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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/07/2025, n. 5872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5872 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Simona D'Auria, visto l'art. 429 c.p.c., lette le note di trattazione scritta pronuncia, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 7380/2022 e vertente TRA
, nato a [...] il [...], ) ed Parte_1 CodiceFiscale_1 elett.te dom.to in Napoli alla Via Arenaccia, 67 presso lo studio dell'Avv. SERGIO D'ANDREA (Cod. Fisc. ) dal quale è CodiceFiscale_2 rapp.to e difeso giusta mandato a margine del ricorso in opposizione;
-RICORRENTE- CONTRO
con sede in Via Controparte_1 Ciro il Grande, 21 00144 Roma (RM), (CF ) in persona del P.IVA_1 Presidente pro-tempore e Legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato CARMEN MOSCARIELLO (C.F.: ) in virtù di C.F._3 procura generale alle liti a rogito notaio in ROMA rep. Persona_1 N. 80974 del 21/07/2015 ed elettivamente domiciliato in Via Alcide De Gasperi, 55 80133 NAPOLI presso l'Avvocatura dell'Istituto;
-RESISTENTE- OGGETTO: Opposizione ad ATP. CONCLUSIONI: Come in atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente ha esposto: che in data 12-06-2019 presentava domanda per il riconoscimento della propria invalidità al fine di ottenere i benefici ex L. 222/84; in data 16/10/2019 veniva comunicato il diniego della prestazione richiesta;
che, stante il grave quadro patologico presentava al Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro ricorso ex art. 445 bis cpc rubricato al RG. 19806/20 con il quale chiedeva accertarsi la riduzione della capacità lavorativa a oltre un terzo e il riconoscimento della prestazione della pensione di invalidità di cui alla L. 222/84; che in sede di ATP veniva nominato quale CTU il Dr. che prestava giuramento e Persona_2 procedeva all'accertamento peritale;
che, esperita la perizia, il ctu notificava la bozza della Consulenza tecnica d'ufficio in cui concludeva per la carenza dei presupposti per l'ottenimento della prestazione richiesta;
che, con decreto il Giudice fissava termine per la contestazione di gg. 30 giorni dalla notifica dello stesso;
che tempestivamente veniva depositata dichiarazione di dissenso alle conclusioni della CTU e rassegnate le seguenti conclusioni:
“1) fissare udienza di discussione disponendo novella consulenza medica e affidandone l'incarico a consulente diverso da quello già nominato in atp;
2) accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare l'istante invalido nella misura dal 66,6% al 99%, ai sensi della legge 222/84 del 12.06.1984; 3) dichiarare il diritto in favore del ricorrente a vedersi riconosciuta la richiesta prestazione;
4) condannare l al pagamento di spese diritti ed onorari del CP_1 presente giudizio nonché quelli relativi al procedimento di ATP con attribuzione ad esso AVV. SERGIO D'ANDREA anticipatario;
5) manlevare parte ricorrente, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda, dall'eventuale condanna al pagamento delle spese processuali, in considerazione della posizione reddituale di cui alla deduzione in premessa, nonché alla dichiarazione già formulata in calce alla istanza di ATP nonché alla documentazione socio-reddituale allegata alla istanza medesima. Si costituiva l' che, con varie difese , concludeva per il rigetto CP_1 del ricorso, poiché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e onorari. L'opposizione è fondata e, pertanto può trovare accoglimento. Va preliminarmente rilevato che, in presenza di contestazioni formulate dalle parti alle conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso limitato "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (cfr. Cass. 6084/2014; 6085/2014; 13550/2015). Ed infatti, “Il decreto di omologa del requisito sanitario o la sentenza che conclude il giudizio contenzioso conseguente alle contestazioni non incidono sulle situazioni giuridiche soggettive perché non conferiscono ne' negano alcun diritto, dal momento che non statuiscono sulla spettanza della prestazione richiesta e sul conseguente obbligo dell' di CP_1 erogarla” (cfr. Cass. 13550/2015). In particolare, l'art. 445 bis c.p.c. è stato inserito dall'art. 38, comma 1, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modif., in l. 15 luglio 2011, n. 111. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del d.l. 98 del
