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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 04/03/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita nella camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Alfredo GROSSO PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI CONSIGLIERE
Dott.ssa Michela PERONACE CONS. AUS. REL. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di appello iscritta al R.G. 1651/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli Avv.ti Pierluigi Marengo e Giuliana Coppo in forza di procura rilasciata in calce all'atto di citazione di primo grado, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Marengo in Torino, C.so Vittorio
Emanuele II n. 84.
APPELLANTE
CONTRO
(P.I. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rapp.te pro tempore, e (C.F. Controparte_2
), (C.F. e C.F._2 CP_1 C.F._3
(C.F. ) tutti rappresentati Controparte_3 C.F._4
e difesi dagli Avv.ti Enrico Luigi Mazzola e Aldo Scarafiotti , in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Mazzola in Torino, Via Vasalli Eandi n.
37.
APPELLATI
CONCLUSIONI
Udienza collegiale di spedizione del 05.06.2024
PER PARTE APPELLANTE “Piaccia alla Corte d'Appello di Torino, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello ed in conseguente riforma della sentenza n.2200/2022 del Tribunale di Torino, Seconda Sezione
Civile – Giudice Unico dott. Federica La Marca, pubblicata il 23 maggio 2022 e resa nella causa iscritta al R.G. n.10528/2022:
Accertare e dichiarare che la soc. in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante protempore, ed i suoi soci illimitatamente responsabili , e CP_1 Controparte_2 P_
, sono debitori di per le seguenti somme:
[...] Parte_1
-€19.304,3 per somme di condanna di sentenza Trib.To n.2422/2018,
-€44.135,50 oltre Iva di legge per €9.709,81 e quindi €53.845,31 per costi di ultimazione lavori ed eliminazione vizi gravanti sull'unità immobiliare di cui sopra, riservato comunque il richiamo al maggior importo evidenziato dal proprio CTP in ambito di ATP al caso di ripetizione di perizia in corso di giudizio,
e quindi complessivamente per €73.149,66, con somme da compensarsi sul minor avere di pari a €36.000,00 e, Controparte_1 conseguentemente, condannarsi i convenuti, in solido tra loro a pagare al
la somma di €37.149,66. Parte_1
Condannarsi i convenuti, in solido tra loro, a risarcire al il Parte_1 lucro cessante derivante dall'inadempimento di cui in atto, con risarcimento pari ad €300,00 mese dalla data della diffida formale 5/7/18 alla data di effettivo ottenimento del possesso dell'immobile.
Addebitarsi ai convenuti, in solido tra loro, l'interezza dei costi di ATP, comprensivi di costi legali e compensi CTU e CTP.
Dichiararsi che il , a seguito della compensazione su Parte_1 indicata, ha adempiuto al suo obbligo di totale pagamento del prezzo dell'immobile di cui alla sentenza Trib.To n.2422/2018, con i conseguenziali provvedimenti.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
PER PARTE APPELLATA
“Voglia la Corte di Appello Ill.ma, contrariis reiectis
pag. 2/20 Confermare l'impugnata sentenza e respingere il gravame, in quanto totalmente infondato.
Con vittoria di spese ed onorari del grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Parte_1 dinanzi al Tribunale di Torino la e i soci Controparte_1 illimitatamente responsabili e CP_1 Controparte_2 [...] esponendo che: P_
- con sentenza n.2422/2018, pubblicata il 22/5/2018 e passata in giudicato, il Tribunale di Torino aveva trasferito a favore dell'attore la proprietà di un immobile e relative aree pertinenziali sito in Salbertrand censito a CF al F. 5 n. 725 sub 14, subordinando il trasferimento alla condizione sospensiva del pagamento del prezzo residuo di € 36.000,00 da parte dell'attore; inoltre la società era stata condannata al CP_1 pagamento a favore dell'attore della somma di € 6.315,10, oltre interessi, e delle spese di causa liquidate in € 7.108,00;
- nella parte motivo di detta sentenza il Tribunale dava atto che la avrebbe dovuto consegnare l'immobile ultimato e immune da CP_1 vizi con necessità per lo stesso venditore di provvedere all'ultimazione dei lavori e alla eliminazione dei vizi;
- la non aveva però mai provveduto al pagamento delle CP_1 somme dovute (pari a complessivi € 19.304,35, ivi compresi i costi del precetto e del pignoramento presso terzi); - inoltre la non CP_1 aveva mai provveduto all'ultimazione dei lavori e all'eliminazione dei vizi, nonostante la diffida dell'attore inviata il 5.7.2018 ;
- in tale diffida alla veniva intimata l'ultimazione dei seguenti CP_1 lavori: a) Internamente: posa di 3 porte interne;
posa serramento su finestra di affaccio su cortiletto;
realizzazione impianto citofonico collegato ai portoni;
completamento impianto di aerazione locale bagno e locale cucina;
b) Esternamente: realizzazione di muretti a secco di delimitazione proprietà cortiletto, con sovra posizionamento di staccionata in legno;
posizionamento di portone accesso carraio con pag. 3/20 aperura elettrica;
posizionamento di cancelletto pedonale;
realizzazione di marciapiede in pietra, comprensivo di gradinamento, tra cancelletto pedonale e ingresso unità immobiliare;
realizzazione di battuto con rivestimento in pietra sotto tettoia;
ultimazione gronde di smaltimento acque piovane sino al pozzetto di smaltimento;
realizzazione di griglia di raccolta acque piovane in prossimità del cancello carraio;
realizzazione di impianto di illuminazione aree esterne (giardino, tettoia e accessi pedonale e carraio); posa di rivestimento in pietra su tre scalini e piccolo pianerottolo esterno;
intonacatura parte esterna del muro di confine di interesse dell'unità immobiliare;
- sempre nella predetta diffida alla veniva intimata CP_1
l'eliminazione dei seguenti vizi: a) infiltrazioni di acque all'interno dell'unità immobiliare;
b) risanamento dei muri ammalorati a seguito di infiltrazione d'acqua, con contestuale ripristino di intonaci dei vani interessati dalle dette infiltrazioni;
c) sostituzione impianti sanitari e ridecorazione intera unità immobiliare, risultando la medesima esser stata oggetto di occupazione locatizia, a fronte di un acquisto a nuovo;
d) integrale rispristino delle aree alterate a seguito di operati sondaggi di CTU;
- a causa dell'inerzia della l'attore aveva presentato ricorso CP_1 per accertamento tecnico preventivo (RG 26390/2018 ;
- la relazione conclusiva dell'ATP aveva accertati e quantificati i costi per l'ultimazione delle opere e l'eliminazione dei vizi in complessivi €
44.135,50 oltre IVA;
- in particolare il CTU aveva accertato gravi infiltrazioni di acque ipogee con ammaloramento dei muri perimetrali , del pavimento e danni agli impianti;
- a seguito dell'ATP l'attore inviava il 23.9.2019 ulteriore diffida alla e ai suoi soci richiedendo la consegna delle chiavi CP_1 per procedere agli interventi necessari, evidenziati dal CTU, ma tale richiesta non aveva avuto esito;
pag. 4/20 - con ricorso del 24.10.2019 l'attore promuoveva giudizio ex art. 700
c.p.c. per ottenere le chiavi dell'immobile (procedimento estinto nel corso del giudizio di primo grado).
Il sosteneva, pertanto, di essere creditore nei confronti della Parte_1 dei seguenti importi: CP_1
- € 19.304,3 per somme oggetto di condanna nella sentenza del
Tribunale di Torino n. 2422/18;
- € 44.135,50 oltre Iva di legge per costi ultimazione lavori ed eliminazione vizi, riservato comunque il richiamo al maggior importo evidenziato dal CTP in ambito di ATP al caso di ripetizione di perizia in corso di giudizio,
- € 300,00 al mese dal mese di luglio 2018 alla data di effettivo ottenimento del possesso dell'immobile per lucro cessante, nonché quanto dovuto i danni derivanti da infiltrazione di acque ipogee occorsi a far data dalla data dal 20/09/2019 e sino all'effettivo ottenimento del possesso dell'immobile.;
- chiedeva altresì addebitarsi alla parte convenuta tutti i costi sostenuti per la fase di ATP.
Secondo la prospettazione del tale credito dovrebbe essere Parte_1 compensato con il suo debito di € 36.000,00 nei confronti della CP_1
In virtù di tali premesse chiedeva al Tribunale adito, a seguito della richiesta compensazione, di dichiarare l'intervenuto adempimento al suo obbligo di versare il saldo prezzo come statuito nella sentenza n. 2422/2018, e condannare conseguentemente i convenuti – in solido fra di loro – al pagamento della residua somma dovuta oltre alle spese di ATP.
Il Tribunale stante la mancata costituzione dei convenuti ne dichiarava la contumacia e con sentenza n. 2200/22, pubblicata il 23.05.2022, così statuiva: “respinta ogni contraria domanda, eccezione e istanza, definitivamente decidendo accertato che il credito di nei Parte_1 confronti della di cui alla sentenza n. Controparte_1
2422/2018 del Tribunale di Torino ammonta a € 16.506,10, e pertanto in misura inferiore al residuo prezzo di € 36.000,00 che l'attore deve versare
pag. 5/20 alla società convenuta quale condizione per il trasferimento dell'immobile sito in Salbertrand (TO) fraz. Deveys s.n.c., censito a CF al F. 5 n. 725 sub 14, di cui alla citata sentenza del Tribunale di Torino n. 2422/2018, accertata l'insussistenza del credito di parte attrice di € 44.135,50 oltre IVA per costi di ultimazione delle opere e eliminazione dei vizi, rigetta le domande di parte attrice di accertamento della avvenuta totale compensazione, di accertamento dell'avveramento della condizione del pagamento del residuo prezzo dell'immobile, di condanna della convenuta alla consegna delle chiavi, di condanna della convenuta al pagamento della somma di € 37.149,66, di risarcimento dei danni per la mancata disponibilità dell'immobile”.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello sulla Parte_1 base dei motivi di cui infra.
