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Sentenza 30 ottobre 2024
Sentenza 30 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 30/10/2024, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1277 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1277/2024 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. SOFIA
STAGI (C.F.: ed elettivamente domiciliata presso il suo studio come da C.F._2
procura telematica in atti;
E
(C.F.: , nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._3
residente in [...], Località Villa n. 11, rappresentato e difeso dall'Avv. NICOLA
PASSALACQUA (C.F.: ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio C.F._4
come da procura telematica in atti;
E
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
pag. 1 di 6 Oggetto: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni previste come da ricorso congiunto, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del 23.10.2024. Nulla in punto di spese.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 24.06.2024, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio concordatario in Filattiera (MS) e che dall'unione sono nati i figli (il 23.01.2015) e Per_1 R_
(il 10.04.2020), entrambi attualmente minorenne. I coniugi sono in regime di comunione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che sono sorti insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale;
hanno pertanto chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
1) “i coniugi vivranno separati, sotto il più ampio profilo, libero ciascuno di fissare ove lo ritiene opportuno la propria residenza, senza reciproche interferenze, con l'unico obbligo di darsene reciproca comunicazione. Si precisa che eventuali cambi di residenza dei minori dovranno essere autorizzati dai genitori nei termini di legge. In caso di disaccordo dovrà essere adita la competente autorità;
2) la casa familiare, sita in Castelnuovo GR (SP) Via Canale n. 103, di proprietà esclusiva della
SI.ra , viene assegnata a quest'ultima che vi vivrà insieme ai figli e Parte_1 R_
; Il SI. ha già provveduto ad asportare tutti i suoi effetti personali ricoverati Per_1 CP_1
presso la casa familiare;
3) i figli e , ancora minorenni, vengono affidati ad entrambi i genitori, i quali R_ Per_1
avranno pari obblighi di accudirli ed educarli, creando per loro le condizioni migliori per una serena e proficua crescita. Inoltre gli stessi, in qualità di genitori affidatari, continueranno ad essere titolari della responsabilità genitoriale e ad esercitarla. I genitori adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per i figli, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di e;
R_ Per_1
4) nel preminente interesse dei figli, i genitori stabiliscono che ed continuino a R_ Per_1
risiedere presso il domicilio della madre, attualmente fissato presso la casa familiare sita in
Castelnuovo GR (SP) Via Canale n. 103;
pag. 2 di 6
5) per quanto riguarda il diritto di frequentazione, il padre terrà con se ed ogni R_ Per_1
settimana il lunedì dalle 19 a dopo cena, e comunque entro le 22, il giovedì dalle 14 a dopo cena e venerdì dalle 19 fino al sabato alle 19 compreso il pernotto. I giorni infrasettimanali potranno essere modificati tenendo conto dei rientri scolastici pomeridiani dei bambini pur mantenendo inalterati le modalità e gli orari di prelievo e riconsegna. Le festività natalizie e pasquali dovranno essere gestite in modo che i figli possano trascorrerle alternativamente con il padre e con la madre rispettando il principio dell'alternanza. La suddivisione sia delle festività che dei giorni di vacanza scolastica intermedi verrà decisa di anno in anno dai genitori i quali dovranno tenere conto anche dei desideri e delle esigenze di ed . In caso di disaccordo fra i genitori, i minori, a partire dalle R_ Per_1
vacanze natalizie del 2024, trascorreranno con la madre il 25 e 26 dicembre e il 6/01, e con il padre il 31/12 e 1/01. Ugualmente sarà per le vacanze di Pasqua. Salvo diverso accordo dei genitori, a partire dal 2025 i minori trascorreranno il giorno di Pasqua con il padre e il Lunedì dell'Angelo con la madre e così via in perfetta alternanza per gli anni a venire. Durante le vacanze scolastiche estive i minori potranno trascorrere 10 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore, e 7 giorni, anche non consecutivi, durante i mesi scolastici. I ricorrenti concordano che i periodi continuativi di permanenza con ciascun genitore dovranno essere comunicati, per iscritto, anche via mail o tramite w.a., all'altro con un congruo anticipo di almeno 15 giorni. Dovrà inoltre essere comunicata la località di vacanza ove, eventualmente, intendano condurli. Al fine di rendere meno traumatica la separazione tra i genitori, entrambi potranno comunque visitare i figli ogniqualvolta lo riterranno opportuno o quando gli stessi ne esprimeranno l'esigenza, compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extra scolastici, previo accordo con l'altro genitore. E' così fatto salvo ogni diverso e pacifico accordo tra i genitori;
