TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 05/06/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
05/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1863/2024 RG avente ad oggetto: “ mansioni superiori ”
TRA
- rappresentata e difesa dagli Avvocati REGAZZO Parte_1
ROSSANA e BRAVIN DINO ed elettivamente domiciliata come in ricorso,
- ricorrente
E in persona del legale rappresentate pro tempore Controparte_1
– CONTUMACE,
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23/09/2024 la ricorrente, come sopra in epigrafe indicata, ha convenuto in giudizio la resistente chiedendo « 1 - Previa ogni declaratoria, accertarsi il diritto della ricorrente all'inquadramento nel 3° livello ex CCNL di cui in premesse a far data dal gennaio 2016, ovvero dal marzo 2019 o da quella diversa data ritenuta di giustizia. 2 – Condannarsi la società convenuta alla corresponsione, in favore della ricorrente, delle differenze retributive dovute in virtù delle superiori mansioni espletate, nonché al versamento dei relativi contributi previdenziali, con gli interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, nella misura che sarà accertata in corso di causa ovvero in separato giudizio.
3 - Spese rifuse, da
1 distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
Quanto alla determinazione delle spese legali se ne chiede la liquidazione con la maggiorazione del 30% prevista “quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati”, ex D.M. n.
55/2014 art. 4, comma 1-bis, introdotto dal D.M. n. 37/2018. 4 - Sentenza esecutiva» non si è costituita e ne è stata dichiarata la Controparte_1 contumacia.
La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalla ricorrente e l'esame di alcuni testi dalla stessa addotti.
*** *** ***
1. La ricorrente espone di lavorare alle dipendenze di nel punto CP_1 vendita di Venezia dal 3/5/1993 , inquadrata sin dall'assunzione nel 4° livello
Ccnl Terziario;
di essere stata adibita da marzo 2019 al maggio 2023 al reparto
«casse – ingresso» con le mansioni di «ingressista» svolgendo le mansioni appresso indicate che richiedevano adeguata autonomia operativa per cui avrebbe dovuto essere inquadrata nel 3° livello CCNL;
di essere stata assegnata per il periodo 2016 – febbraio 2019 quale addetta al reparto pescheria ove aveva svolto le mansioni di seguito indicate, anche queste ascrivibili al 3° livello.
2. Invero, quanto al periodo da marzo 2019 a maggio 2023, la ricorrente ha esposto che le mansione di « ingressista» consistono nel presiedere l'ingresso clienti, effettuare il controllo della tessera (l'ingresso è riservato ai soli possessori di partita IVA muniti di tessera) provvedere al rilascio della tessera ai richiedenti previo controllo dei requisiti, rispondere al telefono e che a tali mansioni affiancava quello di organizzazione dei turni di lavoro del settore casse (che comprende 7 cassiere e due «ingressiste»), ove l'organizzazione dei turni del reparto, considerando il fatto che il punto vendita
è aperto 7 giorni su 7 dalle 7.00 alle 19.00 (8.00 – 13.00 la domenica), consisteva nel: (i) valutare e decidere quali erano le fasce orarie con maggior
2 afflusso e quindi con maggior necessità di copertura e ciò in base allo storico dei flussi/fatturato; (ii) garantire la copertura delle casse secondo i contratti di lavoro individuali (molte cassiere sono a part-time) in accordo con il piano ferie, malattie, richieste di cambio turno, assenze e fissando altresì i riposi domenicali;
quanto alle richieste di cambio turno, valutava se concederle o rifiutarle ed effettuava altresì colloqui preassunzionali per il personale da adibire alle casse;
detta attività richiedeva quotidianamente qualche ora, dovendo in continuazione intervenire a fronte degli imprevisti (malattie, assenze, visite) o richieste di qualche giorno di permesso, ferie ecc;
quindi, tutti i giorni ella ricorrente doveva cercare di sistemare gli orari, per far fronte alle esigenze delle colleghe e apportare le modifiche senza che si creassero conflittualità; si rendeva necessario anche chiamare le colleghe per sapere se erano disposte a sostituzioni, cambi turno ecc. per fare sì che tutto fosse a posto con le coperture;
per svolgere tali mansioni era munita di una postazione specifica e si avvaleva di un programma specifico;
i turni così elaborati non necessitavano di approvazione e infatti non vi era un caporeparto di settore casse-ingresso; inoltre, le predette mansioni, sino al febbraio 2019, erano state svolte da un caporeparto di 2° livello e successivamente la maggio 2023 riassegnate ad un altro caporeparto di 2° livello, dal 5/1/2024 sono state assegnate ad un 3° livello.
