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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 02/12/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Isernia
SEZIONE UNICA CIVILE
N. 944/2022 R.G.A.C.
Il Giudice, Dott. Marco IO;
- premesso che l'udienza del 26.11.2025 è stata celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.;
- rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
- rilevato che, ai sensi dell'art. 127ter co. 3 c.p.c., “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.”;
- lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti;
pronuncia, ai sensi degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. la seguente sentenza
R.G. 944/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ISERNIA
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Isernia, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.
Marco IO, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. RGAC 944/2022 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA (C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Carmine Biasiello (C.F. , elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2 studio sito in Venafro (IS), alla Via V. Alfieri n. 67;
- opponente
CONTRO
(già (P. Iva: ), in persona del Controparte_1 Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., e per essa quale mandataria la (C.F. Controparte_2
e P. Iva: ), società con socio unico in P.IVA_2 P.IVA_3 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura per atto notaio Per_1
del 4.11.2022, registrato l'8.11.2022, Rep. n. 44582, Racc. n. 16957, dall'Avv. Antonio
[...]
ST GG RI (C.F. , presso l'Avv. Mauro Luciani (C.F. C.F._3
) e tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Mario Fuschino C.F._4
(C.F. ) sito in Isernia (IS), alla Via del Casale n. 23; C.F._5
- opposta
Conclusioni delle parti come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 26.11.2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la
“esposizione dello svolgimento del processo”.
Il Tribunale ritiene, inoltre, che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542). Il fatto è così sinteticamente ricostruibile.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 204/2022 del 4.7.2022 (R.G. n 343/2022), con il quale il Tribunale di Isernia aveva ingiunto all'opponente il pagamento, in favore della (già Controparte_1 [...]
, della somma di € 17.235,44 a titolo di sorte capitale, oltre interessi di legge sino CP_1 all'integrale soddisfo, nonché € 1.100,00 di cui € 200,00 per esborsi ed € 900,00 per onorario, oltre al rimborso ex art. 14 T.F., IVA e CAP come per legge. lamentava, in particolare, l'assenza di prova scritta del credito fatto valere e il difetto Parte_1 di legittimazione attiva del creditore;
inoltre, contestava l'esistenza dell'obbligazione di pagamento degli interessi extra legali, stante la vessatorietà della relativa clausola;
asseriva, altresì, che la misura degli interessi moratori con diritto alla capitalizzazione trimestrale era priva di riscontro contrattuale.
Concludeva, dunque, chiedendo al Tribunale di: “1) dichiarare la revoca e/o nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n° 204/2022 del 04.07.2022, per mancanza della prova scritta posta
a base del credito fatto valere con la procedura monitoria;
2) dichiarare la revoca e/o nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n°204/2022 del 04.07.2022, per difetto di prova in ordine alla titolarità del credito vantato e per difetto di legittimazione attiva;
3) dichiarare l'illegittimità del calcolo degli interessi, in ogni caso, dichiarare la nullità del contratto di finanziamento nella parte in cui prevede la possibilità di produrre interessi nella stessa misura, con conseguente revoca
e/o nullità e/o dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n° 204/2022 del
04.07.2022”; 4) vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori come per legge”.
Si costituiva (già , in persona del legale Controparte_1 Controparte_1 rappresentante p.t., e per essa quale mandataria la eccependo in via Controparte_2 preliminare il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria;
evidenziava l'idoneità della documentazione prodotta in sede monitoria e la sussistenza dei presupposti ex art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo;
sottolineava l'inconferenza delle avverse eccezioni, riferite ad un contratto di conto corrente, fattispecie differente a quella oggetto di causa;
quanto all'asserita applicazione di interessi ultralegali, alla sussistenza dell'anatocismo ed alla vessatorietà delle clausole, lamentava la genericità della doglianza, smentita del resto dalla documentazione prodotta;
sottolineava che era stata fornita prova della legittimazione attiva
Nell'evidenziare, altresì, la mancata contestazione dell'esistenza del titolo a monte (contratto di finanziamento personale n. 300013503 sottoscritto con la CARREFOUR BANQUE S.p.a) e dell'inadempimento, concludeva chiedendo al Tribunale di: “- in via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, così come previsto dall'art. 648 c.p.c.; concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del
D. Lgs. 28/2010; - nel merito, in via principale, respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per
l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
- in via subordinata, nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente, al pagamento, in favore di Controparte_1
dell'importo di euro 17.235,44, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso legale, sulla
[...] sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. - Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 55/2014”.
In data 25.5.2023 veniva esperito il procedimento di mediazione obbligatoria definito con esito negativo stante l'assenza dell'opponente.
Assegnato il fascicolo allo scrivente in data 19.3.2024, veniva fissata udienza per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
* * * * * *
Il decreto ingiuntivo che ha dato origine al procedimento per cui è causa ha ad oggetto il contratto di finanziamento personale n. 300013503 (cod. rif. n. 000034657) del 13.12.2013, stipulato dall'ingiunto con la CARREFOUR BANQUE, per la somma complessiva di € 24.098,29.
Sostanzialmente incontestata (oltre che provata dalla documentazione prodotta da parte opposta, con particolare riguardo al doc. 3 del fascicolo monitorio) la sussistenza del contratto a monte, ad essere stata messa in discussione da parte opponente è la “titolarità del credito vantato” e la
“legittimazione attiva” di . Controparte_1
Occorre premettere, a tal riguardo, che la legittimazione attiva o passiva non va confusa con la titolarità sostanziale del diritto azionato;
la legittimazione ad agire costituisce, infatti, una condizione dell'azione, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo, quindi, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 1912 del 09/02/2012; Cass. Sez. L, Sentenza n. 14243 del
08/08/2012). Essa, dunque, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa e si risolve nell'accertare se, secondo la sola prospettazione fornita dall'attore nell'atto introduttivo della lite, questi e il convenuto assumono, rispettivamente, la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia e di soggetto tenuto a subirla, indipendentemente dall'effettiva titolarità del rapporto controverso che attiene al merito della questione (cfr. Tribunale Potenza Civile Sentenza 17 gennaio 2018 n. 44) La legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione della azione, si fonda esclusivamente sulla allegazione fatta in domanda e una concreta e autonoma questione intorno a essa si delinea soltanto quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronuncia contro il convenuto pur deducendo la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso (cfr. Tribunale Milano Sezione 7 Civile Sentenza 16 ottobre 2018 n.
10416).
Nel caso di specie, ad essere messa in discussione è piuttosto la titolarità dal lato attivo del rapporto dedotto in causa. ha contestato, infatti, la mancata prova della titolarità del credito. Parte_1
L'odierna opposta ha dedotto, invece, che il credito azionato le è stato ceduto da Carrefour Banque in data 23.7.2021, nell'ambito di una cessione di crediti in blocco.
Orbene, preliminarmente va richiamata la giurisprudenza di legittimità che, con riguardo alle cessioni in blocco ex art. 4 della Legge 130 del 1999, ha evidenziato che “In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito. Quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma
e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal comma 2, della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti "in blocco" non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo” (Cass. civ., Sez. III, ordinanza 22.6.2023, n. 17944).
Invero, di recente la giurisprudenza di legittimità è tornata sulla questione con un triplice intervento, statuendo la necessità che la titolarità del credito sia provata con documenti certi e coerenti, non costituendo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale una prova piena, con la logica ed inevitabile conseguenza per cui eventuali lacune probatorie non possono ricadere sul debitore, bensì sul cessionario. In particolare, la Corte di Cassazione ha ribadito quell'orientamento consolidato secondo cui “La parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 del d.lgs. 385/1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (…). In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 8 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (Cass. Civ., Sez. I, ordinanze n. 23852, n.
23834 e n. 23849 del 25.8.2025).
Da ultimo, la Corte di Cassazione ha definitivamente affermato quanto segue: “In caso di cessione in blocco ex art. 4 L. n. 130/1999 si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3
e 4, del testo unico bancario, secondo cui la banca cessionaria è tenuta a dare notizia della avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana. Mediante tale forma di pubblicità, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti di notifica indicati dall'art. 1264 cod. civ. e la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes. Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la disciplina di cui all'art. 58 TUB, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (….). L'art. 58 TUB detta una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dal Codice civile per la cessione del credito del contratto, ponendo in rilievo che tale regolamentazione specifica è giustificata dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi blocchi di beni, crediti rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. Si è, dunque, affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti bancari, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass.
N. 13289/2024). Resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto spettante al giudice del merito e non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n 5, c.p.c. (Cass. civ., sez. III, 10 febbraio 2023, n. 4277)”
(Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 17.9.2025 n. 25547). Nella citata pronuncia, è stato dunque confermato che “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D.Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire un valore indiziario (….). In conclusione, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”.
