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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/12/2025, n. 2085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2085 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1928/2017
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA Seconda Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Patti ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1928/2017 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Fisicaro e dell'avv. Michelangelo Carbone, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Fisicaro sito in Carlentini alla Via Eschilo, 11;
- opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Michele Sodrio, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in V.le Virgilio, n. 2/3 (Foggia), presso il difensore;
- opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi come da verbale d'udienza del 09.12.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 42/2017 con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € 6.710,00 oltre interessi e spese legali in favore di in virtù di CP_1 fattura n. 7 del 18.04.2016 relativa a lavori di baulatura sui fondi di proprietà dell'opponente ai fini dell'impianto di una piantagione di melograni. Ha dedotto, in particolare, che:
- contrariamente alla ricostruzione dei fatti contenuta nel ricorso monitorio, il fondo sul quale sono stati eseguiti i lavori anzidetti sarebbero di proprietà della
[...]
e condotti in locazione della Terra Bio Società Controparte_2
Agricola a r.l.;
- nel 2016 mese di gennaio, Terra Bio Società Agricola a r.l. commissionò alla Import-
Fiori di Mappa Davide l'impianto di piante di melograno Jolly Parte_2
Red;
- al fine di procedere alla realizzazione dell'impianto dei melograni era necessario preparare il terreno con sostanza organica e “baulatura” delle file, attività non eseguita pagina 1 di 5 dalla propria impresa, sicché la committente gli chiese di indicare il nominativo di una ditta che svolgesse tale attività;
- individuata l'impresa in quella di la committente chiese all'opponente di CP_1 farsi mero portavoce della propria volontà negoziale, sicché egli sarebbe estraneo al rapporto negoziale intercorso tra l'opposto e Terra Bio Società Agricola a r.l.;
- i lavori non furono eseguiti a regola d'arte tanto che dovette incaricare altri Parte_3 professionisti per il rifacimento dei lavori. Sulla scorta di tali premesse e deducendo, altresì, l'insufficienza di prove in ordine all'an ed al quantum della pretesa, sulla scorta di una mera fattura, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo. Nel costituirsi ha contestato la ricostruzione dei fatti oggetto di giudizio, CP_3 evidenziando che l'opponente avrebbe sempre agito in nome proprio e non già in qualità di mediatore o rappresentante di terzi, chiedendo il rigetto dell'opposizione. La causa è stata istruita mediante escussione delle prove testimoniali articolate dalle parti nelle memorie autorizzate a norma dell'art. 183 comma VI c.p.c., quindi, è stata posta in decisione all'udienza odierna a norma dell'art. 281 sexies c.p.c.
********** L'opposizione non può accogliersi, perché infondata. Parte opponente, seppure abbia genericamente dedotto circa l'insufficienza della prova dell'an e del quantum del credito azionato sulla scorta della produzione documentale posta a fondamento del ricorso monitorio, non ha specificatamente contestato che parte opposta abbia svolto i lavori di cui alla fattura del 18.04.2016, avendo anzi eccepito la presenza di vizi nell'attività svolta. D'altronde che l'attività in parola sia stata effettivamente espletata è emerso dalla istruttoria svolta in corso di giudizio. I testimoni escussi, sia di parte opponente ( Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
, sia di parte opposta ( e
[...] Testimone_4 Tes_5 Testimone_6 Tes_7
, hanno confermato, direttamente o indirettamente, che la ditta di ha