All'udienza del 26.04.2023, la corte rilevata la ritualità della notifica agli appellati ne dichiarava la contumacia.
Con comparsa di costituzione depositata in data 03.06.2024 si costituivano gli appellati chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.
All'udienza del 05.06.2024, la Corte, revocava la declaratoria di contumacia degli appellati, e precisate le conclusioni, tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini per il deposito di note conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha rigettato le domande formulate dal in primo grado Parte_1 sui seguenti presupposti:
- il credito vantato dal nei confronti degli odierni appellati risulta Parte_1 così composto: a) € 6.315,19 (iva compresa) liquidato nella sentenza n.
2422/18 – passata in giudicato;
b) € 9.798,00 a titolo di spese legali, comprensive di spese generali e accessori di legge;
liquidate nella ridetta sentenza;
c) € 393,00 liquidate in sentenza a titolo di anticipazioni – così per un totale complessivo di € 16.506,10;
- tutti gli ulteriori importi richiesti, ossia: a) € 30,74 per esposti richiesta copia sentenza in forma esecutiva;
b) € 225,00 per registrazione e pag. 6/20 trascrizione sentenza e bolli;
c) € 97,00 quale corrispondenza con la controparte, richiesta copie;
d) € 225,00 per l'atto di precetto;
e) €
1.336,00 per compensi relativi alla procedura di pignoramento presso terzi, gli stessi non risultano dovuti non avendo il fornito la Parte_1 prova di aver effettivamente sostenute le spese di cui chiedeva il rimborso;
- quanto poi al presunto credito di € 44.135,00 oltre iva, quale somma dovuta per i costi necessari per l'ultimazione delle opere ed eliminazione gravanti sull'immobile oggetto di preliminare, in assenza di precisazione della domanda la stessa essendo fondata sul preliminare di vendita va qualificata quale garanzia del venditore della cosa venduta ex art. 1490
c.c.; norma che attribuisce al compratore il diritto di chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo;
in assenza di domanda risolutoria si verte in ipotesi di domanda di riduzione del prezzo;
- la domanda dell'attore, cosi come qualificata, si fonderebbe sulla sentenza n. 2422/18 del Tribunale di Torino la quale secondo la prospettazione del avrebbe disposto, con statuizione passata in Parte_1 giudicato, l'obbligo della di ultimare le opere ed eliminare i vizi CP_1 oppure di pagare il costo relativo all'acquirente, ma quanto quello “di chiarire che il in quel giudizio non aveva mai chiesto nulla Parte_1 all'acquirente (riduzione del prezzo o risarcimento del danno) in ragione della mancata ultimazione delle opere e dell'esistenza dei vizi, ma aveva domandato soltanto che l'immobile gli venisse trasferito ex art. 2932 c.c, offrendo di pagare il residuo prezzo concordato”;
- per tali ragioni la domanda avanzata dal non poteva trovare il Parte_1 suo fondamento nel dictum della citata sentenza, quanto piuttosto nel generale diritto alla garanzia per vizi spettante al compratore;
- la richiesta di compensazione del credito asseritamente vantato pari ad €
44.135,50 oltre iva con l'importo di € 36.000,00 quale residuo prezzo da versare come condizione per il trasferimento dell'alloggio non può trovare accoglimento stante il giudicato di cui alla sentenza n. 2422/18;
pag. 7/20 - difatti sia l'incompletezza delle opere sia i vizi lamentati sussistevano già al momento della proposizione della causa definita con la sentenza n.
2422/18; trattasi di vizi già vagliati ed accertatati dal Tribunale all'esito della CTU disposta in corso di causa, avendo il giudice – con statuizione passata in giudicato – determinato i costi per l'ultimazione delle opere e per l'eliminazione dei vizi;
- per tali ragioni ogni domanda afferente il contratto preliminare stipulato inter partes nel 2012 non risulta più proponibile tenuto conto del giudicato di cui alla sentenza del 2018;
- in ogni caso, in detto giudizio, il aveva chiesto l'esecuzione in Parte_1 forma specifica ex art. 2932 c.c. del preliminare, offrendo il saldo prezzo, senza in alcun modo allegare l'inadempimento del venditore né proporre domanda di riduzione del prezzo o risarcimento danni in ragione della mancata ultimazione delle opere e dei vizi esistenti, vizi dallo stesso ben noti essendo egli l'appaltatore che le aveva realizzate;
anche in seguito alla domanda svolta dai convenuti per la riduzione del corrispettivo di appalto, il non aveva proposto alcuna riconvenzionale tesa ad Parte_1 ottenere una riduzione del prezzo;
- in assenza di nuovi e posteriori eventi tali da incidere sul decisum, la domanda di accertamento del credito del a titolo di riduzione Parte_1 del prezzo o di risarcimento danni non è ammissibile perché la sentenza citata avrebbe già statuito che il residuo prezzo da versare fosse pari ad
€ 36.000,00, senza alcuna decurtazione in ragione dei vizi;
- in ogni caso, anche a non voler considerare coperta da giudicato la domanda del tesa ad accertare un suo credito per i vizi Parte_1 lamentati, la stessa sarebbe comunque inammissibile ex art. 1491 c.c. in quanto all'epoca della proposizione della domanda ex art. 2932 c.c., il quale appaltatore delle opere, era a perfetta conoscenza dei Parte_1 vizi stessi e del mancato completamento delle opere e nonostante ciò avrebbe scelto di richiedere solo l'esecuzione in forma specifica al prezzo contrattualmente pattuito, senza avanzare alcuna domanda di riduzione o risarcimento;
pag. 8/20 - in definitiva, il Tribunale rilevando che il credito del quantificato Parte_1 in € 16.506,10, risultava inferiore rispetto all'importo dovuto a titolo di saldo prezzo (€ 36.000,00), la compensazione fra i rispettivi debiti e crediti non ha comportato l'estinzione del debito del a titolo di Parte_1 saldo prezzo, con la conseguenza che non è risultata avverata la condizione imposta nella sentenza n. 2422/18 per il verificarsi del trasferimento dell'immobile oggetto del preliminare del 2012.
Con il primo motivo di gravame l'appellante censura l'impugnata sentenza per aver il Tribunale qualificato la domanda proposta quale azione ex art. 1490 c.c., senza considerare che la domanda trovava il suo fondamento nell'art. 1494 c.c.
Secondo l'ipotesi prospettata dall'appellante, il primo giudice, nella qualificazione della domanda nell'alveo dell'art. 1490 c.c. avrebbe disatteso che un contratto preliminare di vendita, quale quello intercorso fra le parti in causa, ha come contenuto primario l'obbligazione di prestare il consenso al trasferimento del diritto di proprietà di un bene corrispondente a quello pattuito e la presenza di vizi del bene compravenduto legittima il promissario acquirente alla sospensione del pagamento del prezzo, chiedendo la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, nonché, in alternativa, anche a cumulare alla richiesta della pronunzia costitutiva degli effetti della vendita non conclusa, l'azione diretta all'esatto adempimento, volta ad ottenere la condanna del promittente venditore ad eliminare a proprie spese i vizi del bene.
Sostiene la parte che il rimedio specifico di cui all'art. 2932 c.c. può implicare anche la condanna del promittente ad un facere presente o futuro, giacché
l'identità strutturale della cosa consegnata rispetto a quella pattuita deve costituire il metro di riferimento per il giudice investito dalla richiesta di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c., non potendo egli operare il trasferimento di un bene diverso da quello pattuito.
Sotto altro profilo evidenzia il come nell'ipotesi – qui ricorrente – in Parte_1 cui il bene promesso in vendita risulta “in itinere di realizzazione” va da sé
pag. 9/20 che l'obbligo di facere, una volta accertato e declarato, non può che trovare concretizzazione in un successivo giudizio.
Per tali ragioni, l'appellante si duole del fatto che il primo giudice avrebbe travisato la natura della fattispecie tanto in fatto quanto in diritto in adesione a principi giurisprudenziali da tempo superati.
Il motivo di appello è inammissibile.
Il si duole dell'errata qualificazione della domanda quale azione ex Parte_1 art. 1490 c.c., deducendo che la stessa andava qualificata quale domanda ex art. 1494 c.c.
La censura come formulata risulta inammissibile perché l'appellante si è limitato a criticare la qualificazione operata dal Tribunale senza svolgere alcuna argomentazione finalizzata a dimostrarne l'erroneità (nonché le conseguenze che sarebbero derivate da una diversa qualificazione).
Difatti, la parte si limita a precisare le obbligazioni nascenti da un contratto preliminare di vendita, nonché ad indicare i vari rimedi concessi al promissario acquirente dal codice di rito in caso di inadempimento del promittente venditore, per poi addentrarsi nei rimedi esperibili nell'ipotesi di azione promossa ai sensi dell'art. 2932 c.c. Tutto ciò senza avanzare alcuna argomentazione che confuti le ragioni adottate dal primo giudice nel qualificare l'azione proposta nell'alveo dell'art. 1490 c.c. e senza indicare le ragioni in fatto e in diritto, non considerate dal giudicante, tale da configurare la sua azione quale domanda risarcitoria e non di garanzia per vizi della cosa venduta.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante censura l'impugnata sentenza per omesso esame e valutazione delle prove, per l'erroneo convincimento che i vizi dedotti fossero già conosciuti al momento della proposizione della causa instaurata nel 2015, nonché per l'erronea valutazione che le opere non ultimate e/o viziate fossero ascrivibili al contratto di appalto intercorso fra le parti.
