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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 22/07/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 69 / 2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Nella persona del dott. Gianluca Mulà, ha emesso la seguente
SENTENZA
Tra
c.f. , difeso dall'avv. MARCO Parte_1 C.F._1
BIGARI
ATTORE
e
, c.f. Controparte_1
, difeso dall'avv. CINI FRANCO P.IVA_1
CONVENUTO
Conclusioni: come da udienza di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE chiamava in giudizio, mediante atto di citazione notificato in data Parte_1
12.01.2022, la al fine di ottenere Controparte_2 lo scioglimento giudiziale della comunione su strada sterrata, situata in via Mondaniga in Lugo (RA), della quale entrambi sono comproprietari per il 50% (estremi catastali: C. T. di Lugo (RA), foglio 63, mappale 113)
Parte attrice, a sostegno delle suesposte conclusioni, affermava che la carraia oggetto di vertenza è necessaria per accedere ai propri fondi rustici dalla via pubblica e che controparte, a suo dire, disporrebbe di altri accessi e utilizzerebbe questa strada in via del tutto sporadica, cosicché non sarebbe necessaria la permanenza della comunione.
L'attore chiede, pertanto, lo scioglimento della comunione sulla carraia e l'assegnazione in proprietà esclusiva, con pagamento del necessario conguaglio al convenuto, nella misura che risulterà di giustizia.
In data 05.05.2022 si costituiva in giudizio Controparte_2
, opponendosi alla domanda e sostenendo, in primo luogo di non
[...] disporre di altri accessi dalla Via Mondaniga e che quelli indicati da parte attrice
1 appartengono ad altra proprietà e non sono idonei a consentire un agevole accesso ai propri fondi.
Allega la convenuta, in secondo luogo che i precedenti proprietari, mediante atto di compravendita (datato 28.07.1966, Rep. 41348-Fasc. 4017, a rogito Notaio Dott.
, costituirono un vincolo di destinazione sulla strada in oggetto, volto a Persona_1 garantirne l'uso comune ai fondi confinanti, configurandosi pertanto un'interessenza funzionale e strutturale della carraia rispetto ai fondi serviti. Infine, afferma il convenuto, in virtù del vincolo di accessorietà/destinazione d'uso predetto la domanda di controparte di divisione ex art. 1112 c. c. è improponibile/inammissibile, dovendo prevalere la tutela della destinazione d'uso del bene comune sul diritto dei comunisti di domandarne la divisione.
In via riconvenzionale il convenuto formula a sua volta istanza di assegnazione della proprietà esclusiva del bene comune al prezzo che sarà ritenuto di giustizia e, in via ulteriormente subordinata chiede l'accertamento del diritto di servitù di passaggio, costituito per volontà delle parti (in virtù degli accordi contenuti nel contratto di compravendita del 1966 e perpetuati negli atti successivi) o comunque ex lege ai sensi dell'art. 1062 c. c..
Infine il convenuto propone, in via ulteriormente gradata, una domanda costitutiva del diritto di passaggio coattivo ex art. 1051 c. c.
La causa è stata istruita documentalmente e per mezzo di c.t.u. nell'ambito della quale è stato esperito un tentativo di conciliazione, con esito negativo.
La domanda è infondata.
Va premesso in diritto che in tema di divisione del bene comune l'art. 1111 c. c. stabilisce il principio della libertà di scioglimento della comunione, ma questa norma deve essere letta in connessione con il successivo art. 1112 c. c. che introduce una deroga a tale principio, disponendo che “lo scioglimento della comunione non può essere chiesto quando si tratta di cose che, se divise, cesserebbero di servire all'uso a cui sono destinate”.
La norma, in virtù della sua ratio di tutela della destinazione d'uso del bene oggetto di comunione, esclude il diritto potestativo di chiedere lo scioglimento della comunione per le cose che, se divise, cesserebbero di servire all'uso a cui sono destinate.
