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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/06/2025, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3898/2013
TRIBUNALE ORDINARIO di MESSINA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina, prima sezione civile, in persona del Giudice Onorario Carolina La
Torre ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 3898 /2013 R.G. introitata all'udienza del 04/03/2025, previa rinuncia delle parti alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] cod. fisc Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. MAIORANA MASSIMO giusta procura in atti;
-attrice-
CONTRO
, nata a [...] e Controparte_1 CodiceFiscale_2 [...]
, nata a [...] il [...], C.F. . entrambe CP_2 CodiceFiscale_3 rappresentate e difese dall'Avv. MUNAFO' LUIGI MARIO MARTINO GIOVANNI come da procura in atti;
– convenute–
OGGETTO: azione di regolamento di confini-usucapione
CONCLUSIONI: Le parti concludono come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 20 giugno 2013, notificato il 28 giugno 2013, la Sig.ra Parte_1
conveniva in giudizio le Sig.re e dinanzi al Tribunale
[...] Controparte_2 Controparte_1
di Messina esponendo di essere proprietaria di un immobile sito in Messina, Via Comunale Santo, individuato in catasto al fgl. 123, particella 502, sub 1 e sub 2, per averlo acquistato con atto di compravendita del 9 dicembre 2011. Dichiarava che annesso al suo immobile vi sarebbe un cortiletto che fungerebbe da confine con l'immobile di proprietà delle convenute, e Controparte_2
individuato con la particella 502 e che tale cortile risulterebbe essere in Controparte_1
comproprietà tra essa attrice e le convenute. Asseriva che il confine tra le due particelle sarebbe ben pagina1 di 6 evidente sulle mappe catastali e che, ciononostante, le convenute si sarebbero fatte lecite chiudere il cancello che consentirebbe alla attrice di accedere a tale cortile. Concludeva chiedendo al Tribunale
Ill.mo di determinare il confine tra il terreno di proprietà della Sig.ra e quello di Parte_1
proprietà delle convenute e Controparte_2 Controparte_1
Si costituivano ritualmente le convenute contestando la fondatezza di quanto sostenuto dall'attrice e sostenendo in particolare che il confine tra i due immobili è certo in quanto, da sempre, ben delimitato sul terreno. Asserivano che per tali motivi il riferimento alle mappe catastali era improprio in quanto ciascuno dei proprietari si può rivolgere al giudice per chiedere il regolamento dei confini solo quando il confine tra due fondi è incerto e, soprattutto, che il Giudice può attenersi al confine riportato sulle mappe catastali solo quando mancano “altri elementi” (cfr. art. 950 c.c.).
Chiedevano in riconvenzionale che venisse dichiarato l'avvenuto acquisto per usucapione dell'intero cortiletto.
Espletate le prove orali ammesse, la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
°°°°°°°°°°
L'azione di regolamento dei confini presuppone che l'incertezza, oggettiva o soggettiva, cada sul confine tra due fondi e non sul diritto di proprietà degli stessi, anche se oggetto di controversia è la determinazione quantitativa delle rispettive proprietà (Corte di Cassazione|Sezione
2|Civile|Ordinanza|15 maggio 2018| n. 11822 - cfr. Cass. n. 3559/2016).
Nel caso di specie, l'attrice agendo in giudizio dopo avere premesso di essere proprietaria di un immobile sito in Messina Via Comunale Santo P.T. z.c. 2 cat. A/4 classe 11 vani 4,5 in catasto del comune di Messina al foglio 123 part. 502 sub 1 e sub 2 con annesso giardino identificato in catasto terreni al foglio 123 part. 116 in virtù dell'atto di compravendita del 09.12.2011 ai rogiti del
Notaio di Messina ai n. 4880 di rep. E n. 3180 racc. e che all'immobile in questione Persona_1
risulta essere annesso un cortiletto che funge da confine e contemporaneamente risulta essere in comproprietà verso ovest con la particella 501 del foglio 123, di proprietà delle sig.ra
[...]
e . deduce espressamente che il confine tra la particella 501 con la CP_1 Controparte_2
particella 502 risulta ben evidente nella planimetria catastale generale del foglio di mappa n. 123 allegato all'atto notarile insieme ad altra planimetria particolare che definita “informale” costituisce l'allegato “C” del predetto atto. Aggiunge, inoltre che il cortile in questione ed il confine ivi esistente, risulta in modo chiaro ed incontrovertibile dalle planimetrie catastali ed in forza di tale rifermento è stato disegnato sul progetto di planimetria generale allegato al presente atto, dal quale si evince che il confine lato Nord misura mt.
