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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/07/2025, n. 4026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4026 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE di APPELLO di NAPOLI
Sesta Sezione civile composta dai magistrati:
1) dr.ssa Assunta d'Amore - Presidente
2) dott. Giorgio Sensale - Consigliere
3) dr.ssa Ada Meterangelis - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 81 R.G.A.C. per l'anno 2019, riservata in decisione all'udienza del 13.3.2025 (svolta con le modalità previste dall'art. 127 ter cpc), vertente
TRA
( ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
( ), rappresentati e difesi in
[...] C.F._2 giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Michele Salemme, presso il cui studio in Napoli, via Cuma n. 28, sono elettivamente domiciliati;
Appellanti
CONTRO
( , quale società E_ P.IVA_1 incorporante per fusione la Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Maria Paola
Sabbatino, presso il cui studio in Napoli, via Cesario Console n. 3, è elettivamente domiciliata;
Appellata
E
( ), e per essa, quale mandataria, Controparte_3 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_4 rappresentata e difesa in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Fabio
Tavarelli, presso il cui studio in Grosseto, Via Cesare Battisti n. 85, è elettivamente domiciliata;
Interventrice volontaria
OGGETTO: appello contro la sentenza del tribunale di Santa Maria
Capua Vetere n. 2194/2018, pubblicata in data 28.6.2018.
CONCLUSIONI: come da rispettive note scritte autorizzate per l'udienza del 13.3.2025, da intendersi qui richiamate e trascritte.
1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 9.12.2013, Parte_1
e proponevano opposizione al precetto, ad essi
[...] Parte_2 rispettivamente notificato il 21.11.2013 ed il 26.11.2013, ad istanza della evocando quest'ultima in Controparte_2 giudizio, innanzi al tribunale di Santa Maria Capua Vetere, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “- in via preliminare, si richiede la sospensione della esecutività del titolo posto alla base dei precetti;
- nel merito, accertare e dichiarare la fondatezza dell'opposizione proposta dai signori e avverso gli atti di precetto Parte_2 Parte_1 loro notificati dalla rispettivamente in data Controparte_2
26 e 21/11/2013 emettendo i consequenziali provvedimenti di legge;
⁃ accertare e dichiarare la nullità della clausola relativa alla determinazione degli interessi presente nel contratto di mutuo fondiario sottoscritto in data
20/02/2002 su cui fondano i precetti per i motivi indicati in citazione;
⁃ accertare e dichiarare che nessun interesse è dovuto dagli opponenti alla con riferimento a detto contratto di mutuo Controparte_2 fondiario sottoscritto in data 20/02/2002 con la per Controparte_5
l'importo di € 516.500,00 in sorta capitale;
d) condannare la Cassa di Banca
Popolare di Ancona S.p.A. alla restituzione in favore del sig. Parte_2 di tutti gli importi pagati a titolo di interessi, spese ed oneri, con riferimento al detto contratto di mutuo fondiario, compensando, ove del caso parzialmente, tali importi con la quota capitale sulle rate scadute e non pagate, il tutto anche all'esito della CTU tecnico-contabile che dovesse essere svolta in corso di causa;
- in via meramente subordinata accertare e dichiarare l'illegittimità del piano di ammortamento del contratto di mutuo fondiario sottoscritto in data 20/02/2002 dagli opponenti con la
[...] poiché contenente la previsione di restituzione Controparte_2 degli interessi sul capitale maggiorati da capitalizzazione composta, emettendo i consequenziali provvedimenti di legge;
⁃ accertare e dichiarare la sopravvivenza del contratto di mutuo, depurato della clausola relativa agli interessi;
- condannare la convenuta al pagamento di spese, diritti e onorari del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario. Con ogni riserva in ordine alle ulteriori richieste istruttorie.
Con ogni riserva di far valere i diritti anche in sede penale”.
Premettevano gli opponenti che, nel precetto opposto, la
[...] aveva dedotto: 1) di avere intimato il Controparte_2 pagamento della complessiva somma di € 235.817,11, oltre interessi maturati e maturandi sulla quota capitale delle singole rate scadute dal dì di scadenza e sul capitale residuo dal 5.8.2013 al tasso convenzionale di mora, da contenersi e limitarsi entro i saggi soglia tempo per tempo fissati dalla legge n. 108/1996 e succ. mod., in forza di contratto di mutuo fondiario ex art. 38 del T.U.B. stipulato dagli opponenti quale mutuatario e Parte_2 Parte_1 quale garante) in data 20.2.2002; 2) che la somma mutuata, asseritamente erogata in unica soluzione al mutuatario secondo le
2 condizioni di cui all'art. 1 del contratto, ammontava ad € 516.500,00 al saggio determinato nell'art. 2 dell'accordo, con restituzione prevista in 120 rate mensili posticipate di € 5.778,68 ciascuna, comprensiva di quota capitale e quota interessi, garantita da un'ipoteca immobiliare;
3) che con riferimento al debito residuo di € 269.580,91, il mutuatario, in data 4.9.2008, aveva richiesto una variazione della modalità di rimborso/condizioni del mutuo ipotecario, con aumento del numero delle rate residue da 42 a 50; 4) che il si era reso moroso nel Pt_2 pagamento di n. 27 rate mensili di ammortamento, dal 20.1.2010 al
20.3.2012, di talché, successivamente, con nota del 10-13.12.2012, era stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c., con conseguente risoluzione del contratto di mutuo ed invito a procedere al pagamento immediato di tutte le somme dovute.
A sostegno dell'opposizione, e Parte_1 Parte_2 deducevano: 1) l'inesistenza di un titolo esecutivo ex art. 474 cpc in ragione del fatto che il contratto di mutuo fondiario per notar Per_1 del 20.2.2002 non documenterebbe un credito certo, liquido ed esigibile, mancando la traditio delle somme di denaro dall'istituto di credito mutuante al soggetto mutuatario (posto che le somme sarebbero state contestualmente riconsegnate in deposito cauzionale infruttifero); 2) la nullità del contratto di mutuo del 20.2.2002, azionato con il precetto opposto, in ragione della usurarietà oggettiva del tasso di interesse convenzionalmente pattuito, dovendosi al fine tener conto anche del tasso di interesse di mora e di tutti gli oneri connessi, così pervenendosi ad un tasso contrattuale complessivo del
17% annuo (essendo stato pattuito, e comunque applicato, un TAN del
5,75%, maggiorato dalla commissione fissa annua dello 0,25%, da oneri di estinzione anticipata pari al 3%, dal tasso di mora pari al
7,75% e dal trattamento tributario pari allo 0,25%), ampiamente superiore a quello c.d. soglia dell'8,265%, fissato per il periodo di riferimento 01/02-31/03/2002; 3) l'applicazione di un tasso di interesse (sia corrispettivo che moratorio) superiore a quello contrattualmente stabilito e, per di più, anche superiore al tasso soglia usurario;
4) la nullità del contratto di mutuo del 20.2.2002 in ragione della usurarietà soggettiva del tasso di interesse convenzionalmente pattuito;
5) la nullità dell'anzidetto contratto per l'indeterminatezza e indeterminabilità del tasso di interesse convenzionalmente pattuito e, comunque, in ragione della non corrispondenza tra il TAN ed il TAE e per la mancata indicazione di quest'ultimo; 5) l'illegittimità del ricorso, nel contratto, al sistema di ammortamento c.d. alla francese in ragione della violazione del divieto dell'anatocismo ex art. 1283 c.c. e dell'indeterminatezza del tasso ad esso conseguente;
7) l'illegittimità della segnalazione in Centrale dei rischi.
3 Radicata la lite, si costituiva tempestivamente in giudizio, con comparsa depositata in data 27.3.2014, la convenuta
[...]
impugnando e contestando l'opposizione proposta, Controparte_2 evidenziandone l'infondatezza.
Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale: “In via principale e nel merito rigettare l'avverso atto introduttivo e le conclusioni ivi formulate, per le ragioni indicate in premessa ed in quanto totalmente infondato sia in fatto che in diritto e ritenere gli opponenti tenuti al pagamento della somma di €
235.817,11 oltre interessi dal 05/08/2013 al tasso convenzionale di mora, cosi come da atto di precetto opposto”, con vittoria delle spese.
Disattese le richieste avanzate dagli opponenti di ordinare alla banca il deposito della documentazione contabile relativa allo svolgimento del mutuo e di disporre CTU tecnico-contabile per verificare i contestati profili di illegittimità, acquisita la documentazione in atti, la lite veniva definita con sentenza n. 2194/2018, pubblicata in data
28.6.2018, con cui il tribunale adito così statuiva: “rigetta l'opposizione; condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 10.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del
15%) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge”.
Contro tale sentenza, non notificata, con atto di citazione notificato in data 28.12.2018, proponevano appello e Parte_1
, lamentando: 1) Omessa e/o errata pronuncia Parte_2 sull'eccezione di carenza di titolo esecutivo su cui fondano i precetti opposti, e ciò, oltre che per la mancanza dell'effettiva traditio della somma mutuata, già eccepita in prime cure, per avere la banca mutuante fondato i precetti sul solo contratto di mutuo fondiario del
2002, senza tener conto del differente accordo stipulato in data
4.9.2008, con cui, a parziale modifica delle pattuizioni del mutuo originario, erano stati mutati i termini e le modalità di rimborso con allungamento del piano di ammortamento dall'originaria scadenza, aumentandosi le rate da n. 42 a n. 50; 2) Omessa ovvero errata pronuncia sulla usurarietà originaria del tasso di interesse corrispettivo. Errata indicazione del tasso. Errata e/o omessa verifica del superamento del tasso collegato alle maggiorazioni dovute per legge; 3) Omessa ovvero errata pronuncia sulla usurarietà originaria del tasso di mora. Errata indicazione del tasso. Errata e/o omessa verifica del superamento del tasso collegato alle maggiorazioni dovute per legge; 4) Vizio della pronuncia in ordine alla impossibilità di sommare il tasso corrispettivo e quello moratorio; 5) Vizio della sentenza per mancato rilievo dell'applicazione di interessi corrispettivi e/o moratori in misura superiore a quella stabilita nel contratto; 6) Vizio della sentenza per mancato rilievo dell'illegittimo anatocismo del piano di ammortamento alla francese; 7) Vizio della
4 sentenza per mancata dichiarazione di nullità del contratto per Pa omessa indicazione dell' ; 8) Vizio della sentenza per mancato rilievo dell'illegittimo anatocismo; 9) inspiegabile erroneo rigetto delle richieste istruttorie, in particolare della CTU tecnico-contabile.
Concludevano, pertanto, perché la Corte adita, in accoglimento del gravame, accogliesse, in riforma della sentenza impugnata, le seguenti conclusioni: “- accerti e dichiari la fondatezza dell'opposizione proposta dai signori e avverso gli atti di Parte_2 Parte_1 precetto loro notificati dalla Controparte_2 rispettivamente in data 26 e 21/11/2013 emettendo i consequenziali provvedimenti di legge;
- accerti e dichiari che gli atti di precetto opposti sono nulli poiché fondano soltanto sulle previsioni contrattuali di cui al contratto di mutuo per Notar del 20.02.2002 laddove viceversa il Per_1 piano di ammortamento è stato modificato in seguito all'accordo del
04.09.2008 con cui è stata disposta la variazione delle modalità di rimborso/condizioni del mutuo ipotecario, aumentando le rate di mutuo da n.
42 a n.50 con un debito residuo di €. 269.580,91;- accerti e dichiari l'assenza del titolo esecutivo posto alla base dei precetti opposti non essendo qualificabile in tal modo l'atto per Notar del 20/2/2002 su cui si Per_1 fondano che viceversa risulta essere un contratto di mutuo condizionato;
- accerti e dichiari la nullità della clausola relativa alla determinazione degli interessi presente nel contratto di mutuo fondiario sottoscritto in data
20/02/2002 su cui fondano i precetti per i motivi indicati e che nessun interesse è dovuto dagli opponenti alla con Controparte_2 riferimento al detto contratto di mutuo fondiario sottoscritto in data
20/02/2002 con la per l'importo di € 516.500,00 in sorta Controparte_5 capitale;
- accerti e dichiari, in ogni caso ovvero all'esito della CTU per cui si reitera istanza di ammissione, la nullità della clausola relativa alla determinazione degli interessi presente nel contratto di mutuo posto a fondamento degli atti di precetto opposti alla base poiché usuraria ai sensi della L. 108/1996 sotto il profilo oggettivo (sia con riferimento agli interessi corrispettivi singolarmente considerati, sia a quelli moratori singolarmente considerati sia con riferimento alla sommatoria dei detti tassi) essendo stato pattuito un tasso di interesse superiore a quello soglia fissato per il periodo di riferimento, il tutto come puntualmente indicato in atti;
- conseguentemente accerti e dichiari che nessun interesse è dovuto con riferimento al detto contratto di mutuo fondiario sottoscritto in data
20/02/2002 e condanni l'opposta alla restituzione in favore degli opponenti di tutti gli importi pagati a titolo di interessi ovvero a qualsiasi titolo diverso dalla sorta capitale, compensando, ove del caso parzialmente, tali importi con la quota capitale sulle rate scadute e non pagate, il tutto anche all'esito della CTU tecnico-contabile reiteratamente richiesta;
- accerti e dichiari
l'erroneità la mancanza del TAEG o ISC del contratto, emettendo i consequenziali provvedimenti di legge;
- accerti e dichiari che il piano di ammortamento contrattuale reca un tasso di interesse superiore a quello pattuito ed emetta i conseguenti provvedimenti di legge;
- accerti e dichiari
l'illegittimità del piano di ammortamento (alla francese) del contratto di
5 mutuo fondiario sottoscritto in data 20/02/2002 poiché contenente la previsione di restituzione degli interessi sul capitale maggiorati da capitalizzazione composta, emettendo i consequenziali provvedimenti di legge;
- accolga in ogni caso le istanze istruttorie già avanzate in primo grado […]- autorizzi il nominando CTU ad acquisire tutta la eventuale documentazione ulteriore che dovesse essere utile allo svolgimento dell'incarico che sarà conferito”. Con vittoria delle spese del doppio grado.
Si costituiva tempestivamente in giudizio, con comparsa depositata in data 30.5.2019, la concludendo per E_
l'integrale rigetto del gravame, inammissibile e comunque infondato, con vittoria delle spese.
Nelle more, con atto di intervento del successore nel diritto a titolo particolare ex art. 111 c.p.c., depositato in data 16.2.2022, si costituiva in giudizio la e per essa, quale mandataria, Controparte_3 CP_4
quale successore a titolo particolare di
[...] E_
, nelle sole ragioni creditorie di quest'ultima, in forza del
[...] contratto di cessione in blocco di crediti pro soluto intercorso in data
4.12.2019, ai sensi degli artt. 4 e 7.1 L. n. 130/1999, concludendo per il rigetto in toto dell'appello, con vittoria delle spese del grado.
Acquisito telematicamente il fascicolo d'ufficio di prime cure, la causa (nelle more assegnata, in data 5.2.2025, alla Sesta sezione civile, Consigliere relatore dr.ssa Ada Meterangelis, a seguito del disposto riequilibrio dei ruoli tra sezioni della Corte), all'udienza del
13.3.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte autorizzate, veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi.
********
I. - L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che ci si accinge a precisare, senza necessità di disporre alcun approfondimento istruttorio.
§. Con il primo motivo di gravame, gli appellanti lamentano omessa
e/o errata pronuncia sull'eccezione di carenza di titolo esecutivo su cui fondano i precetti opposti, al fine deducendo: 1) l'inutilizzabilità da parte della Banca opposta, quale titolo esecutivo, del solo contratto di mutuo per notar del 20.2.2002, in considerazione della Per_1 sopravvenuta modifica delle pattuizioni del mutuo originario, in data
4.9.2008, richiesta dal mutuatario e richiamata (e dunque, a dire degli appellanti, riconosciuta) dalla stessa banca mutuante nei precetti opposti, con la conseguenza che il titolo esecutivo in relazione alle cui obbligazioni valutare l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine e da porre a fondamento del precetto dovesse essere l'accordo del 04.09.2008 in quanto richiamante il precedente mutuo, e non
(solo) il contratto per notar del 20.2.2002; 2) la mancata Per_1
6 traditio dell'importo di € 516.500,00, solo fittiziamente ricevuto dal mutuatario, ma nella sostanza “riconsegnato” all'Istituto mutuante, che l'aveva tenuto in deposito infruttifero ove era rimasto vincolato in favore della banca fino al soddisfacimento di alcune condizioni dalla stessa imposte.
Entrambi i profili di doglianza vanno disattesi.
Quanto, infatti, alla sopravvenuta modifica/integrazione dell'originario contratto di mutuo del 20.2.2002, la doglianza integra un motivo di opposizione dedotto per la prima volta in appello, come tale inammissibile ex art. 345 c.p.c., nulla deducendosi al riguardo in prime cure, ove gli opponenti facevano esclusivo riferimento al contratto di mutuo fondiario per notar del 20.2.2002 (cui Per_1 peraltro esclusivamente si riferiscono i documenti dagli stessi opponenti allegati in prime cure, oltre che la perizia di parte e le tabelle TEG depositate in data 20.5.2015) .
A ciò si aggiunga che la dedotta rinegoziazione del mutuo originario, espressamente e tempestivamente contestata dalla Banca mutuante all'atto della costituzione in sede di gravame (cfr. pag. 4 della relativa comparsa, ove si legge: “Ad ogni buon conto, trattasi di doglianza palesemente infondata, dal momento che alcun atto “integrativo” (specie con carattere novativo) risulta mai stipulato tra le parti, così che l'unico originario titolo esecutivo valido ed azionato risulta essere il contratto di mutuo fondiario del 20.02.2002 stipulato per notar in Alvignano”), Per_1
è rimasta in ogni caso priva di qualsivoglia idoneo riscontro probatorio, non rilevando al fine il mero richiamo contenuto nell'atto di precetto (cfr. punto 5) alla circostanza che: “in data 04.09.2008 il mutuatario richiedeva una variazione delle modalità di rimborso/condizioni del mutuo ipotecario, aumentando le rate di mutuo da n. 42 a n.50, (con un debito residuo di € 269.580,919”, che, chiaramente, non implica che quanto richiesto dal debitore fosse poi stato accordato dall'istituto mutuante.
Con riguardo poi al secondo profilo di doglianza, con cui si ripropone la contestazione circa l'esistenza di un titolo esecutivo ex art. 474 cpc per difetto di traditio delle somme mutuate, giova innanzitutto riportare i passi contestati della sentenza gravata, ove si legge: <<…In proposito, è pacifico che il contratto di mutuo azionato esecutivamente abbia previsto espressamente l'accredito delle somme mutuate su conto corrente infruttifero intestato alla parte mutuataria e contenga la dichiarazione di quietanza rilasciata dalla stessa parte mutuataria.
Tali circostanze appaiono di per sé assorbenti ai fini della presente decisione sul punto, ove si consideri che: da un lato, la giurisprudenza di legittimità ha comunque precisato che “la “tradito rei” può essere realizzata attraverso
l'accreditamento in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario, perché in tal modo il mutuante crea, con l'uscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del
7 mutuatario” (Cass. 21 febbraio 2001, n. 2483); dall'altro lato, la circostanza per cui avrebbe avuto luogo contestualmente la costituzione in deposito infruttifero non appare idonea ad escludere l'insorgere dell'obbligazione restitutoria, tenuto conto del fatto che trattasi di un passaggio distinto ed ulteriore, che tuttavia logicamente e cronologicamente presuppone l'avvenuta traditio e, quindi, il perfezionamento del contratto con l'insorgere dell'obbligo restitutorio: infatti, è possibile costituire in deposito solo ciò di cui si sia preventivamente conseguita la disponibilità.
Tale ultima conclusione trova conferma, altresì, nella più recente giurisprudenza di legittimità, “Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali” (Cass. 27 ottobre 2017, n.
25632). In termini generali, poi, non appare fuor luogo evidenziare come la previsione di un sistema quale quello congegnato nel caso di specie
(ovverosia, si ribadisce, la previsione della quietanza delle somme e la costituzione contestuale delle medesime in deposito cauzionale infruttifero) non costituisce una forma di elusione delle norme vigenti, bensì risponda all'esigenza che - ferma l'immediata insorgenza dell'obbligazione restitutoria a carico della parte mutuataria - sia assicurata una forma di “garanzia" per l'istituto di credito mutuante in dipendenza del verificarsi di determinati eventi funzionali all'assetto definito con il contratto (essenzialmente,
l'iscrizione ipotecaria ed il consolidamento della medesima). […]>>.
Ebbene, sull'argomento sono intervenute le Sezioni Unite della
Suprema Corte che, risolvendo il contrasto giurisprudenziale esistente in subiecta materia, originato da Cass. 12007/2024 (richiamata dagli appellanti), hanno definitivamente chiarito, con la recentissima sentenza n. 5968 del 6 marzo 2025, che il contratto di mutuo non diventa tecnicamente “condizionato” e conserva dunque la sua idoneità a costituire titolo esecutivo ex art. 474 cpc anche nel caso in cui la libera disponibilità della somma mutuata da parte del mutuatario sia subordinata al verificarsi di talune condizioni, essendo queste ultime espressione della libertà negoziale del mutuatario ed avendo rilevanza meramente accessoria rispetto all'obbligazione restitutoria dal medesimo assunta, di talché, proprio in forza della natura accessoria di tali condizioni, non è necessario un separato o successivo atto, munito degli stessi requisiti di forma del titolo originario, che attesti o riconosca l'intervenuto svincolo della somma mutuata. Con l'indicata pronuncia, le Sezioni Unite hanno infatti affermato il seguente principio di diritto: “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto
8 l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla.
Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto” (nello stesso senso, tra le altre, Cass. 34116/2023, Cass.
9229/2022, Cass. 41791/2021 e Cass. 25362/2017, già richiamata dal primo giudice).
Consegue la conferma in parte qua della sentenza gravata, esente dai denunciati vizi e perfettamente aderente al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite.
§. Con il secondo, il terzo ed il quarto motivo di gravame, da trattare congiuntamente perché strettamente connessi, gli appellanti, nel riproporre le contestazioni svolte in prime cure, lamentano, in relazione alla verifica del superamento del TAEG, rispettivamente: i) omessa ovvero errata pronuncia sulla usurarietà originaria del tasso di interesse corrispettivo, in quanto il T.E.G. era stato determinato sommando al tasso nominale annuo del 5,75% solo alcune delle maggiorazioni pattuite in contratto rilevanti ex lege n. 108/1996, ovvero spese di istruttoria per € 250,00, di perizia tecnica per € 671,39 e di incasso rata per € 109,10, senza tener conto della spesa per l'imposta sostitutiva pari al 2% e della commissione di estinzione anticipata pari al 3%; ii) omessa ovvero errata pronuncia circa
l'usurarietà originaria del tasso di interesse di mora, in quanto considerato nel suo esclusivo valore nominale inserito in contratto, pari al 7,75% della somma mutuata, non maggiorato di tutte le spese e gli oneri sopra richiamati e rilevanti per legge, che ove calcolati avrebbe evidenziato un tasso ab origine usurario;
iii) erroneità della pronuncia in ordine alla ritenuta impossibilità di sommare il tasso corrispettivo e quello moratorio ai fini della verifica dell'eventuale superamento della soglia usuraria.