La S.C., in un caso analogo a quello che ci occupa (domanda di divisione di una strada che, dipartendosi dalla strada comunale, consentiva l'accesso agli immobili sia degli attori sia dei convenuti), cassando la sentenza di appello e confermando l'impostazione del giudice di primo grado che aveva rigettato la domanda di divisione alla luce dell'art. 1112 c.c. “e cioè considerando che la funzione dello stradone non era quella di permettere l'accesso al solo fabbricato dell'attrice (peraltro già descritto come diruto in un atto risalente al 1959), ma a tutti i fondi dei condividenti.”, ha affermato che l'art. 1112 c.c. “preclude la possibilità di richiedere la divisione per quei beni comuni la cui divisione materiale implicherebbe l'interruzione dell'uso a cui sono destinati 2 ovverossia il cui uso sia assicurato solo dalla persistenza della comunione. In tale nozione si deve far rientrare anche l'ipotesi in cui il bene comune si riveli funzionale ed utile, in quanto accessorio di altri beni dei vari comunisti, come appunto deve ritenersi per l'eventualità in cui lo stesso sia adibito concordemente a strada dai comproprietari posta a servizio delle proprietà individuali degli stessi comunisti. Il frazionamento in natura di siffatto bene, o anche l'assegnazione in proprietà esclusiva ad uno dei comunisti (specie se non contemperata dalla contestuale creazione di un diritto di servitù idoneo a riprodurre le utilità cui assolveva il bene nello stato di indivisione) vanificherebbe la destinazione impressa dai comunisti al bene, il che ne preclude quindi la divisione. Questa Corte ha, infatti, affermato che lo scioglimento della comunione non può essere disposto, anche al di fuori della disciplina del condominio degli edifici, per quei beni che, se divisi, cesserebbero dall'uso cui sono destinati (Cass. n. 708/1970; Cass. n. 5261/2011; Cass. n. 7274/2006; Cass. n. 4176/1983 che precisa che la destinazione deve trovare attuazione in una situazione materiale la quale, venendo meno con la divisione, determini la perdita della possibilità di usare ulteriormente la cosa in conformità della sua convenuta destinazione).”.
Nel caso di specie, non v'è dubbio che la strada di cui gli attori domandano la divisione sia funzionale e utile ad altri beni dei comunisti.
La strada oggetto di causa è infatti destinata, per atto negoziale (compravendita del 28.7.1966 – , alla funzione di accesso ai fondi confinanti, Per_2 Per_3 configurandosi quindi una destinazione funzionale del bene all'uso comune;
vincolo funzionale che non appare essere venuto meno nei successivi trasferimenti di proprietà, posto che, nella compravendita – del 1.9.2015, risulta oggetto di Per_2 Parte_1 trasferimento la strada in questione destinata a carraia (cfr. doc. 1 di parte attrice) e nella compravendita Martini – Controparte_2
è compresa la quota di ½ della strada di accesso.
Risulta, poi, dalla CTU espletata, ritenuta dal giudicante logicamente e congruamente motivata, che la strada oggetto di comunione costituisce l'unico accesso agevole e funzionale ai fondi di entrambi i comunisti (“La carraia di cui in oggetto risulta essere l'unica praticabile da mezzi commerciali stradali per il ritiro/carico/scarico delle merci. Vi sono ulteriori accessi alle rispettive proprietà nella loro composizione aziendale che allo stato attuale è composta da diverse particelle acquisite in tempi diversi, ma questi accessi sono utilizzabili solo da mezzi agricoli. Alla luce di queste considerazioni, e dovendo garantire a tutte e due le proprietà un accesso carrabile dalla pubblica via, si evidenzia, nel caso di assegnazione esclusiva per entrambe le parti la creazione di interclusione dei fondi di proprietà. Specificatamente in caso di assegnazione alla parte Convenuta, , la pare Controparte_2
Attrice, ( ), perde l'unico accesso carrabile ai magazzini adibiti a Parte_1 deposito frutta, nonché ai mezzi d'opera. Inoltre, sia il deposito che il frutteto che si trovano a Sud della strada, vengono letteralmente distaccati ulteriormente dal resto dell'azienda, creando di fatto una ulteriore interclusione. In caso di assegnazione
3 invece alla parte Attrice il capannone agricolo, identificato dal mappale 209, perde l'unico accesso carrabile, mentre le particelle 414” (in realtà 141, vista la correzione contenuta a pag. 11) “e 209 perdono l'accesso per le macchine operatrici, che comunque posso accedere dalle particelle limitrofe intestate alla medesima proprietà.”, cfr. pag. 6 della relazione peritale).
Non rileva, in contrario, che la convenuta abbia dichiarato in altro giudizio di utilizzare saltuariamente la strada in questione, al probabile scopo di partecipare in misura inferiore alle spese di manutenzione, poiché è ben possibile che la convenuta utilizzi principalmente gli altri accessi ai propri fondi mediante mezzi agricoli, ma ciò non toglie che l'assegnazione al precluderebbe l'accesso mediante mezzi Parte_1 stradali, rendendo così il fondo intercluso perché raggiungibile solo con mezzi agricoli.
Trova, quindi, applicazione l'art. 1112 c.c., posto che, se divisa, la strada cesserebbe di servire all'uso a cui è destinata – cioè, strada di accesso ai fondi dei comunisti e non di uno solo di essi – con conseguente rigetto della domanda proposta da parte attrice.
Le spese di lite, comprese quelle di CTU, vanno compensate in ragione della peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
a) rigetta la domanda, proposta da , con assorbimento di tutte Parte_1 le altre domande;
b) compensa le spese.
Si comunichi.