Le doglianze avanzate dall'appellante nel motivo di gravame in disamina si possono così sintetizzare: a) il Tribunale, nel dichiarare non più proponibile ogni domanda attinente all'adempimento del contratto preliminare, compreso pag. 10/20 il pagamento del residuo prezzo, in quanto questione che sarebbero dovute essere trattate nel giudizio definito nella sentenza 2422/2018, avrebbe travisato i fatti, omettendo di considerare che nel 2015 allorquando aveva instaurato il giudizio definito nel 2018 non avrebbe potuto formulare alcuna domanda circa i vizi dell'opera o la mancata ultimazione dei lavori, in quanto oggetto del preliminare non era un'unità abitativa finita, ma un appartamento in via di realizzazione, con la conseguenza che i vizi lamentati non erano oggettivamente riscontrabili;
b) il travisamento dei fatti di causa del primo giudice trova ulteriore riscontro nella statuita applicabilità della garanzia prevista dall'art. 1491 c.c., anche alla luce dell'errata e/o mancata lettura da parte del Tribunale della relazione di ATP, che attesa come i vizi lamentati siano “nuovi e diversi” rispetto al procedimento terminato nel 2018; c) una corretta disamina di detta perizia avrebbe indotto il giudicante a ritenere inoperativo l'art. 1491 c.c.; d) il Tribunale, nel rigettare la domanda del avrebbe omesso di considerare che la stessa ammissione, da parte Parte_1 del Tribunale di Torino, del ricorso per ATP fosse indice che l'accertamento riguardasse opere non oggetto di valutazione del giudizio definito con la sentenza 2422/2018; e) il Tribunale, inoltre avrebbe omesso di valutare il contenuto delle diffide inviate dal in data 05.07.18 e 23.09.18 (all.ti Parte_1 sub 4 e 6 fas. primo grado), dalle quali si evince chiaramente una “situazione di opere in itinere e non staticamente cementate alla data del 2015”.
In definitiva, sostiene l'appellante, come una corretta valutazione da parte del primo giudice dell'insieme degli elementi probatori (preliminare su immobile in corso di costruzione, contenuto ATP, ammissione alla procedura di ATP, corrispondenza intercorsa fra le parti) avrebbe indotto lo stesso a considerare come non conoscibili dal tutti i vizi lamentati nel Parte_1 giudizio promosso nel 2015.
Il motivo di appello è infondato.
Il giudice di prime cure, diversamente da quanto dedotto dall'appellante, ha puntualmente esaminato tutte la documentazione di cui la parte deduce la mancata disamina.
pag. 11/20 E difatti alla p. 5 dell'impugnata sentenza si legge che “Successivamente alla pronuncia della sentenza, con diffida del 5.7.2018, il intimava alla Parte_1
, sulla scorta della citata sentenza, di ultimare i lavori e di Controparte_1 eliminare i vizi, indicando le seguenti opere:
Lavori da ultimare:
Internamente: posa di 3 porte interne;
posa serramento su finestra di affaccio su cortiletto;
realizzazione impianto citofonico collegato ai portoni;
completamento impianto di aerazione locale bagno e locale cucina;
Esternamente:
realizzazione di muretti a secco di delimitazione proprietà cortiletto, con sovra posizionamento di staccionata in legno;
posizionamento di portone accesso carraio con aperura elettrica;
posizionamento di cancelletto pedonale;
realizzazione di marciapiede in pietra, comprensivo di gradinamento, tra cancelletto pedonale e ingresso unità immobiliare;
realizzazione di battuto con rivestimento in pietra sotto tettoia;
ultimazione gronde di smaltimento acque piovane sino al pozzetto di smaltimento;
realizzazione di griglia di raccolta acque piovane in prossimità del cancello carraio;
realizzazione di impianto di illuminazione aree esterne (giardino, tettoia e accessi pedonale e carraio); posa di rivestimento in pietra su tre scalini e piccolo pianerottolo esterno;
intonacatura parte esterna del muro di confine di interesse dell'unità immobiliare;
Vizi da eliminare: infiltrazioni di acque all'interno dell'unità immobiliare;
risanamento dei muri ammalorati a seguito di infiltrazione d'acqua, con contestuale ripristino di intonaci dei vani interessati dalle dette infiltrazioni;
sostituzione impianti sanitari e ridecorazione intera unità immobiliare,
pag. 12/20 risultando la medesima esser stata oggetto di occupazione locatizia, a fronte di un acquisto a nuovo;
integrale rispristino delle aree alterate a seguito di operati sondaggi di CTU.
Rimasta senza esito la diffida, richiedeva un accertamento tecnico Parte_1 preventivo (n. 26390/2018 RGC) , che si concludeva con la relazione del CTU ing. che rilevava innanzitutto come “lo scrivente abbia già esaminato Per_1
l'unità immobiliare oggetto del presente procedimento nel corso degli accertamenti svolti in riferimento all'Accertamento Tecnico Preventivo RG
10390-2014 (Tribunale di Torino, Sez. II Civile, Parte_2
G.I. Dott.ssa Elisabetta MASSA) ed alla causa civile RG 8410-2015 contro (Tribunale di Torino, Sez. II Civile, G.I. Parte_1 CP_1
Dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI), entrambi procedimenti inerenti l'intero fabbricato in cui inserita l'unità abitativa in oggetto”; evidenziava inoltre che, relativamente a tale alloggio, nelle precedenti relazioni egli aveva già constatato la mancata ultimazione di alcune opere sia interne sia esterne (già quantificate nelle precedenti relazioni e di cui infatti il Giudice Unico, nella citata sentenza, aveva dato atto); verificava la mancata ultimazione delle opere come indicate dal ricorrente (e sopra riportate) e l'esistenza di vizi e difetti, già rilevati in precedenza”.
Ciò posto osserva la Corte come il Tribunale, dopo attenta valutazione di tutto il materiale probatorio versato in atti, ivi compresa la relazione disposta in sede di ATP e la diffida 05.07.2018, ha ritenuto che l'incompletezza delle opere e vizi lamentati sussistevano già al momento della proposizione del giudizio definito con la sentenza n. 2422/18, e che, pertanto, l'accertamento del valore delle opere non ultimate e del costo per l'eliminazione dei vizi sarebbero di fatto coperti dal giudicato e non più riproponibili.
Nel motivo di gravame l'appellante, di fatto, censura la sentenza impugnata rilevando come, a suo dire, il Tribunale nel pervenire a tale statuizione avrebbe travisato tutti gli elementi di prova forniti, che se correttamente valutati avrebbero, al contrario, confermato come le opere da completare e i vizi lamentati fossero del tutto nuovi e diversi rispetto al giudizio promosso del 2015.
pag. 13/20 Osserva la Corte come il primo giudice, nel rilevare che i vizi lamentati fossero già stati oggetto di disamina del precedente giudizio, ha posto a fondamento della decisione sia la diffida 05.07.18 sia la relazione di ATP, rilevando come dalla lettura di detta documentazione emergeva una sostanziale sovrapposizione dei vizi lamentati.
Il nel formulare la doglianza si limita genericamente a dedurre una Parte_1 erronea e/o omessa lettura, da parte del primo giudice, del compendio probatorio senza però argomentare le ragioni per cui i vizi lamentati debbano considerarsi sopravvenuti rispetto alla causa promossa nel 2015.
In altri termini, l'appellante non ha dedotto e provato che le opere già esaminate nel giudizio del 2015 fossero diverse rispetto a quelle dedotto nel giudizio di primo grado.
Al fine di provare la fondatezza della domanda azionata, la parte avrebbe dovuto indicare dettagliatamente le opere non ultimate e i vizi accertati nel corso del giudizio introdotto nel 2015, per poi indicare in maniera precisa e circoscritta i vizi sopravvenuti così da dimostrare la “novità” delle doglianze.
Al contrario, il compendio probatorio in atti attesta che l'immobile oggetto di preliminare risulta certamente non completato ed affetto da vizi, ma non vi è prova che quanto lamentato dall'appellante non fosse già stato oggetto di vaglio nella sentenza n. 2422/18.
La circostanza che l'oggetto del preliminare fosse un'unità abitativa non finita non appare rilevante, trattandosi di circostanza già nota nel 2015, motivo per cui, nel corso del giudizio di primo grado, l'appellante avrebbe dovuto eseguire un confronto fra la situazione come cristallizzata nella sentenza del
2018, e tutte le opere non completate e vizi riscontrati non considerati dal
Tribunale nel giudizio incardinato nel 2015.
Parimenti irrilevante ai fini del decidere appare la circostanza che il Tribunale abbia ammesso l'ATP prodromico all'introduzione del giudizio di merito.
Sul punto, deduce il che in sede di giuramento il CTU nominato Parte_1 avrebbe espressamente dichiarato che gli accertamenti non sarebbero “un duplicato di quelli già svolti distinguendosi per il fatto di accertare i danni
pag. 14/20 conseguenti all'allagamento constato in precedenza, oltre altri vizi contestati che sono nuovi”.
Con tale precisazione il CTU si è limitato a rilevare che l'indagine peritale non fosse una duplicazione di quella precedente e che vi erano una serie di vizi
“nuovi”; interpretazione che trova riscontro anche nell'elaborato peritale ove si legge “lo scrivente CTU rileva in primis come NON tutte le problematiche e le opere da eseguire deducibili dall'elenco di cui sopra risultassero già lamentati dalle parti nei procedimenti 10390-2014 ed RG 8410-2015 e come, quindi, una parte delle doglianze oggetto del presente ATP risultino “nuove”, poiché mai contestate e, quindi, non già oggetto di accertamento” (cfr. p. 10
ATP).
Diversamente da quanto dedotto dall'appellante, la relazione redatta in sede di ATP, di fatto, conferma che solo una parte delle doglianze sollevate dal nel giudizio di primo grado risulterebbero “nuove” rispetto e Parte_1 dunque non precedentemente accertate
Al CTU il Tribunale ha posto il seguente quesito “dica il CTU se sussistono i vizi lamentati da parte ricorrente a pag.
4-5 del ricorso e quali opere sono ancora da ultimare”, e il CTU nel rispondere non ha precisato se le opere esaminate fossero già state oggetto di precedenti perizie, limitandosi alla generica affermazione sopra riportata;
per poi concludere “ le lavorazioni sopra quantificate risultano comprensive delle opere valutate, in riferimento alla sola unità abitativa de quo, nella relazione CTU sub allegato 2
(consulenza tecnica d'ufficio, causa civile RG 8410 – 2015) e quindi, gli importi valutati nella stessa in riferimento all'oggetto del presente ATP
(l'appartamento 1 ed “area esterna”) risultano compresi negli importi sopra esposti” (cfr p. 30 relazione ATP).
