Articolo 26 della Legge 29 ottobre 1961, n. 1216
Articolo 28Articolo 29
Versione
17 dicembre 1961
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Versione
1 gennaio 2019
Art. 26.

Le somme riscosse per le pene pecuniarie previste dalla presente legge sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168 , detratto il 10 per cento per spese inerenti alla riscossione.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2019
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