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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 18/09/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di:
dr.ssa Maria Assunta Niccoli Presidente
dr.ssa Giulia Carleo Consigliere
dr.ssa Rosa D'Apice Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 833/2018 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 1620/2018 emessa il 27/4/2018 e depositata il 14/5/2018
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Parte_1
Russo, elettivamente domiciliata in alla via Nizza n. 146 presso la Pt_1
Funzione Affari Legali dell' - Appellante CP_1
E
in proprio e in qualità di mandataria dell' Controparte_2 [...]
e rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3 Controparte_4
1 Domenico Di Falco e dall'avv. Ciro Esposito, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Genni Meloro in via Torretta n. 4 – Pt_1
Appellata – Appellante incidentale
Ragioni in fatto e diritto
1.Il Tribunale di Salerno con sentenza n. 1620/2018 depositata il 14/5/2018,
resa nell'ambito del procedimento promosso dalla società Controparte_2
in proprio e in qualità di mandataria dell' e
[...] Controparte_3
nei confronti dell' , in Controparte_4 Parte_1
accoglimento delle domande proposte dalla parte attrice, ha cosi provveduto:
a) ha dichiarato la risoluzione del contratto di appalto stipulato dalla parti in data 22/12/2008 – avente ad oggetto i lavori di “completamento
ristrutturazione del presidio ospedaliero A. Tortora per la realizzazione di
dipartimento emergenza accettazione D.E.A. 2 livello Nocera – - per Per_1
inadempimento dell'appaltante, ; b) ha Parte_1
condannato l' al pagamento, in favore della Parte_1
società in proprio e in qualità di mandataria dell' Controparte_2 [...]
e della somma complessiva di euro Controparte_3 Controparte_4
1.733.029,57, oltre rivalutazione monetaria sull'importo di euro 1.072.933,28
dal 20/12/2010 fino alla pronuncia della sentenza, e interessi legali sull'intera somma dalla stessa data fino al saldo;
in particolare la somma complessiva di euro 1.733.029,57 è costituita dai seguenti importi: 1) euro 1.072.933,28 a titolo di risarcimento danni per l'anomalo andamento dei lavori ed è riferibile alla riserva n 1 ( comprensivo delle voci: “spese generali improduttive”,
“interessi sul ritardato conseguimento dell'utile”, “ maggiori costi ed oneri
improduttivi per macchinari e trasporti”,“ maggiori costi per l'improduttività
2 del personale addetto al cantiere”, “maggiori costi per l'improduttività di
polizza assicurativa e fideiussione”); 2) euro 597.868,63 a titolo di risarcimento danni per il mancato utile conseguito;
3) euro 7.591,45 a titolo di risarcimento danni per il mancato ammortamento dei costi sostenuti per le indagini geotecniche;
4) euro 10.240,00 a titolo di risarcimento danni per il mancato ammortamento dei costi di progettazione;
5) euro 44.396,21 quale credito residuo per lavori contabilizzati;
c) ha condannato l' Parte_1
al pagamento, in favore della società in
[...] Controparte_2
proprio e in qualità di mandataria dell' e Controparte_3 [...]
dell'ulteriore importo di euro 60.806,85 oltre interessi legali Controparte_4
dal 22/4/2010 fino al saldo, non essendo possibile la restituzione in natura delle opere realizzate dalla società appaltatrice;
d) ha condannato la parte soccombente al pagamento delle spese processuali.
1.1. Avverso la predetta sentenza l' ha Parte_1
proposto appello con atto di citazione notificato il 22/6/2018; ha criticato le ragioni della decisione impugnata ed ha concluso per l'accoglimento dell'interposto gravame con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
1.2. La società in proprio e in qualità di mandataria Controparte_2
Contr dell' e costituitasi in giudizio Controparte_2 Controparte_4
ha resistito e nel contempo ha articolato appello incidentale;
ha chiesto il rigetto dell'impugnazione principale e l'accoglimento del gravame incidentale con vittoria delle spese processuali da attribuirsi ai difensori antistatari.
3 1.3. La Corte con ordinanza depositata il 28/12/2023, resa all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni celebrata nelle forme della trattazione scritta, ha riservato la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello principale è infondato e, pertanto, va rigettato.
3. L in primo luogo ha criticato la Parte_1
statuizione con cui il Tribunale ha dichiarato la risoluzione del contratto di appalto stipulato dalle parti processuali il 22/12/2008 per inadempimento dell'appaltante e, dunque, dell' . Parte_1
In sintesi è utile premettere che il Giudice a quo – dopo avere richiamato il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n.
7083/2006 in forza del quale “lo scioglimento del contratto per
inadempimento - salvo che la risoluzione operi di diritto - consegue ad una
pronuncia costitutiva, che presuppone da parte del giudice la valutazione
della non scarsa importanza dell'inadempimento stesso, avuto riguardo
all'interesse dell'altra parte;
tale valutazione viene operata alla stregua di un
duplice criterio, applicandosi in primo luogo un parametro oggettivo,
attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in modo apprezzabile
nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in
concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro
contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma
contrattuale; completandosi poi l'indagine mediante la considerazione di
eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di
entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva
4 riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta
tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso,
attenuare il giudizio di gravità, nonostante la rilevanza della prestazione
mancata o ritardata – ha valorizzato gli esiti dell'espletata C.T.U. ed ha argomentato che “ il rapporto di appalto aveva avuto un andamento anomalo
che ne determinava la sospensione e poi la stasi in conseguenza di una serie
di ritardi, difficoltà e impedimenti imputabili in via esclusiva alla direzione
dei lavori e più in generale alla stazione appaltante”. In particolare il
Tribunale ha evidenziato quanto segue: a) le indagini e gli studi propedeutici alla redazione del progetto da parte dell' Parte_1
avrebbero potuto e dovuto mettere in luce la presenza di tubi di amianto già
in fase di progetto ed essere evidenziati all'interno del computo metrico a base di gara, evitando in tal modo ritardi conseguenti all'iter autorizzatorio e alle operazioni di rimozione e smaltimento che determinavano la sospensione dei lavori per un periodo di quattro mesi;
b) il rinvenimento di una discarica nell'area di sedime del padiglione III comportava una stasi di nove mesi per i lavori di demolizione del predetto fabbricato, dovuta alle operazioni giudiziarie di sequestro e di dissequestro dell'area e al successivo intervento di bonifica;
c) il mancato sgombero dei locali del padiglione I da persone (
pazienti e operatori sanitari) e cose (macchinari) impediva all'appaltatrice di dare seguito alla disponibilità manifestata alla direzione dei lavori di effettuare i lavori inerenti al predetto immobile in modo da recuperare il ritardo accumulato;
d) l'adeguamento della progettazione strutturale ai sensi del d.m. 14/2/2008 con conseguente sostituzione degli originari calcoli strutturali ex d.m. 16/1/1996 ostacolava l'andamento dei lavori giacchè la
5 committente demandava all'appaltatrice la relativa incombenza, pur essendo di sua spettanza, e nel contempo restava inerte rispetto alle sollecitazioni della società appaltatrice;
e) la direzione dei lavori con l'ordine di servizio n. 4 del
14/7/2009 contestava all'appaltatrice il mancato completamento del ponteggio nonostante tale intervento fosse stato completato, mancando soltanto le tavole fermapiedi non obbligatorie e non necessarie;
f)
l'appaltante non predisponeva dettagliati elaborati per i lavori di impiantistica elettrica da effettuarsi nel padiglione I e non rispettava la normativa di riferimento per le perizie di variante con la conseguenza che non sussistevano le condizioni per l'adozione dell'ordine di servizio del 28/2/2011 n. 6 con il quale il direttore dei lavori ordinava all'appaltatrice di procedere con urgenza all'esecuzione dei lavori di variante dell'impiantistica elettrica secondo il progetto dell'ing. ; la direzione dei lavori, inoltre, non dava seguito CP_5
alla legittima richiesta dell'appaltatrice di specificare il progetto e di convocare una nuova riunione e un nuovo sopralluogo per individuare e risolvere le problematiche connesse ai suindicati lavori;
g) la direzione dei lavori teneva un comportamento complessivo non aderente al rapporto contrattuale poiché, in presenza di situazioni incidenti sulla regolare esecuzione di lavori non previsti in progetto, invece di attivare le procedure previste dall'art. 132 d.lgs n. 163/2006 e dagli artt. 134 e 136 D.P.R. n.
554/1999, richiedeva all'appaltatrice l'esecuzione di attività non dovute.
L'appellante, al fine di superare le ragioni della decisione, ha articolato una pluralità di censure – che di seguito saranno esaminate singolarmente -
premettendo che il Tribunale ha aderito acriticamente alle conclusioni del
6 C.T.U. che non ha tenuto conto delle osservazioni formulate dal consulente di parte dell' . Parte_1
Va subito chiarito – al di là del dato pur degno di nota che l'appellante non ha indicato i singoli rilievi articolati dal consulente di parte – che l'ausiliario di ufficio, come emerge dalla disamina della relazione tecnica di ufficio, ha puntualmente replicato alle osservazioni dell'esperto di parte dell'
[...]
( cfr. elaborato tecnico di ufficio pagina 82 e Parte_1
seguenti).
Non va, poi, sottaciuto che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che il Giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico di ufficio che nella relazione abbia tenuto conto,
replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili senza che possa configurarsi vizio di motivazione ( cfr. Cass. n. 33742/2022; Cass. n. 1815/2015).
3.1. Ciò posto, in primo luogo l' in ordine Parte_1
al rinvenimento dei tubi di amianto ha osservato che l'esperto di ufficio,
nell'esaminare la questione, non ha considerato che ricorrevano le condizioni per l'adozione di una variante ai sensi “dell'art. 132 ora trasfuso nell'art 217
del codice degli appalti”, circostanza questa che esclude in radice la risoluzione del contratto per inadempimento del committente. Inoltre –
prosegue l'appellante - i lavori sono stati affidati in appalto ai sensi dell'art. 21 comma 1 ter legge n. 109/94 con la conseguenze che la società
[...]
[..
[...] in proprio e in qualità di mandataria dell' Controparte_6 Controparte_3
e avendo redatto il progetto esecutivo, era tenuta a
[...] Controparte_4
segnalare la presenza dei tubi in amianto.
Le critiche non sono condivisibili.
Va subito replicato che dalla disamina degli atti non risulta che la committente abbia adottato una perizia di variante in ordine ai tubi in amianto;
d'altronde l'appellante, come emerge dal tenore della censura in esame, non ha sostenuto di avere adottato una specifica perizia di variante sicchè non vi
è spazio per la prima doglianza.
Alteris verbis non è possibile accedere alla tesi dell'appellante che - sul presupposto della ricorrenza delle condizioni per l'adozione di una perizia di variante attraverso il mero richiamo ai casi contemplati dalla normativa di riferimento ( art. 132 d.lgvo n. 163/2006) – ha ritenuto che tanto bastasse per escludere l'inadempimento della committente e superare così la ratio
decidendi della sentenza impugnata basata sulla considerazione che, come accertato dal C.T.U., le indagini e gli studi propedeutici alla redazione del progetto redatto dall' avrebbero potuto e Parte_1
dovuto mettere in luce la presenza di tubi di amianto e consentire così, fin dall'originaria fase progettuale, l'individuazione di soluzioni tecniche per la rimozione dei predetti tubi.
Passando all'esame della seconda critica, il Collegio osserva che dalla disamina del contratto di appalto risulta che l' Parte_1
con deliberazione n. 869 del 26/7/2005 ha approvato il progetto
[...]
esecutivo relativo ai lavori di “ completamento ristrutturazione del presidio
ospedaliero A. Tortora per la realizzazione di dipartimento emergenza
8 accettazione D.E.A. 2 livello Nocera - da porre a base della gara di Per_1
appalto a mezzo pubblico incanto con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 21 comma 1
ter legge n. 109/1994 , così come indicato nella deliberazione n. 1557 del
27/12/2005 ( cfr. allegato 10 della relazione di consulenza tecnica di ufficio).
Ebbene l'art. 21 legge n. 109/1994 ( ancora vigente all'epoca dell'adozione della suindicata deliberazione n. 1557/2005) prevede che “ l'aggiudicazione
degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata può essere
effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
determinata in base agli elementi di cui al comma 2, lettera a), nel caso di
appalti di importo superiore alla soglia comunitaria in cui, per la prevalenza
della componente tecnologica o per la particolare rilevanza tecnica delle
possibili soluzioni progettuali, si ritiene possibile che la progettazione possa
essere utilmente migliorata con integrazioni tecniche proposte
dall'appaltatore”.
E' evidente che il criterio di aggiudicazione dell'appalto disciplinato dalla disposizione normativa innanzi citata non implica affatto che sia l'appaltatore a predisporre il progetto esecutivo;
anzi la previsione che l'appaltatore possa
(soltanto) migliorare il progetto con la proposta di integrazioni tecniche presuppone che il progetto sia redatto dall'appaltante.
D'altronde l'esperto di ufficio ha verificato che il progetto esecutivo nel caso di specie è stato redatto dalla committente e non già dall'appaltatrice (cfr.
elaborato tecnico di ufficio pagine 7, 34 e 35).
Ne consegue che non è possibile aderire alla linea difensiva dell'appellante in quanto è incentrata su di una circostanza ( la redazione del progetto esecutivo
9 da parte dell'appaltatrice) priva di qualsiasi riscontro probatorio, anzi contrastata dalle emergenze processuali acquisite.
3.2. Con riferimento alla discarica abusiva rivenuta nel corso dei lavori che hanno riguardato il padiglione III – prosegue l'appellante – valgono le medesime considerazioni illustrate per il ritrovamento dei tubi in amianto;
il
C.T.U. – aggiunge l' - ha trascurato di Parte_1
considerare che la discarica non insisteva sull'area di sedime del padiglione
III, ma lungo una striscia esterna alla predetta area e ad essa adiacente sicchè
la discarica non ha precluso la prosecuzione dei lavori. L'ausiliario di ufficio
– osserva l'appellante – avrebbe dovuto verificare, anche attraverso la sovrapposizione di planimetrie, se il sito in cui è stata rivenuta la discarica intersecasse l'area di ricostruzione del fabbricato;
l'esperto di ufficio, inoltre,
ha posto in risalto “le difficoltà di mobilità dei mezzi” senza accertare l'esistenza di un piano di cantiere dell'appaltatrice da cui emergesse l'indispensabilità dell'area su cui si trovava la discarica per “ la mobilità del
cantiere”; inoltre a seguito del rinvenimento della discarica l'appaltatrice avrebbe dovuto modificare il piano di cantiere al fine di superare le criticità
insorte.
La censure sono destituite di fondamento.
Rispetto alla prima doglianza, articolata attraverso il richiamo alla censura formulata in ordine al rinvenimento dei tubi in amianto, è sufficiente replicare rinviando all'argomentazione illustrata al punto 3.1. della presente sentenza;
in definitiva in assenza dell'adozione di una perizia in variante non vi è spazio per la critica dell'appellante.
10 Riguardo alle ulteriori censure, il Collegio ritiene che sia dirimente il tenore del verbale di sospensione dei lavori del 28/7/2010 e del successivo verbale di riunione del 27/4/2011, sottoscritti entrambi dall'appaltatrice e dalla direzione dei lavori (cfr. allegati n. 35 e n. 37 della relazione tecnica di ufficio).
Depone in tale senso la considerazione che nel verbale di sospensione dei lavori del 28/7/2010 i direttori dei lavori - immediatamente dopo il richiamo:
a) alla nota dell'appaltatrice “ con la quale si chiede la sospensione dei lavori
a far data dal 22/04/2010 per effetto del sequestro dell'area da parte
dell' ove è stata rinvenuta la discarica abusiva in quanto l'area CP_7
sottoposta a sequestro incide sia sul sedime di fondazione del costruendo
padiglione III sia sull'intera porzione di cantiere destinata a viabilità interna
di collegamento tra le zone nord – ovest e sud – est ”; b) al verbale di sequestro dell'area dei C.C. di del 28/6/2010 – hanno evidenziato “ Per_1
l'impossibilità temporanea” di proseguire i lavori ed hanno sospeso i lavori relativi al padiglione III, dando atto che lo stato dei lavori alla data di redazione del verbale è il seguente “ demolizione dell'intero corpo di
fabbricata denominato padiglione III, compreso le fondazioni, nonché
trasporto a discarica dei materiali di risulta”
Va, altresì, rimarcato che nel successivo verbale di riunione del 27/4/2011,
stilato dopo il dissequestro dell'area e la restituzione della stessa all'
[...]
, i direttori dei lavori hanno rappresentato che “ Parte_1
permane l'impedimento per la prosecuzione dei lavori dovuto alla presenza
della discarica abusiva che limita l'uso dell'intera area di sedime del
11 padiglione III e impedisce la viabilità interna di collegamento tra le zone
nord – ovest e sud- est del cantiere”.
E' evidente, pertanto, che, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante,
la discarica abusiva insisteva sull'aera di sedime del padiglione III e che il suo rinvenimento ha inciso sull'andamento dei lavori.
3.3. Il Tribunale - osserva l'appellante – nel ritenere che il mancato sgombero dei pazienti del padiglione I abbia contribuito all'anomalo andamento dei lavori non ha interpretato correttamente l'art 2 del contratto di appalto, trattandosi di una clausola posta a tutela della committente e non già
per consentire all'appaltatrice di non eseguire i lavori negli spazi in cui l'attività sanitaria continuava ad essere espletata;
in particolare il suindicato articolo 2 va letto nel senso che, qualora i lavori avessero interessato zone adiacenti a reparti in funzione, l'appaltatrice avrebbe dovuto adottare “gli
accorgimenti di confinamento delle aree” in modo da impedire la diffusione di “polveri e odori” negli spazi ancora utilizzati per l'espletamento dell'attività sanitaria. Senonchè – rimarca l'appellante – la società
appaltatrice non è stata in grado di eseguire i lavori elettrici che interessavano il padiglione I nonostante tali lavori potessero essere eseguiti senza alcuna interferenza con l'attività sanitaria posto che: a) i quadri elettrici dovevano essere allocati nei locali tecnici situati al piano interrato;
b) i quadri elettrici di piano dovevano essere installati nei corridoi all'ingresso dei reparti;
c) i collegamenti elettrici tra i quadri generali e i quadri di piano dovevano essere effettuati nei cunicoli già esistenti.
La censura non può trovare ingresso.
12 Invero - al di là dell'interpretazione dell'art. 2 del contratto di appalto del
22/12/2008 stipulato dalle parti processuali il quale prevede che “ i lavori
dovranno essere eseguiti senza intralciare le attività ambulatoriale ed
ospedaliera espletate nelle vicine strutture” ( cfr. allegato n. 10 della relazione tecnica di ufficio), articolo, peraltro, richiamato nell'elaborato tecnico di ufficio ma non anche nella sentenza impugnata – assume rilevanza il fatto che l'esperto di ufficio ha accertato che l'esecuzione dei lavori sugli impianti elettrici presenti nel padiglione I avrebbero interferito negativamente con l'attività sanitaria ivi espletata causando, anche in considerazione delle opere murarie accessorie da realizzare, la diffusione all'interno dei locali di “polveri, vibrazioni e agenti chimici nocivi”,
conclusione questa ragionevole e di immediata percezione, ancor prima che scientificamente corretta, tanto più ove si consideri che lo stesso appellante con la censura in esame ha rappresentato che parte dei lavori dovevano essere eseguiti nei corridoi all'ingresso dei reparti di degenza degli ammalati;
l'ausiliario di ufficio ha concluso, pertanto, che il mancato sgombero dei locali da parte dell' non ha consentito alla Parte_1
impresa appaltatrice, una volta sospesi i lavori inerenti al padiglione III
causati dal ritrovamento della discarica, di recuperare il ritardo accumulato impiegando le risorse per l'esecuzione dei lavori relativi al padiglione I ( cfr.
relazione tecnica di ufficio pagine 33, 53 e 54; in particolare a pag. 54 il
C.T.U. ha segnalato che la direzione dei lavori e l'appaltatrice avevano concordato che i lavoratori relativi al padiglione I sarebbero iniziati soltanto all'esito dello sgombero di tutti i locali).
