Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 09/02/2026, n. 2472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2472 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02472/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02394/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2394 del 2024, proposto da
Pulim 2000 Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Giangaetano Rosciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pomezia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Sanna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- del provvedimento del Dirigente del Settore IV - Servizio Gestione del Patrimonio - del Comune di Pomezia, prot. n. 123654/2023 del 06.12.2023, comunicato in pari data, recante il rigetto della richiesta di revisione del corrispettivo contrattuale relativo all’appalto per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione degli uffici e locali comunali;
- dell’art. 20 del capitolato speciale d’appalto nella parte in cui prevede che la richiesta di adeguamento dovrà essere rivolta all’Amministrazione comunale almeno 4 (quattro) mesi prima della scadenza del primo anno di prestazioni, a pena di decadenza;
- di tutti gli atti, connessi, presupposti e/o consequenziali;
nonchè per l’accertamento
del diritto della Società ricorrente all’attivazione della procedura istruttoria per la revisione del prezzo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pomezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa VI AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Società ricorrente ha gestito il servizio di pulizia e sanificazione degli uffici e locali comunali della Città di Pomezia giusta contratto d’appalto rep. n. 9284 del 29 maggio 2017, il quale prevedeva che il servizio avrebbe avuto: “ una durata di anni tre (3) e precisamente dal 01/04/2017 al 01/04/2020 come risulta dal verbale di consegna del servizio sotto riserva di legge sottoscritto in data 31/03/2017, ” e che: “ al fine di assicurare la continuità del servizio, qualora alla scadenza contrattuale non sia possibile procedere all’avvicendamento con il successivo aggiudicatario, la Società Cooperativa si impegna alla prosecuzione del servizio, alle medesime condizioni del contratto in scadenza per un periodo non superiore a sei mesi .”
1.1 Quindi con successive determinazioni dirigenziali (n. 337 del 30.03.2020, n. 489 del 28.04.2020, n. 749 del 26.06.2020, n. 930 del 29.07.2020, n. 1041 del 27.08.2020) il servizio è stato prorogato di mese in mese dalla sua scadenza naturale – come visto l’1/04/2017 – all’1/10/2020, cioè sino al periodo massimo di sei (6) mesi previsto nel contratto (e dall’art. 2 del capitolato speciale d’appalto).
1.2 Scaduta anche la proroga tecnica, dal 2/10/2020 all’1/03/2021, la Società ricorrente ha continuato a svolgere il servizio in parola in forza di affidamenti diretti ex art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, nelle more della scelta di un nuovo contraente.
1.3 Quindi, con istanza del 18/10/2023, l’odierna ricorrente ha chiesto al Comune resistente di: “ avviare e definire l’istruttoria volta alla determinazione ed al successivo riconoscimento degli importi dovuti a titolo di adeguamento del canone mensile ai sensi dell’art. 7 comma 4 lett. c e comma 5 dell’art. 115 del D. Lgs 163/06. ”, per l’intero periodo di servizio svolto dall’1/04/2017 al 28/02/2021.
1.4 Tale istanza, tuttavia, è stata respinta dal Comune di Pomezia con p.e.c. del 6 dicembre 2023 sulla scorta della seguente motivazione: “ il capitolato speciale d’appalto allegato al contratto Rep. 9284 del 29/05/2017 per il Servizio di pulizia e sanificazione degli uffici e locali comunali svolto nel periodo Aprile 2017-Febbraio 2021, prevedeva, all'art. 20 (adeguamento del corrispettivo), che il corrispettivo potesse essere soggetto ad adeguamento Istat a partire dal secondo anno di prestazione, previa richiesta, rivolta all'Amministrazione comunale, mediante lettera raccomandata a/r, almeno 4 mesi prima della scadenza del primo anno e che tale termine fosse stabilito "a pena decadenza"; ”.
In altri termini, la resistente A.C. ha ritenuto che l’istanza di compenso revisionale presentata dalla odierna ricorrente fosse irrimediabilmente tardiva, in quanto sopraggiunta ben oltre il predetto termine decadenziale, orami ampiamente spirato, con conseguente inammissibilità della medesima istanza.
