Articolo 3 della Legge 6 febbraio 2006, n. 38
Articolo 2Articolo 4
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2 marzo 2006
Art. 3. 1. L' articolo 600-quater del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 600-quater. - (Detenzione di materiale pornografico). - Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.
La pena e' aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantita'".
Entrata in vigore il 2 marzo 2006
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