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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/06/2025, n. 2883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2883 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 8727/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 26.6.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8727/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a AVERSA (CE) il 11/04/1986 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. ELEUTERI EMILIA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti CP_1
Nicola Fumo e Davide Catalano
RESISTENTE
NONCHE'
“ ”, con sede legale in Roma, alla via G. Controparte_2
Grezar n. 14, c.f. e p. i.v.a. , in persona del procuratore , P.IVA_1 Controparte_3 rappresentato e difeso dall'avv. Marco Cappiello
RESISTENTE
E
Società di cartolarizzazione dei crediti Controparte_4
RESISTENTE CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto
1 Con ricorso depositato in data 5.7.2024, l'epigrafato ricorrente impugnava la intimazione di pagamento n. 07120249026087915/000, notificatagli in data 7.6.2024, con riguardo agli avvisi di addebito n. 371 20180001343752000 e n. 371 20180013436883000 CP_1 notificati rispettivamente in data 24/07/2018 e in data 04/01/2019.
Eccepiva parte ricorrente: la mancata rituale notificazione dell'atto presupposto, nonché la prescrizione dei crediti vantati, anche successivamente alla asserita notifica degli avvisi di addebito, chiedendo quindi l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
Costituitisi in giudizio l e chiedevano il rigetto del CP_1 Controparte_2 ricorso con vittoria di spese. La restava contumace. CP_5
Disposta trattazione scritta del procedimento, all'esito delle note, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
Va, preliminarmente, dichiarata la carenza di legittimazione passiva della , in CP_5 quanto non cessionaria dei crediti per cui è causa.
Ciò posto, il ricorso è solo in parte fondato.
Costituisce principio ormai consolidato e ribadito recentemente dalla S.C. a SS
(sentenza 26283/22) che “nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può sempre impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare
l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n.
7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617
c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie,
n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21)” Al riguardo, va rilevato che la Suprema Corte ha altresì statuito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti CP_1 esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella,
2 regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ.
(come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n.
80, vigente "rationetemporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da C. Cass. 14963/2012 (cfr. C. Cass.
15116/2015, che richiama C. Cass. 25757/2008 e C. Cass. 18207/2003).
Va, altresì, rilevato che lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24,
d.lgs. n. 46 del 1999 ove, come nel caso di specie, si alleghi la omessa notifica del titolo, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto del termine di decadenza di 40 giorni.
La Suprema Corte ha, invero, statuito che "Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata.(Così statuendo, la S. C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)"(Cass., sez. 6 n. 24506 del
2016).
Ciò premesso, la domanda proposta può essere definita sia come un'azione recuperatoria di tutela per la verifica della non debenza della contribuzione richiesta dall' , CP_1 compromessa dalla mancata notifica della cartella, nella parte in cui l'istante tende a conseguire la rimessione in termini della difesa di merito, in chiave retrospettiva/retroattiva
(in tal modo proponendo una opposizione ai sensi dell'art. 615 in funzione recuperatoria dell'opposizione a iscrizione a ruolo ex art.24, co.5, D.Lgs. n.46/99) sia come azione volta a contestare il diritto dell'agente della riscossione a procedere all'esecuzione forzata per crediti contributivi dell' , che si assume estinti, per decorso del termine prescrizionale CP_1 successivamente alla presunta notificazione della cartella, in tal modo proponendo una opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c., svincolata dal rispetto di qualunque termine decadenziale.
3 il ricorrente, con le censure formulate in ricorso, ha fatto invero valere sia motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (prescrizione), proponendo così una opposizione all'iscrizione a ruolo sia motivi che attengono alla regolarità formale del titolo esecutivo (omessa notifica dell'avviso di addebito), così proponendo un'azione di opposizione agli atti esecutivi.
Quanto all'opposizione all'iscrizione a ruolo gli Enti resistenti hanno eccepito la tardività dell'opposizione. L'eccezione è fondata.
Ed, invero, gli avvisi di addebito opposti risultano validamente notificati rispettivamente in data 24/07/2018 e in data 04/01/2019, con notifica diretta a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, presso l'indirizzo di residenza risultante dall'atto introduttivo del giudizio (v. raccomandate con avvisi di ricevimento, in atti).
L'unico mezzo idoneo per contrastare l'attestazione del soggetto abilitato alla notificazione di quanto al medesimo dichiarato o avvenuto in sua presenza è la querela di falso di cui agli artt. 221 e segg cpc, la cui finalità consiste nel privare il documento munito di fede privilegiata della sua efficacia probatoria.
Si deve concludere allora per l'incontrovertibilità dei predetti avvisi di addebito, in ragione del consolidarsi della pretesa creditoria.
Invero, tali atti, ritualmente notificati al ricorrente, non sono stati opposti nei termini stabiliti dalla legge.
L'atto presupposto di quello oggi impugnato risulta dunque correttamente notificato e ogni Contr censura relativa al merito delle pretese contributive reclamate dall' (ivi inclusa quella relativa alla prescrizione dei crediti) è preclusa in conseguenza dell'omessa tempestiva impugnazione giudiziale.
Pertanto, per le contribuzioni relative agli avvisi di addebito in oggetto, è possibile esaminare soltanto il decorso del tempo successivamente alla loro notifica (in senso conforme a tale principio si registra la sentenza della suprema Corte di Cassazione n.
10809 del 4/5/2017), trattandosi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
(ammissibile, in quanto non soggetta ad alcun termine di decadenza), la quale risulta in parte fondata.
E, invero, il credito previdenziale oggetto dell'avviso di addebito n. 371
20180001343752000, notificato in data 24.7.2018, pur tenuto conto delle sospensioni speciali dei termini di prescrizione disposte nel periodo pandemico, risulta prescritto, in assenza della prova di atti interruttivi successivi alla notifica dell'avviso e precedenti alla notifica dell'intimazione di pagamento qui opposta, avvenuta pacificamente il 7.6.2024.
4 Deve applicarsi, nella specie, il termine quinquennale di prescrizione stabilito per i crediti contributivi dalla l. n. 335/1995.
Al riguardo, va data continuità all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (Cass, SS.UU., n. 23397/2016), ribadito da successiva giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 11800/2018; n. 12200/18), secondo cui “la scadenza del termine - pacificamente perentorio per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs.
26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato”.
Quanto, invece, all'avviso di addebito n. 371 20180013436883000 notificato in data
04/01/2019, il termine quinquennale si sarebbe ordinariamente consumato in data
4.01.2024.
Occorre, però, tener conto dei due periodi di sospensione della decorrenza del termine di prescrizione stabiliti da leggi speciali.
In particolare, l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla l. n. 27/2020, rubricato
“Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n.
335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni. È poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni, disposta dall'art. 11, co. 9 del D.L. 31.12.2020, convertito in l. n. 21/2021, secondo cui: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere
5 dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
La data di compimento della prescrizione, pertanto, va spostata in avanti di ulteriori 182 giorni e si colloca, definitivamente, al 9.11.2024.
L'eccezione di prescrizione limitatamente al predetto avviso di addebito risulta quindi infondata, essendo stato il termine di prescrizione interrotto dalla notifica della intimazione di pagamento opposta (del 7.6.2024).
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti nella misura di ½ stante l'accoglimento parziale del ricorso;
le restanti spese seguono la soccombenza prevalente delle parti resistenti e vanno liquidate come da dispositivo
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Fabiana Colameo, definitivamente pronunciando così provvede:
- Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara insussistente il diritto dell' di CP_1 agire in via esecutiva in relazione ai contributi previdenziali relativi all'avviso di addebito n.
371 20180001343752000 notificato in data 24.7.2018, per intervenuta prescrizione, con conseguente illegittimità della intimazione di pagamento opposta nella sola parte relativa al predetto avviso;
- rigetta il ricorso nella restante parte;
- condanna i resistenti al pagamento in favore del ricorrente di metà delle spese di lite che liquida – in tale misura ridotta - in euro 950,00, oltre rimborso forfettario spese generali al
15 %, IVA E CPA come per legge, con attribuzione;
compensa le restanti spese.
