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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 04/11/2025, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. PE RA Presidente
Dott. AN ED Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1016/22 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
17 settembre 2025
d a
OGGETTO:
, rappresentata e difesa dall'avv. BERTELLI Parte_1
Servitù AO e dall'avv. FRANCHINA MARIO ( ) VIA C.F._1
CAMOZZI, 3 24100 BE;
elettivamente domiciliata in VIA XX
SETTEMBRE 40 25121 BRESCIA presso il difensore avv. BERTELLI
AO, come da procura in calce all'atto di citazione in riassunzione
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
c o n t r o pagina 1 di 8 e , rappresentati e difesi CP_1 Controparte_2
dall'avv. BONFIGLIO GAIA, elettivamente domiciliato in VIALE ALBINI, 9
24121 BE presso il difensore avv. BONFIGLIO GAIA, come da procura allegata
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
e contro e CP_3 Controparte_4
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE CONTUMACI
In punto: GIUDIZIO DI RINVIO
CONCLUSIONI
Come da fogli depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 50/2023 il tribunale di Bergamo accoglieva la domanda proposta da e , comproprietari di un fondo in Controparte_2 CP_1
favore del quale era stata costituita servitù di passo pedonale gravante sul fondo di proprietà di e e dichiarava Parte_2 CP_3
conforme al titolo costitutivo della servitù il passaggio con una motocarriola.
Proposto appello da parte dei soccombenti, i quali avevano denunciato che il primo giudice era incorso nel vizio di ultrapetizione, in rapporto al fatto che gli attori avevano proposto una domanda costitutiva, volta all'ampliamento pagina 2 di 8 della servitù esistente ai sensi dell'art. 1051, comma 3, c.c., la Corte d'Appello
di Brescia, investita del gravame, escludeva la sussistenza di tale vizio.
Argomentava che gli originari attori avevano richiesto l'accertamento della conformità al titolo e della legittimità dell'esercizio della servitù attraverso l'utilizzo di una motocarriola e considerava siffatto uso conforme al titolo costitutivo della servitù di passo pedonale.
Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione Parte_1
divenuta proprietaria del fondo servente, unitamente alla madre CP_3
e al fratello , a seguito della morte di
[...] Controparte_4
, dolendosi della qualificazione che la Corte distrettuale Parte_2
aveva dato della domanda, come domanda di mero accertamento della legittimità di un certo esercizio della servitù esistente anziché come domanda proposta al fine di ottenere l'ampliamento di una servitù esistente.
In accoglimento del ricorso la Suprema Corte enunciava il seguente principio di diritto: “ L'ampliamento coattivo di una servitù di passaggio già esistente,
disciplinato dall'art. 1051, terzo comma, c.c., va riferito alla estensione del
contenuto del preesistente diritto di servitù, in relazione alla possibilità di
passaggio con modalità prima non previste e cioè, per ipotesi, oltre che a
piedi, con una motocarriola con piano di carico orizzontale, dotata di motore
e cingoli che ne permettono il movimento, mentre l'eventuale allargamento
del tracciato esistente, su cui grava la servitù, assume un aspetto meramente
pagina 3 di 8 strumentale rispetto al nuovo modo di esercizio di questa quando il tracciato
non consenta il passaggio anche con il suddetto mezzo”.
La sentenza veniva, pertanto, cassata con rinvio per nuovo esame a questa
Corte che dovrà attenersi al principio di diritto sopra riportato.
Il giudizio è stato quindi riassunto da Parte_1
In questo grado di giudizio è stata espletata ctu;
indi, all'udienza del 17
settembre 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che, il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della sentenza di secondo grado per motivi di merito (c.d. giudizio di rinvio proprio) non costituisce la prosecuzione delle precedenti fasi di merito, ma una nuova ed autonoma fase del processo, che, pur essendo soggetta, per motivi di rito, alla medesima disciplina del procedimento di primo o di secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è destinata a concludersi con una sentenza che,
senza sostituirsi ad altra precedente pronuncia, riformandola o modificandola,
interviene direttamente a statuire sulle domande proposte dalle parti (cfr.
Cass., Sez. II, 31/05/2021, n. 15143; Cass., Sez. I, 28/01/2005, n. 1824;
23/09/2002, n. 13833).
