinato da un allagamento provocato da un nubifragio, con un'ondata eccezionale di maltempo - imprevista - e tale rendere necessaria l'emanazione da parte della
Protezione Civile di una “Comunicazione di superamento soglie eventi in corso”, cui ha fatto immediatamente seguito la pubblicazione sul sito del di un appello a rimanere presso la proprie Controparte_1
abitazioni, richiamando alla massima prudenza ed evidenziando le raccomandazioni diffuse dalla Protezione Civile, tra cui: - non mettersi in viaggio se non strettamente necessario;
- evitare i sottopassi;
- abbandonare i piani seminterrati o interrati se ubicati in zone depresse o a ridosso di fiumi, torrenti tombati o con sezioni d'alveo ristrette per cause antropiche;
-che, dunque, data l'eccezionalità dell'evento non è possibile imputare responsabilità alcuna all'Ente, né ai sensi dell'art. 2051 c.c., né ex art. 2043
c.c.;
-che, inoltre, dato l'orario antimeridiano, vi era sufficiente visibilità ed anche la presenza della segnaletica relativa al rischio di inondazioni avrebbe dovuto scoraggiare gli automobilisti a percorrere la strada allagata, in condizioni meteo proibitive;
-che, oltretutto, l'attore - nell'encomiabile tentativo di prestare soccorso ad altre persone in difficoltà - si è volontariamente sottoposto ad uno stress psico fisico che ha causato il malore di cui è stato vittima.
Ha chiesto, pertanto, di “rigettare la domanda di parte attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto, oltre che non provata”, con condanna dell al pagamento delle spese di lite;
in subordine, di “ridurre Parte_1
7 drasticamente il quantum richiesto dall'attore per il risarcimento”, riconducendone l'ammontare alla cifra che sarebbe stata ritenuta provata e congrua.
§3. La causa, istruita mediante la documentazione in atti e l'espletamento di due CTU, sulle conclusioni precisate dai procuratori nei termini riportati in epigrafe, è stata introitata per la decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 28 ottobre 2024, previa assegnazione alle parti di termine di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivo termine di venti giorni per il deposito di memorie di replica.
§4. La domanda di parte attrice è fondata nei soli termini che seguono.
§4.1- Giova anzitutto rammentare che, secondo l'ormai consolidato orientamento della Corte di cassazione, la responsabilità da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. può certamente predicarsi anche in capo alla pubblica amministrazione per i danni derivanti agli utenti della strada da omessa o difettosa manutenzione della stessa (cfr. tra le tante Cass. n. 6101 del 2013; Cass. n. 3253 del 2012).
Precisamente, secondo tale orientamento:
a) la responsabilità della p.a. per danni cagionati dalla mancante o difettosa gestione delle strade o luoghi pubblici ben può - e di regola, anzi, deve - essere fondata sulla norma dell'art. 2051 c.c., la cui applicabilità non può a priori essere esclusa;
b) la responsabilità ex art. 2051 per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della p.a., ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza (sulla natura oggettiva della
8 responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. cfr. per tutte Cass., sez. un., n. 20943 del 2022);
c) in altri termini, la disposizione, nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima (così, sempre, Cass., sez. un., n. 20943 del 2022);
d) tale tipo di responsabilità è escluso solo dal caso fortuito, fattore che attiene al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato;
e) il caso fortuito è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro, le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
f) inoltre, il caso fortuito rappresentato dalla condotta del danneggiato è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1, e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso
9 dall'art. 2 Cost.; in particolare, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale [v., oltre alla citata Cass., sez. un., n. 20943 del 2022,
Cass. n. 822 del 2024, Cass. n. 11152 del 2023, Cass. n. 27724 del 2023 e
Cass. n. 21675 del 2023, in cui si ribadisce che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità ed imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole].
Ne discende che la responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c.,
“può essere esclusa solo dall'accertamento positivo che il danno è stato causato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, il quale deve avere avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, con la conseguenza che, mentre nel caso in cui sia certo l'effettivo ruolo
10 del terzo nella produzione dell'evento, la sua individuazione precisa non costituisce elemento essenziale per la prova dell'interruzione del nesso eziologico, qualora persista l'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, pur essendo certo che essa derivi dalla cosa, la responsabilità rimane a carico del custode, non essendo il fatto ignoto idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento, difettando in concreto la prova del caso fortuito” (Cass.
n. 7789 del 2024).
§4.2- Ciò posto, con particolare riferimento all'ipotesi - che qui viene in rilievo - in cui l'eziologia dell'evento dannoso abbia origine da precipitazioni atmosferiche la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato quali criteri debbano presiedere alla valutazione dell'evento meteorico in termini di caso fortuito, e dunque come fatto idoneo ad assumere esclusiva efficienza causale nella determinazione del danno.
In particolare, la S.C., sulla scorta di precedenti approdi giurisprudenziali
(v. ad es. Cass. n. 25837 del 2017) ed in coerenza con i principi dianzi esposti, ha rimarcato (in sintesi) che: - la riconducibilità all'ipotesi di “caso fortuito” è condizionata dal possesso dei caratteri dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, mentre quello dell'inevitabilità rimane intrinseco al fatto di essere evento atmosferico;
- per caso fortuito deve cioè intendersi un avvenimento imprevedibile, un quid di imponderabile che si inserisce improvvisamente nella serie causale come fattore determinante in modo autonomo dell'evento; - il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non è, quindi sufficiente, di per sé solo, a configurare tale esimente, in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza;
- al fine di poter ascrivere le precipitazioni atmosferiche nell'anzidetta ipotesi di esclusione
11 della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., la distinzione tra “forte temporale”, “nubifragio” o “calamità naturale” non rientra nel novero delle nozioni di comune esperienza ma - in relazione alla intensità ed eccezionalità (in senso statistico) del fenomeno - presuppone un giudizio da formulare soltanto sulla base di elementi di prova concreti e specifici e con riguardo al luogo ove da tali eventi sia derivato un evento dannoso (cfr.
Cass. n. 522 del 1987); ciò anche perché “il discorso sulla prevedibilità maggiore o minore di una pioggia a carattere alluvionale certamente impone oggi, in considerazione dei noti dissesti idrogeologici che caratterizzano il nostro Paese, criteri di accertamento improntati ad un maggior rigore, poiché è chiaro che non si possono più considerare come eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici che stanno diventando sempre più frequenti e, purtroppo, drammaticamente prevedibili”; - in tale ottica, allora, l'accertamento del “fortuito”, rappresentato dall'evento naturale delle precipitazioni atmosferiche, deve essere essenzialmente orientato da dati scientifici di stampo statistico (in particolare, i dati c.d. pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia;
- all'ambito di tale indagine rimangono estranei profili inerenti alla colpa del custode nella predisposizione di cautele (specifiche e/o generiche) atte a rendere la res idonea a non arrecare pregiudizio allo scopo (così, tra le altre, Cass. n. 4588 del 2022); sicché l'allegazione dello
“stato” del sistema di smaltimento di dette acque, nella sua effettiva consistenza attualizzata al momento del sinistro, viene ad assumere rilievo unicamente ai fini della dimostrazione del nesso causale tra la “cosa” medesima e l'evento lesivo.
Con questi rilievi la Corte di cassazione ha quindi condensato il principio secondo cui “le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso
12 fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorquando assumano i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i c.d. dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico” (Cass. n. 2482 del 2018; Cass., Sez. Un., nn. 616 del 2019; id., n. 5422 del 2021; id., n. 15574 del 2021; Cass. n.
32223 del 2018; Cass. n. 18075 del 2018; Cass. n. 33243 del 2019; Cass. n.
31066 del 2019; Cass. n. 30521 del 2019; Cass. n. 14861 del 2019; Cass. n.
14571 del 2019; Cass. n. 36715 del 2021). Con la precisazione che “La pioggia intensa e persistente, tale da assumere il carattere della eccezionale intensità, non può costituire un evento rientrare nel caso fortuito o nella forza maggiore specie in epoche, come quella attuale, in cui i dissesti idrogeologici richiedono maggior rigore” (Cass. n. 5877 del
2016).
§4.3- Tanto chiarito, è da ribadire che il in Controparte_1
qualità di custode del sottopasso di che trattasi, assume a sostegno della sussistenza del caso fortuito che il sinistro per cui è causa “è stato determinato da un allagamento provocato da un nubifragio, con un'ondata eccezionale di maltempo - imprevista - e tale rendere necessaria
l'emanazione da parte della Protezione Civile” di una “Comunicazione di superamento soglie eventi in corso”, cui ha fatto immediatamente seguito la pubblicazione sul sito dell'ente di un appello alla massima prudenza e di una serie di raccomandazioni, tra cui quella di evitare i sottopassi.
