TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 13/04/2026, n. 6703
TAR
Sentenza 13 aprile 2026

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  • Accolto
    Violazione dell’art. 10 bis co. 1 della L. 241/1990 con riferimento al parere della Soprintendenza

    La Soprintendenza ha omesso di coinvolgere la società istante nel procedimento, e la comunicazione del preavviso di rigetto da parte di Roma Capitale non è stata idonea a sanare tale vizio, poiché le controdeduzioni non sono state esaminate dall'unica autorità competente. Il modus procedendi ha comportato la vanificazione dell'apporto partecipativo della ricorrente.

  • Altro
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 32 L. n. 47/1985 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti – Insufficiente considerazione dello stato dei luoghi – Mancanza dei presupposti – Illogicità – Violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990 – Difetto di motivazione – Violazione del principio di proporzionalità – Sviamento

    Le questioni dedotte con il secondo motivo sono assorbite dalla fondatezza del primo motivo e devono essere esaminate dalla Soprintendenza in contraddittorio con la società ricorrente in sede di riesercizio del potere.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per sviamento

    La richiesta di demolizione costituisce una mera sollecitazione all'amministrazione titolare del potere sanzionatorio, e non integra uno sviamento di potere.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 13/04/2026, n. 6703
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6703
    Data del deposito : 13 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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