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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 28/07/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2121/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 23/7/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 13/5/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato MICHELA DATI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Nino Bixio n. 34, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - scioglimento del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. Mantenimento delle figlie non economicamente autosufficienti. a) Il sig. atteso il diverso tempo di permanenza delle figlie con ciascun genitore ed essendo Parte_2 entrambe non economicamente autosufficienti, contribuirà a titolo perequativo al loro mantenimento corrispondendo alla madre l'importo complessivo mensile di Euro 600,00 (seicento/00), da intendersi Euro 300,00 (trecento/00) per ciascuna figlia, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat-Foi; b) le spese straordinarie relative alle figlie saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50%. Per spese straordinarie si intenderanno quelle indicate nel Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca in data 7/10/2020 del quale si riporta estratto e al quale verrà fatto riferimento anche per risolvere ogni dubbio circa la natura di spesa ordinaria o straordinaria. Spese mediche sanitarie:
1 sono le spese mediche connotate dal carattere della necessità ed urgenza, i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito del SSN, compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche consequenziali. A titolo esemplificativo si annoverano in questa categoria le spese di psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche - compresi occhiali da vista e lenti a contatto - ortopediche e acustiche. Spese scolastiche: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici di ogni ordine e grado;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite didattiche scolastiche organizzate anche se solo in ambito giornaliero;
trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus, treno, metro e/o carburante per il mezzo utilizzato dal figlio – es. motorino); spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
Spese extrascolastiche: tempo prolungato pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter (se già esistente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio ovvero quando la sua esigenza è sorta successivamente a causa dell'impossibilità anche dell'altro genitore e/o di altre alternative gratuite da preferire, come ad esempio i nonni); spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria, per meccanica e/o carrozzeria) relativa ai mezzi di locomozione (bicicletta, bici elettrica, mini car, ciclomotore, motociclo, auto), imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole, laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola. Al fine di prevenire possibili divergenze i genitori stabiliscono espressamente quali sono le spese da concordare preventivamente e quali no secondo la previsione che segue che fa riferimento al
“Protocollo Sul mantenimento dei figli”, già citato ed approvato dal Tribunale di Lucca il 07.10.2020, qui riprodotto: Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese mediche urgenti e necessarie;
- Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche);
- Tickets e spese farmaceutiche;
- Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici di ogni ordine e grado;
- Libri di testo;
- Materiale di corredo scolastico di inizio anno scolastico;
- Gite scolastiche didattiche anche se solo in ambito giornaliero;
- Spese per trasporto pubblico (tessera abbonamenti, autobus, metro e/o carburante per il mezzo locomozione del figlio);
- Spese per progetti curriculari scolastici;
- Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
- Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
- Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
- Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
- Spese per regali dei compagni di scuola.
- Spese veterinarie per gli animali di famiglia;
Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori e che devono essere
2 documentate:
- Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture non pubbliche, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN);
- Ripetizioni;
- Stages e corsi di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);
- Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche);
- gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero;
- Scuole e università private;
- Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio);
- viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
- attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages);
- attività ludico-ricreative (centri estivi);
- cellulare;
- spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
- conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
- spese per IM (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.). CP_1
Le modalità per concordare tali spese ove si richieda l'accordo e le modalità di rimborso al genitore che le avrà anticipate sono quelle previste nel Protocollo sopra citato. Le parti concordano che l'assegno unico, se richiesto, sarà percepito integralmente dalla sig.ra
Pt_1
2. Rapporti patrimoniali fra i coniugi. I coniugi, economicamente autosufficienti, dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro, per nessun titolo o ragione, presente e futura, relativamente ai rapporti economici derivati dal matrimonio e dal presente procedimento quali, a titolo di esempio non esaustivo la quota di TFR, rinunciando reciprocamente ad ogni diritto ed azione.