2. Avverso il predetto diniego è insorta l’odierna ricorrente, con atto di gravame notificato a controparte in data 5/02/2024 e depositato in giudizio in data 6/03/2024, rassegnando un unico, articolato, mezzo di gravame, rubricato: “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 del d.lgs. 163/2006 - art. 20 del capitolato speciale - artt. 1337 e 1375 c.c. - difetto di istruttoria - difetto di motivazione. Carenza dei presupposti in fatto e in diritto. eccesso di potere per errati presupposti di fatto, manifesta erroneità, irragionevolezza, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta. Violazione art. 97 cost. ”
2.1 Con quest’unico mezzo di gravame parte ricorrente ha dedotto che la clausola di cui all’art. 20 del C.S.A., in forza della quale la richiesta di compenso revisionale dovesse essere formulata, a pena di decadenza, almeno 4 (quattro) mesi prima della scadenza del primo anno di esecuzione del servizio: “ non può definirsi né ragionevole, né rispettosa della buona fede contrattuale, laddove la richiesta di adeguamento, da inoltrarsi almeno 4 mesi prima della scadenza del primo anno, avrebbe assunto carattere del tutto aleatorio in quanto sarebbe stata elaborata in assenza di qualsivoglia dato oggettivo (l’indice FOI richiamato dalla previsione capitolare viene pubblicato il mese successivo a quello di riferimento dall’ISTAT sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392). ”
Conseguentemente, la Società ricorrente ha ritenuto che la propria richiesta: “ è stata legittimamente avanzata nel termine di prescrizione quinquennale dettato dall’art. 2984 n. 4) del c.c., unico termine da applicare al caso di specie. ”, e che, pertanto, l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto senz’altro avviare la relativa istruttoria, essendosi a tanto vincolata in forza della previsione di cui all’art. 20, ultimo cpv, C.S.A., ma giammai respingere sic et simpliciter l’istanza sull’unico (e asseritamente) erroneo presupposto dell’intervenuta decadenza del termine di 4 (quattro) mesi per l’esercizio del “diritto” alla revisione del prezzo previsto dall’art. 20, comma secondo, cit.
3. Il 12/12/2025 il Comune di Pomezia, già costituitosi in giudizio in data 30/04/2024, ha depositato in giudizio una memoria difensiva con cui ha, in via preliminare, eccepito il difetto di giurisdizione dell’adito G.A. a favore del G.O., sul presupposto che la situazione giuridica soggettiva di cui parte ricorrente ha chiesto tutela (c.d. petitum ) ha consistenza di diritto soggettivo (quello: “ alla revisione del corrispettivo con la consequenziale condanna dell’Amministrazione al pagamento di somme a titolo di adeguamento prezzi per il periodo 01.04.2017 – 01.03.2021 ”), mentre la causa petendi va ravvisata: “ nell’asserito inadempimento dell’obbligo di revisione prezzi derivante dal contratto (Rep. n. 9284/2017) ”. In definitiva, dunque, secondo l’impostazione di parte resistente: “ L’atto del 06.12.2023 altro non è che la presa di posizione dell’Amministrazione quale parte contrattuale, che nega il proprio obbligo di pagamento; si tratta, pertanto, di atto meramente paritetico/gestorio, non espressivo di potere discrezionale, ma di una valutazione su diritti di credito nascenti dal contratto. ”
3.1 Sempre in via preliminare, il Comune resistente ha eccepito l’inammissibilità del gravame sia perché in contraddizione con la rinuncia - mostrata dalla Società ricorrente prima della instaurazione del presente Giudizio –: “ a qualsivoglia pretesa di revisione del prezzo dello stesso servizio, finanche ingenerando nella suddetta Amministrazione resistente un affidamento legittimo, ovvero del tutto incolpevole, che oggi risulta irrimediabilmente oltraggiato. ”, sia per carenza d’interesse, non avendo la medesima Società dimostrato quale sarebbe l’utilità che le verrebbe dall’accoglimento del ricorso proposto.
