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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/02/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere relatore il giorno 19 febbraio 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1955/2023 del Ruolo
Generale Civile - Lavoro e Previdenza
TRA
(C.F.: ) in persona del Sindaco pro- Parte_1 P.IVA_1
tempore quale legale rappresentante, rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Federica Graglia
APPELLANTE
E
Cod. fisc. , Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso per procura in atti dagli Avv.ti Stefano Sanità e Lara Arcese
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma – Sezione
Lavoro – n. 7401/2023
1 CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE: annullare e riformare integralmente l'impugnata sentenza, e conseguentemente, dichiarare che nessun diritto debba essere riconosciuto al ricorrente. Con vittoria di spese, competenze ed onorari anche per il primo grado di giudizio.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATO:
Rigettare il ricorso in appello, per l'effetto confermare, anche con diversa motivazione, la sentenza impugnata, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di primo grado, , ex dipendente di Controparte_1 [...]
in quiescenza dal 31.12.2019, agiva nei confronti dell'ente civico al fine Pt_1
di ottenere il pagamento delle somme dovutegli a titolo di monetizzazione di riposi compensativi pari ad € 36.593, a tale fine deducendo, in estrema sintesi: di essere entrato in servizio al Comune di nel 1985, superando Pt_1
concorso pubblico;
di essere stato inquadrato nel livello D5 del CCNL Comparto Enti Locali quale funzionario del Corpo di Polizia Locale;
che dal 11.12.2015 svolse funzioni di responsabile di reparto nell'ambito del Dipartimento Politiche Abitative;
di essere in quiescenza dal 31.12.2019, avendo fruito della c.d. “quota 100”; di avere accumulato 484 giorni e 4,21 ore di riposo compensativo in quanto l'ente non gli aveva consentito di fruirne, ritenendo la sua presenza necessaria per lo svolgimento del servizio, e vista anche l'assenza di altri dipendenti che potessero sostituirlo.
si costituiva invocando l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012 Parte_1 conv. in L. n. 135/2012, deducendo che l'omessa fruizione delle ferie e dei riposi compensativi non era imputabile all'ente quanto piuttosto al dipendente, sollecitato dai propri dirigenti sin dal 2014 ad elaborare un piano di smaltimento delle
“spettanze” maturate ed invitato altresì “ad astenersi tassativamente dal prestare 2 attività lavorativa nelle giornate del sabato e della domenica, per evitare di implementare il già ragguardevole numero di competenze”.
Svolta istruttoria testimoniale, il Tribunale ha accolto la domanda sulla base della giurisprudenza nazionale ed europea sul risarcimento delle ferie non godute e ritenendo, in punto di fatto, che dall'istruttoria fosse emersa l'incolpevole omessa fruizione della spropositata mole di ore di recupero compensativo da parte del e che l'amministrazione non avesse assicurato che l'organizzazione del CP_1
lavoro e le esigenze del servizio cui il ricorrente era preposto gli consentissero il godimento delle ferie.
Il Tribunale ha quindi statuito nel merito: ≪Condanna l'amministrazione al risarcimento del danno in favore del connesso alla mancata fruizione CP_1 dei riposi compensativi, quantificato in € 36.593,00, oltre interessi≫.
ha impugnato la sentenza, insistendo anzitutto nel richiamo Parte_1 all'art. 5, comma 7, del DL n. 95/2012, secondo cui:
“A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la
Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) non può superare il valore nominale di 7,00 euro. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2012. I contratti stipulati dalle amministrazioni di cui al primo periodo per
l'approvvigionamento dei buoni pasto attribuiti al personale sono adeguati alla presente disposizione, anche eventualmente prorogandone la durata e fermo restando l'importo contrattuale complessivo previsto. A decorrere dalla medesima data è fatto obbligo alle università statali di riconoscere il buono pasto esclusivamente al personale contrattualizzato. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.”
L'appellante lamenta quindi la ≪contraddittorietà della motivazione, errata ricostruzione dei fatti e omessa valutazione del materiale probatorio≫.