Orbene, la prova scritta principale relativa all'acquisto del singolo credito azionato è costituita dal contratto di cessione, da cui possa ricavarsi che lo specifico credito rientra effettivamente tra quelli costituenti il blocco trasferito, appartenendo senza alcun dubbio alle categorie oggetto di cessione.
È anche possibile dimostrare, con ogni mezzo, che il singolo credito possiede tutti i requisiti e soddisfa tutti i criteri indicati nell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale (cfr. Cass.,
Sez. I, n. 28790/2024; Cass., Sez. III, n. 9073/2025).
Alla luce delle coordinate ermeneutiche sin qui tracciate, considerata altresì la contestazione del tutto generica mossa da parte opponente, deve ritenersi che parte opposta abbia assolto l'onere probatorio circa l'effettiva titolarità del rapporto giuridico. In dettaglio, ha prodotto: a) il contratto di finanziamento alla base della pretesa;
b) il contratto di cessione di crediti in blocco ex art. 58
T.U.B. del 23.7.2021; c) l'avviso di avvenuta cessione inviato a mezzo racc.ta a /r al debitore ceduto (a ben vedere non contestata da parte opponente); d) l'elenco dei crediti ceduti (c.d. annex), nel quale si legge il riferimento all'odierno opponente, nonché al numero di contratto (300013503)
e di cliente (2121300317), coincidenti con quelli emergenti dall'estratto ex art. 50 TUB della cedente e non contestato da parte opponente. Trattasi di molteplici elementi probatori che, complessivamente valutati, conducono alla conclusione dell'infondatezza l'eccezione mossa da parte opponente in merito alla titolarità dal lato attivo del rapporto.
Si ritiene, altresì, del tutto infondata la contestazione di parte opponente circa l'improcedibilità e/o l'infondatezza del decreto ingiuntivo opposto per la mancata produzione della documentazione contabile posta a fondamento del credito azionato.
Come già detto, ha prodotto la documentazione contrattuale e l'estratto Controparte_1 conto certificato ex art. 50 T.U.B., rispetto al quale alcuna specifica e quindi valida contestazione è stata mossa.
Lo stesso è a dirsi per le ulteriori contestazioni relative all'asserita applicazione di interessi non pattuiti, o anatocistici, o in applicazione di clausole vessatorie. A parere di questo Tribunale trattasi di deduzioni del tutto generiche, sconfessate dalla documentazione, sopra richiamata, prodotta dall'opposta, dalla quale deve inferirsi la sussistenza del credito azionato da . Controparte_1
Del resto, lo si ribadisce, parte opponente non ha contestato l'esistenza del contratto di finanziamento, tantomeno l'ammontare del credito per cui si procede. La giurisprudenza è unanime nel ritenere che una contestazione per avere rilievo giuridico debba essere precisa e circostanziata affinché la parte onerata possa provare in concreto i fatti costitutivi della propria pretesa (cfr. Cass. civ., Sez. III, n. 5356/2009).
Pertanto, le allegazioni e/o le contestazioni generiche sono inammissibili (cfr. Trib. Napoli, sez. II,
n. 10565/2023; Trib. Latina, 28 agosto 2013). In mancanza di contestazioni specifiche, “i fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda devono ritenersi ammessi” (cfr. Cass. civ., Sez. II, ord., n. 10374/2025).
L'opposizione, in conclusione, è priva di fondamento e, pertanto, dev'essere rigettata.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, queste seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, applicando i parametri del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e della semplicità delle questioni trattate. Non avendo partecipato senza giustificato motivo al procedimento di mediazione al quale era stata convocata, parte opponente va condannata al versamento all'Erario dell'importo del contributo unificato dovuto per il giudizio.
La Cancelleria provvederà alla riscossione. Tanto in base al comma 4-bis dell'art. 8 del dlgs
4/3/2010 n 28, ratione temporis applicabile, secondo cui “[…] dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio […]”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando nella controversia civile proposta come in epigrafe, così provvede:
• rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, dichiara esecutivo il d.i. n. Parte_1
204/2022;
• condanna al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta che Parte_1 liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi professionali oltre I.V.A., se dovuta, C.P.A.
e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso);
• condanna al versamento all'Erario una somma di importo corrispondente al Parte_1 contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
Isernia, 2.12.2025
Il Giudice
Dott. Marco IO