Nel caso di specie, la Suprema Corte, nel cassare la sentenza di questa Corte,
chiariva che la domanda proposta dagli originari attori era preordinata, in pagina 4 di 8 conformità all'univoco significato delle espressioni usate, all'ampliamento della servitù esistente, in modo da consentire il transito con la motocarriola laddove prima era stato previsto soltanto il passaggio a piedi.
Tale ampliamento, infatti, doveva essere, necessariamente, richiesto al fine di poter esercitare la servitù di passaggio con una carriola con motore, per portare pesi, anziché a piedi come previsto nel titolo, con la precisazione che l'eventuale allargamento del tracciato esistente costituiva un aspetto meramente strumentale rispetto al nuovo modo di esercizio delle servitù sicchè
il non averlo richiesto non faceva venire meno la natura costitutiva dell'azione proposta.
L'ampliamento veniva richiesto per consentire una più agevole coltivazione del bosco e un migliore utilizzo del rustico, anche in vista della sua ristrutturazione.
All'esito della consulenza tecnica espletata in questo giudizio, si accertava che il transito con la carriola indicata dai titolari della servitù comportava le seguenti criticità: la presenza di un cancelletto in legno e di una staccionata in legno che avrebbero dovuto essere demolite, la particolare pendenza del primo tratto ( tratto “ A”) del tracciato, che avrebbe dovuto essere ridotta,
l'inclinazione del tronco d'albero raffigurato nella fotografia n. 10 allegata alla relazione peritale che avrebbe dovuto essere rimosso, la necessità di accertare la stabilità del sedime in considerazione delle attuali condizioni precarie del pagina 5 di 8 lato a valle del sentiero e dei maggiori carichi che dovrà sopportare.
Accertava altresì il Ctu che, in relazione a tutti gli interventi necessari ai fini dell'adeguamento e della messa in sicurezza del tracciato, l'area in cui era inserito il tracciato era ricompresa nel Piano di Governo del Territorio di
Pradalunga tra gli “ Ambiti di salvaguardia e valorizzazione boschiva
caratterizzata dall'esistenza di vincoli paesaggistici e di tipo geologico. In
particolare nell'ambito in oggetto, sono vietati il deposito di materiali ed il
prelievo di inerti a terra quando non sia necessario il miglioramento
dell'assetto idrogeologico e vegetale. Le mulattiere ed i percorsi comunali,
vicinali e consorziali sono confermati allo stato di fatto ed è vietata ogni
alterazione o manomissione senza preventiva autorizzazione”.
Alla luce degli accertamenti espletati, considerate le opere necessarie per rendere praticabile il transito con la carriola a motore e il difetto di autorizzazione al compimento di dette opere la domanda non può che essere respinta.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio - che ha visto soccombenti e nonché, rispetto alla Controparte_2 CP_1
domanda risarcitoria, gli originari convenuti e Parte_2 CP_3
le spese le spese del giudizio di primo grado, d'appello, di legittimità
[...]
e di rinvio vengono compensate per metà con la condanna di e CP_1
alla rifusione in favore di della metà Controparte_2 Parte_1
pagina 6 di 8 delle predette spese che si liquidano:
giudizio di primo grado in complessivi euro 7.616 ( di cui euro 1.701 per la fase di studio, euro 1.204 per la fase introduttiva, euro 1.806 per la fase istruttoria, euro 2.905 per la fase decioria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge;
giudizio d'appello in complessivi euro 6.946 ( di cui euro 2.058 per la fase di studio, euro 1.418 per la fase introduttiva e euro 3.470 per la fase decioria)
oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge;
giudizio di legittimità in complessivi euro 5.513 ( di cui euro 2.336 per la fase di studio, euro 1.969 per la fase introduttiva e euro 1.208 per la fase decisoria),
oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge;
giudizio di rinvio in complessivi euro 9.991 ( di cui euro 2.058 per la fase di studio, euro 1.418 per la fase introduttiva, euro 3.045 per la fase istruttoria,
euro 3.470 per la fase deciria) oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Pone definitivamente le spese della CTU a carico di e Controparte_2
CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pagina 7 di 8 pronunciando:
respinge la domanda;
compensa per metà le spese del giudizio di primo grado, d'appello, di cassazione, di rinvio e condanna e alla CP_1 Controparte_2
rifusione in favore di della metà delle predette spese, Parte_1
liquidate come in parte motiva;
pone definitivamente le spese di CTU espletata nel grado a carico di CP_2
e .
[...] CP_1
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025
IL CONSIGLIERE EST.