Tutte le censure, al limite dell'ammissibilità, sono in ogni caso infondate, per le diffuse e motivate argomentazioni già svolte nella sentenza in parte qua gravata.
In particolare, il tribunale, nel vagliare la contestazione in punto di usurarietà originaria del contratto per cui è causa, dopo aver opportunamente osservato che l'approccio seguito dagli opponenti si fondava sulla determinazione del T.E.G. contrattuale in virtù di una
“mera somma aritmetica”, evidenziava innanzitutto come tale approccio, sotteso a tutte le opzioni proposte, non potesse essere condiviso in quanto non conforme al sistema delineato dal legislatore, così specificamente argomentando sul punto (cfr. pagg. 7-14): << […]
9 3.2.1. In via preliminare, occorre evidenziare come - ad onta della diversa opinione da taluni manifestata - l'approccio della c.d. sommatoria non sia stato affatto sposato nella più recente giurisprudenza di legittimità
[..omissis..].
3.2.2. Tanto opportunamente chiarito e venendo a delibare le ragioni dell'inadeguatezza della tesi della c.d. sommatoria, giova osservare come la verifica in punto di usurarietà si traduca in un controllo, in buona sostanza, circa il “costo” effettivo dell''erogazione del credito.
Da un lato, infatti, l'art. 644, quinto comma, cod. pen. impone di tener conto
“delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione de1 credito”, in tal modo mirando ad esprimere il costo complessivo dell'operazione concretamente posta in essere.
Dall'altro lato e nel contempo, attraverso il combinato disposto dell'art. 644, terzo comma, cod. pen. e dell'art. 2, comma 1 e 4, della legge n. 108 del 1996
(che prevede la rilevazione trimestrale del “tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno” e individua il limite degli interessi usurari nel T.E.G.M. + la maggiorazione) si consente di comparare il
T.E.G. della singola operazione ad un parametro che il legislatore ha individuato come limite massimo.
In altri termini, il calcolo del T.E.G. dell'operazione contrattuale esprime il costo economico complessivo della stessa per il cliente, costo che - nell'ottica del legislatore del 1996 - deve essere confrontato con un dato oggettivo (il T.E.G.M. + la maggiorazione), il quale esprime a propria volta il limite di “tollerabilità” che l'ordinamento ammette: è legittima l'operazione solo se e nella misura in cui il costo della medesima (che viene espresso dal
T.E.G.) non superi quel limite di legge (inteso, per l'appunto, qual è il limite di “tollerabilità”).
Alla base di tale sistema vi è un'evidente prospettiva di carattere
“sostanziale”, che appare coerente con quella già introdotta dal legislatore comunitario […]. In tale ottica, cioè, l'obiettivo di fondo perseguito è quello di esprimere, attraverso un unico indicatore il costo completo ed effettivo dell'operazione, ovverosia un “costo” che non si risolva nella mera indicazione del tasso nominale di interesse, ma comprenda anche gli accessori collegati all'erogazione del credito e che, in generale, tenga conto dell'incidenza economica complessiva sul mutuatario dell'operazione posta in essere.
Orbene, sul piano contabile e di matematica finanziaria il calcolo del T.E.G. si concretizza nell'indicazione del tasso di rendimento dell'operazione: si tratta, cioè, di un tasso di attualizzazione che consente di rendere uguali due flussi di cassa di segno contrario e con scadenze previste in tempi diversi, ovverosia, da un lato, la somma del credito concesso dall'istituto mutuante e, dall'altro lato, la somma dei pagamenti dovuti dal mutuatario (per rimborso capitale, interessi, commissioni e spese). [..].
Le considerazioni che precedono aiutano a comprendere, allora, come lo schema della cd. sommatoria - in tutte le varie declinazioni prospettate (ivi compresa quella della maggiorazione del tasso corrispettivo con lo spread di
10 mora) - non sia coerente con il sistema normativo sopra delineato. Il punctum dolens di tale approccio è infatti quello di esprimere sempre e solamente un dato meramente “nominale” e, per di più, un dato che - laddove si proceda alla somma algebrica anche delle voci del tasso di mora o della commissione di estinzione anticipata - fotografa una situazione di costo non rispondente alla realtà.
Invero, attraverso la sommatoria si realizza la “fusione” in un'unica voce nominale di complessive voci di costo che muovono da presupposti eterogenei e che, conseguentemente, finiscono con l'avere una diversa incidenza. […].
§. Ciò risulta evidente ove si ponga mente, anzitutto, alla principale voce sulla quale si è in genere concentrata l'attenzione dei fautori della tesi della sommatoria: il tasso di interesse di mora.
E' noto come tali interessi abbiano una funzione del tutto differente e non omogenea rispetto a quelli corrispettivi […].
La conseguenza di ciò è, allora, che l'applicazione degli interessi di mora è del tutto alternativa rispetto all'applicazione degli interessi corrispettivi: essi postulano l'inadempimento da parte del mutuatario e, conseguentemente,
l'inapplicabilità per tale parte degli interessi corrispettivi.
Né in senso contrario rileva la circostanza per cui - come consentito dall'art. 120 TUB e dall'art. 3, comma 1, della delibera C.I.C.R. del 9/2/2000 - le parti possono convenire l'applicazione degli interessi di mora sull'intero importo della rata e, quindi, anche sulla quota per interessi corrispettivi. Tale circostanza non muta i termini della questione ove si consideri che la quota di interessi corrispettivi conglobata nella rata mira unicamente a remunerare il soggetto mutuante del mancato godimento di capitale per il tempo fisiologico previsto per la restituzione [..omissis..].
§. La medesima situazione si determina, altresì, con riguardo alle voci di costo collegate all'eventuale estinzione anticipata del contratto di mutuo e/o al rimborso parziale del capitale.
Se si pone mente al fatto che, usualmente, la commissione per tali operazioni
è stata commisurata all'importo del capitale restituito anticipatamente (come peraltro previsto anche nel contratto per cui è causa: cfr. l'art. 3) appare evidente come l'incidenza della voce di costo dipenda da fattori e presupposti del tutto eterogenei.
Non è consentito, allora, operare una sussunzione sotto forma di somma algebrica delle voci nominali>>.
Tanto precisato, il tribunale affrontava la questione sul se e come valutare, quantomeno in astratto, l'incidenza sul costo dell'operazione di quegli oneri previsti in contratto aventi natura puramente eventuale
(per l'appunto, interessi moratori e commissione di estinzione anticipata), ossia di quegli oneri la cui applicazione non è automatica ma dipende da eventi futuri ed incerti (segnatamente nel caso degli interessi moratori: l'inadempimento all'obbligazione di pagamento da parte del soggetto mutuatario;
nel caso della commissione di estinzione e/o di rimborso parziale anticipato: l'esercizio del diritto potestativo da parte del soggetto mutuatario), privilegiando, sul piano
11 metodologico, la soluzione in virtù della quale la verifica del rispetto del tasso soglia antiusura andava compiuta (non già in astratto, bensì) assumendo come riferimento l'evoluzione del rapporto quale concretamente realizzatasi.
In particolare, rilevava: <<…In altri termini, posto che la verifica di usurarietà si sostanzia nel verificare quale sia stato il “costo” effettivo dell'erogazione del credito, tale verifica deve essere compiuta in conformità sì al programma negoziale convenuto, ma pur sempre a fronte del rapporto quale concretamente sviluppato.
