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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/09/2025, n. 4538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4538 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 2172/2021 R.G. di appello avverso la sentenza n.
7591/2020, emessa e pubblicata dal Tribunale il 16 novembre 2020, vertente t r a
, (p.iva ), titolare della omonima ditta Parte_1 P.IVA_1 individuale con sede in Pianopoli, C.so Roma n. 28/30, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Giampà, (c.f. ); C.F._1
APPELLANTE
e
(già ), (p.iva ), in CP_1 Controparte_2 P.IVA_2 persona del suo legale rapp.te p.t. dom.to presso lo studio dell'avv.to
Annunziata Tomolillo, (c.f. ), che la rapp.ta e C.F._2 difende;
APPELLATA
Oggetto: vendita di cose mobili
Conclusioni: come da note di udienza del 24 aprile 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con due ricorsi per decreto ingiuntivo (procedimenti aventi nn. R.G.
8416/2016 e 8414/2016) la chiedeva al Tribunale di Napoli di CP_1 emettere nei confronti di distinti decreti ingiuntivi al fine di Parte_1 ottenere, rispettivamente, il pagamento delle penali contrattuali e la restituzione delle attrezzature dategli in comodato.
La società ricorrente, a fondamento del primo ricorso, deduceva:
-di aver sottoscritto con , in data 01/11/13, un contratto di Parte_1 somministrazione e comodato di attrezzature per una fornitura complessiva di 2700 Kg di caffè;
-che il contratto prevedeva, all'art. 2, che il dovesse rifornirsi di 2700 Pt_1
Kg di caffè in 60 mesi;
-che il quantitativo di caffè effettivamente consumato ammontava appena a 282 Kg in 11 mesi, mentre, mentre 2.418 Kg rimanevano non consumati, con conseguente applicabilità della penale per mancata fornitura, come contrattualmente concordata, ammontante ad €. 6.593,89 (2700 Kg da consumare - 282 Kg consumati = 2.418 Kg non consumati x 18,18 euro - prezzo al Kg- = €.43.959,24 x 15% =6.593,89);
-che, inoltre, la penale da addebitare per mancata sponsorizzazione era relativa a 40 mesi ed ammontava ad €.3.283,00, (60 mesi previsti - mesi effettivi 11= 49 mesi mancanti x €.67,00=€ 3.283,00);
-che, dunque, provvedeva a mezzo racc.ta A/R, in data 07-12/08/15, a richiedere le penali suindicate, senza tuttavia ottenere dalla controparte alcun riscontro;
-che inviava ulteriore racc.ta A/R del 10/09/15 con cui invitava la debitrice al pagamento delle suddette penali per complessivi €. 9.876,89
(€.3.282,00+€.6.593,89);
-che la ditta , a mezzo del proprio legale, chiedeva ad essa Parte_1 società attrice la prosecuzione del rapporto contrattuale, offerta rifiutata con mail del 01/10/15;
Con decreto del 21.03.2016 n. 2119/2016, provvisoriamente esecutivo, il
2 Tribunale di Napoli ingiungeva a il pagamento in favore della Parte_1 della somma di € 9.876,89 oltre interessi e spese. CP_1
A fondamento dell'ulteriore ricorso (r.g. n. 8414/2016), la CP_1 deduceva:
- di avere consegnato alla attrezzature in Parte_2 comodato d'uso in virtù del detto contratto di somministrazione e comodato stipulato in data 01/11/13 e più precisamente: -1 macchina da caffè Wega Epu Sphera 2gr. matr. 550255; -1 macinadosatore Wega 6.4° matr. 433410;
-1 addolcitore 8 Lt.;
-che, nonostante detto contratto fosse stato risolto in data 07-12/08/15, i macchinari non erano stati restituiti.
Con decreto ingiuntivo del 24.03.2016 n. 2260/2016 il Tribunale ingiungeva a di consegnare entro 40 giorni dalla notifica Parte_1 dell'atto al ricorrente i suddetti macchinari.
Con atto di citazione in opposizione notificato in data 18/5/2016, Pt_1
proponeva opposizione avverso i suddetti decreti ingiuntivi,
[...] convenendo in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli la CP_1 spiegando domanda riconvenzionale e rassegnando le seguenti conclusioni: “Dichiarare cessata la materia del contendere in ordine al D.I.
n. 2260/2016 con ogni pronuncia a ciò susseguente;
comunque, b) revocare il decreto ingiuntivo n. 2119/2016 opposto e dichiarare risolto il contratto di fornitura tra le parti per grave inadempimento della società opposta con condanna della stessa al risarcimento del danno da quantificarsi in €. 4.006,45 o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
c) in subordine revocare il decreto ingiuntivo n.
2119/2016 opposto e dichiarare risolto il contratto di fornitura tra le parti per recesso unilaterale e senza preavviso della società opposta e per
l'effetto dichiarare che l'opponente nulla deve alla società opposta;
con condanna della al risarcimento del danno da quantificarsi in CP_1
€. 4.006,45 o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
d) in ulteriore subordine revocare il decreto ingiuntivo n.
2119/2016 opposto e accertare come dovuta dall'opponente unicamente la minore somma di €. 2.613,00 per mancata sponsorizzazione con
3 esclusione di qualsiasi aggravio di spesa da compensarsi con la somma di
€. 4.006,45, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, dovuta dalla società opposta a titolo di risarcimento del danno;
In ogni caso con condanna della convenuta alle spese del giudizio”.
Con comparsa depositata in data 15.12.2016, si costituiva in giudizio la chiedendo: “1) in via preliminare dichiararsi l'improcedibilità CP_1 dell'opposizione così come è proposta e consequenzialmente concedere la provvisoria esecuzione del e/o dei decreti ingiuntivi opposti non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
2) statuire in ordine alla provenienza ed ordinare l'eventuale e denegata riunione dei procedimenti;
comunque concedere la provvisoria esecuzione parziale, e precisamente per la somma di euro 2.613,00, del decreto ingiuntivo n. 2119/16 trattandosi di somma non contestata ma riconosciuta come dovuta da controparte nel proprio atto di opposizione (vedi pag. 12 punto c) e/o se, ammissibile l'opposizione come sopra esplicitata, del decreto ingiuntivo n.2260/16 trattandosi di beni da consegnare e dei quali si riconosce dovuta la restituzione (vedi pag.12 punto c); 4) nel merito rigettare le avverse richieste infondate in fatto e non meritevoli di tutela in diritto e per la qual cosa confermare il e/o i decreti ingiuntivi opposti;
5) rigettare la domanda riconvenzionale spiegata da controparte essendo infondata in fatto e non meritevole di accoglimento;
6) in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse richieste, comunque condannare la Società opponente a corrispondere alla Società opposta la somma di euro 9.876,89 o quella diversa somma maggiore o minore che dovesse emerge in corso di causa o che dovesse essere ritenuta di giustizia dall'adito Magistrato, tenendo anche conto dell'importo versato dalla alla Società opponente a titolo di accordo di sponsorizzazione CP_1 pari ad euro 4.020,00; Il tutto oltre interessi e con vittoria di spese e competenze legali oltre maggiorazioni L.P., IVA e CPA come per Legge”.
Nel corso del giudizio, le parti raggiungevano un accordo transattivo relativamente alla domanda di restituzione dei beni mobili di cui al decreto ingiuntivo n. 2260/2016, sicché l'attrezzatura veniva restituita in data
12.4.2017 (come da bolla di consegna prodotta dall'opponente) e l'opposta dichiarava di rinunziare al decreto ingiuntivo n. CP_1
4 2260/2016 ed alla relativa pretesa.