3. La ricorrente interrogata ha chiarito che « per quanto riguarda l'organizzazione dei turni di lavoro la questione è al seguente: mentre lavoravo al reparto pescheria mi sono ammalata di cancro, sono stata operata sono guarita e rientrata al lavoro, non potevano però più assegnarmi al reparto
[pescheria] perché avevo delle limitazioni. Quindi mi ha chiamato il direttore del tempo il quale mi ha assegnato alle casse ingressi e mi Testimone_1 ha anche dato l'incarico di organizzare i turni perché mi [credeva] una persona tranquilla in grado di dialogare con tutti e portare armonia, prima infatti c'erano sempre scontri tra il capo reparto e i colleghi. Il direttore mi disse che mi avrebbe dato il superiore inquadramento per fare questo lavoro. Poiché quando chiamavo le colleghe per chiedere loro sostituzioni o cambi turno per coprire assenze mi rispondevano che io non avevo l'autorità per chiedere
3 questa cosa, sono andata dal direttore e lui mi ha detto che mi avrebbe riconosciuto il superiore inquadramento ma intanto di rispondere alle colleghe che il turno era quello perché lo avevo condiviso o con il direttore o con il capo settore. Però io mi arrangiavo da sola e anche il direttore mi disse di occuparmene senza disturbarlo né lui né il capo settore perché avevano altro da fare. Dovevo però fare il loro come con le colleghe in caso di problemi. (...) io effettivamente per un periodo ho anche fatto i colloqui pre assuntivi e una persona è stata assunta proprio sulla scorta del fatto che io ho detto che andava bene. Non mi occupavo ovviamente io del contratto, ci pensava l'ufficio personale. Ho continuato fino a gennaio 2024, non facevo più i colloqui li faceva il direttore ma facevo tutto il resto, poi il 7 gennaio 2024 ci ha convocato il capo manager e ci ha detto che dovevamo rivolgerci alla sig.ra per i turni ecc. perché ha un 2° livello. Poi poiché ho verificato un Pt_2 cambio turno che avevo concesso mi è stato detto di non azzardarmi più ad entrare nel sistema perché non avevo il livello, e hanno cambiato la password» mentre quanto al periodo svolto al reparto pescheria ha dichiarato « (...) quando lavoravo in pescheria mi occupavo di ordinare le cozze e vongole, gestivo in autonomia questi ordinativi sulla base degli ordini dei clienti già pervenuti e sulla base dell'andamento delle vendite che era il lunedì, martedì e mercoledì si [vendeva di meno] il giovedì le vendite al dettaglio nel punto vendita iniziavano progressivamente ad aumentare. La decisione sui quantitativi era presa da me in autonomia poiché il capo reparto di pomeriggio non c'era mai. Ormai sapevo quale era l'andamento delle vendite. (...) poi la mia attività nel reparto consisteva nel preparare gli ordini per il delivery sulla scorta appunto degli ordini dei clienti, e vendere al dettaglio e preparare il banco del pesce per la vendita al dettaglio»
4. Quanto al periodo marzo 2019-gennaio 2024 le mansioni come descritte in ricorso e dalla ricorrente sono state confermate pienamente dai testi, i quali hanno riferito:
SI IR « (...) la ricorrente da marzo 2019 è stata adibita al reparto casse ingresso con mansioni di ingressista. (...) questa mansione consiste nel fare le tessere, registrare i clienti, controllare tutte le varie
4 documentazioni dei clienti, rispondere per dare informazioni ai clienti con tessere o senza e chiedono informazioni su tessere e merci, orari di apertura.