Il che significa che gli oneri meramente eventuali assumono rilievo solo laddove si siano verificate le condizioni di contratto cui sia stata subordinata la relativa applicabilità, con la conseguenza che sono irrilevanti quelle voci di costo che siano sì collegate all'erogazione del credito, ma che:
• siano meramente potenziali, perché non dovute per effetto della mera conclusione del contratto, ma subordinate al verificarsi di eventi futuri
(ancora possibili ma concretamente) non verificatisi;
• siano del tutto irreali, perché non dovute per effetto della mera conclusione del contratto, ma subordinate al verificarsi di eventi che non si sono verificati, né potranno in seguito verificarsi. […omissis…].
3.4. All'esito delle argomentazioni sopra svolte può concludersi nel senso dell'infondatezza della contestazione spiegata da parte degli opponenti in punto di pretesa usurarietà oggettiva del contratto di mutuo del 20.2.2002.
3.4.1. Anzitutto, deve ricordarsi come […] l'opponente assume la veste di attore non solo dal punto di vista formale, ma anche da quello sostanziale
(cfr., sul punto, Cass. 16 giugno 2016, n. 124 15).
Ne discende allora che ricade pur sempre su quest'ultimo l'onere di allegare e provare quei fatti che - nella prospettazione dello stesso opponente - impedirebbero al creditore di procedere ad esecuzione forzata, ivi compreso i fatti costitutivi della nullità del contratto per superamento del tasso soglia antiusura.
3.4.2. Ciò posto, le allegazioni prospettate dagli opponenti e la documentazione complessivamente acquisita agli atti di causa (e, in particolare, i prospetti contabili depositati da ciascuna delle parti all'esito dell'ordinanza del 18/3/ 2015) inducono ad escludere che, nel caso di specie, sia configurabile l'usurarietà del contratto per cui è causa.
§. In primo luogo, deve osservarsi come entrambi i prospetti contabili depositati dalle parti conducano al risultato di un T.E.G. per così dire
“fisiologico” ampiamente inferiore al tasso soglia anti-usura (pari all'8,265%).
Depurando il calcolo da ogni forma di “inquinamento" derivante dalla considerazione di un onere meramente astratto e potenziale quale la commissione di estinzione anticipata (la quale non assume rilievo nella presente sede per le ragioni sopra ampiamente illustrate), i conteggi convergono verso un risultato conforme al dato legale:
• parte opponente ha prospettato infatti un T.E.G. contrattuale nella misura del 7,331% (cfr. il prospetto contabile indicato come TEG Tabella 1 depositato in allegato alla memoria autorizzata del 20/5/2015);
12 • parte opposta ha prospettato a sua volta un T.E.G. contrattuale nella misura del 6,455% (cfr. il prospetto contabile depositato in allegato alla memoria autorizzata del 29/4/ 2015).
In entrambi i casi è evidente come trattasi di importi inferiori al tasso soglia per il periodo di riferimento.
Peraltro, l'apparente notevole divergenza tra i due risultati si spiega agevolmente ove si consideri che il prospetto depositato dagli opponenti contiene in realtà un errore, atteso che procede alla duplicazione degli oneri accessori per incasso rata (contrattualmente indicati in euro 109,10).
Invero, tali oneri risultano già conglobati nella rata mensile fissa
(segnatamente, euro 5.778,68), ragion per cui - tenuto conto che nel flusso lordo di cassa della rata è indicato proprio l'importo di euro 5.778,68 - la somma a titolo di commissioni e spese non può ovviamente conteggiare anche la commissione per incasso rata in quanto, in tal modo, si determina una illegittima duplicazione di tale importo.
Sul punto, quindi, appare corretto il calcolo prospettato da parte opposta (nel quale le spese iniziali sono indicate in euro 2.212,64) e non già quello di parte opponente (ne1 quale le spese iniziali sono indicate in euro 2.321,74).
§. Nel contempo, poi, emerge che anche il tasso d'interesse moratorio nominale risulta essere ampiamente rispettoso del tasso soglia.
A ben vedere, il tasso in questione è pari al 7,75% e non invece - come prospettato da parte opponente unicamente nel prospetto contabile allegato alla memoria autorizzata de1 20/5/2015 (e diversamente da quanto in precedenza indicato nell'atto di citazione e nelle ulteriori memorie) - nella misura del 9,331%: l'art. 5 del contratto riferisce infatti la maggiorazione del
2% alla misura del tasso nominale previsto (e, quindi, l'importo ê pari a
5,75% +2%). In conclusione, quindi, non emerge alcun elemento idoneo a suffragare la tesi di parte opponente in ordine alla pretesa violazione del tasso soglia antiusura […]>>.
Motivazione conforme a diritto, minimamente scalfita dalle obiezioni degli appellanti, che va qui confermata con le seguenti ulteriori brevi considerazioni che investono, peraltro, esclusivamente la contestazione sull'usura c.d. originaria, essendo ormai coperto da giudicato, in assenza di gravame sul punto, il profilo dell'usura c.d. sopravvenuta (pagg.
5-6 della pronuncia gravata), già ritenuto dal primo giudice inammissibile (per difetto di tempestiva allegazione, ancor prima che di prova) e in ogni caso infondato (Cass., Sez. Unite,
24675/2017).
Orbene, osserva la Corte come la legge n. 108/1996 ed i numerosissimi interventi normativi e giurisprudenziali che ad essa sono seguiti hanno realizzato una profonda riforma dell'usura bancaria mirante a garantire trasparenza e correttezza nel credito, con particolare attenzione alla simmetria informativa tra banca e cliente, al costo effettivo dell'erogazione del credito e alla tutela del debitore.
Il legislatore, infatti, animato dall'intento di determinare il costo effettivo del finanziamento da confrontare con un limite oggettivo c.d.
13 soglia, ha dato sì rilevanza a tutte e soltanto le voci concorrenti, in concreto, a determinare il costo effettivo dell'operazione da tutelare ed in proporzione alla loro effettiva incidenza su tale costo.
In particolare, l'articolo 644 c.p., come modificato dalla L. 108/996, dopo aver definito il reato di usura, ha rimesso alla legge l'individuazione del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, statuendo al comma 5: “Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”. L'art. 2 della L. 108/1996, al punto 1, statuisce: “1. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella
Gazzetta Ufficiale”.
Sulla scorta dell'interpretazione autentica degli artt. 644 c.p. e 1815, comma 2, c.c. di cui al D.L. n. 394 del 2000 e delle numerose sentenze della Suprema Corte in subiecta materia, deve ritenersi ormai pacifico che il criterio di cui all'art. 2, comma 4, L. 108/1996, sia applicabile anche per l'accertamento del carattere usurario degli interessi moratori pattuiti anteriormente all'entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003
(che ha provveduto per la prima volta alla rilevazione del tasso di mora) e che non sia possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori (cfr., tra le più recenti, Cass. 15007/2024; nello stesso senso,
Cass. 13144/2023, Cass., Sez. Unite, 19597/2020 e Cass.
26286/2019).
Alla luce dei su richiamati principi generali, nella valutazione dell'usurarietà di un mutuo, non può dunque prescindersi dalla considerazione che gli interessi di mora hanno una funzione e, conseguentemente, una base di calcolo, autonoma e distinta rispetto agli interessi corrispettivi, poiché questi ultimi assicurano la remunerazione del capitale e riguardano dunque unicamente il lasso temporale corrispondente al tempo contrattualmente previsto per il pagamento della rata, calcolandosi sull'intero capitale residuo alla data di riferimento, laddove gli interessi moratori rappresentano una sanzione contro l'inadempimento e perseguono l'obiettivo di una sorta di predeterminazione del danno derivante dall'inadempimento delle
14 obbligazioni pecuniarie, sicché riguardano l'eventuale lasso temporale nel quale sia maturato l'inadempimento all'obbligazione di restituzione e si calcolano unicamente sull'importo che sia scaduto (la rata o la quota capitale della medesima) e che risulta non essere stato pagato.