Nel contesto riferito l'ATP eseguito dal quindi, non è prova idonea a Parte_1 scalfire il ragionamento logico giuridico seguito dal primo giudice, il quale ha ritenuto che i vizi lamentati non fossero coperti dal giudicato di cui alla sentenza n. 2422/18.
Osserva la Corte come, in definitiva, pur sussistendo in astratto un diritto del promittente acquirente di ottenere la consegna di un bene immune da vizi, lo pag. 15/20 stesso, nel corso del giudizio di primo grado, non risulta aver provato il quantum, non avendo la parte debitamente differenziato i vizi accertati e passati in giudicato nella sentenza n. 2422/18 e quelli “nuovi” e successivi
(che avevano indotto a promuovere l'ATP), così da poter azionare in giudizio la tutela prevista ex art. 1494 c.c.
Tuttavia, come già rilevato, detta procedura si è conclusa con una perizia che, pur rilevando la parziale “novità” dei vizi lamentati, di fatto, non specificando il valore preciso di ognuno di essi, stante anche l'assenza di qualsiasi richiesta di chiarimenti e/o precisazioni da parte del ricorrente, non ha consentito al primo giudice di evitare duplicazioni risarcitorie tale da ritenere non dimostrato il quantum della richiesta.
Con il terzo motivo di appello, il censura l'impugnata sentenza Parte_1 per l'errata valutazione della valenza di giudicato di cui alla sentenza n.
2422/18.
Sostiene l'appellante che il Tribunale, nell'affermare che la propria domanda risulterebbe fondata “più che sul generale diritto alla garanzia per vizi del compratore, su un passaggio della sentenza n. 2422/18 del Tribunale di
Torino…” e cioè la statuizione che avrebbe accertato il diritto del di Parte_1 ottenere la consegna di un bene immune da vizi, avrebbe travisato la portata della citata pronuncia del 2018.
Osserva la parte come una puntuale lettura di detta pronuncia non lascerebbe spazi interpretativi.
Difatti, il Tribunale nel 2018, affermando che “chi ha agito unicamente per
l'adempimento….presuppone da parte del venditore la consegna di un bene immobile immune da vizi, con la necessità pertanto della di CP_1 procedere all'eliminazione dei vizi e all'ultimazione dei lavori…”, avrebbe, secondo la tesi difensiva del sancito, con statuizione passata in Parte_1 giudicato, l'obbligo della a provvedere all'ultimazione dei lavori e CP_1 all'eliminazione dei vizi, implicitamente statuendo l'obbligo della stessa a risarcire il compratore dei costi che avrebbe dovuto sostenere per l'ultimazione dei lavori in caso di suo inadempimento.
pag. 16/20 Ritiene altresì l'appellante che tale interpretazione risulta essere stata recepita dal Tribunale di Torino in sede di ammissione del procedimento di
ATP, il quale, in seguito alla richiesta dell'effettiva novità dei vizi oggetto di accertamento preventivo rispetto a quelli già accertati nel giudizio R.G. n.
8410/2015, ne aveva dichiarato l'ammissibilità.
Tali circostanze, secondo l'ipotesi prospettata dall'appellante, rendono evidente l'errore in cui è incorso il primo giudice, il quale, in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale, a mente del quale la domanda ex art. 2932 c.c. può implicare anche una condanna del promittente ad un facere (che nel caso di specie configurerebbe l'obbligazione del venditore a provvedere a consegnare un bene finito oltre che immune da vizi), sottintendendo l'obbligo dello stesso di risarcire il compratore in caso di mancata ultimazione dei lavori e/o eliminazione dei vizi.
Pertanto, interpretando il passaggio della sentenza qui in disamina in conformità ai principi di diritto summenzionati, sarebbe evidente che la stessa avesse sancito in capo alla un obbligo di facere, quale quello CP_1 di trasferire un bene al compratore che fosse immune da vizi e che, in caso di inadempimento del venditore, il compratore avrebbe avuto diritto al risarcimento del danno ex art. 1494 c.c.
Il motivo di appello di appello è infondato.
Osserva la Corte come, seppur una domanda formulata ex art. 2932 c.c. può contenere anche un obbligo di facere, il passaggio della sentenza del 2018, citato dall'appellante, va intrepretato nel senso che il giudice ha inteso, con tale statuizione, richiamare un principio di diritto, non potendo, come si legge in sentenza, in quella sede condannare la - ad un obbligo di facere CP_1
- stante l'assenza di alcuna richiesta in tal senso da parte del Parte_1
Ciò posto, pur sussistendo in astratto il diritto del a vedersi Parte_1 consegnare un bene immune da vizi (configurante l'an della richiesta), come già rilevato nella disamina del precedente motivo di gravame, non risulta fornita – per i motivi ampiamente evidenziati – la prova del quantum.
La sentenza del 2018, passata in giudicato, ha cristallizzato i vizi sussistenti all'epoca, quantificando anche l'importo necessario per l'ultimazione delle pag. 17/20 opere e per l'eliminazione dei vizi dell'immobile oggetto di preliminare. Costi questi ultimi che, come si legge nella sentenza del 2018, la CP_1 avrebbe dovuto sostenere per consegnare un immobile immune da vizi, somme che a loro volta erano stati detratti dal corrispettivo dell'appalto e non anche dal prezzo pattuito per l'immobile promesso in vendita, stante la mancata domanda del e che non potrebbero, in questo giudizio, Parte_1 rientrare nel quantum risarcitorio, anche ai sensi dell'art. 1491 c.c. vista la conoscenza dei vizi da parte del compratore, certa con il passaggio in giudicato della sentenza del 2018.
Tuttavia, nel giudizio di primo grado, il non risulta aver provato, Parte_1 come era suo preciso onere, che le somme ulteriormente richieste per rendere il bene immune da vizi non fossero già coperte dal giudicato della sentenza n. 2422/22, così omettendo di provare il quantum della richiesta.
Con il quarto motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di primo grado per non aver il Tribunale riconosciuto come dovuta dalla l'importo di € 19.304,30 come risultante dal documento prodotto CP_1
(cfr all.to sub 3 fascicolo primo grado).
Deduce la parte come detto documento, indicante tutte le somme dovute dalla per effetto delle statuizioni contenute nella sentenza n. CP_1
2422/18, costituisca piena prova delle somme richieste, trattandosi di scrittura privata di fatto riconosciuta dalla controparte ex art. 215 c.p.c per effetto della dichiarata contumacia.
Il motivo di appello è infondato, in quanto il documento su cui si fonda la richiesta di pagamento non può qualificarsi quale scrittura privata, essendo una notula redatta unilateralmente e denominata “deconto dovuti
[...]
– Sentenza Tribunale di Torino n. 2422/24”, Controparte_1 contenente la sola indicazione di una serie di importi assuntamente dovuti dalla di cui una parte accertati dalla citata sentenza e gli altri CP_1 riferiti, invece, a costi che avrebbe sostenuto il per la messa in Parte_1 esecuzione delle statuizioni di cui alla sentenza n. 2422/18.
Trattasi all'evidenza di documentazione che non può costituire piena prova circa la debenza delle somme ivi indicate in assenza di prova circa l'effettivo pag. 18/20 esborso da parte dell'appellante degli ulteriori costi di cui non ha provato l'effettiva spesa.
Per tali ragioni, correttamente il Tribunale ha accertato il credito del Parte_1 pari all'importo di € 16.506,10, pari a quanto dovuto in virtù delle statuizioni di cui alla sentenza 2422/18.
Con il quinto motivo di gravame l'appellante censura la sentenza di primo grado per aver il Tribunale, in assenza di espressa domanda, rigettato la richiesta di rimborso di quanto anticipato per l'ATP.
Osserva la parte come il Tribunale, totalmente fraintendendo le domande formulate in primo grado, avrebbe statuito sull'insussistenza del diritto del ad ottenere quanto anticipato per la fase di ATP nonostante la Parte_1 totale assenza di detta richiesta.
Precisa la parte come la domanda svolta era solo tesa ad accertare o meno il diritto ad ottenere il rimborso delle somme, ma non certo volto alla condanna per la corresponsione delle relative somme anticipate.
Il motivo di appello è inammissibile, in quanto di fatto non si comprende la ragione della censura né tantomeno l'interesse della parte ad ottenere una pronuncia di riforma. La totale carenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. rende del tutto inammissibile la doglianza.
All'integrale rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante a rifondere agli appellati le spese di questo grado di giudizio , in base al D.M.
55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/22, avuto riguardo allo scaglione di valore riferimento (scaglione € 26.000,00 - € 52.000,00), facendo applicazione dei compensi medi, al numero e alla complessità delle questioni trattate, con riduzione del 50% considerato che la costituzione degli appellati
è avvenuto solo in concomitanza dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusione, così si liquidano:
- € 1.029,00= per la fase di studio,
- € 709,00= per la fase introduttiva,
- € 1.735,00 = per la fase decisionale.
Per un totale di € 3.473,00 il tutto oltre al rimborso forfetario nella misura del
15%, I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa e C.P.A.
pag. 19/20 Stante l'integrale reiezione dell'impugnazione, deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato all'atto dell'iscrizione a ruolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando;
- RIGETTA L'APPELLO proposto da , e per l'effetto Parte_1 conferma la sentenza impugnata n. 2200/22 emessa dal Tribunale di
Torino in data 23.05.2022 nell'ambito del giudizio di primo grado rubricato al R.G. 10528/2022;
- CONDANNA a rifondere alla Parte_1 Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante protempore, ed i suoi
[...] soci illimitatamente responsabili , e CP_1 Controparte_2
, le spese del presente grado liquidate in € 3.473,00=, Controparte_3 il tutto oltre al rimborso forfetario nella misura del 15%, I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa e C.P.A. come per legge.
- DICHIARA la sussistenza dell'obbligo di cui all'art. 13, comma 1 quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così 20 come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, legge 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico di parte appellante.