(...) la tessera per accedere ai magazzini di e fare acquisti può essere CP_1 rilasciata solo a soggetti muniti di partita iva, occorre pertanto a fronte della richiesta di rilascio della tessera fare delle verifiche o sul sito dell'agenzia delle entrate e/o su quello della camera di commercio per verificare che la partita iva sia effettivamente esistente, attiva e la correttezza di tutti i dati riferiti dal cliente. (...) alla ricorrente è stato anche assegnato il compito di organizzare i turni di lavoro del settore casse – ingresso composto da 7 cassiere e due ingressiste. (...) il magazzino rimane aperto 7 giorni su 7 con orario 7:00-19:00
e alla domenica 8:00-13:00. (...) la ricorrente nell'organizzare i turni di lavoro doveva a tenere conto delle fasce orarie verificando quelle con maggiore flusso e ciò tenendo conto dello storico di flussi e fatturato, considerare e quindi fare un orario che rispettasse i diversi contratti poiché molte delle cassiere ingressiste hanno contratto part time, tenere conto delle assenze per ferie malattie, valutare le richieste di cambi turno per accettarle o rifiutarle, fissare i riposi settimanali. La ricorrente inoltre accoglie le persone che si presentano per essere assunte facendo loro compilare il modulo per la richiesta e poi accompagnandole dal direttore che poi provvede al colloquio e decide sull'assunzione. (...) prima che alla ricorrente venisse assegnato il compito di fare l'organizzazione dei turni di questa attività si occupava un capo reparto o un capo settore. (...) se non sbaglio queste mansioni sono state svolte dalla ricorrente sino a gennaio 2024, e da tale momento la gestione degli orari di casse e ingresso è stata assegnata ad un capo reparto insieme ad un capo settore anche se il termine non so più se sia di capo settore. (...) la ricorrente doveva dedicare a tale mansione di organizzazione dell'orario di lavoro almeno qualche ora al giorno dovendo spesso intervenire perché vi erano imprevisti quali assenze per malattie o altre ragioni e quindi doveva adattare il turno già organizzato, in tal caso chiamava anche le colleghe per richiedere o
[comunicare] il cambio turno. Se non c'erano imprevisti comunque i turni venivano fatti una settimana per la settimana successiva. (...) [per] svolgere questa attività di organizzazione turni la ricorrente aveva una postazione fissa e
5 usava un programma dedicato a cui si può accedere solo tramite password. (...)
i turni predisposti dalla ricorrente erano poi confermati dal direttore o se lui non c'era da un capo settore, però era una conferma più che altro formale, avendo questi diverse mansioni e cose di cui occuparsi, per cui in sostanza si rimettevano alle decisioni prese dalla ricorrente nel fare i turni di lavoro. (...) non c'era un capo reparto casse-ingresso, c'era un capo settore che coordinava più reparti»;
- (...) la ricorrente è stata poi adibita al reparto Testimone_2 casse ingressi con mansioni di ingressista. (...) come ingressista la ricorrente si occupava dell'accoglienza al cliente e quindi di tutte le attività relative al rilascio della tessera o anche ai resi quindi tutto quello che aveva a che fare con le richieste del cliente quali resi, storni ecc. (...) per rilasciare la tesser [la] ricorrente doveva fare le verifiche sia sul sito dell'agenzia delle entrate che visure camerali per verificare che la partita iva fosse attività e la correttezza dei dati. Questo lavoro era svolto anche da altre colleghe e una di queste aveva un inquadramento superiore a quello della ricorrente. (...) la ricorrente nell'organizzare i turni di lavoro doveva tener conto di vari aspetti: l'ampio orario di apertura del punto vendita che è aperto 7 gg su 7, dalle 7:00 alle