AN ED
IL PRESIDENTE
PE RA
pagina 8 di 8
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. PE RA Presidente
Dott. AN ED Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1016/22 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
17 settembre 2025
d a
OGGETTO:
, rappresentata e difesa dall'avv. BERTELLI Parte_1
Servitù AO e dall'avv. FRANCHINA MARIO ( ) VIA C.F._1
CAMOZZI, 3 24100 BE;
elettivamente domiciliata in VIA XX
SETTEMBRE 40 25121 BRESCIA presso il difensore avv. BERTELLI
AO, come da procura in calce all'atto di citazione in riassunzione
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
c o n t r o pagina 1 di 8 e , rappresentati e difesi CP_1 Controparte_2
dall'avv. BONFIGLIO GAIA, elettivamente domiciliato in VIALE ALBINI, 9
24121 BE presso il difensore avv. BONFIGLIO GAIA, come da procura allegata
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
e contro e CP_3 Controparte_4
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE CONTUMACI
In punto: GIUDIZIO DI RINVIO
CONCLUSIONI
Come da fogli depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 50/2023 il tribunale di Bergamo accoglieva la domanda proposta da e , comproprietari di un fondo in Controparte_2 CP_1
favore del quale era stata costituita servitù di passo pedonale gravante sul fondo di proprietà di e e dichiarava Parte_2 CP_3
conforme al titolo costitutivo della servitù il passaggio con una motocarriola.
Proposto appello da parte dei soccombenti, i quali avevano denunciato che il primo giudice era incorso nel vizio di ultrapetizione, in rapporto al fatto che gli attori avevano proposto una domanda costitutiva, volta all'ampliamento pagina 2 di 8 della servitù esistente ai sensi dell'art. 1051, comma 3, c.c., la Corte d'Appello
di Brescia, investita del gravame, escludeva la sussistenza di tale vizio.
Argomentava che gli originari attori avevano richiesto l'accertamento della conformità al titolo e della legittimità dell'esercizio della servitù attraverso l'utilizzo di una motocarriola e considerava siffatto uso conforme al titolo costitutivo della servitù di passo pedonale.
Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione Parte_1
divenuta proprietaria del fondo servente, unitamente alla madre CP_3
e al fratello , a seguito della morte di
[...] Controparte_4
, dolendosi della qualificazione che la Corte distrettuale Parte_2
aveva dato della domanda, come domanda di mero accertamento della legittimità di un certo esercizio della servitù esistente anziché come domanda proposta al fine di ottenere l'ampliamento di una servitù esistente.
In accoglimento del ricorso la Suprema Corte enunciava il seguente principio di diritto: “ L'ampliamento coattivo di una servitù di passaggio già esistente,
disciplinato dall'art. 1051, terzo comma, c.c., va riferito alla estensione del
contenuto del preesistente diritto di servitù, in relazione alla possibilità di
passaggio con modalità prima non previste e cioè, per ipotesi, oltre che a
piedi, con una motocarriola con piano di carico orizzontale, dotata di motore
e cingoli che ne permettono il movimento, mentre l'eventuale allargamento
del tracciato esistente, su cui grava la servitù, assume un aspetto meramente
pagina 3 di 8 strumentale rispetto al nuovo modo di esercizio di questa quando il tracciato
non consenta il passaggio anche con il suddetto mezzo”.
La sentenza veniva, pertanto, cassata con rinvio per nuovo esame a questa
Corte che dovrà attenersi al principio di diritto sopra riportato.
Il giudizio è stato quindi riassunto da Parte_1
In questo grado di giudizio è stata espletata ctu;
indi, all'udienza del 17
settembre 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che, il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della sentenza di secondo grado per motivi di merito (c.d. giudizio di rinvio proprio) non costituisce la prosecuzione delle precedenti fasi di merito, ma una nuova ed autonoma fase del processo, che, pur essendo soggetta, per motivi di rito, alla medesima disciplina del procedimento di primo o di secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è destinata a concludersi con una sentenza che,
senza sostituirsi ad altra precedente pronuncia, riformandola o modificandola,
interviene direttamente a statuire sulle domande proposte dalle parti (cfr.
Cass., Sez. II, 31/05/2021, n. 15143; Cass., Sez. I, 28/01/2005, n. 1824;
23/09/2002, n. 13833).