Ora, si è già detto che, secondo i dettami del Supremo Consesso,
l'evento atmosferico, per potersi apprezzare oggettivamente come eccezionale e imprevedibile, oltre a doversi valutare esclusivamente su basi
13 scientifiche (dati pluviometrici riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia), deve avere “tempi di ritorno” molto elevati;
deve cioè essere suscettibile di ripetersi dopo intervalli misurabili non in anni ma in molti decenni: accertamento, questo, che prescinde dalla considerazione isolata del singolo episodio e deve invece inquadrarlo in una rilevazione statistica di lungo periodo, sola idonea ad oggettivizzarne le caratteristiche;
mentre, in difetto di tale positivo accertamento in base ai dati che la parte che invoca esimersi da responsabilità deve sottoporre al giudicante, non può escludersi la responsabilità del custode ai sensi della richiamata norma dell'art. 2051 c.c.
(cfr. in motivazione Cass. n. 4588 del 2022).
Orbene, nel caso di specie, il non ha fornito Controparte_1
i dati pluviometrici, ma ha prodotto soltanto la comunicazione della
Protezione Civile, di “superamento soglie per eventi in corso: Scenario di rischio”, della validità di “12 ore dall'emissione avvenuta alle ore: 13.13 del 03 dicembre 2020”, e l'avviso pubblicato sul sito dello stesso Comune, con l'invito dell'Amministrazione comunale ai cittadini “a rimanere presso la propria abitazione, evitando ogni spostamento non strettamente necessario, e richiamandosi alla massima prudenza, evidenziando le raccomandazioni diffuse dalla Protezione Civile: non mettersi in viaggio se non strettamente necessario;
evitare i sottopassi;
abbandonare i piani seminterrati o interrati se ubicati in zone depresse o a ridosso di fiumi, torrenti tombati o con sezioni d'alveo ristrette per cause antropiche;
nelle aree indicate nel punto precedente raggiungere i piani superiori;
non sostare in prossimità di aree con versanti acclivi che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di blocchi rocciosi”.
14 Ed allora, da un lato difettano dati scientifici atti a sorreggere l'argomento dell'eccezionalità ed imprevedibilità delle piogge in questione, dall'altro la comunicazione suddetta è riferita al singolo episodio, il che non consente di configurare il caso fortuito.
A ciò deve aggiungersi che nel rapporto dei VV.FF. (v. produzione di parte attrice, doc. 1) si parla (tra l'altro) di “pompe di sollevamento in blocco, tombini e grate ostruite da vario materiale (fogliame, r.s.u.)” e che tali circostanze non sono state in alcun modo smentite dal che non CP_1
ha neanche dedotto (e tantomeno provato) ad es. che, anche se le grate non fossero state ostruite dalla presenza di fogliame e rifiuti, il sottopassaggio si sarebbe comunque allagato e i danni si sarebbero in ogni caso verificati.
Inoltre, sotto un diverso profilo, non può sottacersi che la comunicazione della Protezione Civile è successiva al sinistro, che non è contestato che si sia verificato intorno alle 13:00 del 3 dicembre 2020 (del resto, la richiesta di intervento dei VV.FF. è stata fatta alle ore 13:27, cioè 14 minuti dopo l'emissione della comunicazione dello scenario di rischio), per cui non può neanche ritenersi che l'attore si sia messo in viaggio dopo tale comunicazione, a suo “rischio e pericolo”.
§4.4- Ciò posto, è da rilevare che è pacifico l'avvenuto allagamento del sottopasso. Risulta, inoltre, dai documenti in atti (cfr. rapporto di intervento dei Vigili del Fuoco) che l'auto di proprietà dell'attore è rimasta bloccata e sommersa dall'acqua all'interno del sottopasso e che l mentre Parte_1
insieme ad un vigile era impegnato a soccorrere un'altra persona in difficoltà, è stato colto da malore manifestando brividi di freddo con sintomi di inizio di ipotermia ed è stato a sua volta prontamente soccorso e poi trasportato presso il nosocomio cittadino dall'autoambulanza del 118.
15 La causa dell'allagamento è poi da ricondurre, sulla scorta di quanto emergente in specie dal rapporto dei Vigili del Fuoco (le cui risultanze non sono superate da alcun elemento di segno contrario), a: “Maltempo in atto, pompe di sollevamento in blocco, tombini e grate ostruite da vario materiale (fogliame, r.s.u.)”.
Ne discende, atteso l'innegabile onere in capo al di porre in CP_1
essere le dovute cautele, tanto più rispetto a zone sensibili di tratti viari, come nel caso dei sottopassi, che la fattispecie per cui è causa è senz'altro riconducibile all'alveo di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., senza che - come già messo in evidenza - possa essere invocata come causa esimente l'eccezionalità del nubifragio in corso il 3 dicembre 2020.
La responsabilità del convenuto nella causazione del danno può quindi ritenersi accertata.
Si deve, tuttavia, al contempo sottolineare che alla produzione dell'evento ha contribuito anche il comportamento del danneggiato, dal momento che, secondo l'assunto dell'attore, lo stesso “in data 03.12.2020
… si trovava a bordo della sua autovettura Nissan Patrol tg RC 336584 presso il sottopasso stradale della S.S. 106 svincoli AN EO - MO
(Reggio Calabria) e mentre si accingeva ad immettersi sulla S.S. 106 il sottopasso si allagava e l'acqua sommergeva quasi completamente il veicolo condotto dallo stesso” (v. memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. di parte attrice).
All dunque, è imputabile una disattenzione idonea ad essere Parte_1
valutata ex art. 1227, comma 1°, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (cfr. per tutte Cass. ord. n. 27724 del 2018, secondo cui la condotta incauta della vittima, quando non sia idonea ad interrompere il
16 nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, può ad ogni modo assumere “rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art.
1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva”).
L infatti, non è stato in grado di valutare il livello dell'acqua Parte_1
già presente nel sottopasso al momento del suo arrivo ed ha ritenuto di poterlo attraversare indenne, senza considerare che il quantitativo di acqua sarebbe potuto aumentare [v. lett. B della prova testimoniale articolata nell'interesse dell'attore: “Vero che in data 03.12.2020 intorno alle ore
13.00 circa il livello dell'acqua presente nel sottopasso stradale della S.S.
106 svincoli AN EO - MO ( aumentava, Controparte_1
sommergendo il veicolo Nissan Patrol tg RC 336584 a bordo del quale vi era il Sig. ”], anche tenuto conto della presenza del Parte_1
segnale di pericolo (indicativo di una zona soggetta ad allagamento) documentata dal Comune.
Ebbene, tali elementi non possono non rilevare ai fini della valutazione del concorso di colpa nella causazione del sinistro in capo al conducente della Nissan Patrol, che può essere quantificata nella misura del 50%, atteso che, per l'appunto, per un verso non risulta contestata la presenza, nella direzione di marcia impiegata dall'attore, di segnaletica verticale indicativa del pericolo di allagamento e, per altro verso, è incontroverso che il sottopasso sia stato percorso dal danneggiato di giorno (erano le ore
13.00 circa), quando già c'era acqua all'interno (come si desume dalla circostanza che, secondo l'assunto dell il livello dell'acqua è Parte_1
poi aumentato fino a sommergere il proprio veicolo) ed in presenza di condizioni meteorologiche avverse.
17 Tali condizioni avrebbero dovuto, invero, suggerire all'utente l'uso di quell'ordinaria cautela che si impone nel percorrere le strade che, come nella fattispecie, possono presentare il rischio anche potenziale di allagamento e ciò in base all'ordinario principio c.d. dell'autoresponsabilità
(già affermato dalla Corte Cost. nella pronuncia n. 156 del 1999) che deve conformare la condotta dell'utente medesimo. Del resto, la S.C. ha in più occasioni chiarito che, quanto più la situazione di possibile pericolo, per effetto di un fattore esterno, è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del conducente dell'autovettura – costituente fattore esterno – nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, quindi, la responsabilità del custode. Nel caso di specie, il danneggiato avrebbe pertanto dovuto percepire il concreto rischio di allagamento atteso che, se il sottopasso si è allagato mentre lo stesso “si accingeva ad immettersi sulla S.S. 106” (v. citazione), tuttavia la situazione era evidentemente critica già prima che iniziasse a percorrerlo.
Deve allora ribadirsi che la condotta dell in rapporto al Parte_1
grado di colpa ed all'efficienza causale, abbia inciso nella misura del 50% nel verificarsi del danno, con conseguente riduzione proporzionale del relativo risarcimento.
§4.5- Procedendo ora all'esame del quantum debeatur, in merito all'invocato danno alla persona giova sottolineare che nel caso di specie, in mancanza di criteri legali, deve aversi riguardo alle Tabelle del Tribunale di
Milano, in ossequio all'orientamento della S.C. (v. Cass. n. 13982 del
2015) secondo cui “In tema di danno biologico è precluso il ricorso in via
18 analogica al criterio di liquidazione del danno non patrimoniale da micropermanente derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti ovvero mediante il rinvio al decreto emanato annualmente dal
Ministro delle attività produttive, mentre è congruo il riferimento ai valori inclusi nella tabella elaborata, ai fini della liquidazione del danno alla persona, dal Tribunale di Milano, in quanto assunti come valore "equo", in grado di garantire la parità di trattamento in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne
l'entità” (nello stesso senso anche Cass. n. 12408 del 2011: “I criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali”).