19.00 e la domenica dalle 8:00 alle 13:00, durante il [periodo] di natale l'orario di lavoro era diverso e all'inizio quando sono rientrato forse si lavorava anche la domenica pomeriggio, le diverse affluenze di clienti durante l'arco della giornata, il rispetto dei singoli contratti di lavoro perché parte del personale era in part time o a tempo determinato, tenere conto delle varie assenze per ferie, permessi o malattia e interloquiva anche con i capi reparto della vendita perché in caso di difficoltà c'erano gli addetti alla vendita nei singoli reparti che andavano a sostituite o si aggiungevano agli addetti alle casse. (...) spettava alla ricorrente decidere se accogliere o rifiutare la richiesta di cambio turno. (...) la ricorrente anche non si limitava a ricevere la domanda dei candidati ad essere assunti ma anche faceva i colloqui preassunzionali. (...) la ricorrente era impegnata almeno qualche ora al giorno nell'attività di organizzazione dei turni perché occorreva oltre a programmare i turni di lavoro far fronte ai vari imprevisti come assenze per malattia, [visite] oppure richieste
6 di cambio turno, e quindi richiedere alle colleghe la disponibilità a sostituzione e intervenire in caso di conflittualità tra richieste diverse credo le chiamasse anche a casa. Doveva in definitiva contemperare le esigenze organizzative del reparto casse ingressi del punto vendita con quelle dei singoli lavoratori. (...) la ricorrente aveva una sua postazione specifica e aveva un computer a parte per poter provvedere con più calma sulla organizzazione dei turni. Questo lo vedevo anche perché la postazione del mio reparto era stata spostata dentro lo spazio dell'ingresso. (...) la ricorrente nella organizzazione dei turni aveva ampia autonomia in quanto i superiori avevano altre cose da fare e l'attività di organizzazione dei turni richiedeva tempo e anche capacità di mediazione tra le varie esigenze. (...) prima che fosse assegnato alla ricorrente l'incarico di organizzazione dei turni questa attività era svolta da un capo reparto. come Rsu aveva fatto presente all'azienda che l'attività di organizzazione dei turni svolta dalla ricorrente non rientrava nel 4° livello nel quale la stessa era inquadrata ma in livelli superiori».
5. Tali mansioni non appaiono pienamente riconducibili al 4° livello nel quale rientrano livello « i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè:
1. contabile d'ordine;
2. cassiere comune;
3. traduttore (adibito alle sole traduzioni scritte); (...) 7. commesso alla vendita al pubblico;
8. addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari): addetto all' insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci (1) (1:
L'esercizio delle funzioni di incasso e relativa registrazione non sono determinanti ai fini dell'attribuzione di questa figura al Quarto livello nei tempi stabiliti dal presente contratto);
9. addetto all' insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centro di distribuzione e/o depositi nelle aziende a
7 integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari); (...) 11. magazziniere;
magazziniere anche con funzioni di vendita;
(...) 14. stenodattilografo;
addetto a mansioni d'ordine di segreteria;
(...) 22. operaio specializzato;
(...) 25. telefonista addetto agli ordini nei magazzini di ingrosso medicinali con conoscenza delle specialità farmaceutiche anche con digitazione del calcolatore;
(...) 32. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione».
6. La ricorrente infatti non si limitava ai compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari alle quali può essere ricondotta l'attività di rilascio e verifica dei tesserini, ma come si è visto svolgeva anche un più articolato compito a lei delegato di organizzazione dei turni del settore ingresso/cassa, con ampia autonomia e piena delegata da parte del direttore, non avendo peraltro un capo reparto di riferimento.
7. Ritiene pertanto la giudicante che le predette mansioni svolte con carattere di continuità e prevalenza rientrino nel 3° livello (art. 99 CCNL
Turismo) al quale appartengono « i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza» e « i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico- pratica comunque conseguita» «e cioè:
1. steno-dattilografo in lingue estere;
(...)