Dunque, con la sentenza impugnata, il Tribunale così provvedeva: “In parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n.
2119/2016 e condanna l'opponente al pagamento in favore Parte_1 della della somma di € 9.206,89, oltre interessi legali a far CP_1 data dalla notificazione del decreto (ovvero dal 8/4/2016) fino al soddisfo;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente; 3)
Revoca il decreto ingiuntivo n.2260/2016, dichiarando la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di restituzione e consegna con il medesimo azionata;
4) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali”.
Il giudizio di appello
, con atto di appello notificato il 17.5.2021 a ha Parte_1 CP_1 impugnato la predetta sentenza, chiedendone la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “Preliminarmente disporre la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, sussistendone i presupposti richiesti dalla legge, adottando ogni provvedimento volto ad evitare il rimpatrio del richiedente nelle more del giudizio;
nel merito, accogliere
l'appello proposto e quindi in riforma della sentenza n. 7591/2020 (Repert.
n. 11497/2020) emessa il 16.11.2020 dal Tribunale di Napoli 12^ sezione civile in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.Giovanni Scotto di Carlo, nella causa iscritta al n. 16533/2016 rg. pubblicata il 16.11.2020 e non notificata, ed accogliere le conclusioni rassegnate con l'atto di citazione in opposizione introduttivo del giudizio di
1^ grado iscritto al n. 16533/2016 rg. del Tribunale di Napoli e quindi: 1)
Dichiarata fondata la proposta opposizione e, quindi, in accoglimento di essa per tutte le ragioni di cui in atti: a) dichiarare risolto il contratto di fornitura tra le parti per grave inadempimento della società opposta con condanna della stessa al risarcimento del danno da quantificarsi in €.
4.006,45 o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
b) in subordine dichiarare risolto il contratto di fornitura tra le parti per recesso unilaterale e senza preavviso della società opposta e per l'effetto
5 dichiarare che l'opponente nulla deve alla società opposta;
con condanna della al risarcimento del danno da quantificarsi in €. 4.006,45 CP_1
o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, c) in ulteriore subordine accertare come dovuta dall'opponente unicamente la minore somma di €. 1.273,00 per mancata sponsorizzazione con esclusione di qualsiasi aggravio di spesa da compensarsi con la somma di
€. 4.006,45, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, dovuta dalla società opposta a titolo di risarcimento del danno. In ogni caso con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Si è costituita in giudizio la eccependo l'infondatezza nel CP_1 merito del gravame e rassegnando le seguenti conclusioni: “-in via preliminare, disattendere l'istanza di sospensione avanzata da controparte mancando i requisiti previsti dall'art.283 cpc così come già dedotto;
- rigettare le domande avanzate dall'appellante, infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi già esposti, e per la qual cosa confermare la sentenza 7591/2020 oggi appellata. Il tutto con vittoria di spese e competenze legali oltre maggiorazioni L.P., IVA e CPA come per Legge”.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 24 aprile 2025, svoltasi con le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c., con concessione dei termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
I motivi della decisione
Con un primo motivo l'appellante contesta la sentenza di primo grado per violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., lamentando l'omessa pronuncia, sia sulla domanda di accertamento dell'assenza di un suo inadempimento contrattuale, sia sulla domanda di accertamento della nullità della clausola risolutiva espressa, oltre il travisamento, da parte del primo giudice, delle risultanze istruttorie.
In particolare, contesta che egli sarebbe incorso in un inadempimento tale da giustificare la risoluzione contrattuale, deducendo che, dall'istruttoria svolta in primo grado, non sarebbe emersa alcuna condotta inadempiente a lui imputabile, né a titolo materiale, né sotto il profilo della colpa.
Nello specifico, non si configurerebbe alcuna violazione, da parte sua,
6 dell'art. 2 del contratto (che prevedeva testualmente l'acquisto per la durata di sessanta mesi del quantitativo minimo di caffè pari a 45 kg mensili), in quanto tale previsione sarebbe stata superata, sin dal primo ordine, dai diversi accordi contrattuali intervenuti tra le parti oralmente, pienamente validi, attesa l'assenza di pattuizioni che imponessero la modifica del contratto per iscritto.
Invero, il quantitativo minimo di caffè previsto nel contratto (45 kg mensili) non sarebbe mai stato rispettato sin dal primo ordine e tale prassi sarebbe stata accettata senza riserve dalla che aveva sempre evaso CP_1 le forniture per quantità inferiori, senza mai sollevare contestazioni, neppure in occasione dell'unica comunicazione pervenuta (novembre
2014, relativa all'aumento dei prezzi).
Sin dal primo ordine successivo alla stipula del contratto, era stato ordinato, infatti, un quantitativo di caffè inferiore rispetto a quello pattuito per iscritto e cioè 42kg di caffè anziché 45 (v. fattura n. 36055 del CP_1
29.11.2013), senza che sorgesse alcuna contestazione da parte della
CP_1
Il mese successivo erano stati ordinati solo 18kg di caffè (v. fattura CP_1
n. 39244 del 23.12.2013).
Il successivo ordine, effettuato a febbraio 2014, prevedeva un quantitativo di 24 kg di caffè (v. fattura n. 2920 del 03.02.2014) e l'altro ordine CP_1 effettuato a maggio era sempre relativo ad un quantitativo di caffè - pari a
24 Kg - inferiore a quello previsto in contratto (v. fattura n. 13929 CP_1 del 07.05.2014).
Tale condotta confermerebbe l'avvenuta modifica tacita delle pattuizioni originarie, perfezionatasi per facta concludentia e mai smentita dalla società, in assenza di clausole che imponessero la forma scritta ad substantiam o ad probationem.
La modificabilità del contratto senza che ciò dovesse essere tassativamente e/o obbligatoriamente previsto per iscritto emergerebbe per tabulas dal contratto stesso, poiché ivi non sarebbe previsto alcun obbligo di modifica per iscritto alle pattuizioni. L'unico vincolo contrattuale, per esso appellante, sarebbe costituito solo dall'esclusività della fornitura, non anche dell'acquisto di un quantitativo minimo di caffè.
7 Inoltre, la clausola risolutiva ex art. 18 del contratto sarebbe nulla per genericità, riferendosi a tutti gli obblighi contrattuali e non individuando, con specificità, le obbligazioni essenziali la cui violazione avrebbe legittimato la risoluzione ex art. 1456 c.c.
Anche a voler ritenere la suddetta clausola astrattamente valida, poi, la risoluzione presupporrebbe comunque un inadempimento imputabile almeno a titolo di colpa ex art. 1218 c.c., nella specie insussistente, per aver la società fornitrice creato un legittimo affidamento in esso acquirente, tollerando l'acquisto di quantitativi di caffè diversi da quelli pattuiti per iscritto.
Il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi anche sulla domanda di accertamento dell'assenza di colpa contrattuale, già articolata in primo grado, circostanza che gli avrebbe impedito altresì di valutare l'inapplicabilità della clausola risolutiva per mancanza dell'elemento soggettivo.
Con un ulteriore motivo di impugnazione, l'appellante censura la parte di sentenza in cui giudice di prime cure ha affermato che la domanda riconvenzionale da lui spiegata sarebbe infondata “essendo accertato
l'inadempimento dell'opponente e l'avvenuta risoluzione del contratto”.