È bene, altresì, rimarcare che il danno non patrimoniale derivante da lesione della salute, ancorché costituisca categoria giuridicamente unitaria
(cfr. Cass., S.U., n. 26972 del 2008; Cass. n. 7513 del 2018), comprende - alla luce delle recenti ma ormai consolidate specificazioni del Supremo
Collegio (cfr. Cass. n. 11851 del 2015; Cass. n. 7513 del 2018; Cass. n.
25164 del 2020) - le due (fenomenologicamente) distinte voci del danno biologico, quale compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, e del danno morale, che “non è suscettibile di accertamento medico-legale” e “si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico- relazionali della vita del danneggiato” (Cass. n. 25164 del 2020).
La voce di danno morale mantiene, dunque, “la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del
19 tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi” (così Cass. n. 28989 del 2019).
Ne deriva, secondo la S.C., che nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, “…il giudice deve: 1) accertare
l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico- relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento
(fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente
a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3, c. ass.”
(Cass. n. 7892 del 2024; cfr., altresì, Cass. n. 15733 del 2022).
È opportuno, peraltro, mettere in evidenza che le tabelle di Milano del
2024, al pari di quelle del 2021, a differenza delle precedenti, che si fondavano su un sistema che “incorporava” nel valore monetario del singolo punto di invalidità anche il pregiudizio morale, separano la componente biologica del danno non patrimoniale da quella del danno morale.
20 Tanto chiarito, essendo pienamente condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il CTU (dott. in risposta ai quesiti formulati, va Persona_1
osservato che l'attore, in seguito all'incidente, ha riportato un disturbo post-traumatico cronico lieve (cfr. CTU pag. 11).
Al sinistro è quindi conseguita, secondo le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, una inabilità temporanea totale (100%) di 9 giorni (dal
03/12/2020 all'11/12/2020) ed una inabilità temporanea parziale al 50% di
71 giorni (dal 12/12/2020 al 20/02/2021).
È, inoltre, residuato un danno biologico permanente quantificato dal
CTU nel 15% (cfr. CTU pag. 12).
Ed allora, alla luce delle nuove tabelle del Tribunale di Milano (nelle quali sono stati aggiornati i valori rispetto alle precedenti), il danno biologico temporaneo è pari ad €1.035,00 per ITT (115*9) e ad €4.082,50
(€57,5*71) per ITP al 50%.
Il danno biologico permanente, in rapporto all'età dell al Parte_1
momento del sinistro (41 anni), ammonta poi ad €38.538,00.
Ciò posto, occorre verificare, in applicazione dell'orientamento suindicato, se sia ravvisabile un concorso del danno biologico con il danno morale e se si debba procedere alla c.d. personalizzazione.
Sotto il primo profilo, va richiamato il recente e condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 25164 del 2020, §5.2), secondo il quale l'attore danneggiato ha il preciso onere di allegare puntualmente le sofferenze interiori di cui pretende il risarcimento;
se, cioè, per la prova del danno morale può farsi ampio ricorso alla prova presuntiva, nondimeno il danneggiato è onerato di una puntuale allegazione di quei “fatti” in cui si esplica e manifesta il danno morale lamentato
(tristezza, patema d'animo, vergogna, disistima etc.).
21 Nel caso in esame, il danno biologico è stato compiutamente allegato e risulta dimostrato dalla documentazione medica in atti nonché dalle risultanze della CTU medico legale (v. supra).
Manca invece qualunque allegazione di sofferenze interiori, eziologicamente connesse all'evento di danno per cui è causa, e foriere di danno morale risarcibile;
nulla ha dedotto, infatti, l in ordine Parte_1
a propri turbamenti d'animo connessi alle lesioni subite né nell'atto di citazione, né nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.
Mancando tout court l'allegazione tempestiva di un danno morale patito dall'attore, deve escludersi pertanto il riconoscimento di tale voce di danno, potendosi liquidare il solo danno biologico.
Non vi è inoltre spazio per procedere alla c.d. personalizzazione, non emergendo “circostanze eccezionali e specifiche” (Cass. n. 10912 del 2018) atte a sorreggere alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle “tabelle”.
La somma dovuta, determinata all'attualità, è perciò pari ad €43.665,50, importo che va ridotto del 50% in rapporto al riconosciuto concorso di colpa.
Sulla somma così liquidata di €21.827,75 sono dovuti gli interessi al tasso legale, che, secondo la giurisprudenza consolidata della S.C. (Cass., sez. un., n. 1712 del 1995 e succ. conf.), al fine di evitare ingiuste locupletazioni in favore del danneggiato, non possono essere liquidati sulla somma rivalutata, ma vanno computati sulla somma devalutata all'epoca del fatto, ovvero al 3 dicembre 2020, e poi rivalutata anno per anno sino alla data della presente pronuncia.
Dalla pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale
22 sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (cfr., in tal senso, Cass. n.
13470 del 1999; Cass. n. 4030 del 1998).
§4.6- Con riguardo poi al danno al mezzo ( tg. Parte_3
RC336584), che è pacifico che sia stato sommerso dall'acqua, si evince dalla CTU (a firma dell'ing. ) che: Tes_5 Persona_2
-data “l'entità dei danni subiti dal veicolo che riguardano tutto
l'abitacolo, le parti meccaniche come il motore e gli ausiliari, l'impianto elettrico, ecc.., il suo anno di produzione…, è chiaramente impossibile
l'ipotesi di un recupero del veicolo, il quale sarà certamente da rottamare”;
-alla data dei sopralluoghi (effettuati in data 14/09/2023 e 27/10/2023) il mezzo “è risultato essere quasi un rottame arrugginito (cfr. documentazione fotografica) in pessime condizioni generali e abbandonato da tempo, dal valore commerciale pressoché nullo”;
-vi è stato un tentativo di riparazione del veicolo da parte dell'attore presso l'officina meccanica come si desume dalla Controparte_2
fattura n. 23 del 28/01/2021 in atti (le lavorazioni in essa indicate hanno riguardato la sostituzione dell'olio lubrificante di cambio, differenziale e riduttore, il kit frizione e la pulizia del serbatoio, per un costo totale pari ad
€400,00 IVA compresa); nonostante ciò, “per il mezzo, a causa dei notevoli
23 danni riportati precedentemente descritti, non vi è stata alcuna possibilità di recupero”;
-i danni “diretti” al veicolo sono quelli indicati nella fattura sopra citata
(€400,00);
-vi sarebbe poi anche il danno “indiretto”, consistente nelle spese per la demolizione del furgone, comprensive della risoluzione della pratica di radiazione del veicolo presso il P.R.A. e trasporto (€100,00), e nelle spese per il trasporto tramite carroattrezzi dello stesso mezzo dal luogo in cui si trova fino ad un centro di autodemolizione (circa €150,00);
-la riparazione, intesa come l'insieme degli interventi necessari per il ripristino del veicolo, è chiaramente antieconomica, in quanto essa supera di gran lunga il valore commerciale del veicolo medesimo, che non risulta marciante (il che è sicuramente riconducibile al sinistro avvenuto in data
03/12/2020) e che è stato immatricolato per la prima volta in data
17/09/1986;
-il valore di mercato, dato il numero di anni trascorso dal giorno di prima immatricolazione, è pressoché nullo e non potrebbe nemmeno essere riscontrato mediante la consultazione dei listini (Eurotax, Quattroruote, ecc..) dell'usato dell'epoca; tuttavia, “da una ricerca sul web per veicoli uguali o per altre vecchie jeep similari in vendita, risulta che essi dopo opportune trasformazioni vengono utilizzate nel cosiddetto “fuoristrada duro”; appare verosimile che qualora si possa considerare questa eventualità, il veicolo in esame, marciante, avrebbe un valore di mercato di circa 1.000 €”.
Alla luce delle risultanze della CTU (non contestate da alcuna parte), va ricordato come secondo il recente, condivisibile, orientamento della giurisprudenza di legittimità, i danni subiti da un autoveicolo in un
24 incidente stradale sono risarcibili se sono conseguenza immediata e diretta del fatto illecito e la relativa valutazione spetta al giudice di merito, senza che rilevi l'assenza di prova dell'esborso dell'importo indicato nel preventivo per le riparazioni (Cass. n. 17670 del 2024).
Afferma la S.C. come “risponda a principio consolidato che il ristoro pecuniario del danno patrimoniale deve normalmente corrispondere alla sua esatta commisurazione (artt. 1223, 1224, 1225, 1225, 1227 c.c.), valendo a rimuovere il pregiudizio economico subito dal danneggiato e restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione...restituendo al patrimonio del medesimo la consistenza che avrebbe avuto senza il verificarsi del fatto stesso” (pronuncia sopra citata).