3.34 e lato Sud mt. 1,54.
pagina2 di 6 Ciò premesso, la sig.ra lamenta che il cancello che collega la corte antistante Pt_1
l'immobile si sua proprietà con il cortiletto in questione è stato arbitrariamente chiuso dalle sig.re e che impediscono l'accesso e l'uso del cortiletto alla sig.ra Controparte_1 Controparte_2 medesima, sostenendo che tale spazio è di loro esclusiva proprietà”. Pt_1
Anche nella comparsa conclusionale del 30.10.2020 l'attrice conclude affermando: “…, si ribadisce con vigore la fondatezza della domanda attorea, a fronte del diritto esclusivo di proprietà della sig.ra , sullo spezzone di terreno che costituisce una porzione del cortile e Parte_1
dunque il confine tra le due abitazioni come risulta per tabulas. Del resto, il cortile in questione ed il confine ivi esistente, risulta in modo chiaro ed incontrovertibile dagli atti di trasferimento della proprietà e dalle planimetrie catastali ed in forza di tale riferimento è stato disegnato sul progetto di planimetria generale allegato al presente atto, dal quale si evince che il confine lato Nord misura mt. 3,34 e lato Sud mt. 1,54 per la lunghezza di venti metri, quale risultato della corretta lettura dell'atto di vendita e donazione n. 9307 del 24.12.1956 ai rogiti del Notaio Per_2
(con il quale la sig.ra vende ai sigg.ri e l'abitazione oggi
[...] CP_3 CP_2 Per_3 [...]
si evidenzia testualmente che ai coniugi e , il comparente Pt_1 CP_2 Per_3 Persona_4
(dante causa delle odierne convenute), trasferisce una piccola striscia del suo spiazzo di terreno retrostante alle casette di sua proprietà, sito nel Villaggio Santo di Messina e precisamente, quella striscia di terreno adiacente e confinante con la casa della sig.ra per una lunghezza di CP_3
metri venti a cominciare dalla stradella in comunione con la sig.ra e della Parte_2 larghezza di metri uno e centimetri cinquanta”.
Esaminate le difese della parte attrice, dalle stesse emerge come nel caso di specie difetti uno dei presupposti per ritenere ammissibile l'incoata azione di regolamento di confini e cioè, quantomeno, l'allegazione dell'incertezza circa il confine medesimo.
Sia nell'atto introduttivo sia nella comparsa conclusionale (cfr. passaggi sopra riportati),
l'attrice deducendo preliminarmente la certezza del confine lamenta che il cancello che collega la corte antistante l'immobile con il cortiletto in questione è stato arbitrariamente chiuso Pt_1 dalle sig.re e che impediscono l'accesso e l'uso del Controparte_1 Controparte_2
cortiletto medesimo alla sig.ra sostenendo che tale spazio è di esclusiva proprietà delle Pt_1
predette.
Anche le convenute sia in comparsa di risposta che nella comparsa conclusionale hanno eccepito l'infondatezza delle domande attoree in quanto il confine non risulta incerto, deducendo l'inapplicabilità del disposto di cui all'art. 950 c.c. (secondo cui ciascuno dei proprietari si può rivolgere al giudice solo quando il confine tra due fondi sia incerto).
Da quanto sopra discende la inammissibilità dell'azione introitata con l'atto di citazione.
pagina3 di 6 Quando alla domanda riconvenzionale volta a sentire dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione dell'intero cortiletto, (cfr. punto 3 delle conclusioni della comparsa di risposta) la stessa
è rimasta sfornita di idonea prova e non può trovare accoglimento.