In particolare, contesta l'omessa valutazione dell'inadempimento della e del danno economico da lui subito, sostenendo che, CP_1 contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, sarebbe stata la ad assumere una condotta inadempiente, consistita nell' CP_1 interrompere senza preavviso la fornitura di caffè nel luglio 2015, dopo che egli aveva adempiuto regolarmente per oltre diciotto mesi, anche per quantitativi inferiori a quelli contrattualmente previsti, mentre, in costanza di tale rapporto, esso acquirente avrebbe rispettato il patto di esclusiva, acquistando unicamente dalla e promuovendone attivamente il CP_1 marchio.
L'interruzione improvvisa della fornitura, avvenuta in piena stagione estiva e senza preventiva comunicazione, avrebbe privato l'appellante della possibilità di soddisfare la clientela, determinando un pregiudizio economico, documentato mediante il prospetto del commercialista dott.
(doc. 9, fasc. I grado), il quale ha attestato una contrazione degli CP_3
8 incassi del 39,69% nel solo mese di agosto 2015 rispetto all'anno precedente, nonché quantificato un danno complessivo per i mesi di luglio e agosto pari ad € 4.006,45.
La non avrebbe contestato i fatti posti a fondamento di tale CP_1 domanda (interruzione improvvisa della fornitura in coincidenza con il periodo di massima affluenza turistica;
diminuzione degli incassi rispetto all'anno precedente;
nesso causale diretto tra l'inadempimento e il danno subito) e dunque le circostanze dedotte, in quanto non contestate, avrebbero dovuto essere considerate pacificamente provate.
Di conseguenza, la risoluzione del contratto operata dalla sarebbe CP_1 illegittima, e la relativa pretesa creditoria infondata.
Parimenti infondata sarebbe la richiesta di corresponsione di una penale per presunta mancata sponsorizzazione. La essendo CP_1 inadempiente, non avrebbe potuto dolersi delle conseguenze sfavorevoli del mancato adempimento di obbligazioni che essa stessa aveva reso impossibili.
Inoltre, anche a voler ritenere la penale dovuta in via subordinata, essa dovrebbe essere calcolata, secondo l'impugnante, non dalla data di interruzione della fornitura (interruzione contratto di somministrazione), bensì dalla cessazione effettiva dell'attività promozionale, avendo esso appellante continuato a mantenere in esercizio i macchinari e le attrezzature recanti i marchi nonché a esporne il logo durante il CP_1 tentativo di ristabilire i rapporti commerciali fino al 12 aprile 2017.
Ne consegue che, qualora la penale dovesse ritenersi dovuta, l'importo massimo ammonterebbe ad € 1.273,00, corrispondente a 19 mesi di mancata sponsorizzazione su 60 previsti (€ 67,00 mensili).
L'appello non può trovare accoglimento.
La Corte ritiene pienamente condivisibili le conclusioni cui è giunto il giudice di primo grado in ordine al legittimo l'esercizio, da parte della società appellata, della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 18 del contratto.
La detta previsione pattizia, contenuta nell'art. 18 del contratto, richiama espressamente specifici articoli dell'Accordo - segnatamente gli artt. 2, 3,
7, 9, 10, 11, 12, 13 e 15 - individuando con sufficiente precisione gli
9 obblighi del cliente, la cui violazione è idonea a determinare la risoluzione automatica del contratto.
Il contratto stipulato tra le parti non ha affatto previsto, come ritenuto dall'impugnante. l'applicazione di clausola risolutiva espressa a qualsivoglia inadempimento, bensì solo con riferimento a precisi e specifici inadempimenti, previamente individuati con chiarezza e precisione.
In particolare, per quanto rileva in questa sede, l'art. 2, a cui la clausola fa espresso rinvio, pone a carico dell'acquirente l'obbligo di acquistare in via esclusiva un quantitativo minimo mensile non inferiore a 45 kg di prodotto, per la durata di 60 mesi, come testualmente: “l'acquirente si impegna ad acquistare in via esclusiva dal Fornitore per la durata di 60 (sessanta) mesi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'Accordo, un quantitativo minimo mensile non inferiore a Kg. 45 (quarantacinque) di
Prodotto per ciascun mese di vigenza del presente contratto”.
Trattasi, dunque, di un'obbligazione specifica, determinata e oggettivamente verificabile, la cui violazione costituisce inadempimento di obbligazione essenziale.
Pertanto, conformemente ai principi espressi dalla Suprema Corte (Cass.
n. 23879/2021), secondo cui è nulla la clausola risolutiva che richiami genericamente "tutte le obbligazioni contrattuali", deve ritenersi che la clausola in esame sia pienamente valida, poiché conforme ai requisiti di specificità richiesti dall'ordinamento.
Accertato l'inadempimento relativo all'acquisto minimo mensile e ritenuta la validità della clausola risolutiva espressa, ne consegue che la risoluzione del contratto si è prodotta ope legis a seguito della dichiarazione unilaterale trasmessa dalla con raccomandata CP_1 del 7–12 agosto 2015, in conformità a quanto previsto dall'art. 1456, comma 2, c.c.
Tale norma prevede che le parti possano convenzionalmente stabilire la risoluzione automatica del contratto al verificarsi dell'inadempimento di obbligazioni specificamente individuate. L'effetto risolutorio si perfeziona, invero, con la dichiarazione recettizia della parte interessata, che esercita un potere potestativo idoneo a sciogliere il vincolo negoziale, senza necessità di accertamento giudiziale circa la gravità dell'inadempimento.
10 Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, tale meccanismo negoziale sottrae all'interprete ogni valutazione sull'importanza dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c., atteso che tale giudizio è stato anticipatamente e autonomamente operato dalle parti in sede contrattuale (cfr. ex plurimis Cass. n. 20854/2014; Cass.
n. 16993/2007; Cass. n. 10935/2003, Cass. n. 20818/2006).
In caso di contestazione, al giudice spetta esclusivamente accertare l'effettiva sussistenza dell'inadempimento e la sua imputabilità, ma non anche sindacarne la gravità, già espressa dalle parti (cfr., fra le altre,
Cass. ord. n. 29301/2019, Cass. n. 15026/2005).
Peraltro, una volta che il creditore abbia provato la fonte del rapporto obbligatorio e la scadenza del termine, è sufficiente la mera allegazione dell'inadempimento; incombe invece sul debitore l'onere di dimostrare il fatto estintivo o impeditivo dell'obbligazione (Cass. nn. 1743/2007;
20073/2004; 577/2008) in quanto la colpa del debitore si presume ai sensi dell'art. 1218 c.c., (Cass. nn. 9351/2007; 394/1986).
Nel caso in esame, l'appellante non ha fornito alcuna prova circa l'impossibilità di adempiere per causa a sé non imputabile, come invece richiesto dall'art. 1218 c.c. (cfr. Cass. n. 9351/2007).
Lo stesso non ha mai contestato di aver acquistato un quantitativo di caffè inferiore rispetto a quello stabilito contrattualmente, così ammettendo, sia pure implicitamente, l'inadempimento delle obbligazioni assunte ai sensi dell'art. 2 dell'accordo, limitandosi a sostenere che la propria condotta sarebbe stata tollerata dalla controparte, e pertanto CP_1 risulterebbe inidonea a legittimare la risoluzione.
Tale assunto non è condivisibile, sia in quanto non sorretto da riscontri oggettivi, idonei a dimostrare l'instaurazione di una prassi concludente tale da integrare una modifica implicita dell'accordo originario o da generare un affidamento giuridicamente tutelabile, sia in quanto la mera tolleranza di forniture inferiori al minimo contrattualmente previsto non consente di ritenere affatto che la abbia implicitamente rinunciato alla CP_1 clausola risolutiva.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, la mera tolleranza del creditore, nei contratti ad esecuzione
11 continuata o periodica, non equivale a rinuncia all'esercizio del diritto potestativo di risoluzione, qualora questi manifesti successivamente - anche per facta concludentia - la volontà di avvalersene (Cass. nn.
14195/2022; n. 14508/2018; n. 24564/2013).
In tale evenienza, la clausola non viene meno, ma resta temporaneamente inoperante, riacquistando efficacia allorché il creditore richiami il debitore all'esatto adempimento, in modo espresso o implicito, nel rispetto delle forme ammesse.
Nel caso di specie, nessun elemento consente di desumere un comportamento concludente idoneo a configurare una rinuncia alla clausola risolutiva. Al contrario, la ha espressamente CP_1 esercitato il proprio diritto mediante comunicazione formale inviata con raccomandata, in conformità a quanto previsto dal contratto.
Pertanto, in difetto di prova circa la modificazione dell'assetto contrattuale originario o la stipulazione di nuovi accordi tra le parti, deve escludersi che l'appellante possa validamente opporre alcuna rinuncia implicita da parte di né alcun ostacolo all'esercizio del diritto di risoluzione, CP_1 legittimamente esercitato in conformità alla clausola negoziale.
Infondata si rivelano anche le ulteriori censure relative alla quantificazione della penale prevista per l'inadempimento dell'obbligo di sponsorizzazione.
Come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure: “l'art.19 del contratto prevede, in caso di risoluzione anticipata, una penale di €.67,00 per ogni mese o frazione di mese mancante fino alla scadenza dell'accordo di sponsorizzazione: ebbene, risulta dunque errato il calcolo eseguito dalla secondo cui spetterebbero €. 67,00 x 49 mesi, CP_1 dunque €.3.283,00; infatti, la risoluzione è avvenuta il 12.08.2015, giorno in cui è stata consegnata al la raccomandata a.r. con cui la si Pt_1 CP_1 avvaleva della clausola risolutiva espressa, per cui l'accordo di sponsorizzazione è durato dal 01.11.2013 al 12.08.2015, cioè per 21 mesi
e 11 giorni. Dunque, poiché la penale di €.67,00 è contrattualmente dovuta “per ogni mese o frazione di mese mancante fino alla scadenza dell'accordo di sponsorizzazione” ed i mesi mancanti erano 39, la penale dovuta è pari ad €.2.613,00 (€ 67 x 39)”.
12 Secondo costante orientamento giurisprudenziale, poi (v. Cass. n.
15026/2005; Cass. n. 2674/1997), gli effetti risolutivi decorrono dal momento in cui la dichiarazione di cui all'art. 1456 c.c. perviene al destinatario, e non sono subordinati all'effettiva riconsegna dei beni.
Inoltre, lo stesso articolo 19 del contratto espressamente e testualmente indica che in caso di cessazione dell'accordo l'acquirente dovrà pagare tale penale per ogni frazione di mese mancante alla scadenza dell'accordo di sponsorizzazione (coincidente con la durata dell'Accordo) di cui all'art. 9 del contratto.
Va altresì precisato che il contratto prevedeva espressamente l'obbligo di restituzione dei macchinari “al momento della risoluzione”.
La circostanza che i macchinari siano rimasti nella disponibilità del cliente sino all'aprile 2017 non assume, dunque, alcun rilievo, atteso che, peraltro, tale comportamento, consistente in una violazione di un ulteriore obbligo contrattuale, è stato oggetto di un autonomo giudizio monitorio, volto, appunto, a ottenere la restituzione dei beni.
Non possono pertanto attribuirsi effetti positivi alla protratta detenzione dei macchinari da parte del , la quale, lungi dall'essere conforme Pt_1 all'assetto negoziale, costituisce una violazione dell'obbligo di immediata restituzione sancito dall'art. 12 dell'Allegato “A” al contratto (che testualmente recita: “In caso di scadenza, risoluzione, recesso e/o cessazione per qualsiasi motivo del presente Accordo, l'Acquirente dovrà restituire a tutte le Attrezzature – in condizioni conformi al CP_1 loro utilizzo corrente ed in stato di perfetta funzionalità – entro e non oltre il termine massimo di cinque giorni dal verificarsi del predetto evento, impregiudicato in ogni caso il diritto di di richiedere in CP_1 qualsiasi momento la restituzione delle Attrezzature concesse in comodato. Fermo restando quanto previsto nel paragrafo che precede ed impregiudicato in ogni caso il diritto di di richiedere in CP_1 qualsiasi momento la restituzione delle Attrezzature concesse in Part comodato, la avrà facoltà di richiedere al l'immediata CP_1 restituzione di tutte le Attrezzature in caso di violazione da parte dell'Acquirente degli obblighi previsti agli articoli 3, 4, 5, 6, 9 e 10 del presente Allegato A.”).
13 Tale obbligo si collega strettamente anche a quanto stabilito dall'art. 10 del medesimo Allegato “A”, secondo cui: “L'Acquirente si impegna ad apporre e/o associare alle Attrezzature il materiale promozionale che verrà fornito da e ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni CP_1
e/o istruzioni impartite da per assicurare una adeguata CP_1 visibilità al Prodotto e/o al marchio e/o a qualsivoglia segno CP_1
Part distintivo del Fornitore all'interno del e/o all'esterno dell'esercizio commerciale.”
In aggiunta, l'art. 20 del contratto chiarisce ulteriormente che: “Resta inteso tra le Parti che, in caso di cessazione, risoluzione, recesso o scadenza anche anticipata dell'Accordo per qualsivoglia motivo,
l'Acquirente sarà tenuta a cessare immediatamente l'utilizzo del marchio
e di qualsiasi altro segno distintivo, denominazione sociale, o altro CP_1 simbolo e immagine della i quali dovranno essere CP_1 immediatamente rimossi e distrutti ad esclusiva spesa e cura dell'Acquirente sia all'interno sia all'esterno dei propri locali.”
Orbene, dall'esame del complessivo impianto contrattuale emerge chiaramente che, a seguito della risoluzione, incombeva sul l'obbligo Pt_1 di cessare immediatamente l'utilizzo del marchio e di restituire le CP_1 attrezzature concesse in comodato, obblighi che lo stesso ha omesso di adempiere spontaneamente.
Alla luce di quanto precede, non può logicamente ritenersi che la protratta detenzione dei macchinari, in violazione degli obblighi contrattuali, valga a giustificare una riduzione della penale, configurandosi, al contrario, tale condotta, appunto, come un comportamento inadempiente.
Assodato, dunque, che la società appellata si è correttamente avvalsa della clausola risolutiva espressa mediante la lettera raccomandata consegnata al il 12/08/2015, tale data rappresenta il solo riferimento Pt_1 temporale da tenere in considerazione per il calcolo della penale di cui all'art. 19, operante appunto dalla cessazione dell'attività di sponsorizzazione, a sua volta coincidente con il momento in cui è stato risolto il contratto.
Atteso l'inadempimento esclusivo del , al quale è conseguita la Pt_1 risoluzione del contratto, correttamente il giudice di prime cure ha, infine,
14 rigettato la domanda riconvenzionale dallo stesso proposta.
Per quanto esposto, l'appello deve essere integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n.
147 del 13 agosto 2022, in base a valori tra i minimi ed i medi tariffari, tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria, non espletata in questo grado del giudizio.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante principale per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 7591/2020, emessa e pubblicata dal Tribunale il 16 novembre 2020, uditi i procuratori delle parti, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma Parte_1 integralmente la sentenza di primo grado;
2) condanna al pagamento, in favore di delle Parte_1 CP_1 spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 3.500,00, a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed ulteriori accessori come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione.