3. Attuazione delle condizioni. Le parti si impegnano a dare immediata attuazione alle clausole del presente ricorso, nessuna esclusa, dalla data di sottoscrizione dello stesso».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Viareggio (LU) il 27/3/2004, dal quale sono nate le due figlie (nata il Per_1
14/6/2004) e (nata il [...]), entrambe maggiorenni ma non ancora economicamente Per_2 autosufficienti - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
3 Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse delle figlie, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
n Viareggio (LU) in data 27/3/2004, debitamente trascritto nel Registro degli Atti Parte_2 di Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 19, Parte I, Ufficio primo, dell'Anno 2004; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 23/7/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 23/7/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 13/5/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato MICHELA DATI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Nino Bixio n. 34, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - scioglimento del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. Mantenimento delle figlie non economicamente autosufficienti. a) Il sig. atteso il diverso tempo di permanenza delle figlie con ciascun genitore ed essendo Parte_2 entrambe non economicamente autosufficienti, contribuirà a titolo perequativo al loro mantenimento corrispondendo alla madre l'importo complessivo mensile di Euro 600,00 (seicento/00), da intendersi Euro 300,00 (trecento/00) per ciascuna figlia, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat-Foi; b) le spese straordinarie relative alle figlie saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50%. Per spese straordinarie si intenderanno quelle indicate nel Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca in data 7/10/2020 del quale si riporta estratto e al quale verrà fatto riferimento anche per risolvere ogni dubbio circa la natura di spesa ordinaria o straordinaria. Spese mediche sanitarie:
1 sono le spese mediche connotate dal carattere della necessità ed urgenza, i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito del SSN, compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche consequenziali. A titolo esemplificativo si annoverano in questa categoria le spese di psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche - compresi occhiali da vista e lenti a contatto - ortopediche e acustiche. Spese scolastiche: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici di ogni ordine e grado;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite didattiche scolastiche organizzate anche se solo in ambito giornaliero;
trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus, treno, metro e/o carburante per il mezzo utilizzato dal figlio – es. motorino); spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
Spese extrascolastiche: tempo prolungato pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter (se già esistente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio ovvero quando la sua esigenza è sorta successivamente a causa dell'impossibilità anche dell'altro genitore e/o di altre alternative gratuite da preferire, come ad esempio i nonni); spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria, per meccanica e/o carrozzeria) relativa ai mezzi di locomozione (bicicletta, bici elettrica, mini car, ciclomotore, motociclo, auto), imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole, laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola. Al fine di prevenire possibili divergenze i genitori stabiliscono espressamente quali sono le spese da concordare preventivamente e quali no secondo la previsione che segue che fa riferimento al
“Protocollo Sul mantenimento dei figli”, già citato ed approvato dal Tribunale di Lucca il 07.10.2020, qui riprodotto: Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese mediche urgenti e necessarie;
- Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche);
- Tickets e spese farmaceutiche;
- Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici di ogni ordine e grado;
- Libri di testo;
- Materiale di corredo scolastico di inizio anno scolastico;
- Gite scolastiche didattiche anche se solo in ambito giornaliero;
- Spese per trasporto pubblico (tessera abbonamenti, autobus, metro e/o carburante per il mezzo locomozione del figlio);
- Spese per progetti curriculari scolastici;
- Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
- Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
- Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
- Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
- Spese per regali dei compagni di scuola.
- Spese veterinarie per gli animali di famiglia;
Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori e che devono essere
2 documentate:
- Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture non pubbliche, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN);
- Ripetizioni;
- Stages e corsi di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);
- Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche);
- gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero;
- Scuole e università private;
- Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio);
- viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
- attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages);
- attività ludico-ricreative (centri estivi);
- cellulare;
- spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
- conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
- spese per IM (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.). CP_1
Le modalità per concordare tali spese ove si richieda l'accordo e le modalità di rimborso al genitore che le avrà anticipate sono quelle previste nel Protocollo sopra citato. Le parti concordano che l'assegno unico, se richiesto, sarà percepito integralmente dalla sig.ra
Pt_1
2. Rapporti patrimoniali fra i coniugi. I coniugi, economicamente autosufficienti, dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro, per nessun titolo o ragione, presente e futura, relativamente ai rapporti economici derivati dal matrimonio e dal presente procedimento quali, a titolo di esempio non esaustivo la quota di TFR, rinunciando reciprocamente ad ogni diritto ed azione.
3. Attuazione delle condizioni. Le parti si impegnano a dare immediata attuazione alle clausole del presente ricorso, nessuna esclusa, dalla data di sottoscrizione dello stesso».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Viareggio (LU) il 27/3/2004, dal quale sono nate le due figlie (nata il Per_1
14/6/2004) e (nata il [...]), entrambe maggiorenni ma non ancora economicamente Per_2 autosufficienti - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
3 Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse delle figlie, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
n Viareggio (LU) in data 27/3/2004, debitamente trascritto nel Registro degli Atti Parte_2 di Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 19, Parte I, Ufficio primo, dell'Anno 2004; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 23/7/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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