3.2 Inoltre, la Società ricorrente non avrebbe superato la c.d. prova di resistenza, cioè non avrebbe provato le condizioni in presenza delle quali potrebbe esserle riconosciuto l’anelato incremento del corrispettivo contrattuale, cioè non avrebbe provato quel forte squilibrio nel sinallagma funzionale (esclusivamente) sussistendo il quale l’Amministrazione comunale sarebbe tenuta a corrispondere l’incremento richiesto.
3.3 Infine, la resistente A.C. ha eccepito l’inammissibilità per tardività dell’impugnazione proposta avverso la clausola revisionale di cui all’art. 20 del C.S.A., la quale, in quanto inserita a monte dall’Amministrazione già negli atti di gara e quindi per tempo conosciuta dalla odierna ricorrente: “ avrebbe dovuto essere contestata nei termini decadenziali ordinari (30 o 60 giorni dall’avvenuta conoscenza, a seconda della qualificazione come atto amministrativo generale), ove realmente ritenuta contraria a norme imperative. ”
3.4 Nel merito il Comune resistente ha eccepito l’infondatezza di tutto quanto ex adverso dedotto e domandato, chiedendone la reiezione, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
4. Il 22/12/2025 parte ricorrente ha depositato una memoria di replica con cui ha, in parte, ribadito le conclusioni già formulate con il ricorso introduttivo, e in parte ampliato la primigenia domanda, e segnatamente nella parte in cui ha affermato che: “ Anche a voler ammettere, per mera ipotesi, ed in via subordinata, la validità della clausola di decadenza, il suo ambito di applicazione deve essere interpretato in modo restrittivo, in aderenza al tenore letterale della stessa.
L'art. 20 del CSA stabilisce che la richiesta deve essere presentata "almeno 4 mesi prima della scadenza del primo anno di prestazioni". La norma, dunque, disciplina in modo inequivocabile solo ed esclusivamente la modalità di attivazione della prima revisione, quella relativa al secondo anno contrattuale. Nulla è disposto per le annualità successive (il terzo anno) né per i periodi di proroga tecnica.
In assenza di una specifica previsione contrattuale che estenda tale onere decadenziale, si deve ritenere che per le annualità successive alla prima il diritto alla revisione sia esercitabile senza termini di decadenza, nel rispetto del solo termine di prescrizione. Le proroghe disposte "alle stesse condizioni" non possono avere l'effetto di "resuscitare" un termine di decadenza già spirato e testualmente riferito a una singola e specifica annualità. Pertanto, anche a ritenere perduto il diritto per il secondo anno, esso rimane pienamente integro e azionabile per tutte le annualità successive e per i periodi di proroga, per i quali l'istanza della ricorrente è da considerarsi pienamente tempestiva. ”
5. Alla pubblica udienza del 13 gennaio 2026, all’esito della discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Va - preliminarmente - affermata la sussistenza della giurisdizione esclusiva dell’adito G.A., ex art. 133, primo comma, lettera e), n. 2, del codice del processo amministrativo.
6.1 Com’è noto, alla stregua di tale ultima disposizione normativa, le controversie in tema di revisione dei prezzi negli appalti pubblici ad esecuzione continuata e periodica sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo sia che la contestazione riguardi la spettanza della stessa revisione, sia che afferisca alla determinazione dell’esatto suo importo come quantificato dal concreto provvedimento applicativo (Consiglio di Stato, Sezione III, n. 2157/2022).
Si individua una sola eccezione a tale regola generale: “ nel caso in cui sia in contestazione esclusivamente l’espletamento di una prestazione già puntualmente prevista nel contratto e disciplinata compiutamente (come obbligo) in ordine all’an ed al quantum del corrispettivo revisionato, giacché in tale evenienza la controversia incardinata dall’appaltatore ai fini della percezione del compenso revisionale ha ad oggetto una mera pretesa di adempimento contrattuale e, quindi, comporta l’accertamento dell’esistenza di un diritto soggettivo, che ricade nell’ambito della giurisdizione ordinaria. ” (Cassazione Civile, Sezioni Unite, ordinanza n. 3935/2022; Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza n. 5651/2022).