Nessuno dei testi ha, invero, riferito in ordine ad un possesso dell'intero cortile continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, che si sia protratta per oltre venti anni.
Il teste muratore, indifferente escusso all'udienza del 06.12.2016, ha Testimone_1
dichiarato: -di conoscere la sig.ra in quanto, circa tre o quattro anni prima aveva Parte_1
eseguito dei lavori di muratura in casa sua, sita in Messina via Del Santo;
- di non conoscere le convenute;
-di ricordare che, per effettuare i lavori sulla facciata dell'immobile della sig.ra
[...]
lui e il marito della sig.ra - sig. e un manovale entravano nel cortiletto Pt_1 Pt_1 CP_4 posizionato fra l'immobile e quello confinante accedendo da una porticina di ferro che si Pt_1
trovava sempre nella stessa veranda della sig.ra - che il sig. aveva le chiavi Pt_1 CP_4
della porticina di ferro e la mattina la apriva per accedere al cortiletto: - che una mattina, quando già stava per finire i lavori sulla facciata, il sig. ha cercato di aprire la porticina di ferro CP_4
attraverso la quale si accedeva al cortiletto ma la stessa non si apriva;
- che, guardando meglio, si sono accorti che sulla porticina era stato apposto un lucchetto di ferro dal lato interno del cortiletto;
- di avere visto il suddetto lucchetto sporgendosi da sopra la porta verso l'interno del cortiletto medesimo.
Il teste , marito di ha riferito: - che quando la moglie ha Testimone_2 Parte_1 acquistato l'immobile oggetto di giudizio le precedenti proprietarie hanno consegnato alla stessa anche le chiavi del cancelletto di accesso al cortiletto che si trova tra l'immobile acquistato e quello delle convenute;
- che dovendo fare dei lavori alla facciata era necessario entrare nel cortiletto e lui con gli operai entravo attraverso il cancelletto di ferro di cui avevo le chiavi;
- che prima di finire i lavori alla facciata, una mattina si è accorto che sul cancello in oggetto era stato apposto un catenaccio dal lato interno del cortile e di non essere potuto entrare più nel cortiletto medesimo, tant'è che ad oggi i lavori non sono stati ultimati.
La teste , nipote di e cugina di Testimone_3 Controparte_1 [...]
ha dichiarato: - di essere nata nella casa adiacente (oggi di proprietà della a CP_2 Pt_1
quella delle convenute e di avere sempre frequentato i luoghi nel corso degli anni;
- di conoscere la sig.ra in quanto la madre ha venduto alla stessa la casa oggetto di causa la teste era nata Pt_1
e cresciuta;
- che lei e la sua famiglia prima della vendita dell'immobile all'attrice possedevano le chiavi del cancelletto in quanto sua zia, visti i buoni rapporti tra parenti, consentiva loro l'ingresso nel cortiletto per accedere nelle rispettive case anziché fare il giro dall'esterno; -che quando sua pagina4 di 6 madre ha venduto l'immobile alla non ha consegnato a quest'ultima le chiavi del Pt_1 cancelletto in quanto ultimamente la sua famiglia non abitava più nell'immobile di Vill. Santo e gli affittuari cui avevamo locato l'immobile (studenti stranieri di medicina di cui non ricorda il nome) non avevano le chiavi perché solo ai parenti la zia consentiva di entrare nel cortiletto;
- che il cortiletto è sempre stato di esclusiva proprietà delle convenute e si protraeva fino al muro dell'immobile oggi dell'attrice.
La teste non riferisce alcun elemento temporale che possa essere utile ai fini della Tes_3
valutazione della sussistenza dei presupposti per accertare positivamente il maturare dell'usucapione.
