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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/09/2025, n. 4168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4168 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott. ALESSANDRA PISCITIELLO Presidente
dott. PAOLA MARTORANA Consigliere
avv. DANIELA GESMUNDO Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello n. 4843/2021 R.G. avente ad oggetto l'impugnazione avverso la sentenza n. 1769/2021 resa dal Tribunale di Nola nel proc. n. 5219/2018 cui è stato riunito il proc. n. 5219/2018 in materia di: opposizione agli atti esecutivi mobiliare, promossa da:
(già , in persona del Parte_1 Pt_1 Parte_2
legale rappresentante p.t., cf. , rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce P.IVA_1
all'atto di citazione in appello dagli avvocati Aristide Bravaccio e Carmela Bravaccio, presso i
1
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 4843/2018 R.G. – Parte_1 Parte_3
+1
[...] quali è elettivamente domiciliata in Ottaviano, alla via P. Cappuccio n. 12
APPELLANTE
e
, cf. , rappresentato e difeso in virtù di Parte_3 C.F._1
procura in calce alla comparsa di costituzione in appello dall'avv. Parete Recupito, presso il quale è elettivamente domiciliato in Palma Campania alla via Salita Belvedere n.4
APPELLATA
nonché
RECUPITO avv. PARETE, cf. , rappresentata e difesa in proprio ed C.F._2
elettivamente domiciliata in Palma Campania alla via Salita Belvedere n. 4
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza n. 1769/2021, depositata il 19.10.2021 con la quale il Tribunale di Nola
aveva rigettato i due procedimenti riuniti di opposizione all'esecuzione e di opposizione agli atti esecutivi promossa dalla condannandola alla refusione delle spese di Parte_4
lite in favore degli opposti e avv. Recupito Parete - ha interposto appello Parte_3
la deducendo a sostegno due motivi. Parte_1
2. Gli appellati e Recupito Parete si sono costituiti in giudizio, chiedendo Parte_3
il rigetto del gravame e la vittoria delle spese del giudizio.
3. È stato acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado e non è stata svolta alcuna attività
istruttoria.
4. Preliminarmente, occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente.
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 4843/2018 R.G. – Parte_5
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[...] Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: la sentenza impugnata è stata depositata in data
19.10.2021; b) è stata notificata il 19.10.2021; c) l'atto di appello è stato notificato in data
18.11.2021 a mezzo Ufficiale Giudiziario a mediante consegna di copia Parte_3
a mani dell'avv. Parete Recupito, procuratore costituito nel giudizio di primo grado ed in data
18.11.2021 all'avv. Parete Recupito, mediante consegna di copia a mani proprie.
Ne deriva che il termine previsto dall'art. 325 cpc è stato osservato.
5. Va poi esaminata la preliminare eccezione d'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc sollevata dagli appellati.
L'eccezione è priva di pregio.
Va premesso che l'appello in esame è regolato dal nuovo regime delineato dagli artt. 342, 345,
348bis, 348ter, 383, 434, 436bis, 447bis e 702 c.p.c., come modificati, ovvero introdotti, sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11
settembre 2012, applicabile ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione da quella data come, per l'appunto, nel caso in esame.
In particolare, il nuovo art. 342 c.p.c. prevede che l'appello deve essere motivato. La
motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle
parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla
ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze
da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 4843/2018 R.G. – Parte_5
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[...] compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto di recente chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte
(Cass. SU 16 novembre 2017 n. 27199), il cui orientamento è stato successivamente condiviso da altre pronunce (ex multis: Cass. 30 maggio 2018 n. 13535), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto
2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Tale orientamento, invero, era stato affermato anche nel previgente regime normativo da numerose pronunce della Suprema Corte che, con diversità di accenti, avevano posto in luce che l'appello è una revisio prioris instantiae e non un novum iudicium, e che la necessità
dell'indicazione, da parte dell'appellante, delle argomentazioni da contrapporre a quelle contenute nella sentenza di primo grado serve proprio ad incanalare entro precisi confini il compito del giudice dell'impugnazione, consentendo di comprendere con certezza il contenuto delle censure;
con la conseguenza che la mancanza di specificità conduce all'inammissibilità
dell'appello (sentenze 21 gennaio 2004, n. 967). Tutto questo, però, senza inutili formalismi e
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 4843/2018 R.G. – Parte_6
[...] senza richiedere all'appellante il rispetto di particolari forme sacramentali (ex multis: Cass. 31
maggio 2006, n. 12984, 18 aprile 2007, n. 9244, 17 dicembre 2010, n. 25588, 23 ottobre 2014,
n. 22502, 27 settembre 2016, n. 18932, e 23 febbraio 2017, n. 4695; tali principi hanno trovato conferma anche nelle sentenze delle Sezioni Unite 25 novembre 2008, n. 28057, e 9 novembre
2011, n. 23299; sentenza 30 luglio 2001, n. 10401).
Sulla scorta dei rilievi che precedono, l'appello deve essere dichiarato ammissibile, risultando rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12,
dal momento che l'appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza che intendeva censurare e le ragioni per le quali riteneva di non condividere l'assunto del primo giudice;
d'altronde, a conferma di quanto si sta sostenendo, gli appellati hanno avuto modo di difendersi compiutamente come emerge dalle loro comparse di costituzione, nelle quali affrontano criticamente, punto su punto, le diverse questioni agitate dalla controparte.
