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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/09/2025, n. 12279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12279 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano giudice
Dott.ssa Francesca Cosentino giudice rel.
ha emesso la seguente SENTENZA
sulla domanda di separazione e divorzio iscritta al R.G. 33308/2023 proposta da
Parte_1
Avv. Fabrizio Casella
e da
Parte_2
Avv. Monica Cerchi
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
premesso che in questo giudizio è già stata emessa sentenza di separazione, passata in giudicato come da attestazione, in atti;
visto l'accordo raggiunto tra le parti di seguito trascritto:
Per_
“a) Affidamento condiviso delle figlie minori e con esercizio congiunto della responsabilità Per_2 genitoriale per le questioni di maggior interesse per le figlie riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute, da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime, e l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò, che attiene all'organizzazione e della vita quotidiana nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé; b) Le minori resteranno collocate presso l'abitazione materna con seguente calendario di frequentazione paterno: salvo diverso accordo week end alternati dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica sera con cena a casa del padre e riaccompagno presso l'abitazione materna alle ore 21:00; un pomeriggio infrasettimanale con pernotto di massimo indicato il mercoledì, con riaccompagno a scuola il giorno seguente nel week end di spettanza del padre;
due pomeriggi infrasettimanali con due pernotti ( di massima indicati il mercoledì e il giovedì) dall'uscita di scuola con riaccompagno a scuola il giorno seguente nel week end non di spettanza del padre;
festività natalizie dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni( per il natale 2024 primo periodo la madre;
secondo periodo il padre); festività pasquali (Pasqua e Pasquetta) ad anni alterni;
altre festività annuali ad anni alterni;
vacanze estive: 3 settimane anche non consecutive da comunicare entro il
30 aprile di ogni anno;
le bambine festeggeranno con ciascun genitore il giorno del compleanno del rispettivo genitore, analogamente festa della mamma e del papà, compleanno delle figlie con entrambi i genitori se possibile altrimenti ad anni alterni;
3) la casa coniugale di Via Pallanza 51 dalla quale il marito si
è già allontanato, è assegnata alla sig.ra con tutti i suoi arredi;
4) il signore verserà alla sig.ra l'assegno di mantenimento per le due figlie minori entro il giorno 15 di ogni mese pari ad € 760,00 oltre rivalutazione
ISTAT (€ 380,00 per ciascuna figlia) 5) le spese straordinarie di cui al protocollo del Tribunale di Roma del
2014 sono a carico di entrambe le parti al 50%, 6) entrambi i genitori acconsentono al rilascio del passaporto per le minori, 7) spese di lite compensate con rinuncia alla solidarietà.”;
ritenuto che debba unicamente specificarsi che detto accordo vige fin dalla sentenza di separazione, dunque l'aumento Istat deve essere calcolato sull'assegno di mantenimento dovuto per le figlie fin dalla detta sentenza e per il futuro;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1 dicembre 1970 n. 898
e successive modificazioni;
ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, valutato l'interesse delle figlie minori,
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in
Roma……………………………………… in data 31.5.2008………………………., trascritto nei registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile del predetto Comune, dell'anno 2008……………, al N. 00119……………….. Parte
II………., Serie Ao3………., alle condizioni concordate di cui in parte motiva;
ordina l'annotazione come per legge;
spese di lite compensate.
Così deciso in Roma il 4.9.2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi