Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 30/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. N 2260/2023 RG
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Sezione Volontaria e Giurisdizione CIVILE
Riunito in Camera di ConIGlio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Michele Sirgiovanni Presidente rel.
2) dott. Costanza Comunale Giudice
3) dott. Giulia Simoni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. RG. 2260/2023, promossa da:
nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
, residente in [...]
e domiciliato in Prato (PO) al Viale Montegrappa n. 151, presso lo Studio dell'Avv. Lorenzo MELANI, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
Fax: 0574- 054543 Pec: vvocati.prato.it Email_1
Ricorrente nei confronti di
nata il [...] a [...] Controparte_2 te in 59100 Prato Via Frà Bartolomeo n. 69, (cf
), elettivamente domiciliata in Prato Via Valentini n. 13 C.F._2
l'Avv. Valeria Ippolita SERGI, , che la rappresenta e difende, in virtù di procura allegata alla comparsa di risposta;
Fax: 0574789031 Pec: vvocati.prato.it Email_2
Resistente Conclusioni per il ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Prato, accertato che la IG.ra , é divenuta dal 10.1.2022 autosufficiente, o in ogni caso con Parte_1 decor da presentata, in parziale modifica della sentenza n. 732/2022 emessa il 27.12.2022 dal Tribunale di Prato tra le parti ed allegata in atti quale doc. 1 REVOCARE l'obbligo per il ricorrente di versare alla IA l'assegno di Pt_1 mantenimento dal gennaio 2022 o da quando stabilito di giustizia, e REVOCARE l'assegnazione della casa coniugale alla resistente sita in Prato alla Via Fra' Bartolomeo n. 69, ordinandone l'immediato rilascio a favore del ricorrente. Con vittoria di spese diritti e onorari”
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16 ottobre 2023 , premetteva: Controparte_1
- di avere contratto matrimonio con e da tale unione era Controparte_2 nata l'unica IA in data 9 aprile 1996; Parte_1
- che in data 27 dicembre 2022 il Tribunale di Prato aveva pronunciato sentenza nr 732/2022 di scioglimento del matrimonio, disponendo, tra l'altro, l'obbligo del contributo al mantenimento della IA, già maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, nella misura di € 250,00, oltre il rimborso delle spese straordinarie pro-quota nonché l'assegnazione alla dell'abitazione familiare posta in Prato, v. Frà Bartolomeo, 69, di CP_2 esclusiva proprietà dell'istante;
- che la IA . ancora residente con la madre, dopo essersi laureata Pt_1 quale mediatore linguistico, era stata assunta a tempo indeterminato dal 10 gennaio 2022 dalla BESTE Spa, con sede in Cantagallo, via Primo Levi, n 6, come da attestazione rilasciata da ARTI- Centri per l'impiego della Regione
Toscana;
- che, come risultava dalla relazione del consulente del lavoro, in forza di tale rapporto la IA conseguiva una busta paga mensile lorda di € 1621,70, pari al netto delle ritenute ad € 1.353,00;
Sulla base di tali allegazioni, attesa la sopravvenienza di giustificati motivi, si rivolgeva al Tribunale per ottenere la revoca dell'importo dell'assegno di mantenimento e dell'assegnazione della casa familiare.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la quale Controparte_2 evidenziava che in sede divorzile era già emersa la circostanza che la IA fosse iscritta all'Università e continuasse il percorso, pur lavorando, sicché
2 non ricorreva la sopravvenienza di circostanze per revocare quanto previsto in ordine al mantenimento ed all'assegnazione della casa.
Rilevava, peraltro, che il ricorrente non aveva mai ottemperato all'obbligo di versare l'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione e, successivamente, di divorzio, né aveva corrisposto la quota delle spese straordinarie per la IA e richiamava il principio di auto-responsabilità per segnalare come il percorso formativo della ragazza non fosse stato ancora ultimato e concludeva per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso, ovvero per il mantenimento delle disposizioni relative all'assegnazione della casa, in ipotesi di revoca dell'assegno.
La causa veniva quindi istruita attraverso la produzione di documenti ed infine, sulle conclusioni sopra richiamate era riservata in decisione all'udienza del 23 ottobre 2024, dopo avere concesso i termini per la precisazione delle conclusioni e deposito delle comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In esito al procedimento svolto, ritiene il Tribunale che il ricorso di CP_1
possa essere accolto in base alle seguenti argomentazioni.
[...]
Giova premettere, in linea generale, che ai fini della previsione e determinazione dell'assegno di mantenimento, l'art. 98, comma 1, lett. b),
D.lsvo 28 dicembre 2013, n 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014, ha integralmente sostituito l'originario testo dell'art. 6 della legge 1.12.70 n. 898, disponendo che " Il Tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio applica, riguardo ai figli, le disposizioni contenute nel capo II, del titolo IX, del libro primo, del codice civile".