6. Va ora, per comodità, brevemente riassunto il tema della controversia.
Con atto di citazione notificato il 20.07.2018 la in persona del legale Parte_4
rappresentante p.t. , spiegava opposizione avverso la sentenza ed i precetti Parte_1
di pagamento notificatigli in data 10.07.2018.
Nell'atto di citazione introduttivo del giudizio l'opponente premetteva di aver ricevuto in data
10.07.2018 la notifica di un primo precetto di pagamento per la somma di €. 4.079,83 da parte di e di un ulteriore precetto di pagamento per l'importo di €. 2.194,85 da Parte_3
parte dell'avv. Parete Recupito;
entrambi i precetti, aventi ad oggetto il primo la sorte capitale ed il secondo le spese legali, erano fondati sulla sentenza n. 3722/2017 resa dal Giudice di
Pace di Nola a seguito di una domanda di risarcimento formulata dal per lesioni Parte_3
subite all'interno del negozio di alimentari della , indicato in sentenza come Pt_1
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 4843/2018 R.G. – Parte_6
[...] Supermercato Conad Cida Soc. Coop.
Assumendo che le notifiche ricevute dovevano ritenersi nulle poiché dirette ad un soggetto diverso, ovvero “Supermercato Conad Cida Soc. Coop.” ed eccependo quindi il suo difetto di legittimazione passiva nel giudizio, la società opponente chiedeva al Tribunale adito la dichiarazione di nullità dei precetti opposti e la vittoria delle spese di lite.
Si costituivano in giudizio e l'avv. Recupito, eccependo la regolarità delle Parte_3
notifiche aventi ad oggetto i due atti di precetto e la sentenza;
gli opposti precisavano infatti che, notificati la sentenza ed i precetti ed avvedutisi dell'errore presente nel titolo esecutivo,
il successivo 25.07.2018 avevano proposto istanza per la correzione dell'errore materiale della sentenza, nuovamente notificata a controparte il 26.11.2018 nella versione corretta;
per questa ragione, sostenevano che sia il titolo che i precetti dovevano ritenersi pienamente validi ed efficaci e chiedevano il rigetto dell'opposizione e la refusione delle spese del giudizio.
I due procedimenti venivano riunti all'udienza dell'08.07.2021 e successivamente assegnati in decisione.
Infine, con la sentenza impugnata il Tribunale adito, affermando che le notifiche dei precetti e del titolo esecutivo dovevano ritenersi validamente effettuate e che l'erronea identificazione del soggetto debitore contenuta nella sentenza andava qualificata come mera irregolarità
suscettibile di correzione - come poi successivamente accaduto - e non come vizio invalidante
il titolo esecutivo, rigettava l'interposta opposizione, condannando la Parte_4
alla refusione delle spese del giudizio in favore di entrambe le parti opposte.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello la Parte_1
7. Con il primo motivo la società impugnante lamenta la violazione in sentenza dell'art. 99
cpc per la inidonea valutazione da parte del primo giudice della eccezione di irregolarità
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 4843/2018 R.G. – Parte_5
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[...] formale degli atti preliminari all'esecuzione, stante l'evidente nullità e/o inesistenza della notifica della sentenza e dell'atto di precetto, redatti e notificati nei confronti di un soggetto diverso dall'effettivo destinatario.
Più in particolare, la società appellante afferma anzitutto che il giudice di prime cure abbia inquadrato in maniera erronea la fattispecie giuridica sottoposta al suo scrutinio;
premesso,
infatti, che al momento della notifica della sentenza e del precetto nella forma originaria
(quindi non ancora corretta) il soggetto debitore era identificabile con il “Supermercato Conad
Cida Soc. Coop. in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Nola alla via De Mille
n. 4, cf. ” e risultando evidente la non sovrapponibilità tra il soggetto giuridico P.IVA_2
realmente convenuto dinanzi al Giudice di Pace di Nola - ovvero Supermercato Conad Cida
Soc. Coop, cf. - e la , cf. , diverse per P.IVA_2 Parte_4 P.IVA_1
denominazione sociale, forma societaria, sede legale e codice fiscale, l'opposizione preventiva all'esecuzione di cui all'art. 615 cpc. comma 1 cpc era apparsa come l'unico rimedio utilizzabile per contestare la formazione di un titolo giudiziale inopponibile nei suoi confronti.
Su tale premessa, la società appellante lamenta dunque che il giudice di prime cure, pur affermando che, in linea di principio, ove si contesti il diritto degli opposti di procedere alla esecuzione forzata nei confronti di parte opponente si è in presenza di una opposizione alla esecuzione pre-esecutiva, abbia poi relegato la vicenda ad una “mera irregolarità peraltro emendabile”, sostenendo che l'erronea identificazione del soggetto debitore nella sentenza non ne comporta la nullità, né è tale da invalidare i successivi precetti, non potendosi riverberare l'invalidità dell'atto precedente su quelli successivi.
L'appellante lamenta dunque che il Tribunale - affermando che l'errata identificazione del debitore non rappresenti una causa di nullità propria della sentenza per la tassatività delle
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[...] ipotesi di nullità processuali previste dall'art. 156 cpc, escludendo la configurabilità di una
nullità derivata degli atti processuali successivi ad un atto nullo e considerando l'assenza di contestazione da parte della società opponente di un vizio proprio dei precetti, che invece individuano in maniera corretta il soggetto debitore - abbia infine rigettato le interposte opposizioni.