22.07.2025
Il Giudice
Gianluca Mulà
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Antonini, tirocinante ex art. 73 d. l. 69/2013
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Nella persona del dott. Gianluca Mulà, ha emesso la seguente
SENTENZA
Tra
c.f. , difeso dall'avv. MARCO Parte_1 C.F._1
BIGARI
ATTORE
e
, c.f. Controparte_1
, difeso dall'avv. CINI FRANCO P.IVA_1
CONVENUTO
Conclusioni: come da udienza di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE chiamava in giudizio, mediante atto di citazione notificato in data Parte_1
12.01.2022, la al fine di ottenere Controparte_2 lo scioglimento giudiziale della comunione su strada sterrata, situata in via Mondaniga in Lugo (RA), della quale entrambi sono comproprietari per il 50% (estremi catastali: C. T. di Lugo (RA), foglio 63, mappale 113)
Parte attrice, a sostegno delle suesposte conclusioni, affermava che la carraia oggetto di vertenza è necessaria per accedere ai propri fondi rustici dalla via pubblica e che controparte, a suo dire, disporrebbe di altri accessi e utilizzerebbe questa strada in via del tutto sporadica, cosicché non sarebbe necessaria la permanenza della comunione.
L'attore chiede, pertanto, lo scioglimento della comunione sulla carraia e l'assegnazione in proprietà esclusiva, con pagamento del necessario conguaglio al convenuto, nella misura che risulterà di giustizia.
In data 05.05.2022 si costituiva in giudizio Controparte_2
, opponendosi alla domanda e sostenendo, in primo luogo di non
[...] disporre di altri accessi dalla Via Mondaniga e che quelli indicati da parte attrice
1 appartengono ad altra proprietà e non sono idonei a consentire un agevole accesso ai propri fondi.
Allega la convenuta, in secondo luogo che i precedenti proprietari, mediante atto di compravendita (datato 28.07.1966, Rep. 41348-Fasc. 4017, a rogito Notaio Dott.
, costituirono un vincolo di destinazione sulla strada in oggetto, volto a Persona_1 garantirne l'uso comune ai fondi confinanti, configurandosi pertanto un'interessenza funzionale e strutturale della carraia rispetto ai fondi serviti. Infine, afferma il convenuto, in virtù del vincolo di accessorietà/destinazione d'uso predetto la domanda di controparte di divisione ex art. 1112 c. c. è improponibile/inammissibile, dovendo prevalere la tutela della destinazione d'uso del bene comune sul diritto dei comunisti di domandarne la divisione.
In via riconvenzionale il convenuto formula a sua volta istanza di assegnazione della proprietà esclusiva del bene comune al prezzo che sarà ritenuto di giustizia e, in via ulteriormente subordinata chiede l'accertamento del diritto di servitù di passaggio, costituito per volontà delle parti (in virtù degli accordi contenuti nel contratto di compravendita del 1966 e perpetuati negli atti successivi) o comunque ex lege ai sensi dell'art. 1062 c. c..
Infine il convenuto propone, in via ulteriormente gradata, una domanda costitutiva del diritto di passaggio coattivo ex art. 1051 c. c.
La causa è stata istruita documentalmente e per mezzo di c.t.u. nell'ambito della quale è stato esperito un tentativo di conciliazione, con esito negativo.
La domanda è infondata.
Va premesso in diritto che in tema di divisione del bene comune l'art. 1111 c. c. stabilisce il principio della libertà di scioglimento della comunione, ma questa norma deve essere letta in connessione con il successivo art. 1112 c. c. che introduce una deroga a tale principio, disponendo che “lo scioglimento della comunione non può essere chiesto quando si tratta di cose che, se divise, cesserebbero di servire all'uso a cui sono destinate”.
La norma, in virtù della sua ratio di tutela della destinazione d'uso del bene oggetto di comunione, esclude il diritto potestativo di chiedere lo scioglimento della comunione per le cose che, se divise, cesserebbero di servire all'uso a cui sono destinate.
