Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/01/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4641/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso l'avv. Antonella Bisconti, rappresentante e difensore
– ricorrente –
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso l'avv. Maurizio Savarese, rappresentante e difensore
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte del 15/1/2025, per l'udienza del
16/1/2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11/4/2024, , premesso che dalla convivenza more Parte_1
uxorio con era nata la figlia il 2/3/2012, ha chiesto a Controparte_1 Persona_1 questo Tribunale la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della figlia 1
obbligo a carico di di corrisponderle € 400,00 mensili Controparte_1
a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie relative alla stessa.
Si costituiva in giudizio il resistente, contestando integralmente quanto ex adverso dedotto e chiedendo: l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con residenza presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno;
obbligo a suo carico di corrispondere in favore di la somma di € 250,00 mensili a titolo di contributo Parte_1
al mantenimento ordinario della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie relative alla stessa.
Con istanza del 29/7/2024 le parti rappresentavano di avere raggiunto un accordo per la definizione concordata del giudizio.
Quindi, all'udienza del 16/1/2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti chiedevano la decisione della causa alle condizioni tra le stesse concordate e contenute nell'atto depositato telematicamente in data 29/7/2024 e in questa sede integralmente trasposte:
“- la figlia minore rimarrà affidata ad entrambi i genitori, mantenendo la Persona_1 residenza prevalente presso la abitazione della madre sita in Palermo via Crociferi 128;
- allo scopo di esercitare in modo paritario ed equo la responsabilità sulla figlia minore, le parti si impegnano a darsi reciprocamente, tempestiva comunicazione di ogni eventuale mutamento di indirizzo, recapito e numero telefonico.
- I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale sulla figlia minore provvedendo a curarne la crescita, l'educazione e l'istruzione scolastica seguendone le naturali inclinazioni. Nell'attuare tale intento e nella gestione delle decisioni di maggiore interesse per la minore, i genitori dovranno confrontarsi e concordare le migliori scelte di vita per gli stessi relative anche alla loro istruzione e alla scelta di cure sanitarie adeguate. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno essere separatamente responsabili delle scelte effettuate in favore dei minori.
-Il sig. avrà piena facoltà di incontrare e tenere con sé la figlia minore, rispettando la CP_1 volontà e le esigenze della stessa;
in particolare le parti convengono che la minore potrà essere prelevata dal padre almeno due pomeriggi la settimana, dall'uscita da scuola e sino alle ore 16.30. nonché, a settimane alterne, il sabato e/o la domenica dalle ore 10.00 e sino alle ore 18.00; durante il
2 periodo estivo il padre potrà prelevare la figlia minore per tre pomeriggi la settimana dalle ore 15.00 alle 18.00 e alternativamente un sabato e/o la domenica dalle ore 10.00 e sino alle ore 18.30, salvo diversi accordi fra le parti e, in ogni caso tenendo conto della eventuale diversa volontà e delle esigenze della minore nel rispetto degli impegni di quest'ultima, sia scolastici sia extrascolastici.
-Per le festività principali si seguirà il principio dell'alternanza annuale, intendendo che per un anno la minore trascorrerà il Natale con la madre e l'anno seguente con il padre e così per ciascuna delle festività calendate, salvo diversi accordi fra le parti;
-entrambi i genitori provvederanno al mantenimento della figlia in misura proporzionale alle proprie capacità. Tenuto conto delle attuali esigenze della figlia, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della attuale capacità economica delle parti, i genitori convengono che il sig. CP_1
è obbligato a versare mensilmente entro il giorno 5 di ogni mese, alla sig.ra a somma di € 250,00 Pt_1 oltre alla compartecipazione in misura del 50% alle spese straordinarie come da Protocollo in uso al
Tribunale di Palermo;
somma che verrà rivalutata annualmente in virtù degli indici pubblicati dall'ISTAT e che sarà versata in unica soluzione mensilmente mediante bonifico bancario su carta postepay intestata alla signora le cui coordinate sono già a conoscenza del sig. Parte_1 [...]
CP_1
- il sig. altresì riconosce alla sig.ra il 100% della quota versata dall'INPS a titolo di CP_1 Pt_1 assegno unico, a beneficio della figlia minore.
-Le parti dichiarano di rinunciare alle domande formulate nei rispettivi scritti difensivi, avendo raggiunto una comune intesa sulla definizione del procedimento.
Rilevato quanto sopra, le parti chiedono congiuntamente che la udienza già fissata si svolga nelle forme della trattazione scritta, e che venga emessa sentenza che disponga che il regime di affidamento e mantenimento della figlia delle parti sia regolato alle condizioni dalle stesse concordate con il presente atto.
Spese compensate.”.
Ebbene, tali condizioni non appaiono in contrasto con l'interesse preminente della minore e possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunziando:
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento della figlia minore delle parti,
3 sia regolato alle condizioni dalle stesse concordate e integralmente Parte_2
riportate in parte motiva;
b) compensa interamente le spese processuali.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 16 gennaio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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