In virtù di quanto innanzi, la società appellante sostiene che il procedimento di correzione dell'errore materiale instaurato dopo la notifica delle due opposizioni sia stato reso in maniera contraria alla legge, stante l'impossibilità di identificare lo stesso soggetto passivo in due società totalmente differenti, ragion per cui, escluso che si sia trattato di una mera irregolarità
formale agevolmente emendabile, deve affermarsi la evidente nullità/inefficacia degli atti di precetto notificati il 10.07.2018.
8. Con il secondo motivo la società appellante lamenta la violazione in sentenza dell'art. 99
cpc in combinato disposto con l'art. 112 cpc, per la inidonea valutazione della eccezione di nullità e/o inammissibilità della notifica della sentenza eseguita in spregio dell'art. 145 cpc e degli art. 138 e segg. cpc.
Più in particolare, la società appellante lamenta che la sentenza n. 3722/2017 del Giudice di
Pace di Nola sia stata notificata a nella qualità di legale rappresentante della Parte_1
presso la sua residenza in Striano alla via Mulitiello n. 47 e che detta Parte_4
notifica sia dunque avvenuta in violazione dell'art. 145 cpc, a mente del quale la notifica alle persone giuridiche deve avvenire presso la sede legale della società mediante consegna di copia al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni;
nel caso di specie,
invece, poiché la notifica è stata eseguita non presso la sede legale della persona giuridica, ma presso la residenza del suo legale rappresentante, la notifica stessa deve ritenersi nulla in
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 4843/2018 R.G. – Parte_5
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[...] quanto eseguita in luogo diverso da quello indicato dalla legge.
9. Riassunti così i motivi di gravame, deve preliminarmente rilevarsi in rito che oggetto del presente gravame è la sentenza di primo grado del Tribunale di Nola che ha definito due procedimenti riuniti di opposizione alla esecuzione e di opposizione agli atti esecutivi.
Prima di procedere all'esame dei singoli motivi di appello, è opportuno richiamare i principi di diritto che regolano la materia delle impugnazioni avverso pronunce in materia esecutiva.
E' principio generale dell'ordinamento giuridico che per identificare il mezzo di impugnazione da utilizzare contro un provvedimento giurisdizionale deve applicarsi il principio dell'apparenza, in virtù del quale - indipendentemente dalla qualificazione offerta dalle parti - occorre fare riferimento esclusivo alla qualificazione della domanda effettuata dal giudice a quo, a prescindere dalla circostanza che essa sia corretta o meno;
in conseguenza di quanto innanzi, per il “principio dell'apparenza”, il mezzo di impugnazione va sempre individuato con riguardo alla qualificazione attribuita al provvedimento impugnato dal giudice che lo ha emesso, a prescindere dall'esattezza o meno di tale qualificazione (ZI civile,
Sez. Un., 09/05/2011, n.10073; Cass. 02.03.2007, n. 4963; Cass.14.05.2007 n. 11012).
Il generale principio dell'apparenza va tuttavia contemperato con le peculiarità della materia esecutiva indicate dalle norme giuridiche, con la conseguenza che se l'azione promossa è stata qualificata dal giudice come opposizione all'esecuzione, la sentenza resa a conclusione di quel giudizio deve ritenersi impugnabile con l'appello, ma se l'azione è stata qualificata come opposizione agli atti esecutivi, in virtù dell'art. 618 comma 2, c.p.c. la relativa sentenza non può ritenersi appellabile e l'unico rimedio concesso dalla legge è il ricorso straordinario per
ZI ai sensi dell'art. 111 della Costituzione (così Cass. 24.11.2021 n. 36500).
Ovviamente, non è escluso che nella realtà possano verificarsi casi in cui l'opposizione in
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 4843/2018 R.G. – Parte_5
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[...] materia esecutiva coinvolga sia l'an che il quomodo della esecuzione, articolandosi in un duplice contenuto, in parte riferibile ad una opposizione agli atti esecutivi e in parte riferibile ad una opposizione all'esecuzione; in casi siffatti, in ossequio ai principi innanzi richiamati,
la giurisprudenza di legittimità è concorde nell'affermare che l'impugnazione della relativa sentenza debba seguire il diverso regime previsto per i distinti tipi di opposizione (così Cass.
ord. n. 3793 del 12.02.2024).
Per effetto dei principi di diritto innanzi richiamati, il regime delle impugnazioni su distinte domande proposte nel medesimo processo deve dunque restare quello proprio di ciascuna domanda;
tale principio deve ritenersi applicabile non solo in caso di proposizione congiunta di una opposizione agli atti esecutivi e di una opposizione all'esecuzione, ma anche in caso di proposizione di diverse domande ordinarie unitamente ad una o più opposizioni esecutive.
Rammentato quanto innanzi sotto il profilo del diritto, si osserva che nella motivazione della sentenza impugnata il giudice di primo grado ha qualificato come “opposizione agli atti
esecutivi” le contestazioni della relative alla regolarità della notifica del Parte_5
titolo esecutivo e del precetto di cui al secondo motivo di opposizione, mentre come
“opposizione all'esecuzione cd. preesecutiva” ex art. 615 I comma cpc le contestazioni della società in ordine al diritto degli opposti di procedere alla esecuzione nei suoi confronti, oggetto del primo motivo di opposizione.
Ciò posto, in applicazione dei principi di diritto e della conforme giurisprudenza innanzi richiamati - che ribadiscono che la sentenza di primo grado resa su di un'opposizione qualificata ex art. 617 c.p.c. non possa essere oggetto di appello, ma soltanto di ricorso per
ZI (ex multis Cass. 24.11.2021 n. 36500), deve affermarsi che le doglianze sollevate con il secondo motivo di gravame della presente impugnazione avverso una pronuncia
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 4843/2018 R.G. – Parte_5
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[...] giudiziale in materia di opposizione agli atti esecutivi, impediscono ab origine l'esercizio della potestas iudicandi della Corte adita in ordine alle suddette questioni ed impongono di dichiarare inammissibile il secondo motivo di appello.
10. Procedendo nella disamina dell'altro motivo di gravame avente ad oggetto il rigetto dell'opposizione all'esecuzione preesecutiva ex art 615 I comma cpc - in relazione alla quale l'appello risulta ammissibile come rammentato nella narrativa che precede - deve affermarsi che il primo motivo di appello è infondato e va rigettato.
Ed invero, nei casi di opposizione all'esecuzione, ove si contesti il diritto di procedere all'esecuzione forzata perché il credito di chi la promuove non è assistito da titolo esecutivo,
la verifica dell'idoneità del titolo a legittimare l'azione esecutiva costituisce, sotto il profilo logico, un accertamento preliminare ed imprescindibile per la decisione sui motivi di opposizione.
La suddetta verifica deve tuttavia armonizzarsi con il principio generale dell'ordinamento giuridico che afferma la intangibilità del titolo esecutivo di formazione giudiziale per fatti
anteriori o coevi alla sua formazione ed alla sua definitività, in virtù del quale la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del titolo esecutivo solo quando questi vizi ne determinino l'inesistenza giuridica; diversamente,
gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto o sta avendo pieno sviluppo ed è stata o è tuttora in esame (così Cass. 04.02.2025 n.
2785; Cass. n. 3277/2015).
L'applicazione del generale principio di intangibilità del titolo esecutivo di formazione
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 4843/2018 R.G. – Parte_5
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[...] giudiziale comporta che la contestazione dei vizi propri del titolo esecutivo posto a base dell'esecuzione può avvenire con l'utilizzo dei mezzi di impugnazione ordinari;
è possibile avvalersi invece dello strumento giuridico dell'opposizione soltanto nei casi in cui il titolo stesso risulti inutilizzabile per fatti intervenuti in un tempo successivo alla sua formazione -
come nei casi di intervenuto pagamento, transazione ecc - ovvero in un tempo successivo alla sua raggiunta definitività.
Applicando i principi di diritto innanzi richiamati al caso di specie, si osserva che il giudice di prime cure - preso atto che l'intervenuta procedura di correzione dell'errore materiale aveva espunto dal titolo esecutivo il vizio lamentato dalla società opponente - dopo aver escluso la presenza nei precetti notificati di vizi derivati dal titolo esecutivo e verificato l'assenza di contestazioni relative a vizi propri degli stessi atti di precetto (che nel caso di specie identificano invece correttamente l'odierna società opponente , ha infine Parte_5
ritenuto infondata l'opposizione alla esecuzione così spiegata.
Il percorso logico-giuridico posto a base della statuizione resa sul punto dal giudice di prime cura appare corretto e condivisibile risultando evidente che, in difetto di impugnazione del titolo esecutivo, l'opposizione all'esecuzione preesecutiva appare priva di fondamento giuridico, in ragione della raggiunta corrispondenza tra il debitore indicato nel titolo esecutivo corretto ed il soggetto destinatario della notifica dei precetti;
per quanto innanzi, la doglianza che precede appare meritevole di rigetto anche in questa sede.
11. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'impugnazione spiegata dalla
[...]
va totalmente rigettata. Parte_1
La totale soccombenza della società appellante comporta la sua condanna al pagamento delle spese del presente grado in favore delle controparti;
la relativa liquidazione viene eseguita in
12
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 4843/2018 R.G. – RAGOZZINO Parte_1
+1 Pt_5 dispositivo in favore di con distrazione in favore dell'avv. Parete Parte_3
Recupito, dichiaratasi anticipataria e dell'avv. Parete Recupito in proprio, sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/14 e succ. mod. e con applicazione dello scaglione fino ad €.
5.200,00 nei valori medi per le fasi studio, introduttiva e decisionale.
12. Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013 la società
appellante, in quanto soccombente, è tenuta a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002
n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, sull'appello proposto dalla Parte_1
[...
come in atti rappresentata, avverso la sentenza n. 1769/2021 resa dal Tribunale di Nola
tra le parti in epigrafe indicate, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
1- rigetta l'impugnazione;
2- condanna l'appellante come in atti rappresentata, al pagamento Parte_1
delle spese del presente grado in favore di che liquida, con Parte_3
distrazione in favore dell'avv. Parete Recupito dichiaratasi anticipataria, in €. 1.923,00
per compensi professionali, oltre 15% spese generali, Iva e Cap come per legge, nonché
in favore dell'avv. Parete Recupito in proprio, che liquida in €. 1.923,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, Iva e Cap come per legge:
3- dà atto che l'appellante società è tenuta a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1
quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
13
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 4843/2018 R.G. – Parte_5
+1
[...] Così deciso in Napoli, il 09.07.2025
Il giudice ausiliario est. Il presidente avv. Daniela Gesmundo dott.ssa Alessandra Piscitiello
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s,
21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt.
