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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/03/2025, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 8349/2023 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, nella persona del dott. NU ID;
nel procedimento di secondo grado r.g.n. 8349/2023; avente a oggetto: “lesione personale”; pronuncia, ex artt. 350 comma 3, 350-bis e 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in C.F._1
San Cipriano D'Aversa (CE) alla Via Latina n. 5/7, presso lo studio dell'Avv. (C.F. Parte_2
, dal quale è rappresentato e C.F._2 difeso;
appellante
E
(P. IVA , in persona Controparte_1 P.IVA_1 legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Lucia
Piscitelli (C.F. presso il cui C.F._3 studio, sito in Caserta alla Via Fulvio Renella n. 88, elettivamente domicilia;
appellata
E
(C.F. ), residente CP_2 C.F._4
a Casal di Principe (CE), alla via Gioberti, n. 15 ; appellato contumace
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali, note di trattazione e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante impugnava la sentenza 5341/2023 del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere.
Si costituiva la eccependo l'inammissibilità e CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza del 13.03.2025 questo giudice riservava la causa in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies comma
3 c.p.c.
In diritto
Questo giudice, tenuto conto della ridotta complessità della causa, decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 350 comma 3, 350 -bis e
281-sexies c.p.c. e, in virtù di quanto statuito dall'art. 350-bis comma 3 c.p.c., motiva sinteticamente la sentenza mediante esclusivo riferimento ai punti di
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fatto e/o alle questioni di diritto ritenuti risolutivi e/o mediante rinvio a precedenti conformi.
Occorre premettere che l'eccezione di inammissibilità va rigettata. Non solo, infatti, l'appello è strutturato nelle forme di cui all'art. 342 c.p.c. ma, come meglio si vedrà e in relazione all'invocato art. 348-bis c.p.c., le doglianze svolte dall'appellante sono corrette.
L'appello, infatti, va accolto.
L'appellante, invero, nelle conclusioni di cui al giudizio di primo grado espressamente afferma che la condanna deve “contenersi nei limiti di competenza per valore del giudice adito” che, al momento dell'introduzione del giudizio, era pari a € 20.000,00, come da art. 7 comma 3 c.p.c. applicabile ratione temporis.
La dicitura successiva secondo cui “il valore della causa è compreso inferiore ad eu ro 5.000,00” è solo una dichiarazione di valore che avrebbe sì potuto aver rilievo quale limite alla richiesta condanna solo se, nella parte precedente, invece che quanto ivi esposto
(come prima visto) fosse stato indicato che la condanna doveva contenersi non nei l imiti di competenza per valore del giudice adito ma ne i limiti di € 5.000,00 o nei limiti di competenza del valore dichiarato.
Poiché parte appellata non ha presentato appello incidentale, l'an deve dirsi coperto dal giudicato, anche in relazione alla valutazione di esclusiva responsabilità svolta dal giudice di prime cure.
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In merito al quantum, tuttavia, ferma la correttezza delle doglienze, poiché non risulta provato il danno morale, tenuto conto di quanto si legge nella CTU,
l'importo massimo risarcibile è pari a € 13.715,26
(somma già devalutata al momento del fatto e rivalutata, con aggiunta progressiva degli interessi, sino al momento del deposito della pro nuncia in primo grado). A detto importo va sottratta la somma già riconosciuta pari a € 5.000,00.
Ne consegue che e la società CP_2 CP_1 vanno condannati al pagamento, in favore
[...] dell'appellante, di ulteriori € 8.715,26, cui vanno aggiunti gli interessi al tasso legale dal 11.09.2023
(deposito della sentenza in primo grado) sino al soddisfo.
Sulle spese
Il capo sulle spese del giudizio di primo g rado va interamente riformato, tenendo conto del valore della condanna e delle spese, nei limiti di quelle provate.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza. In merito a queste ultime vanno applicate le riduzioni di cui all'art. 4 D.M. 55/2014 stante il carattere sintetico degli scritti della CP_1
e della discussione orale, nonché dell'assenza di attività istruttoria.
Non va disposta la condanna al pagamento del contributo unificato in appello in quanto non provato.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima
Sezione Civile, definitivamente pronunciando , così provvede:
• Accoglie l'appello nei limiti e nei termini di cui alla parte motiva;
• Per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna e la società CP_2 al pagamento, in solido tra di Controparte_1 loro e in favore di , di Parte_1 ulteriori € 8.715,26 oltre interessi al tasso legale dal 11.09.2023 sino al soddisfo;
• in riforma totale del capo sulle spese della sentenza impugnata, condanna e la CP_2 società al pagamento, in solido Controparte_1 tra di loro e in favore di , Parte_1 delle spese, pari a € 264,00 per spese vive ed €
2.090,00 oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge, con attribuzione;
• Condanna e la società CP_2 CP_1 al pagamento, in solido tra di loro e in
[...] favore di , delle spese del Parte_1 giudizio di appello, pari a € 27,00 per spese vive ed € 2.540,00 oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge, con attribuzione.
S. Maria C.V., 14.03.2025.
Il giudice dott. NU ID
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