[...] CP_1 svolto i lavori di baulatura sul fondo agricolo, poi risultato di proprietà di un soggetto terzo e condotto in locazione dalla Terra Bio società agricola a r.l. Ed infatti, parte opponente ha messo precipuamente in discussione la propria qualità di controparte contrattuale in relazione ai lavori anzidetti, deducendo di essere un mero portavoce della volontà negoziale di terzi ed in specie della società Parte_4
Il nuncius, come noto, si differenzia dalla figura del rappresentante, in quanto si limita a comunicare materialmente una volontà negoziale altrui “già completa nei suoi elementi, cosicché è necessario solo che egli sia in grado di riferire quella dichiarazione e non anche che egli rappresenti alcuna delle parti interessate” (Cass. n. 10720/97). Pertanto, egli non è parte né formale né sostanziale del contratto, ma è solo il tramite attraverso cui la volontà di un soggetto è portata a conoscenza di un altro. Secondo indirizzo condiviso della S.C. con riguardo ai contratti non formali il nuncius non assume la qualifica di parte contrattuale, né in senso formale né in senso sostanziale, ove rappresenti al proponente che l'accettazione della proposta proviene da altro soggetto, così trasmettendone la dichiarazione, anche se non indichi le generalità del contraente effettivo, pagina 2 di 5 purché fornisca alla controparte elementi idonei alla sua identificazione (Cass. civ. 3433/2014). Diversamente, la rappresentanza si caratterizza in ragione del fatto che il procuratore agisce in nome e per conto dell'interessato, rimanendo estraneo all'affare che incide direttamente sul rappresentato e non assumendo la qualifica di parte in senso sostanziale. A tale fattispecie si contrappone, poi, quella della rappresentanza indiretta (o rappresentanza di interessi o interposizione gestoria), caratterizzata dal fatto che il rappresentante pur agendo per conto altrui, lo fa in nome proprio talché gli effetti del negozio rappresentativo si producono in prima battuta nella sfera giuridica del rappresentante e solo successivamente, per mezzo di un'ulteriore attività giuridica, si trasferiscono in capo al rappresentato. Affinché l'agire rappresentativo produca effetti diretti nella sfera del rappresentato, occorre che il rappresentante manifesti all'esterno che intende agire non solo per conto bensì anche in nome altrui mediante spendita del nome (“contemplatio domini”). La spendita del nome deve essere espressa, dovendosi portare a conoscenza dell'altro contraente in modo esplicito ed univoco, che il rappresentante agisce non solo nell'interesse ma anche in nome di un soggetto terzo, pur non richiedendo l'uso di formule solenni o sacramentali. Pertanto, essa può desumersi da comportamenti del rappresentante che per univocità e concludenza siano idonei a rendere edotta la controparte che egli agisce in nome e conto altrui, evidenziandosi per altro verso che l'onere della prova spetta su chi afferma di aver agito in veste di rappresentante. Tanto opportunamente premesso, occorre verificare nel caso di specie chi fosse obbligato ad eseguire la prestazione del pagamento del prezzo, rispondendo per l'eventuale inadempimento. Sulla scorta degli elementi istruttori emersi in corso di causa, deve escludersi che l'opponente abbia rivestito la mera qualità di nuncius. In particolare, il teste di parte opposta (padre del ricorrente) ha dichiarato Testimone_1 che tale in nome e per conto di contattò la ditta di Tes_5 Parte_1 CP_1 per il suo tramite al fine di commissionare i lavori per cui è giudizio e che in seguito
[...] fu lui stesso ad incontrare l'opponente al fine di concordare le attività da svolgere ed il prezzo finale. La detta circostanza è stata, altresì, confermata da Testimone_2 Testimone_3 dipendenti di parte opposta e presenti al momento dell'incontro stabilito per pattuire i termini dell'accordo. I testimoni e hanno, Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 inoltre, riferito che fu il solo Mappa Davide a dare indicazioni ed istruzioni in fase di esecuzione del contratto. Il ha, inoltre, dichiarato di aver contattato personalmente il Mappa per sollecitare il Tes_4 pagamento, confermando la circostanza che per circa due mesi questi addusse come scusante del mancato pagamento la presenza di gravi problemi familiari. Infine, lo stesso escusso in giudizio, ha confermato la circostanza di aver Tes_5 contattato il in nome e per conto di per la realizzazione di colmi in CP_1 Parte_1 pagina 3 di 5 terra per la coltivazione di melograni e che l'opponente si accordò con il padre dell'opposto, concordando il prezzo del lavoro da eseguire per un'associazione/società, precisando che la baulatura e la fatturazione erano a carico del Pt_1
Il teste ha, poi, confermato la circostanza che il Mappa si qualificava come unico committente e beneficiario dei lavori eseguiti, dicendosi altresì soddisfatto al termine degli stessi. Le dichiarazioni dei testimoni di parte opponente ed in specie tale (l.r. Testimone_8 della Terra Bio società a r.l.) - il quale ha comunque confermato di avere dato incarico oralmente al Mappa di contattare una ditta specializzata in lavori di baulatura e che questi si faceva intermediario - e (dipendente del Mappa) - il quale ha riferito che Tes_7
l'opponente avrebbe reso edotto l'opposto che la dichiarazione negoziale non era espressione della propria volontà ma del l.r. di Terra Bio – non si reputano idonee a smentire quanto emerso in corso di causa e comunque ad attribuire al la mera veste Pt_1 di nuncius. In particolare, le dichiarazioni dei testimoni di parte opponente sono generiche ed aspecifiche, prive di qualsivoglia riferimento spazio-temporale e perciò inidonee a corroborare la tesi sostenuta in giudizio, secondo cui l'accordo concluso fosse una mera trasposizione della volontà del l.r. di e che di tanto fosse stata resa edotta la Parte_3 parte opposta. Le dichiarazioni dei testimoni di parte opposta, invece, sono circostanziate, lineari e convergenti nell'indicare il Mappa quale soggetto che commissionò i lavori non già quale mero nuncius bensì quale parte del negozio, avendo espresso la propria volontà negoziale nell'individuare l'oggetto del contratto ed il prezzo finale e fornendo, altresì, indicazioni e direttive in fase di esecuzione del rapporto contrattuale. D'altronde costituisce chiara conferma delle conclusioni sopra rassegnate anche il contenuto ed il tenore della missiva trasmessa dal legale del Mappa del 29.07.2016, ove si riferisce espressamente che il avrebbe svolto lavori per l'opponente, addirittura CP_1 denunciandone la non corretta esecuzione e lamentando gli esborsi sostenuti per rimediare ai vizi riscontrati. Neanche in tale occasione l'opponente ha inteso indicare che il contraente formale e sostanziale fosse la alla quale non vi è alcun tipo di riferimento. Parte_3
Esclusa la mera funzione di nuncius in capo al Mappa, questi è tenuto a rispondere delle obbligazioni contratte, pur ove in ipotesi abbia agito per conto della ovvero Parte_3 quale rappresentante indiretto ex art. 1705, I comma c.c., essendo irrilevante che il CP_1 fosse a conoscenza del mandato, come potrebbero al limite indicare le deposizioni dei testimoni di parte opponente, in assenza di un'inequivoca ed espressa spendita del nome proveniente dal Mappa, sul quale incombeva sotto tale profilo l'onere della prova. In merito all'eccezione d'inadempimento svolta dal Mappa, può solo osservarsi che la stessa è generica e sfornita di riscontro probatorio, non potendo essere a tale riguardo valorizzate le mere fatture emesse nei confronti di Terre Bio s.r.l. da parte di altre ditte che hanno effettuato i lavori di baulatura. Per tutto quanto precede, l'opposizione va rigettata. Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in pagina 4 di 5 dispositivo, facendo applicazione dei criteri previsti ex D.M. 55/2014 come aggiornati dal D.M. 147/2022 (scaglione da € 5.200,00 a € 26.000,00), secondo i parametri minimi data la semplicità e natura documentale delle questioni controverse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 42/2017;
-condanna parte opponente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'opposto che si liquidano nella misura di € 2.540,00 per onorari, oltre rimborso spese generali al 15%, Cap e Iva come per legge.
Foggia, addì 9 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Valentina Patti
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