Si comunichi
Aversa 27.6.2025
Il Giudice
Fabiana Colameo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 26.6.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8727/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a AVERSA (CE) il 11/04/1986 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. ELEUTERI EMILIA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti CP_1
Nicola Fumo e Davide Catalano
RESISTENTE
NONCHE'
“ ”, con sede legale in Roma, alla via G. Controparte_2
Grezar n. 14, c.f. e p. i.v.a. , in persona del procuratore , P.IVA_1 Controparte_3 rappresentato e difeso dall'avv. Marco Cappiello
RESISTENTE
E
Società di cartolarizzazione dei crediti Controparte_4
RESISTENTE CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto
1 Con ricorso depositato in data 5.7.2024, l'epigrafato ricorrente impugnava la intimazione di pagamento n. 07120249026087915/000, notificatagli in data 7.6.2024, con riguardo agli avvisi di addebito n. 371 20180001343752000 e n. 371 20180013436883000 CP_1 notificati rispettivamente in data 24/07/2018 e in data 04/01/2019.
Eccepiva parte ricorrente: la mancata rituale notificazione dell'atto presupposto, nonché la prescrizione dei crediti vantati, anche successivamente alla asserita notifica degli avvisi di addebito, chiedendo quindi l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
Costituitisi in giudizio l e chiedevano il rigetto del CP_1 Controparte_2 ricorso con vittoria di spese. La restava contumace. CP_5
Disposta trattazione scritta del procedimento, all'esito delle note, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
Va, preliminarmente, dichiarata la carenza di legittimazione passiva della , in CP_5 quanto non cessionaria dei crediti per cui è causa.
Ciò posto, il ricorso è solo in parte fondato.
Costituisce principio ormai consolidato e ribadito recentemente dalla S.C. a SS
(sentenza 26283/22) che “nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può sempre impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare
l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n.
7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617
c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie,
n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21)” Al riguardo, va rilevato che la Suprema Corte ha altresì statuito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti CP_1 esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella,
2 regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ.
(come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n.
80, vigente "rationetemporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da C. Cass. 14963/2012 (cfr. C. Cass.
15116/2015, che richiama C. Cass. 25757/2008 e C. Cass. 18207/2003).
Va, altresì, rilevato che lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24,
d.lgs. n. 46 del 1999 ove, come nel caso di specie, si alleghi la omessa notifica del titolo, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto del termine di decadenza di 40 giorni.
La Suprema Corte ha, invero, statuito che "Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata.(Così statuendo, la S. C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)"(Cass., sez. 6 n. 24506 del
2016).
Ciò premesso, la domanda proposta può essere definita sia come un'azione recuperatoria di tutela per la verifica della non debenza della contribuzione richiesta dall' , CP_1 compromessa dalla mancata notifica della cartella, nella parte in cui l'istante tende a conseguire la rimessione in termini della difesa di merito, in chiave retrospettiva/retroattiva
(in tal modo proponendo una opposizione ai sensi dell'art. 615 in funzione recuperatoria dell'opposizione a iscrizione a ruolo ex art.24, co.5, D.Lgs. n.46/99) sia come azione volta a contestare il diritto dell'agente della riscossione a procedere all'esecuzione forzata per crediti contributivi dell' , che si assume estinti, per decorso del termine prescrizionale CP_1 successivamente alla presunta notificazione della cartella, in tal modo proponendo una opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c., svincolata dal rispetto di qualunque termine decadenziale.
3 il ricorrente, con le censure formulate in ricorso, ha fatto invero valere sia motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (prescrizione), proponendo così una opposizione all'iscrizione a ruolo sia motivi che attengono alla regolarità formale del titolo esecutivo (omessa notifica dell'avviso di addebito), così proponendo un'azione di opposizione agli atti esecutivi.
Quanto all'opposizione all'iscrizione a ruolo gli Enti resistenti hanno eccepito la tardività dell'opposizione. L'eccezione è fondata.
Ed, invero, gli avvisi di addebito opposti risultano validamente notificati rispettivamente in data 24/07/2018 e in data 04/01/2019, con notifica diretta a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, presso l'indirizzo di residenza risultante dall'atto introduttivo del giudizio (v. raccomandate con avvisi di ricevimento, in atti).