2011, cit., la disposizione è entrata in vigore a partire dal 1° gennaio
2012. Il settimo comma, inserito dall'art. 27 della l. 12 novembre 2011, n. 183, ai sensi dell'art. 36 della legge n. 183, cit., ha invece vigore a decorrere dai trenta giorni successivi al 1° gennaio 2012. inappellabile, il giudizio di contestazione della perizia. In altre parole, l'improcedibilità del giudizio per il conseguimento della prestazione opera finché l'accertamento tecnico non può ritenersi completato e sfociato in un accertamento sanitario a carattere definitivo. Se, dunque, depositata la c.t.u., viene proposto il dissenso e presentato il successivo ricorso per la contestazione delle conclusioni del consulente, il perfezionamento della condizione di procedibilità deve ritenersi impedito, con la conseguente impossibilità di proporre la domanda per il riconoscimento del diritto alla prestazione, anche se contestualmente, nel medesimo giudizio avente ad oggetto la contestazione della c.t.u.. Il ctu nominato in sede di opposizione dott. ha Persona_3 accertato le seguenti affezioni:
“Il ricorrente di anni 53, sulla base della documentazione Parte_1 sanitaria acquisita e dalle risultanze dell'esame clinico praticato, risulta affetto da:
“SPONDILOARTROSI DIFFUSA IN SOGGETTO CON ESITI DI FRATTURA CHIUSA DELLA QUARTA VERTEBRA CERVICALE. RIFERITA IPERTENSIONE ARTERIOSA. RIFERITO DIABETE MELLITO TIPO 2”. Il caso in specie verte sulla valutazione della Legge 222/84 ovvero se la capacità di lavoro e ridotta a meno di un terzo in occupazioni confacenti le attitudini dell'assicurato. Per quanto si rileva dalla documentazione sanitaria allegata, di fatto il paziente presenta una patologia sostanzialmente a carico dell'apparato osteoarticolare. Infatti sono presenti esami strumentali che rilevano la presenza di spondiloartrosi del rachide lombo sacrale e cervicale dove peraltro in seguito ad evento traumatico della strada ha riportato anche la frattura chiusa del soma di C4. Clinicamente si apprezza severa limitazione antalgica dei maggiori movimenti del rachide. Inoltre, il paziente ha riferito di essere affetto da ipertensione arteriosa e diabete mellito. Pertanto, fatte queste premesse, considerato il lavoro svolto, operaio addetto alla pulizia dei treni, si ritiene che l'assicurato, sin dalla domanda amministrativa ha ridotto le capacità di lavoro a meno di un terzo in occupazioni confacenti le sue attitudini e dunque, a mente della Legge 222/84 art.1 è meritevole di riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità dal 12.06.2019. CONCLUSIONI Il ricorrente di anni 53, sulla base della documentazione Parte_1 sanitaria acquisita e dalle risultanze dell'esame clinico praticato, risulta affetto da:
“SPONDILOARTROSI DIFFUSA IN SOGGETTO CON ESITI DI FRATTURA CHIUSA DELLA QUARTA VERTEBRA CERVICALE. RIFERITA IPERTENSIONE ARTERIOSA. RIFERITO DIABETE MELLITO TIPO 2”. Tenuto conto delle suddette affezioni, si può affermare che ci si trova di fronte ad un soggetto le cui condizioni clinico-obiettive, permettono di ritenere che l'assicurato sin dalla domanda amministrativa, ha ridotto le capacità di lavoro a meno di un terzo in occupazioni confacenti le sue attitudini e quindi è meritevole di riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità dal 12.06.2019”. Alla luce della complessiva documentazione e della perizia svolta, pertanto, le conclusioni cui è pervenuto il secondo consulente tecnico d'ufficio sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico, nonché prive di contraddittorietà logica, per cui meritano di essere condivise. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Simona D'Auria, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la parte ricorrente in possesso del requisito sanitario per godere dell'assegno ordinario ex legge 222 del 1984 dal 12.6.2019;
- Condanna l' alla refusione delle spese che si liquidano in CP_1 Euro_2.000,00 oltre iva e cpa da distrarre in favore del procuratore antistatario;
