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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/09/2025, n. 5507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5507 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5161/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Camillo Romandini Presidente
Maria Delle Donne Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5161 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 30.9.2025, vertente pagina 1 di 5
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Rodolfo Murra e Parte_1 P.IVA_1
Giovanni Francesco Biasiotti Mogliazza.
APPELLANTE
E
(C.F. ), quale mandataria di (C.F. ), CP_1 P.IVA_2 Controparte_2 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Tartaglia.
APPELLATA
E NEI CONFRONTI DI
ontumace. Controparte_3
CONCLUSIONI
L'appellante ha così concluso:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in parziale riforma della sentenza impugnata del Tribunale Civile di Roma n. 2175/2019
A) Acquisire il contratto integrale tra e in quanto la volontà delle parti in primo Parte_1 CP_2 grado era pacifica sulla relativa esistenza, e come anche statuito dalla Sentenza della Cassazione a Sezione
Unite n. 4835 del 16 febbraio 2023;
B)condannare l' n.q. a mallevare di quanto tenuta a versare alla Sig. ra CP_1 Parte_1 CP_3
relazione al sinistro avvenuto in data del 29 luglio 2013 di cui al processo NRG 82519/14 definito
[...] con sentenza n. 2175/19 tenutosi dinanzi il Tribunale Civile di Roma;
C)con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio oltre IVA e CAP e spese generali”.
pagina 2 di 5 ha così concluso: CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita, contrariis reiectis, rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto e diritto per le motivazioni sopra esposte e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. tava, dinanzi al Tribunale di Roma, chiedendone la Controparte_3 Parte_1
condanna al risarcimento dei danni patiti a causa del sinistro occorsole il 29.7.2013, mentre percorreva a piedi Largo Don Orione in all'altezza del civico 13, essendo scivolata e caduta a Pt_1
terra a causa della superficie bagnata del marciapiedi dovuta all'occlusione dello scolo di una fontanella ivi presente che aveva prodotto uno strato di melma, non segnalato.
oltre a contestare la dinamica dei fatti, eccepiva la propria carenza di Parte_1
legittimazione passiva e deduceva, inoltre, che la fontanella sita in Largo Don Orione era oggetto di affidamento, in forza di determinazione dirigenziale del 583/2013 e successivo contratto per la manutenzione e sorveglianza, ad che l'amministrazione chiamava in causa per essere CP_2
da questa manlevata.
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2175/2019, condannava al risarcimento Parte_1
dei danni liquidati nella complessiva somma di € 45.637,43, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Rigettava invece la domanda di manleva, essendo stata prodotta in atti solo una fotocopia dell'art. 18 di un contratto e non essendo stato invece prodotto il contratto asseritamente stipulato con
[...]
e avente a oggetto l'appalto per la manutenzione delle fontanelle tra cui quella causa del CP_2
danno patito dall'attrice.
pagina 3 di 5 Non era quindi provato l'obbligo di manleva per i fatti di causa, dato che, trattandosi di contratto stipulato dalla P.A., la forma scritta era prevista a pena di nullità.
Né l'esistenza e il contenuto del contratto potevano ricavarsi dalla non specifica contestazione da parte di stante l'assoluta genericità della allegazione, priva di riferimenti alla Controparte_2
tipologia, alla data di stipula, al soggetto sottoscrittore.
3. ha proposto appello unicamente avverso la statuizione di rigetto della domanda Parte_1
di manleva.
Ha lamentato che il Tribunale non aveva correttamente applicato il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., dato che l'appellata non aveva mai negato l'esistenza dell'obbligo di manleva.
Inoltre non era stato tenuto conto della documentazione in atti, ossia le determine del CP_4
con cui erano stati affidati ad gli interventi relativi alle attività di esercizio e
[...] CP_2
manutenzione degli impianti idrici comunali, comprese le fontanelle.
Anche lo stralcio del contratto, contenente il testo dell'art. 18 sull'obbligo di manleva era prova dello stesso. Inoltre l'appellante ha prodotto in appello il testo integrale del contratto di appalto del servizio, chiedendone l'ammissione in quanto documento indispensabile per la prova dei fatti.
4. L'appello non è fondato.
L'obbligo di manleva non può essere accertato che sulla base della tempestiva produzione del contratto di appalto che ha affermato essere stato stipulato con l per l'incarico Parte_1 CP_1
dell'esercizio dei servizi relativi alle fontanelle comunali e contenente una clausola che pattuisce l'obbligo di manleva.
Il contratto non è stato prodotto che in appello ed è pertanto inammissibile, in assenza di ragioni oggettivamente impedienti la produzione tempestiva, tenuto conto della formulazione attuale dell'art. 345 c.p.c..
pagina 4 di 5 Trattandosi di contratto stipulato con la P.A., per il quale l'art. 17 R.D. n. 2440/1923 prevede la forma scritta a pena di nullità, lo stesso regime vale per la prova del contenuto dello stesso e anche il principio di non contestazione non vale a surrogare il regime di forma.
Più in generale poi l'art. 115 c.p.c. trova applicazione con riferimento a circostanze in fatto,
specificamente allegate negli atti di causa, mentre nel caso in esame viene invocato per dimostrare la disciplina applicabile a un rapporto contrattuale.
5. L'appello deve quindi essere integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM
n. 55/2014, tenuto conto del valore e della semplicità della controversia.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte dell' appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 30.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Camillo Romandini
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