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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 01/12/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 221/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FIRENZE
V SEZIONE
Il giudice, dott. Maria Novella Legnaioli,
nella procedura di sovraindebitamento promossa da
( ) assistito dall'avv. MARTINA Parte_1 C.F._1
PERNICI
Ha emesso la seguente
SENTENZA
DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL
CONSUMATORE ART. 70 CCII
Con ricorso depositato il 5.06.2025 ha proposto ai creditori un piano Parte_1
di ristrutturazione dei debiti del consumatore che prevede il soddisfacimento dei creditori non suddivisi in classi.
Con decreto ex art. 70 CCII in data 9.08.2025 il tribunale, ritenuta la propria competenza e l'ammissibilità
della domanda, ha disposto la comunicazione della proposta e del piano, a cura dell'OCC, a tutti i creditori,
assegnando termine di venti giorni dal 1.09.2025 per la presentazione di osservazioni.
pagina 1 di 4 Scaduto il predetto termine l'OCC ha riferito al giudice delegato che non sono state proposte osservazioni e che un creditore, Findomestic s.p.a., ha precisato il credito da € 6.808,68 a € 6.878,00. A seguito di tale precisazione il gestore ha proposto le modifiche del piano ritenute necessarie.
Non sono state proposte contestazioni.
***
Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Parte_1
( ) deve essere omologato. C.F._1
Come già osservato nel decreto che ne ha disposto la pubblicazione e la comunicazione ai creditori:
va affermata la competenza di questo tribunale, in quanto la ricorrente ha la residenza nel relativo circondario;
la domanda deve ritenersi ammissibile atteso che:
la proposta prevede il soddisfacimento dei creditori mediante il versamento mensile di una quota pari a €
250 della retribuzione per il periodo di 4 anni e complessivamente per 56 rate, per un totale di € 14.000; i crediti prededucibili e privilegiati sono soddisfatti integralmente mentre i crediti chirografari nella percentuale del 25,29% (percentuale modificata dal 25,35% a seguito della precisazione del credito da parte di
Findomestic spa); con le rate mensili vengono soddisfatti prima i crediti prededucibili, poi i crediti privilegiati e infine i crediti chirografari;
il piano soddisfa il requisito di cui all'art. 67 CCII poiché indica in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento;
è stata allegata la documentazione di cui all'art. 67, comma 2, CCII;
è stata allegata la relazione particolareggiata dell'OCC, avente il contenuto di cui all'art. 68, comma 2
CCII;
i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca sono soddisfatti in misura integrale;
la debitrice possiede i requisiti previsti:
-è consumatrice, essendo persona fisica che non svolge attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella pagina 2 di 4 qualità di consumatore;
in particolare la debitrice svolge attività lavorativa dipendente e l'indebitamento deriva da finanziamenti contratti per fare fronte alle esigenze della famiglia, iniziate con l'acquisto dell'auto del marito, cui si sono aggiunte spese funerarie e di successione per il decesso della suocera, della cognata,
della madre e infine del marito nonché il costo di un'autovettura usata al 50% con il figlio in data 20.09.2021,
necessaria alla ricorrente per recarsi sul luogo di lavoro;
-si trova in stato di sovraindebitamento come definito dall'art. 2 lett. c), poiché versa in stato di crisi o di insolvenza e non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali: a fronte di un indebitamento di €
36.662, non è proprietaria di alcun bene salvo il 50% dell'auto sopra indicata, e le entrate derivanti dallo stipendio pari all'importo netto annuo di € 16.700, detratta la somma necessaria al mantenimento suo e della famiglia (composta dalla debitrice e dalla figlia minore) determinata in € 1.087 al mese, non sono sufficienti a fare fronte all'indebitamento;
-non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda;
-non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
-non risulta avere determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode,
trovando tale situazione fondamento nell'esigenza di fare fronte a spese necessarie per il mantenimento della famiglia;
la procedura si è svolta regolarmente avendo l'OCC eseguito le comunicazioni previste a tutti i creditori;
non sono state presentate osservazioni o contestazioni, salvo la già menzionata precisazione di credito, e nessuno dei creditori ha contestato la convenienza della proposta;
Verificatane quindi l'ammissibilità e la fattibilità, il piano deve essere omologato.
P.Q.M.
Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Parte_1
( )
[...] C.F._1
Dispone la pubblicazione della sentenza mediante comunicazione, a cura del gestore della crisi, a tutti i creditori e inserimento in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia. pagina 3 di 4 Assegna all'organismo di composizione della crisi gli obblighi e i poteri di cui all'art. 71 CCII;
Dichiara chiusa la procedura.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di legge.
Firenze, 01/12/2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Novella Legnaioli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FIRENZE
V SEZIONE
Il giudice, dott. Maria Novella Legnaioli,
nella procedura di sovraindebitamento promossa da
( ) assistito dall'avv. MARTINA Parte_1 C.F._1
PERNICI
Ha emesso la seguente
SENTENZA
DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL
CONSUMATORE ART. 70 CCII
Con ricorso depositato il 5.06.2025 ha proposto ai creditori un piano Parte_1
di ristrutturazione dei debiti del consumatore che prevede il soddisfacimento dei creditori non suddivisi in classi.
Con decreto ex art. 70 CCII in data 9.08.2025 il tribunale, ritenuta la propria competenza e l'ammissibilità
della domanda, ha disposto la comunicazione della proposta e del piano, a cura dell'OCC, a tutti i creditori,
assegnando termine di venti giorni dal 1.09.2025 per la presentazione di osservazioni.
pagina 1 di 4 Scaduto il predetto termine l'OCC ha riferito al giudice delegato che non sono state proposte osservazioni e che un creditore, Findomestic s.p.a., ha precisato il credito da € 6.808,68 a € 6.878,00. A seguito di tale precisazione il gestore ha proposto le modifiche del piano ritenute necessarie.
Non sono state proposte contestazioni.
***
Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Parte_1
( ) deve essere omologato. C.F._1
Come già osservato nel decreto che ne ha disposto la pubblicazione e la comunicazione ai creditori:
va affermata la competenza di questo tribunale, in quanto la ricorrente ha la residenza nel relativo circondario;
la domanda deve ritenersi ammissibile atteso che:
la proposta prevede il soddisfacimento dei creditori mediante il versamento mensile di una quota pari a €
250 della retribuzione per il periodo di 4 anni e complessivamente per 56 rate, per un totale di € 14.000; i crediti prededucibili e privilegiati sono soddisfatti integralmente mentre i crediti chirografari nella percentuale del 25,29% (percentuale modificata dal 25,35% a seguito della precisazione del credito da parte di
Findomestic spa); con le rate mensili vengono soddisfatti prima i crediti prededucibili, poi i crediti privilegiati e infine i crediti chirografari;
il piano soddisfa il requisito di cui all'art. 67 CCII poiché indica in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento;
è stata allegata la documentazione di cui all'art. 67, comma 2, CCII;
è stata allegata la relazione particolareggiata dell'OCC, avente il contenuto di cui all'art. 68, comma 2
CCII;
i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca sono soddisfatti in misura integrale;
la debitrice possiede i requisiti previsti:
-è consumatrice, essendo persona fisica che non svolge attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella pagina 2 di 4 qualità di consumatore;
in particolare la debitrice svolge attività lavorativa dipendente e l'indebitamento deriva da finanziamenti contratti per fare fronte alle esigenze della famiglia, iniziate con l'acquisto dell'auto del marito, cui si sono aggiunte spese funerarie e di successione per il decesso della suocera, della cognata,
della madre e infine del marito nonché il costo di un'autovettura usata al 50% con il figlio in data 20.09.2021,
necessaria alla ricorrente per recarsi sul luogo di lavoro;
-si trova in stato di sovraindebitamento come definito dall'art. 2 lett. c), poiché versa in stato di crisi o di insolvenza e non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali: a fronte di un indebitamento di €
36.662, non è proprietaria di alcun bene salvo il 50% dell'auto sopra indicata, e le entrate derivanti dallo stipendio pari all'importo netto annuo di € 16.700, detratta la somma necessaria al mantenimento suo e della famiglia (composta dalla debitrice e dalla figlia minore) determinata in € 1.087 al mese, non sono sufficienti a fare fronte all'indebitamento;
-non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda;
-non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
-non risulta avere determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode,
trovando tale situazione fondamento nell'esigenza di fare fronte a spese necessarie per il mantenimento della famiglia;
la procedura si è svolta regolarmente avendo l'OCC eseguito le comunicazioni previste a tutti i creditori;
non sono state presentate osservazioni o contestazioni, salvo la già menzionata precisazione di credito, e nessuno dei creditori ha contestato la convenienza della proposta;
Verificatane quindi l'ammissibilità e la fattibilità, il piano deve essere omologato.
P.Q.M.
Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Parte_1
( )
[...] C.F._1
Dispone la pubblicazione della sentenza mediante comunicazione, a cura del gestore della crisi, a tutti i creditori e inserimento in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia. pagina 3 di 4 Assegna all'organismo di composizione della crisi gli obblighi e i poteri di cui all'art. 71 CCII;
Dichiara chiusa la procedura.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di legge.
Firenze, 01/12/2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Novella Legnaioli
pagina 4 di 4