Di talché, sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori vanno tenuti in considerazione nella determinazione del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, ma non congiuntamente.
Infatti, se per gli interessi corrispettivi si deve avere riguardo, ex art. 2, comma 4, della L. 108/1996, al tasso medio risultante dalla rilevazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale aumentato della metà, per i tassi di mora pattuiti in contratti di mutuo sottoscritti anteriormente all'entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003 assume rilievo quanto precisato dalle Sezioni Unite con il noto arresto del 18.9.2020 n. 19597.
In particolare, il supremo organo della nomofilachia, risolvendo la vexata quaestio circa l'applicabilità o meno della disciplina antiusura agli interessi moratori, ha chiarito che la mancata ricomprensione degli interessi moratori mediamente applicati nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.E.G.M.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, L. 108/1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media - come nel caso che ci occupa - la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.E.G.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.E.G.M. così come rilevato nei suddetti decreti.
Sempre dal principio dell'“effettività dei costi” consegue, inoltre, che la penale per estinzione anticipata concorre ai fini della rilevazione dell'usura, ma solo nel caso in cui il mutuatario si avvalga della facoltà di recedere anticipatamente dal rapporto (Cass. 7352/2022,
Cass. 18497/2024 e Cass. 36404/2023).
A sostegno di detta conclusione, si è osservato che la commissione di estinzione anticipata costituisce una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante, accordando il prestito, aveva previsto di trarre dal negozio: essa, quindi, non è collegata, se non indirettamente, all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello.
Facendo applicazione al caso di specie dei su richiamati principi normativi e giurisprudenziali, esente da vizi appare sia la metodologia normativo-contabile adoperata, sia la conclusione cui è pervenuto il
15 tribunale in ordine alla contestata usurarietà del contratto di mutuo e dei tassi pattuiti.
Correttamente, infatti, il primo giudice ha ritenuto che il T.E.G. andasse determinato addizionando al T.A.N. (ovvero il tasso di interesse corrispettivo nominale, ammontante, nella specie, al 5,75% della somma mutuata) la commissione fissa annua 0,25% pari ad €
1291,25, le spese di istruttoria pari ad € 250,00 e le spese di perizia tecnica pari ad € 671,39, nonché le spese di incasso rata pari ad €
109,10, escludendo dal computo, in applicazione del principio dell'effettività del costo del finanziamento, la commissione per l'estinzione anticipata del mutuo pari al 3% della somma mutuata, perché nella specie non applicata.
Né sussiste il denunciato vizio di omessa pronuncia in ordine all'esclusione dal TEG delle spese per l'imposta sostitutiva pattuita al
2%, posto che la normativa alla quale il tribunale ha fatto riferimento, ovvero l'art. 644, quinto comma, cod. pen., come modificato dalla legge n. 108 del 1996, esclude espressamente dal TEG “imposte e tasse”.
Va, pertanto, ribadita l'infondatezza della contestazione sia in ordine alla usurarietà del contratto di mutuo, avendo il tribunale correttamente ritenuto che il T.E.G. ammontasse al 6,455%, ampiamente inferiore al tasso soglia anti-usura fissato dalla Banca
d'Italia per il primo trimestre del 2002 nella misura dell'8,265%; sia in ordine alla usurarietà degli interessi di mora, atteso che il valore del tasso di mora da confrontare con il c.d. tasso soglia rilevato dalla
Banca d'Italia nel trimestre di riferimento (8,265%) era quello pattuito nell'art. 5 del contratto di mutuo, che riferisce la maggiorazione
(spread) del 2% alla misura del tasso di interesse corrispettivo nominale previsto in contratto nel 5,75%, e che è pari, quindi, al
7,75%.
§. Con il quinto motivo di doglianza, si lamenta l'erroneità della pronuncia gravata per mancata verifica dell'applicazione, in concreto, di un tasso d'interesse corrispettivo e/o moratorio superiore a quello stabilito in contratto e parimenti usurario, e ciò, a dire degli appellanti, anche a causa dell'applicazione illegittima di un meccanismo anatocistico di computo degli interessi, contestata, a sua volta, con l'ottavo motivo di gravame.
Le due censure, da trattare congiuntamente perché strettamente connesse, ancor prima che infondate, sono inammissibili.
Rilevava il tribunale: <[…] In termini generali, giova anzitutto evidenziare come - nella misura in cui la doglianza in questione mira all'accertamento di un tasso in concreto applicato superiore al tasso soglia anti-usura - essa sia in sé inidonea a determinare la pretesa nullità del contratto per usurarietà oggettiva. Sul punto, è sufficiente osservare come la
16 valutazione di usurarietà debba effettuarsi con riguardo a quanto pattuito e non investa la fase dell'esecuzione del contratto, ragion per cui l'eventuale erronea concreta applicazione delle clausole contrattuali non potrebbe giammai condurre alla dichiarazione di nullità del contratto, bensì unicamente ad una diversa determinazione del quantum debeatur.
Nondimeno, pur ricondotta a tali diversi termini la contestazione appare in parte inammissibile ed in parte infondata.
4.1. In proposito, la censura di parte opponente si sostanzia nel richiamo alle quietanze allegate alla relativa produzione: in particolare, risulta essere stata espressamente richiamata quella della rata n. 9 recante la data del
10/12/2002.
Tuttavia, quanto meno nella misura in cui si pretende di ricavare da tale quietanza la prova di un tasso “corrispettivo” superiore a quello contrattualmente convenuto, il riferimento appare oltremodo “criptico” e privo di un vero e proprio sviluppo argomentativo.
A ben vedere, infatti, sia nell'atto di citazione in opposizione, sia nella successiva memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1), c.p.c., gli opponenti si limitano ad indicare gli importi pagati a titolo di quota capitale e quota interessi corrispettivi (oltre che per accessori) ed a precisare che la quota interessi corrispettivi e commissioni sarebbe pari al 43% di quanto pagato con la rata.
Orbene, non v'è chi non veda come una siffatta indicazione sia del tutto inidonea a far comprendere le ragioni per le quali si asserisce che il tasso d'interesse “corrispettivo” concretamente applicato sia diverso da quello convenuto: non risulta articolato alcun ragionamento che possa condurre alle conclusioni affermate. Né tale omissione risulta superabile mercé il ricorso ad una consulenza tecnica.
Invero, occorre considerare che: da un lato, trattasi di una lacuna che investe a monte l'articolazione della causa petendi sottesa alla doglianza;
dall'altro lato, la consulenza tecnica contabile non può giammai risolversi in una sorta di strumento “omnibus”, sostanziandosi pur sempre in uno mezzo probatorio diretto - attraverso le competenze specialistiche del consulente - al controllo delle contestazioni formulate (che, tuttavia, devono essere adeguatamente formulate).
Peraltro, alcun rilievo assume la circostanza espressamente dedotta per cui la quota interessi e commissioni ammonterebbe al 43% dell'ammontare della rata: trattasi di un mero dato “fattuale”, che peraltro è il risultato, a ben vedere, delle modalità prescelte per la costruzione del piano di ammortamento (sulla cui legittimità si dirà nel prosieguo nel trattare de1 metodo c.d. francese).
Del resto, laddove si volesse ritenere che il tasso concretamente applicato sia pari alla percentuale indicata (si ribadisce, il 43%) sarebbe agevole replicare come una simile affermazione sarebbe manifestamente infondata, sol che si pensi - come si vedrà nel prosieguo - che la quota interessi conglobata nella rata è calcolata sull'intero importo del capitale residuo ancora dovuto.
4.2. Parte opponente ha dedotto altresì - in questo caso con sufficiente grado di specificità ed articolazione logica - che anche il tasso d'interesse moratorio concretamente applicato sarebbe difforme da quello convenuto nel contratto.