Sempre in linea di principio, va ancora rammentato che, secondo l'orientamento della Corte di cassazione, la domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell'art. 2058, comma 2, c.c., di non accoglierla e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di un somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo (Cass. n.
10196 del 2022).
Ora, nella fattispecie la gravità dei danni subiti dal mezzo emerge in modo evidente sia dalle fotografie che lo raffigurano dopo il sinistro, sia dalla CTU, in cui si sottolinea che “l'abitacolo è stato invaso dall'acqua che, penetrando anche dai condotti di ventilazione e dal cassone, ha danneggiato il cruscotto, la moquette, i sedili, i rivestimenti ed i pannelli
25 delle portiere, nonché la centralina, gli strumenti e gli apparati elettrici ed elettronici, compresi i cablaggi (con tutti i connettori dei collegamenti elettrici corrosi dall'acqua). In più, tutti i componenti funzionali ed elettrici nell'area del pavimento dell'auto e sotto la moquette sono stati danneggiati;
acqua, fango e detriti sono stati aspirati tramite il collettore di aspirazione provocando danni a cilindri pistoni e bielle;
inoltre, con la marmitta di scarico sommersa, una volta venuta meno la pressione del motore poiché spento, l'acqua è risalita lungo il condotto di scarico ed è arrivata quasi sicuramente fino al propulsore stesso, con conseguenti danneggiamenti” (v. CTU pag. 5).
Ha, altresì, chiarito il consulente che la riparazione del furgone sarebbe antieconomica e che il valore di mercato ammonta a circa €1.000,00, cifra che non è oggetto di alcuna specifica critica ad opera delle parti e che in assenza di elementi di segno contrario può ritenersi congrua.
Il danno ammonta pertanto ad €1.400,00, dovendosi tener conto pure dell'esborso riportato nella fattura n. 23 del 28/01/2021 in atti (a diversa conclusione deve invece addivenirsi per le altre voci di danno indicate dal
CTU, di cui non vi è prova nel presente giudizio).
Di conseguenza spetta all tenuto conto del concorso di Parte_1
colpa, la somma di €700,00, che va rivalutata, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, trattandosi di debito risarcitorio e quindi di valore, a far tempo dal sinistro (03.12.2020) quanto alla somma di €500,00 e dal 28.01.2021, data dell'esborso, quanto ad €200,00, ammontando così ad oggi, rispettivamente, ad €587,50 e ad
€233,60.
Gli interessi sono poi dovuti sugli importi devalutati di €500,00 (al
03.12.2020) e di €200,00 (al 28.01.2021) e di anno in anno rivalutati
26 secondo gli indici Istat dalle suddette date fino a quella di pubblicazione della presente sentenza (v. Cass., sez. un., n. 1712 del 1995 e succ. conf.).
Infine, dall'odierna pronuncia gli interessi decorreranno sulla somma totale liquidata a titolo risarcitorio.
§5. Infine, le spese di lite, liquidate come da dispositivo in conformità ai parametri previsti dal D.M. 55/2014, sì come modificati dal D.M. n. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022 (con riguardo a tutte e quattro le fasi e tenuto conto di quanto riconosciuto a titolo di danni derivanti dall'incidente), si pongono a carico del convenuto, dato l'esito del giudizio,
e si liquidano in favore dell'Erario, data l'ammissione dell'attore al patrocinio a spese dello Stato.
Le spese delle due CTU, liquidate come da decreti in pari data, si pongono in via definitiva per intero a carico del Controparte_1
.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
a) accoglie la domanda dell'attore per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna il al pagamento, per le causali di cui Controparte_1
in parte motiva, in favore di della somma di €821,10 per Parte_1
danni al veicolo e della somma di €21.827,75 per danni alla persona, il tutto oltre interessi legali da computare nei termini specificati in parte motiva;
b) condanna il convenuto alla refusione delle spese del presente giudizio, liquidate in €5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese forf., CAP ed
IVA come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato;
27 c) pone in via definitiva le spese delle due CTU, liquidate come da decreti in pari data, per intero a carico del Controparte_1
Sentenza redatta e trasmessa alla Cancelleria con l'applicativo Consolle del magistrato in data 23 gennaio 2025.
Il Giudice dr.ssa Antonella Stilo
28
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del
Presidente della Sezione Civile, dott.ssa Antonella Stilo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2743/2022 del Registro Generale Contenzioso, introitata per la decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 28 ottobre
2024, previa assegnazione di termine di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivo termine di venti giorni per il deposito di memorie di replica, vertente
TRA
nato il [...] a [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Villa, C.F._1
attore
E
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Stefania
Morgante, convenuto avente per oggetto: Responsabilità ex artt. 2049-2051-2052 c.c.
Conclusioni delle parti
1 Si dà atto nell'ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 28.10.2024 che:
-il procuratore dell'attore ha precisato le conclusioni nei termini che seguono: “Voglia l'On.le Tribunale di Reggio Calabria: - accogliere la domanda attrice e per l'effetto, accertare che il comportamento negligente del , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore che ha omesso la manutenzione della sede stradale, delle griglie e delle pompe di sollevamento per il deflusso delle acque piovane ha determinato l'evento dannoso del 03.12.2020 che ha determinato le lesioni personali del Sig. ed i danni al veicolo Nissan Patrol tg Parte_1
RC 336584; - accogliere la domanda attrice e per l'effetto, accertare che il
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, è responsabile delle lesioni cagionate al Sig. e Parte_1
dei danni al veicolo Nissan Patrol tg RC 336584; - condannare il
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
risarcimento del danno, accertando il diritto di parte attrice, ad una somma, come sopra indicata e specificamente in complessivi €90.000,00 da corrispondersi in favore del Sig. come risarcimento per Parte_1
le lesioni subite e per il danno biologico, o, in via subordinata nella somma che verrà ritenuta di giustizia, per tutte le ragioni meglio specificate in parte motiva, con condanna del , in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della citata somma e delle relative somme maturande sino alla data di effettivo soddisfo oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. - condannare il
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al risarcimento del danno, accertando il diritto di parte attrice, ad una somma, come sopra indicata e specificamente in complessivi
€5.400,00 da corrispondersi in favore del Sig. come Parte_1
2 risarcimento per i danni al veicolo Nissan Patrol tg RC 336584, o, in via subordinata nella somma che verrà ritenuta di giustizia, per tutte le ragioni meglio specificate in parte motiva, con condanna del Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento
[...]
della citata somma e delle relative somme maturande sino alla data di effettivo soddisfo oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- con la conseguenziale condanna al risarcimento dei danni e/o della relativa indennità nella misura riconosciuta dal Tribunale, nonché al pagamento delle spese e competenze del giudizio. In via istruttoria si chiede: - Si chiede prova testimoniale sui capi da A a J, sulle seguenti circostanze: A) Vero che in data 03.12.2020 intorno alle ore 13.00 circa il
Sig. si trovava a bordo del veicolo Nissan Patrol tg RC Parte_1
336584 e percorreva il sottopasso stradale della S.S. 106 svincoli AN EO
- MO ( )? B) Vero che in data 03.12.2020 intorno alle Controparte_1
ore 13.00 circa il livello dell'acqua presente nel sottopasso stradale della
S.S. 106 svincoli AN EO - MO ( aumentava, Controparte_1
sommergendo il veicolo Nissan Patrol tg RC 336584 a bordo del quale vi era il Sig. ? C) Vero che in data 03.12.2020 intorno alle Parte_1
ore 13.00 circa il Sig. si trovava lungo il sottopasso Parte_1
stradale della S.S. 106 svincoli AN EO - MO ( ) a Controparte_1
bordo del veicolo Nissan Patrol tg RC 336584 che risultava sommerso dall'acqua e dopo alcuni minuti riusciva a uscire dall'abitacolo? D) Vero che in data 03.12.2020 intorno alle ore 13.00 circa il Sig. Parte_1
dopo essere uscito dal proprio veicolo sommerso dall'acqua, si
[...]
prodigava per prestare soccorso agli altri automobilisti intrappolati nelle auto nel sottopasso stradale della S.S. 106 svincoli AN EO - MO
( )? E) Vero che nell'immediatezza del sinistro, in data Controparte_1
3 03.12.2020 alle ore 13.40 circa il Sig. veniva colto da Parte_1
malore e sul posto, all'altezza del sottopasso stradale della S.S. 106 svincoli AN EO - MO ( interveniva personale Controparte_1
medico del locale ospedale Melacrino Morelli? F) Vero che in Pt_2
data 03.12.2020, il Sig. in prossimità del sottopasso Parte_1
stradale della S.S. 106 svincoli AN EO - MO ( ) Controparte_1
riceveva le prime cure mediche e successivamente veniva trasportato in ospedale? G) Vero che in data 03.12.2020, alle ore 13.30 circa il sottopasso stradale della S.S. 106 svincoli AN EO - MO (Reggio
Calabria) risultava allagato con tre veicoli intrappolati nell'acqua tra i quali vi era il Nissan Patrol tg RC 336584 condotto dal Sig. Parte_1
? H) Vero che in data 03.12.2020, alle ore 13.30 circa il sottopasso
[...]
stradale della S.S. 106 svincoli AN EO - MO (Reggio Calabria) risultava allagato e nell'acqua fluttuavano diversi rifiuti solidi urbani
(plastiche, sacchetti di rifiuti, bottiglie)? I) Vero che in data 02.12.2020 presso il sottopasso stradale della S.S. 106 svincoli AN EO - MO
(Reggio Calabria) vi erano diversi rifiuti solidi urbani (plastiche, sacchetti di rifiuti, bottiglie)? J) Vero che la mattina del 03.12.2020 presso il sottopasso stradale della S.S. 106 svincoli AN EO - MO (Reggio
Calabria) vi erano diversi rifiuti solidi urbani (plastiche, sacchetti di rifiuti, bottiglie)? Si indicano come testimoni sui capi da A a J i Sig.ri
nata il [...] a [...] e residente in [...]
alla Via Enzo Misefari, n. 16, nata il Controparte_1 Testimone_2
25.08.1986 a ed ivi residente a[...]