Più specificamente, è stato condivisibilmente affermato che: “ nelle controversie relative alla clausola di revisione del prezzo negli appalti di opere e servizi pubblici, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in conformità alla previsione di cui al D. Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. e), n. 2), sussiste nell’ipotesi in cui il contenuto della clausola implichi la permanenza di una posizione di potere in capo alla P.A. committente, attribuendo a quest’ultima uno spettro di valutazione discrezionale nel disporre la revisione, mentre, nella contraria ipotesi in cui la clausola individui puntualmente e compiutamente un obbligo della parte pubblica del contratto, deve riconoscersi la corrispondenza di tale obbligo ad un diritto soggettivo dell’appaltatore, il quale fa valere una mera pretesa di adempimento contrattuale, come tale ricadente nell'ambito della giurisdizione ordinaria. ” (Cassazione Civile, SS.UU., ord. n. 35952 del 2021).
6.2 Nella fattispecie oggetto di scrutinio, invero, non è dato rinvenire né nei documenti di gara né nel contratto di appalto a valle stipulato, alcuna specifica clausola di regolamentazione della revisione del prezzo in cui venga riconosciuta ex ante la (obbligatoria) spettanza del compenso revisionale e siano individuati tempistiche e criteri per determinare l’importo da riconoscere alla Società appaltatrice, con conseguente sicuro radicamento della giurisdizione di questo Giudice (Consiglio di Stato, Sezione III, n. 2157/2022; Idem n. 4827/2018), in presenza (peraltro) di posizioni di interesse legittimo della parte ricorrente.
6.3 Del tutto destituita di fondamento, infatti, deve reputarsi la prospettazione di parte resistente, secondo cui: “ la clausola di cui all’art. 20 CSA viene evocata solo per sostenerne l’applicabilità come fonte dell’asserito diritto – da cui, come si vedrà, la Società ricorrente è finanche decaduta – al maggior corrispettivo, e non con una autonoma, tempestiva impugnazione in sede pubblicistica. Occorre evidenziare come l’impugnazione di tale clausola appaia, peraltro, solo strumentale alla richiesta di condanna al pagamento dell’adeguamento: la ricorrente la qualifica come “illegittima” solo nella misura in cui ostacolerebbe il riconoscimento del suo credito.
Siamo di fronte, dunque, ad una tipica controversia di adempimento contrattuale, nella quale il provvedimento di diniego viene in realtà utilizzato come mero “veicolo processuale” per portare davanti al T.A.R. una pretesa di natura squisitamente civilistica (cui, come visto supra, la Società ricorrente ha addirittura rinunciato nella fase precedente la presente fase contenziosa). ”
6.4 In realtà, è agevole replicare che, nella specie, la parte ricorrente ha impugnato in parte qua il C.S.A, sub art. 20, unitamente all’atto applicativo (del quale, cioè, il primo costituisce il presupposto giuridico), in quanto reputati lesivi del proprio interesse legittimo a vedere istruita da parte della resistente A.C. l’istanza di adeguamento del prezzo presentata a mezzo p.e.c. del 18/10/2023.
Parte ricorrente, cioè, non ha chiesto all’intestato T.A.R. l’accertamento del proprio diritto a ottenere il compenso revisionale sulla scorta di una precisa e circostanziata clausola contrattuale (che, come visto, neppure è contemplata in alcuno degli atti di gara né nel contratto a valle stipulato), ma ha agito chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del diniego opposto dal Comune di Pomezia a espletare un’attività autoritativa di carattere tecnico-discrezionale volta all’accertamento dell’ an della pretesa.
La doglianza di parte ricorrente, pertanto, censura il mancato esercizio da parte della stazione appaltante di un tipico potere amministrativo di natura discrezionale a fronte del quale la posizione attorea ha sicuramente consistenza di interesse legittimo e non di diritto soggettivo.
7. Sempre in limine litis , il Collegio deve dichiarare l’inammissibilità in parte qua della memoria di replica depositata dalla Società ricorrente in data 22/12/2025, - e segnatamente nella parte in cui chiede accertarsi che per le annualità successive al secondo anno, quindi per il terzo anno e per i periodi di proroga tecnica, non opererebbe l’onere di tempestiva attivazione di cui all’art. 20 C.S.A. cit. ma esclusivamente l’ordinario termine prescrizionale di cinque anni -, posto che la memoria difensiva non può ampliare il thema decidendum , ma ha il solo compito di offrire una illustrazione esplicativa dei motivi di gravame già dedotti con il ricorso.
8. Si ritiene, invece, che - per evidenti ragioni di economia processuale - si possa prescindere da ogni questione sulla eccepita inammissibilità del ricorso (per difetto di interesse; mancato superamento della prova di resistenza e tardività dell’impugnazione), in quanto il ricorso è sicuramente infondato nel merito e, pertanto, va respinto alla stregua delle ragioni di seguito indicate.
9. In via preliminare, osserva il Collegio che nella fattispecie di cui è causa si impone di distinguere due diverse tipologie di affidamento del servizio di che trattasi: la prima disposta in forza di espletamento di procedura competitiva sfociata nell’aggiudicazione del servizio e nella successiva stipulazione del contratto d’appalto più volte prorogato, disciplinata dall’art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006 oltre che dall’art. 20 C.S.A., che si estende per un arco temporale che va dal 1° aprile 2017 al 1° marzo 2021, e una seconda caratterizzata da affidamenti diretti, sotto soglia comunitaria, disposti ex art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, dal 2 ottobre 2020 al 1° marzo 2021.
10. Tanto premesso, giova una sintetica ricognizione del quadro normativo di riferimento.
Come osservato nella più recente giurisprudenza amministrativa, l’istituto della revisione dei prezzi ha attraversato negli ultimi decenni una fase di “crisi” ed è stato sottoposto a forti critiche per la sua incidenza negativa sull’andamento dei costi gestionali delle Amministrazioni, fino al punto da essere notevolmente ridimensionato nel suo ambito applicativo. Per gli appalti di servizi e forniture a esecuzione periodica o continuativa, l’art. 6 della Legge del 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall’art. 44, commi 4 e 6, della Legge del 23 dicembre 1994, n. 724, disponeva che fosse prevista la revisione periodica dei prezzi sulla base di un’istruttoria condotta dalla stazione appaltante tenendo conto di elenchi dei prezzi dei principali beni e servizi acquisiti dalle pubbliche amministrazioni semestralmente elaborati dall’ISTAT, meccanismo poi confermato dall’art. 115 del D. Lgs. n. 163 del 2006 (primo Codice dei contratti pubblici), che contemplava l’obbligatorio inserimento, nei contratti a esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture, di clausole tese a prevedere la revisione periodica del corrispettivo che tenesse conto dei costi standardizzati per tipo di servizi e fornitura determinati (e annualmente pubblicati) dall’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, avvalendosi dei dati forniti dall’ISTAT. La richiamata disposizione dava luogo a un fenomeno di vera e propria eterointegrazione dei contratti pubblici in parola, con conseguente inserzione automatica in quelli che ne risultassero privi della clausola di revisione periodica dei prezzi, attraverso il meccanismo di cui all’art. 1339 c.c. (cfr. T.A.R. Campania, Sezione V, 7/04/2025; n. 2897; T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, sentenza n. 764/2020).
Capovolgendo l’impostazione seguita dal Codice dei contratti pubblici del 2006, il Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 50 del 2016 si è limitato a prevedere, nell’art. 106, la facoltà, per le stazioni appaltanti, di inserire negli atti di gara iniziali la clausola sulla revisione dei prezzi, sia pure subordinandola a ben precise e stringenti condizioni. Solo di recente, sull’onda della crisi pandemica e della forte impennata dei costi dell’energia e delle materie prime per la guerra in Ucraina, l’istituto è stato reintrodotto come obbligatorio con numerose norme speciali (contenute per lo più nella decretazione d’urgenza e nelle ultime leggi annuali di bilancio), sino al nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 36 del 2023, che lo ha nuovamente ammesso a sistema come istituto inderogabile (art. 60, a tenore del quale: “ 1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi ”).
11. Tanto chiarito, va rilevato che l’art. 115 del D. Lgs. del 12 aprile 2006, n. 163, applicabile ratione tamporis al contratto di che trattasi stipulato con il Comune di Pomezia il 29 maggio 2017 (rep. n. 9284), dispone che: “ Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5 ”.