17 In particolare, si è postulato che - assumendo come riferimento la quietanza del 10/12/2002 - il tasso di mora effettivamente applicato sarebbe pari al
13,42% in luogo del tasso de1 7,75% contrattualmente previsto.
Tuttavia, tale contestazione muove, a ben vedere, da un determinato presupposto: ovverosia, che la somma di euro 24,41 a titolo di interessi di mora dal 20/ l l /2002 al 10/12/2002 sia stata calcolata sull'importo di euro
3.319,22 (ovverosia, sulla sola quota capitale conglobata nella rata). Tale presupposto risulta smentito, però, da un agevole esame contabile, ove si ponga mente al fatto che - applicando il tasso contrattuale del 7,75% per il periodo di riferimento sull'intero importo della rata (e non già sulla sola quota capitale conglobata nella rata) - il risultato che si consegue sia esattamente pari alla somma di euro 24,41. Dal che si ricava che non è corretto l'assunto da cui muove parte opponente e, segnatamente, che sarebbe stato erroneamente calcolato l'ammontare degli interessi di mora.
Indubbiamente, l'applicazione degli interessi di mora sull'intero importo della rata scaduta (e, quindi, anche sulla quota spettante a titolo di interessi corrispettivi) integra un fenomeno di capitalizzazione degli interessi.
Nondimeno, a tacer del fatto che nell'atto di citazione non viene sollevata una specifica contestazione circa la violazione del divieto di anatocismo con riguardo a tale profilo (al di là di quella genericamente rifluita nella doglianza sull'illegittimità del ricorso al metodo dell'ammortamento alla francese), è sufficiente osservare che: da un lato, il contratto di mutuo per cui
è causa è soggetto ratione temporis alla disciplina dell'art. 120 T.U.B. e della deliberazione C.I.C.R. del 9/2/2000, trovando pertanto applicazione, in particolare, l'art. 3, comma 1, della sopra citata deliberazione, disposizione che - come ben noto - consente che sia contrattualmente prevista la produzione di interessi moratori sull'intero importo della rata e, quindi, legittima un fenomeno contrattuale di capitalizzazione degli interessi corrispettivi (“in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento”); dall'altro lato, il contratto di mutuo per cui è causa contiene un'esplicita ed inequivoca previsione in tal senso, atteso che - nel disciplinare gli interessi di mora - l'art. 5 stabilisce che gli stessi siano dovuti “comunque su ogni somma contrattualmente dovuta dal mutuatario”: trattasi di una dizione omnicomprensiva idonea a ricomprendere l'intero importo della rata in conformità al sopra citato art. 3, comma 1 della deliberazione C.I.C.R. de1 9/2/2000.
Né peraltro appare necessaria una specifica sottoscrizione ad hoc di tale clausola (come parrebbe adombrare parte opponente), ove si ponga mente al fatto che la previsione è contenuta in un atto pubblico notarile e che, in ogni caso, è stata espressamente richiamata nell'art. 1 del medesimo contratto anche ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ.. Ne discende allora che la previsione contrattuale in discorso appare conforme alle disposizioni applicabili ratione temporis e non appare contrastante con il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11400 de1 22 maggio 2014 (richiamata da parte opponente), tenuto conto che tale
18 pronuncia si riferisce al sistema del T.U.B. vigente prima della modifica dell'art. 120 operata dall'art. 25 del D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 342>>.
Nulla va aggiunto alla più che esaustiva motivazione resa dal giudice di prime cure, minimamente contrastata dagli appellanti, che, difatti, senza nulla argomentare in senso contrario, si sono limitati in tal sede a riproporre le contestazioni già svolte in primo grado, dichiarando in particolare che nel contratto di mutuo fondiario per notar del Per_1
20.2.2002 manca la pattuizione derogatoria al divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c. che è legittimata dalla delibera C.I.C.R.
9/2/2000 solo ove sostenuta in base ad apposita pattuizione sottoscritta anteriormente al sorgere del credito per interessi (cfr. pagg. 19-21 dell'appello), e ciò benché il tribunale, con riguardo alla previsione dell'art. 3 della deliberazione C.I.C.R. del 9/2/2000, ratione temporis applicabile al contratto di mutuo per cui è causa, avesse già rilevato come quest'ultimo contenesse (all'art. 5) un'esplicita ed inequivoca previsione in tal senso.
§. Con il settimo motivo di gravame, si denuncia l'erroneità della pronuncia gravata nella parte in cui il tribunale rilevava che l'obbligo di inserire l' nel contratto di mutuo era stato introdotto solo con Pt_3 la delibera CICR del 2003, laddove, di contro, a dire degli appellanti, il fondamento normativo va ravvisato nella legge sulla trasparenza bancaria che è molto antecedente al 2000 (pag. 19 dell'appello).
La censura, per come genericamente formulata, nell'assenza di qualsivoglia indicazione della specifica disposizione di legge asseritamente violata e della rilevanza di tale violazione ai fini della decisione impugnata, è inammissibile, vieppiù ove si consideri la specifica motivazione resa sul punto dal tribunale, che correttamente rilevava: <
6.2. Per quanto concerne la deduzione circa la mancata indicazione ne1 contratto del tasso effettivo, è sufficiente evidenziare come l'obbligo di indicazione dell'I.S.C. (indicatore sintetico di costo) sia stato previsto - sulla scorta degli artt. 116 e seguenti T.U.B. - con la deliberazione del C.I.C.R. del 4/3/2003 in tema di trasparenza ed il successivo provvedimento della Banca d'Italia del 25/7/2003.
Trattasi, quindi, di previsione non applicabile nel caso di specie ratione temporis, atteso che il contratto per cui è causa risulta essere stato stipulato in data antecedente>>.
Fermo quanto precede, si ribadisce come l'obbligo di indicazione dell'ISC sia stato imposto soltanto con la Delibera del Comitato
Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) n. 10688 del 4 marzo 2003, art. 9, comma 2, con l'ulteriore precisazione che, in ogni caso, l'omessa o erronea indicazione dell'ISC o del TAEG (tasso annuo effettivo globale) non incide sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 T.U.B., potendo al più rilevare sotto il diverso profilo della responsabilità, come pure chiarito dalla Suprema Corte, che ha
19 recentemente affermato il principio per cui: “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993;
l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima” (Cass. 4597/2023).
§. Con il sesto motivo di gravame, gli appellanti rinnovano la contestazione sull'illegittimità del metodo di ammortamento c.d. “alla francese”, che, a loro dire, sarebbe contrario sia all'art. 1283 c.c. (sul presupposto dell'illegittima capitalizzazione degli interessi ad esso sottesa), sia all'art. 1284 c.c. (sul presupposto della difformità tra il tasso di interesse nominale individuato nel contratto ed il tasso di interesse effettivamente praticato).
Anche tale censura è inammissibile, oltre che infondata.
Giova riportare i passi contestati della sentenza gravata, con cui il tribunale, premesse alcune considerazioni di carattere generale sulla costruzione dei sistemi di ammortamento nei contratti di mutuo, onde chiarirne le modalità di funzionamento (cfr. paragrafo sub 6.3.1.), con riguardo alla fattispecie concreta così specificamente motivava: <<
6.3.2. Orbene, le osservazioni che precedono aiutano a comprendere come le contestazioni sollevate da parte opponente in ordine alla legittimità del metodo di ammortamento c.d. francese nascano in realtà da una mancata comprensione di tale modus operandi.
§. Invero, dalla ricostruzione sopra operata risulta evidente come tale metodo non implichi, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi: il metodo francese comporta infatti che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente o quello di ciascuna rata.
In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de)gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce: tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale.
Ciò non comporta evidentemente capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.
Né il mutuante ha la possibilità di incidere sulla costruzione del piano di ammortamento o di determinare la suddivisione della rata tra quota capitale e
20 quota interessi, essendo tale suddivisione già contenuta nella definizione di una rata costante di quel determinato importo, definizione risultante dall'applicazione della formula matematica sopra citata (e non v'è dubbio che, secondo il condivisibile adagio popolare, la matematica non sia un'opinione).