Invero, secondo tale impostazione ermeneutica, le variazioni di fatto devono essere dedotte attraverso l'apposito procedimento di revisione e, tenuto conto dei principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità del giudicato, anche se temporalmente limitata, di esse è preclusa la rilevanza finché non intervenga la modifica del provvedimento, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione (Cass., 09/01/2020 n 283 cfr. in tema di assegno di divorzio
Cass. n. 16173 del 2015, secondo cui la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento
3 innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione;
cfr. pure
Cass. n. 17689 del 2019, in tema di opposizione a precetto).
In questa stessa prospettiva, è stato precisato che la decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo "status" genitoriale e il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicché rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di modificazione (Cass., 17/02/2021, n
4224). D'altra parte, il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni ( Cass., 14.8.2020, n
17183; Cass., 5.3.2018, n 5088). A tal riguardo, osserva il Tribunale che secondo l'impostazione ermeneutica tradizionale l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni, secondo le regole dettate dagli artt. 147 e 148 cod. civ., cessa a seguito del raggiungimento, da parte di quest'ultimi, di una condizione di indipendenza economica che si verifica con la percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita ovvero quando il figlio, divenuto maggiorenne, è stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta ( Cass, 0rd 12 aprile
2016 n 7168). Anche secondo tale impostazione, tuttavia, non è tuttavia necessario che il figlio goda di un lavoro stabile, essendo sufficienti un reddito o il possesso di un patrimonio tali da garantire un'autosufficienza economica (Cass. n 27377/2013). L'impostazione tradizionale relativamente al mantenimento dei figli maggiorenni ha subito profonde modificazioni, in
4 parallelo con una rivisitazione dei rapporti tra i coniugi e dei presupposti e della funzione dell'assegno divorzile ed in linea con l'affermazione del c.d. principio di auto-responsabilità. Tale principio nell'ambito del rapporto tra il genitore ed il figlio si rivela già al momento della scelta del percorso da compiere, imponendo di effettuare una scelta contemperando le aspirazioni professionali, da una lato, con le effettive capacità personali, di studio e di impegno, dall'altro, con le concrete offerte ed opportunità lavorative in rapporto alle concrete condizioni economiche dei genitori.
In tale situazione, il diritto di mantenimento viene meno quando si raggiunge la capacità lavorativa in generale, e cioè in generale con la maggiore età, salva la dimostrazione - il cui onere e a carico del beneficiario- dell'esistenza di una traccia di un progetto di studio o di un percorso professionale, che solo giustifica la deroga al principio generale.
La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve quindi essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di una occupazione lavorativa nonché alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età da parte dell'avente diritto ( Cass,
5.3.2018, n 5088).
D'altra parte, secondo l'indirizzo più rigoroso espresso di recente dalla S.C.
(Cass., 14.8.2020, n 17183), è necessario valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo , fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni
(purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni. I
n tale prospettiva ermeneutica, è stato precisato che “ la mera prestazione di lavoro da parte del figlio occupato come apprendista non è di per sé tale da dimostrarne la totale autosufficienza economica, atteso che il complessivo contenuto dello speciale rapporto di apprendistato (caratterizzato dall'obbligo
5 di istruzione professionale a carico dell'imprenditore, "ex" art. 11, lettera a, della legge 19 gennaio 1955, n. 25, nonché dalla riduzione del tempo di lavoro per effetto della riserva di ore destinate all'insegnamento complementare, "ex" art. 10 della menzionata legge n. 25 del 1955) si distingue sotto vari profili, anche retributivi, da quello degli ordinari rapporti di lavoro subordinato, onde, non essendo sufficiente il mero godimento di un reddito quale che sia, occorre altresì la prova del trattamento economico percepito nel medesimo rapporto di apprendistato e, in particolare, dell'adeguatezza di detto trattamento, nel senso esattamente dell'idoneità di quest'ultimo, che pure deve essere proporzionato e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost., ad assicurare all'apprendista, per la sua stessa entità e con riferimento anche alla durata, passata e futura, del rapporto,
l'autosufficienza sopraindicata” ( Cass., 11 gennaio 2007, n 407 in termini analoghi Cass. 13354/2017).
Nel caso in esame, le informazioni di carattere economico risultano sufficientemente documentate e non necessitano di ulteriori approfondimenti istruttori, attraverso le istanze di prova orale avanzate da entrambe le parti .
La situazione patrimoniale e la corrispondente capacità contributiva delle parti, infatti, deve essere oggetto di complessiva e non frazionata valutazione e non appare necessaria la determinazione dell'esatto importo dei redditi da loro percepiti, mentre le circostanze di rilievo ai fini della decisione risultano chiaramente acquisite.
Nel caso di specie, il ricorrente ha fatto richiamo alla condizione di autosufficienza economica oramai raggiunta dalla IA, già maggiorenne dall'aprile 2014 , allegando che dal 10/01/22, la stessa è stata assunta, con contratto di apprendistato professionalizzante a tempo pieno, dall'azienda
BESTE SPA con sede a CANTAGALLO,- VIA PRIMO LEVI 6.