Napoli, nella Camera di Consiglio del 11/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 2172/2021 R.G. di appello avverso la sentenza n.
7591/2020, emessa e pubblicata dal Tribunale il 16 novembre 2020, vertente t r a
, (p.iva ), titolare della omonima ditta Parte_1 P.IVA_1 individuale con sede in Pianopoli, C.so Roma n. 28/30, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Giampà, (c.f. ); C.F._1
APPELLANTE
e
(già ), (p.iva ), in CP_1 Controparte_2 P.IVA_2 persona del suo legale rapp.te p.t. dom.to presso lo studio dell'avv.to
Annunziata Tomolillo, (c.f. ), che la rapp.ta e C.F._2 difende;
APPELLATA
Oggetto: vendita di cose mobili
Conclusioni: come da note di udienza del 24 aprile 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con due ricorsi per decreto ingiuntivo (procedimenti aventi nn. R.G.
8416/2016 e 8414/2016) la chiedeva al Tribunale di Napoli di CP_1 emettere nei confronti di distinti decreti ingiuntivi al fine di Parte_1 ottenere, rispettivamente, il pagamento delle penali contrattuali e la restituzione delle attrezzature dategli in comodato.
La società ricorrente, a fondamento del primo ricorso, deduceva:
-di aver sottoscritto con , in data 01/11/13, un contratto di Parte_1 somministrazione e comodato di attrezzature per una fornitura complessiva di 2700 Kg di caffè;
-che il contratto prevedeva, all'art. 2, che il dovesse rifornirsi di 2700 Pt_1
Kg di caffè in 60 mesi;
-che il quantitativo di caffè effettivamente consumato ammontava appena a 282 Kg in 11 mesi, mentre, mentre 2.418 Kg rimanevano non consumati, con conseguente applicabilità della penale per mancata fornitura, come contrattualmente concordata, ammontante ad €. 6.593,89 (2700 Kg da consumare - 282 Kg consumati = 2.418 Kg non consumati x 18,18 euro - prezzo al Kg- = €.43.959,24 x 15% =6.593,89);
-che, inoltre, la penale da addebitare per mancata sponsorizzazione era relativa a 40 mesi ed ammontava ad €.3.283,00, (60 mesi previsti - mesi effettivi 11= 49 mesi mancanti x €.67,00=€ 3.283,00);
-che, dunque, provvedeva a mezzo racc.ta A/R, in data 07-12/08/15, a richiedere le penali suindicate, senza tuttavia ottenere dalla controparte alcun riscontro;
-che inviava ulteriore racc.ta A/R del 10/09/15 con cui invitava la debitrice al pagamento delle suddette penali per complessivi €. 9.876,89
(€.3.282,00+€.6.593,89);
-che la ditta , a mezzo del proprio legale, chiedeva ad essa Parte_1 società attrice la prosecuzione del rapporto contrattuale, offerta rifiutata con mail del 01/10/15;
Con decreto del 21.03.2016 n. 2119/2016, provvisoriamente esecutivo, il
2 Tribunale di Napoli ingiungeva a il pagamento in favore della Parte_1 della somma di € 9.876,89 oltre interessi e spese. CP_1
A fondamento dell'ulteriore ricorso (r.g. n. 8414/2016), la CP_1 deduceva:
- di avere consegnato alla attrezzature in Parte_2 comodato d'uso in virtù del detto contratto di somministrazione e comodato stipulato in data 01/11/13 e più precisamente: -1 macchina da caffè Wega Epu Sphera 2gr. matr. 550255; -1 macinadosatore Wega 6.4° matr. 433410;
-1 addolcitore 8 Lt.;
-che, nonostante detto contratto fosse stato risolto in data 07-12/08/15, i macchinari non erano stati restituiti.
Con decreto ingiuntivo del 24.03.2016 n. 2260/2016 il Tribunale ingiungeva a di consegnare entro 40 giorni dalla notifica Parte_1 dell'atto al ricorrente i suddetti macchinari.
Con atto di citazione in opposizione notificato in data 18/5/2016, Pt_1
proponeva opposizione avverso i suddetti decreti ingiuntivi,
[...] convenendo in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli la CP_1 spiegando domanda riconvenzionale e rassegnando le seguenti conclusioni: “Dichiarare cessata la materia del contendere in ordine al D.I.
n. 2260/2016 con ogni pronuncia a ciò susseguente;
comunque, b) revocare il decreto ingiuntivo n. 2119/2016 opposto e dichiarare risolto il contratto di fornitura tra le parti per grave inadempimento della società opposta con condanna della stessa al risarcimento del danno da quantificarsi in €. 4.006,45 o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
c) in subordine revocare il decreto ingiuntivo n.
2119/2016 opposto e dichiarare risolto il contratto di fornitura tra le parti per recesso unilaterale e senza preavviso della società opposta e per
l'effetto dichiarare che l'opponente nulla deve alla società opposta;
con condanna della al risarcimento del danno da quantificarsi in CP_1
€. 4.006,45 o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
d) in ulteriore subordine revocare il decreto ingiuntivo n.
2119/2016 opposto e accertare come dovuta dall'opponente unicamente la minore somma di €. 2.613,00 per mancata sponsorizzazione con
3 esclusione di qualsiasi aggravio di spesa da compensarsi con la somma di
€. 4.006,45, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, dovuta dalla società opposta a titolo di risarcimento del danno;
In ogni caso con condanna della convenuta alle spese del giudizio”.
Con comparsa depositata in data 15.12.2016, si costituiva in giudizio la chiedendo: “1) in via preliminare dichiararsi l'improcedibilità CP_1 dell'opposizione così come è proposta e consequenzialmente concedere la provvisoria esecuzione del e/o dei decreti ingiuntivi opposti non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
2) statuire in ordine alla provenienza ed ordinare l'eventuale e denegata riunione dei procedimenti;
comunque concedere la provvisoria esecuzione parziale, e precisamente per la somma di euro 2.613,00, del decreto ingiuntivo n. 2119/16 trattandosi di somma non contestata ma riconosciuta come dovuta da controparte nel proprio atto di opposizione (vedi pag. 12 punto c) e/o se, ammissibile l'opposizione come sopra esplicitata, del decreto ingiuntivo n.2260/16 trattandosi di beni da consegnare e dei quali si riconosce dovuta la restituzione (vedi pag.12 punto c); 4) nel merito rigettare le avverse richieste infondate in fatto e non meritevoli di tutela in diritto e per la qual cosa confermare il e/o i decreti ingiuntivi opposti;
5) rigettare la domanda riconvenzionale spiegata da controparte essendo infondata in fatto e non meritevole di accoglimento;
6) in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse richieste, comunque condannare la Società opponente a corrispondere alla Società opposta la somma di euro 9.876,89 o quella diversa somma maggiore o minore che dovesse emerge in corso di causa o che dovesse essere ritenuta di giustizia dall'adito Magistrato, tenendo anche conto dell'importo versato dalla alla Società opponente a titolo di accordo di sponsorizzazione CP_1 pari ad euro 4.020,00; Il tutto oltre interessi e con vittoria di spese e competenze legali oltre maggiorazioni L.P., IVA e CPA come per Legge”.
Nel corso del giudizio, le parti raggiungevano un accordo transattivo relativamente alla domanda di restituzione dei beni mobili di cui al decreto ingiuntivo n. 2260/2016, sicché l'attrezzatura veniva restituita in data
12.4.2017 (come da bolla di consegna prodotta dall'opponente) e l'opposta dichiarava di rinunziare al decreto ingiuntivo n. CP_1
4 2260/2016 ed alla relativa pretesa.
Dunque, con la sentenza impugnata, il Tribunale così provvedeva: “In parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n.
2119/2016 e condanna l'opponente al pagamento in favore Parte_1 della della somma di € 9.206,89, oltre interessi legali a far CP_1 data dalla notificazione del decreto (ovvero dal 8/4/2016) fino al soddisfo;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente; 3)
Revoca il decreto ingiuntivo n.2260/2016, dichiarando la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di restituzione e consegna con il medesimo azionata;
4) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali”.
Il giudizio di appello
, con atto di appello notificato il 17.5.2021 a ha Parte_1 CP_1 impugnato la predetta sentenza, chiedendone la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “Preliminarmente disporre la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, sussistendone i presupposti richiesti dalla legge, adottando ogni provvedimento volto ad evitare il rimpatrio del richiedente nelle more del giudizio;
nel merito, accogliere
l'appello proposto e quindi in riforma della sentenza n. 7591/2020 (Repert.
n. 11497/2020) emessa il 16.11.2020 dal Tribunale di Napoli 12^ sezione civile in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.Giovanni Scotto di Carlo, nella causa iscritta al n. 16533/2016 rg. pubblicata il 16.11.2020 e non notificata, ed accogliere le conclusioni rassegnate con l'atto di citazione in opposizione introduttivo del giudizio di
1^ grado iscritto al n. 16533/2016 rg. del Tribunale di Napoli e quindi: 1)
Dichiarata fondata la proposta opposizione e, quindi, in accoglimento di essa per tutte le ragioni di cui in atti: a) dichiarare risolto il contratto di fornitura tra le parti per grave inadempimento della società opposta con condanna della stessa al risarcimento del danno da quantificarsi in €.
4.006,45 o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
b) in subordine dichiarare risolto il contratto di fornitura tra le parti per recesso unilaterale e senza preavviso della società opposta e per l'effetto
5 dichiarare che l'opponente nulla deve alla società opposta;
con condanna della al risarcimento del danno da quantificarsi in €. 4.006,45 CP_1
o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, c) in ulteriore subordine accertare come dovuta dall'opponente unicamente la minore somma di €. 1.273,00 per mancata sponsorizzazione con esclusione di qualsiasi aggravio di spesa da compensarsi con la somma di
€. 4.006,45, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, dovuta dalla società opposta a titolo di risarcimento del danno. In ogni caso con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Si è costituita in giudizio la eccependo l'infondatezza nel CP_1 merito del gravame e rassegnando le seguenti conclusioni: “-in via preliminare, disattendere l'istanza di sospensione avanzata da controparte mancando i requisiti previsti dall'art.283 cpc così come già dedotto;
- rigettare le domande avanzate dall'appellante, infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi già esposti, e per la qual cosa confermare la sentenza 7591/2020 oggi appellata. Il tutto con vittoria di spese e competenze legali oltre maggiorazioni L.P., IVA e CPA come per Legge”.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 24 aprile 2025, svoltasi con le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c., con concessione dei termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
I motivi della decisione
Con un primo motivo l'appellante contesta la sentenza di primo grado per violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., lamentando l'omessa pronuncia, sia sulla domanda di accertamento dell'assenza di un suo inadempimento contrattuale, sia sulla domanda di accertamento della nullità della clausola risolutiva espressa, oltre il travisamento, da parte del primo giudice, delle risultanze istruttorie.
In particolare, contesta che egli sarebbe incorso in un inadempimento tale da giustificare la risoluzione contrattuale, deducendo che, dall'istruttoria svolta in primo grado, non sarebbe emersa alcuna condotta inadempiente a lui imputabile, né a titolo materiale, né sotto il profilo della colpa.
Nello specifico, non si configurerebbe alcuna violazione, da parte sua,
6 dell'art. 2 del contratto (che prevedeva testualmente l'acquisto per la durata di sessanta mesi del quantitativo minimo di caffè pari a 45 kg mensili), in quanto tale previsione sarebbe stata superata, sin dal primo ordine, dai diversi accordi contrattuali intervenuti tra le parti oralmente, pienamente validi, attesa l'assenza di pattuizioni che imponessero la modifica del contratto per iscritto.
Invero, il quantitativo minimo di caffè previsto nel contratto (45 kg mensili) non sarebbe mai stato rispettato sin dal primo ordine e tale prassi sarebbe stata accettata senza riserve dalla che aveva sempre evaso CP_1 le forniture per quantità inferiori, senza mai sollevare contestazioni, neppure in occasione dell'unica comunicazione pervenuta (novembre
2014, relativa all'aumento dei prezzi).
Sin dal primo ordine successivo alla stipula del contratto, era stato ordinato, infatti, un quantitativo di caffè inferiore rispetto a quello pattuito per iscritto e cioè 42kg di caffè anziché 45 (v. fattura n. 36055 del CP_1
29.11.2013), senza che sorgesse alcuna contestazione da parte della
CP_1
Il mese successivo erano stati ordinati solo 18kg di caffè (v. fattura CP_1
n. 39244 del 23.12.2013).
Il successivo ordine, effettuato a febbraio 2014, prevedeva un quantitativo di 24 kg di caffè (v. fattura n. 2920 del 03.02.2014) e l'altro ordine CP_1 effettuato a maggio era sempre relativo ad un quantitativo di caffè - pari a
24 Kg - inferiore a quello previsto in contratto (v. fattura n. 13929 CP_1 del 07.05.2014).
Tale condotta confermerebbe l'avvenuta modifica tacita delle pattuizioni originarie, perfezionatasi per facta concludentia e mai smentita dalla società, in assenza di clausole che imponessero la forma scritta ad substantiam o ad probationem.
La modificabilità del contratto senza che ciò dovesse essere tassativamente e/o obbligatoriamente previsto per iscritto emergerebbe per tabulas dal contratto stesso, poiché ivi non sarebbe previsto alcun obbligo di modifica per iscritto alle pattuizioni. L'unico vincolo contrattuale, per esso appellante, sarebbe costituito solo dall'esclusività della fornitura, non anche dell'acquisto di un quantitativo minimo di caffè.
7 Inoltre, la clausola risolutiva ex art. 18 del contratto sarebbe nulla per genericità, riferendosi a tutti gli obblighi contrattuali e non individuando, con specificità, le obbligazioni essenziali la cui violazione avrebbe legittimato la risoluzione ex art. 1456 c.c.
Anche a voler ritenere la suddetta clausola astrattamente valida, poi, la risoluzione presupporrebbe comunque un inadempimento imputabile almeno a titolo di colpa ex art. 1218 c.c., nella specie insussistente, per aver la società fornitrice creato un legittimo affidamento in esso acquirente, tollerando l'acquisto di quantitativi di caffè diversi da quelli pattuiti per iscritto.
Il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi anche sulla domanda di accertamento dell'assenza di colpa contrattuale, già articolata in primo grado, circostanza che gli avrebbe impedito altresì di valutare l'inapplicabilità della clausola risolutiva per mancanza dell'elemento soggettivo.
Con un ulteriore motivo di impugnazione, l'appellante censura la parte di sentenza in cui giudice di prime cure ha affermato che la domanda riconvenzionale da lui spiegata sarebbe infondata “essendo accertato
l'inadempimento dell'opponente e l'avvenuta risoluzione del contratto”.
In particolare, contesta l'omessa valutazione dell'inadempimento della e del danno economico da lui subito, sostenendo che, CP_1 contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, sarebbe stata la ad assumere una condotta inadempiente, consistita nell' CP_1 interrompere senza preavviso la fornitura di caffè nel luglio 2015, dopo che egli aveva adempiuto regolarmente per oltre diciotto mesi, anche per quantitativi inferiori a quelli contrattualmente previsti, mentre, in costanza di tale rapporto, esso acquirente avrebbe rispettato il patto di esclusiva, acquistando unicamente dalla e promuovendone attivamente il CP_1 marchio.