Così deciso in camera di consiglio tenuta il giorno 30.10.2024.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Peronace Dott. Alfredo Grosso
pag. 20/20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita nella camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Alfredo GROSSO PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI CONSIGLIERE
Dott.ssa Michela PERONACE CONS. AUS. REL. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di appello iscritta al R.G. 1651/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli Avv.ti Pierluigi Marengo e Giuliana Coppo in forza di procura rilasciata in calce all'atto di citazione di primo grado, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Marengo in Torino, C.so Vittorio
Emanuele II n. 84.
APPELLANTE
CONTRO
(P.I. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rapp.te pro tempore, e (C.F. Controparte_2
), (C.F. e C.F._2 CP_1 C.F._3
(C.F. ) tutti rappresentati Controparte_3 C.F._4
e difesi dagli Avv.ti Enrico Luigi Mazzola e Aldo Scarafiotti , in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Mazzola in Torino, Via Vasalli Eandi n.
37.
APPELLATI
CONCLUSIONI
Udienza collegiale di spedizione del 05.06.2024
PER PARTE APPELLANTE “Piaccia alla Corte d'Appello di Torino, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello ed in conseguente riforma della sentenza n.2200/2022 del Tribunale di Torino, Seconda Sezione
Civile – Giudice Unico dott. Federica La Marca, pubblicata il 23 maggio 2022 e resa nella causa iscritta al R.G. n.10528/2022:
Accertare e dichiarare che la soc. in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante protempore, ed i suoi soci illimitatamente responsabili , e CP_1 Controparte_2 P_
, sono debitori di per le seguenti somme:
[...] Parte_1
-€19.304,3 per somme di condanna di sentenza Trib.To n.2422/2018,
-€44.135,50 oltre Iva di legge per €9.709,81 e quindi €53.845,31 per costi di ultimazione lavori ed eliminazione vizi gravanti sull'unità immobiliare di cui sopra, riservato comunque il richiamo al maggior importo evidenziato dal proprio CTP in ambito di ATP al caso di ripetizione di perizia in corso di giudizio,
e quindi complessivamente per €73.149,66, con somme da compensarsi sul minor avere di pari a €36.000,00 e, Controparte_1 conseguentemente, condannarsi i convenuti, in solido tra loro a pagare al
la somma di €37.149,66. Parte_1
Condannarsi i convenuti, in solido tra loro, a risarcire al il Parte_1 lucro cessante derivante dall'inadempimento di cui in atto, con risarcimento pari ad €300,00 mese dalla data della diffida formale 5/7/18 alla data di effettivo ottenimento del possesso dell'immobile.
Addebitarsi ai convenuti, in solido tra loro, l'interezza dei costi di ATP, comprensivi di costi legali e compensi CTU e CTP.
Dichiararsi che il , a seguito della compensazione su Parte_1 indicata, ha adempiuto al suo obbligo di totale pagamento del prezzo dell'immobile di cui alla sentenza Trib.To n.2422/2018, con i conseguenziali provvedimenti.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
PER PARTE APPELLATA
“Voglia la Corte di Appello Ill.ma, contrariis reiectis
pag. 2/20 Confermare l'impugnata sentenza e respingere il gravame, in quanto totalmente infondato.
Con vittoria di spese ed onorari del grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Parte_1 dinanzi al Tribunale di Torino la e i soci Controparte_1 illimitatamente responsabili e CP_1 Controparte_2 [...] esponendo che: P_
- con sentenza n.2422/2018, pubblicata il 22/5/2018 e passata in giudicato, il Tribunale di Torino aveva trasferito a favore dell'attore la proprietà di un immobile e relative aree pertinenziali sito in Salbertrand censito a CF al F. 5 n. 725 sub 14, subordinando il trasferimento alla condizione sospensiva del pagamento del prezzo residuo di € 36.000,00 da parte dell'attore; inoltre la società era stata condannata al CP_1 pagamento a favore dell'attore della somma di € 6.315,10, oltre interessi, e delle spese di causa liquidate in € 7.108,00;
- nella parte motivo di detta sentenza il Tribunale dava atto che la avrebbe dovuto consegnare l'immobile ultimato e immune da CP_1 vizi con necessità per lo stesso venditore di provvedere all'ultimazione dei lavori e alla eliminazione dei vizi;
- la non aveva però mai provveduto al pagamento delle CP_1 somme dovute (pari a complessivi € 19.304,35, ivi compresi i costi del precetto e del pignoramento presso terzi); - inoltre la non CP_1 aveva mai provveduto all'ultimazione dei lavori e all'eliminazione dei vizi, nonostante la diffida dell'attore inviata il 5.7.2018 ;
- in tale diffida alla veniva intimata l'ultimazione dei seguenti CP_1 lavori: a) Internamente: posa di 3 porte interne;
posa serramento su finestra di affaccio su cortiletto;
realizzazione impianto citofonico collegato ai portoni;
completamento impianto di aerazione locale bagno e locale cucina;
b) Esternamente: realizzazione di muretti a secco di delimitazione proprietà cortiletto, con sovra posizionamento di staccionata in legno;
posizionamento di portone accesso carraio con pag. 3/20 aperura elettrica;
posizionamento di cancelletto pedonale;
realizzazione di marciapiede in pietra, comprensivo di gradinamento, tra cancelletto pedonale e ingresso unità immobiliare;
realizzazione di battuto con rivestimento in pietra sotto tettoia;
ultimazione gronde di smaltimento acque piovane sino al pozzetto di smaltimento;
realizzazione di griglia di raccolta acque piovane in prossimità del cancello carraio;
realizzazione di impianto di illuminazione aree esterne (giardino, tettoia e accessi pedonale e carraio); posa di rivestimento in pietra su tre scalini e piccolo pianerottolo esterno;
intonacatura parte esterna del muro di confine di interesse dell'unità immobiliare;
- sempre nella predetta diffida alla veniva intimata CP_1
l'eliminazione dei seguenti vizi: a) infiltrazioni di acque all'interno dell'unità immobiliare;
b) risanamento dei muri ammalorati a seguito di infiltrazione d'acqua, con contestuale ripristino di intonaci dei vani interessati dalle dette infiltrazioni;
c) sostituzione impianti sanitari e ridecorazione intera unità immobiliare, risultando la medesima esser stata oggetto di occupazione locatizia, a fronte di un acquisto a nuovo;
d) integrale rispristino delle aree alterate a seguito di operati sondaggi di CTU;
- a causa dell'inerzia della l'attore aveva presentato ricorso CP_1 per accertamento tecnico preventivo (RG 26390/2018 ;
- la relazione conclusiva dell'ATP aveva accertati e quantificati i costi per l'ultimazione delle opere e l'eliminazione dei vizi in complessivi €
44.135,50 oltre IVA;
- in particolare il CTU aveva accertato gravi infiltrazioni di acque ipogee con ammaloramento dei muri perimetrali , del pavimento e danni agli impianti;
- a seguito dell'ATP l'attore inviava il 23.9.2019 ulteriore diffida alla e ai suoi soci richiedendo la consegna delle chiavi CP_1 per procedere agli interventi necessari, evidenziati dal CTU, ma tale richiesta non aveva avuto esito;
pag. 4/20 - con ricorso del 24.10.2019 l'attore promuoveva giudizio ex art. 700
c.p.c. per ottenere le chiavi dell'immobile (procedimento estinto nel corso del giudizio di primo grado).
Il sosteneva, pertanto, di essere creditore nei confronti della Parte_1 dei seguenti importi: CP_1
- € 19.304,3 per somme oggetto di condanna nella sentenza del
Tribunale di Torino n. 2422/18;
- € 44.135,50 oltre Iva di legge per costi ultimazione lavori ed eliminazione vizi, riservato comunque il richiamo al maggior importo evidenziato dal CTP in ambito di ATP al caso di ripetizione di perizia in corso di giudizio,
- € 300,00 al mese dal mese di luglio 2018 alla data di effettivo ottenimento del possesso dell'immobile per lucro cessante, nonché quanto dovuto i danni derivanti da infiltrazione di acque ipogee occorsi a far data dalla data dal 20/09/2019 e sino all'effettivo ottenimento del possesso dell'immobile.;
- chiedeva altresì addebitarsi alla parte convenuta tutti i costi sostenuti per la fase di ATP.
Secondo la prospettazione del tale credito dovrebbe essere Parte_1 compensato con il suo debito di € 36.000,00 nei confronti della CP_1
In virtù di tali premesse chiedeva al Tribunale adito, a seguito della richiesta compensazione, di dichiarare l'intervenuto adempimento al suo obbligo di versare il saldo prezzo come statuito nella sentenza n. 2422/2018, e condannare conseguentemente i convenuti – in solido fra di loro – al pagamento della residua somma dovuta oltre alle spese di ATP.
Il Tribunale stante la mancata costituzione dei convenuti ne dichiarava la contumacia e con sentenza n. 2200/22, pubblicata il 23.05.2022, così statuiva: “respinta ogni contraria domanda, eccezione e istanza, definitivamente decidendo accertato che il credito di nei Parte_1 confronti della di cui alla sentenza n. Controparte_1
2422/2018 del Tribunale di Torino ammonta a € 16.506,10, e pertanto in misura inferiore al residuo prezzo di € 36.000,00 che l'attore deve versare
pag. 5/20 alla società convenuta quale condizione per il trasferimento dell'immobile sito in Salbertrand (TO) fraz. Deveys s.n.c., censito a CF al F. 5 n. 725 sub 14, di cui alla citata sentenza del Tribunale di Torino n. 2422/2018, accertata l'insussistenza del credito di parte attrice di € 44.135,50 oltre IVA per costi di ultimazione delle opere e eliminazione dei vizi, rigetta le domande di parte attrice di accertamento della avvenuta totale compensazione, di accertamento dell'avveramento della condizione del pagamento del residuo prezzo dell'immobile, di condanna della convenuta alla consegna delle chiavi, di condanna della convenuta al pagamento della somma di € 37.149,66, di risarcimento dei danni per la mancata disponibilità dell'immobile”.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello sulla Parte_1 base dei motivi di cui infra.
