Decreto cautelare 17 luglio 2021
Ordinanza cautelare 9 settembre 2021
Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 25/06/2025, n. 2417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2417 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 02417/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01199/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1199 del 2021, proposto da AL ME, rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
RL Felotti, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
- del Decreto del Direttore Generale U.S.R. Lombardia dell’8 giugno2021, recante l'esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale straordinaria di cui al D.D. n. 510/2020 (classe di insegnamento A018);
- dell’“allegato B”, che costituisce parte integrante del Decreto direttoriale suindicato, che indica parte ricorrente come escluso dal concorso per motivi di servizio;
- delle correlate graduatorie di merito concorsuali, classe di concorso A018, pubblicate in data 15.06.2021, a cura dell'Ufficio Scolastico Regionale Lombardo, nella parte in cui non includono il nominativo del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore il dott. Fabio Di Lorenzo nell’udienza di smaltimento del giorno 6 giugno 2025, tenuta da remoto con modalità RO EA , e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che il presente giudizio ha ad oggetto l’impugnazione Decreto del Direttore Generale U.S.R. Lombardia dell’8 giugno2021, recante l'esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale straordinaria di cui al D.D. n. 510/2020 (classe di insegnamento A018), nonché degli atti connessi e presupposti;
Visto che con memoria depositata in data 5 giugno 2025 parte ricorrente ha affermato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso, chiedendo altresì la compensazione delle spese di lite;
Considerato che l’Amministrazione resistente sul punto nulla ha replicato;
Ritenuto che alla luce della citata memoria di parte ricorrente e della mancata replica dell’Amministrazione resistente, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non residuando più, alla luce di tale dichiarazione, alcun interesse alla decisione del ricorso;
Ritenuto quindi che il presente ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e che sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti, non avendo l’Amministrazione resistente replicato alla richiesta di compensazione delle spese formulata dalla parte ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, e compensa le spese e le competenze di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 tenuta da remoto con modalità RO EA con l'intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario, Estensore
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Di Lorenzo | Daniele Dongiovanni |
IL SEGRETARIO