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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 10/06/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 283/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
MI PA Presidente
Francesco MA Ciaralli Giudice
ER CE Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Cave, Via F.G. Comerci, n. 4, presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Massimiliano Renzi, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso
RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliata in Zagarolo, Viale Controparte_1
Ungheria, n. 33, presso lo studio dell'Avv. Claudio Ronzani, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Determinazione delle condizioni di affidamento del figlio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29.01.2025, ha chiesto la determinazione Parte_1 delle condizioni di affidamento, collocamento, frequentazione e mantenimento del figlio minore (nato in data [...]). Per_1 2
Con comparsa di costituzione di costituzione depositata in data 08.04.2025, CP_1 si è costituita in giudizio, rassegnando le proprie conclusioni su
[...] affidamento, collocamento, frequentazione e mantenimento del figlio minore.
Inoltre, la resistente ha proposto domanda di assunzione da parte del figlio minore del cognome materno, posponendolo al cognome paterno.
All'udienza del 20.05.2025, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alla determinazione delle modalità di affidamento, collocamento, frequentazione e mantenimento del figlio minore, rappresentando la permanenza del contendere esclusivamente in ordine alla domanda di assunzione da parte del figlio minore del cognome materno.
In particolare, le parti hanno concordato:
- Affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, con esercizio Per_1 congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per il minore, riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute, da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé del minore;
- Collocamento prevalente del minore presso la madre, nell'immobile di
Zagarolo, Via Borgo San Martino, n. 128;
- Determinazione del regime di frequentazione del figlio minore con il padre, salvo diverso accordo tra i genitori e salvaguardando le esigenze del figlio minore, con le seguenti modalità:
o A finesettimana alternati, dal venerdì all'uscita della scuola (in periodo non scolastico dalle ore 17.00), fino alla domenica sera alle ore 17.00;
o Durante la settimana, nel giorno di mercoledì, dall'uscita della scuola (in periodo non scolastico dalle ore 17.00) fino al riaccompagno a scuola il giovedì successivo (in periodo non scolastico con riaccompagno dalla madre alle ore 08.30), e nel giorno di domenica (nella settimana il cui finesettimana è di spettanza materna) dalle ore 17.00 fino al riaccompagno a scuola il lunedì successivo (in periodo non scolastico con riaccompagno dalla madre alle ore 08.30);
o Durante il periodo estivo, secondo accordo da raggiungersi dai genitori entro il 15 giugno di ogni anno, in mancanza di accordo, nel primo anno con il padre dal 01 al 15 agosto e con la madre dal 16 al 31 agosto, ad anni alterni;
o Durante il periodo natalizio, secondo accordo da raggiungere tra i genitori, in mancanza di accordo, nel primo anno con la madre il 24 3
dicembre e il 01 gennaio, con il padre il 25 dicembre e il 31 dicembre, ad anni alterni;
o Durante il periodo pasquale, nel giorno di Pasqua con la madre e nel giorno di Lunedì dell'Angelo con il padre, ad anni alterni;
o Per il compleanno del minore, con entrambi i genitori;
o Per il compleanno dei genitori, per la Festa della Mamma e per la Festa del Papà, con il genitore festeggiato;
- Contributo del padre al mantenimento del figlio mediante versamento alla madre dell'importo mensile di Euro 300,00, oltre adeguamento Istat come per legge, entro il giorno 20 di ogni mese;
- Spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio minore, come da Protocollo tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine Forense di Tivoli, per pari quote tra i genitori;
- Assegno unico erogato per il figlio minore in favore della madre;
- Scomputo dalla quota di spese straordinarie a carico del padre delle spese relative a spese mensa e pulmino scolastico.
Le condizioni concordate dalle parti sono meritevoli di accoglimento, atteso che determinano una equilibrata regolazione degli aspetti personali e patrimoniali coinvolti nel giudizio.
Quanto alla richiesta di aggiunta del cognome materno formulata dalla resistente va osservato che la disciplina di cui all'art. 262 c.c. ha formato oggetto di dichiarazione di illegittimità costituzionale, con Sentenza della Corte Costituzionale, n. 131 del
27.04.2022.
In particolare, risulta rilevante l'affermazione dell'esclusione di ogni generalizzante automatismo patronimico, al fine di garantire la tutela dei principi di uguaglianza e di conservazione dell'identità personale, nella determinazione dell'ordine di attribuzione del cognome del figlio minore.
A tal riguardo, deve ritenersi che i criteri di individuazione del cognome del minore siano funzionali al suo interesse e finalizzati ad evitare un danno alla sua identità personale, intesa come proiezione della personalità sociale del minore, valore dotato di copertura costituzionale.
Pertanto, si ritiene legittima l'aggiunta del cognome del secondo genitore, ove ciò non leda l'interesse all'identità personale del minore e non ne pregiudichi la sua identificazione ormai consolidatasi nella trama dei rapporti sociali (cfr. Cass. n. 26062 del 2014).
Infatti, in tale ipotesi, l'attribuzione del secondo cognome (in assenza di ragioni pregiudizievoli o ostative per il bambino) consente il prodursi di effetti positivi per il minore, quali una positiva evoluzione del rapporto con entrambi i genitori e la facilitazione dei legami con i rispettivi famigliari. 4
La scelta del giudice di attribuzione del cognome risulta poi essere ampiamente discrezionale, avendo riguardo soltanto al modo più conveniente di individuare il minore in relazione all'ambiente in cui è cresciuto, fino al momento del successivo riconoscimento (cfr. Cass. n. 12640 del 2015).
Nel caso di specie, non riscontrandosi circostanze ostative, la richiesta di attribuzione del cognome materno formulata dalla resistente si ritiene meritevole di accoglimento, apparendo conforme al preminente interesse del minore l'aggiunta del cognome materno al cognome paterno, per primo attribuito e dotato di attitudine identificatrice del figlio minore.
Ritiene, quindi, il Collegio che debba essere aggiunto il cognome materno posponendolo al cognome paterno, a mezzo del quale il minore si è finora identificato nella società, e dovendosi così chiamare Per_1 Controparte_2
Stante il raggiungimento di accordo tra le parti per la determinazione delle condizioni di affidamento, collocamento, frequentazione e mantenimento del figlio minore e in considerazione della natura della materia trattata, sussistono motivi di equità per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Prevede che i rapporti personali e patrimoniali delle parti e con il figlio siano regolati in conformità alle condizioni congiuntamente indicate;
- Dispone che il figlio minore assuma il cognome materno posponendolo a quello del padre, chiamandosi ordinando Parte_2 all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alle annotazioni susseguenti;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 30.05.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
ER CE MI PA
N. R.G. 283/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
MI PA Presidente
Francesco MA Ciaralli Giudice
ER CE Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Cave, Via F.G. Comerci, n. 4, presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Massimiliano Renzi, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso
RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliata in Zagarolo, Viale Controparte_1
Ungheria, n. 33, presso lo studio dell'Avv. Claudio Ronzani, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Determinazione delle condizioni di affidamento del figlio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29.01.2025, ha chiesto la determinazione Parte_1 delle condizioni di affidamento, collocamento, frequentazione e mantenimento del figlio minore (nato in data [...]). Per_1 2
Con comparsa di costituzione di costituzione depositata in data 08.04.2025, CP_1 si è costituita in giudizio, rassegnando le proprie conclusioni su
[...] affidamento, collocamento, frequentazione e mantenimento del figlio minore.
Inoltre, la resistente ha proposto domanda di assunzione da parte del figlio minore del cognome materno, posponendolo al cognome paterno.
All'udienza del 20.05.2025, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alla determinazione delle modalità di affidamento, collocamento, frequentazione e mantenimento del figlio minore, rappresentando la permanenza del contendere esclusivamente in ordine alla domanda di assunzione da parte del figlio minore del cognome materno.