La S.C., in un caso analogo a quello che ci occupa (domanda di divisione di una strada che, dipartendosi dalla strada comunale, consentiva l'accesso agli immobili sia degli attori sia dei convenuti), cassando la sentenza di appello e confermando l'impostazione del giudice di primo grado che aveva rigettato la domanda di divisione alla luce dell'art. 1112 c.c. “e cioè considerando che la funzione dello stradone non era quella di permettere l'accesso al solo fabbricato dell'attrice (peraltro già descritto come diruto in un atto risalente al 1959), ma a tutti i fondi dei condividenti.”, ha affermato che l'art. 1112 c.c. “preclude la possibilità di richiedere la divisione per quei beni comuni la cui divisione materiale implicherebbe l'interruzione dell'uso a cui sono destinati 2 ovverossia il cui uso sia assicurato solo dalla persistenza della comunione. In tale nozione si deve far rientrare anche l'ipotesi in cui il bene comune si riveli funzionale ed utile, in quanto accessorio di altri beni dei vari comunisti, come appunto deve ritenersi per l'eventualità in cui lo stesso sia adibito concordemente a strada dai comproprietari posta a servizio delle proprietà individuali degli stessi comunisti. Il frazionamento in natura di siffatto bene, o anche l'assegnazione in proprietà esclusiva ad uno dei comunisti (specie se non contemperata dalla contestuale creazione di un diritto di servitù idoneo a riprodurre le utilità cui assolveva il bene nello stato di indivisione) vanificherebbe la destinazione impressa dai comunisti al bene, il che ne preclude quindi la divisione. Questa Corte ha, infatti, affermato che lo scioglimento della comunione non può essere disposto, anche al di fuori della disciplina del condominio degli edifici, per quei beni che, se divisi, cesserebbero dall'uso cui sono destinati (Cass. n. 708/1970; Cass. n. 5261/2011; Cass. n. 7274/2006; Cass. n. 4176/1983 che precisa che la destinazione deve trovare attuazione in una situazione materiale la quale, venendo meno con la divisione, determini la perdita della possibilità di usare ulteriormente la cosa in conformità della sua convenuta destinazione).”.
Nel caso di specie, non v'è dubbio che la strada di cui gli attori domandano la divisione sia funzionale e utile ad altri beni dei comunisti.
La strada oggetto di causa è infatti destinata, per atto negoziale (compravendita del 28.7.1966 – , alla funzione di accesso ai fondi confinanti, Per_2 Per_3 configurandosi quindi una destinazione funzionale del bene all'uso comune;
vincolo funzionale che non appare essere venuto meno nei successivi trasferimenti di proprietà, posto che, nella compravendita – del 1.9.2015, risulta oggetto di Per_2 Parte_1 trasferimento la strada in questione destinata a carraia (cfr. doc. 1 di parte attrice) e nella compravendita Martini – Controparte_2
è compresa la quota di ½ della strada di accesso.
Risulta, poi, dalla CTU espletata, ritenuta dal giudicante logicamente e congruamente motivata, che la strada oggetto di comunione costituisce l'unico accesso agevole e funzionale ai fondi di entrambi i comunisti (“La carraia di cui in oggetto risulta essere l'unica praticabile da mezzi commerciali stradali per il ritiro/carico/scarico delle merci. Vi sono ulteriori accessi alle rispettive proprietà nella loro composizione aziendale che allo stato attuale è composta da diverse particelle acquisite in tempi diversi, ma questi accessi sono utilizzabili solo da mezzi agricoli. Alla luce di queste considerazioni, e dovendo garantire a tutte e due le proprietà un accesso carrabile dalla pubblica via, si evidenzia, nel caso di assegnazione esclusiva per entrambe le parti la creazione di interclusione dei fondi di proprietà. Specificatamente in caso di assegnazione alla parte Convenuta, , la pare Controparte_2
Attrice, ( ), perde l'unico accesso carrabile ai magazzini adibiti a Parte_1 deposito frutta, nonché ai mezzi d'opera. Inoltre, sia il deposito che il frutteto che si trovano a Sud della strada, vengono letteralmente distaccati ulteriormente dal resto dell'azienda, creando di fatto una ulteriore interclusione. In caso di assegnazione
3 invece alla parte Attrice il capannone agricolo, identificato dal mappale 209, perde l'unico accesso carrabile, mentre le particelle 414” (in realtà 141, vista la correzione contenuta a pag. 11) “e 209 perdono l'accesso per le macchine operatrici, che comunque posso accedere dalle particelle limitrofe intestate alla medesima proprietà.”, cfr. pag. 6 della relazione peritale).
Non rileva, in contrario, che la convenuta abbia dichiarato in altro giudizio di utilizzare saltuariamente la strada in questione, al probabile scopo di partecipare in misura inferiore alle spese di manutenzione, poiché è ben possibile che la convenuta utilizzi principalmente gli altri accessi ai propri fondi mediante mezzi agricoli, ma ciò non toglie che l'assegnazione al precluderebbe l'accesso mediante mezzi Parte_1 stradali, rendendo così il fondo intercluso perché raggiungibile solo con mezzi agricoli.
Trova, quindi, applicazione l'art. 1112 c.c., posto che, se divisa, la strada cesserebbe di servire all'uso a cui è destinata – cioè, strada di accesso ai fondi dei comunisti e non di uno solo di essi – con conseguente rigetto della domanda proposta da parte attrice.
Le spese di lite, comprese quelle di CTU, vanno compensate in ragione della peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
a) rigetta la domanda, proposta da , con assorbimento di tutte Parte_1 le altre domande;
b) compensa le spese.
Si comunichi.
22.07.2025
Il Giudice
Gianluca Mulà
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Antonini, tirocinante ex art. 73 d. l. 69/2013
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