6)per il mantenimento dei figli, il SI. , continuerà a corrispondere alla SI.ra Controparte_1
l'importo pari ad € 400,00 (quattrocento,00) mensili (€ 200,00 per ciascun figlio), Parte_1
somma annualmente rivalutata ex indici Istat e da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario alle coordinate già in possesso del SI. , salvo diversa Controparte_1 indicazione che la SI.ra comunicherà per iscritto. Si precisa che l'importo sopra Pt_1
determinato tiene conto dei redditi delle parti, del tempo di frequentazione dei figli con ciascun genitore, nonché degli esborsi che il SI. sopporterà per l'acquisto o la locazione Controparte_1
di un immobile in futuro;
7)Entrambi i genitori si faranno carico, in egual misura, delle spese straordinarie necessarie per i figli ed e più precisamente, per la loro determinazione, come da Protocollo di R_ Per_1
pag. 3 di 6 Intesa in uso presso questo Tribunale che si allega al presente atto, e per quanto non disciplinato ci si riporta integralmente alle linee guida del CNF 2017;
8)L'assegno unico universale verrà percepito al 50% da ciascun genitore;
9)il genitore che porterà in vacanza con se i figli se ne assumerà in via esclusiva il relativo costo;
10) per quel che riguarda il rapporto con i nonni e le rispettive famiglie di origine, dovrà essere in ogni caso, garantito il diritto che ed hanno di fargli visita, se e quando lo R_ Per_1
desiderino, rispettando comunque la stessa frequenza fino ad oggi avuta. I nonni, sia materni che paterni, potranno collaborare con i genitori, alla gestione e cura dei nipoti, senza interferire nella loro educazione che rimane di esclusiva competenza dei genitori;
11) i ricorrenti si prestano mutuo consenso al rilascio o al rinnovo dei loro rispettivi passaporti, o comunque dei documenti dei figli validi per l'espatrio, senza con ciò autorizzare l'espatrio dei figli, per la quale ipotesi sarà sempre necessario il consenso scritto di entrambi i genitori;
12) i coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento, dichiarando di essere economicamente autosufficienti o comunque di avere mezzi adeguati per provvedere al proprio sostentamento;
13) i coniugi, a titolo transattivo, intendono regolare come segue i propri interessi patrimoniali ed economici:
A. La SI.ra continuerà farsi carico in via esclusiva delle restanti rate del mutuo, Parte_1
occorso per la ristrutturazione e arredamento della casa familiare, contratto con Credit Agricole, dell'importo mensile di € 375,00, fino alla sua completa estinzione (31.05.2029). Si da atto che la
SI.ra ha già manlevato il SI. da ogni responsabilità o garanzia a suo Pt_1 Controparte_1
tempo concessa dal marito in merito al debito contratto con il sopra richiamato istituto bancario;
B. Ciascun coniuge continuerà a godere delle detrazioni che in futuro verranno rimborsate nella percentuale di competenza;
C. La SI.ra continuerà a pagare i due piani di accantonamento, stipulate con Parte_1
e Allianz Assicurazioni in favore dei figli per un importo mensile di € 100,00 ciascuno;
CP_2
D. La SI.ra si farà carico in via esclusiva di tutte le restanti rate del finanziamento Parte_1 occorso per l'acquisto dell'autovettura Fiat Tipo con rata mensile pari ad € 220,00 fino alla sua completa estinzione. Rimane sua facoltà valutare l'opportunità dell'estinzione anticipata del prestito;
E. Per quanto attiene i beni mobili registrati, il veicolo Fiat Tipo Tg FX382PP rimarrà nella disponibilità della SI.ra . Il SI. fin d'ora acconsente al Parte_1 Controparte_1
passaggio di proprietà in capo alla SI.ra dell'autoveicolo, la quale si farà carico Parte_1
pag. 4 di 6 degli oneri necessari. L'autoveicolo Citroen C3 Tg FJ 387 JM rimarrà nella disponibilità del SI.
. La SI.ra fin d'ora acconsente al passaggio di proprietà in capo Controparte_1 Parte_1
al SI. dell'autoveicolo, il quale si farà carico degli oneri necessari. Controparte_1
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge 74/1987, le suddette disposizioni patrimoniali, con attribuzione delle proprietà come indicato, sono elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale in essere tra gli stessi e pertanto chiedono l'applicazione delle agevolazioni fiscali di cui al sopra richiamato art 19 legge 74/1987 (così come confermato dalla
Circolare della Agenzia delle Entrate 27/E del 21.6 2012 e dalla sentenza della Cassazione n
11458/2005 e dalla sentenza della Cassazione, Sez. Tributaria, del 5.05.2010 n. 10819.