L'interruzione improvvisa della fornitura, avvenuta in piena stagione estiva e senza preventiva comunicazione, avrebbe privato l'appellante della possibilità di soddisfare la clientela, determinando un pregiudizio economico, documentato mediante il prospetto del commercialista dott.
(doc. 9, fasc. I grado), il quale ha attestato una contrazione degli CP_3
8 incassi del 39,69% nel solo mese di agosto 2015 rispetto all'anno precedente, nonché quantificato un danno complessivo per i mesi di luglio e agosto pari ad € 4.006,45.
La non avrebbe contestato i fatti posti a fondamento di tale CP_1 domanda (interruzione improvvisa della fornitura in coincidenza con il periodo di massima affluenza turistica;
diminuzione degli incassi rispetto all'anno precedente;
nesso causale diretto tra l'inadempimento e il danno subito) e dunque le circostanze dedotte, in quanto non contestate, avrebbero dovuto essere considerate pacificamente provate.
Di conseguenza, la risoluzione del contratto operata dalla sarebbe CP_1 illegittima, e la relativa pretesa creditoria infondata.
Parimenti infondata sarebbe la richiesta di corresponsione di una penale per presunta mancata sponsorizzazione. La essendo CP_1 inadempiente, non avrebbe potuto dolersi delle conseguenze sfavorevoli del mancato adempimento di obbligazioni che essa stessa aveva reso impossibili.
Inoltre, anche a voler ritenere la penale dovuta in via subordinata, essa dovrebbe essere calcolata, secondo l'impugnante, non dalla data di interruzione della fornitura (interruzione contratto di somministrazione), bensì dalla cessazione effettiva dell'attività promozionale, avendo esso appellante continuato a mantenere in esercizio i macchinari e le attrezzature recanti i marchi nonché a esporne il logo durante il CP_1 tentativo di ristabilire i rapporti commerciali fino al 12 aprile 2017.
Ne consegue che, qualora la penale dovesse ritenersi dovuta, l'importo massimo ammonterebbe ad € 1.273,00, corrispondente a 19 mesi di mancata sponsorizzazione su 60 previsti (€ 67,00 mensili).
L'appello non può trovare accoglimento.
La Corte ritiene pienamente condivisibili le conclusioni cui è giunto il giudice di primo grado in ordine al legittimo l'esercizio, da parte della società appellata, della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 18 del contratto.
La detta previsione pattizia, contenuta nell'art. 18 del contratto, richiama espressamente specifici articoli dell'Accordo - segnatamente gli artt. 2, 3,
7, 9, 10, 11, 12, 13 e 15 - individuando con sufficiente precisione gli
9 obblighi del cliente, la cui violazione è idonea a determinare la risoluzione automatica del contratto.
Il contratto stipulato tra le parti non ha affatto previsto, come ritenuto dall'impugnante. l'applicazione di clausola risolutiva espressa a qualsivoglia inadempimento, bensì solo con riferimento a precisi e specifici inadempimenti, previamente individuati con chiarezza e precisione.
In particolare, per quanto rileva in questa sede, l'art. 2, a cui la clausola fa espresso rinvio, pone a carico dell'acquirente l'obbligo di acquistare in via esclusiva un quantitativo minimo mensile non inferiore a 45 kg di prodotto, per la durata di 60 mesi, come testualmente: “l'acquirente si impegna ad acquistare in via esclusiva dal Fornitore per la durata di 60 (sessanta) mesi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'Accordo, un quantitativo minimo mensile non inferiore a Kg. 45 (quarantacinque) di
Prodotto per ciascun mese di vigenza del presente contratto”.
Trattasi, dunque, di un'obbligazione specifica, determinata e oggettivamente verificabile, la cui violazione costituisce inadempimento di obbligazione essenziale.
Pertanto, conformemente ai principi espressi dalla Suprema Corte (Cass.
n. 23879/2021), secondo cui è nulla la clausola risolutiva che richiami genericamente "tutte le obbligazioni contrattuali", deve ritenersi che la clausola in esame sia pienamente valida, poiché conforme ai requisiti di specificità richiesti dall'ordinamento.
Accertato l'inadempimento relativo all'acquisto minimo mensile e ritenuta la validità della clausola risolutiva espressa, ne consegue che la risoluzione del contratto si è prodotta ope legis a seguito della dichiarazione unilaterale trasmessa dalla con raccomandata CP_1 del 7–12 agosto 2015, in conformità a quanto previsto dall'art. 1456, comma 2, c.c.
Tale norma prevede che le parti possano convenzionalmente stabilire la risoluzione automatica del contratto al verificarsi dell'inadempimento di obbligazioni specificamente individuate. L'effetto risolutorio si perfeziona, invero, con la dichiarazione recettizia della parte interessata, che esercita un potere potestativo idoneo a sciogliere il vincolo negoziale, senza necessità di accertamento giudiziale circa la gravità dell'inadempimento.
10 Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, tale meccanismo negoziale sottrae all'interprete ogni valutazione sull'importanza dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c., atteso che tale giudizio è stato anticipatamente e autonomamente operato dalle parti in sede contrattuale (cfr. ex plurimis Cass. n. 20854/2014; Cass.
n. 16993/2007; Cass. n. 10935/2003, Cass. n. 20818/2006).
In caso di contestazione, al giudice spetta esclusivamente accertare l'effettiva sussistenza dell'inadempimento e la sua imputabilità, ma non anche sindacarne la gravità, già espressa dalle parti (cfr., fra le altre,
Cass. ord. n. 29301/2019, Cass. n. 15026/2005).
Peraltro, una volta che il creditore abbia provato la fonte del rapporto obbligatorio e la scadenza del termine, è sufficiente la mera allegazione dell'inadempimento; incombe invece sul debitore l'onere di dimostrare il fatto estintivo o impeditivo dell'obbligazione (Cass. nn. 1743/2007;
20073/2004; 577/2008) in quanto la colpa del debitore si presume ai sensi dell'art. 1218 c.c., (Cass. nn. 9351/2007; 394/1986).
Nel caso in esame, l'appellante non ha fornito alcuna prova circa l'impossibilità di adempiere per causa a sé non imputabile, come invece richiesto dall'art. 1218 c.c. (cfr. Cass. n. 9351/2007).
Lo stesso non ha mai contestato di aver acquistato un quantitativo di caffè inferiore rispetto a quello stabilito contrattualmente, così ammettendo, sia pure implicitamente, l'inadempimento delle obbligazioni assunte ai sensi dell'art. 2 dell'accordo, limitandosi a sostenere che la propria condotta sarebbe stata tollerata dalla controparte, e pertanto CP_1 risulterebbe inidonea a legittimare la risoluzione.
Tale assunto non è condivisibile, sia in quanto non sorretto da riscontri oggettivi, idonei a dimostrare l'instaurazione di una prassi concludente tale da integrare una modifica implicita dell'accordo originario o da generare un affidamento giuridicamente tutelabile, sia in quanto la mera tolleranza di forniture inferiori al minimo contrattualmente previsto non consente di ritenere affatto che la abbia implicitamente rinunciato alla CP_1 clausola risolutiva.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, la mera tolleranza del creditore, nei contratti ad esecuzione
11 continuata o periodica, non equivale a rinuncia all'esercizio del diritto potestativo di risoluzione, qualora questi manifesti successivamente - anche per facta concludentia - la volontà di avvalersene (Cass. nn.