13 E allora, essendo pacifico - come emerge, peraltro, dalla stesso tenore della critica in esame - che l' non ha proceduto Parte_1
allo sgombero dei locali deve concludersi, replicando alla tesi dell'appellante,
che la società appaltatrice non poteva espletare i lavori nel padiglione I in concomitanza con l'espletamento nel medesimo luogo delle attività sanitarie.
Non va poi sottaciuto – che come sarà meglio specificato al successivo punto
3.6. della presente sentenza – l'esecuzione dei lavori elettrici nel padiglione
I è stata preclusa anche per l'assenza di un progetto dettagliato relativo all'impianto elettrico, progetto che doveva essere redatto dall'appaltante.
3.4. Il Giudice a quo – lamenta l' – ha Parte_1
configurato erroneamente l'inadempienza della committente per non avere adeguato il progetto strutturale alle prescrizioni del D.M. del 14/1/2008
giacchè il C.T.U. ha evidenziato che la circolare del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti rimette alla scelta del responsabile unico del procedimento l'adeguamento del progetto alla normativa sopravvenuta introdotta dal suindicato D.M..
Le censura è destituita di fondamento.
La Corte osserva che effettivamente l'ausiliario di ufficio ha precisato che il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con circolare del 5 agosto 2009
ha rimesso alla scelta del responsabile unico del procedimento l'adeguamento del progetto strutturale alla norme tecniche sopravvenute contenute nel D.M.
del 14/1/2008 ( cfr. relazione tecnica di ufficio pag. 26).
Tale rilievo, tuttavia, non è sufficiente per superare le ragioni della decisione impugnata giacchè, avendo la direzione dei lavori scelto di adeguare il progetto strutturale, era onere della stazione appaltante provvedere
14 all'adeguamento del suindicato progetto e non già dell'appaltatrice, così come evidenziato dal C.T.U. ed argomentato dal Tribunale, dovendosi, peraltro,
ribadire, richiamando le considerazioni illustrate al precedente punto 3.1 della presente sentenza, che l'impresa appaltatrice è rimasta estranea alla fase progettuale (cfr. in particolare allegato 41 della relazione tecnica di ufficio:
nota del 6/10/2009 con cui la direzione dei lavori comunicava all'appaltatrice la necessità di adeguare il progetto strutturale alla normativa vigente e nel contempo demandava all'appaltatrice tale adeguamento ancorchè il relativo onere ricadesse sull'appaltante; cfr. ancora relazione tecnica di ufficio pagine
34, 35, 36 e 37).
3.5. In ordine al mancato completamento del ponteggio il Tribunale – lamenta l'appellante – ha basato il proprio convincimento su di un'erronea interpretazione dell'ordine di servizio del 17/7/2009. La società appaltatrice
– precisa l' – avrebbe dovuto completare Parte_1
l'allestimento del ponteggio entro due settimane dalla consegna dei lavori;
il ritardo nell'esecuzione di tale attività, espletata soltanto dopo tre mesi dall'esecuzione dei lavori, ha di fatto impedito di recuperare il ritardo accumulato a causa del rinvenimento dei tubi in amianto, giacchè
l'appaltatrice, se avesse installato tempestivamente il ponteggio, avrebbe potuto eseguire i lavori di demolizione che non interferivano con la presenza dei tubi in amianto.
La doglianza non può trovare ingresso in quanto, per come articolata, è del tutto inidonea a superare le ragioni della decisione impugnata.
Va, infatti, rimarcato che con il suindicato ordine di servizio n. 4 del
14/7/2009 la direzione dei lavori ha contestato “ il mancato completamento
15 del ponteggio lungo il perimetro del fabbricato per l'omessa posa in opera
dei fermapiedi” ed ha ordinato il “completamento del ponteggio con il
posizionamento dei fermapiedi per ripristinare i livelli minimi di sicurezza” (
cfr. allegato n. 45 dell'elaborato tecnico di ufficio); a sua volta la società
appaltatrice con nota del 15/7/2009, in replica al suindicato ordine di servizio,
ha evidenziato che l'omessa posa in opera dei fermapiedi non incideva sul completamento del ponteggio trattandosi di un ponteggio con funzione “
protettiva” e non già di “ servizio e lavoro” ( cfr. allegato n. 46 della relazione tecnica di ufficio).
Il C.T.U. - dopo avere dato atto della divergenza insorta tra le parti - ha concluso che la posa in opera dei fermapiedi non era necessaria in quanto il ponteggio rappresentava un'opera di protezione per la caduta dei calcinacci sulla strada adiacente e nel contempo ha evidenziato che proprio tale divergenza ha inciso sull'andamento dei lavori, risultando tra l'altro dallo stesso ordine di servizio n. 4 del 14/7/2009 che la direzione dei lavori con verbale dell'11/6/2009 aveva disposto la sospensione dei lavori fino al
17/6/2009 proprio perché il ponteggio era privo dei fermapiedi ( cfr. elaborato tecnico di ufficio pag. 39).
Orbene il Giudice a quo nella sentenza impugnata ha valorizzato gli esiti dell'espletata C.T.U. pervenendo così alla conclusione che anche le problematiche relative al ponteggio ha determinato un anomalo andamento dei lavori imputabile all' . Parte_1
E' evidente che in tale contesto la censura dell'appellante non è idonea a contrastare l'argomentazione posta a sostegno della sentenza impugnata poiché oblitera del tutto il tema dell'inutilità della posa in opera dei
16 fermapiedi e dell'intervenuta sospensione dei lavori per tale ragione e non tiene conto del fatto che con l'ordine di servizio n. 4 del 14/7/2009 la direzione dei lavori ha ordinato all'appaltatrice il completamento del ponteggio con il posizionamento dei fermapiedi.
Per completezza la Corte osserva che la tesi dell' Parte_1
- incentrata sulla considerazione che l'installazione tardiva del
[...]
ponteggio avrebbe impedito l'esecuzione dei lavori di demolizione che non interferivano con la presenza dei tubi in amianto - è priva di qualsiasi riscontro probatorio in quanto l'ordine d sevizio n. 4 del 14/7/2009 ( unica emergenza processuale richiamata dall'appellante) non vale a comprovare l'impostazione difensiva.