15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 4843/2018 R.G. – Parte_5
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[...]
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott. ALESSANDRA PISCITIELLO Presidente
dott. PAOLA MARTORANA Consigliere
avv. DANIELA GESMUNDO Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello n. 4843/2021 R.G. avente ad oggetto l'impugnazione avverso la sentenza n. 1769/2021 resa dal Tribunale di Nola nel proc. n. 5219/2018 cui è stato riunito il proc. n. 5219/2018 in materia di: opposizione agli atti esecutivi mobiliare, promossa da:
(già , in persona del Parte_1 Pt_1 Parte_2
legale rappresentante p.t., cf. , rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce P.IVA_1
all'atto di citazione in appello dagli avvocati Aristide Bravaccio e Carmela Bravaccio, presso i
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 4843/2018 R.G. – Parte_1 Parte_3
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[...] quali è elettivamente domiciliata in Ottaviano, alla via P. Cappuccio n. 12
APPELLANTE
e
, cf. , rappresentato e difeso in virtù di Parte_3 C.F._1
procura in calce alla comparsa di costituzione in appello dall'avv. Parete Recupito, presso il quale è elettivamente domiciliato in Palma Campania alla via Salita Belvedere n.4
APPELLATA
nonché
RECUPITO avv. PARETE, cf. , rappresentata e difesa in proprio ed C.F._2
elettivamente domiciliata in Palma Campania alla via Salita Belvedere n. 4
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza n. 1769/2021, depositata il 19.10.2021 con la quale il Tribunale di Nola
aveva rigettato i due procedimenti riuniti di opposizione all'esecuzione e di opposizione agli atti esecutivi promossa dalla condannandola alla refusione delle spese di Parte_4
lite in favore degli opposti e avv. Recupito Parete - ha interposto appello Parte_3
la deducendo a sostegno due motivi. Parte_1
2. Gli appellati e Recupito Parete si sono costituiti in giudizio, chiedendo Parte_3
il rigetto del gravame e la vittoria delle spese del giudizio.
3. È stato acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado e non è stata svolta alcuna attività
istruttoria.
4. Preliminarmente, occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente.
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 4843/2018 R.G. – Parte_5
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[...] Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: la sentenza impugnata è stata depositata in data
19.10.2021; b) è stata notificata il 19.10.2021; c) l'atto di appello è stato notificato in data
18.11.2021 a mezzo Ufficiale Giudiziario a mediante consegna di copia Parte_3
a mani dell'avv. Parete Recupito, procuratore costituito nel giudizio di primo grado ed in data
18.11.2021 all'avv. Parete Recupito, mediante consegna di copia a mani proprie.
Ne deriva che il termine previsto dall'art. 325 cpc è stato osservato.
5. Va poi esaminata la preliminare eccezione d'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc sollevata dagli appellati.
L'eccezione è priva di pregio.
Va premesso che l'appello in esame è regolato dal nuovo regime delineato dagli artt. 342, 345,
348bis, 348ter, 383, 434, 436bis, 447bis e 702 c.p.c., come modificati, ovvero introdotti, sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11
settembre 2012, applicabile ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione da quella data come, per l'appunto, nel caso in esame.
In particolare, il nuovo art. 342 c.p.c. prevede che l'appello deve essere motivato. La
motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle
parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla
ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze
da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 4843/2018 R.G. – Parte_5
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[...] compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto di recente chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte
(Cass. SU 16 novembre 2017 n. 27199), il cui orientamento è stato successivamente condiviso da altre pronunce (ex multis: Cass. 30 maggio 2018 n. 13535), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto
2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Tale orientamento, invero, era stato affermato anche nel previgente regime normativo da numerose pronunce della Suprema Corte che, con diversità di accenti, avevano posto in luce che l'appello è una revisio prioris instantiae e non un novum iudicium, e che la necessità
dell'indicazione, da parte dell'appellante, delle argomentazioni da contrapporre a quelle contenute nella sentenza di primo grado serve proprio ad incanalare entro precisi confini il compito del giudice dell'impugnazione, consentendo di comprendere con certezza il contenuto delle censure;
con la conseguenza che la mancanza di specificità conduce all'inammissibilità
dell'appello (sentenze 21 gennaio 2004, n. 967). Tutto questo, però, senza inutili formalismi e
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 4843/2018 R.G. – Parte_6
[...] senza richiedere all'appellante il rispetto di particolari forme sacramentali (ex multis: Cass. 31
maggio 2006, n. 12984, 18 aprile 2007, n. 9244, 17 dicembre 2010, n. 25588, 23 ottobre 2014,
n. 22502, 27 settembre 2016, n. 18932, e 23 febbraio 2017, n. 4695; tali principi hanno trovato conferma anche nelle sentenze delle Sezioni Unite 25 novembre 2008, n. 28057, e 9 novembre
2011, n. 23299; sentenza 30 luglio 2001, n. 10401).
Sulla scorta dei rilievi che precedono, l'appello deve essere dichiarato ammissibile, risultando rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12,
dal momento che l'appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza che intendeva censurare e le ragioni per le quali riteneva di non condividere l'assunto del primo giudice;
d'altronde, a conferma di quanto si sta sostenendo, gli appellati hanno avuto modo di difendersi compiutamente come emerge dalle loro comparse di costituzione, nelle quali affrontano criticamente, punto su punto, le diverse questioni agitate dalla controparte.