- condanna l al pagamento delle spese di consulenze tecniche come da CP_1 separati decreti. Napoli lì 16-07-2025. Il Giudice
(dott.ssa Simona D'Auria)
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Simona D'Auria, visto l'art. 429 c.p.c., lette le note di trattazione scritta pronuncia, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 7380/2022 e vertente TRA
, nato a [...] il [...], ) ed Parte_1 CodiceFiscale_1 elett.te dom.to in Napoli alla Via Arenaccia, 67 presso lo studio dell'Avv. SERGIO D'ANDREA (Cod. Fisc. ) dal quale è CodiceFiscale_2 rapp.to e difeso giusta mandato a margine del ricorso in opposizione;
-RICORRENTE- CONTRO
con sede in Via Controparte_1 Ciro il Grande, 21 00144 Roma (RM), (CF ) in persona del P.IVA_1 Presidente pro-tempore e Legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato CARMEN MOSCARIELLO (C.F.: ) in virtù di C.F._3 procura generale alle liti a rogito notaio in ROMA rep. Persona_1 N. 80974 del 21/07/2015 ed elettivamente domiciliato in Via Alcide De Gasperi, 55 80133 NAPOLI presso l'Avvocatura dell'Istituto;
-RESISTENTE- OGGETTO: Opposizione ad ATP. CONCLUSIONI: Come in atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente ha esposto: che in data 12-06-2019 presentava domanda per il riconoscimento della propria invalidità al fine di ottenere i benefici ex L. 222/84; in data 16/10/2019 veniva comunicato il diniego della prestazione richiesta;
che, stante il grave quadro patologico presentava al Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro ricorso ex art. 445 bis cpc rubricato al RG. 19806/20 con il quale chiedeva accertarsi la riduzione della capacità lavorativa a oltre un terzo e il riconoscimento della prestazione della pensione di invalidità di cui alla L. 222/84; che in sede di ATP veniva nominato quale CTU il Dr. che prestava giuramento e Persona_2 procedeva all'accertamento peritale;
che, esperita la perizia, il ctu notificava la bozza della Consulenza tecnica d'ufficio in cui concludeva per la carenza dei presupposti per l'ottenimento della prestazione richiesta;
che, con decreto il Giudice fissava termine per la contestazione di gg. 30 giorni dalla notifica dello stesso;
che tempestivamente veniva depositata dichiarazione di dissenso alle conclusioni della CTU e rassegnate le seguenti conclusioni:
“1) fissare udienza di discussione disponendo novella consulenza medica e affidandone l'incarico a consulente diverso da quello già nominato in atp;
2) accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare l'istante invalido nella misura dal 66,6% al 99%, ai sensi della legge 222/84 del 12.06.1984; 3) dichiarare il diritto in favore del ricorrente a vedersi riconosciuta la richiesta prestazione;
4) condannare l al pagamento di spese diritti ed onorari del CP_1 presente giudizio nonché quelli relativi al procedimento di ATP con attribuzione ad esso AVV. SERGIO D'ANDREA anticipatario;
5) manlevare parte ricorrente, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda, dall'eventuale condanna al pagamento delle spese processuali, in considerazione della posizione reddituale di cui alla deduzione in premessa, nonché alla dichiarazione già formulata in calce alla istanza di ATP nonché alla documentazione socio-reddituale allegata alla istanza medesima. Si costituiva l' che, con varie difese , concludeva per il rigetto CP_1 del ricorso, poiché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e onorari. L'opposizione è fondata e, pertanto può trovare accoglimento. Va preliminarmente rilevato che, in presenza di contestazioni formulate dalle parti alle conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso limitato "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (cfr. Cass. 6084/2014; 6085/2014; 13550/2015). Ed infatti, “Il decreto di omologa del requisito sanitario o la sentenza che conclude il giudizio contenzioso conseguente alle contestazioni non incidono sulle situazioni giuridiche soggettive perché non conferiscono ne' negano alcun diritto, dal momento che non statuiscono sulla spettanza della prestazione richiesta e sul conseguente obbligo dell' di CP_1 erogarla” (cfr. Cass. 13550/2015). In particolare, l'art. 445 bis c.p.c. è stato inserito dall'art. 38, comma 1, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modif., in l. 15 luglio 2011, n. 111. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del d.l. 98 del