Lamenta l'appellante che il Tribunale (in questo senso dovrebbe cogliersi l'assoluta illogicità e carenza di motivazione della sentenza), a fronte di una
3 circostanza documentalmente provata e cioè che l'Amministrazione e i dirigenti del dipendente avevano invitato il a fruire delle ferie accumulate, abbia CP_1
ritenuto che il essendo stato adibito al Dipartimento delle Politiche CP_1
Abitative, fosse, per questo trasferimento, impedito a fruire delle ferie accumulate.
E la prova di tale impossibilità sarebbe fornita dalle testimonianze rese dai colleghi del che hanno dichiarato che l'unità in cui era operativo il ricorrente era CP_1
molto impegnata. Da ciò l'assoluta incongruenza delle deduzioni e delle conclusioni operate dal Giudice.
Il Tribunale non avrebbe poi considerato le prove documentali offerte da e cioè i provvedimenti con cui il lavoratore era stato inviato sin dal Parte_1
2014 ad elaborare un piano di smaltimento delle “spettanze” maturate (ferie, riposi etc.…), quindi a fruire di ferie e riposi astenendosi dal lavorare sabato e domenica
(v. nota del 24.4.2018).
Il Tribunale avrebbe inoltre erroneamente ritenuto una “iper-attività” dell'ufficio diretto dall'appellato in base a testimonianze che in realtà non riscontrerebbero affatto tale situazione.
Sotto altro aspetto, l'appellante deduce che la decisione appellata avrebbe violato il d.lgs. n. 66/2003 che ha introdotto il divieto di monetizzazione del periodo di ferie corrispondente alle quattro settimane garantite per legge, operante salvo il caso della risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno (pag. 6 appello).
L'appellante deduce infine l'inesistenza di elementi idonei ad invocare una misura risarcitoria, denunziando altresì una violazione di legge e l'omessa valutazione delle prove oltre che il travisamento dei fatti, argomentando al riguardo che agli atti non risulta depositata una qualche nota attestante che il dipendente sia mai stato richiamato in servizio dai superiori o invitato a lavorare per assicurare il rispetto di una programma o sia mai stato oggetto di direttive e/o richiami, e, ciononostante, il Tribunale ha ritenuto che l'invito del Dirigente del 26.4.2018 (nota a firma del direttore del Dipartimento Politiche Abitative Barletta, ove si rappresenta l'encomiabile lavoro svolto dal “con raggiungimento degli CP_1
obiettivi mai neppure sfiorati dall'amministrazione capitolina in termini di ripristino della legalità riferita ai beni immobili ERP e del patrimonio disponibile”) fosse un “ invito formale”.
4 Il si è costituto in appello replicando nel merito dei motivi CP_1
gravame e condividendo la decisione appellata, della quale ha chiesto la conferma.
All'udienza del 19 febbraio 2025 la causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto.
Il Tribunale ha richiamato principi giurisprudenziali che non sono stati in sé
e per sé contestati ovvero confutati dall'appellante. E così, su punto, Cass.
18140/2022, che pur affrontando una fattispecie in cui non era applicabile ratione temporis l'art. 5 del DL 95/2012 invocato dall'appellante, ha evidenziato come “Sul tema dispiega decisiva influenza la normativa eurounitaria. Secondo Corte di
Giustizia 6 novembre 2018, Max-Planck, infatti, «l'articolo 7 della direttiva
2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, in applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo – automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare questo diritto».
La Corte di Giustizia individua nel proprio ragionamento tre cardini del giudizio di diritto demandato al giudice nazionale, al fine di assicurare che il lavoratore sia stato messo effettivamente nelle condizioni di esercitare il proprio diritto alle ferie, consistenti:
a) nella necessità che il lavoratore sia invitato «se necessario formalmente»
a fruire delle ferie e «nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile … se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento» (punto 45);
b) nella necessità di «evitare una situazione in cui l'onere di assicurarsi dell'esercizio effettivo del diritto alle ferie annuali retribuite sia interamente posto a carico del lavoratore» (punto 43);
5 c) infine, sul piano processuale, nel prevedere che “l''onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro …. sicché la perdita del diritto del lavoratore non può aversi ove il datore «non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto”.
La lettura della Corte di Giustizia si coordina del resto con l'orientamento interpretativo della Corte Costituzionale, quale manifestato quando fu ad essa sottoposta questione di legittimità rispetto alla previsione dell'art. 5, co. 8, d.l.
95/2012, conv., con mod. in L. 135/2012. In proposito Corte Costituzionale 6 maggio 2016, n. 95, ha ritenuto che la legge non fosse costituzionalmente illegittima, in quanto da interpretare nel senso che la perdita del diritto alla monetizzazione non può aversi allorquando il mancato godimento delle ferie sia incolpevole, non solo perché dovuto ad eventi imprevedibili non dovuti alla volontà del lavoratore, ma anche quando ad essere chiamata in causa sia la «capacità organizzativa del datore di lavoro», nel senso che quest'ultima va esercitata in modo da assicurare che le ferie siano effettivamente godute nel corso del rapporto, quale diritto garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma terzo), dalle fonti internazionali (Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con legge
10 aprile 1981, n. 157) e da quelle europee (art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre 1993, n.
93/104/CE del Consiglio), sicché non potrebbe vanificarsi senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso … da …. causa non imputabile al lavoratore», tra cui rientra anche quanto deriva dall'inadempimento del datore di lavoro ai propri obblighi organizzativi in materia,
i quali non possono che essere ravvisati, per coerenza complessiva dell'ordinamento, nell'assetto sostanziale e processuale quale compiutamente delineato dalla Corte di Giustizia sopra richiamata.
Va poi considerato, oltre quanto già ricordato dal Tribunale, che ancora di recente la Cassazione (ordinanza n. 14083/2024) ha riaffermato che la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro dimostri
6 di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato (Cass.,
Sez. lav., n. 21780 dell'8 luglio 2022). Ma tale ordinanza ha anche riaffermato che sul datore di lavoro grava l'onere di provare di avere esercitato la sua capacità organizzativa in modo da consentire che le ferie siano effettivamente godute formalmente, anche con un invito al lavoratore a fruirne, ma assicurando che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio non siano tali da impedirne il godimento (Cass., Sez.
6-L, n. 29844 del 12 ottobre 2022; Cass., Sez. L, n. 18140 del 6 giugno 2022).
In quella causa, la Cassazione riteneva che avesse ‹‹errato la corte territoriale affermando che l'onere di provare l'assenza di esigenze di servizio idonee a giustificare la non fruizione del congedo gravava ormai [dopo l'invito della p.a.] sul dipendente, dovendo comunque essere sempre il datore di lavoro a dimostrare di avere fatto tutto il possibile affinché il lavoratore usufruisse del riposo al quale aveva diritto.››.
Con la già citata ordinanza n. 14083/2024, la Cassazione ha anche ritenuto che ‹‹In tema di pubblico impiego privatizzato, il datore di lavoro ha l'onere di dimostrare di avere esercitato la sua capacità organizzativa in modo che il lavoratore godesse effettivamente del periodo di congedo e, quindi, di averlo inutilmente invitato a usufruirne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle dette ferie e alla indennità sostitutiva;
pertanto, non è idonea a fare ritenere assolto tale onere la comunicazione con la quale la P.A. chieda al dipendente di consumare siffatte ferie genericamente prima della cessazione del rapporto di impiego e non entro una data specificamente indicata, senza riportare l'avviso menzionato e subordinando, comunque, l'utilizzo del congedo in questione alle sue esigenze organizzative››.
Ora, emerge una qualche sollecitazione a fruire delle ferie e dei riposi (ma che il dipendente vi abbia almeno in parte dato corso): nota del 5.3.2014 con cui chiedeva al di fruire Parte_1 CP_1
delle ore a recupero e nota a seguire del 1° ottobre 2015 con cui Parte_1
7 chiedeva al di sottoporle “entro ottobre p.v.” un piano di smaltimento CP_1
semestrale almeno parziale delle ore accumulate;
nota di risposta del del 5 ottobre 2015 con cui il lavoratore, in CP_1
relazione al richiesto piano di smaltimento, rappresenta che avrebbe usufruito quotidianamente dal 2.10.2015 di 2 ore di permesso in entrata;
nota del 20.11.2019 con cui si rappresenta che il stava CP_1
provvedendo a smaltire le ferie e il riposo;
nota del 4 maggio 2018 con cui invita l'appellato a fruire Parte_1
settimanalmente di due giorni di ferie e tre di riposo, astenendosi tassativamente dal prestare attività lavorativa nelle giornate di sabato e della domenica, “per evitare di implementare il già ragguardevole numero di competenze”.
Da tali circostanze emerge anzitutto che il lavoratore si era per un periodo e in qualche modo attivato per recuperare ferie e riposi.
Per il resto, va osservato, anzitutto, che negli inviti sopra ricordati, il datore di lavoro non aveva dato al espresso avviso della perdita, in caso di CP_1
mancato recupero di ferie e riposi, del diritto alle dette ferie e alla indennità sostitutiva, come da giurisprudenza sopra citata.
Inoltre, il datore di lavoro non ha dato prova di avere successivamente all'avviso del 2018 verificato in alcun modo se il lavoratore vi ottemperasse o meno, sostanzialmente rimettendo tutto al lavoratore, e in ogni caso non ha provato di avere dato corso ad alcuna misura organizzativa atta a consentire che il lavoratore godesse effettivamente del periodo di congedo, ai sensi della richiamata giurisprudenza. È anzi pacifico che il datore di lavoro evidenziò al dipendente la necessità della sua opera, in un ufficio in cui la sua opera era fondamentale, circostanza che sminuisce la residua valenza degli inviti precedentemente rivoltigli, convergendo a riscontrare l'assenza di un idoneo sistema di misura organizzative idonee a consentire al dipendente il recupero.
Tali circostanze sono sufficienti per ritenere che il abbia diritto CP_1
a percepire somme che lo compensino delle ferie e dei riposi non goduti, a nulla
8 rilevando gli altri profili dedotti dall'appellante, dal che discende l'assorbimento di ogni altro profilo critico sollevato da Parte_1
Per tutte le ragioni sin qui indicate l'appello va pertanto respinto
Le spese di lite del grado di appello seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'appellante nella misura indicata in dispositivo.
Va infine dato atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
respinge l'appello confermando integralmente l'impugnata sentenza.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del grado di appello, determinate in € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15 %, iva e cpa.
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma
1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 19 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Turco Dott. Stefano Scarafoni
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere relatore il giorno 19 febbraio 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1955/2023 del Ruolo
Generale Civile - Lavoro e Previdenza
TRA
(C.F.: ) in persona del Sindaco pro- Parte_1 P.IVA_1
tempore quale legale rappresentante, rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Federica Graglia
APPELLANTE
E
Cod. fisc. , Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso per procura in atti dagli Avv.ti Stefano Sanità e Lara Arcese
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma – Sezione
Lavoro – n. 7401/2023
1 CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE: annullare e riformare integralmente l'impugnata sentenza, e conseguentemente, dichiarare che nessun diritto debba essere riconosciuto al ricorrente. Con vittoria di spese, competenze ed onorari anche per il primo grado di giudizio.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATO:
Rigettare il ricorso in appello, per l'effetto confermare, anche con diversa motivazione, la sentenza impugnata, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di primo grado, , ex dipendente di Controparte_1 [...]
in quiescenza dal 31.12.2019, agiva nei confronti dell'ente civico al fine Pt_1
di ottenere il pagamento delle somme dovutegli a titolo di monetizzazione di riposi compensativi pari ad € 36.593, a tale fine deducendo, in estrema sintesi: di essere entrato in servizio al Comune di nel 1985, superando Pt_1
concorso pubblico;
di essere stato inquadrato nel livello D5 del CCNL Comparto Enti Locali quale funzionario del Corpo di Polizia Locale;
che dal 11.12.2015 svolse funzioni di responsabile di reparto nell'ambito del Dipartimento Politiche Abitative;
di essere in quiescenza dal 31.12.2019, avendo fruito della c.d. “quota 100”; di avere accumulato 484 giorni e 4,21 ore di riposo compensativo in quanto l'ente non gli aveva consentito di fruirne, ritenendo la sua presenza necessaria per lo svolgimento del servizio, e vista anche l'assenza di altri dipendenti che potessero sostituirlo.
si costituiva invocando l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012 Parte_1 conv. in L. n. 135/2012, deducendo che l'omessa fruizione delle ferie e dei riposi compensativi non era imputabile all'ente quanto piuttosto al dipendente, sollecitato dai propri dirigenti sin dal 2014 ad elaborare un piano di smaltimento delle
“spettanze” maturate ed invitato altresì “ad astenersi tassativamente dal prestare 2 attività lavorativa nelle giornate del sabato e della domenica, per evitare di implementare il già ragguardevole numero di competenze”.
Svolta istruttoria testimoniale, il Tribunale ha accolto la domanda sulla base della giurisprudenza nazionale ed europea sul risarcimento delle ferie non godute e ritenendo, in punto di fatto, che dall'istruttoria fosse emersa l'incolpevole omessa fruizione della spropositata mole di ore di recupero compensativo da parte del e che l'amministrazione non avesse assicurato che l'organizzazione del CP_1
lavoro e le esigenze del servizio cui il ricorrente era preposto gli consentissero il godimento delle ferie.
Il Tribunale ha quindi statuito nel merito: ≪Condanna l'amministrazione al risarcimento del danno in favore del connesso alla mancata fruizione CP_1 dei riposi compensativi, quantificato in € 36.593,00, oltre interessi≫.
ha impugnato la sentenza, insistendo anzitutto nel richiamo Parte_1 all'art. 5, comma 7, del DL n. 95/2012, secondo cui:
“A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la
Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) non può superare il valore nominale di 7,00 euro. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2012. I contratti stipulati dalle amministrazioni di cui al primo periodo per
l'approvvigionamento dei buoni pasto attribuiti al personale sono adeguati alla presente disposizione, anche eventualmente prorogandone la durata e fermo restando l'importo contrattuale complessivo previsto. A decorrere dalla medesima data è fatto obbligo alle università statali di riconoscere il buono pasto esclusivamente al personale contrattualizzato. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.”
L'appellante lamenta quindi la ≪contraddittorietà della motivazione, errata ricostruzione dei fatti e omessa valutazione del materiale probatorio≫.
Lamenta l'appellante che il Tribunale (in questo senso dovrebbe cogliersi l'assoluta illogicità e carenza di motivazione della sentenza), a fronte di una
3 circostanza documentalmente provata e cioè che l'Amministrazione e i dirigenti del dipendente avevano invitato il a fruire delle ferie accumulate, abbia CP_1
ritenuto che il essendo stato adibito al Dipartimento delle Politiche CP_1
Abitative, fosse, per questo trasferimento, impedito a fruire delle ferie accumulate.
E la prova di tale impossibilità sarebbe fornita dalle testimonianze rese dai colleghi del che hanno dichiarato che l'unità in cui era operativo il ricorrente era CP_1
molto impegnata. Da ciò l'assoluta incongruenza delle deduzioni e delle conclusioni operate dal Giudice.
Il Tribunale non avrebbe poi considerato le prove documentali offerte da e cioè i provvedimenti con cui il lavoratore era stato inviato sin dal Parte_1
2014 ad elaborare un piano di smaltimento delle “spettanze” maturate (ferie, riposi etc.…), quindi a fruire di ferie e riposi astenendosi dal lavorare sabato e domenica
(v. nota del 24.4.2018).
Il Tribunale avrebbe inoltre erroneamente ritenuto una “iper-attività” dell'ufficio diretto dall'appellato in base a testimonianze che in realtà non riscontrerebbero affatto tale situazione.
Sotto altro aspetto, l'appellante deduce che la decisione appellata avrebbe violato il d.lgs. n. 66/2003 che ha introdotto il divieto di monetizzazione del periodo di ferie corrispondente alle quattro settimane garantite per legge, operante salvo il caso della risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno (pag. 6 appello).
L'appellante deduce infine l'inesistenza di elementi idonei ad invocare una misura risarcitoria, denunziando altresì una violazione di legge e l'omessa valutazione delle prove oltre che il travisamento dei fatti, argomentando al riguardo che agli atti non risulta depositata una qualche nota attestante che il dipendente sia mai stato richiamato in servizio dai superiori o invitato a lavorare per assicurare il rispetto di una programma o sia mai stato oggetto di direttive e/o richiami, e, ciononostante, il Tribunale ha ritenuto che l'invito del Dirigente del 26.4.2018 (nota a firma del direttore del Dipartimento Politiche Abitative Barletta, ove si rappresenta l'encomiabile lavoro svolto dal “con raggiungimento degli CP_1
obiettivi mai neppure sfiorati dall'amministrazione capitolina in termini di ripristino della legalità riferita ai beni immobili ERP e del patrimonio disponibile”) fosse un “ invito formale”.
4 Il si è costituto in appello replicando nel merito dei motivi CP_1
gravame e condividendo la decisione appellata, della quale ha chiesto la conferma.
All'udienza del 19 febbraio 2025 la causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto.
Il Tribunale ha richiamato principi giurisprudenziali che non sono stati in sé
e per sé contestati ovvero confutati dall'appellante. E così, su punto, Cass.
18140/2022, che pur affrontando una fattispecie in cui non era applicabile ratione temporis l'art. 5 del DL 95/2012 invocato dall'appellante, ha evidenziato come “Sul tema dispiega decisiva influenza la normativa eurounitaria. Secondo Corte di
Giustizia 6 novembre 2018, Max-Planck, infatti, «l'articolo 7 della direttiva
2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, in applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo – automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare questo diritto».
La Corte di Giustizia individua nel proprio ragionamento tre cardini del giudizio di diritto demandato al giudice nazionale, al fine di assicurare che il lavoratore sia stato messo effettivamente nelle condizioni di esercitare il proprio diritto alle ferie, consistenti:
a) nella necessità che il lavoratore sia invitato «se necessario formalmente»
a fruire delle ferie e «nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile … se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento» (punto 45);
b) nella necessità di «evitare una situazione in cui l'onere di assicurarsi dell'esercizio effettivo del diritto alle ferie annuali retribuite sia interamente posto a carico del lavoratore» (punto 43);
5 c) infine, sul piano processuale, nel prevedere che “l''onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro …. sicché la perdita del diritto del lavoratore non può aversi ove il datore «non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto”.
La lettura della Corte di Giustizia si coordina del resto con l'orientamento interpretativo della Corte Costituzionale, quale manifestato quando fu ad essa sottoposta questione di legittimità rispetto alla previsione dell'art. 5, co. 8, d.l.
95/2012, conv., con mod. in L. 135/2012. In proposito Corte Costituzionale 6 maggio 2016, n. 95, ha ritenuto che la legge non fosse costituzionalmente illegittima, in quanto da interpretare nel senso che la perdita del diritto alla monetizzazione non può aversi allorquando il mancato godimento delle ferie sia incolpevole, non solo perché dovuto ad eventi imprevedibili non dovuti alla volontà del lavoratore, ma anche quando ad essere chiamata in causa sia la «capacità organizzativa del datore di lavoro», nel senso che quest'ultima va esercitata in modo da assicurare che le ferie siano effettivamente godute nel corso del rapporto, quale diritto garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma terzo), dalle fonti internazionali (Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con legge
10 aprile 1981, n. 157) e da quelle europee (art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre 1993, n.
93/104/CE del Consiglio), sicché non potrebbe vanificarsi senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso … da …. causa non imputabile al lavoratore», tra cui rientra anche quanto deriva dall'inadempimento del datore di lavoro ai propri obblighi organizzativi in materia,
i quali non possono che essere ravvisati, per coerenza complessiva dell'ordinamento, nell'assetto sostanziale e processuale quale compiutamente delineato dalla Corte di Giustizia sopra richiamata.
Va poi considerato, oltre quanto già ricordato dal Tribunale, che ancora di recente la Cassazione (ordinanza n. 14083/2024) ha riaffermato che la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro dimostri
6 di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato (Cass.,
Sez. lav., n. 21780 dell'8 luglio 2022). Ma tale ordinanza ha anche riaffermato che sul datore di lavoro grava l'onere di provare di avere esercitato la sua capacità organizzativa in modo da consentire che le ferie siano effettivamente godute formalmente, anche con un invito al lavoratore a fruirne, ma assicurando che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio non siano tali da impedirne il godimento (Cass., Sez.
6-L, n. 29844 del 12 ottobre 2022; Cass., Sez. L, n. 18140 del 6 giugno 2022).
In quella causa, la Cassazione riteneva che avesse ‹‹errato la corte territoriale affermando che l'onere di provare l'assenza di esigenze di servizio idonee a giustificare la non fruizione del congedo gravava ormai [dopo l'invito della p.a.] sul dipendente, dovendo comunque essere sempre il datore di lavoro a dimostrare di avere fatto tutto il possibile affinché il lavoratore usufruisse del riposo al quale aveva diritto.››.
Con la già citata ordinanza n. 14083/2024, la Cassazione ha anche ritenuto che ‹‹In tema di pubblico impiego privatizzato, il datore di lavoro ha l'onere di dimostrare di avere esercitato la sua capacità organizzativa in modo che il lavoratore godesse effettivamente del periodo di congedo e, quindi, di averlo inutilmente invitato a usufruirne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle dette ferie e alla indennità sostitutiva;
pertanto, non è idonea a fare ritenere assolto tale onere la comunicazione con la quale la P.A. chieda al dipendente di consumare siffatte ferie genericamente prima della cessazione del rapporto di impiego e non entro una data specificamente indicata, senza riportare l'avviso menzionato e subordinando, comunque, l'utilizzo del congedo in questione alle sue esigenze organizzative››.
Ora, emerge una qualche sollecitazione a fruire delle ferie e dei riposi (ma che il dipendente vi abbia almeno in parte dato corso): nota del 5.3.2014 con cui chiedeva al di fruire Parte_1 CP_1
delle ore a recupero e nota a seguire del 1° ottobre 2015 con cui Parte_1
7 chiedeva al di sottoporle “entro ottobre p.v.” un piano di smaltimento CP_1
semestrale almeno parziale delle ore accumulate;
nota di risposta del del 5 ottobre 2015 con cui il lavoratore, in CP_1
relazione al richiesto piano di smaltimento, rappresenta che avrebbe usufruito quotidianamente dal 2.10.2015 di 2 ore di permesso in entrata;
nota del 20.11.2019 con cui si rappresenta che il stava CP_1
provvedendo a smaltire le ferie e il riposo;
nota del 4 maggio 2018 con cui invita l'appellato a fruire Parte_1
settimanalmente di due giorni di ferie e tre di riposo, astenendosi tassativamente dal prestare attività lavorativa nelle giornate di sabato e della domenica, “per evitare di implementare il già ragguardevole numero di competenze”.
Da tali circostanze emerge anzitutto che il lavoratore si era per un periodo e in qualche modo attivato per recuperare ferie e riposi.
Per il resto, va osservato, anzitutto, che negli inviti sopra ricordati, il datore di lavoro non aveva dato al espresso avviso della perdita, in caso di CP_1
mancato recupero di ferie e riposi, del diritto alle dette ferie e alla indennità sostitutiva, come da giurisprudenza sopra citata.
Inoltre, il datore di lavoro non ha dato prova di avere successivamente all'avviso del 2018 verificato in alcun modo se il lavoratore vi ottemperasse o meno, sostanzialmente rimettendo tutto al lavoratore, e in ogni caso non ha provato di avere dato corso ad alcuna misura organizzativa atta a consentire che il lavoratore godesse effettivamente del periodo di congedo, ai sensi della richiamata giurisprudenza. È anzi pacifico che il datore di lavoro evidenziò al dipendente la necessità della sua opera, in un ufficio in cui la sua opera era fondamentale, circostanza che sminuisce la residua valenza degli inviti precedentemente rivoltigli, convergendo a riscontrare l'assenza di un idoneo sistema di misura organizzative idonee a consentire al dipendente il recupero.
Tali circostanze sono sufficienti per ritenere che il abbia diritto CP_1
a percepire somme che lo compensino delle ferie e dei riposi non goduti, a nulla
8 rilevando gli altri profili dedotti dall'appellante, dal che discende l'assorbimento di ogni altro profilo critico sollevato da Parte_1
Per tutte le ragioni sin qui indicate l'appello va pertanto respinto
Le spese di lite del grado di appello seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'appellante nella misura indicata in dispositivo.
Va infine dato atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
respinge l'appello confermando integralmente l'impugnata sentenza.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del grado di appello, determinate in € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15 %, iva e cpa.
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma
1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 19 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Turco Dott. Stefano Scarafoni
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