Versione
17 dicembre 1961
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1 gennaio 2019
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Art. 26.
Le somme riscosse per le pene pecuniarie previste dalla presente legge sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168 , detratto il 10 per cento per spese inerenti alla riscossione.
Le somme riscosse per le pene pecuniarie previste dalla presente legge sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168 , detratto il 10 per cento per spese inerenti alla riscossione.
Commentario • 1
- 1. Circolare del 04/11/1999 n. 216 - Min. Finanze - Dip. Entrate Riscossione Serv. IIMin. Finanze · 4 novembre 1999 · 0.92762417
Alle Direzioni Regionali delle Entrate Alle Direzioni Centrali del Dipartimento delle Entrate All\'Ascotributi All\'Associazione Bancaria Italiana Alle Poste Italiane s.p.a. e,p.c. Al Comando Generale della Guardia di Finanza Fondo di Assistenza per i Finanzieri Al Fondo di Previdenza del Ministero delle Finanze Alla Sogei Al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato: - Ispettorato Generale di Finanza - Ispettorato Generale delle Politiche di Bilancio Divisione VI Al Consorzio Nazionale dei Concessionari --------------------------------- Come e\' noto, affluiscono al Fondo di Previdenza del …
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