6. Va ora, per comodità, brevemente riassunto il tema della controversia.
Con atto di citazione notificato il 20.07.2018 la in persona del legale Parte_4
rappresentante p.t. , spiegava opposizione avverso la sentenza ed i precetti Parte_1
di pagamento notificatigli in data 10.07.2018.
Nell'atto di citazione introduttivo del giudizio l'opponente premetteva di aver ricevuto in data
10.07.2018 la notifica di un primo precetto di pagamento per la somma di €. 4.079,83 da parte di e di un ulteriore precetto di pagamento per l'importo di €. 2.194,85 da Parte_3
parte dell'avv. Parete Recupito;
entrambi i precetti, aventi ad oggetto il primo la sorte capitale ed il secondo le spese legali, erano fondati sulla sentenza n. 3722/2017 resa dal Giudice di
Pace di Nola a seguito di una domanda di risarcimento formulata dal per lesioni Parte_3
subite all'interno del negozio di alimentari della , indicato in sentenza come Pt_1
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 4843/2018 R.G. – Parte_6
[...] Supermercato Conad Cida Soc. Coop.
Assumendo che le notifiche ricevute dovevano ritenersi nulle poiché dirette ad un soggetto diverso, ovvero “Supermercato Conad Cida Soc. Coop.” ed eccependo quindi il suo difetto di legittimazione passiva nel giudizio, la società opponente chiedeva al Tribunale adito la dichiarazione di nullità dei precetti opposti e la vittoria delle spese di lite.
Si costituivano in giudizio e l'avv. Recupito, eccependo la regolarità delle Parte_3
notifiche aventi ad oggetto i due atti di precetto e la sentenza;
gli opposti precisavano infatti che, notificati la sentenza ed i precetti ed avvedutisi dell'errore presente nel titolo esecutivo,
il successivo 25.07.2018 avevano proposto istanza per la correzione dell'errore materiale della sentenza, nuovamente notificata a controparte il 26.11.2018 nella versione corretta;
per questa ragione, sostenevano che sia il titolo che i precetti dovevano ritenersi pienamente validi ed efficaci e chiedevano il rigetto dell'opposizione e la refusione delle spese del giudizio.
I due procedimenti venivano riunti all'udienza dell'08.07.2021 e successivamente assegnati in decisione.
Infine, con la sentenza impugnata il Tribunale adito, affermando che le notifiche dei precetti e del titolo esecutivo dovevano ritenersi validamente effettuate e che l'erronea identificazione del soggetto debitore contenuta nella sentenza andava qualificata come mera irregolarità
suscettibile di correzione - come poi successivamente accaduto - e non come vizio invalidante
il titolo esecutivo, rigettava l'interposta opposizione, condannando la Parte_4
alla refusione delle spese del giudizio in favore di entrambe le parti opposte.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello la Parte_1
7. Con il primo motivo la società impugnante lamenta la violazione in sentenza dell'art. 99
cpc per la inidonea valutazione da parte del primo giudice della eccezione di irregolarità
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 4843/2018 R.G. – Parte_5
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[...] formale degli atti preliminari all'esecuzione, stante l'evidente nullità e/o inesistenza della notifica della sentenza e dell'atto di precetto, redatti e notificati nei confronti di un soggetto diverso dall'effettivo destinatario.
Più in particolare, la società appellante afferma anzitutto che il giudice di prime cure abbia inquadrato in maniera erronea la fattispecie giuridica sottoposta al suo scrutinio;
premesso,
infatti, che al momento della notifica della sentenza e del precetto nella forma originaria
(quindi non ancora corretta) il soggetto debitore era identificabile con il “Supermercato Conad
Cida Soc. Coop. in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Nola alla via De Mille
n. 4, cf. ” e risultando evidente la non sovrapponibilità tra il soggetto giuridico P.IVA_2
realmente convenuto dinanzi al Giudice di Pace di Nola - ovvero Supermercato Conad Cida
Soc. Coop, cf. - e la , cf. , diverse per P.IVA_2 Parte_4 P.IVA_1
denominazione sociale, forma societaria, sede legale e codice fiscale, l'opposizione preventiva all'esecuzione di cui all'art. 615 cpc. comma 1 cpc era apparsa come l'unico rimedio utilizzabile per contestare la formazione di un titolo giudiziale inopponibile nei suoi confronti.
Su tale premessa, la società appellante lamenta dunque che il giudice di prime cure, pur affermando che, in linea di principio, ove si contesti il diritto degli opposti di procedere alla esecuzione forzata nei confronti di parte opponente si è in presenza di una opposizione alla esecuzione pre-esecutiva, abbia poi relegato la vicenda ad una “mera irregolarità peraltro emendabile”, sostenendo che l'erronea identificazione del soggetto debitore nella sentenza non ne comporta la nullità, né è tale da invalidare i successivi precetti, non potendosi riverberare l'invalidità dell'atto precedente su quelli successivi.
L'appellante lamenta dunque che il Tribunale - affermando che l'errata identificazione del debitore non rappresenti una causa di nullità propria della sentenza per la tassatività delle
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[...] ipotesi di nullità processuali previste dall'art. 156 cpc, escludendo la configurabilità di una
nullità derivata degli atti processuali successivi ad un atto nullo e considerando l'assenza di contestazione da parte della società opponente di un vizio proprio dei precetti, che invece individuano in maniera corretta il soggetto debitore - abbia infine rigettato le interposte opposizioni.