Tale norma imperativa, dunque, non solo eterointegra il contenuto del contratto, ma, con rinvio all’art. 7, comma 4, lett. c), e comma 5 del medesimo testo legislativo, detta anche il criterio e il procedimento in base al quale pervenire alla determinazione oggettiva del miglior prezzo contrattuale, demandando all’ISTAT la relativa indagine semestrale sui dati risultanti dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi. “ Tuttavia, poiché la disciplina legale richiamata non è mai stata attuata nella parte in cui prevede l’elaborazione, da parte dell’ISTAT, di particolari indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi, rilevate su base semestrale, la revisione dei prezzi di appalto per ciò che attiene a materiali, beni di consumo ecc. - deve essere operata sulla base degli indici di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. F.O.I.), pubblicati mensilmente dallo stesso Istituto […] .” (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione I, 11 dicembre 2013, n. 2424; idem , 11 dicembre 2013, n. 2424).
11.1 Nel caso di specie, all’art. 25 del Contratto rep. n. 9284, le parti hanno espressamente previsto che: “ Fanno parte integrante e sostanziale del presente atto: - il Capitolato Speciale d’appalto; [..] ”, il cui art. 20., rubricato “ Adeguamento del corrispettivo ”, esplicitamente prevede che: “ I prezzi offerti dalla ditta aggiudicataria ed accettati dall’Ente si intendono comprensivi di ogni onere generale e, in particolare, in conformità alle prescrizioni del presente Capitolato.
Il corrispettivo si intende immodificabile nel primo anno di validità del presente appalto. Esso potrà essere soggetto ad adeguamento solo all’inizio del secondo anno in misura corrispondente alle variazioni che si siano verificate nel costo della manodopera e/o dei materiali, e comunque non superiore alla variazione annua percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
La richiesta di adeguamento dovrà essere rivolta all’Amministrazione comunale mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 4 mesi prima della scadenza del primo anno di prestazioni.
Tale termine è stabilito a pena di decadenza.
L’adeguamento sarà operato sulla base di apposita istruttoria, ai sensi dell’art. 115 D. Lgs. 163/2006, tendente a comparare il prezzo pattuito con quello di mercato e, se riconosciuto, decorrerà dall’inizio dell’anno contrattuale successivo alla presentazione della richiesta. ”
11.2 Il Collegio ritiene che la predetta clausola revisionale contenuta nell’articolo 20 del capitolato speciale d’appalto – integralmente richiamato nel contratto sottoscritto dalle parti - è rispettosa degli obblighi imposti dall’articolo 115 del D. Lgs. n. 163/2006, il quale non esclude la previsione di un termine decadenziale entro il quale l’istanza di revisione dei prezzi può essere presentata, purchè ovviamente tale termine non presenti i caratteri della vessatorietà, che, tuttavia, nella specie non ricorrono.
11.3 La parte ricorrente richiama un consolidato orientamento giurisprudenziale a mente del quale il “diritto” di chiedere la revisione dei prezzi soggiace alla stessa prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c., cui è soggetto il diritto al pagamento periodico dei singoli ratei del corrispettivo contrattuale (TAR Trento, 19 luglio 2022, n. 140; Consiglio di Stato, sezione III, 22 ottobre 2013, n. 5128; sezione III 2011, n. 4362), stante la funzione integrativa del medesimo corrispettivo spiegata dal compenso revisionale.
11.4 Il Collegio, tuttavia, ritiene che, già da un punto di vista teorico, non sia corretto discorrere nella materia de qua di diritti, almeno quando debba ancora essere accertato l’ an debeatur della prestazione, e la parte sia esclusivamente titolare di una posizione di interesse legittimo a che la stazione appaltante esamini il merito della propria richiesta di adeguamento del prezzo.