6. commesso stimatore di gioielleria;
(...) 10. addetto a pratiche doganali e valutarie;
11. operaio specializzato provetto;
12. addetto alla vendita di autoveicoli con funzioni di stima dell'usato; 13. operaio specializzato provetto nel settore automobilistico: (...) 4. operaio specializzato provetto nelle concessionarie di pubblicità: (...) 15. sportellista nelle concessionarie di pubblicità; 16. commesso specializzato provetto anche nel settore alimentare: personale con mansioni di concetto, di comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita in azienda, al quale è riconosciuta autonomia operativa e adeguata determinante iniziativa, con l' incarico di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: fornire attive azioni di consulenza per il buon andamento
8 dell'attività commerciale, assicurare nell'ambito delle proprie mansioni l'ottimale gestione delle merceologie affidategli, intervenendo sulla composizione degli stocks e sulla determinazione dei prezzi, intrattenere rapporti commerciali e di vendita al pubblico anche attraverso opportune azioni promozionali, espletare operazioni di incasso, porre la sua esperienza al fine dell'addestramento e della formazione professionale degli altri lavoratori;
(...) 19. contabile/impiegato amministrativo: personale che in condizioni di autonomia operativa e di adeguata determinante iniziativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni e applicando procedure operative complesse relative al sistema contabile e/o amministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza, è incaricato di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti, elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a bilanci preventivi o consuntivi, evidenziare posizioni irregolari e gestire i conseguenti interventi operativi;
(...) 26. conducente di autotreni e di autoarticolati pesanti che, in condizioni di autonomia operativa, svolge anche funzioni di manutenzione e riparazione dell'automezzo in dotazione;
27. operatore specialista di processo nelle aziende di ricerche di mercato;
(...) 32. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione».
8. Ed inverto, l'attività di organizzazione dei turni di lavoro, con concessione anche dei permessi in completa autonomia operativa è pienamente riconducibile alle mansioni di concetto o prevalentemente tali, che comportino particolari conoscenze tecniche – la ricorrente doveva utilizzare un apposito applicativo e conoscere bene l' organizzazione aziendale - ed una adeguata esperienza, che certamente la ricorrente aveva ed ha tenuto conto dell'anzianità di servizio.
9. In ogni caso ritiene la giudicante che il 3° livello debba essere riconosciuta alla luce della dichiarazione a verbale secondo al quale « nelle aziende a integrale libero servizio, in contesti organizzativi per i quali l'orario di servizio al pubblico non consenta la presenza continuativa di figure che svolgono funzioni di coordinamento e controllo, sono ricompresi nell'ambito
9 della declaratoria del terzo livello quei lavoratori che, limitatamente al reparto di loro competenza, svolgano anche compiti accessori di raccordo organizzativo per l'applicazione e la verifica delle disposizioni ricevute dalle suddette figure di coordinamento e controllo», atteso che nel periodo oggetto di causa nel reparto della ricorrente non vi era un capo reparto.
10. Per contro queste caratteristiche non sono rinvenibili nel periodo
2016-2019 quando la ricorrente ha operato quale addetta della pescheria, non rinvenendosi lo svolgimento di attività di concetto o prevalentemente tali con le caratteristiche sopra indicate né lo svolgimento di lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita, condizioni di autonomia operativa: la ricorrente svolgeva piuttosto mansioni di commessa di commesso alla vendita al pubblico e/o di addetta alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio di cui al 4° livello. In ogni caso se mansioni riconducibili al 3° livello sono rinvenibili nell'attività consistente nell'effettuare gli ordini di molluschi, questa non ha avuto carattere prevalente rispetto alle altre.