In virtù di quanto innanzi, la società appellante sostiene che il procedimento di correzione dell'errore materiale instaurato dopo la notifica delle due opposizioni sia stato reso in maniera contraria alla legge, stante l'impossibilità di identificare lo stesso soggetto passivo in due società totalmente differenti, ragion per cui, escluso che si sia trattato di una mera irregolarità
formale agevolmente emendabile, deve affermarsi la evidente nullità/inefficacia degli atti di precetto notificati il 10.07.2018.
8. Con il secondo motivo la società appellante lamenta la violazione in sentenza dell'art. 99
cpc in combinato disposto con l'art. 112 cpc, per la inidonea valutazione della eccezione di nullità e/o inammissibilità della notifica della sentenza eseguita in spregio dell'art. 145 cpc e degli art. 138 e segg. cpc.
Più in particolare, la società appellante lamenta che la sentenza n. 3722/2017 del Giudice di
Pace di Nola sia stata notificata a nella qualità di legale rappresentante della Parte_1
presso la sua residenza in Striano alla via Mulitiello n. 47 e che detta Parte_4
notifica sia dunque avvenuta in violazione dell'art. 145 cpc, a mente del quale la notifica alle persone giuridiche deve avvenire presso la sede legale della società mediante consegna di copia al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni;
nel caso di specie,
invece, poiché la notifica è stata eseguita non presso la sede legale della persona giuridica, ma presso la residenza del suo legale rappresentante, la notifica stessa deve ritenersi nulla in
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[...] quanto eseguita in luogo diverso da quello indicato dalla legge.
9. Riassunti così i motivi di gravame, deve preliminarmente rilevarsi in rito che oggetto del presente gravame è la sentenza di primo grado del Tribunale di Nola che ha definito due procedimenti riuniti di opposizione alla esecuzione e di opposizione agli atti esecutivi.
Prima di procedere all'esame dei singoli motivi di appello, è opportuno richiamare i principi di diritto che regolano la materia delle impugnazioni avverso pronunce in materia esecutiva.
E' principio generale dell'ordinamento giuridico che per identificare il mezzo di impugnazione da utilizzare contro un provvedimento giurisdizionale deve applicarsi il principio dell'apparenza, in virtù del quale - indipendentemente dalla qualificazione offerta dalle parti - occorre fare riferimento esclusivo alla qualificazione della domanda effettuata dal giudice a quo, a prescindere dalla circostanza che essa sia corretta o meno;
in conseguenza di quanto innanzi, per il “principio dell'apparenza”, il mezzo di impugnazione va sempre individuato con riguardo alla qualificazione attribuita al provvedimento impugnato dal giudice che lo ha emesso, a prescindere dall'esattezza o meno di tale qualificazione (ZI civile,
Sez. Un., 09/05/2011, n.10073; Cass. 02.03.2007, n. 4963; Cass.14.05.2007 n. 11012).
Il generale principio dell'apparenza va tuttavia contemperato con le peculiarità della materia esecutiva indicate dalle norme giuridiche, con la conseguenza che se l'azione promossa è stata qualificata dal giudice come opposizione all'esecuzione, la sentenza resa a conclusione di quel giudizio deve ritenersi impugnabile con l'appello, ma se l'azione è stata qualificata come opposizione agli atti esecutivi, in virtù dell'art. 618 comma 2, c.p.c. la relativa sentenza non può ritenersi appellabile e l'unico rimedio concesso dalla legge è il ricorso straordinario per
ZI ai sensi dell'art. 111 della Costituzione (così Cass. 24.11.2021 n. 36500).
Ovviamente, non è escluso che nella realtà possano verificarsi casi in cui l'opposizione in
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 4843/2018 R.G. – Parte_5
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[...] materia esecutiva coinvolga sia l'an che il quomodo della esecuzione, articolandosi in un duplice contenuto, in parte riferibile ad una opposizione agli atti esecutivi e in parte riferibile ad una opposizione all'esecuzione; in casi siffatti, in ossequio ai principi innanzi richiamati,
la giurisprudenza di legittimità è concorde nell'affermare che l'impugnazione della relativa sentenza debba seguire il diverso regime previsto per i distinti tipi di opposizione (così Cass.
ord. n. 3793 del 12.02.2024).
Per effetto dei principi di diritto innanzi richiamati, il regime delle impugnazioni su distinte domande proposte nel medesimo processo deve dunque restare quello proprio di ciascuna domanda;
tale principio deve ritenersi applicabile non solo in caso di proposizione congiunta di una opposizione agli atti esecutivi e di una opposizione all'esecuzione, ma anche in caso di proposizione di diverse domande ordinarie unitamente ad una o più opposizioni esecutive.
Rammentato quanto innanzi sotto il profilo del diritto, si osserva che nella motivazione della sentenza impugnata il giudice di primo grado ha qualificato come “opposizione agli atti
esecutivi” le contestazioni della relative alla regolarità della notifica del Parte_5
titolo esecutivo e del precetto di cui al secondo motivo di opposizione, mentre come
“opposizione all'esecuzione cd. preesecutiva” ex art. 615 I comma cpc le contestazioni della società in ordine al diritto degli opposti di procedere alla esecuzione nei suoi confronti, oggetto del primo motivo di opposizione.