253/N, nato a [...] il [...] e Testimone_3
residente in [...] e Controparte_1
nato il [...] a [...] ivi residente alla Testimone_4 Controparte_1
4 Via S.S. 106 III Tr. Tv. I, n. 34. Con vittoria di spese e competenze di causa
e con ogni più ampia riserva, anche di carattere istruttorio”;
-il procuratore del convenuto ha così precisato le conclusioni:
“riportandosi a tutti i propri scritti difensivi e verbali di causa, e chiedendo all'On.le Tribunale adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni: - rigettare la domanda di parte attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto, oltre che non provata, con vittoria di spese e competenze di giudizio;
- in subordine dichiarare la responsabilità prevalente dell'odierno attore o comunque il suo concorso di colpa nella causazione del lamentato danno riducendo il quantum richiesto in proporzione alla responsabilità accertata;
- in via ulteriormente subordinata, ridurre il quantum richiesto dall'attore per il risarcimento, riportandolo alla cifra che il Giudice riterrà provata e congrua”.
IN FATTO ED IN DIRITTO
§1. La causa verte sulla domanda di risarcimento danni proposta da nei confronti del in Parte_1 Controparte_1
relazione al sinistro verificatosi in data 3 dicembre 2020 presso il sottopasso stradale della S.S. 106 svincoli AN EO-MO (RC), allorquando il sottopasso si è allagato e l'acqua ha sommerso quasi completamente il veicolo condotto dall e quest'ultimo è Parte_1
rimasto bloccato all'interno della propria autovettura, con conseguenti danni al mezzo e lesioni personali.
Precisamente, in citazione si è chiesto di “accertare che il comportamento negligente del , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore che ha omesso la manutenzione della sede stradale, delle griglie e delle pompe di sollevamento per il deflusso delle acque piovane ha determinato l'evento dannoso del 03.12.2020 che
5 ha determinato le lesioni personali del Sig. ed i danni al Parte_1
veicolo Nissan Patrol tg RC 336584; - accogliere la domanda attrice e per
l'effetto, accertare che il , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, è responsabile delle lesioni cagionate al Sig.
e dei danni al veicolo Nissan Patrol tg RC 336584; - Parte_1
condannare il in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno, accertando il diritto di parte attrice, ad una somma, … indicata … specificamente in complessivi € 90.000,00 da corrispondersi in favore del Sig. Parte_1
come risarcimento per le lesioni subite e per il danno biologico, o, in
[...]
via subordinata nella somma … ritenuta di giustizia, …, con condanna del
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento della citata somma e delle relative somme maturande sino alla data di effettivo soddisfo oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. - condannare il , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno, accertando il diritto di parte attrice, ad una somma, … indicata … specificamente in complessivi € 5.400,00 da corrispondersi in favore del
Sig. come risarcimento per i danni al veicolo Nissan Parte_1
Patrol tg RC 336584, o, in via subordinata nella somma … ritenuta di giustizia, per tutte le ragioni meglio specificate in parte motiva, con condanna del in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento della citata somma e delle relative somme maturande sino alla data di effettivo soddisfo oltre interessi
e rivalutazione monetaria come per legge;
- con la conseguenziale condanna al risarcimento dei danni e/o della relativa indennità nella
6 misura riconosciuta dal Tribunale, nonché al pagamento delle spese e competenze del giudizio”.
§2. Si è costituito in giudizio il , deducendo: Controparte_1
-che l'evento per cui è causa è stato determinato da un allagamento provocato da un nubifragio, con un'ondata eccezionale di maltempo - imprevista - e tale rendere necessaria l'emanazione da parte della
Protezione Civile di una “Comunicazione di superamento soglie eventi in corso”, cui ha fatto immediatamente seguito la pubblicazione sul sito del di un appello a rimanere presso la proprie Controparte_1
abitazioni, richiamando alla massima prudenza ed evidenziando le raccomandazioni diffuse dalla Protezione Civile, tra cui: - non mettersi in viaggio se non strettamente necessario;
- evitare i sottopassi;
- abbandonare i piani seminterrati o interrati se ubicati in zone depresse o a ridosso di fiumi, torrenti tombati o con sezioni d'alveo ristrette per cause antropiche;
-che, dunque, data l'eccezionalità dell'evento non è possibile imputare responsabilità alcuna all'Ente, né ai sensi dell'art. 2051 c.c., né ex art. 2043
c.c.;
-che, inoltre, dato l'orario antimeridiano, vi era sufficiente visibilità ed anche la presenza della segnaletica relativa al rischio di inondazioni avrebbe dovuto scoraggiare gli automobilisti a percorrere la strada allagata, in condizioni meteo proibitive;
-che, oltretutto, l'attore - nell'encomiabile tentativo di prestare soccorso ad altre persone in difficoltà - si è volontariamente sottoposto ad uno stress psico fisico che ha causato il malore di cui è stato vittima.
Ha chiesto, pertanto, di “rigettare la domanda di parte attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto, oltre che non provata”, con condanna dell al pagamento delle spese di lite;
in subordine, di “ridurre Parte_1
7 drasticamente il quantum richiesto dall'attore per il risarcimento”, riconducendone l'ammontare alla cifra che sarebbe stata ritenuta provata e congrua.
§3. La causa, istruita mediante la documentazione in atti e l'espletamento di due CTU, sulle conclusioni precisate dai procuratori nei termini riportati in epigrafe, è stata introitata per la decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 28 ottobre 2024, previa assegnazione alle parti di termine di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivo termine di venti giorni per il deposito di memorie di replica.
§4. La domanda di parte attrice è fondata nei soli termini che seguono.
§4.1- Giova anzitutto rammentare che, secondo l'ormai consolidato orientamento della Corte di cassazione, la responsabilità da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. può certamente predicarsi anche in capo alla pubblica amministrazione per i danni derivanti agli utenti della strada da omessa o difettosa manutenzione della stessa (cfr. tra le tante Cass. n. 6101 del 2013; Cass. n. 3253 del 2012).
Precisamente, secondo tale orientamento:
a) la responsabilità della p.a. per danni cagionati dalla mancante o difettosa gestione delle strade o luoghi pubblici ben può - e di regola, anzi, deve - essere fondata sulla norma dell'art. 2051 c.c., la cui applicabilità non può a priori essere esclusa;
b) la responsabilità ex art. 2051 per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della p.a., ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza (sulla natura oggettiva della
8 responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. cfr. per tutte Cass., sez. un., n. 20943 del 2022);
c) in altri termini, la disposizione, nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima (così, sempre, Cass., sez. un., n. 20943 del 2022);
d) tale tipo di responsabilità è escluso solo dal caso fortuito, fattore che attiene al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato;
e) il caso fortuito è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro, le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
f) inoltre, il caso fortuito rappresentato dalla condotta del danneggiato è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1, e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso
9 dall'art. 2 Cost.; in particolare, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale [v., oltre alla citata Cass., sez. un., n. 20943 del 2022,
Cass. n. 822 del 2024, Cass. n. 11152 del 2023, Cass. n. 27724 del 2023 e
Cass. n. 21675 del 2023, in cui si ribadisce che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità ed imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole].
Ne discende che la responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c.,
“può essere esclusa solo dall'accertamento positivo che il danno è stato causato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, il quale deve avere avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, con la conseguenza che, mentre nel caso in cui sia certo l'effettivo ruolo
10 del terzo nella produzione dell'evento, la sua individuazione precisa non costituisce elemento essenziale per la prova dell'interruzione del nesso eziologico, qualora persista l'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, pur essendo certo che essa derivi dalla cosa, la responsabilità rimane a carico del custode, non essendo il fatto ignoto idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento, difettando in concreto la prova del caso fortuito” (Cass.
n. 7789 del 2024).