All'udienza del 26.04.2023, la corte rilevata la ritualità della notifica agli appellati ne dichiarava la contumacia.
Con comparsa di costituzione depositata in data 03.06.2024 si costituivano gli appellati chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.
All'udienza del 05.06.2024, la Corte, revocava la declaratoria di contumacia degli appellati, e precisate le conclusioni, tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini per il deposito di note conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha rigettato le domande formulate dal in primo grado Parte_1 sui seguenti presupposti:
- il credito vantato dal nei confronti degli odierni appellati risulta Parte_1 così composto: a) € 6.315,19 (iva compresa) liquidato nella sentenza n.
2422/18 – passata in giudicato;
b) € 9.798,00 a titolo di spese legali, comprensive di spese generali e accessori di legge;
liquidate nella ridetta sentenza;
c) € 393,00 liquidate in sentenza a titolo di anticipazioni – così per un totale complessivo di € 16.506,10;
- tutti gli ulteriori importi richiesti, ossia: a) € 30,74 per esposti richiesta copia sentenza in forma esecutiva;
b) € 225,00 per registrazione e pag. 6/20 trascrizione sentenza e bolli;
c) € 97,00 quale corrispondenza con la controparte, richiesta copie;
d) € 225,00 per l'atto di precetto;
e) €
1.336,00 per compensi relativi alla procedura di pignoramento presso terzi, gli stessi non risultano dovuti non avendo il fornito la Parte_1 prova di aver effettivamente sostenute le spese di cui chiedeva il rimborso;
- quanto poi al presunto credito di € 44.135,00 oltre iva, quale somma dovuta per i costi necessari per l'ultimazione delle opere ed eliminazione gravanti sull'immobile oggetto di preliminare, in assenza di precisazione della domanda la stessa essendo fondata sul preliminare di vendita va qualificata quale garanzia del venditore della cosa venduta ex art. 1490
c.c.; norma che attribuisce al compratore il diritto di chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo;
in assenza di domanda risolutoria si verte in ipotesi di domanda di riduzione del prezzo;
- la domanda dell'attore, cosi come qualificata, si fonderebbe sulla sentenza n. 2422/18 del Tribunale di Torino la quale secondo la prospettazione del avrebbe disposto, con statuizione passata in Parte_1 giudicato, l'obbligo della di ultimare le opere ed eliminare i vizi CP_1 oppure di pagare il costo relativo all'acquirente, ma quanto quello “di chiarire che il in quel giudizio non aveva mai chiesto nulla Parte_1 all'acquirente (riduzione del prezzo o risarcimento del danno) in ragione della mancata ultimazione delle opere e dell'esistenza dei vizi, ma aveva domandato soltanto che l'immobile gli venisse trasferito ex art. 2932 c.c, offrendo di pagare il residuo prezzo concordato”;
- per tali ragioni la domanda avanzata dal non poteva trovare il Parte_1 suo fondamento nel dictum della citata sentenza, quanto piuttosto nel generale diritto alla garanzia per vizi spettante al compratore;
- la richiesta di compensazione del credito asseritamente vantato pari ad €
44.135,50 oltre iva con l'importo di € 36.000,00 quale residuo prezzo da versare come condizione per il trasferimento dell'alloggio non può trovare accoglimento stante il giudicato di cui alla sentenza n. 2422/18;
pag. 7/20 - difatti sia l'incompletezza delle opere sia i vizi lamentati sussistevano già al momento della proposizione della causa definita con la sentenza n.
2422/18; trattasi di vizi già vagliati ed accertatati dal Tribunale all'esito della CTU disposta in corso di causa, avendo il giudice – con statuizione passata in giudicato – determinato i costi per l'ultimazione delle opere e per l'eliminazione dei vizi;
- per tali ragioni ogni domanda afferente il contratto preliminare stipulato inter partes nel 2012 non risulta più proponibile tenuto conto del giudicato di cui alla sentenza del 2018;
- in ogni caso, in detto giudizio, il aveva chiesto l'esecuzione in Parte_1 forma specifica ex art. 2932 c.c. del preliminare, offrendo il saldo prezzo, senza in alcun modo allegare l'inadempimento del venditore né proporre domanda di riduzione del prezzo o risarcimento danni in ragione della mancata ultimazione delle opere e dei vizi esistenti, vizi dallo stesso ben noti essendo egli l'appaltatore che le aveva realizzate;
anche in seguito alla domanda svolta dai convenuti per la riduzione del corrispettivo di appalto, il non aveva proposto alcuna riconvenzionale tesa ad Parte_1 ottenere una riduzione del prezzo;
- in assenza di nuovi e posteriori eventi tali da incidere sul decisum, la domanda di accertamento del credito del a titolo di riduzione Parte_1 del prezzo o di risarcimento danni non è ammissibile perché la sentenza citata avrebbe già statuito che il residuo prezzo da versare fosse pari ad
€ 36.000,00, senza alcuna decurtazione in ragione dei vizi;
- in ogni caso, anche a non voler considerare coperta da giudicato la domanda del tesa ad accertare un suo credito per i vizi Parte_1 lamentati, la stessa sarebbe comunque inammissibile ex art. 1491 c.c. in quanto all'epoca della proposizione della domanda ex art. 2932 c.c., il quale appaltatore delle opere, era a perfetta conoscenza dei Parte_1 vizi stessi e del mancato completamento delle opere e nonostante ciò avrebbe scelto di richiedere solo l'esecuzione in forma specifica al prezzo contrattualmente pattuito, senza avanzare alcuna domanda di riduzione o risarcimento;
pag. 8/20 - in definitiva, il Tribunale rilevando che il credito del quantificato Parte_1 in € 16.506,10, risultava inferiore rispetto all'importo dovuto a titolo di saldo prezzo (€ 36.000,00), la compensazione fra i rispettivi debiti e crediti non ha comportato l'estinzione del debito del a titolo di Parte_1 saldo prezzo, con la conseguenza che non è risultata avverata la condizione imposta nella sentenza n. 2422/18 per il verificarsi del trasferimento dell'immobile oggetto del preliminare del 2012.
Con il primo motivo di gravame l'appellante censura l'impugnata sentenza per aver il Tribunale qualificato la domanda proposta quale azione ex art. 1490 c.c., senza considerare che la domanda trovava il suo fondamento nell'art. 1494 c.c.
Secondo l'ipotesi prospettata dall'appellante, il primo giudice, nella qualificazione della domanda nell'alveo dell'art. 1490 c.c. avrebbe disatteso che un contratto preliminare di vendita, quale quello intercorso fra le parti in causa, ha come contenuto primario l'obbligazione di prestare il consenso al trasferimento del diritto di proprietà di un bene corrispondente a quello pattuito e la presenza di vizi del bene compravenduto legittima il promissario acquirente alla sospensione del pagamento del prezzo, chiedendo la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, nonché, in alternativa, anche a cumulare alla richiesta della pronunzia costitutiva degli effetti della vendita non conclusa, l'azione diretta all'esatto adempimento, volta ad ottenere la condanna del promittente venditore ad eliminare a proprie spese i vizi del bene.
Sostiene la parte che il rimedio specifico di cui all'art. 2932 c.c. può implicare anche la condanna del promittente ad un facere presente o futuro, giacché
l'identità strutturale della cosa consegnata rispetto a quella pattuita deve costituire il metro di riferimento per il giudice investito dalla richiesta di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c., non potendo egli operare il trasferimento di un bene diverso da quello pattuito.
Sotto altro profilo evidenzia il come nell'ipotesi – qui ricorrente – in Parte_1 cui il bene promesso in vendita risulta “in itinere di realizzazione” va da sé
pag. 9/20 che l'obbligo di facere, una volta accertato e declarato, non può che trovare concretizzazione in un successivo giudizio.
Per tali ragioni, l'appellante si duole del fatto che il primo giudice avrebbe travisato la natura della fattispecie tanto in fatto quanto in diritto in adesione a principi giurisprudenziali da tempo superati.
Il motivo di appello è inammissibile.
Il si duole dell'errata qualificazione della domanda quale azione ex Parte_1 art. 1490 c.c., deducendo che la stessa andava qualificata quale domanda ex art. 1494 c.c.
La censura come formulata risulta inammissibile perché l'appellante si è limitato a criticare la qualificazione operata dal Tribunale senza svolgere alcuna argomentazione finalizzata a dimostrarne l'erroneità (nonché le conseguenze che sarebbero derivate da una diversa qualificazione).
Difatti, la parte si limita a precisare le obbligazioni nascenti da un contratto preliminare di vendita, nonché ad indicare i vari rimedi concessi al promissario acquirente dal codice di rito in caso di inadempimento del promittente venditore, per poi addentrarsi nei rimedi esperibili nell'ipotesi di azione promossa ai sensi dell'art. 2932 c.c. Tutto ciò senza avanzare alcuna argomentazione che confuti le ragioni adottate dal primo giudice nel qualificare l'azione proposta nell'alveo dell'art. 1490 c.c. e senza indicare le ragioni in fatto e in diritto, non considerate dal giudicante, tale da configurare la sua azione quale domanda risarcitoria e non di garanzia per vizi della cosa venduta.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante censura l'impugnata sentenza per omesso esame e valutazione delle prove, per l'erroneo convincimento che i vizi dedotti fossero già conosciuti al momento della proposizione della causa instaurata nel 2015, nonché per l'erronea valutazione che le opere non ultimate e/o viziate fossero ascrivibili al contratto di appalto intercorso fra le parti.