La teste sig.ra pensionata, indifferente ha dichiarato testualmente: Testimone_4
“Conosco di vista la sig.ra e sono amica di fin da quando siamo Parte_1 Controparte_2
nate. Da quando sono nata vivo nella mia casa di via Comunale Santo che si trova a poca distanza dagli immobili delle parti dell'odierno giudizio. Frequentavo circa un paio di volte l'anno la casa delle convenute. Quando mi recavo a casa delle convenute vedevo il cancelletto del cortiletto era chiuso ma non so se ci fosse un lucchetto o meno. Non so inoltre se i proprietari della casa oggi di proprietà della avessero le chiavi del cancelletto. Prima della vendita alla la Pt_1 Pt_1 casa era della cognata della sig.ra e tra di loro vi erano buoni rapporti”. CP_2
Alcune elemento decisivo ha fornito tale ultima testimonianza per la sporadicità della presenza sui luoghi della teste (due volte l'anno) sia per la non conoscenza della Tes_4
circostanza che il cancello fosse o meno chiuso con un lucchetto.
Il teste ha dichiarato: -di avere lavorato nel 2013 come muratore insieme al sig. Tes_5
eseguendo lavori alla facciata in un immobile sito in Messina Vill. Santo affianco Testimone_1 alla chiesa;
che è stato il sig. (marito dell'attrice) a chiedergli di eseguire i lavori Testimone_2
di cui trattasi;
- di aver lavorato per 10-12 giorni;
- di ricordare che per espletare i lavori alla facciata sono entrati in un cortiletto attraverso un cancello che era stato aperto dal sig. Tes_2
;- che quando ha finito la giornata, lui e il collega sono usciti dal cortiletto lasciando aperto il
[...]
cancello; - che il giorno dopo, ritornati per proseguire i lavori, hanno trovato il cancello chiuso con il lucchetto;
- che lui e il suo collega hanno avvertito il sig. che ha tentato di aprire il Tes_2
lucchetto con le chiavi che erano in suo possesso ma con le dette chiavi il lucchetto non si apriva;
- di nulla saper riferire in ordine all'uso, negli anni, del cortiletto di cui alla circostanza b) della memoria istruttoria di parte attrice;
- che il cancello dava accesso al cortiletto che divideva due casette di cui una era quella dove stavamo eseguendo i lavori alla facciata.
Il teste ha riferito testualmente: “Non conosco la sig.ra . Testimone_6 Parte_1
Conosco le convenute da sempre in quanto la famiglia delle stesse era titolare di una rivendita di
pagina5 di 6 tabacchi che si trovava di fronte al negozio di elettrodomestici di mio padre ed abitavamo vicino.Ho sempre abitato nel Villaggio Santo di Messina. Le convenute fin da bambine hanno sempre abitato nell'immobile sito in Villaggio Santo accanto alla chiesa, oggetto di causa. Io ero amica di famiglia delle convenute in quanto un sorella delle convenute, oggi deceduta, era un mia carissima amica. Mi recavo molto spesso a casa delle convenute. Adiacente all'immobile ove abitavano le convenute vi era un cortiletto e alla fine del cortiletto c' era un altro immobile dove abitava la zia delle convenute . Ho sempre visto soltanto la madre delle convenute e le CP_3
convenute medesime utilizzare il cortiletto che divideva i due immobili. Non ho mai visto la zia delle convenute ( ) passare dal cortiletto in questione. Quando la stessa si recava dalle CP_3 nipoti passava dalla stradella esterna al cortiletto. Dal lato dell'immobile della zia vi CP_3
era un cancelletto chiuso con un lucchetto dal lato delle convenute. Preciso che Controparte_1
è la madre di e non la sorella. Le sorelle erano due e cioè
[...] Controparte_2 Controparte_2
e . era la mia cara amica di cui ho sopra riferito ed è morta”. La teste CP_5 CP_5
dichiara di non aver mai visto la zia delle convenute passare nel cortiletto in questione e ciò in contrasto con quanto riferito dall'altra teste delle convenute . Testimone_3
L'esame complessivo delle deposizioni acquisite ( anche tra loro confliggenti) non consente, come detto, di ritenere provati gli elementi costituitivi della fattispecie acquisitiva dell'usucapione.
Ne consegue il rigetto della domanda riconvenzionale.
La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
Rigetta le domande proposte dal Parte_1
Rigetta le domanda proposta da e volta a sentire Controparte_1 Parte_3 dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione del cortiletto oggetto di causa.
Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Messina il 09/06/2025
Il Giudice
(Carolina La Torre)
In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
pagina6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di MESSINA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina, prima sezione civile, in persona del Giudice Onorario Carolina La
Torre ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 3898 /2013 R.G. introitata all'udienza del 04/03/2025, previa rinuncia delle parti alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] cod. fisc Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. MAIORANA MASSIMO giusta procura in atti;
-attrice-
CONTRO
, nata a [...] e Controparte_1 CodiceFiscale_2 [...]
, nata a [...] il [...], C.F. . entrambe CP_2 CodiceFiscale_3 rappresentate e difese dall'Avv. MUNAFO' LUIGI MARIO MARTINO GIOVANNI come da procura in atti;
– convenute–
OGGETTO: azione di regolamento di confini-usucapione
CONCLUSIONI: Le parti concludono come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 20 giugno 2013, notificato il 28 giugno 2013, la Sig.ra Parte_1
conveniva in giudizio le Sig.re e dinanzi al Tribunale
[...] Controparte_2 Controparte_1
di Messina esponendo di essere proprietaria di un immobile sito in Messina, Via Comunale Santo, individuato in catasto al fgl. 123, particella 502, sub 1 e sub 2, per averlo acquistato con atto di compravendita del 9 dicembre 2011. Dichiarava che annesso al suo immobile vi sarebbe un cortiletto che fungerebbe da confine con l'immobile di proprietà delle convenute, e Controparte_2
individuato con la particella 502 e che tale cortile risulterebbe essere in Controparte_1
comproprietà tra essa attrice e le convenute. Asseriva che il confine tra le due particelle sarebbe ben pagina1 di 6 evidente sulle mappe catastali e che, ciononostante, le convenute si sarebbero fatte lecite chiudere il cancello che consentirebbe alla attrice di accedere a tale cortile. Concludeva chiedendo al Tribunale
Ill.mo di determinare il confine tra il terreno di proprietà della Sig.ra e quello di Parte_1
proprietà delle convenute e Controparte_2 Controparte_1
Si costituivano ritualmente le convenute contestando la fondatezza di quanto sostenuto dall'attrice e sostenendo in particolare che il confine tra i due immobili è certo in quanto, da sempre, ben delimitato sul terreno. Asserivano che per tali motivi il riferimento alle mappe catastali era improprio in quanto ciascuno dei proprietari si può rivolgere al giudice per chiedere il regolamento dei confini solo quando il confine tra due fondi è incerto e, soprattutto, che il Giudice può attenersi al confine riportato sulle mappe catastali solo quando mancano “altri elementi” (cfr. art. 950 c.c.).
Chiedevano in riconvenzionale che venisse dichiarato l'avvenuto acquisto per usucapione dell'intero cortiletto.
Espletate le prove orali ammesse, la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
°°°°°°°°°°
L'azione di regolamento dei confini presuppone che l'incertezza, oggettiva o soggettiva, cada sul confine tra due fondi e non sul diritto di proprietà degli stessi, anche se oggetto di controversia è la determinazione quantitativa delle rispettive proprietà (Corte di Cassazione|Sezione
2|Civile|Ordinanza|15 maggio 2018| n. 11822 - cfr. Cass. n. 3559/2016).
Nel caso di specie, l'attrice agendo in giudizio dopo avere premesso di essere proprietaria di un immobile sito in Messina Via Comunale Santo P.T. z.c. 2 cat. A/4 classe 11 vani 4,5 in catasto del comune di Messina al foglio 123 part. 502 sub 1 e sub 2 con annesso giardino identificato in catasto terreni al foglio 123 part. 116 in virtù dell'atto di compravendita del 09.12.2011 ai rogiti del
Notaio di Messina ai n. 4880 di rep. E n. 3180 racc. e che all'immobile in questione Persona_1
risulta essere annesso un cortiletto che funge da confine e contemporaneamente risulta essere in comproprietà verso ovest con la particella 501 del foglio 123, di proprietà delle sig.ra
[...]
e . deduce espressamente che il confine tra la particella 501 con la CP_1 Controparte_2
particella 502 risulta ben evidente nella planimetria catastale generale del foglio di mappa n. 123 allegato all'atto notarile insieme ad altra planimetria particolare che definita “informale” costituisce l'allegato “C” del predetto atto. Aggiunge, inoltre che il cortile in questione ed il confine ivi esistente, risulta in modo chiaro ed incontrovertibile dalle planimetrie catastali ed in forza di tale rifermento è stato disegnato sul progetto di planimetria generale allegato al presente atto, dal quale si evince che il confine lato Nord misura mt.
