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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/11/2025, n. 2042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2042 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 19348/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Annalisa Falconi Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19348/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. CONTRO che li rappresenta e CP_1 difende in virtù di procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio concordatario in ROLETTO Parte_1 Parte_2
(TO) il 29/06/2003.
Dal matrimonio è nata una figlia: l 23/12/2007. Per_1
Con ricorso depositato l'8/10/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi. pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, senza interferire l'uno nella vita dell'altro;
DÀ ATTO che la casa coniugale sita in Via Scrivanda n. 49, Cantalupa (TO), di proprietà esclusiva del sig. , resterà nella disponibilità del medesimo con i relativi arredi. La sig.ra Parte_2 Parte_1 rinuncia sin d'ora a qualsivoglia rivendicazione sulla casa coniugale avendola già lasciata da tempo, prelevando tutti i propri beni ed effetti personali;
DISPONE che la figlia rimanga affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza Per_1 anagrafica presso la madre;
i genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE che per quanto attiene al calendario di visita della minore, essendo la stessa in procinto di raggiungere la maggiore età, la medesima potrà vedere il padre ogni qualvolta lo desidererà secondo gli accordi che saranno di volta in volta presi dalle parti;
DISPONE che il Sig. corrisponderà direttamente alla figlia dal momento Parte_2 Per_1 dell'apertura del conto corrente intestato alla stessa, l'importo mensile di Euro 300,00 a titolo di contributo al mantenimento , entro il giorno 11 di ciascun mese e rivalutabile annualmente secondo gli pagina 2 di 3 indici ISTAT, con prima rivalutazione al febbraio 2027, oltre al 50% delle spese straordinarie relative alla figlia come disciplinate dal Protocollo d'intesa tra Tribunale di Torino e Consiglio Per_1 dell'Ordine degli Avvocati in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c, ad eccezione delle spese scolastiche, che saranno sopportate al 100% dal padre solo qualora la moglie offrisse giustificativi che attestino eventuali difficoltà a sostenerle nella misura del suo 50%;
DÀ ATTO che l'assegno unico potrà essere percepito dalla moglie nella misura del 100%, mentre sarà il Sig. a beneficiare delle detrazioni fiscali nella misura del 100%; Parte_2
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretende a titolo di mantenimento personale;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di aver risolto e definito tutti i loro rapporti patrimoniali e di non aver null'altro a che pretendere l'un dall'altro, ferme restando le condizioni sopra stabilite;
DÀ ATTO che ciascuna parte sopporterà in maniera diretta ed esclusiva le competenze del proprio difensore;
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 26/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Falconi Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Annalisa Falconi Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19348/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. CONTRO che li rappresenta e CP_1 difende in virtù di procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio concordatario in ROLETTO Parte_1 Parte_2
(TO) il 29/06/2003.
Dal matrimonio è nata una figlia: l 23/12/2007. Per_1
Con ricorso depositato l'8/10/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi. pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, senza interferire l'uno nella vita dell'altro;
DÀ ATTO che la casa coniugale sita in Via Scrivanda n. 49, Cantalupa (TO), di proprietà esclusiva del sig. , resterà nella disponibilità del medesimo con i relativi arredi. La sig.ra Parte_2 Parte_1 rinuncia sin d'ora a qualsivoglia rivendicazione sulla casa coniugale avendola già lasciata da tempo, prelevando tutti i propri beni ed effetti personali;
DISPONE che la figlia rimanga affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza Per_1 anagrafica presso la madre;
i genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE che per quanto attiene al calendario di visita della minore, essendo la stessa in procinto di raggiungere la maggiore età, la medesima potrà vedere il padre ogni qualvolta lo desidererà secondo gli accordi che saranno di volta in volta presi dalle parti;
DISPONE che il Sig. corrisponderà direttamente alla figlia dal momento Parte_2 Per_1 dell'apertura del conto corrente intestato alla stessa, l'importo mensile di Euro 300,00 a titolo di contributo al mantenimento , entro il giorno 11 di ciascun mese e rivalutabile annualmente secondo gli pagina 2 di 3 indici ISTAT, con prima rivalutazione al febbraio 2027, oltre al 50% delle spese straordinarie relative alla figlia come disciplinate dal Protocollo d'intesa tra Tribunale di Torino e Consiglio Per_1 dell'Ordine degli Avvocati in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c, ad eccezione delle spese scolastiche, che saranno sopportate al 100% dal padre solo qualora la moglie offrisse giustificativi che attestino eventuali difficoltà a sostenerle nella misura del suo 50%;
DÀ ATTO che l'assegno unico potrà essere percepito dalla moglie nella misura del 100%, mentre sarà il Sig. a beneficiare delle detrazioni fiscali nella misura del 100%; Parte_2
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretende a titolo di mantenimento personale;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di aver risolto e definito tutti i loro rapporti patrimoniali e di non aver null'altro a che pretendere l'un dall'altro, ferme restando le condizioni sopra stabilite;
DÀ ATTO che ciascuna parte sopporterà in maniera diretta ed esclusiva le competenze del proprio difensore;
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 26/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Falconi Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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