2011, cit., la disposizione è entrata in vigore a partire dal 1° gennaio
2012. Il settimo comma, inserito dall'art. 27 della l. 12 novembre 2011, n. 183, ai sensi dell'art. 36 della legge n. 183, cit., ha invece vigore a decorrere dai trenta giorni successivi al 1° gennaio 2012. inappellabile, il giudizio di contestazione della perizia. In altre parole, l'improcedibilità del giudizio per il conseguimento della prestazione opera finché l'accertamento tecnico non può ritenersi completato e sfociato in un accertamento sanitario a carattere definitivo. Se, dunque, depositata la c.t.u., viene proposto il dissenso e presentato il successivo ricorso per la contestazione delle conclusioni del consulente, il perfezionamento della condizione di procedibilità deve ritenersi impedito, con la conseguente impossibilità di proporre la domanda per il riconoscimento del diritto alla prestazione, anche se contestualmente, nel medesimo giudizio avente ad oggetto la contestazione della c.t.u.. Il ctu nominato in sede di opposizione dott. ha Persona_3 accertato le seguenti affezioni:
“Il ricorrente di anni 53, sulla base della documentazione Parte_1 sanitaria acquisita e dalle risultanze dell'esame clinico praticato, risulta affetto da:
“SPONDILOARTROSI DIFFUSA IN SOGGETTO CON ESITI DI FRATTURA CHIUSA DELLA QUARTA VERTEBRA CERVICALE. RIFERITA IPERTENSIONE ARTERIOSA. RIFERITO DIABETE MELLITO TIPO 2”. Il caso in specie verte sulla valutazione della Legge 222/84 ovvero se la capacità di lavoro e ridotta a meno di un terzo in occupazioni confacenti le attitudini dell'assicurato. Per quanto si rileva dalla documentazione sanitaria allegata, di fatto il paziente presenta una patologia sostanzialmente a carico dell'apparato osteoarticolare. Infatti sono presenti esami strumentali che rilevano la presenza di spondiloartrosi del rachide lombo sacrale e cervicale dove peraltro in seguito ad evento traumatico della strada ha riportato anche la frattura chiusa del soma di C4. Clinicamente si apprezza severa limitazione antalgica dei maggiori movimenti del rachide. Inoltre, il paziente ha riferito di essere affetto da ipertensione arteriosa e diabete mellito. Pertanto, fatte queste premesse, considerato il lavoro svolto, operaio addetto alla pulizia dei treni, si ritiene che l'assicurato, sin dalla domanda amministrativa ha ridotto le capacità di lavoro a meno di un terzo in occupazioni confacenti le sue attitudini e dunque, a mente della Legge 222/84 art.1 è meritevole di riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità dal 12.06.2019. CONCLUSIONI Il ricorrente di anni 53, sulla base della documentazione Parte_1 sanitaria acquisita e dalle risultanze dell'esame clinico praticato, risulta affetto da:
“SPONDILOARTROSI DIFFUSA IN SOGGETTO CON ESITI DI FRATTURA CHIUSA DELLA QUARTA VERTEBRA CERVICALE. RIFERITA IPERTENSIONE ARTERIOSA. RIFERITO DIABETE MELLITO TIPO 2”. Tenuto conto delle suddette affezioni, si può affermare che ci si trova di fronte ad un soggetto le cui condizioni clinico-obiettive, permettono di ritenere che l'assicurato sin dalla domanda amministrativa, ha ridotto le capacità di lavoro a meno di un terzo in occupazioni confacenti le sue attitudini e quindi è meritevole di riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità dal 12.06.2019”. Alla luce della complessiva documentazione e della perizia svolta, pertanto, le conclusioni cui è pervenuto il secondo consulente tecnico d'ufficio sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico, nonché prive di contraddittorietà logica, per cui meritano di essere condivise. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Simona D'Auria, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la parte ricorrente in possesso del requisito sanitario per godere dell'assegno ordinario ex legge 222 del 1984 dal 12.6.2019;
- Condanna l' alla refusione delle spese che si liquidano in CP_1 Euro_2.000,00 oltre iva e cpa da distrarre in favore del procuratore antistatario;
- condanna l al pagamento delle spese di consulenze tecniche come da CP_1 separati decreti. Napoli lì 16-07-2025. Il Giudice
(dott.ssa Simona D'Auria)