Ciò posto, in applicazione dei principi di diritto e della conforme giurisprudenza innanzi richiamati - che ribadiscono che la sentenza di primo grado resa su di un'opposizione qualificata ex art. 617 c.p.c. non possa essere oggetto di appello, ma soltanto di ricorso per
ZI (ex multis Cass. 24.11.2021 n. 36500), deve affermarsi che le doglianze sollevate con il secondo motivo di gravame della presente impugnazione avverso una pronuncia
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[...] giudiziale in materia di opposizione agli atti esecutivi, impediscono ab origine l'esercizio della potestas iudicandi della Corte adita in ordine alle suddette questioni ed impongono di dichiarare inammissibile il secondo motivo di appello.
10. Procedendo nella disamina dell'altro motivo di gravame avente ad oggetto il rigetto dell'opposizione all'esecuzione preesecutiva ex art 615 I comma cpc - in relazione alla quale l'appello risulta ammissibile come rammentato nella narrativa che precede - deve affermarsi che il primo motivo di appello è infondato e va rigettato.
Ed invero, nei casi di opposizione all'esecuzione, ove si contesti il diritto di procedere all'esecuzione forzata perché il credito di chi la promuove non è assistito da titolo esecutivo,
la verifica dell'idoneità del titolo a legittimare l'azione esecutiva costituisce, sotto il profilo logico, un accertamento preliminare ed imprescindibile per la decisione sui motivi di opposizione.
La suddetta verifica deve tuttavia armonizzarsi con il principio generale dell'ordinamento giuridico che afferma la intangibilità del titolo esecutivo di formazione giudiziale per fatti
anteriori o coevi alla sua formazione ed alla sua definitività, in virtù del quale la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del titolo esecutivo solo quando questi vizi ne determinino l'inesistenza giuridica; diversamente,
gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto o sta avendo pieno sviluppo ed è stata o è tuttora in esame (così Cass. 04.02.2025 n.
2785; Cass. n. 3277/2015).
L'applicazione del generale principio di intangibilità del titolo esecutivo di formazione
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 4843/2018 R.G. – Parte_5
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[...] giudiziale comporta che la contestazione dei vizi propri del titolo esecutivo posto a base dell'esecuzione può avvenire con l'utilizzo dei mezzi di impugnazione ordinari;
è possibile avvalersi invece dello strumento giuridico dell'opposizione soltanto nei casi in cui il titolo stesso risulti inutilizzabile per fatti intervenuti in un tempo successivo alla sua formazione -
come nei casi di intervenuto pagamento, transazione ecc - ovvero in un tempo successivo alla sua raggiunta definitività.
Applicando i principi di diritto innanzi richiamati al caso di specie, si osserva che il giudice di prime cure - preso atto che l'intervenuta procedura di correzione dell'errore materiale aveva espunto dal titolo esecutivo il vizio lamentato dalla società opponente - dopo aver escluso la presenza nei precetti notificati di vizi derivati dal titolo esecutivo e verificato l'assenza di contestazioni relative a vizi propri degli stessi atti di precetto (che nel caso di specie identificano invece correttamente l'odierna società opponente , ha infine Parte_5
ritenuto infondata l'opposizione alla esecuzione così spiegata.
Il percorso logico-giuridico posto a base della statuizione resa sul punto dal giudice di prime cura appare corretto e condivisibile risultando evidente che, in difetto di impugnazione del titolo esecutivo, l'opposizione all'esecuzione preesecutiva appare priva di fondamento giuridico, in ragione della raggiunta corrispondenza tra il debitore indicato nel titolo esecutivo corretto ed il soggetto destinatario della notifica dei precetti;
per quanto innanzi, la doglianza che precede appare meritevole di rigetto anche in questa sede.
11. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'impugnazione spiegata dalla
[...]
va totalmente rigettata. Parte_1
La totale soccombenza della società appellante comporta la sua condanna al pagamento delle spese del presente grado in favore delle controparti;
la relativa liquidazione viene eseguita in
12
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 4843/2018 R.G. – RAGOZZINO Parte_1
+1 Pt_5 dispositivo in favore di con distrazione in favore dell'avv. Parete Parte_3
Recupito, dichiaratasi anticipataria e dell'avv. Parete Recupito in proprio, sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/14 e succ. mod. e con applicazione dello scaglione fino ad €.
5.200,00 nei valori medi per le fasi studio, introduttiva e decisionale.
12. Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013 la società
appellante, in quanto soccombente, è tenuta a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002
n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, sull'appello proposto dalla Parte_1
[...
come in atti rappresentata, avverso la sentenza n. 1769/2021 resa dal Tribunale di Nola
tra le parti in epigrafe indicate, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
1- rigetta l'impugnazione;
2- condanna l'appellante come in atti rappresentata, al pagamento Parte_1
delle spese del presente grado in favore di che liquida, con Parte_3
distrazione in favore dell'avv. Parete Recupito dichiaratasi anticipataria, in €. 1.923,00
per compensi professionali, oltre 15% spese generali, Iva e Cap come per legge, nonché
in favore dell'avv. Parete Recupito in proprio, che liquida in €. 1.923,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, Iva e Cap come per legge:
3- dà atto che l'appellante società è tenuta a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1
quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
13
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 4843/2018 R.G. – Parte_5
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[...] Così deciso in Napoli, il 09.07.2025
Il giudice ausiliario est. Il presidente avv. Daniela Gesmundo dott.ssa Alessandra Piscitiello
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s,
21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt.
15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
14
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 4843/2018 R.G. – Parte_5
+1
[...]