§4.2- Ciò posto, con particolare riferimento all'ipotesi - che qui viene in rilievo - in cui l'eziologia dell'evento dannoso abbia origine da precipitazioni atmosferiche la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato quali criteri debbano presiedere alla valutazione dell'evento meteorico in termini di caso fortuito, e dunque come fatto idoneo ad assumere esclusiva efficienza causale nella determinazione del danno.
In particolare, la S.C., sulla scorta di precedenti approdi giurisprudenziali
(v. ad es. Cass. n. 25837 del 2017) ed in coerenza con i principi dianzi esposti, ha rimarcato (in sintesi) che: - la riconducibilità all'ipotesi di “caso fortuito” è condizionata dal possesso dei caratteri dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, mentre quello dell'inevitabilità rimane intrinseco al fatto di essere evento atmosferico;
- per caso fortuito deve cioè intendersi un avvenimento imprevedibile, un quid di imponderabile che si inserisce improvvisamente nella serie causale come fattore determinante in modo autonomo dell'evento; - il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non è, quindi sufficiente, di per sé solo, a configurare tale esimente, in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza;
- al fine di poter ascrivere le precipitazioni atmosferiche nell'anzidetta ipotesi di esclusione
11 della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., la distinzione tra “forte temporale”, “nubifragio” o “calamità naturale” non rientra nel novero delle nozioni di comune esperienza ma - in relazione alla intensità ed eccezionalità (in senso statistico) del fenomeno - presuppone un giudizio da formulare soltanto sulla base di elementi di prova concreti e specifici e con riguardo al luogo ove da tali eventi sia derivato un evento dannoso (cfr.
Cass. n. 522 del 1987); ciò anche perché “il discorso sulla prevedibilità maggiore o minore di una pioggia a carattere alluvionale certamente impone oggi, in considerazione dei noti dissesti idrogeologici che caratterizzano il nostro Paese, criteri di accertamento improntati ad un maggior rigore, poiché è chiaro che non si possono più considerare come eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici che stanno diventando sempre più frequenti e, purtroppo, drammaticamente prevedibili”; - in tale ottica, allora, l'accertamento del “fortuito”, rappresentato dall'evento naturale delle precipitazioni atmosferiche, deve essere essenzialmente orientato da dati scientifici di stampo statistico (in particolare, i dati c.d. pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia;
- all'ambito di tale indagine rimangono estranei profili inerenti alla colpa del custode nella predisposizione di cautele (specifiche e/o generiche) atte a rendere la res idonea a non arrecare pregiudizio allo scopo (così, tra le altre, Cass. n. 4588 del 2022); sicché l'allegazione dello
“stato” del sistema di smaltimento di dette acque, nella sua effettiva consistenza attualizzata al momento del sinistro, viene ad assumere rilievo unicamente ai fini della dimostrazione del nesso causale tra la “cosa” medesima e l'evento lesivo.
Con questi rilievi la Corte di cassazione ha quindi condensato il principio secondo cui “le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso
12 fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorquando assumano i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i c.d. dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico” (Cass. n. 2482 del 2018; Cass., Sez. Un., nn. 616 del 2019; id., n. 5422 del 2021; id., n. 15574 del 2021; Cass. n.
32223 del 2018; Cass. n. 18075 del 2018; Cass. n. 33243 del 2019; Cass. n.
31066 del 2019; Cass. n. 30521 del 2019; Cass. n. 14861 del 2019; Cass. n.
14571 del 2019; Cass. n. 36715 del 2021). Con la precisazione che “La pioggia intensa e persistente, tale da assumere il carattere della eccezionale intensità, non può costituire un evento rientrare nel caso fortuito o nella forza maggiore specie in epoche, come quella attuale, in cui i dissesti idrogeologici richiedono maggior rigore” (Cass. n. 5877 del
2016).
§4.3- Tanto chiarito, è da ribadire che il in Controparte_1
qualità di custode del sottopasso di che trattasi, assume a sostegno della sussistenza del caso fortuito che il sinistro per cui è causa “è stato determinato da un allagamento provocato da un nubifragio, con un'ondata eccezionale di maltempo - imprevista - e tale rendere necessaria
l'emanazione da parte della Protezione Civile” di una “Comunicazione di superamento soglie eventi in corso”, cui ha fatto immediatamente seguito la pubblicazione sul sito dell'ente di un appello alla massima prudenza e di una serie di raccomandazioni, tra cui quella di evitare i sottopassi.
Ora, si è già detto che, secondo i dettami del Supremo Consesso,
l'evento atmosferico, per potersi apprezzare oggettivamente come eccezionale e imprevedibile, oltre a doversi valutare esclusivamente su basi
13 scientifiche (dati pluviometrici riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia), deve avere “tempi di ritorno” molto elevati;
deve cioè essere suscettibile di ripetersi dopo intervalli misurabili non in anni ma in molti decenni: accertamento, questo, che prescinde dalla considerazione isolata del singolo episodio e deve invece inquadrarlo in una rilevazione statistica di lungo periodo, sola idonea ad oggettivizzarne le caratteristiche;
mentre, in difetto di tale positivo accertamento in base ai dati che la parte che invoca esimersi da responsabilità deve sottoporre al giudicante, non può escludersi la responsabilità del custode ai sensi della richiamata norma dell'art. 2051 c.c.
(cfr. in motivazione Cass. n. 4588 del 2022).
Orbene, nel caso di specie, il non ha fornito Controparte_1
i dati pluviometrici, ma ha prodotto soltanto la comunicazione della
Protezione Civile, di “superamento soglie per eventi in corso: Scenario di rischio”, della validità di “12 ore dall'emissione avvenuta alle ore: 13.13 del 03 dicembre 2020”, e l'avviso pubblicato sul sito dello stesso Comune, con l'invito dell'Amministrazione comunale ai cittadini “a rimanere presso la propria abitazione, evitando ogni spostamento non strettamente necessario, e richiamandosi alla massima prudenza, evidenziando le raccomandazioni diffuse dalla Protezione Civile: non mettersi in viaggio se non strettamente necessario;
evitare i sottopassi;
abbandonare i piani seminterrati o interrati se ubicati in zone depresse o a ridosso di fiumi, torrenti tombati o con sezioni d'alveo ristrette per cause antropiche;
nelle aree indicate nel punto precedente raggiungere i piani superiori;
non sostare in prossimità di aree con versanti acclivi che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di blocchi rocciosi”.
14 Ed allora, da un lato difettano dati scientifici atti a sorreggere l'argomento dell'eccezionalità ed imprevedibilità delle piogge in questione, dall'altro la comunicazione suddetta è riferita al singolo episodio, il che non consente di configurare il caso fortuito.
A ciò deve aggiungersi che nel rapporto dei VV.FF. (v. produzione di parte attrice, doc. 1) si parla (tra l'altro) di “pompe di sollevamento in blocco, tombini e grate ostruite da vario materiale (fogliame, r.s.u.)” e che tali circostanze non sono state in alcun modo smentite dal che non CP_1
ha neanche dedotto (e tantomeno provato) ad es. che, anche se le grate non fossero state ostruite dalla presenza di fogliame e rifiuti, il sottopassaggio si sarebbe comunque allagato e i danni si sarebbero in ogni caso verificati.
Inoltre, sotto un diverso profilo, non può sottacersi che la comunicazione della Protezione Civile è successiva al sinistro, che non è contestato che si sia verificato intorno alle 13:00 del 3 dicembre 2020 (del resto, la richiesta di intervento dei VV.FF. è stata fatta alle ore 13:27, cioè 14 minuti dopo l'emissione della comunicazione dello scenario di rischio), per cui non può neanche ritenersi che l'attore si sia messo in viaggio dopo tale comunicazione, a suo “rischio e pericolo”.
§4.4- Ciò posto, è da rilevare che è pacifico l'avvenuto allagamento del sottopasso. Risulta, inoltre, dai documenti in atti (cfr. rapporto di intervento dei Vigili del Fuoco) che l'auto di proprietà dell'attore è rimasta bloccata e sommersa dall'acqua all'interno del sottopasso e che l mentre Parte_1
insieme ad un vigile era impegnato a soccorrere un'altra persona in difficoltà, è stato colto da malore manifestando brividi di freddo con sintomi di inizio di ipotermia ed è stato a sua volta prontamente soccorso e poi trasportato presso il nosocomio cittadino dall'autoambulanza del 118.
15 La causa dell'allagamento è poi da ricondurre, sulla scorta di quanto emergente in specie dal rapporto dei Vigili del Fuoco (le cui risultanze non sono superate da alcun elemento di segno contrario), a: “Maltempo in atto, pompe di sollevamento in blocco, tombini e grate ostruite da vario materiale (fogliame, r.s.u.)”.