3.34 e lato Sud mt. 1,54.
pagina2 di 6 Ciò premesso, la sig.ra lamenta che il cancello che collega la corte antistante Pt_1
l'immobile si sua proprietà con il cortiletto in questione è stato arbitrariamente chiuso dalle sig.re e che impediscono l'accesso e l'uso del cortiletto alla sig.ra Controparte_1 Controparte_2 medesima, sostenendo che tale spazio è di loro esclusiva proprietà”. Pt_1
Anche nella comparsa conclusionale del 30.10.2020 l'attrice conclude affermando: “…, si ribadisce con vigore la fondatezza della domanda attorea, a fronte del diritto esclusivo di proprietà della sig.ra , sullo spezzone di terreno che costituisce una porzione del cortile e Parte_1
dunque il confine tra le due abitazioni come risulta per tabulas. Del resto, il cortile in questione ed il confine ivi esistente, risulta in modo chiaro ed incontrovertibile dagli atti di trasferimento della proprietà e dalle planimetrie catastali ed in forza di tale riferimento è stato disegnato sul progetto di planimetria generale allegato al presente atto, dal quale si evince che il confine lato Nord misura mt. 3,34 e lato Sud mt. 1,54 per la lunghezza di venti metri, quale risultato della corretta lettura dell'atto di vendita e donazione n. 9307 del 24.12.1956 ai rogiti del Notaio Per_2
(con il quale la sig.ra vende ai sigg.ri e l'abitazione oggi
[...] CP_3 CP_2 Per_3 [...]
si evidenzia testualmente che ai coniugi e , il comparente Pt_1 CP_2 Per_3 Persona_4
(dante causa delle odierne convenute), trasferisce una piccola striscia del suo spiazzo di terreno retrostante alle casette di sua proprietà, sito nel Villaggio Santo di Messina e precisamente, quella striscia di terreno adiacente e confinante con la casa della sig.ra per una lunghezza di CP_3
metri venti a cominciare dalla stradella in comunione con la sig.ra e della Parte_2 larghezza di metri uno e centimetri cinquanta”.
Esaminate le difese della parte attrice, dalle stesse emerge come nel caso di specie difetti uno dei presupposti per ritenere ammissibile l'incoata azione di regolamento di confini e cioè, quantomeno, l'allegazione dell'incertezza circa il confine medesimo.
Sia nell'atto introduttivo sia nella comparsa conclusionale (cfr. passaggi sopra riportati),
l'attrice deducendo preliminarmente la certezza del confine lamenta che il cancello che collega la corte antistante l'immobile con il cortiletto in questione è stato arbitrariamente chiuso Pt_1 dalle sig.re e che impediscono l'accesso e l'uso del Controparte_1 Controparte_2
cortiletto medesimo alla sig.ra sostenendo che tale spazio è di esclusiva proprietà delle Pt_1
predette.
Anche le convenute sia in comparsa di risposta che nella comparsa conclusionale hanno eccepito l'infondatezza delle domande attoree in quanto il confine non risulta incerto, deducendo l'inapplicabilità del disposto di cui all'art. 950 c.c. (secondo cui ciascuno dei proprietari si può rivolgere al giudice solo quando il confine tra due fondi sia incerto).
Da quanto sopra discende la inammissibilità dell'azione introitata con l'atto di citazione.
pagina3 di 6 Quando alla domanda riconvenzionale volta a sentire dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione dell'intero cortiletto, (cfr. punto 3 delle conclusioni della comparsa di risposta) la stessa
è rimasta sfornita di idonea prova e non può trovare accoglimento.