Il quadro emergente dai documenti prodotti da entrambe le parti comprova che la ragazza (attualmente di oltre 28 anni) , in ragione del rapporto di apprendistato percepisce reddito mensile di oltre € 1300,00, al netto delle ritenute, ha superato il periodo di prova fissato al luglio 2022 ed ha infine ultimato anche il periodo propriamente formativo, tenuto conto della durata complessiva del contratto di 36 mesi. L'importo della retribuzione percepita
(valutato anche in ragione dell'età), della temporaneità della durata del
6 contratto e, soprattutto, della natura del contratto (cd. apprendistato professionalizzante) appare tale di per sé da ritenere oramai superato l'aspetto formativo, e tale riconoscere l'autosufficienza economica nella prospettiva di un più stabile inserimento nel mondo lavorativo.
Facendo applicazione dei principi generali sopra espressi, all'attualità non può quindi sostenersi che permangono i presupposti giustificativi dell' obbligo di mantenimento per il genitore sussistenti al momento dello scioglimento del matrimonio, dovendosi – come detto- valutare con criterio di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età della ragazza, ad oltre 9 anni dall'ultimazione degli studi superiori e a due anni di distanza dalla pronuncia di divorzio, deve ritenersi cessato per il futuro ogni obbligo di mantenimento. Parte resistente ha invero prospettato che l' approdo professionale non sarebbe quello definitivo, in quanto funzionale alla prosecuzione degli studi universitari, secondo il percorso già stabilito al memento dello scioglimento del matrimonio.
Tuttavia, in concreto, deve essere considerato che la IA è nata il Pt_1
9 aprile 1996 e, dopo avere conseguito il diploma e la laurea triennale poco tempo prima del febbraio 2021, ha proseguito gli studi universitari, inizialmente programmando il conseguimento della laurea magistrale in lingue, ma successivamente iscrivendosi nel corso di laurea in Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda dall'anno accademico 2021/2022. Per quanto è emerso dall'istruttoria svolta, il percorso scolastico solo in origine era conforme al progetto scelto e programmato con i genitori e, per tale aspetto, appare comunque ultimato, avendo avuto ha avuto inizio l'iter professionale da ritenersi certo oramai prevalente atteso che la scelta di intraprendere un ulteriore corso di studi, non appare del tutto coerente. Invero, può certamente essere dato atto alla ragazza della apprezzabile e lodevole dimostrazione della capacità di adattamento le proprie giuste aspirazioni rispetto alla realtà lavorativa esistente: proprio tale rilievo, tuttavia, giustifica ad avviso del Tribunale, il margine temporale intercorso sino alla data di ultimazione del percorso formativo oramai conseguito con l'entrata nel mondo del lavoro.
7 Il conseguimento di un titolo di studi ulteriore, nella situazione emersa, si scontra in concreto con il superamento della durata ufficiale, dovendo peraltro contemperare le aspirazioni professionali più gratificanti alle concrete condizioni familiari.
Di guisa che deve senz'altro essere accolta la richiesta di revoca dell'assegno, poiché a tal fine non è più richiesto che sia comprovato il raggiungimento di una effettiva e stabile indipendenza economica in ragione delle argomentazioni svolte, con decorrenza dalla data del ricorso, non potendo avere rilievo prima della richiesta di modifica.
Di conseguenza, fino alla proposizione del ricorso, permangono gli obblighi di mantenimento e gli eventuali inadempimenti alle disposizioni in vigore e che, tuttavia, dovranno essere fatti valere autonomamente senza alcuna incidenza- in difetto di accordo- sulle modifiche oggetto del presente procedimento.
Quanto alla casa familiare, deve essere considerato che il provvedimento di assegnazione richiede di tenere prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti, nel senso precisato, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le eIGenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c.
(Cass., 12.10.2018, n 25604).
Venuto meno il diritto all'assegno di mantenimento, ad oggi cessano le condizioni per l'assegnazione della casa familiare, con la conseguenza che la stessa dovrà essere utilizzata in corrispondenza al titolo di proprietà, e con caducazione degli effetti di tale assegnazione.
Le spese del presente procedimento, infine, seguono la soccombenza e vanno posti a carico della resistente, così come liquidati in dispositivo secondo i parametri tabellari di cui al d.m. n. 55/2014, in base al valore
(indeterminabile) ed alla ridotta complessità e durata della causa ( ai medi
8 per le fasi studio e introduttiva, ai minimi per la fase istruttoria e decisionale, attesa la istruttoria solo documentale ammessa).
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, in modifica delle condizioni di cui alla sentenza 27 dicembre 2022, nr 732/2022, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede: a) dispone la revoca dell' assegnazione della casa familiare e dell'assegno di mantenimento disposto a carico di con decorrenza dalla Controparte_1 data della domanda;
b) condanna
alla rifusione delle spese processuali in favore del Controparte_2 ricorrente, che liquida in complessivi € 5261,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, CPA e IVA come per legge.
Così deciso nella Camera di ConIGlio tenuta in data 29 gennaio 2025, su relazione del dott. Michele Sirgiovanni.
Il Presidente relatore Dott. Michele Sirgiovanni
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