L'unico mezzo idoneo per contrastare l'attestazione del soggetto abilitato alla notificazione di quanto al medesimo dichiarato o avvenuto in sua presenza è la querela di falso di cui agli artt. 221 e segg cpc, la cui finalità consiste nel privare il documento munito di fede privilegiata della sua efficacia probatoria.
Si deve concludere allora per l'incontrovertibilità dei predetti avvisi di addebito, in ragione del consolidarsi della pretesa creditoria.
Invero, tali atti, ritualmente notificati al ricorrente, non sono stati opposti nei termini stabiliti dalla legge.
L'atto presupposto di quello oggi impugnato risulta dunque correttamente notificato e ogni Contr censura relativa al merito delle pretese contributive reclamate dall' (ivi inclusa quella relativa alla prescrizione dei crediti) è preclusa in conseguenza dell'omessa tempestiva impugnazione giudiziale.
Pertanto, per le contribuzioni relative agli avvisi di addebito in oggetto, è possibile esaminare soltanto il decorso del tempo successivamente alla loro notifica (in senso conforme a tale principio si registra la sentenza della suprema Corte di Cassazione n.
10809 del 4/5/2017), trattandosi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
(ammissibile, in quanto non soggetta ad alcun termine di decadenza), la quale risulta in parte fondata.
E, invero, il credito previdenziale oggetto dell'avviso di addebito n. 371
20180001343752000, notificato in data 24.7.2018, pur tenuto conto delle sospensioni speciali dei termini di prescrizione disposte nel periodo pandemico, risulta prescritto, in assenza della prova di atti interruttivi successivi alla notifica dell'avviso e precedenti alla notifica dell'intimazione di pagamento qui opposta, avvenuta pacificamente il 7.6.2024.
4 Deve applicarsi, nella specie, il termine quinquennale di prescrizione stabilito per i crediti contributivi dalla l. n. 335/1995.
Al riguardo, va data continuità all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (Cass, SS.UU., n. 23397/2016), ribadito da successiva giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 11800/2018; n. 12200/18), secondo cui “la scadenza del termine - pacificamente perentorio per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs.
26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato”.
Quanto, invece, all'avviso di addebito n. 371 20180013436883000 notificato in data
04/01/2019, il termine quinquennale si sarebbe ordinariamente consumato in data
4.01.2024.
Occorre, però, tener conto dei due periodi di sospensione della decorrenza del termine di prescrizione stabiliti da leggi speciali.
In particolare, l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla l. n. 27/2020, rubricato
“Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n.
335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni. È poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni, disposta dall'art. 11, co. 9 del D.L. 31.12.2020, convertito in l. n. 21/2021, secondo cui: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere
5 dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
La data di compimento della prescrizione, pertanto, va spostata in avanti di ulteriori 182 giorni e si colloca, definitivamente, al 9.11.2024.
L'eccezione di prescrizione limitatamente al predetto avviso di addebito risulta quindi infondata, essendo stato il termine di prescrizione interrotto dalla notifica della intimazione di pagamento opposta (del 7.6.2024).
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti nella misura di ½ stante l'accoglimento parziale del ricorso;
le restanti spese seguono la soccombenza prevalente delle parti resistenti e vanno liquidate come da dispositivo
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Fabiana Colameo, definitivamente pronunciando così provvede:
- Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara insussistente il diritto dell' di CP_1 agire in via esecutiva in relazione ai contributi previdenziali relativi all'avviso di addebito n.
371 20180001343752000 notificato in data 24.7.2018, per intervenuta prescrizione, con conseguente illegittimità della intimazione di pagamento opposta nella sola parte relativa al predetto avviso;
- rigetta il ricorso nella restante parte;
- condanna i resistenti al pagamento in favore del ricorrente di metà delle spese di lite che liquida – in tale misura ridotta - in euro 950,00, oltre rimborso forfettario spese generali al
15 %, IVA E CPA come per legge, con attribuzione;
compensa le restanti spese.
Si comunichi
Aversa 27.6.2025
Il Giudice
Fabiana Colameo
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