Secondo, infatti, condivisibile giurisprudenza: “ L'istituto della revisione prezzi si atteggia secondo un modello procedimentale c.d. "bifasico" volto al compimento di un'attività di preventiva verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento del compenso revisionale, al quale è sotteso l'esercizio di un potere autoritativo tecnico - discrezionale nei confronti del privato contraente, potendo quest'ultimo collocarsi su un piano di equiordinazione con l'Amministrazione solo con riguardo a questioni involgenti l'entità della pretesa. L'obbligatoria inserzione di una clausola di revisione periodica del prezzo non comporta, infatti, anche il diritto all'automatico aggiornamento del corrispettivo contrattuale, ma soltanto che l'Amministrazione proceda agli adempimenti istruttori normativamente sanciti. La posizione dell'appaltatore è di interesse legittimo allorché richiede di effettuare l'adeguamento in base ai risultati dell'istruttoria, poiché correlata quest'ultima ad una facoltà discrezionale riconosciuta alla Stazione appaltante (che deve effettuare un bilanciamento tra l'interesse dell'appaltatore alla revisione e l'interesse pubblico connesso al risparmio di spesa e alla regolare esecuzione del contratto aggiudicato) - mentre assume carattere di diritto soggettivo solo dopo che l'Amministrazione, in base alle risultanze istruttorie, abbia riconosciuto detta pretesa, vertendosi solo allora in tema di quantum del compenso revisionale. ” (cfr., T.A.R. Campania, Napoli Sezione V, 1/03/2023, n. 1318; Consiglio di Stato, Sezione IV, 24/09/2024, n. 7752).
11.5 Il che rende ragione di un altrettanto consolidato orientamento giurisprudenziale, a mente del quale l’articolo 115 cit. fa salva l’autonomia contrattuale delle parti di sottoporre ad un termine decadenziale l’operatività della clausola revisionale e, in considerazione della procedimentalizzazione della sua applicazione, esclude ogni automatismo nell’adeguamento del prezzo ( ex multis , T.A.R. Lombardia, Milano, Sezione IV, 19 gennaio 2022, n. 117).
Sicché, deve ritenersi legittima l’apposizione di un termine di decadenza alla clausola revisionale, purché lo stesso non sia irragionevole e sia rispettoso del canone della buona fede contrattuale (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione I, 22 luglio 2014, n. 1929; Consiglio di Stato, Sezione V, 10 settembre 2012, n. 4783).
11.6 E il Collegio ritiene che la formulazione dell’articolo 20 del C.S.A. abbia concesso alla Società ricorrente un termine ragionevole per la presentazione dell’istanza di adeguamento del corrispettivo contrattuale, fissato in 4 (quattro) mesi prima della scadenza del primo anno di prestazioni.
La Pulim 2000 Soc. Coop., infatti, ha potuto contare comunque sui primi 8 (otto) mesi di esecuzione del servizio per poter valutare la sussistenza delle condizioni per la presentazione di un’istanza di compenso revisionale, cioè per riscontrare se si fossero verificati significativi incrementi nel costo dei fattori impiegati per l’esecuzione del servizio di pulizia e chiedere, se del caso, l’adeguamento del corrispettivo alle variazioni percentuali subite dai prezzi al consumo rilevate su base mensile dall’ISTAT.
11.7 E a questo proposito è importante ribadire che la tempestiva attivazione della clausola revisionale è funzionale esclusivamente a sollecitare l’esercizio dell’attività amministrativa di preventiva verifica della sussistenza, in concreto, dei presupposti necessari per il riconoscimento dell’incremento ambito, mentre non postula alcun diritto all’ottenimento dello stesso.
In questo senso, ex multis , Consiglio di Stato, Sezione V, 6/09/2022, n. 7756: “ Ne deriva che sarà sempre necessaria l'attivazione - su istanza di parte - di un procedimento amministrativo nel quale l'Amministrazione dovrà svolgere l'attività istruttoria volta all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del compenso revisionale, compito che dovrà sfociare nell'adozione del provvedimento che riconosce il diritto al compenso revisionale e ne stabilisce anche l'importo. ”
11.8 Da ciò consegue che, ove la odierna ricorrente si fosse attivata tempestivamente, cioè non più tardi del 30 novembre 2017, il Comune di Pomezia avrebbe dovuto fare conseguente applicazione dell’art. 20 del C.S.A. e, quindi, avviare un’idonea istruttoria volta all’accertamento di eventuali variazioni subite dai costi della manodopera e/o dei materiali nel corso dell’anno, riconoscendo, se del caso, un compenso revisionale non superiore alla variazione annua dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (c.d. indice F.O.I.) applicata al corrispettivo base per il servizio erogato dalla ricorrente. Compenso che sarebbe stato corrisposto, ove riconosciuto, a partire dal 1° aprile 2018.
