Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 17/03/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2284/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Il Tribunale riunito in camera di conSIlio composto dai SInori Magistrati: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2284/2023 R.G./F avente per oggetto modifica regolamentazione questioni genitoriali promossa da:
Parte_1
CF residente in [...] rappresentata difesa e domiciliata C.F._1 presso lo studio dell'avv. Adriana Maria SERRA del foro di Torino per delega in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difesore in Via Caboto 35, Torino
PARTE RICORRENTE contro
CP_1 nato a [...] [...] residente in [...] - ST OT (BA) -70013 Codice fiscale: , rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Donghia ed C.F._2 elettiametne domicliaito presso lo studio del Difensore in ST OT Via Pietro Lanzillotta n. 9/d
PARTE RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero Collegio del 12.3.2025 Conclusioni delle Parti Per Parte ricorrente come da note depositate in PCT in data 11.12.2024 del seguente letterale Per_ tenore: “(…) Affidamento condiviso ad entrambi i genitori della minore con residenza e domicilio prevalente presso la madre e con esercizio disgiunto sulle decisioni di ordinaria amministrazione che riguardino la minore per il genitore che dovrà assumere tali decisioni quando l'avrà con sé; Incarico ai Servizi Sociali di monitoraggio e supporto del nucleo famigliare almeno per ulteriori due anni dal provvedimento definitivo della presente procedura. Prosecuzione della mediazione famigliare per almeno due anni dal provvedimento definitivo della presente procedura;
Conferma del contributo al mantenimento nella misura di € 245,19 ( ovvero € 220,00 rivalutati secondo gli indici Istat al mese di ottobre 2024) mensili, somma da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT e da pagare a mezzo bonifico sul conto corrente indicato dalla SI.ra entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, Pt_1 Per_ con impegno per il padre a provvedere a ricaricare il cellulare di quando la minore non è con sé, e, del pari, con Per_ impegno per la madre a ricaricare il cellulare di quando la minore non è con lei, di talchè sia sempre possibile effettuare videochiamate per il genitore che non sia con la minore;
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1. Confermare l'affido della piccola in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La minore avrà residenza abituale presso la casa familiare in Via Barelli, 31 – Cafasse (TO) – 10070 con collocamento prevalente con la madre SI.ra . Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative Parte_1 all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa.
2. Disporre i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figlia minore come a seguire Il padre starà con la figlia recandosi dalla stessa, in Piemonte, a Cafasse, una volta al mese, per due/tre giorni con pernotto della piccola Per_ presso di lui. Durante le vacanze di Natale, invece, trascorrerà dal padre in Puglia, a ST OT, otto giorni, alternando annualmente il periodo dal 23.12 al 30.12 o dal 31.12 al 07.01. La piccola trascorrerà inoltre con il padre in Puglia, da 30 a 45 giorni consecutivi durante le vacanze estive, in periodi da alternarsi annualmente tra i mesi di giugno e luglio o agosto e settembre. Le spese di viaggio della minore saranno ad esclusivo carico del SI.
CP_1
3. Disporre che il SI. provveda al mantenimento della figlia, in via indiretta, mediante versamento CP_1 alla SI.ra , dell'importo di Euro 220,00= mensili (per 12 mensilità), da versarsi in via Parte_1 anticipata entro il giorno 25 di ogni mese. Con previsione di rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, purché l'indice sia positivo.
4.Disporre che l'assegno unico universale per la minore sia percepito per metà dalla madre e per metà dal padre, anche al fine di consentire a quest'ultimo il costo oneroso degli spostamenti dalla Puglia al Piemonte, posti per se e la Per_ piccola ed esclusivo carico dello stesso CP_1
5. Disporre che il SI. provveda al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal SNN, CP_1 dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della minore, previo accordo e documentate, nel rispetto delle indicazioni dettate dal Protocollo vigente.
6.La SInora dovrà, altresì, assicurare al SI. la disponibilità telefonica quotidiana nella fascia Pt_1 CP_1 Per_ oraria dalle ore 20.30 alle ore 21.30 per contattare e parlare con In ordine al prosieguo del monitoraggio da parte dei Servizi Sociali nonché del percorso di mediazione familiare, questa difesa si dichiara sostanzialmente favorevole, nei modi e termini di tempo che rimette al prudente apprezzamento del Giudice. In ordine alle spese e competenze del presente giudizio si chiede che le stesse siano integralmente compensate tra le parti, atteso l'evoluzione dell'esito del giudizio” Per il PM:
V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso 20/02/2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Con ricorso introduttivo nelle forme ex art 473 bis 29 cpc parte ricorrente ha rappresentato che dalla relazione tra le Parti è nata la figlia nata in data [...]. Persona_2
- Rappresentava che con sentenza 796/2022, pubblicata l'11 luglio 2022 passata in giudicato in data 22.9.2022 il Tribunale di Ivrea – all'esito di giudizio di riconoscimento ex art. 250 cc – aveva disciplinato l'affidamento condiviso della figlia ai genitori, oltre le modalità di visita e mantenimento.
- Lamentava la scostanza paterna nei rapporti con la figlia, non incontrando il padre la figlia da diversi mesi. Concludeva chiedendo la sospensione visite padre-figlia e l'affidamento esclusivo rafforzato della figlia alla sola madre.
pagina 2 di 5 - Si è costituito in giudizio il convenuto prendendo posizione in ordine alle contestazioni materne e rappresentando che le parti genitoriali vivevano in contesti geografici molto distanti tra loro (il padre in Provincia di Bari e la madre in Provincia di Torino), rappresentando come il nuovo Per_ compagno della ricorrente ostacolasse i rapporti tra il padre e
- Lamentava parte resistente come la ricorrente avesse d'imperio interrotto i rapporti padre-figlia. Concludeva chiedendo emissione di provvedimenti indifferibili vòlti a reintrodurre incontri in luogo neutro padre-figlia e nel merito proponeva la calendarizzazione degli incontri genitoriali, con conferma dell'importo a titolo di mantenimento per la figlia.
- All'udienza del 24.1.2024 il GR procedeva all'audizione delle Parti. Parte ricorrente ha dichiarato: Per_ Per_ Per_
“Vivo a Cafasse con la figlia n. 1.4.13; ho altri due figli (n. 1.11.17) e (26.4.22) che ho avuto dal mio convivente Egli lavora come metalmeccanico;
la casa è stata acquistata dal mio Controparte_2 compagno;
ad aprile vi sarà il riscatto con il pagamento dell'ultima rata. Non lavoro;
in passato ho lavorato come cassiera e come barista. Per_ L'ultima volta che il padre ha visto è stato a Gennaio 2023 a Cafasse. Il padre versa il mantenimento come previsto nella sentenza del Tribunale di Ivrea 11.7.22”. Parte resistente ha dichiarato: “(…) Vivo a ST OT (BA) con mia madre;
mia madre lavora con contratto agricolo stagionale;
la casa è in locazione con contratto a me intestato;
pago euro 340,00 mensili. Lavoro come autista dipendente con uno stipendio mensile di euro 1550-1600,00. Sono però stato licenziato la settimana scorsa per esubero di personale. Sono fiducioso di potere trovare subito analogo lavoro perché mi sono già attivato. E' Per_ vero che l'ultima volta che ho visto è stato a Gennaio 2023; non l'ho più sentita neppure per telefono perché il mio numero è stato bloccato sul cellulare di mia figlia” All'esito le Parti chiedevano attivarsi i luoghi neutri con avvio di mediazione e ripresa di contatti telefonici.
- Il Giudice relatore riservava la decisione e nella successiva ordinanza ex art 473 bis 22 cpc del 24.1.2024 così si legge: “(…) Sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza in data 24.1.2024; Sentite le parti e i relativi procuratori;
Esaminati gli atti ed i documenti di causa;
Viste le istanze formulate dalle parti;
Rilevato che principale oggetto del presente giudizio sono le modalità di affido della figlia;
Ritenute irrilevanti le istanze di prove orali formulate dalle parti e necessario avviare il ripristino dei rapporti del convenuto residente a [...] con la figlia CP_1 Persona_2
n. l'1.4.13 e residente a [...], con la madre Parte_1
Ritenuto necessario, a fronte della difficile situazione dell'intero nucleo familiare, per come emerge dagli atti, disporre, secondo le modalità meglio indicate in dispositivo: a) Incontri in luogo neutro tra padre e figlia b) La ripresa di contatti telefonici / videochiamate tra padre e figlia;
c) La prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte dei S.S. e in età Controparte_3 evolutiva d) L'avvio di un percorso di mediazione familiare per i genitori avendo essi già prestato consenso
P.Q.M.
Rigettata ogni diversa istanza, ° dispone che possa incontrare la figlia CP_1 [...] in luogo neutro secondo tempi e modalità da stabilirsi a cura dei Servizi e con prospettiva di Persona_5 graduale liberalizzazione ove ne maturino i presupposti;
° dispone la ripresa, indicativamente almeno settimanale, di contatti telefonici / videochiamate tra padre e figlia secondo le modalità indicate dai Servizi e, almeno inizialmente, sotto il monitoraggio di questi ultimi;
pagina 3 di 5 ° dispone la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte dei S.S. e Psicologia della salute in età evolutiva;
° dispone l'avvio di un percorso di mediazione familiare per i genitori (…)”, fissando udienza per la rimessione in decisione al 11.2.2025 con assegnazione ex art 473 bis 28 cpc dei termini a ritroso. I Servizi incaricati hanno preso in carico il nucleo depositando relazioni in PCT in data 18.11.2024 (il Servizio Sociale - prot. 15223/2024 del 18/11/2024) e in data 25.11.2024 il Servizio di Psicologia Età Evolutiva (prot. 125289 del 25.11.2024). Le relazioni hanno dato atto della positiva evoluzione dei rapporti genitoriali e la ripresa dei rapporti padre figlia, con necessità di prosecuzione della mediazione familiare. La causa viene ora a decisione e il Collegio ritiene che l'intervento dei Servizi incaricati e la collaborazione dei genitori abbiano sortito un positivo effetto nei rapporti padre- figlia di talché deve stabilirsi nel superiore ed esclusivo interesse della figlia la prosecuzione degli interventi supportivi e prevedendosi le visite padre figlia tenuto conto del di lei gradimento come meglio infra enucleati in parte dispositiva. L'esito della controversia rilascia un quadro entro il quale le Parti esitano concordi in punto affidamento, collocazione, mantenimento, prosecuzione delle prese in carico dovendosi per l'effetto ex art 92 cpc disporre l'integrale compensazione di tutte le spese di lite tra le Parti. P.M.Q. Il Tribunale di Ivrea pronunciando in contraddittorio tra le Parti in parziale modifica della Sentenza del Tribunale di Ivrea n. 796/2022 pubblicata in data 11.7.2022, passata in giudicato in data 22.9.2022 ogni altra domanda istanza eccezione rigettate: Per_
- Dispone l'affidamento condiviso della figlia ad entrambe i genitori disponendo che limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione gli stessi potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
- Dispone che la figlia minore avrà residenza anagrafica abituale presso la casa familiare in Via Barelli, 31 – Cafasse (TO) – 10070 con collocamento prevalente con la madre SI.ra Pt_1
;
[...] Per_
- Dispone la prosecuzione della presa in carico dei genitori e della minore da parte del Servizio Sociale e del Servizio di Psicologia Età Evolutiva per offrire alla minore ed ai genitori sostegno e supporto, con prosecuzione della mediazione;
- Dispone la conferma del contributo al mantenimento nella misura di € 245,19 ( ovvero € 220,00 rivalutati secondo gli indici Istat al mese di ottobre 2024) mensili, somma da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT e da pagare a mezzo bonifico sul conto corrente indicato dalla SI.ra entro il Pt_1 giorno 25 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in essere in materia presso il Tribunale di Ivrea. Assegno unico – ove spettante – percepito come per legge. Per_
- Dispone che il genitore che ha con sé consenta di eseguire videochiamate con il genitore che non sia con la minore, nella fascia oraria dalle ore 20.30 alle ore 21.30 ovvero all'occorenza in caso di necessità;
- Dispone il calendario di visita padre-figlia secondo le indicazioni dei Servizi Sociali, in Per_ considerazione degli impegni di entrambi i genitori, e dei desiderata di disponendo sin d'ora – Per_ fatto salvo l'eventuale diverso gradimento di – che il padre starà con la figlia recandosi dalla stessa, in Piemonte, a Cafasse, una volta al mese, per due/tre giorni con pernotto della figlia presso di lui. Durante le vacanze di trascorrerà dal padre in Puglia, a ST OT, i Persona_6 seguenti giorni di vacanza, alternando annualmente il periodo dal 23.12 al 30.12 o dal 31.12 al giorno antecedente la fine delle vacanze invernali così da consentirne il rientro. La figlia trascorrerà inoltre con il padre in Puglia nel periodo estivo quattro settimane anche non consecutive in periodi da alternarsi annualmente tra i mesi di giugno e luglio o agosto e settembre, periodi da concordarsi pagina 4 di 5 tra i genitori entro il mese di maggio di ciascun anno. Le spese di viaggio della minore saranno ad esclusivo carico del SI. . CP_1
- Dispone la prosecuzione della presa in carico della minore e del nucleo da parte dei Servizi Sociali e di Psicologia per sostegno e supporto al nucleo ed alla minore. Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le Parti. Manda alla Cancelleria per tutti gli incombenti di competenza e per la comunicazione alle Parti, al PM, ai Servizi Sociali e di Psicologia Età Evolutiva già incaricati in atti Così deciso in Ivrea, 12.3.2025 Il giudice relatore/estensore Dott. Alberto Angelo Balzani Il Presidente Dott. Alessandro Scialabba
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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