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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/12/2025, n. 5133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5133 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4621/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4621/2025 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio
[...]
[...]
[...]
[...]
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 [...] omiciliata in Salerno, alla via B. Freda n.50 C.F._1
v. NN AR FA che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F.: , CP_1 CodiceFiscale_2 miciliato in Cava de' Tirreni (SA), alla lo studio dell'avv. Barbara Mauro che la rappresenta e difende in virtu di procura allegata alla memoria di costituzione RESISTENTE E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 23 giugno 2025, avanzava Parte_1 richiesta giudiziale di scioglimento del matri contratto matrimonio civile con in data 5 giugno 2008 nel Comune di Salerno CP_1
e che, dalla loro unio ue figli, (23.02.2010) e Per_1 Per_2
(09.08.2011). In particolare, il ricorrente rilevava che il vincolo coniugale si era ormai logorato da tempo e che il Tribunale di Salerno, con decreto n. cronol. 5052/2021, aveva omologato la separazione personale dei coniugi;
pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, chiedeva la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso. Instaurato il contraddittorio, si costituiva che aderiva alla CP_1 domanda di divorzio e chiedeva la previsione accessorie indicate nella memoria di costituzione. All'udienza del 9 dicembre 2025, il Giudice delegato, constatata l'impossibilita di una riconciliazione tra i coniugi e preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti riservava la causa al collegio per la decisione. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dall'udienza di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo raggiunto all'udienza del 21 ottobre 2025 che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato: le parti dichiarano di avere raggiunto un accordo con la conferma delle condizioni di separazione quanto all'affidamento e ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore e quanto alla misura del mantenimento (pari a € 400,00 mensili); l'assegno unico sarà percepito da entrambi i genitori nella misura della metà; il sig.
si obbliga a rimborsare il 70% delle spese straordinarie (da concordare e CP_1 entare) e delle utenze domestiche;
il sig. si impegna a separare i CP_1 contatori. Devono essere compiute le formalita di rito. In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede: A) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 5 giugno 2008 nel Comune di Salerno tra nato a [...] Parte_1
(Cuba) il 04.11.1986, C.F.: , nato a CodiceFiscale_1 CP_1
Salerno il 25.04.1977, C.F. egistro CodiceFiscale_2
Atti Matrimonio Comune d B) dispone in conformita alle condizioni concordate dalle parti e richiamate in parte motiva;
C) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno (Anno 2008, Atto n. 63, Parte I, Uff. 1) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; D) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4621/2025 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio
[...]
[...]
[...]
[...]
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 [...] omiciliata in Salerno, alla via B. Freda n.50 C.F._1
v. NN AR FA che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F.: , CP_1 CodiceFiscale_2 miciliato in Cava de' Tirreni (SA), alla lo studio dell'avv. Barbara Mauro che la rappresenta e difende in virtu di procura allegata alla memoria di costituzione RESISTENTE E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 23 giugno 2025, avanzava Parte_1 richiesta giudiziale di scioglimento del matri contratto matrimonio civile con in data 5 giugno 2008 nel Comune di Salerno CP_1
e che, dalla loro unio ue figli, (23.02.2010) e Per_1 Per_2
(09.08.2011). In particolare, il ricorrente rilevava che il vincolo coniugale si era ormai logorato da tempo e che il Tribunale di Salerno, con decreto n. cronol. 5052/2021, aveva omologato la separazione personale dei coniugi;
pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, chiedeva la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso. Instaurato il contraddittorio, si costituiva che aderiva alla CP_1 domanda di divorzio e chiedeva la previsione accessorie indicate nella memoria di costituzione. All'udienza del 9 dicembre 2025, il Giudice delegato, constatata l'impossibilita di una riconciliazione tra i coniugi e preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti riservava la causa al collegio per la decisione. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dall'udienza di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo raggiunto all'udienza del 21 ottobre 2025 che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato: le parti dichiarano di avere raggiunto un accordo con la conferma delle condizioni di separazione quanto all'affidamento e ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore e quanto alla misura del mantenimento (pari a € 400,00 mensili); l'assegno unico sarà percepito da entrambi i genitori nella misura della metà; il sig.
si obbliga a rimborsare il 70% delle spese straordinarie (da concordare e CP_1 entare) e delle utenze domestiche;
il sig. si impegna a separare i CP_1 contatori. Devono essere compiute le formalita di rito. In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede: A) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 5 giugno 2008 nel Comune di Salerno tra nato a [...] Parte_1
(Cuba) il 04.11.1986, C.F.: , nato a CodiceFiscale_1 CP_1
Salerno il 25.04.1977, C.F. egistro CodiceFiscale_2
Atti Matrimonio Comune d B) dispone in conformita alle condizioni concordate dalle parti e richiamate in parte motiva;
C) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno (Anno 2008, Atto n. 63, Parte I, Uff. 1) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; D) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi