TAR Roma, sez. 2B, sentenza 09/02/2026, n. 2472
TAR
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 del d.lgs. 163/2006 - art. 20 del capitolato speciale - artt. 1337 e 1375 c.c. - difetto di istruttoria - difetto di motivazione. Carenza dei presupposti in fatto e in diritto. Eccesso di potere per errati presupposti di fatto, manifesta erroneità, irragionevolezza, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta. Violazione art. 97 cost.

    La clausola revisionale contenuta nell'art. 20 del capitolato speciale d'appalto è rispettosa degli obblighi imposti dall'art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006. La previsione di un termine decadenziale non è vessatoria. La posizione dell'appaltatore è di interesse legittimo finché l'amministrazione non riconosce la pretesa. Il termine di 4 mesi prima della scadenza del primo anno è ragionevole.

  • Rigettato
    La clausola di decadenza non è applicabile alle annualità successive e ai periodi di proroga

    La clausola revisionale è stata ritenuta legittima e rispettosa del termine decadenziale. La richiesta tempestiva è funzionale a sollecitare l'esercizio dell'attività amministrativa, non a un diritto automatico.

  • Rigettato
    Il diniego del Comune di attivare l'istruttoria è illegittimo

    La giurisdizione del TAR è sussistente in quanto la ricorrente ha impugnato il diniego del Comune di espletare un'attività autoritativa di carattere tecnico-discrezionale. Tuttavia, il ricorso è infondato nel merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2B, sentenza 09/02/2026, n. 2472
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2472
    Data del deposito : 9 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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