Nessuno dei testi ha, invero, riferito in ordine ad un possesso dell'intero cortile continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, che si sia protratta per oltre venti anni.
Il teste muratore, indifferente escusso all'udienza del 06.12.2016, ha Testimone_1
dichiarato: -di conoscere la sig.ra in quanto, circa tre o quattro anni prima aveva Parte_1
eseguito dei lavori di muratura in casa sua, sita in Messina via Del Santo;
- di non conoscere le convenute;
-di ricordare che, per effettuare i lavori sulla facciata dell'immobile della sig.ra
[...]
lui e il marito della sig.ra - sig. e un manovale entravano nel cortiletto Pt_1 Pt_1 CP_4 posizionato fra l'immobile e quello confinante accedendo da una porticina di ferro che si Pt_1
trovava sempre nella stessa veranda della sig.ra - che il sig. aveva le chiavi Pt_1 CP_4
della porticina di ferro e la mattina la apriva per accedere al cortiletto: - che una mattina, quando già stava per finire i lavori sulla facciata, il sig. ha cercato di aprire la porticina di ferro CP_4
attraverso la quale si accedeva al cortiletto ma la stessa non si apriva;
- che, guardando meglio, si sono accorti che sulla porticina era stato apposto un lucchetto di ferro dal lato interno del cortiletto;
- di avere visto il suddetto lucchetto sporgendosi da sopra la porta verso l'interno del cortiletto medesimo.
Il teste , marito di ha riferito: - che quando la moglie ha Testimone_2 Parte_1 acquistato l'immobile oggetto di giudizio le precedenti proprietarie hanno consegnato alla stessa anche le chiavi del cancelletto di accesso al cortiletto che si trova tra l'immobile acquistato e quello delle convenute;
- che dovendo fare dei lavori alla facciata era necessario entrare nel cortiletto e lui con gli operai entravo attraverso il cancelletto di ferro di cui avevo le chiavi;
- che prima di finire i lavori alla facciata, una mattina si è accorto che sul cancello in oggetto era stato apposto un catenaccio dal lato interno del cortile e di non essere potuto entrare più nel cortiletto medesimo, tant'è che ad oggi i lavori non sono stati ultimati.
La teste , nipote di e cugina di Testimone_3 Controparte_1 [...]
ha dichiarato: - di essere nata nella casa adiacente (oggi di proprietà della a CP_2 Pt_1
quella delle convenute e di avere sempre frequentato i luoghi nel corso degli anni;
- di conoscere la sig.ra in quanto la madre ha venduto alla stessa la casa oggetto di causa la teste era nata Pt_1
e cresciuta;
- che lei e la sua famiglia prima della vendita dell'immobile all'attrice possedevano le chiavi del cancelletto in quanto sua zia, visti i buoni rapporti tra parenti, consentiva loro l'ingresso nel cortiletto per accedere nelle rispettive case anziché fare il giro dall'esterno; -che quando sua pagina4 di 6 madre ha venduto l'immobile alla non ha consegnato a quest'ultima le chiavi del Pt_1 cancelletto in quanto ultimamente la sua famiglia non abitava più nell'immobile di Vill. Santo e gli affittuari cui avevamo locato l'immobile (studenti stranieri di medicina di cui non ricorda il nome) non avevano le chiavi perché solo ai parenti la zia consentiva di entrare nel cortiletto;
- che il cortiletto è sempre stato di esclusiva proprietà delle convenute e si protraeva fino al muro dell'immobile oggi dell'attrice.
La teste non riferisce alcun elemento temporale che possa essere utile ai fini della Tes_3
valutazione della sussistenza dei presupposti per accertare positivamente il maturare dell'usucapione.