Nel caso di specie, la Suprema Corte, nel cassare la sentenza di questa Corte,
chiariva che la domanda proposta dagli originari attori era preordinata, in pagina 4 di 8 conformità all'univoco significato delle espressioni usate, all'ampliamento della servitù esistente, in modo da consentire il transito con la motocarriola laddove prima era stato previsto soltanto il passaggio a piedi.
Tale ampliamento, infatti, doveva essere, necessariamente, richiesto al fine di poter esercitare la servitù di passaggio con una carriola con motore, per portare pesi, anziché a piedi come previsto nel titolo, con la precisazione che l'eventuale allargamento del tracciato esistente costituiva un aspetto meramente strumentale rispetto al nuovo modo di esercizio delle servitù sicchè
il non averlo richiesto non faceva venire meno la natura costitutiva dell'azione proposta.
L'ampliamento veniva richiesto per consentire una più agevole coltivazione del bosco e un migliore utilizzo del rustico, anche in vista della sua ristrutturazione.
All'esito della consulenza tecnica espletata in questo giudizio, si accertava che il transito con la carriola indicata dai titolari della servitù comportava le seguenti criticità: la presenza di un cancelletto in legno e di una staccionata in legno che avrebbero dovuto essere demolite, la particolare pendenza del primo tratto ( tratto “ A”) del tracciato, che avrebbe dovuto essere ridotta,
l'inclinazione del tronco d'albero raffigurato nella fotografia n. 10 allegata alla relazione peritale che avrebbe dovuto essere rimosso, la necessità di accertare la stabilità del sedime in considerazione delle attuali condizioni precarie del pagina 5 di 8 lato a valle del sentiero e dei maggiori carichi che dovrà sopportare.
Accertava altresì il Ctu che, in relazione a tutti gli interventi necessari ai fini dell'adeguamento e della messa in sicurezza del tracciato, l'area in cui era inserito il tracciato era ricompresa nel Piano di Governo del Territorio di
Pradalunga tra gli “ Ambiti di salvaguardia e valorizzazione boschiva
caratterizzata dall'esistenza di vincoli paesaggistici e di tipo geologico. In
particolare nell'ambito in oggetto, sono vietati il deposito di materiali ed il
prelievo di inerti a terra quando non sia necessario il miglioramento
dell'assetto idrogeologico e vegetale. Le mulattiere ed i percorsi comunali,
vicinali e consorziali sono confermati allo stato di fatto ed è vietata ogni
alterazione o manomissione senza preventiva autorizzazione”.
Alla luce degli accertamenti espletati, considerate le opere necessarie per rendere praticabile il transito con la carriola a motore e il difetto di autorizzazione al compimento di dette opere la domanda non può che essere respinta.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio - che ha visto soccombenti e nonché, rispetto alla Controparte_2 CP_1
domanda risarcitoria, gli originari convenuti e Parte_2 CP_3
le spese le spese del giudizio di primo grado, d'appello, di legittimità
[...]
e di rinvio vengono compensate per metà con la condanna di e CP_1
alla rifusione in favore di della metà Controparte_2 Parte_1
pagina 6 di 8 delle predette spese che si liquidano:
giudizio di primo grado in complessivi euro 7.616 ( di cui euro 1.701 per la fase di studio, euro 1.204 per la fase introduttiva, euro 1.806 per la fase istruttoria, euro 2.905 per la fase decioria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge;
giudizio d'appello in complessivi euro 6.946 ( di cui euro 2.058 per la fase di studio, euro 1.418 per la fase introduttiva e euro 3.470 per la fase decioria)
oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge;
giudizio di legittimità in complessivi euro 5.513 ( di cui euro 2.336 per la fase di studio, euro 1.969 per la fase introduttiva e euro 1.208 per la fase decisoria),
oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge;
giudizio di rinvio in complessivi euro 9.991 ( di cui euro 2.058 per la fase di studio, euro 1.418 per la fase introduttiva, euro 3.045 per la fase istruttoria,
euro 3.470 per la fase deciria) oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Pone definitivamente le spese della CTU a carico di e Controparte_2
CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pagina 7 di 8 pronunciando:
respinge la domanda;
compensa per metà le spese del giudizio di primo grado, d'appello, di cassazione, di rinvio e condanna e alla CP_1 Controparte_2
rifusione in favore di della metà delle predette spese, Parte_1
liquidate come in parte motiva;
pone definitivamente le spese di CTU espletata nel grado a carico di CP_2
e .
[...] CP_1
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025
IL CONSIGLIERE EST.
AN ED
IL PRESIDENTE
PE RA
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