3.6. La società appaltatrice – osserva ancora l' Parte_1
– ha contribuito alla redazione del progetto esecutivo “ delle strutture
[...]
e degli impianti” sicchè non vi è spazio per affermare che l'ordine di servizio n. 6 avente ad oggetto l'impianto elettrico sia stato emesso in assenza di un progetto esecutivo;
ciò nonostante l'appaltante ha fatto predisporre dal proprio progettista, ing. “ulteriori specificazioni al Persona_2
progetto” risultate inutili in quanto l'appaltatrice abbandonava il cantiere.
La critica è priva di pregio.
Essa è incentrata sulla considerazione che l'appaltatrice abbia contribuito alla redazione del progetto esecutivo “ delle strutture e degli impianti”,
impostazione questa non condivisibile poichè – come già argomentato al precedente punto 3.1. della presente sentenza a cui si rinvia – il progetto esecutivo è stato redatto dall' . Parte_1
17 Quanto, poi, al rilievo che l'appaltatrice non abbia eseguito i lavori in questione nonostante la redazione di un progetto redatto dall'ing. CP_5
va evidenziato che il Tribunale – basando il proprio convincimento sugli esiti dell'espletata C.T.U. – ha correttamente argomentato che il suindicato progetto non era dettagliato sicchè non consentiva l'esecuzione dei relativi lavori ( cfr. sul punto relazione tecnica di ufficio pagina 40 e seguenti).
3.7. Il Tribunale – lamenta, infine, l'appellante - ha posto in risalto una condotta poco collaborativa dell'appaltante che non trova alcun riscontro e nel contempo “si è astenuto dal giudicare le varie eccezioni di
inadempimento configurate in capo all'appaltatore”.
Le doglianze non possono trovare ingresso.
Il Collegio in primo luogo osserva che – come si evince dalla motivazione della sentenza impugnata riportata al punto 3 della presente decisione – il
Giudice a quo, valorizzando gli esiti della espletata C.T.U. e la documentazione in atti, ha individuato puntualmente le specifiche condotte inadempimenti dell'appaltante, ed, infine, ha segnalato, come in più
occasioni, la direzione dei lavori in presenza di situazioni incidenti sulla regolare esecuzione di lavori non previsti in progetto, invece di attivare le procedure previste dall'art. 132 d.lgs n. 163/2006 e dagli artt. 134 e 136
D.P.R. n. 554/1999, richiedeva all'appaltatrice l'esecuzione di attività non dovute, argomentazione questa che sintetizza quanto già puntualmente in precedente argomentato dal Tribunale con riferimento a specifici interventi (
ad esempio in ordine ai lavori di impiantistica elettrica e di adeguamento al
D.M. 14.2.2008.)
18 Riguardo, poi, alla doglianza basata sul fatto che il Giudice di prime cure non ha valutato le “varie eccezioni di inadempimento configurate in capo
all'appaltatore” va rimarcato che tale doglianza per come formulata è
estremamente generica e, pertanto, è inammissibile ai sensi dell'art. 342
c.p.c..
4. L ha ulteriormente criticato la sentenza Parte_1
impugnata, sostenendo che il Giudice a quo ha errato nella quantificazione dei danni. Il Tribunale e prima ancora il C.T.U. – precisa l'appellante – sono incorsi in un “ macroscopico errore” giacchè hanno determinato l'importo dei lavori non pagati indicati nel SAL n. 2 in euro 594.555,50; dall'esame del
SAL n. 2 – precisa l'appellante emerge che l'importo dei lavori non pagati,
eseguiti in epoca successiva all'emissione del primo SAL, ammonta complessivamente ad euro 41.680,10; come precisato dal C.T.P. Ing.
[...]
nella mail del 10/11/2014 nel SAL n. 2 era stato conteggiato anche Per_3
l'importo relativo al primo SAL già pagato dall' Parte_1
. “La differenza dovuta per lavori contabilizzati e non pagati” –
[...]
prosegue l'appellante – “ vengono in rilievo per la condanna pari ad euro
60.806,85 che rappresenta l'importo di euro 44.396,21 rivalutata con
interessi dal 22.04.2010”.
La censura è destituita di fondamento.
Va, infatti, replicato che – come emerge dalla motivazione integrale della sentenza impugnata – il Tribunale, aderendo agli esiti dell'espletata C.T.U.,
ha tenuto conto del pagamento della somma di euro 552.875,40 riferibile al primo SAL, effettuato dall' in favore della Pt_1 Parte_1
società in proprio e in qualità di mandataria dell'ATI Controparte_2
19 e (cfr. sentenza impugnata pag. 28; Controparte_2 Controparte_4
cfr. C.T.U. pag. 73) ed ha quantificato il credito residuo della società
appaltatrice per i lavori eseguiti in euro 44.396,21 ( cfr. in particolare motivazione sentenza impugnata pagine 29 e 30; cfr. C.T.U. pag. 79).
Quanto, poi, al rilievo che “la differenza dovuta per lavori contabilizzati e
non pagati vengono in rilievo per la condanna pari ad euro 60.806,85 che
rappresenta l'importo di euro 44.396,21 rivalutata con interessi dal
22.04.2010” il Collegio osserva che l' non Parte_1
ha formulato la censura in maniera chiara al punto che non è possibile individuare le ragioni della doglianza e la statuizione impugnata.
Ne consegue che tale censura è inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c..
4.1.Il Giudice a quo - prosegue l'appellante - con riferimento al “danno per
mancato utile” non ha tenuto conto “ del comportamento complessivo tenuto
dalla società appaltatrice che , oltre a contestare pretestuose riserve, ha
abbandonato il cantiere determinando danni notevolissimi alla stazione
appaltante”.
La critica non può trovare ingresso.
L , come si evince dal tenore della Parte_1
doglianza in esame, non ha contrastato il criterio utilizzato dal Tribunale per la quantificazione della voce di danno in questione ( criterio individuato dal
C.T.U., corrispondente al 10% sull'importo dei lavori non realizzati ex art. 41 D.P.R. n. 1063/1962, e recepito dal Giudice a quo), ma si è limitata a sostenere genericamente che il Tribunale non ha considerato “i notevolissimi
danni” subiti dall'appaltante per “il comportamento complessivo” -
20 “contestazione pretestuosa delle riserve” e “'abbandono del cantiere” –
tenuto dalla società appaltatrice.
In definitiva la doglianza per come formulata è priva del carattere di specificità richiesto dall'art. 342 c.p.c.; l'appellante, infatti, non ha allegato i danni subiti, non ha specificato perché la società appaltatrice ha abbandonato il cantiere ingiustificatamente, puntualizzazione questa vieppiù necessaria laddove si consideri che il Tribunale è pervenuto alla risoluzione del contratto per inadempimento dell' ; l'appellante, Parte_1
inoltre, non ha indicato le riserve valorizzate nel motivo in esame né ha specificato perché tali riserve sarebbero “pretestuose”, trascurando così di considerare che il Giudice di primo grado ha quantificato parte del danno subito dall'appaltatrice proprio con riferimento alle voci contemplate nella riserva numero 1 ( cfr. sentenza impugnata pag. 28).
4.2. Il criterio utilizzato dal C.T.U. per la quantificazione del danno –
aggiunge l'appellante – è rimasto “oscuro”; “ sembra che abbia calcolato, e
fino al 2010, anche gli interessi e rivalutazione;
si è ben guardato dall'esibire
i relativi calcoli”.
Anche tale censura non può trovare ingresso.
Il Tribunale nella sentenza impugnata, aderendo alle conclusioni del C.T.U.,
ha quantificato il danno subito dall'appaltatrice in euro 1.072.933,28 a titolo di risarcimento danni per l'anomalo andamento dei lavori e riferibile alla riserva n 1 ( comprensivo delle voci: “spese generali improduttive” calcolate ai sensi dell'art. 160 D.P.R. n. 207/2010; “interessi sul ritardato
conseguimento dell'utile”, utile computato secondo il criterio dettato dall'art. 21 macchinari e trasporti”, determinati utilizzando le tabelle di cui al D.M.
11/12/1978; “ maggiori costi per l'improduttività del personale addetto al
cantiere”, quantificati sulla base delle dimensioni e delle caratteristiche del cantiere;
“maggiori costi per l'improduttività di polizza assicurativa e
fideiussione” computati in relazione alla maggiore durata sia della polizza sia della fideiussione per l'anomalo andamento dei lavori); 2) euro 597.868,63 a titolo di risarcimenti danni per il mancato utile conseguito, calcolato nella misura del 10% sull'importo dei lavori non realizzati ex art. 41 D.P.R. n.
1063/1962; 3) euro 7.591,45 a titolo di risarcimento danni per il mancato ammortamento dei costi sostenuti per le indagini geotecniche;
4) euro
10.240,00 a titolo di risarcimento danni per il mancato ammortamento dei costi di progettazione ( cfr. relazione tecnica di ufficio).
E allora in tale contesto, avendo il Tribunale indicato le singole voci di danno ed i criteri utilizzati, richiamando sul punto gli esiti dell'espletata C.T.U., non vi è spazio per sostenere che il criterio di quantificazione del danno utilizzato sia rimasto “oscuro”; per contro va rimarcato che l' Parte_1
- a fronte delle argomentazioni del Tribunale – avrebbe dovuto
[...]
specificamente criticare la statuizione di condanna al risarcimento dei danni.
Ancora, va evidenziata l'estrema genericità della censura – peraltro formulata in maniera ipotetica e di non agevole comprensione – relativa agli interessi e alla rivalutazione monetaria, avendo l'appellante così formulato la doglianza
: “ sembra che abbia calcolato ( riferito al C.T.U.) e fino al 2010 anche
interessi e la rivalutazione”.
5. Procedendo alla disamina dell'appello incidentale, la Corte ritiene che anche tale impugnazione è infondata e, pertanto, va rigettata.
22 6.La società in proprio e in qualità di mandataria Controparte_2
dell' e ha criticato la sentenza Controparte_3 Controparte_4
impugnata nella parte in cui il Tribunale con specifico riferimento all'obbligazione di restituzione gravante sull' Parte_1
a seguito dell'accoglimento della domanda di risoluzione per
[...]
inadempimento proposta dalla società appaltatrice ha argomentato: << La
giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di osservare che “ in caso di
risoluzione del contratto di appalto per inadempimento del committente e non
sia configurabile la restituzione in natura all'impresa appaltatrice della
costruzione parzialmente realizzata il committente è obbligato a reintegrare
la situazione patrimoniale dell'altro contrante attraverso la corresponsione
del valore venale dell'opus con riferimento al momento della pronuncia di
risoluzione, nella quale l'obbligo trova la sua fonte, e non con riferimento ai
prezzi contrattuali delle opere eseguite ( Cass. Sez. II 23.8.2017 n. 20274; ex
plurimis Cass. 24.5.2007 n. 12162). Nel caso concreto il C.T.U, ha tenuto
conto del suddetto criterio, ha rilevato che, trattandosi di opere ospedaliere,
non era possibile ricorrere ai valori di mercato e ha fatto riferimento
all'aggiornamento ISTAT dei prezzi di contratto sino all'attualità secondo il
seguente metodo: a) riferimento agli importi di ciascun S.A.L. al lordo del
ribasso di asta;
b) rivalutazione ISTAT di ciascun S.A.L. dalla data
dell'offerta a quella della relativa contabilizzazione;
c) rivalutazione degli
importi ricavati con gli indici ISTAT dalla data di contabilizzazione di
ciascun S.A.L. ed interessi legali su ciascuno importo rivalutato, sino alla
data dell'ultima contabilizzazione (aprile 2010). Secondo il C.T.U. “ la
somma di tutti i S.A.L. rivalutati con i meccanismi sopra riferiti costituisce il
23 valore dell'opera attualizzato, si ripete, alla data dell'ultima
contabilizzazione. Da tali importi vanno detratti gli acconti già corrisposti in
corso di opera all'ATI maggiorati degli interessi legali calcolati sino alla
data dell'ultima contabilizzazione (p. 107 della relazione di consulenza)”. Il
C.T.U. sulla base dei conteggi operati alle pagine 107 e 108 della relazione,
che si reputano corretti e si richiamano, dopo aver valutato il valore
dell'opera eseguita in euro 572.999,00, rivalutata all'aprile 2010, ha
proceduto a sottrarre le somme corrisposte all'impresa in corso di opera, e
ha tratto la somma di euro 60.806,85, oltre interessi successivi al 22.4.2010,
indicandola come saldo a favore dell'ATI alla data di cessazione dei lavori.
L' dovrà pertanto versare anche tale somma all'impresa CP_1
appaltatrice >>. In particolare l'appellante incidentale – dopo avere evidenziato che la sentenza impugnata è corretta in diritto, avendo il
Tribunale richiamato il consolidato principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità in forza del quale in tema di appalto, qualora la risoluzione consegua all'inadempimento del committente e non sia configurabile la restituzione in natura all'impresa appaltatrice della costruzione parzialmente eseguita, il contenuto dell'obbligo restitutorio a carico del committente va determinato per equivalente con riferimento al valore venale dell'opera realizzata - ha lamentato che il Giudice a quo non ha applicato correttamente il suindicato principio di diritto;
il Tribunale,
infatti, prosegue l'appellante incidentale, ancorchè avesse precisato – in linea con quanto evidenziato dal C.T.U. - che il valore venale delle opere realizzate dovesse essere calcolato con riferimento agli importi indicati in ciascun
S.A.L. al lordo del ribasso di asta, ha tenuto conto dei predetti importi al netto
24 del ribasso d'asta ( pari al 25,706%). Il valore delle opere realizzate, pertanto,
è stato erroneamente calcolato in euro 572.999,00; ciò in quanto – osserva l'appellante incidentale – applicando correttamente il criterio di calcolo enunciato dallo stesso Tribunale tale valore va fissato in euro 802.050,61 [
euro 543.221,15 pari all'importo dei lavori indicati nei S.A.L. al netto del ribasso di asta;
incrementato del 27.50% (ribasso base d'asta) ad euro
682.861,57; ulteriormente aumentato ad euro 802.050,61 per effetto della rivalutazione monetaria e degli interessi ] sicchè, detratto l'importo degli acconti già versati dall'appaltante ( pari ad euro 513.918,15 come calcolati dello stesso C.T.U.), la somma spettante alla società appaltatrice ammonta ad euro 288.132,01 oltre accessori a far data dal 22/4/2010.
La censura è destituita di fondamento.
Giova premettere che il Giudice di prime cure, come si evince dalla motivazione della sentenza impugnata, ha aderito alle conclusioni del C.T.U.,
riconoscendo alla società appaltatrice l'importo quantificato dall'ausiliario di ufficio.
Orbene l'esperto di ufficio ha in primo luogo evidenziato di procedere al calcolo del valore dell'opera realizzata dalla società appaltatrice considerando “il prezzo dell'appalto depurato del ribasso” e rivalutato secondo l'indice ISTAT ( cfr. elaborato tecnico di ufficio pagine 105 e 106);
di poi ha esplicitato i passaggi di tale operazione, segnalando che occorre : “
a) riferirsi a ciascun S.A.L., individuandone la data e l'importo al lordo del
ribasso di asta;
b) procedere alla rivalutazione ISTAT di ciascun S.A.L. dalla
data dell'offerta a quello della rispettiva contabilizzazione;
c) gli importi
ricavati vanno poi ulteriormente rivalutati con gli indici ISTAT dalla data di
25 contabilizzazione di ciascun S.A.L. e gli interessi legali su ciascuno importo
rivalutato, sino alla data dell'ultima contabilizzazione ( (aprile 2010)”; ha evidenziato che la somma di tutti i S.A.L. rivalutati costituisce il valore
dell'opera attualizzato alla data dell'ultima contabilizzazione, precisando
che “ l'importo lavori eseguiti e contabilizzati a prezzi contrattuali”
rivalutato secondo gli indici Istat ad aprile 2010 ammonta ad euro 572.999,00
oltre 1.726,00 a titolo di interessi ( cfr. relazione tecnica di ufficio pag. 107);
infine ha detratto dalla somma di euro 572.999,00 oltre “interessi per euro
1.726,00” gli acconti ricevuti dalla società appaltatrice pari ad euro
513.918,15 , determinando così la somma spettante all'appaltatrice in euro
60.806,85 ( cfr. elaborato tecnico di ufficio pagine 107 e 108).
Orbene dalla disamina degli stati di avanzamento per come riportati dallo stesso C.T.U. nella relazione tecnica di ufficio emerge che l'ausiliario di ufficio e, dunque, il Tribunale nella determinazione del valore delle opere realizzate hanno preso in considerazione il prezzo dell'appalto al netto del ribasso d'asta ( cfr. relazione tecnica di ufficio pagine 73 e 74).
Ciò tuttavia ad avviso della Corte non contrasta né con i criteri di calcolo esplicitati dal Tribunale, e ancor prima dal C.T.U. nella relazione tecnica, né
con il principio di diritto richiamato nella sentenza impugnata incentrato sul valore venale dell'opera realizzata dalla società appaltatrice.
Sotto il primo profilo va rimarcato che l'esperto di ufficio e di conseguenza il Tribunale che ha aderito alle conclusioni del C.T.U., hanno individuato il valore dell'opera realizzata sulla base del “ prezzo di appalto depurato del
ribasso” e maggiorato dall'ISTAT ed in linea con tale impostazione hanno preso in considerazione gli importi dei lavori indicati nei S.A.L. al netto del
26 ribasso d'asta; ne consegue che il riferimento nell'esplicitazione del procedimento di calcolo (tanto nella relazione di C.T.U. quanto nella sentenza impugnata) agli importi di ciascun S.A.L. “ al lordo del ribasso d'asta” –
considerato non già isolatamente, come prospettato dall'appellante incidentale, ma nel contesto innanzi indicato – costituisce un mero errore materiale di agevole rilevazione.
Inoltre ad avviso della Corte la quantificazione della somma in questione operata dal Tribunale non contrasta con il principio di diritto richiamato nella sentenza impugnata in quanto il Giudice a quo non ha preso come punto di riferimento soltanto il prezzo di appalto depurato dal ribasso di asta ma anche l'implemento relativo alla rivalutazione monetaria, segnalando che tale importo complessivo rappresentava il valore venale dell'opus, con la specificazione – in linea con quanto rimarcato dall'ausiliario di ufficio – che la particolarità dell'opera appaltata ( opera ospedaliera) non consentiva di ricorrere ai valori di mercato.
7. La società in proprio e in qualità di mandataria Controparte_2
dell' e ha censurato anche la Controparte_3 Controparte_4
statuizione relativa alla quantificazione del danno;
in particolare l'appellante incidentale ha sostenuto che il Tribunale con riferimento alle voce di danno
“ spese generali improduttive”, aderendo alle conclusioni del C.T.U., ha erroneamente quantificato tale danno in euro 139.415,69 per il periodo che va dal 26/1/2009 al 26/1/2010 ed in euro 208.559,57 per il periodo successivo fino al 20/12/2010, operando un'indebita riduzione del 50% di quanto spettante all'appaltatrice. L'esperto di ufficio – osserva l'appellante incidentale – per la quantificazione del danno ha applicato erroneamente la
27 percentuale del 6,5% anziché quella prevista dalla legge ricompresa tra il 13%
e il 15%., tanto più che nel caso esaminato non si era in presenza di una sospensione dei lavori ma di un anomalo andamento dei lavori che imponeva la liquidazione del danno in misura piena;
la somma spettante all'appaltatrice, pertanto, doveva essere determinata quanto meno in euro
278.831,38 per il primo periodo che va dal 26/1/2009 al 26/1/2010 ed in euro per 417.118,44 per il periodo successivo fino al 20/12/2010, corrispondente alla misura prevista dalla legge ancorata al criterio del 13%.
La doglianza è priva di pregio.
Il C.T.U. per la quantificazione del danno relativo alle “ spese generali
improduttive” ha applicato l'art. 160 D.P.R. n. 207/2010 – rubricato
“sospensione illegittima” il quale espressamente prevede che il danno conseguente ad una sospensione illegittima relativo alle spese generali infruttifere è determinato “ nella misura pari alla metà della percentuale
minima prevista dall'articolo 32, comma 2, lettera b), rapportata alla durata
dell'illegittima sospensione”; a sua volta l'art. 32 comma 2 lettera b) ha riferimento ad una “ percentuale variabile tra il tredici e diciassette per
cento”.
Così delineato il quadro normativo di riferimento – tenuto in considerazione dal C.T.U. e dalla stessa appellante incidentale come si evince dal tenore della censura in esame - va rimarcato che l'ausiliario di ufficio, applicando la percentuale del 6,50%, ha fatto corretta applicazione delle disposizioni innanzi indicate giacchè è lo stesso art. 160 D.P.R. n. 207/2010 che per la quantificazione del danno in questione individua quale criterio la metà della
28 percentuale minima (13,00%) indicata nell'art. 32 comma 2 lettera b) D.P.R.
n. 207/2010 che corrisponde appunto al 6,50%.
E allora non vi è spazio per ritenere che nel caso di specie andava applicata una percentuale maggiore, quanto meno pari al 13%, neppure sulla base della considerazione che la vicenda in esame si è caratterizzata per un andamento anomalo dei lavori e non già per la sospensione dei lavori, essendo, peraltro,
quest'ultima una fattispecie più grave della prima.
7.2. La società in proprio e in qualità di mandataria Controparte_2
dell' e ha contrastato la Controparte_3 Controparte_4
sentenza di primo grado anche nella parte in cui il Tribunale ha quantificato il danno inerente ai costi sostenuti per il mancato ammortamento dei macchinari e delle attrezzature prevedendo un ingiustificato abbattimento del
50% della somma spettante alla società appaltatrice;
in definitiva – osserva l'appellante incidentale – il Giudice a quo, aderendo alle conclusioni del
C.T.U., erroneamente ha quantificato il danno in esame in euro 171.482,44
in luogo di euro 342.964,88 con riferimento al primo periodo che va dal
26/1/2009 al 26/1/2010 ed in euro 157.928,01 in luogo di euro 315.865,02 per il periodo successivo fino al 20/12/2010.
La censura non può trovare ingresso.
L'appellante incidentale si è limitato a sostenere che il Tribunale ha operato un'ingiustificata riduzione del danno innanzi indicato senza esplicitare le ragioni per cui l'operata riduzione è erronea con la conseguenza che la censura si presenta priva del carattere di specificità imposto dall'art. 342
c.p.c..
29 7.3. Il Tribunale – prosegue l'appellante incidentale – erroneamente non ha tenuto conto del periodo di sospensione dei lavori che va dal 21/12/2010 al
29/8/2012, nonostante risultasse documentalmente provato che l'appaltatore
“ sia rimasto improduttivamente vincolato al cantiere” fino al 29/8/2012;
d'altronde – osserva l'appellante incidentale – il C.T.U. nella relazione ha evidenziato di << tenere conto del fatto che dal “ verbale dello stato di
consistenza del lavori” risultava che le aree erano rimaste in consegna
all'impresa fino alla data del 29.8.2012 >> sicchè risulta del tutto ingiustificata la scelta dell'ausiliario di ufficio di non considerare, ai fini della quantificazione del danno subito dall'appaltatrice, anche il periodo in questione.
La doglianza non è condivisibile.
Va subito chiarito che l'esperto di ufficio – a differenza di quanto sostenuto dall'appellante incidentale - non ha affermato di procedere alla quantificazione del danno in esame valorizzando, con specifico riferimento all'individuazione dell'arco temporale, il suindicato verbale, ma si è limitato a segnalare che << “ dal verbale dello stato di consistenza dei lavori ed
inventario dei materiali opere provvisionali e degli impianti presi in
consegna”, firmato con riserva dall'appaltatore, risulta che le aree sono
rimaste in consegna all'impresa fino alla data del 29/8/2012 >> e nel contempo ha precisato di prendere in considerazione ai fini della quantificazione del danno subito dalla società appaltatrice per l'anomalo e frammentario andamento dei lavori il periodo che va dal 26/1/2009 ( epoca della consegna parziale dei lavori) al 20/12/2010 data di emissione del S.A.L.
n. 2, ossia dell'ultimo S.A.L.. ( cfr. relazione tecnica di ufficio pag. 63).
30 Chiarito tale profilo, la Corte osserva ( cfr. allegato 13 della relazione tecnica di ufficio) che dalla disamina del suindicato verbale del 29/8/2012 emerge che sull'area di cantiere non sono stati rinvenuti “ materiali, impianti e
macchinari dell'impresa, ma solo una baracca ( box container) di piccole
dimensioni e la recinzione metallica e basette di calcestruzzo per uno
sviluppo lineare di circa 30 metri lineari di separazione dell'area di cantiere
dall'area del distretto sanitario di . Per_1
E' evidente che tale verbale – tenuto conto della descrizione ivi riportata dell'area cantiere – non vale di certo a dimostrare che la società appaltatrice abbia destinato improduttivamente i beni aziendali fino a quella data all'esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto dedotto in giudizio sicchè, non avendo l'appellante incidentale offerto alcun altro elemento di prova idoneo a supportare la propria tesi, la statuizione del Tribunale sul punto resta ferma.
8.Le argomentazioni esposte conducono al rigetto sia dell'appello principale sia dell'appellante incidentale e alla conseguente conferma della sentenza di primo grado.
La soccombenza reciproca delle parti giustifica la compensazione integrale delle spese processuali del presente grado di giudizio.
Infine va dato atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1
quater del D.P.R. n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012)
per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per le rispettive impugnazioni proposte.
P.Q.M.
31 La Corte di Appello di Salerno, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' Parte_1
nei confronti della società in proprio e in qualità di Controparte_2
mandataria dell' e avverso la Controparte_3 Controparte_4
sentenza del Tribunale di Salerno n. 1620/2018 depositata il 14/5/2018
nonché sull'appello incidentale formulato dalla società Controparte_2
in proprio e in qualità di mandataria dell' e Controparte_3 [...]
così provvede: Controparte_4
1. rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2. dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali del presente grado di giudizio;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per le impugnazioni rispettivamente proposte.
Salerno, 5/9/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosa D'Apice Maria Assunta Niccoli
32 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
160 D.P.R. n. 207/2010; “ maggiori costi ed oneri improduttivi per