F. Il SI. rinuncia a qualsiasi pretesa o conguaglio relativo al mobilio acquistato Controparte_1
in costanza di matrimonio e attualmente ricoverato presso la casa familiare che rimarrà di esclusiva proprietà della SI.ra . Parte_1
G. Le parti danno atto che il presente accordo è stipulato in funzione di un assetto definitivo della propria situazione patrimoniale ed economica, e, a questo scopo, le parti dichiarano reciprocamente di aver cosi composto tutte le questioni economiche e patrimoniali e di non aver nulla a pretendere l'una dall'altra per nessun titolo, ragione o causa, in relazione ad ogni pregresso rapporto sorto in costanza di matrimonio, anche ai fini dello scioglimento della comunione legale dei beni”.
All'udienza del 23.10.2024 il Giudice relatore ha proceduto a esperire - senza esito positivo - il tentativo di conciliazione tra i coniugi.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi dell'art. 158 c.c., la separazione consensuale necessita del consenso di entrambi i coniugi.
La ferma opposizione degli stessi alla prosecuzione della loro convivenza è stata manifestata sin dall'atto introduttivo da entrambe le parti, oltre che dalla concorde volontà espressa e confermata dai coniugi stessi dinanzi al Giudice relatore. È da escludere, perciò, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda congiunta di separazione personale tra le parti.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso congiunto), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene. Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né
pag. 5 di 6 contrarie all'interesse dei minori, poiché garantiscono agli stessi un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e prevedono un adeguato contributo di mantenimento del padre per i figli.
Infine, attesa l'insussistenza di alcuna conflittualità tra le parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto dei minori ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente superfluo.
Nulla in punto di spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e , unitisi in Parte_1 Controparte_1
matrimonio in Filattiera (MS) in data 06.07.2013 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di Filattiera (MS) dell'anno 2013, al n. 5 parte II serie A;
- omologa le condizioni concordate di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
Nulla dispone in punto di spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 24.10.2024, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1277/2024 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. SOFIA
STAGI (C.F.: ed elettivamente domiciliata presso il suo studio come da C.F._2
procura telematica in atti;
E
(C.F.: , nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._3
residente in [...], Località Villa n. 11, rappresentato e difeso dall'Avv. NICOLA
PASSALACQUA (C.F.: ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio C.F._4
come da procura telematica in atti;
E
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
pag. 1 di 6 Oggetto: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni previste come da ricorso congiunto, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del 23.10.2024. Nulla in punto di spese.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 24.06.2024, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio concordatario in Filattiera (MS) e che dall'unione sono nati i figli (il 23.01.2015) e Per_1 R_
(il 10.04.2020), entrambi attualmente minorenne. I coniugi sono in regime di comunione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che sono sorti insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale;
hanno pertanto chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
1) “i coniugi vivranno separati, sotto il più ampio profilo, libero ciascuno di fissare ove lo ritiene opportuno la propria residenza, senza reciproche interferenze, con l'unico obbligo di darsene reciproca comunicazione. Si precisa che eventuali cambi di residenza dei minori dovranno essere autorizzati dai genitori nei termini di legge. In caso di disaccordo dovrà essere adita la competente autorità;
2) la casa familiare, sita in Castelnuovo GR (SP) Via Canale n. 103, di proprietà esclusiva della
SI.ra , viene assegnata a quest'ultima che vi vivrà insieme ai figli e Parte_1 R_
; Il SI. ha già provveduto ad asportare tutti i suoi effetti personali ricoverati Per_1 CP_1
presso la casa familiare;
3) i figli e , ancora minorenni, vengono affidati ad entrambi i genitori, i quali R_ Per_1
avranno pari obblighi di accudirli ed educarli, creando per loro le condizioni migliori per una serena e proficua crescita. Inoltre gli stessi, in qualità di genitori affidatari, continueranno ad essere titolari della responsabilità genitoriale e ad esercitarla. I genitori adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per i figli, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di e;
R_ Per_1
4) nel preminente interesse dei figli, i genitori stabiliscono che ed continuino a R_ Per_1
risiedere presso il domicilio della madre, attualmente fissato presso la casa familiare sita in
Castelnuovo GR (SP) Via Canale n. 103;
pag. 2 di 6
5) per quanto riguarda il diritto di frequentazione, il padre terrà con se ed ogni R_ Per_1
settimana il lunedì dalle 19 a dopo cena, e comunque entro le 22, il giovedì dalle 14 a dopo cena e venerdì dalle 19 fino al sabato alle 19 compreso il pernotto. I giorni infrasettimanali potranno essere modificati tenendo conto dei rientri scolastici pomeridiani dei bambini pur mantenendo inalterati le modalità e gli orari di prelievo e riconsegna. Le festività natalizie e pasquali dovranno essere gestite in modo che i figli possano trascorrerle alternativamente con il padre e con la madre rispettando il principio dell'alternanza. La suddivisione sia delle festività che dei giorni di vacanza scolastica intermedi verrà decisa di anno in anno dai genitori i quali dovranno tenere conto anche dei desideri e delle esigenze di ed . In caso di disaccordo fra i genitori, i minori, a partire dalle R_ Per_1
vacanze natalizie del 2024, trascorreranno con la madre il 25 e 26 dicembre e il 6/01, e con il padre il 31/12 e 1/01. Ugualmente sarà per le vacanze di Pasqua. Salvo diverso accordo dei genitori, a partire dal 2025 i minori trascorreranno il giorno di Pasqua con il padre e il Lunedì dell'Angelo con la madre e così via in perfetta alternanza per gli anni a venire. Durante le vacanze scolastiche estive i minori potranno trascorrere 10 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore, e 7 giorni, anche non consecutivi, durante i mesi scolastici. I ricorrenti concordano che i periodi continuativi di permanenza con ciascun genitore dovranno essere comunicati, per iscritto, anche via mail o tramite w.a., all'altro con un congruo anticipo di almeno 15 giorni. Dovrà inoltre essere comunicata la località di vacanza ove, eventualmente, intendano condurli. Al fine di rendere meno traumatica la separazione tra i genitori, entrambi potranno comunque visitare i figli ogniqualvolta lo riterranno opportuno o quando gli stessi ne esprimeranno l'esigenza, compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extra scolastici, previo accordo con l'altro genitore. E' così fatto salvo ogni diverso e pacifico accordo tra i genitori;
6)per il mantenimento dei figli, il SI. , continuerà a corrispondere alla SI.ra Controparte_1
l'importo pari ad € 400,00 (quattrocento,00) mensili (€ 200,00 per ciascun figlio), Parte_1
somma annualmente rivalutata ex indici Istat e da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario alle coordinate già in possesso del SI. , salvo diversa Controparte_1 indicazione che la SI.ra comunicherà per iscritto. Si precisa che l'importo sopra Pt_1
determinato tiene conto dei redditi delle parti, del tempo di frequentazione dei figli con ciascun genitore, nonché degli esborsi che il SI. sopporterà per l'acquisto o la locazione Controparte_1
di un immobile in futuro;
7)Entrambi i genitori si faranno carico, in egual misura, delle spese straordinarie necessarie per i figli ed e più precisamente, per la loro determinazione, come da Protocollo di R_ Per_1
pag. 3 di 6 Intesa in uso presso questo Tribunale che si allega al presente atto, e per quanto non disciplinato ci si riporta integralmente alle linee guida del CNF 2017;
8)L'assegno unico universale verrà percepito al 50% da ciascun genitore;
9)il genitore che porterà in vacanza con se i figli se ne assumerà in via esclusiva il relativo costo;
10) per quel che riguarda il rapporto con i nonni e le rispettive famiglie di origine, dovrà essere in ogni caso, garantito il diritto che ed hanno di fargli visita, se e quando lo R_ Per_1
desiderino, rispettando comunque la stessa frequenza fino ad oggi avuta. I nonni, sia materni che paterni, potranno collaborare con i genitori, alla gestione e cura dei nipoti, senza interferire nella loro educazione che rimane di esclusiva competenza dei genitori;
11) i ricorrenti si prestano mutuo consenso al rilascio o al rinnovo dei loro rispettivi passaporti, o comunque dei documenti dei figli validi per l'espatrio, senza con ciò autorizzare l'espatrio dei figli, per la quale ipotesi sarà sempre necessario il consenso scritto di entrambi i genitori;
12) i coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento, dichiarando di essere economicamente autosufficienti o comunque di avere mezzi adeguati per provvedere al proprio sostentamento;