§. Ne consegue, altresì, che neppure possa configurarsi la violazione dell'art. 1284 cod. civ.
Infatti, occorre osservare come la tesi di parte opponente si fondi in realtà sull'erronea confusione tra il concetto “giuridico” di tasso d'interesse (per vero, esattamente indicato per iscritto nel contratto di mutuo) ed il concetto
“economico” di costo materiale dell'operazione di prestito (che dipende da una pluralità di fattori contrattualmente convenuti - ivi compresa la periodicità delle rate - e che viene espresso dal ben noto concetto di I.S.C./
T.A.E. G.)>>.
Ebbene, alle su ritrascritte specifiche argomentazioni nulla hanno replicato gli appellanti, che si sono limitati in tal sede a chiedere l'espletamento di una CTU economico-contabile finalizzata ad accertare se, nella specie, il piano di ammortamento cd. alla francese integrasse la dedotta violazione dell'articolo 1283 c.c. e in quali termini, senza peraltro minimamente indicare gli interessi e gli altri oneri che, a loro dire, sarebbero stati surrettiziamente generati per effetto dell'applicazione dell'anzidetto (contestato) piano. Ferma, dunque, l'inammissibilità della censura, all'evidenza generica, osserva la corte che, anche a voler prescindere da quanto già chiarito in sede di esame dell'ottavo motivo di gravame (con riguardo alla legittima applicazione, nel caso di specie, della capitalizzazione degli interessi), alcun dubbio può in ogni caso residuare sulla correttezza del ragionamento del primo giudice laddove afferma che il metodo di ammortamento c.d. alla francese non implichi, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi, trovando tale statuizione conforto nei principi recentemente affermati dalle Sezioni Unite delle
Suprema Corte, che hanno chiarito che: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”
(Cass. S.U., sent. 15130/2024; nello stesso senso, Cass. 1167/2025).
Infine, e solo per completezza, si rileva che nella specie l'adozione del metodo di ammortamento cd. alla francese risulta specificatamente indicata nell'art. 2 del contratto di mutuo, ove è contenuta una dettagliata indicazione dei criteri oggettivi adoperati dalla banca per sviluppare il piano di ammortamento costituente parte integrante dello
21 stesso contratto, cui veniva allegato (sub “C”), sì da escludere margini di incertezza in ordine alla determinazione dell'importo totale del rimborso, comprensivo degli interessi e degli altri oneri connessi all'adozione di tale metodologia di ammortamento.
§. Con il nono ed ultimo motivo di gravame, gli appellanti deducono che risulta incomprensibile il motivo per il quale il tribunale non abbia disposto la CTU tecnico contabile richiesta in prime cure, nuovamente invocata in appello.
La censura è infondata.
Ancora una volta giova riportare i passi contestati della sentenza gravata, con cui il tribunale così specificamente motivava il rigetto della richiesta di CTU: << 3.4.3. …le considerazioni fin qui svolte evidenziano come nel caso di specie non si ponga la necessità di un accertamento contabile nella veste della consulenza tecnica ex art. 191 cpc
(consulenza richiesta da parte opponente e denegata con ordinanza del
19/6/2015). Sul punto occorre infatti considerare che: da un lato, parte opponente non ha prospettato alcuna ragione e/o motivazione per la quale - in presenza di un T.E.G. contrattuale e di un tasso moratorio comunque inferiori alla soglia (come sopra documentato) - il costo economico complessivo de1l'erogazione del credito sarebbe stato nondimeno tale da
“sforare” il limite di legge;
dall'altro lato, parte opponente ha omesso di allegare e documentare, per così dire a monte, quale sarebbe stata l'evoluzione del rapporto intercorso tra le parti specialmente in relazione ai presupposti per l'applicabilità degli interessi di mora, tenuto conto del fatto che alcuna specifica indicazione è stata fornita su1 punto e, comunque, che la documentazione contabile prodotta si riferisce unicamente alle rate sino al mese di dicembre 2002 (cfr. le quietanze agli atti della produzione di parte opponente).
Orbene, se si tiene conto che - ad onta delle peculiarità dello strumento legate alla natura squisitamente tecnica delle valutazioni da compiersi - la consulenza contabile ex art. 191 c.p.c. ê pur sempre un mezzo diretto alla
“valutazione” delle allegazioni e del materiale istruttorio complessivamente agli atti, un simile strumento non appare necessario né ammissibile ne1 caso di specie:
• in primo luogo, perché il quadro delle allegazioni e della documentazione quale sopra delineato non richiede quel supplemento di verifica tecnica, sussistendo elementi che già di per sé escludono la dedotta usurarietà;
• in secondo luogo, perché una diversa conclusione trasformerebbe lo strumento in questione in un mezzo avente in realtà carattere meramente
“esplorativo”.
Del resto, la circostanza per cui molte delle questioni sottese al contenzioso bancario (anche in sede di opposizione all'esecuzione) implichino valutazioni talvolta di natura tecnica non può certo legittimare forme di outsourcing delle attività demandate alle parti del processo e di quell'attività valutativa e decisionale spettante pur sempre al giudicante>>.
22 Motivazione condivisa dalla corte e che va qui confermata, dovendosi fermamente ribadire che la CTU, non essendo un mezzo istruttorio in senso proprio, non può avere carattere esplorativo e non può dunque servire per colmare le lacune probatorie in cui è incorsa la parte gravata dall'onere della prova ex art. 2697 c.c. (cfr., tra le altre, Cass.
26048/2023).
Nel caso di specie, basti rilevare che le parti opponenti, nel corso del giudizio di primo grado, hanno depositato solo parte della documentazione necessaria a provare l'asserito illegittimo computo di commissioni e remunerazioni da parte della banca, senza peraltro dimostrare di essersi al fine diligentemente attivate nei modi previsti dall'art. 119, quarto comma, del T.U.B.
In definitiva, sulla scorta di quanto precede, l'appello va rigettato, con conseguente integrale conferma della sentenza gravata.
II. - SPESE
Le spese del grado, nei rapporti con E_ seguono la soccombenza degli appellanti e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n.
55/2014 e successive modifiche, tenuto conto della natura e del valore dell'affare, delle questioni trattate e dell'attività concretamente espletata, con distrazione in favore dell'avv. Maria Paola Sabbatino, dichiaratasi antistataria.
Nei rapporti con l'interventrice che - nella qualità Controparte_3 di successore per atto inter vivos a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111, comma 1, cpc, peraltro espressamente contestata dagli appellanti (in assenza di deposito del richiamato contratto di cessione di crediti in blocco del 4.12.2019; cfr., sul punto, anche in motivazione, Cass. 28790/2024) - ha volontariamente scelto di costituirsi in giudizio, avvalendosi della facoltà di intervento prevista dalla richiamata disposizione normativa, senza peraltro apportare alcun significativo contributo nella risoluzione della lite, si ritiene di dover disporre l'integrale compensazione delle spese del grado, in ogni caso superflue ex art. 92, comma 1, cpc.
Ricorrono, infine, i presupposti per il versamento a carico degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 228/12.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 81 R.G.A.C. per l'anno 2019, tra le parti indicate in epigrafe, contro la sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 2194/2018, pubblicata in data 28.6.2018, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
23 1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna gli appellanti e Parte_1 Parte_2 al pagamento, in favore dell'appellata E_
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese
[...] del grado, che si liquidano in € 10.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Maria Paola Sabbatino, dichiaratasi antistataria;
3. compensa integralmente le spese del grado nei rapporti tra gli appellanti e l'interventrice volontaria Controparte_3
4. da atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli, in data 17.7.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Ada Meterangelis Assunta d'Amore
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