Le doglianze avanzate dall'appellante nel motivo di gravame in disamina si possono così sintetizzare: a) il Tribunale, nel dichiarare non più proponibile ogni domanda attinente all'adempimento del contratto preliminare, compreso pag. 10/20 il pagamento del residuo prezzo, in quanto questione che sarebbero dovute essere trattate nel giudizio definito nella sentenza 2422/2018, avrebbe travisato i fatti, omettendo di considerare che nel 2015 allorquando aveva instaurato il giudizio definito nel 2018 non avrebbe potuto formulare alcuna domanda circa i vizi dell'opera o la mancata ultimazione dei lavori, in quanto oggetto del preliminare non era un'unità abitativa finita, ma un appartamento in via di realizzazione, con la conseguenza che i vizi lamentati non erano oggettivamente riscontrabili;
b) il travisamento dei fatti di causa del primo giudice trova ulteriore riscontro nella statuita applicabilità della garanzia prevista dall'art. 1491 c.c., anche alla luce dell'errata e/o mancata lettura da parte del Tribunale della relazione di ATP, che attesa come i vizi lamentati siano “nuovi e diversi” rispetto al procedimento terminato nel 2018; c) una corretta disamina di detta perizia avrebbe indotto il giudicante a ritenere inoperativo l'art. 1491 c.c.; d) il Tribunale, nel rigettare la domanda del avrebbe omesso di considerare che la stessa ammissione, da parte Parte_1 del Tribunale di Torino, del ricorso per ATP fosse indice che l'accertamento riguardasse opere non oggetto di valutazione del giudizio definito con la sentenza 2422/2018; e) il Tribunale, inoltre avrebbe omesso di valutare il contenuto delle diffide inviate dal in data 05.07.18 e 23.09.18 (all.ti Parte_1 sub 4 e 6 fas. primo grado), dalle quali si evince chiaramente una “situazione di opere in itinere e non staticamente cementate alla data del 2015”.
In definitiva, sostiene l'appellante, come una corretta valutazione da parte del primo giudice dell'insieme degli elementi probatori (preliminare su immobile in corso di costruzione, contenuto ATP, ammissione alla procedura di ATP, corrispondenza intercorsa fra le parti) avrebbe indotto lo stesso a considerare come non conoscibili dal tutti i vizi lamentati nel Parte_1 giudizio promosso nel 2015.
Il motivo di appello è infondato.
Il giudice di prime cure, diversamente da quanto dedotto dall'appellante, ha puntualmente esaminato tutte la documentazione di cui la parte deduce la mancata disamina.
pag. 11/20 E difatti alla p. 5 dell'impugnata sentenza si legge che “Successivamente alla pronuncia della sentenza, con diffida del 5.7.2018, il intimava alla Parte_1
, sulla scorta della citata sentenza, di ultimare i lavori e di Controparte_1 eliminare i vizi, indicando le seguenti opere:
Lavori da ultimare:
Internamente: posa di 3 porte interne;
posa serramento su finestra di affaccio su cortiletto;
realizzazione impianto citofonico collegato ai portoni;
completamento impianto di aerazione locale bagno e locale cucina;
Esternamente:
realizzazione di muretti a secco di delimitazione proprietà cortiletto, con sovra posizionamento di staccionata in legno;
posizionamento di portone accesso carraio con aperura elettrica;
posizionamento di cancelletto pedonale;
realizzazione di marciapiede in pietra, comprensivo di gradinamento, tra cancelletto pedonale e ingresso unità immobiliare;
realizzazione di battuto con rivestimento in pietra sotto tettoia;
ultimazione gronde di smaltimento acque piovane sino al pozzetto di smaltimento;
realizzazione di griglia di raccolta acque piovane in prossimità del cancello carraio;
realizzazione di impianto di illuminazione aree esterne (giardino, tettoia e accessi pedonale e carraio); posa di rivestimento in pietra su tre scalini e piccolo pianerottolo esterno;
intonacatura parte esterna del muro di confine di interesse dell'unità immobiliare;
Vizi da eliminare: infiltrazioni di acque all'interno dell'unità immobiliare;
risanamento dei muri ammalorati a seguito di infiltrazione d'acqua, con contestuale ripristino di intonaci dei vani interessati dalle dette infiltrazioni;
sostituzione impianti sanitari e ridecorazione intera unità immobiliare,
pag. 12/20 risultando la medesima esser stata oggetto di occupazione locatizia, a fronte di un acquisto a nuovo;
integrale rispristino delle aree alterate a seguito di operati sondaggi di CTU.
Rimasta senza esito la diffida, richiedeva un accertamento tecnico Parte_1 preventivo (n. 26390/2018 RGC) , che si concludeva con la relazione del CTU ing. che rilevava innanzitutto come “lo scrivente abbia già esaminato Per_1
l'unità immobiliare oggetto del presente procedimento nel corso degli accertamenti svolti in riferimento all'Accertamento Tecnico Preventivo RG
10390-2014 (Tribunale di Torino, Sez. II Civile, Parte_2
G.I. Dott.ssa Elisabetta MASSA) ed alla causa civile RG 8410-2015 contro (Tribunale di Torino, Sez. II Civile, G.I. Parte_1 CP_1
Dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI), entrambi procedimenti inerenti l'intero fabbricato in cui inserita l'unità abitativa in oggetto”; evidenziava inoltre che, relativamente a tale alloggio, nelle precedenti relazioni egli aveva già constatato la mancata ultimazione di alcune opere sia interne sia esterne (già quantificate nelle precedenti relazioni e di cui infatti il Giudice Unico, nella citata sentenza, aveva dato atto); verificava la mancata ultimazione delle opere come indicate dal ricorrente (e sopra riportate) e l'esistenza di vizi e difetti, già rilevati in precedenza”.
Ciò posto osserva la Corte come il Tribunale, dopo attenta valutazione di tutto il materiale probatorio versato in atti, ivi compresa la relazione disposta in sede di ATP e la diffida 05.07.2018, ha ritenuto che l'incompletezza delle opere e vizi lamentati sussistevano già al momento della proposizione del giudizio definito con la sentenza n. 2422/18, e che, pertanto, l'accertamento del valore delle opere non ultimate e del costo per l'eliminazione dei vizi sarebbero di fatto coperti dal giudicato e non più riproponibili.
Nel motivo di gravame l'appellante, di fatto, censura la sentenza impugnata rilevando come, a suo dire, il Tribunale nel pervenire a tale statuizione avrebbe travisato tutti gli elementi di prova forniti, che se correttamente valutati avrebbero, al contrario, confermato come le opere da completare e i vizi lamentati fossero del tutto nuovi e diversi rispetto al giudizio promosso del 2015.
pag. 13/20 Osserva la Corte come il primo giudice, nel rilevare che i vizi lamentati fossero già stati oggetto di disamina del precedente giudizio, ha posto a fondamento della decisione sia la diffida 05.07.18 sia la relazione di ATP, rilevando come dalla lettura di detta documentazione emergeva una sostanziale sovrapposizione dei vizi lamentati.
Il nel formulare la doglianza si limita genericamente a dedurre una Parte_1 erronea e/o omessa lettura, da parte del primo giudice, del compendio probatorio senza però argomentare le ragioni per cui i vizi lamentati debbano considerarsi sopravvenuti rispetto alla causa promossa nel 2015.
In altri termini, l'appellante non ha dedotto e provato che le opere già esaminate nel giudizio del 2015 fossero diverse rispetto a quelle dedotto nel giudizio di primo grado.
Al fine di provare la fondatezza della domanda azionata, la parte avrebbe dovuto indicare dettagliatamente le opere non ultimate e i vizi accertati nel corso del giudizio introdotto nel 2015, per poi indicare in maniera precisa e circoscritta i vizi sopravvenuti così da dimostrare la “novità” delle doglianze.
Al contrario, il compendio probatorio in atti attesta che l'immobile oggetto di preliminare risulta certamente non completato ed affetto da vizi, ma non vi è prova che quanto lamentato dall'appellante non fosse già stato oggetto di vaglio nella sentenza n. 2422/18.
La circostanza che l'oggetto del preliminare fosse un'unità abitativa non finita non appare rilevante, trattandosi di circostanza già nota nel 2015, motivo per cui, nel corso del giudizio di primo grado, l'appellante avrebbe dovuto eseguire un confronto fra la situazione come cristallizzata nella sentenza del
2018, e tutte le opere non completate e vizi riscontrati non considerati dal
Tribunale nel giudizio incardinato nel 2015.
Parimenti irrilevante ai fini del decidere appare la circostanza che il Tribunale abbia ammesso l'ATP prodromico all'introduzione del giudizio di merito.
Sul punto, deduce il che in sede di giuramento il CTU nominato Parte_1 avrebbe espressamente dichiarato che gli accertamenti non sarebbero “un duplicato di quelli già svolti distinguendosi per il fatto di accertare i danni
pag. 14/20 conseguenti all'allagamento constato in precedenza, oltre altri vizi contestati che sono nuovi”.
Con tale precisazione il CTU si è limitato a rilevare che l'indagine peritale non fosse una duplicazione di quella precedente e che vi erano una serie di vizi
“nuovi”; interpretazione che trova riscontro anche nell'elaborato peritale ove si legge “lo scrivente CTU rileva in primis come NON tutte le problematiche e le opere da eseguire deducibili dall'elenco di cui sopra risultassero già lamentati dalle parti nei procedimenti 10390-2014 ed RG 8410-2015 e come, quindi, una parte delle doglianze oggetto del presente ATP risultino “nuove”, poiché mai contestate e, quindi, non già oggetto di accertamento” (cfr. p. 10
ATP).
Diversamente da quanto dedotto dall'appellante, la relazione redatta in sede di ATP, di fatto, conferma che solo una parte delle doglianze sollevate dal nel giudizio di primo grado risulterebbero “nuove” rispetto e Parte_1 dunque non precedentemente accertate
Al CTU il Tribunale ha posto il seguente quesito “dica il CTU se sussistono i vizi lamentati da parte ricorrente a pag.
4-5 del ricorso e quali opere sono ancora da ultimare”, e il CTU nel rispondere non ha precisato se le opere esaminate fossero già state oggetto di precedenti perizie, limitandosi alla generica affermazione sopra riportata;
per poi concludere “ le lavorazioni sopra quantificate risultano comprensive delle opere valutate, in riferimento alla sola unità abitativa de quo, nella relazione CTU sub allegato 2
(consulenza tecnica d'ufficio, causa civile RG 8410 – 2015) e quindi, gli importi valutati nella stessa in riferimento all'oggetto del presente ATP
(l'appartamento 1 ed “area esterna”) risultano compresi negli importi sopra esposti” (cfr p. 30 relazione ATP).
Nel contesto riferito l'ATP eseguito dal quindi, non è prova idonea a Parte_1 scalfire il ragionamento logico giuridico seguito dal primo giudice, il quale ha ritenuto che i vizi lamentati non fossero coperti dal giudicato di cui alla sentenza n. 2422/18.
Osserva la Corte come, in definitiva, pur sussistendo in astratto un diritto del promittente acquirente di ottenere la consegna di un bene immune da vizi, lo pag. 15/20 stesso, nel corso del giudizio di primo grado, non risulta aver provato il quantum, non avendo la parte debitamente differenziato i vizi accertati e passati in giudicato nella sentenza n. 2422/18 e quelli “nuovi” e successivi
(che avevano indotto a promuovere l'ATP), così da poter azionare in giudizio la tutela prevista ex art. 1494 c.c.
Tuttavia, come già rilevato, detta procedura si è conclusa con una perizia che, pur rilevando la parziale “novità” dei vizi lamentati, di fatto, non specificando il valore preciso di ognuno di essi, stante anche l'assenza di qualsiasi richiesta di chiarimenti e/o precisazioni da parte del ricorrente, non ha consentito al primo giudice di evitare duplicazioni risarcitorie tale da ritenere non dimostrato il quantum della richiesta.
Con il terzo motivo di appello, il censura l'impugnata sentenza Parte_1 per l'errata valutazione della valenza di giudicato di cui alla sentenza n.
2422/18.
Sostiene l'appellante che il Tribunale, nell'affermare che la propria domanda risulterebbe fondata “più che sul generale diritto alla garanzia per vizi del compratore, su un passaggio della sentenza n. 2422/18 del Tribunale di
Torino…” e cioè la statuizione che avrebbe accertato il diritto del di Parte_1 ottenere la consegna di un bene immune da vizi, avrebbe travisato la portata della citata pronuncia del 2018.
Osserva la parte come una puntuale lettura di detta pronuncia non lascerebbe spazi interpretativi.
Difatti, il Tribunale nel 2018, affermando che “chi ha agito unicamente per
l'adempimento….presuppone da parte del venditore la consegna di un bene immobile immune da vizi, con la necessità pertanto della di CP_1 procedere all'eliminazione dei vizi e all'ultimazione dei lavori…”, avrebbe, secondo la tesi difensiva del sancito, con statuizione passata in Parte_1 giudicato, l'obbligo della a provvedere all'ultimazione dei lavori e CP_1 all'eliminazione dei vizi, implicitamente statuendo l'obbligo della stessa a risarcire il compratore dei costi che avrebbe dovuto sostenere per l'ultimazione dei lavori in caso di suo inadempimento.
pag. 16/20 Ritiene altresì l'appellante che tale interpretazione risulta essere stata recepita dal Tribunale di Torino in sede di ammissione del procedimento di
ATP, il quale, in seguito alla richiesta dell'effettiva novità dei vizi oggetto di accertamento preventivo rispetto a quelli già accertati nel giudizio R.G. n.
8410/2015, ne aveva dichiarato l'ammissibilità.
Tali circostanze, secondo l'ipotesi prospettata dall'appellante, rendono evidente l'errore in cui è incorso il primo giudice, il quale, in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale, a mente del quale la domanda ex art. 2932 c.c. può implicare anche una condanna del promittente ad un facere (che nel caso di specie configurerebbe l'obbligazione del venditore a provvedere a consegnare un bene finito oltre che immune da vizi), sottintendendo l'obbligo dello stesso di risarcire il compratore in caso di mancata ultimazione dei lavori e/o eliminazione dei vizi.
Pertanto, interpretando il passaggio della sentenza qui in disamina in conformità ai principi di diritto summenzionati, sarebbe evidente che la stessa avesse sancito in capo alla un obbligo di facere, quale quello CP_1 di trasferire un bene al compratore che fosse immune da vizi e che, in caso di inadempimento del venditore, il compratore avrebbe avuto diritto al risarcimento del danno ex art. 1494 c.c.
Il motivo di appello di appello è infondato.
Osserva la Corte come, seppur una domanda formulata ex art. 2932 c.c. può contenere anche un obbligo di facere, il passaggio della sentenza del 2018, citato dall'appellante, va intrepretato nel senso che il giudice ha inteso, con tale statuizione, richiamare un principio di diritto, non potendo, come si legge in sentenza, in quella sede condannare la - ad un obbligo di facere CP_1
- stante l'assenza di alcuna richiesta in tal senso da parte del Parte_1
Ciò posto, pur sussistendo in astratto il diritto del a vedersi Parte_1 consegnare un bene immune da vizi (configurante l'an della richiesta), come già rilevato nella disamina del precedente motivo di gravame, non risulta fornita – per i motivi ampiamente evidenziati – la prova del quantum.
La sentenza del 2018, passata in giudicato, ha cristallizzato i vizi sussistenti all'epoca, quantificando anche l'importo necessario per l'ultimazione delle pag. 17/20 opere e per l'eliminazione dei vizi dell'immobile oggetto di preliminare. Costi questi ultimi che, come si legge nella sentenza del 2018, la CP_1 avrebbe dovuto sostenere per consegnare un immobile immune da vizi, somme che a loro volta erano stati detratti dal corrispettivo dell'appalto e non anche dal prezzo pattuito per l'immobile promesso in vendita, stante la mancata domanda del e che non potrebbero, in questo giudizio, Parte_1 rientrare nel quantum risarcitorio, anche ai sensi dell'art. 1491 c.c. vista la conoscenza dei vizi da parte del compratore, certa con il passaggio in giudicato della sentenza del 2018.
Tuttavia, nel giudizio di primo grado, il non risulta aver provato, Parte_1 come era suo preciso onere, che le somme ulteriormente richieste per rendere il bene immune da vizi non fossero già coperte dal giudicato della sentenza n. 2422/22, così omettendo di provare il quantum della richiesta.
Con il quarto motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di primo grado per non aver il Tribunale riconosciuto come dovuta dalla l'importo di € 19.304,30 come risultante dal documento prodotto CP_1
(cfr all.to sub 3 fascicolo primo grado).
Deduce la parte come detto documento, indicante tutte le somme dovute dalla per effetto delle statuizioni contenute nella sentenza n. CP_1
2422/18, costituisca piena prova delle somme richieste, trattandosi di scrittura privata di fatto riconosciuta dalla controparte ex art. 215 c.p.c per effetto della dichiarata contumacia.
Il motivo di appello è infondato, in quanto il documento su cui si fonda la richiesta di pagamento non può qualificarsi quale scrittura privata, essendo una notula redatta unilateralmente e denominata “deconto dovuti
[...]
– Sentenza Tribunale di Torino n. 2422/24”, Controparte_1 contenente la sola indicazione di una serie di importi assuntamente dovuti dalla di cui una parte accertati dalla citata sentenza e gli altri CP_1 riferiti, invece, a costi che avrebbe sostenuto il per la messa in Parte_1 esecuzione delle statuizioni di cui alla sentenza n. 2422/18.
Trattasi all'evidenza di documentazione che non può costituire piena prova circa la debenza delle somme ivi indicate in assenza di prova circa l'effettivo pag. 18/20 esborso da parte dell'appellante degli ulteriori costi di cui non ha provato l'effettiva spesa.
Per tali ragioni, correttamente il Tribunale ha accertato il credito del Parte_1 pari all'importo di € 16.506,10, pari a quanto dovuto in virtù delle statuizioni di cui alla sentenza 2422/18.
Con il quinto motivo di gravame l'appellante censura la sentenza di primo grado per aver il Tribunale, in assenza di espressa domanda, rigettato la richiesta di rimborso di quanto anticipato per l'ATP.
Osserva la parte come il Tribunale, totalmente fraintendendo le domande formulate in primo grado, avrebbe statuito sull'insussistenza del diritto del ad ottenere quanto anticipato per la fase di ATP nonostante la Parte_1 totale assenza di detta richiesta.
Precisa la parte come la domanda svolta era solo tesa ad accertare o meno il diritto ad ottenere il rimborso delle somme, ma non certo volto alla condanna per la corresponsione delle relative somme anticipate.
Il motivo di appello è inammissibile, in quanto di fatto non si comprende la ragione della censura né tantomeno l'interesse della parte ad ottenere una pronuncia di riforma. La totale carenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. rende del tutto inammissibile la doglianza.
All'integrale rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante a rifondere agli appellati le spese di questo grado di giudizio , in base al D.M.
55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/22, avuto riguardo allo scaglione di valore riferimento (scaglione € 26.000,00 - € 52.000,00), facendo applicazione dei compensi medi, al numero e alla complessità delle questioni trattate, con riduzione del 50% considerato che la costituzione degli appellati
è avvenuto solo in concomitanza dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusione, così si liquidano:
- € 1.029,00= per la fase di studio,
- € 709,00= per la fase introduttiva,
- € 1.735,00 = per la fase decisionale.
Per un totale di € 3.473,00 il tutto oltre al rimborso forfetario nella misura del
15%, I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa e C.P.A.
pag. 19/20 Stante l'integrale reiezione dell'impugnazione, deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato all'atto dell'iscrizione a ruolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando;
- RIGETTA L'APPELLO proposto da , e per l'effetto Parte_1 conferma la sentenza impugnata n. 2200/22 emessa dal Tribunale di
Torino in data 23.05.2022 nell'ambito del giudizio di primo grado rubricato al R.G. 10528/2022;
- CONDANNA a rifondere alla Parte_1 Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante protempore, ed i suoi
[...] soci illimitatamente responsabili , e CP_1 Controparte_2
, le spese del presente grado liquidate in € 3.473,00=, Controparte_3 il tutto oltre al rimborso forfetario nella misura del 15%, I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa e C.P.A. come per legge.
- DICHIARA la sussistenza dell'obbligo di cui all'art. 13, comma 1 quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così 20 come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, legge 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico di parte appellante.
Così deciso in camera di consiglio tenuta il giorno 30.10.2024.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Peronace Dott. Alfredo Grosso
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