11. I testi inverto hanno dichinato sul punto:
- « la ricorrente dal 2016 al febbraio 2019 era Testimone_3 addetta al reparto pescheria. In questo reparto svolgeva varie mansioni in particolare raccoglieva gli ordini dai clienti o in presenza, o telefonicamente o via messaggi, mettere fuori i cartelli del pesce con indicazione della provenienza del pescato ecc., preparava le spedizioni soprattutto per il delivery
Venezia, nel pomeriggio doveva fare gli ordini dei crostacei, sulla base degli ordinativi dei clienti e della vendita fuori faceva gli ordini dei crostacei. La ricorrente si occupava degli ordini al fornitore dei crostacei, per le restanti tipologie di pesce provvedeva il capo reparto. (...) all'interno del magazzino c'è un reparto pescheria con il pesce esposto per la vendita al minuto o CP_1 dettaglio, i clienti vengono ad acquistare il pesce esposto nel reparto. Inoltre
c'è una vendita che possiamo chiamare delivery per cui i clienti ordinano il pesce, vengono preparati gli ordini e inviati ai clienti. (...) abbiamo anche un venditore esterno che raccoglie gli ordini. Quindi il lavoro della ricorrente
10 consisteva sia nel preparare il pesce che veniva esposto e venduto in magazzino, sia preparava gli ordini per il delivery. Di pomeriggio (...) la ricorrente coordinandosi con il capo reparto si occupava anche degli ordini al fornitore dei crostacei. Era una attività che non facevamo tutti all'interno del reparto. Anzi preciso che gli ordini ai fornitori del pomeriggio erano riferiti ai soli molluschi cioè cozze e vongole e ostriche. (...) anche per la vendita al dettaglio i clienti si prendono per tempo e ordinano prima la merce per cui è già programmata dal capo reparto. (...) la ricorrente non aveva margini di autonomia nell' ordinare una quantità piuttosto che un'altra, la ricorrente ordinava al fornitore in base alle richieste dei clienti. (...) effettivamente la vendita al dettaglio non era tutta sulla scorta di ordini già fatti dai clienti, i clienti venivano acquistavo al [momento]. Non sono però in grado di dire se la ricorrente quando faceva gli ordini dei molluschi al pomeriggio avesse autonomia, fosse autonoma nella decisione di quanti molluschi ordinare.
Presumo che si sentisse con qualcuno ma francamente non so riferire su questo punto. So solo che la ricorrente di pomeriggio faceva gli ordini ai fornitori dei molluschi»;
- « (...) la ricorrente quando sono rientrato era Testimone_2 impiegata la reparto pescheria. (...) era operatrice di vendita, sicuramente lavorando in turni c'erano parti della giornata lavorativa in cui era anche da sola e quindi operava con una certa autonomia. Sia per ragioni di assenze e mobilità interna ecc. c'erano giornate in cui la ricorrente era da sola. (...)».
12. Non è ammissibile la condanna della resistente al versamento dei contributi non essendo stato citato in giudizio l' come da consolidata CP_2 giurisprudenza, è invece ammissibile la domanda di accertamento.
13. Deve dunque concludersi come in dispositivo, anche in ordine alle spese di lite che seguono la soccombenza e vengono liquidate - come in dispositivo - avuto riguardo ai valori medi previsti dal DM 55/2014 e DM
147/2022 (quest'ultimo applicabile ex art. 6 alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore ovvero il 23/10/2022), per le controversie di lavoro scaglione € 5200-26.000 (indeterminato modesto), ridotto ex art. 4, comma 1, penultimo e ultimo periodo, DM cit., tenuto conto
11 del valore effettivo della controversia, che è stata svolta attività istruttoria, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, aumentato del 30% ex art. 1, comma 1, lett. b), DM
37 dell'8.3.2017 atteso che gli atti depositati telematicamente sono stati redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e fruizione in quanto consentono la ricerca dei documenti allegati.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accerta e dichiara che la ricorrente ha svolto dal marzo 2019 al gennaio 2024 mansioni riconducibili al 3° livello CCNL Terziario e per l'effetto condanna la resistente a riconoscere alla ricorrente il superiore 3° livello CCNL Terziario con decorrenza dal giugno 2019 e a corrispondere le differenze retributive da marzo 2019 oltre alla rivalutazione monetaria e gli interessi legali ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. dalle singole scadenze al saldo effettivo;
2) Accerta che la resistente è tenuta al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sulle differenze retributive sopra indicate nei limiti della prescrizione quinquennale dalla notifica del ricorso;
3) Condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 4.000 + 30% (ex comma 1 bis dell'art. 1 DM 55/2014, introdotto dall'art. 1, lett. b) DM 37/2018) per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge, oltre al contributo unificato corrisposto, con distrazione in favore dei procuratori della ricorrente dichiaratisi anticipatari.
Venezia, all'udienza del 05/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
12