14195/2022; n. 14508/2018; n. 24564/2013).
In tale evenienza, la clausola non viene meno, ma resta temporaneamente inoperante, riacquistando efficacia allorché il creditore richiami il debitore all'esatto adempimento, in modo espresso o implicito, nel rispetto delle forme ammesse.
Nel caso di specie, nessun elemento consente di desumere un comportamento concludente idoneo a configurare una rinuncia alla clausola risolutiva. Al contrario, la ha espressamente CP_1 esercitato il proprio diritto mediante comunicazione formale inviata con raccomandata, in conformità a quanto previsto dal contratto.
Pertanto, in difetto di prova circa la modificazione dell'assetto contrattuale originario o la stipulazione di nuovi accordi tra le parti, deve escludersi che l'appellante possa validamente opporre alcuna rinuncia implicita da parte di né alcun ostacolo all'esercizio del diritto di risoluzione, CP_1 legittimamente esercitato in conformità alla clausola negoziale.
Infondata si rivelano anche le ulteriori censure relative alla quantificazione della penale prevista per l'inadempimento dell'obbligo di sponsorizzazione.
Come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure: “l'art.19 del contratto prevede, in caso di risoluzione anticipata, una penale di €.67,00 per ogni mese o frazione di mese mancante fino alla scadenza dell'accordo di sponsorizzazione: ebbene, risulta dunque errato il calcolo eseguito dalla secondo cui spetterebbero €. 67,00 x 49 mesi, CP_1 dunque €.3.283,00; infatti, la risoluzione è avvenuta il 12.08.2015, giorno in cui è stata consegnata al la raccomandata a.r. con cui la si Pt_1 CP_1 avvaleva della clausola risolutiva espressa, per cui l'accordo di sponsorizzazione è durato dal 01.11.2013 al 12.08.2015, cioè per 21 mesi
e 11 giorni. Dunque, poiché la penale di €.67,00 è contrattualmente dovuta “per ogni mese o frazione di mese mancante fino alla scadenza dell'accordo di sponsorizzazione” ed i mesi mancanti erano 39, la penale dovuta è pari ad €.2.613,00 (€ 67 x 39)”.
12 Secondo costante orientamento giurisprudenziale, poi (v. Cass. n.
15026/2005; Cass. n. 2674/1997), gli effetti risolutivi decorrono dal momento in cui la dichiarazione di cui all'art. 1456 c.c. perviene al destinatario, e non sono subordinati all'effettiva riconsegna dei beni.
Inoltre, lo stesso articolo 19 del contratto espressamente e testualmente indica che in caso di cessazione dell'accordo l'acquirente dovrà pagare tale penale per ogni frazione di mese mancante alla scadenza dell'accordo di sponsorizzazione (coincidente con la durata dell'Accordo) di cui all'art. 9 del contratto.
Va altresì precisato che il contratto prevedeva espressamente l'obbligo di restituzione dei macchinari “al momento della risoluzione”.
La circostanza che i macchinari siano rimasti nella disponibilità del cliente sino all'aprile 2017 non assume, dunque, alcun rilievo, atteso che, peraltro, tale comportamento, consistente in una violazione di un ulteriore obbligo contrattuale, è stato oggetto di un autonomo giudizio monitorio, volto, appunto, a ottenere la restituzione dei beni.
Non possono pertanto attribuirsi effetti positivi alla protratta detenzione dei macchinari da parte del , la quale, lungi dall'essere conforme Pt_1 all'assetto negoziale, costituisce una violazione dell'obbligo di immediata restituzione sancito dall'art. 12 dell'Allegato “A” al contratto (che testualmente recita: “In caso di scadenza, risoluzione, recesso e/o cessazione per qualsiasi motivo del presente Accordo, l'Acquirente dovrà restituire a tutte le Attrezzature – in condizioni conformi al CP_1 loro utilizzo corrente ed in stato di perfetta funzionalità – entro e non oltre il termine massimo di cinque giorni dal verificarsi del predetto evento, impregiudicato in ogni caso il diritto di di richiedere in CP_1 qualsiasi momento la restituzione delle Attrezzature concesse in comodato. Fermo restando quanto previsto nel paragrafo che precede ed impregiudicato in ogni caso il diritto di di richiedere in CP_1 qualsiasi momento la restituzione delle Attrezzature concesse in Part comodato, la avrà facoltà di richiedere al l'immediata CP_1 restituzione di tutte le Attrezzature in caso di violazione da parte dell'Acquirente degli obblighi previsti agli articoli 3, 4, 5, 6, 9 e 10 del presente Allegato A.”).
13 Tale obbligo si collega strettamente anche a quanto stabilito dall'art. 10 del medesimo Allegato “A”, secondo cui: “L'Acquirente si impegna ad apporre e/o associare alle Attrezzature il materiale promozionale che verrà fornito da e ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni CP_1
e/o istruzioni impartite da per assicurare una adeguata CP_1 visibilità al Prodotto e/o al marchio e/o a qualsivoglia segno CP_1
Part distintivo del Fornitore all'interno del e/o all'esterno dell'esercizio commerciale.”
In aggiunta, l'art. 20 del contratto chiarisce ulteriormente che: “Resta inteso tra le Parti che, in caso di cessazione, risoluzione, recesso o scadenza anche anticipata dell'Accordo per qualsivoglia motivo,
l'Acquirente sarà tenuta a cessare immediatamente l'utilizzo del marchio
e di qualsiasi altro segno distintivo, denominazione sociale, o altro CP_1 simbolo e immagine della i quali dovranno essere CP_1 immediatamente rimossi e distrutti ad esclusiva spesa e cura dell'Acquirente sia all'interno sia all'esterno dei propri locali.”
Orbene, dall'esame del complessivo impianto contrattuale emerge chiaramente che, a seguito della risoluzione, incombeva sul l'obbligo Pt_1 di cessare immediatamente l'utilizzo del marchio e di restituire le CP_1 attrezzature concesse in comodato, obblighi che lo stesso ha omesso di adempiere spontaneamente.
Alla luce di quanto precede, non può logicamente ritenersi che la protratta detenzione dei macchinari, in violazione degli obblighi contrattuali, valga a giustificare una riduzione della penale, configurandosi, al contrario, tale condotta, appunto, come un comportamento inadempiente.
Assodato, dunque, che la società appellata si è correttamente avvalsa della clausola risolutiva espressa mediante la lettera raccomandata consegnata al il 12/08/2015, tale data rappresenta il solo riferimento Pt_1 temporale da tenere in considerazione per il calcolo della penale di cui all'art. 19, operante appunto dalla cessazione dell'attività di sponsorizzazione, a sua volta coincidente con il momento in cui è stato risolto il contratto.
Atteso l'inadempimento esclusivo del , al quale è conseguita la Pt_1 risoluzione del contratto, correttamente il giudice di prime cure ha, infine,
14 rigettato la domanda riconvenzionale dallo stesso proposta.
Per quanto esposto, l'appello deve essere integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n.
147 del 13 agosto 2022, in base a valori tra i minimi ed i medi tariffari, tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria, non espletata in questo grado del giudizio.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante principale per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 7591/2020, emessa e pubblicata dal Tribunale il 16 novembre 2020, uditi i procuratori delle parti, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma Parte_1 integralmente la sentenza di primo grado;
2) condanna al pagamento, in favore di delle Parte_1 CP_1 spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 3.500,00, a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed ulteriori accessori come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione.
Napoli, nella Camera di Consiglio del 11/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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