Art. 13.
All' articolo 11 del decreto-legge 28 febbraio 1939, numero 334 , convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 , sono aggiunti i seguenti commi:
"L'amministrazione finanziaria puo' tuttavia consentire che, in attesa del risultato di analisi, i prodotti petroliferi ed i gas di petrolio liquefatti, accertati quantitativamente, siano caricati sulle navi adibite al loro trasporto o trasferiti, a mezzo tubazione, dalle fabbriche in cui sono stati ottenuti a stabilimenti o depositi soggetti a vigilanza finanziaria permanente, previa prestazione di garanzia ragguagliata all'aliquota d'imposta di fabbricazione prevista per il prodotto petrolifero e per i gas di petrolio liquefatti maggiormente tassati.
L'accertamento qualitativo del prodotto caricato o trasferito ai sensi del precedente comma deve comunque essere perfezionato, rispettivamente, prima della partenza delle navi o prima dell'estrazione dai predetti stabilimenti o depositi per le destinazioni successive o per gli impieghi consentiti".
All' articolo 11 del decreto-legge 28 febbraio 1939, numero 334 , convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 , sono aggiunti i seguenti commi:
"L'amministrazione finanziaria puo' tuttavia consentire che, in attesa del risultato di analisi, i prodotti petroliferi ed i gas di petrolio liquefatti, accertati quantitativamente, siano caricati sulle navi adibite al loro trasporto o trasferiti, a mezzo tubazione, dalle fabbriche in cui sono stati ottenuti a stabilimenti o depositi soggetti a vigilanza finanziaria permanente, previa prestazione di garanzia ragguagliata all'aliquota d'imposta di fabbricazione prevista per il prodotto petrolifero e per i gas di petrolio liquefatti maggiormente tassati.
L'accertamento qualitativo del prodotto caricato o trasferito ai sensi del precedente comma deve comunque essere perfezionato, rispettivamente, prima della partenza delle navi o prima dell'estrazione dai predetti stabilimenti o depositi per le destinazioni successive o per gli impieghi consentiti".