Un conto, dunque, è il termine decadenziale di 4 (quattro) mesi prima della scadenza del primo anno di prestazioni entro cui la ricorrente avrebbe dovuto attivarsi per far valere la propria pretesa all’adeguamento del corrispettivo dell’appalto – contando anche sul fatto che la variazione dei prezzi al consumo è, come detto, mensilmente rilevata e pubblicata dall’ISTAT -, altro è, invece, la procedura che avrebbe dovuto seguire l’amministrazione comunale per l’esame della fondatezza nel merito della pretesa tempestivamente azionata.
11.9 Inoltre, la chiara sottoposizione dell’istanza di adeguamento del corrispettivo ad un termine decadenziale, contenuta già nella lex specialis integralmente richiamata nella stipulazione contrattuale, esclude che via stato un comportamento della stazione appaltante contrario a buona fede (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sezione I, 3/04/2023 n. 825), cioè fraudolento e/o vessatorio.
In materia di appalto di opera pubblica, infatti, le clausole contrattuali che richiamino nella sua interezza il capitolato speciale d’appalto come parte integrante del contratto, si presumono pienamente conosciute dalle parti contraenti e devono perciò essere qualificate come clausole concordate, ricorrendo, in siffatta ipotesi, non la figura del contratto di adesione, bensì del contratto a relazione perfetta, in cui il riferimento al capitolato deve essere considerato come il risultato di una scelta concordata, diretta all’assunzione di uno schema al quale le parti si riportano con una formula denotante, sia pure in modo sintetico, l’effettiva conoscenza ed accettazione di tutte le clausole ivi contenute (Cassazione civile, sezione I, 26 settembre 2007, n. 19949; 4 maggio 2000, n. 5578).
12. Passando, ora, all’esame degli affidamenti diretti – che quindi non si configurano come mere proroghe tecniche del contratto definitivamente spirato il 1° ottobre 2020, ma come autonome determinazioni – di volta in volta disposti dal 2/10/2020 all’1/01/2021, dal 2/01/2021 all’1/02/201 e, infine, dal 2/02/2021 all’1/03/2021, essi cadrebbero, in ipotesi, sotto l’egida dell’art. 106 del D. Lgs. n. 50 del 2016, la cui logica, tuttavia, era quella di evitare che la clausola revisionale potesse alterare in modo sostanziale il contratto riflettendosi negativamente sulla effettività delle condizioni concorrenziali della gara esperita, sicché la regola generale era il divieto di clausola revisionale salvi i casi derogatori esplicitamente previsti, nei quali fosse possibile una revisione: “ senza una nuova procedura di affidamento ”, a condizione che tale revisione non apportasse: “ modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro ” e che la relativa clausola fosse formulata: “ nei documenti iniziali di gara ” in modo “ chiaro, preciso e inequivocabile ”.
12.1 Tanto chiarito, il Collegio rileva che, nella fattispecie all’esame, non solo una simile clausola revisionale non è rinvenibile nella documentazione (esibita da parte ricorrente e) relativa agli affidamenti de quibus , ma a ben vedere non era neppure concretamente inseribile, stante il brevissimo lasso di tempo per il quale il servizio di pulizia di cui trattasi è stato di volta in volta direttamente affidato (3 mesi la prima e1 mese ciascuno le altre due) alla odierna ricorrente.
13. Alla stregua delle considerazioni che precedono, pertanto, il ricorso va respinto, pur potendosi disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti, tenuto conto della peculiarità e complessità della vicenda di cui trattasi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
LA NC, Presidente
Giuseppe Licheri, Primo Referendario
VI AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI AR | LA NC |
IL SEGRETARIO