Ne discende, atteso l'innegabile onere in capo al di porre in CP_1
essere le dovute cautele, tanto più rispetto a zone sensibili di tratti viari, come nel caso dei sottopassi, che la fattispecie per cui è causa è senz'altro riconducibile all'alveo di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., senza che - come già messo in evidenza - possa essere invocata come causa esimente l'eccezionalità del nubifragio in corso il 3 dicembre 2020.
La responsabilità del convenuto nella causazione del danno può quindi ritenersi accertata.
Si deve, tuttavia, al contempo sottolineare che alla produzione dell'evento ha contribuito anche il comportamento del danneggiato, dal momento che, secondo l'assunto dell'attore, lo stesso “in data 03.12.2020
… si trovava a bordo della sua autovettura Nissan Patrol tg RC 336584 presso il sottopasso stradale della S.S. 106 svincoli AN EO - MO
(Reggio Calabria) e mentre si accingeva ad immettersi sulla S.S. 106 il sottopasso si allagava e l'acqua sommergeva quasi completamente il veicolo condotto dallo stesso” (v. memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. di parte attrice).
All dunque, è imputabile una disattenzione idonea ad essere Parte_1
valutata ex art. 1227, comma 1°, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (cfr. per tutte Cass. ord. n. 27724 del 2018, secondo cui la condotta incauta della vittima, quando non sia idonea ad interrompere il
16 nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, può ad ogni modo assumere “rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art.
1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva”).
L infatti, non è stato in grado di valutare il livello dell'acqua Parte_1
già presente nel sottopasso al momento del suo arrivo ed ha ritenuto di poterlo attraversare indenne, senza considerare che il quantitativo di acqua sarebbe potuto aumentare [v. lett. B della prova testimoniale articolata nell'interesse dell'attore: “Vero che in data 03.12.2020 intorno alle ore
13.00 circa il livello dell'acqua presente nel sottopasso stradale della S.S.
106 svincoli AN EO - MO ( aumentava, Controparte_1
sommergendo il veicolo Nissan Patrol tg RC 336584 a bordo del quale vi era il Sig. ”], anche tenuto conto della presenza del Parte_1
segnale di pericolo (indicativo di una zona soggetta ad allagamento) documentata dal Comune.
Ebbene, tali elementi non possono non rilevare ai fini della valutazione del concorso di colpa nella causazione del sinistro in capo al conducente della Nissan Patrol, che può essere quantificata nella misura del 50%, atteso che, per l'appunto, per un verso non risulta contestata la presenza, nella direzione di marcia impiegata dall'attore, di segnaletica verticale indicativa del pericolo di allagamento e, per altro verso, è incontroverso che il sottopasso sia stato percorso dal danneggiato di giorno (erano le ore
13.00 circa), quando già c'era acqua all'interno (come si desume dalla circostanza che, secondo l'assunto dell il livello dell'acqua è Parte_1
poi aumentato fino a sommergere il proprio veicolo) ed in presenza di condizioni meteorologiche avverse.
17 Tali condizioni avrebbero dovuto, invero, suggerire all'utente l'uso di quell'ordinaria cautela che si impone nel percorrere le strade che, come nella fattispecie, possono presentare il rischio anche potenziale di allagamento e ciò in base all'ordinario principio c.d. dell'autoresponsabilità
(già affermato dalla Corte Cost. nella pronuncia n. 156 del 1999) che deve conformare la condotta dell'utente medesimo. Del resto, la S.C. ha in più occasioni chiarito che, quanto più la situazione di possibile pericolo, per effetto di un fattore esterno, è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del conducente dell'autovettura – costituente fattore esterno – nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, quindi, la responsabilità del custode. Nel caso di specie, il danneggiato avrebbe pertanto dovuto percepire il concreto rischio di allagamento atteso che, se il sottopasso si è allagato mentre lo stesso “si accingeva ad immettersi sulla S.S. 106” (v. citazione), tuttavia la situazione era evidentemente critica già prima che iniziasse a percorrerlo.
Deve allora ribadirsi che la condotta dell in rapporto al Parte_1
grado di colpa ed all'efficienza causale, abbia inciso nella misura del 50% nel verificarsi del danno, con conseguente riduzione proporzionale del relativo risarcimento.
§4.5- Procedendo ora all'esame del quantum debeatur, in merito all'invocato danno alla persona giova sottolineare che nel caso di specie, in mancanza di criteri legali, deve aversi riguardo alle Tabelle del Tribunale di
Milano, in ossequio all'orientamento della S.C. (v. Cass. n. 13982 del
2015) secondo cui “In tema di danno biologico è precluso il ricorso in via
18 analogica al criterio di liquidazione del danno non patrimoniale da micropermanente derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti ovvero mediante il rinvio al decreto emanato annualmente dal
Ministro delle attività produttive, mentre è congruo il riferimento ai valori inclusi nella tabella elaborata, ai fini della liquidazione del danno alla persona, dal Tribunale di Milano, in quanto assunti come valore "equo", in grado di garantire la parità di trattamento in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne
l'entità” (nello stesso senso anche Cass. n. 12408 del 2011: “I criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali”).
È bene, altresì, rimarcare che il danno non patrimoniale derivante da lesione della salute, ancorché costituisca categoria giuridicamente unitaria
(cfr. Cass., S.U., n. 26972 del 2008; Cass. n. 7513 del 2018), comprende - alla luce delle recenti ma ormai consolidate specificazioni del Supremo
Collegio (cfr. Cass. n. 11851 del 2015; Cass. n. 7513 del 2018; Cass. n.
25164 del 2020) - le due (fenomenologicamente) distinte voci del danno biologico, quale compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, e del danno morale, che “non è suscettibile di accertamento medico-legale” e “si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico- relazionali della vita del danneggiato” (Cass. n. 25164 del 2020).
La voce di danno morale mantiene, dunque, “la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del
19 tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi” (così Cass. n. 28989 del 2019).
Ne deriva, secondo la S.C., che nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, “…il giudice deve: 1) accertare
l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico- relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento
(fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente
a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3, c. ass.”
(Cass. n. 7892 del 2024; cfr., altresì, Cass. n. 15733 del 2022).
È opportuno, peraltro, mettere in evidenza che le tabelle di Milano del
2024, al pari di quelle del 2021, a differenza delle precedenti, che si fondavano su un sistema che “incorporava” nel valore monetario del singolo punto di invalidità anche il pregiudizio morale, separano la componente biologica del danno non patrimoniale da quella del danno morale.
20 Tanto chiarito, essendo pienamente condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il CTU (dott. in risposta ai quesiti formulati, va Persona_1
osservato che l'attore, in seguito all'incidente, ha riportato un disturbo post-traumatico cronico lieve (cfr. CTU pag. 11).
Al sinistro è quindi conseguita, secondo le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, una inabilità temporanea totale (100%) di 9 giorni (dal
03/12/2020 all'11/12/2020) ed una inabilità temporanea parziale al 50% di
71 giorni (dal 12/12/2020 al 20/02/2021).
È, inoltre, residuato un danno biologico permanente quantificato dal
CTU nel 15% (cfr. CTU pag. 12).
Ed allora, alla luce delle nuove tabelle del Tribunale di Milano (nelle quali sono stati aggiornati i valori rispetto alle precedenti), il danno biologico temporaneo è pari ad €1.035,00 per ITT (115*9) e ad €4.082,50
(€57,5*71) per ITP al 50%.
Il danno biologico permanente, in rapporto all'età dell al Parte_1
momento del sinistro (41 anni), ammonta poi ad €38.538,00.
Ciò posto, occorre verificare, in applicazione dell'orientamento suindicato, se sia ravvisabile un concorso del danno biologico con il danno morale e se si debba procedere alla c.d. personalizzazione.
Sotto il primo profilo, va richiamato il recente e condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 25164 del 2020, §5.2), secondo il quale l'attore danneggiato ha il preciso onere di allegare puntualmente le sofferenze interiori di cui pretende il risarcimento;
se, cioè, per la prova del danno morale può farsi ampio ricorso alla prova presuntiva, nondimeno il danneggiato è onerato di una puntuale allegazione di quei “fatti” in cui si esplica e manifesta il danno morale lamentato
(tristezza, patema d'animo, vergogna, disistima etc.).
21 Nel caso in esame, il danno biologico è stato compiutamente allegato e risulta dimostrato dalla documentazione medica in atti nonché dalle risultanze della CTU medico legale (v. supra).
Manca invece qualunque allegazione di sofferenze interiori, eziologicamente connesse all'evento di danno per cui è causa, e foriere di danno morale risarcibile;
nulla ha dedotto, infatti, l in ordine Parte_1
a propri turbamenti d'animo connessi alle lesioni subite né nell'atto di citazione, né nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.
Mancando tout court l'allegazione tempestiva di un danno morale patito dall'attore, deve escludersi pertanto il riconoscimento di tale voce di danno, potendosi liquidare il solo danno biologico.
Non vi è inoltre spazio per procedere alla c.d. personalizzazione, non emergendo “circostanze eccezionali e specifiche” (Cass. n. 10912 del 2018) atte a sorreggere alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle “tabelle”.
La somma dovuta, determinata all'attualità, è perciò pari ad €43.665,50, importo che va ridotto del 50% in rapporto al riconosciuto concorso di colpa.
Sulla somma così liquidata di €21.827,75 sono dovuti gli interessi al tasso legale, che, secondo la giurisprudenza consolidata della S.C. (Cass., sez. un., n. 1712 del 1995 e succ. conf.), al fine di evitare ingiuste locupletazioni in favore del danneggiato, non possono essere liquidati sulla somma rivalutata, ma vanno computati sulla somma devalutata all'epoca del fatto, ovvero al 3 dicembre 2020, e poi rivalutata anno per anno sino alla data della presente pronuncia.
Dalla pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale
22 sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (cfr., in tal senso, Cass. n.
13470 del 1999; Cass. n. 4030 del 1998).
§4.6- Con riguardo poi al danno al mezzo ( tg. Parte_3
RC336584), che è pacifico che sia stato sommerso dall'acqua, si evince dalla CTU (a firma dell'ing. ) che: Tes_5 Persona_2
-data “l'entità dei danni subiti dal veicolo che riguardano tutto
l'abitacolo, le parti meccaniche come il motore e gli ausiliari, l'impianto elettrico, ecc.., il suo anno di produzione…, è chiaramente impossibile
l'ipotesi di un recupero del veicolo, il quale sarà certamente da rottamare”;
-alla data dei sopralluoghi (effettuati in data 14/09/2023 e 27/10/2023) il mezzo “è risultato essere quasi un rottame arrugginito (cfr. documentazione fotografica) in pessime condizioni generali e abbandonato da tempo, dal valore commerciale pressoché nullo”;
-vi è stato un tentativo di riparazione del veicolo da parte dell'attore presso l'officina meccanica come si desume dalla Controparte_2
fattura n. 23 del 28/01/2021 in atti (le lavorazioni in essa indicate hanno riguardato la sostituzione dell'olio lubrificante di cambio, differenziale e riduttore, il kit frizione e la pulizia del serbatoio, per un costo totale pari ad
€400,00 IVA compresa); nonostante ciò, “per il mezzo, a causa dei notevoli
23 danni riportati precedentemente descritti, non vi è stata alcuna possibilità di recupero”;
-i danni “diretti” al veicolo sono quelli indicati nella fattura sopra citata
(€400,00);
-vi sarebbe poi anche il danno “indiretto”, consistente nelle spese per la demolizione del furgone, comprensive della risoluzione della pratica di radiazione del veicolo presso il P.R.A. e trasporto (€100,00), e nelle spese per il trasporto tramite carroattrezzi dello stesso mezzo dal luogo in cui si trova fino ad un centro di autodemolizione (circa €150,00);
-la riparazione, intesa come l'insieme degli interventi necessari per il ripristino del veicolo, è chiaramente antieconomica, in quanto essa supera di gran lunga il valore commerciale del veicolo medesimo, che non risulta marciante (il che è sicuramente riconducibile al sinistro avvenuto in data
03/12/2020) e che è stato immatricolato per la prima volta in data
17/09/1986;
-il valore di mercato, dato il numero di anni trascorso dal giorno di prima immatricolazione, è pressoché nullo e non potrebbe nemmeno essere riscontrato mediante la consultazione dei listini (Eurotax, Quattroruote, ecc..) dell'usato dell'epoca; tuttavia, “da una ricerca sul web per veicoli uguali o per altre vecchie jeep similari in vendita, risulta che essi dopo opportune trasformazioni vengono utilizzate nel cosiddetto “fuoristrada duro”; appare verosimile che qualora si possa considerare questa eventualità, il veicolo in esame, marciante, avrebbe un valore di mercato di circa 1.000 €”.
Alla luce delle risultanze della CTU (non contestate da alcuna parte), va ricordato come secondo il recente, condivisibile, orientamento della giurisprudenza di legittimità, i danni subiti da un autoveicolo in un
24 incidente stradale sono risarcibili se sono conseguenza immediata e diretta del fatto illecito e la relativa valutazione spetta al giudice di merito, senza che rilevi l'assenza di prova dell'esborso dell'importo indicato nel preventivo per le riparazioni (Cass. n. 17670 del 2024).
Afferma la S.C. come “risponda a principio consolidato che il ristoro pecuniario del danno patrimoniale deve normalmente corrispondere alla sua esatta commisurazione (artt. 1223, 1224, 1225, 1225, 1227 c.c.), valendo a rimuovere il pregiudizio economico subito dal danneggiato e restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione...restituendo al patrimonio del medesimo la consistenza che avrebbe avuto senza il verificarsi del fatto stesso” (pronuncia sopra citata).
Sempre in linea di principio, va ancora rammentato che, secondo l'orientamento della Corte di cassazione, la domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell'art. 2058, comma 2, c.c., di non accoglierla e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di un somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo (Cass. n.
10196 del 2022).
Ora, nella fattispecie la gravità dei danni subiti dal mezzo emerge in modo evidente sia dalle fotografie che lo raffigurano dopo il sinistro, sia dalla CTU, in cui si sottolinea che “l'abitacolo è stato invaso dall'acqua che, penetrando anche dai condotti di ventilazione e dal cassone, ha danneggiato il cruscotto, la moquette, i sedili, i rivestimenti ed i pannelli
25 delle portiere, nonché la centralina, gli strumenti e gli apparati elettrici ed elettronici, compresi i cablaggi (con tutti i connettori dei collegamenti elettrici corrosi dall'acqua). In più, tutti i componenti funzionali ed elettrici nell'area del pavimento dell'auto e sotto la moquette sono stati danneggiati;
acqua, fango e detriti sono stati aspirati tramite il collettore di aspirazione provocando danni a cilindri pistoni e bielle;
inoltre, con la marmitta di scarico sommersa, una volta venuta meno la pressione del motore poiché spento, l'acqua è risalita lungo il condotto di scarico ed è arrivata quasi sicuramente fino al propulsore stesso, con conseguenti danneggiamenti” (v. CTU pag. 5).
Ha, altresì, chiarito il consulente che la riparazione del furgone sarebbe antieconomica e che il valore di mercato ammonta a circa €1.000,00, cifra che non è oggetto di alcuna specifica critica ad opera delle parti e che in assenza di elementi di segno contrario può ritenersi congrua.
Il danno ammonta pertanto ad €1.400,00, dovendosi tener conto pure dell'esborso riportato nella fattura n. 23 del 28/01/2021 in atti (a diversa conclusione deve invece addivenirsi per le altre voci di danno indicate dal
CTU, di cui non vi è prova nel presente giudizio).
Di conseguenza spetta all tenuto conto del concorso di Parte_1
colpa, la somma di €700,00, che va rivalutata, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, trattandosi di debito risarcitorio e quindi di valore, a far tempo dal sinistro (03.12.2020) quanto alla somma di €500,00 e dal 28.01.2021, data dell'esborso, quanto ad €200,00, ammontando così ad oggi, rispettivamente, ad €587,50 e ad
€233,60.
Gli interessi sono poi dovuti sugli importi devalutati di €500,00 (al
03.12.2020) e di €200,00 (al 28.01.2021) e di anno in anno rivalutati
26 secondo gli indici Istat dalle suddette date fino a quella di pubblicazione della presente sentenza (v. Cass., sez. un., n. 1712 del 1995 e succ. conf.).
Infine, dall'odierna pronuncia gli interessi decorreranno sulla somma totale liquidata a titolo risarcitorio.
§5. Infine, le spese di lite, liquidate come da dispositivo in conformità ai parametri previsti dal D.M. 55/2014, sì come modificati dal D.M. n. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022 (con riguardo a tutte e quattro le fasi e tenuto conto di quanto riconosciuto a titolo di danni derivanti dall'incidente), si pongono a carico del convenuto, dato l'esito del giudizio,
e si liquidano in favore dell'Erario, data l'ammissione dell'attore al patrocinio a spese dello Stato.
Le spese delle due CTU, liquidate come da decreti in pari data, si pongono in via definitiva per intero a carico del Controparte_1
.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
a) accoglie la domanda dell'attore per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna il al pagamento, per le causali di cui Controparte_1
in parte motiva, in favore di della somma di €821,10 per Parte_1
danni al veicolo e della somma di €21.827,75 per danni alla persona, il tutto oltre interessi legali da computare nei termini specificati in parte motiva;
b) condanna il convenuto alla refusione delle spese del presente giudizio, liquidate in €5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese forf., CAP ed
IVA come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato;
27 c) pone in via definitiva le spese delle due CTU, liquidate come da decreti in pari data, per intero a carico del Controparte_1
Sentenza redatta e trasmessa alla Cancelleria con l'applicativo Consolle del magistrato in data 23 gennaio 2025.
Il Giudice dr.ssa Antonella Stilo
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