La teste sig.ra pensionata, indifferente ha dichiarato testualmente: Testimone_4
“Conosco di vista la sig.ra e sono amica di fin da quando siamo Parte_1 Controparte_2
nate. Da quando sono nata vivo nella mia casa di via Comunale Santo che si trova a poca distanza dagli immobili delle parti dell'odierno giudizio. Frequentavo circa un paio di volte l'anno la casa delle convenute. Quando mi recavo a casa delle convenute vedevo il cancelletto del cortiletto era chiuso ma non so se ci fosse un lucchetto o meno. Non so inoltre se i proprietari della casa oggi di proprietà della avessero le chiavi del cancelletto. Prima della vendita alla la Pt_1 Pt_1 casa era della cognata della sig.ra e tra di loro vi erano buoni rapporti”. CP_2
Alcune elemento decisivo ha fornito tale ultima testimonianza per la sporadicità della presenza sui luoghi della teste (due volte l'anno) sia per la non conoscenza della Tes_4
circostanza che il cancello fosse o meno chiuso con un lucchetto.
Il teste ha dichiarato: -di avere lavorato nel 2013 come muratore insieme al sig. Tes_5
eseguendo lavori alla facciata in un immobile sito in Messina Vill. Santo affianco Testimone_1 alla chiesa;
che è stato il sig. (marito dell'attrice) a chiedergli di eseguire i lavori Testimone_2
di cui trattasi;
- di aver lavorato per 10-12 giorni;
- di ricordare che per espletare i lavori alla facciata sono entrati in un cortiletto attraverso un cancello che era stato aperto dal sig. Tes_2
;- che quando ha finito la giornata, lui e il collega sono usciti dal cortiletto lasciando aperto il
[...]
cancello; - che il giorno dopo, ritornati per proseguire i lavori, hanno trovato il cancello chiuso con il lucchetto;
- che lui e il suo collega hanno avvertito il sig. che ha tentato di aprire il Tes_2
lucchetto con le chiavi che erano in suo possesso ma con le dette chiavi il lucchetto non si apriva;
- di nulla saper riferire in ordine all'uso, negli anni, del cortiletto di cui alla circostanza b) della memoria istruttoria di parte attrice;
- che il cancello dava accesso al cortiletto che divideva due casette di cui una era quella dove stavamo eseguendo i lavori alla facciata.
Il teste ha riferito testualmente: “Non conosco la sig.ra . Testimone_6 Parte_1
Conosco le convenute da sempre in quanto la famiglia delle stesse era titolare di una rivendita di
pagina5 di 6 tabacchi che si trovava di fronte al negozio di elettrodomestici di mio padre ed abitavamo vicino.Ho sempre abitato nel Villaggio Santo di Messina. Le convenute fin da bambine hanno sempre abitato nell'immobile sito in Villaggio Santo accanto alla chiesa, oggetto di causa. Io ero amica di famiglia delle convenute in quanto un sorella delle convenute, oggi deceduta, era un mia carissima amica. Mi recavo molto spesso a casa delle convenute. Adiacente all'immobile ove abitavano le convenute vi era un cortiletto e alla fine del cortiletto c' era un altro immobile dove abitava la zia delle convenute . Ho sempre visto soltanto la madre delle convenute e le CP_3
convenute medesime utilizzare il cortiletto che divideva i due immobili. Non ho mai visto la zia delle convenute ( ) passare dal cortiletto in questione. Quando la stessa si recava dalle CP_3 nipoti passava dalla stradella esterna al cortiletto. Dal lato dell'immobile della zia vi CP_3
era un cancelletto chiuso con un lucchetto dal lato delle convenute. Preciso che Controparte_1
è la madre di e non la sorella. Le sorelle erano due e cioè
[...] Controparte_2 Controparte_2
e . era la mia cara amica di cui ho sopra riferito ed è morta”. La teste CP_5 CP_5
dichiara di non aver mai visto la zia delle convenute passare nel cortiletto in questione e ciò in contrasto con quanto riferito dall'altra teste delle convenute . Testimone_3
L'esame complessivo delle deposizioni acquisite ( anche tra loro confliggenti) non consente, come detto, di ritenere provati gli elementi costituitivi della fattispecie acquisitiva dell'usucapione.
Ne consegue il rigetto della domanda riconvenzionale.
La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
Rigetta le domande proposte dal Parte_1
Rigetta le domanda proposta da e volta a sentire Controparte_1 Parte_3 dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione del cortiletto oggetto di causa.
Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Messina il 09/06/2025
Il Giudice
(Carolina La Torre)
In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
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