13) i coniugi, a titolo transattivo, intendono regolare come segue i propri interessi patrimoniali ed economici:
A. La SI.ra continuerà farsi carico in via esclusiva delle restanti rate del mutuo, Parte_1
occorso per la ristrutturazione e arredamento della casa familiare, contratto con Credit Agricole, dell'importo mensile di € 375,00, fino alla sua completa estinzione (31.05.2029). Si da atto che la
SI.ra ha già manlevato il SI. da ogni responsabilità o garanzia a suo Pt_1 Controparte_1
tempo concessa dal marito in merito al debito contratto con il sopra richiamato istituto bancario;
B. Ciascun coniuge continuerà a godere delle detrazioni che in futuro verranno rimborsate nella percentuale di competenza;
C. La SI.ra continuerà a pagare i due piani di accantonamento, stipulate con Parte_1
e Allianz Assicurazioni in favore dei figli per un importo mensile di € 100,00 ciascuno;
CP_2
D. La SI.ra si farà carico in via esclusiva di tutte le restanti rate del finanziamento Parte_1 occorso per l'acquisto dell'autovettura Fiat Tipo con rata mensile pari ad € 220,00 fino alla sua completa estinzione. Rimane sua facoltà valutare l'opportunità dell'estinzione anticipata del prestito;
E. Per quanto attiene i beni mobili registrati, il veicolo Fiat Tipo Tg FX382PP rimarrà nella disponibilità della SI.ra . Il SI. fin d'ora acconsente al Parte_1 Controparte_1
passaggio di proprietà in capo alla SI.ra dell'autoveicolo, la quale si farà carico Parte_1
pag. 4 di 6 degli oneri necessari. L'autoveicolo Citroen C3 Tg FJ 387 JM rimarrà nella disponibilità del SI.
. La SI.ra fin d'ora acconsente al passaggio di proprietà in capo Controparte_1 Parte_1
al SI. dell'autoveicolo, il quale si farà carico degli oneri necessari. Controparte_1
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge 74/1987, le suddette disposizioni patrimoniali, con attribuzione delle proprietà come indicato, sono elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale in essere tra gli stessi e pertanto chiedono l'applicazione delle agevolazioni fiscali di cui al sopra richiamato art 19 legge 74/1987 (così come confermato dalla
Circolare della Agenzia delle Entrate 27/E del 21.6 2012 e dalla sentenza della Cassazione n
11458/2005 e dalla sentenza della Cassazione, Sez. Tributaria, del 5.05.2010 n. 10819.
F. Il SI. rinuncia a qualsiasi pretesa o conguaglio relativo al mobilio acquistato Controparte_1
in costanza di matrimonio e attualmente ricoverato presso la casa familiare che rimarrà di esclusiva proprietà della SI.ra . Parte_1
G. Le parti danno atto che il presente accordo è stipulato in funzione di un assetto definitivo della propria situazione patrimoniale ed economica, e, a questo scopo, le parti dichiarano reciprocamente di aver cosi composto tutte le questioni economiche e patrimoniali e di non aver nulla a pretendere l'una dall'altra per nessun titolo, ragione o causa, in relazione ad ogni pregresso rapporto sorto in costanza di matrimonio, anche ai fini dello scioglimento della comunione legale dei beni”.
All'udienza del 23.10.2024 il Giudice relatore ha proceduto a esperire - senza esito positivo - il tentativo di conciliazione tra i coniugi.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi dell'art. 158 c.c., la separazione consensuale necessita del consenso di entrambi i coniugi.
La ferma opposizione degli stessi alla prosecuzione della loro convivenza è stata manifestata sin dall'atto introduttivo da entrambe le parti, oltre che dalla concorde volontà espressa e confermata dai coniugi stessi dinanzi al Giudice relatore. È da escludere, perciò, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda congiunta di separazione personale tra le parti.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso congiunto), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene. Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né
pag. 5 di 6 contrarie all'interesse dei minori, poiché garantiscono agli stessi un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e prevedono un adeguato contributo di mantenimento del padre per i figli.
Infine, attesa l'insussistenza di alcuna conflittualità tra le parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto dei minori ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente superfluo.
Nulla in punto di spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e , unitisi in Parte_1 Controparte_1
matrimonio in Filattiera (MS) in data 06.07.2013 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di Filattiera (MS) dell'anno 2013, al n. 5 parte II serie A;
- omologa le condizioni concordate di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
Nulla dispone in punto di spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 24.10.2024, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 6 di 6