In particolare, le parti hanno concordato:
- Affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, con esercizio Per_1 congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per il minore, riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute, da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé del minore;
- Collocamento prevalente del minore presso la madre, nell'immobile di
Zagarolo, Via Borgo San Martino, n. 128;
- Determinazione del regime di frequentazione del figlio minore con il padre, salvo diverso accordo tra i genitori e salvaguardando le esigenze del figlio minore, con le seguenti modalità:
o A finesettimana alternati, dal venerdì all'uscita della scuola (in periodo non scolastico dalle ore 17.00), fino alla domenica sera alle ore 17.00;
o Durante la settimana, nel giorno di mercoledì, dall'uscita della scuola (in periodo non scolastico dalle ore 17.00) fino al riaccompagno a scuola il giovedì successivo (in periodo non scolastico con riaccompagno dalla madre alle ore 08.30), e nel giorno di domenica (nella settimana il cui finesettimana è di spettanza materna) dalle ore 17.00 fino al riaccompagno a scuola il lunedì successivo (in periodo non scolastico con riaccompagno dalla madre alle ore 08.30);
o Durante il periodo estivo, secondo accordo da raggiungersi dai genitori entro il 15 giugno di ogni anno, in mancanza di accordo, nel primo anno con il padre dal 01 al 15 agosto e con la madre dal 16 al 31 agosto, ad anni alterni;
o Durante il periodo natalizio, secondo accordo da raggiungere tra i genitori, in mancanza di accordo, nel primo anno con la madre il 24 3
dicembre e il 01 gennaio, con il padre il 25 dicembre e il 31 dicembre, ad anni alterni;
o Durante il periodo pasquale, nel giorno di Pasqua con la madre e nel giorno di Lunedì dell'Angelo con il padre, ad anni alterni;
o Per il compleanno del minore, con entrambi i genitori;
o Per il compleanno dei genitori, per la Festa della Mamma e per la Festa del Papà, con il genitore festeggiato;
- Contributo del padre al mantenimento del figlio mediante versamento alla madre dell'importo mensile di Euro 300,00, oltre adeguamento Istat come per legge, entro il giorno 20 di ogni mese;
- Spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio minore, come da Protocollo tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine Forense di Tivoli, per pari quote tra i genitori;
- Assegno unico erogato per il figlio minore in favore della madre;
- Scomputo dalla quota di spese straordinarie a carico del padre delle spese relative a spese mensa e pulmino scolastico.
Le condizioni concordate dalle parti sono meritevoli di accoglimento, atteso che determinano una equilibrata regolazione degli aspetti personali e patrimoniali coinvolti nel giudizio.
Quanto alla richiesta di aggiunta del cognome materno formulata dalla resistente va osservato che la disciplina di cui all'art. 262 c.c. ha formato oggetto di dichiarazione di illegittimità costituzionale, con Sentenza della Corte Costituzionale, n. 131 del
27.04.2022.
In particolare, risulta rilevante l'affermazione dell'esclusione di ogni generalizzante automatismo patronimico, al fine di garantire la tutela dei principi di uguaglianza e di conservazione dell'identità personale, nella determinazione dell'ordine di attribuzione del cognome del figlio minore.
A tal riguardo, deve ritenersi che i criteri di individuazione del cognome del minore siano funzionali al suo interesse e finalizzati ad evitare un danno alla sua identità personale, intesa come proiezione della personalità sociale del minore, valore dotato di copertura costituzionale.
Pertanto, si ritiene legittima l'aggiunta del cognome del secondo genitore, ove ciò non leda l'interesse all'identità personale del minore e non ne pregiudichi la sua identificazione ormai consolidatasi nella trama dei rapporti sociali (cfr. Cass. n. 26062 del 2014).
Infatti, in tale ipotesi, l'attribuzione del secondo cognome (in assenza di ragioni pregiudizievoli o ostative per il bambino) consente il prodursi di effetti positivi per il minore, quali una positiva evoluzione del rapporto con entrambi i genitori e la facilitazione dei legami con i rispettivi famigliari. 4
La scelta del giudice di attribuzione del cognome risulta poi essere ampiamente discrezionale, avendo riguardo soltanto al modo più conveniente di individuare il minore in relazione all'ambiente in cui è cresciuto, fino al momento del successivo riconoscimento (cfr. Cass. n. 12640 del 2015).
Nel caso di specie, non riscontrandosi circostanze ostative, la richiesta di attribuzione del cognome materno formulata dalla resistente si ritiene meritevole di accoglimento, apparendo conforme al preminente interesse del minore l'aggiunta del cognome materno al cognome paterno, per primo attribuito e dotato di attitudine identificatrice del figlio minore.
Ritiene, quindi, il Collegio che debba essere aggiunto il cognome materno posponendolo al cognome paterno, a mezzo del quale il minore si è finora identificato nella società, e dovendosi così chiamare Per_1 Controparte_2
Stante il raggiungimento di accordo tra le parti per la determinazione delle condizioni di affidamento, collocamento, frequentazione e mantenimento del figlio minore e in considerazione della natura della materia trattata, sussistono motivi di equità per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Prevede che i rapporti personali e patrimoniali delle parti e con il figlio siano regolati in conformità alle condizioni congiuntamente indicate;
- Dispone che il figlio minore assuma il cognome materno posponendolo a quello del padre, chiamandosi ordinando Parte_2 all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alle annotazioni susseguenti;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 30.05.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
ER CE MI PA